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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1093 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Viale Mellusi,3 82100 Benevento presso lo studio dell'Avv.SILVIA TOZZI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RI TO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate anche per motivi di eprsonale inimicizia nei confronti del difensore che, per tale ragione, ne aveva chiesto anzitempo la sostituzione. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame è stata disposta nuova CTU, all'esito della quale è emersa la sussistenza del requisito sanitario. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farla propria. Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025. Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è di epoca ben posteriore alla domanda e successivo anche alla proposizione del ricorso per ATP, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
07/03/2024 così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 01.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1093 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Viale Mellusi,3 82100 Benevento presso lo studio dell'Avv.SILVIA TOZZI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
RI TO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/03/2024 Parte_1 esponeva di aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva dato esito negativo;
che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate anche per motivi di eprsonale inimicizia nei confronti del difensore che, per tale ragione, ne aveva chiesto anzitempo la sostituzione. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Regolarmente costituito l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva il CP_1 rigetto. Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa con sentenza depositata telamaticamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame è stata disposta nuova CTU, all'esito della quale è emersa la sussistenza del requisito sanitario. Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono convincenti e condivisibili e, per tali ragioni, questo Giudice ritiene farla propria. Ne consegue che la domanda dev'essere accolta e dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025. Tenuto conto che il riconoscimento del beneficio è di epoca ben posteriore alla domanda e successivo anche alla proposizione del ricorso per ATP, ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data Parte_1
07/03/2024 così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal febbraio 2025;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Benevento il 01.10.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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