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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 8773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8773 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 285/2025
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MASSIMILIANO GUALDI, GIULIA BERTON e IDA
CANNAVALE
ricorrente contro
(CF. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: opposizione all'avviso di addebito n. 39720240021869662000
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…a) in via preliminare – anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza ad hoc nel più breve tempo possibile – voglia sospendere l'efficacia esecutiva o, comunque,
l'esecuzione dell'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe;
b) nel merito, voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe, con conseguenziale archiviazione, revoca o annullamento del medesimo o, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, CP_1
conseguentemente, annullare l'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe, nonché ogni altro atto dallo stesso presupposto o ad esso inerente, conseguente o consequenziale, sulla base delle considerazioni svolte nel presente ricorso. c) in via subordinata – voglia accogliere anche solo parzialmente le considerazioni svolte nel presente ricorso e, per
l'effetto, ridurre conseguentemente il periodo preso in considerazione dall' con l'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe. Con tutte CP_1
le conseguenze di legge anche per spese, competenze ed onorari.”
Per la parte resistente: “…- in via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente accertamento delle condizioni di legge per l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione
Commercianti dell'Ente e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito opposto, con conseguente condanna al pagamento degli importi in esso portati, oltre sanzioni civili come per legge;
- in ogni caso, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente accertamento delle condizioni di legge per l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione Commercianti dell'Ente per il periodo accertato come dovuto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito opposto in parte qua, con conseguente condanna al pagamento dei relativi importi in esso portati, oltre sanzioni civili come per legge;
- in via gradata, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente accertamento delle condizioni di legge per
l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione Commercianti dell'Ente per il
Pag. 2 di 11 periodo accertato come dovuto e, per l'effetto, accertare dichiarare la legittimità della pretesa contributiva, con conseguente condanna al pagamento per i periodi ritenuti dovuti dei relativi importi, oltre sanzioni civili come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione dell'avviso di addebito
L'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha introdotto l'istituto dell'“avviso di addebito”, atto contenente l'intimazione al debitore di adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, si procederà ad espropriazione forzata.
Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, anche alla luce di quanto disposto dalla norma menzionata - che richiama espressamente “…i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento…” come riconducibili all'avviso di addebito (“…si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo CP_1
stesso , costituito dall'avviso di addebito…”) - prevede le seguenti CP_1
possibilità per il contribuente: a) proposizione di opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro
Pag. 3 di 11 nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica per i vizi formali del titolo, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
2. L'ammissibilità dell'opposizione nel caso concreto
Nella fattispecie, l'avviso oggetto di opposizione è stato pacificamente notificato in data 26.11.2024 e il ricorso è stato depositato il 3.1.2025; pertanto, i motivi “formali” di opposizione delineati nella narrativa del ricorso (relativi al difetto di motivazione dell'avviso) non possono essere esaminati, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti con apposita opposizione entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dal momento di notificazione dell'avviso. Possono invece essere esaminati i motivi attinenti al merito della pretesa, tempestivamente formulati nel menzionato termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. L'iscrizione nella gestione commercianti
3.1 Il quadro normativo
L'art. 1 della legge 27.11.1960, n. 1397 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 29 della l. n. 160/75, dall'art 2, comma 26, della legge
335/1995 e dall'art. 1, commi 203 e 208 della l. n. 662/96, come autenticamente interpretato dall'articolo 12, comma 11 del DL 78/2010, convertito in legge numero 122/2010), impone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
Pag. 4 di 11 22 luglio 1966, n. 613, per coloro per i quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Al fine della valutazione della legittimità dell'iscrizione, il giudice deve quindi accertare se il soggetto interessato abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
Alla luce di quanto esposto, dunque, se è vero che spetta all' la scelta CP_1
dell'iscrizione alla gestione commercianti, tale scelta deve tuttavia essere compiuta dall' sulla base della verifica e della valutazione relativa CP_1
alla qualità e alla quantità del contributo di partecipazione personale dell'interessato al lavoro aziendale.
La necessità dell'accertamento della effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale è stata affermata anche con riguardo alla figura del socio unico di una società a responsabilità limitata (Cass. Sez. U, Sentenza n.
3240 del 12/02/2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa
Pag. 5 di 11 cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge
n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.”) .
Con riferimento all'amministratore di una società a responsabilità limitata,
è stato in particolare precisato che “…qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso
Pag. 6 di 11 dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza…”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; v. anche Cass.Sez. L ,
Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
3.2. Il caso concreto
Nella fattispecie, l'avviso di addebito n. 39720240021869662000 ha ad oggetto pretese contributive relative al periodo aprile 2017 – dicembre
2023, pari a euro 30.842,26, che si fondano sull'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti, che l' ha effettuato dall'aprile CP_1
2017.
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione, rilevando che, nel periodo in esame, aveva ricoperto il ruolo di socio dal 26.3.2008 e svolto funzioni di amministratore dal 25.11.2029 della società “Borrello
Centroservizi s.r.l., senza tuttavia espletare attività lavorativa;
ha precisato di essere in pensione dal 2012 e di aver svolto, dal 2015 al 2019, attività lavorativa all'estero; ha aggiunto che la società si era sempre avvalsa di una organizzazione adeguata alle sue dimensioni, composta da una media di oltre dieci dipendenti, quasi tutti inquadrati come impiegati, alcuni con mansioni di coordinamento e funzioni direttive.
Ha quindi affermato che l'iscrizione era stata operata dall' in carenza CP_1
di dati concreti fondanti la decisione.
A fronte delle contestazioni effettuate dal ricorrente, l' avrebbe dovuto CP_1
specificamente indicare circostanze ed elementi, suscettibili di verifica in sede giudiziale, adeguati a comprovare l'effettivo espletamento da parte del
Pag. 7 di 11 ricorrente di attività personale diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, non riconducibile al ruolo di socio e alla carica di amministratore, nonché a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza di tale attività, in relazione al periodo oggetto della pretesa.
L' si è tuttavia limitato a ribadire (in assenza di elementi ulteriori CP_1
relativi all'effettivo rapporto tra la menzionata società e il ricorrente evidenziabili dagli atti amministrativi) l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'interessato, ritenendo l'esistenza dei requisiti per la predetta iscrizione sulla base delle qualità di amministratore e socio unico del ricorrente e della carenza di dati indicativi della gestione dell'attività dell'oggetto sociale da parte di altri soggetti.
Tali argomentazioni si prospettano tuttavia insufficienti a supportare la pretesa creditoria: non può evidentemente ritenersi di per sé significativo il ruolo di “socio unico” e neppure di “amministratore” del ricorrente, non potendosi identificare gli oneri inerenti a tali qualifiche con quelli di partecipazione preponderante all'attività societaria, anche alla luce di quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità. Nè
l'assenza di dipendenti aventi formali ruoli di responsabilità può considerarsi dato idoneo a provare che fosse il ricorrente a espletare tali attività. Va peraltro osservato al riguardo che la parte ricorrente ha effettuato puntuali deduzioni in merito alle attività di coordinamento e alle funzioni direttive concretamente svolte da alcuni dipendenti (v. pag 9 ricorso), che non sono state oggetto di contestazione specifica da parte dell'ente, che ha incentrato le proprie difese sulle qualifiche in cui tali dipendenti erano formalmente inquadrati nei periodi risultanti documentalmente, senza dedurre in ordine alle mansioni espletate in
Pag. 8 di 11 concreto e, quindi, al ruolo effettivamente svolto nell'impresa, come delineato in ricorso (non avendo evidentemente la disponibilità di tali dati, non ricavabili dagli atti amministrativi ed in carenza di un reale accertamento da parte dell'ente).
L' ha poi dedotto che la parte ricorrente avrebbe avuto un ruolo di CP_1
coordinamento e direzione dei dipendenti, in assenza delle necessarie, specifiche deduzioni volte a spiegare in cosa sia consistita, in concreto, la dedotta attività, con quali modalità e tempi si sarebbe svolta ( ad esempio, quali scelte strategiche inerenti l'azienda avrebbe adottato, che tipo di rapporti avrebbe intrattenuto con mediatori e clienti) al fine di accertare in che modo l'attività societaria fosse effettivamente organizzata e diretta con il suo lavoro (dati che del resto non sono rilevabili dagli atti amministrativi).
Si prospetta pertanto inammissibile la prova richiesta sulle circostanze sopra richiamate, formulate in contrasto con i criteri di specificità dettati dall'art. 230 co. 1 c.p.c. (secondo cui “l'interrogatorio formale deve essere dedotto per articoli separati e specifici”): non può demandarsi alla controparte l'esplicazione di termini imprecisi ed espressioni vaghe, e così la sostanziale descrizione delle attività effettivamente svolte, descrizione che avrebbe dovuto essere già contenuta in maniera esaustiva nella memoria ed, ancor prima, negli atti amministrativi dell'istituto.
Deve peraltro evidenziarsi che il legislatore ha attribuito specifici poteri ispettivi all' , il quale può sempre compiere proprie autonome indagini CP_1
per accertare l'effettivo carattere dell'attività lavorativa svolta in tali ipotesi e, quindi, l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione al registro commercianti.
Pag. 9 di 11 Pertanto, l' avrebbe ben potuto e dovuto effettuare le necessarie CP_1
verifiche per accertare i fatti costitutivi del credito oggetto di pretesa, anche al fine di consentire poi alla difesa dell' di offrire le risultanze CP_1
probatorie di tali verifiche nel contesto dell'attuale giudizio.
Deve concludersi quindi che, a fronte delle contestazioni effettuate,
l' non ha offerto elementi deduttivi e probatori significativi in CP_1
merito alla partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità ed in misura preponderante, nel periodo in esame.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni valutazione sulle altre deduzioni e istanze delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, deve affermarsi l'insussistenza del credito indicato nell'avviso di addebito oggetto di contestazione.
4. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, delle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza del credito indicato nell'avviso di addebito n.
39720240021869662000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in CP_1
Pag. 10 di 11 complessivi € 4.242,35, di cui € 553,35 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato
11/09/2025 Il Giudice
Pag. 11 di 11
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 285/2025
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 10.09.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti MASSIMILIANO GUALDI, GIULIA BERTON e IDA
CANNAVALE
ricorrente contro
(CF. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. DANIELA MARIA P.IVA_1
GIUSEPPINA ADIMARI resistente
OGGETTO: opposizione all'avviso di addebito n. 39720240021869662000
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “…a) in via preliminare – anche inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza ad hoc nel più breve tempo possibile – voglia sospendere l'efficacia esecutiva o, comunque,
l'esecuzione dell'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe;
b) nel merito, voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe, con conseguenziale archiviazione, revoca o annullamento del medesimo o, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, CP_1
conseguentemente, annullare l'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe, nonché ogni altro atto dallo stesso presupposto o ad esso inerente, conseguente o consequenziale, sulla base delle considerazioni svolte nel presente ricorso. c) in via subordinata – voglia accogliere anche solo parzialmente le considerazioni svolte nel presente ricorso e, per
l'effetto, ridurre conseguentemente il periodo preso in considerazione dall' con l'avviso di addebito opposto indicato in epigrafe. Con tutte CP_1
le conseguenze di legge anche per spese, competenze ed onorari.”
Per la parte resistente: “…- in via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente accertamento delle condizioni di legge per l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione
Commercianti dell'Ente e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito opposto, con conseguente condanna al pagamento degli importi in esso portati, oltre sanzioni civili come per legge;
- in ogni caso, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente accertamento delle condizioni di legge per l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione Commercianti dell'Ente per il periodo accertato come dovuto e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito opposto in parte qua, con conseguente condanna al pagamento dei relativi importi in esso portati, oltre sanzioni civili come per legge;
- in via gradata, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente accertamento delle condizioni di legge per
l'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione Commercianti dell'Ente per il
Pag. 2 di 11 periodo accertato come dovuto e, per l'effetto, accertare dichiarare la legittimità della pretesa contributiva, con conseguente condanna al pagamento per i periodi ritenuti dovuti dei relativi importi, oltre sanzioni civili come per legge. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Natura ed impugnazione dell'avviso di addebito
L'art. 30 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha introdotto l'istituto dell'“avviso di addebito”, atto contenente l'intimazione al debitore di adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, si procederà ad espropriazione forzata.
Il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, anche alla luce di quanto disposto dalla norma menzionata - che richiama espressamente “…i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento…” come riconducibili all'avviso di addebito (“…si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' al titolo esecutivo emesso dallo CP_1
stesso , costituito dall'avviso di addebito…”) - prevede le seguenti CP_1
possibilità per il contribuente: a) proposizione di opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro
Pag. 3 di 11 nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica per i vizi formali del titolo, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
2. L'ammissibilità dell'opposizione nel caso concreto
Nella fattispecie, l'avviso oggetto di opposizione è stato pacificamente notificato in data 26.11.2024 e il ricorso è stato depositato il 3.1.2025; pertanto, i motivi “formali” di opposizione delineati nella narrativa del ricorso (relativi al difetto di motivazione dell'avviso) non possono essere esaminati, in quanto avrebbero dovuto essere tempestivamente proposti con apposita opposizione entro il termine perentorio di 20 giorni, decorrenti dal momento di notificazione dell'avviso. Possono invece essere esaminati i motivi attinenti al merito della pretesa, tempestivamente formulati nel menzionato termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. L'iscrizione nella gestione commercianti
3.1 Il quadro normativo
L'art. 1 della legge 27.11.1960, n. 1397 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 29 della l. n. 160/75, dall'art 2, comma 26, della legge
335/1995 e dall'art. 1, commi 203 e 208 della l. n. 662/96, come autenticamente interpretato dall'articolo 12, comma 11 del DL 78/2010, convertito in legge numero 122/2010), impone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
Pag. 4 di 11 22 luglio 1966, n. 613, per coloro per i quali sussistano congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.
Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Al fine della valutazione della legittimità dell'iscrizione, il giudice deve quindi accertare se il soggetto interessato abbia partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa.
Alla luce di quanto esposto, dunque, se è vero che spetta all' la scelta CP_1
dell'iscrizione alla gestione commercianti, tale scelta deve tuttavia essere compiuta dall' sulla base della verifica e della valutazione relativa CP_1
alla qualità e alla quantità del contributo di partecipazione personale dell'interessato al lavoro aziendale.
La necessità dell'accertamento della effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale è stata affermata anche con riguardo alla figura del socio unico di una società a responsabilità limitata (Cass. Sez. U, Sentenza n.
3240 del 12/02/2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa
Pag. 5 di 11 cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge
n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.”) .
Con riferimento all'amministratore di una società a responsabilità limitata,
è stato in particolare precisato che “…qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso
Pag. 6 di 11 dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza…”
(Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018; v. anche Cass.Sez. L ,
Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
3.2. Il caso concreto
Nella fattispecie, l'avviso di addebito n. 39720240021869662000 ha ad oggetto pretese contributive relative al periodo aprile 2017 – dicembre
2023, pari a euro 30.842,26, che si fondano sull'iscrizione della parte ricorrente alla gestione commercianti, che l' ha effettuato dall'aprile CP_1
2017.
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione, rilevando che, nel periodo in esame, aveva ricoperto il ruolo di socio dal 26.3.2008 e svolto funzioni di amministratore dal 25.11.2029 della società “Borrello
Centroservizi s.r.l., senza tuttavia espletare attività lavorativa;
ha precisato di essere in pensione dal 2012 e di aver svolto, dal 2015 al 2019, attività lavorativa all'estero; ha aggiunto che la società si era sempre avvalsa di una organizzazione adeguata alle sue dimensioni, composta da una media di oltre dieci dipendenti, quasi tutti inquadrati come impiegati, alcuni con mansioni di coordinamento e funzioni direttive.
Ha quindi affermato che l'iscrizione era stata operata dall' in carenza CP_1
di dati concreti fondanti la decisione.
A fronte delle contestazioni effettuate dal ricorrente, l' avrebbe dovuto CP_1
specificamente indicare circostanze ed elementi, suscettibili di verifica in sede giudiziale, adeguati a comprovare l'effettivo espletamento da parte del
Pag. 7 di 11 ricorrente di attività personale diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, non riconducibile al ruolo di socio e alla carica di amministratore, nonché a fondare il giudizio di abitualità e prevalenza di tale attività, in relazione al periodo oggetto della pretesa.
L' si è tuttavia limitato a ribadire (in assenza di elementi ulteriori CP_1
relativi all'effettivo rapporto tra la menzionata società e il ricorrente evidenziabili dagli atti amministrativi) l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell'interessato, ritenendo l'esistenza dei requisiti per la predetta iscrizione sulla base delle qualità di amministratore e socio unico del ricorrente e della carenza di dati indicativi della gestione dell'attività dell'oggetto sociale da parte di altri soggetti.
Tali argomentazioni si prospettano tuttavia insufficienti a supportare la pretesa creditoria: non può evidentemente ritenersi di per sé significativo il ruolo di “socio unico” e neppure di “amministratore” del ricorrente, non potendosi identificare gli oneri inerenti a tali qualifiche con quelli di partecipazione preponderante all'attività societaria, anche alla luce di quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità. Nè
l'assenza di dipendenti aventi formali ruoli di responsabilità può considerarsi dato idoneo a provare che fosse il ricorrente a espletare tali attività. Va peraltro osservato al riguardo che la parte ricorrente ha effettuato puntuali deduzioni in merito alle attività di coordinamento e alle funzioni direttive concretamente svolte da alcuni dipendenti (v. pag 9 ricorso), che non sono state oggetto di contestazione specifica da parte dell'ente, che ha incentrato le proprie difese sulle qualifiche in cui tali dipendenti erano formalmente inquadrati nei periodi risultanti documentalmente, senza dedurre in ordine alle mansioni espletate in
Pag. 8 di 11 concreto e, quindi, al ruolo effettivamente svolto nell'impresa, come delineato in ricorso (non avendo evidentemente la disponibilità di tali dati, non ricavabili dagli atti amministrativi ed in carenza di un reale accertamento da parte dell'ente).
L' ha poi dedotto che la parte ricorrente avrebbe avuto un ruolo di CP_1
coordinamento e direzione dei dipendenti, in assenza delle necessarie, specifiche deduzioni volte a spiegare in cosa sia consistita, in concreto, la dedotta attività, con quali modalità e tempi si sarebbe svolta ( ad esempio, quali scelte strategiche inerenti l'azienda avrebbe adottato, che tipo di rapporti avrebbe intrattenuto con mediatori e clienti) al fine di accertare in che modo l'attività societaria fosse effettivamente organizzata e diretta con il suo lavoro (dati che del resto non sono rilevabili dagli atti amministrativi).
Si prospetta pertanto inammissibile la prova richiesta sulle circostanze sopra richiamate, formulate in contrasto con i criteri di specificità dettati dall'art. 230 co. 1 c.p.c. (secondo cui “l'interrogatorio formale deve essere dedotto per articoli separati e specifici”): non può demandarsi alla controparte l'esplicazione di termini imprecisi ed espressioni vaghe, e così la sostanziale descrizione delle attività effettivamente svolte, descrizione che avrebbe dovuto essere già contenuta in maniera esaustiva nella memoria ed, ancor prima, negli atti amministrativi dell'istituto.
Deve peraltro evidenziarsi che il legislatore ha attribuito specifici poteri ispettivi all' , il quale può sempre compiere proprie autonome indagini CP_1
per accertare l'effettivo carattere dell'attività lavorativa svolta in tali ipotesi e, quindi, l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione al registro commercianti.
Pag. 9 di 11 Pertanto, l' avrebbe ben potuto e dovuto effettuare le necessarie CP_1
verifiche per accertare i fatti costitutivi del credito oggetto di pretesa, anche al fine di consentire poi alla difesa dell' di offrire le risultanze CP_1
probatorie di tali verifiche nel contesto dell'attuale giudizio.
Deve concludersi quindi che, a fronte delle contestazioni effettuate,
l' non ha offerto elementi deduttivi e probatori significativi in CP_1
merito alla partecipazione personale del ricorrente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità ed in misura preponderante, nel periodo in esame.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta superflua ogni valutazione sulle altre deduzioni e istanze delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, deve affermarsi l'insussistenza del credito indicato nell'avviso di addebito oggetto di contestazione.
4. Le spese processuali
In ragione della soccombenza, l' va condannato al pagamento delle CP_1
spese processuali, liquidate in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022 - tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della controversia, delle fasi di studio, introduttiva e decisoria del giudizio.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza del credito indicato nell'avviso di addebito n.
39720240021869662000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in CP_1
Pag. 10 di 11 complessivi € 4.242,35, di cui € 553,35 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge e contributo unificato
11/09/2025 Il Giudice
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