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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
EL TT, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8110/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Cotrufo e dall'avv. I.M. Parte_1
Ruggeri
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
[...]
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Lovri
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/6/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90343446 49
000, notificata in data 14/5/2025, avente per oggetto l'avviso di addebito n. 314 2023
0004186480 000 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 4.124,53, dovuta a titolo di contributi IVS relativi all'anno 2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, era stato oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva provveduto a sospendere il titolo, inaudita altera parte, giusta decreto n. 5504/2024 del 31/1/2024 e lamentava di aver provveduto a diffidare l' dal procedere, giusta pec del 23/5/2025, Controparte_2 vale a dire subito dopo aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
L invitava il ricorrente a trasmettere il decreto di Controparte_2 sospensione dapprima ad e successivamente all'ente impositore, ma il ricorrente CP_3 non riceveva alcun riscontro.
Ritenuta l'illegittimità dell'atto impugnato, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto emesso in violazione del provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio , invocando l'inopponibilità Controparte_2 alla concessionaria dei motivi di opposizione che riteneva opponibili esclusivamente all'ente impositore;
in subordine, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'invocata sospensione e la legittimità dell'attività riscossiva;
concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione.
Si costituiva in giudizio l' , rappresentando che l'Istituto previdenziale aveva CP_1 provveduto a sospendere l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta, giusta provvedimento dell'1/7/2025. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento datato 14/6/2025 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l' CP_1 per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e l' ha ribadito la propria estraneità ai Controparte_2 fatti di causa, avendo parte resistente avuto contezza dell'avvenuta sospensione solamente in data 1/7/2025, vale a dire in epoca successiva al 14/5/2025, data della notifica dell'intimazione di pagamento alla parte ricorrente;
dichiarava di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 L'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento in virtù delle ragioni di seguito esposte.
Ed invero, deve essere preliminarmente osservato che l'ente previdenziale, in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio (6/6/2025) e dopo notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, avvenuta in data 19/6/2025 (cfr. all. ricorso), provvedeva a sospendere l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione (cfr. provvedimento di sospensione e invio nota pec, all. nn. 1 e 2 memoria di costituzione ). CP_1
Ne discende che, essendo venuta meno la pretesa creditoria sottesa all'atto impugnato, per effetto del provvedimento di sospensione, l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso in opposizione deve ritenersi illegittima.
Ne discende che la domanda oggetto del presente giudizio deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'opposizione di intimazione opposta.
In merito alle spese di lite, si osserva che l' ha implicitamente riconosciuto la CP_1 fondatezza delle motivazioni sottese all'opposizione ad intimazione di pagamento, avendo provveduto ad annullare l'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, in data 1/7/2025, vale a dire in epoca successiva sia a quella del deposito del ricorso (6/6/2025) che alla notifica dello stesso (19/6/2025); in merito alla posizione di si osserva che, avendo l' Controparte_2 CP_1 comunicato all'agente della riscossione l'intervenuta sospensione dell'avviso di addebito n. 314 2023 0004186480 solamente in data 1/7/2025, vale a dire in epoca successiva alla data della notifica dell'intimazione opposta, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa EL TT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ed , con ricorso
[...] Controparte_2 CP_1 depositato in data 6/6/2025, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta;
Pag. 3 di 4 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione;
3) compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Bari, 27/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa EL FOGGETTI)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
EL TT, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8110/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. F. Cotrufo e dall'avv. I.M. Parte_1
Ruggeri
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
[...]
, in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A. Lovri
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/6/2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90343446 49
000, notificata in data 14/5/2025, avente per oggetto l'avviso di addebito n. 314 2023
0004186480 000 con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 4.124,53, dovuta a titolo di contributi IVS relativi all'anno 2018.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che l'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, era stato oggetto di autonoma impugnazione dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva provveduto a sospendere il titolo, inaudita altera parte, giusta decreto n. 5504/2024 del 31/1/2024 e lamentava di aver provveduto a diffidare l' dal procedere, giusta pec del 23/5/2025, Controparte_2 vale a dire subito dopo aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
L invitava il ricorrente a trasmettere il decreto di Controparte_2 sospensione dapprima ad e successivamente all'ente impositore, ma il ricorrente CP_3 non riceveva alcun riscontro.
Ritenuta l'illegittimità dell'atto impugnato, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto emesso in violazione del provvedimento di sospensione dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio , invocando l'inopponibilità Controparte_2 alla concessionaria dei motivi di opposizione che riteneva opponibili esclusivamente all'ente impositore;
in subordine, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'invocata sospensione e la legittimità dell'attività riscossiva;
concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione.
Si costituiva in giudizio l' , rappresentando che l'Istituto previdenziale aveva CP_1 provveduto a sospendere l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta, giusta provvedimento dell'1/7/2025. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento datato 14/6/2025 il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
All'odierna udienza, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
l' CP_1 per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e l' ha ribadito la propria estraneità ai Controparte_2 fatti di causa, avendo parte resistente avuto contezza dell'avvenuta sospensione solamente in data 1/7/2025, vale a dire in epoca successiva al 14/5/2025, data della notifica dell'intimazione di pagamento alla parte ricorrente;
dichiarava di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 4 L'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento in virtù delle ragioni di seguito esposte.
Ed invero, deve essere preliminarmente osservato che l'ente previdenziale, in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio (6/6/2025) e dopo notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, avvenuta in data 19/6/2025 (cfr. all. ricorso), provvedeva a sospendere l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione (cfr. provvedimento di sospensione e invio nota pec, all. nn. 1 e 2 memoria di costituzione ). CP_1
Ne discende che, essendo venuta meno la pretesa creditoria sottesa all'atto impugnato, per effetto del provvedimento di sospensione, l'intimazione di pagamento oggetto del ricorso in opposizione deve ritenersi illegittima.
Ne discende che la domanda oggetto del presente giudizio deve essere accolta, con conseguente annullamento dell'opposizione di intimazione opposta.
In merito alle spese di lite, si osserva che l' ha implicitamente riconosciuto la CP_1 fondatezza delle motivazioni sottese all'opposizione ad intimazione di pagamento, avendo provveduto ad annullare l'avviso di addebito, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, in data 1/7/2025, vale a dire in epoca successiva sia a quella del deposito del ricorso (6/6/2025) che alla notifica dello stesso (19/6/2025); in merito alla posizione di si osserva che, avendo l' Controparte_2 CP_1 comunicato all'agente della riscossione l'intervenuta sospensione dell'avviso di addebito n. 314 2023 0004186480 solamente in data 1/7/2025, vale a dire in epoca successiva alla data della notifica dell'intimazione opposta, si reputa equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa EL TT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ed , con ricorso
[...] Controparte_2 CP_1 depositato in data 6/6/2025, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta;
Pag. 3 di 4 2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione;
3) compensa integralmente le spese di lite nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Bari, 27/10/2025
Il Giudice
(Dott.ssa EL FOGGETTI)
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