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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppa Gagliostro
- Debitore opponente
Contro
C.F. Partita IVA n. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto in mutuo gratuito e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e che nulla si deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
1 2. accertare e quantificare, con ogni conseguenza di legge, le somme addebitate sulle predette rate calcolandole ai fini del tasso applicato al mutuo medesimo e dichiarando le stesse non dovute in quanto frutto di interessi usurari non dovuti;
In via subordinata:
3. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo in questione è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1375 c.c., del comma 4° dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c. e della normativa secondaria sulla trasparenza bancaria (delibera CICR 4/3/2003 e Circolare 229/99, IX modifica, titolo X, sez.
II e III), essendo stato utilizzato un tasso diverso e più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente attesa la violazione del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso, con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla a titolo di interessi e sostituzione del tasso di interesse convenuto con quello previsto CP_1 dall'art. 117 TUB (tasso sostitutivo Bot 12 mesi), oltre agli interessi legali da dì del dovuto al saldo;
4. accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo de quo vi è stata applicazione di un regime di capitalizzazione composta e un costo implicito occultato nel piano di ammortamento c.d. alla francese senza che ciò fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione da applicare e che, comunque ed a prescindere, il tasso pattuito nel contratto di mutuo è differente e maggiore rispetto a quello praticato nel piano di ammortamento alla francese con maggiore onerosità a carico del mutuatario con conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità ed illegittima capitalizzazione composta, e conseguenziale - ai sensi degli artt. 1284,
1342, 1418, 1419, comma 2, cod. civ., art. 2 L. 287/1990 - nullità ed illegittimità delle relative clausole ed applicazione, in sostituzione, del sostitutivo ex art. 117 TUB;
5. accertare, in relazione al rapporto, il saldo dare-avere dello stesso in uno alla redazione di un legittimo piano di ammortamento;
6. per gli effetti condannare la opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della opponente delle somme dalla stessa versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge e comunque per rate scadute nella misura che risulterà di giustizia e/o di equità in esito al giudizio;
il tutto maggiorato di interessi legali e sino al saldo effettivo;
7. in ipotesi di sussistenza di un credito residuo a favore della controparte, disporsi la compensazione tra i contrapposti crediti sino alla concorrenza di quello minore;
8. con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie, C.U., iva e cpa come per legge e con distrazione delle medesime a favore dei difensori antistatari.”
2 Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, visto l'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, o, per meglio dire, non essendo fondata su alcuna prova e/o argomento ragionevole e plausibile;
2. nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno argomentato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Dagli atti del processo si evince che le parti in data 25/09/2017 stipulavano un finanziamento sottoforma di prestito personale che prevedeva l'erogazione dell'importo di € 10.394,56, da restituire in 48 rate mensili (4 anni), a partire dallo 30/10/2017 e sino allo 30/09/2021.
Qui di seguito si richiamano gli ulteriori elementi del contratto per come anche evidenziati dalla CTU:
“- Contratto di Finanziamento Numero 18144435;
- Finanziamento per l'Importo di € 10.394,56;
- Premio assicurativo totale € 394,56 (rateale per € 8,22);
- Termini e Modalità di Rimborso - Somma finanziata da restituire in 48 rate mensili per la durata di 4 anni;
- tasso in ragione d'anno “fisso” pari al 12,400%;
- TAEG (indicato in contratto) pari al 14,34%;
- Rate mensili pari ad € 279,75;
- Interessi totali € 2.883,44;
- Totale rimborsato € 13.499,68
- Ritardo nei pagamenti in caso di modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto corrente: per primo insoluto, 12% dell'importo scaduto;
per ciascuno dei successivi insoluti, 20% dell'importo scaduto;
- indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine);
3 - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da CP_1
- gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile.
- Estinzione anticipata con indennità pari ad 1% sul capitale residuo se la vita residua del contratto
è superiore ad un anno, pari a 0,50% se la durata è uguale o inferiore ad un anno;
L'indennizzo non
è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.”
Quanto all'assicurazione sul credito, dalla documentazione relativa al contratto si rileva la natura non obbligatoria della stessa.
Dagli atti emerge che alla data del 31/03/2019, corrispondente alla rata n. 18, risultano essere pagate n. 11 rate, mentre risultano essere scadute ed impagate n. 7 rate – dalla n.12 alla n.18 – mentre venivano versati ulteriori 150,36 in seguito alla revoca del beneficio del termine.
Pertanto, gli importi complessivamente versati dalla debitrice erano pari a €3.254,6.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile che ha concluso nei seguenti termini:
“[con riferimento al quesito 1] Pertanto, in seguito ai risultati ottenuti si è ritenuto corretto non eseguire alcun ricalcolo in risposta al quesito legato alla verifica del TEG (punto 1.1 del quesito) e dell'eventuale superamento del Tasso Soglia Usura, giusto mancata usurarietà originaria del rapporto di finanziamento.
(…)
[con riferimento al quesito n. 2] In conclusioni, in ottemperanza alle Disposizioni “Trasparenza delle
Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari: Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti” del 2017 e la Circolare relativa a “Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge sull'usura” di agosto 2016, il CTU, pur riscontrando una difformità nell'ultima verifica sopra, ha ritenuto corretto il tasso indicato in contratto, giusto la non obbligatorietà della voce “Assicurazioni”.
Pertanto, non ritiene sia necessario rideterminare il piano di ammortamento (secondo le richieste del punto 2.1 del quesito) e, quindi, le singole rate del finanziamento, applicando il cd tasso di sostituzione.
Mentre, per quanto riguarda la richiesta: 2.2.- ridetermini quanto ancora dovuto dall'opponente, tenuto conto degli importi già corrisposti”.
Sulla base di quanto presente agli atti, dato che non è presente un estratto conto dei versamenti, mentre è presente la certificazione ex art. 50 TUB, il Debito Residuo è pari ad €8.999,63.”
4 In altre parole, la CTU ha escluso che nel caso di specie il tasso di interesse del contratto impugnato abbia natura usuraria.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare se effettivamente il contratto sottoscritto presenti i vizi lamentati dalla debitrice.
Preliminarmente ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni del proprio ausiliario cristallizzate nell'elaborato depositato in atti in ragione del rigore dell'accertamento sotto al profilo documentale e specialistico.
Peraltro, si osserva che le tesi sostenute dal consulente appaiono logicamente credibile e non superate dai generici rilievi sollevati dalla parte debitrice nei propri scritti difensivi.
Sul punto, anche le risposte alle osservazioni sollevate dalle parti appaiono essere condivisibili nella parte in cui lo specialista conferma la bontà delle proprie tesi e spiega i calcoli attraverso i quali si è addivenuti al calcolo dei tassi d'interesse applicati nel corso del rapporto contrattuale.
Parimenti condivisibile è l'esclusione della natura obbligatoria del contratto di assicurazione sul prestito, essendo espressamente stabilito nella documentazione contrattale la natura accessoria di tale pattuizione.
In applicazioni delle superiori considerazioni si osserva che tutte le domande promosse dalla debitrice nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sono infondate.
Sul punto, i tassi di interesse applicati non presentano tassi di usura né, all'esito degli accertamenti del CTU sono emerse discrepanze tra i tassi d'interesse applicati e quelli pattuiti in misura tale da determinare una pattuizione ingannevole per il cliente.
Anche le censure mosse in via subordinata non meritano accoglimento poiché non si ravvisa alcuna violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria essendo stato applicati i medesimi tassi oggetto di pattuizione.
***
Quanto alle nullità invocati in virtù dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese appare opportuno richiamare i principi di diritto statuiti da un recentissimo orientamento giurisprudenziale.
Si è affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza
5 delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 29/05/2024, n. 15130).
Tale orientamento ha inoltre sostenuto che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
Tale principio di diritto appare applicabile nel caso di specie e, pertanto, anche la domanda volta a far caducare il contratto in ragione del piano di ammortamento applicato non merita accoglimento.
Per l'effetto delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori minimi in ragione della mina complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pertanto, quale parte soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle Parte_1 spese di lite, in favore della che si liquidano in € 2.540,00 come Controparte_1 compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali.
Per i medesimi motivi sono posti a carico della parte soccombente le spese relative alla CTU
P.Q.M.
6 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo n. 154/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 12 marzo 2022: dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il decreto n. 154/2022 emesso dal Tribunale di Palmi condanna alla rifusione elle spese di lite, in favore della Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.540 ,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali oltre
[...]
Iva e Cpa se dovuti
Pone le spese del CTU a carico della parte Parte_1
Palmi, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 869/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Giuseppa Gagliostro
- Debitore opponente
Contro
C.F. Partita IVA n. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele
- Creditore opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha rappresentato le Parte_1 seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, la usurarietà dei tassi applicati in violazione dell'art. 644 c.p. ed il conseguenziale superamento del tasso effettivo globale di cui alla L. 108/96 e succ. modif. e integr., con la conversione, ex art. 1815, comma 2°, cod. civ., del medesimo contratto in mutuo gratuito e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle relative clausole contrattuali e che nulla si deve per interessi passivi e/o indicizzati, oneri accessori e/o commissioni, in quanto tutti profitti usurari illegittimamente convenuti, richiesti ed incassati;
1 2. accertare e quantificare, con ogni conseguenza di legge, le somme addebitate sulle predette rate calcolandole ai fini del tasso applicato al mutuo medesimo e dichiarando le stesse non dovute in quanto frutto di interessi usurari non dovuti;
In via subordinata:
3. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo in questione è stato sottoscritto in violazione dell'art. 1375 c.c., del comma 4° dell'art. 117 TUB e dell'art. 1346 c.c. e della normativa secondaria sulla trasparenza bancaria (delibera CICR 4/3/2003 e Circolare 229/99, IX modifica, titolo X, sez.
II e III), essendo stato utilizzato un tasso diverso e più alto rispetto al tasso sottoscritto comportante una maggiore onerosità a carico del cliente attesa la violazione del requisito della determinatezza e/o determinabilità del tasso, con conseguente declaratoria di illegittimità delle somme percepite dalla a titolo di interessi e sostituzione del tasso di interesse convenuto con quello previsto CP_1 dall'art. 117 TUB (tasso sostitutivo Bot 12 mesi), oltre agli interessi legali da dì del dovuto al saldo;
4. accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo de quo vi è stata applicazione di un regime di capitalizzazione composta e un costo implicito occultato nel piano di ammortamento c.d. alla francese senza che ciò fosse stato esplicitamente convenuto quale regime di capitalizzazione da applicare e che, comunque ed a prescindere, il tasso pattuito nel contratto di mutuo è differente e maggiore rispetto a quello praticato nel piano di ammortamento alla francese con maggiore onerosità a carico del mutuatario con conseguente mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità ed illegittima capitalizzazione composta, e conseguenziale - ai sensi degli artt. 1284,
1342, 1418, 1419, comma 2, cod. civ., art. 2 L. 287/1990 - nullità ed illegittimità delle relative clausole ed applicazione, in sostituzione, del sostitutivo ex art. 117 TUB;
5. accertare, in relazione al rapporto, il saldo dare-avere dello stesso in uno alla redazione di un legittimo piano di ammortamento;
6. per gli effetti condannare la opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della opponente delle somme dalla stessa versate in applicazione delle suddette clausole nulle e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge e comunque per rate scadute nella misura che risulterà di giustizia e/o di equità in esito al giudizio;
il tutto maggiorato di interessi legali e sino al saldo effettivo;
7. in ipotesi di sussistenza di un credito residuo a favore della controparte, disporsi la compensazione tra i contrapposti crediti sino alla concorrenza di quello minore;
8. con vittoria di spese e compensi, oltre spese forfettarie, C.U., iva e cpa come per legge e con distrazione delle medesime a favore dei difensori antistatari.”
2 Nella propria comparsa di costituzione e risposta la creditrice opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, visto l'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, o, per meglio dire, non essendo fondata su alcuna prova e/o argomento ragionevole e plausibile;
2. nel merito, rigettare l'opposizione proposta in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Nel corso del giudizio le parti depositavano i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno argomentato le rispettive conclusioni mediante il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Nel merito
Dagli atti del processo si evince che le parti in data 25/09/2017 stipulavano un finanziamento sottoforma di prestito personale che prevedeva l'erogazione dell'importo di € 10.394,56, da restituire in 48 rate mensili (4 anni), a partire dallo 30/10/2017 e sino allo 30/09/2021.
Qui di seguito si richiamano gli ulteriori elementi del contratto per come anche evidenziati dalla CTU:
“- Contratto di Finanziamento Numero 18144435;
- Finanziamento per l'Importo di € 10.394,56;
- Premio assicurativo totale € 394,56 (rateale per € 8,22);
- Termini e Modalità di Rimborso - Somma finanziata da restituire in 48 rate mensili per la durata di 4 anni;
- tasso in ragione d'anno “fisso” pari al 12,400%;
- TAEG (indicato in contratto) pari al 14,34%;
- Rate mensili pari ad € 279,75;
- Interessi totali € 2.883,44;
- Totale rimborsato € 13.499,68
- Ritardo nei pagamenti in caso di modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto corrente: per primo insoluto, 12% dell'importo scaduto;
per ciascuno dei successivi insoluti, 20% dell'importo scaduto;
- indennizzo a seguito di interventi di recupero stragiudiziale: 5% della quota capitale del debito residuo divenuto immediatamente esigibile (sono escluse dal calcolo le rate non pagate che hanno determinato la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine);
3 - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti da CP_1
- gli interessi mensili di mora al tasso del 1% calcolati sulla quota capitale dell'intero debito residuo, divenuto immediatamente esigibile.
- Estinzione anticipata con indennità pari ad 1% sul capitale residuo se la vita residua del contratto
è superiore ad un anno, pari a 0,50% se la durata è uguale o inferiore ad un anno;
L'indennizzo non
è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito.”
Quanto all'assicurazione sul credito, dalla documentazione relativa al contratto si rileva la natura non obbligatoria della stessa.
Dagli atti emerge che alla data del 31/03/2019, corrispondente alla rata n. 18, risultano essere pagate n. 11 rate, mentre risultano essere scadute ed impagate n. 7 rate – dalla n.12 alla n.18 – mentre venivano versati ulteriori 150,36 in seguito alla revoca del beneficio del termine.
Pertanto, gli importi complessivamente versati dalla debitrice erano pari a €3.254,6.
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile che ha concluso nei seguenti termini:
“[con riferimento al quesito 1] Pertanto, in seguito ai risultati ottenuti si è ritenuto corretto non eseguire alcun ricalcolo in risposta al quesito legato alla verifica del TEG (punto 1.1 del quesito) e dell'eventuale superamento del Tasso Soglia Usura, giusto mancata usurarietà originaria del rapporto di finanziamento.
(…)
[con riferimento al quesito n. 2] In conclusioni, in ottemperanza alle Disposizioni “Trasparenza delle
Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari: Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti” del 2017 e la Circolare relativa a “Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della Legge sull'usura” di agosto 2016, il CTU, pur riscontrando una difformità nell'ultima verifica sopra, ha ritenuto corretto il tasso indicato in contratto, giusto la non obbligatorietà della voce “Assicurazioni”.
Pertanto, non ritiene sia necessario rideterminare il piano di ammortamento (secondo le richieste del punto 2.1 del quesito) e, quindi, le singole rate del finanziamento, applicando il cd tasso di sostituzione.
Mentre, per quanto riguarda la richiesta: 2.2.- ridetermini quanto ancora dovuto dall'opponente, tenuto conto degli importi già corrisposti”.
Sulla base di quanto presente agli atti, dato che non è presente un estratto conto dei versamenti, mentre è presente la certificazione ex art. 50 TUB, il Debito Residuo è pari ad €8.999,63.”
4 In altre parole, la CTU ha escluso che nel caso di specie il tasso di interesse del contratto impugnato abbia natura usuraria.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che verificare se effettivamente il contratto sottoscritto presenti i vizi lamentati dalla debitrice.
Preliminarmente ritiene il giudice di fare proprie le considerazioni del proprio ausiliario cristallizzate nell'elaborato depositato in atti in ragione del rigore dell'accertamento sotto al profilo documentale e specialistico.
Peraltro, si osserva che le tesi sostenute dal consulente appaiono logicamente credibile e non superate dai generici rilievi sollevati dalla parte debitrice nei propri scritti difensivi.
Sul punto, anche le risposte alle osservazioni sollevate dalle parti appaiono essere condivisibili nella parte in cui lo specialista conferma la bontà delle proprie tesi e spiega i calcoli attraverso i quali si è addivenuti al calcolo dei tassi d'interesse applicati nel corso del rapporto contrattuale.
Parimenti condivisibile è l'esclusione della natura obbligatoria del contratto di assicurazione sul prestito, essendo espressamente stabilito nella documentazione contrattale la natura accessoria di tale pattuizione.
In applicazioni delle superiori considerazioni si osserva che tutte le domande promosse dalla debitrice nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo sono infondate.
Sul punto, i tassi di interesse applicati non presentano tassi di usura né, all'esito degli accertamenti del CTU sono emerse discrepanze tra i tassi d'interesse applicati e quelli pattuiti in misura tale da determinare una pattuizione ingannevole per il cliente.
Anche le censure mosse in via subordinata non meritano accoglimento poiché non si ravvisa alcuna violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria essendo stato applicati i medesimi tassi oggetto di pattuizione.
***
Quanto alle nullità invocati in virtù dell'applicazione di un piano di ammortamento c.d. alla francese appare opportuno richiamare i principi di diritto statuiti da un recentissimo orientamento giurisprudenziale.
Si è affermato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza
5 delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sez. Unite,
Sent., 29/05/2024, n. 15130).
Tale orientamento ha inoltre sostenuto che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di calcolo di successivi ulteriori interessi. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
Tale principio di diritto appare applicabile nel caso di specie e, pertanto, anche la domanda volta a far caducare il contratto in ragione del piano di ammortamento applicato non merita accoglimento.
Per l'effetto delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, valori minimi in ragione della mina complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Pertanto, quale parte soccombente, deve essere condannato alla rifusione delle Parte_1 spese di lite, in favore della che si liquidano in € 2.540,00 come Controparte_1 compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali.
Per i medesimi motivi sono posti a carico della parte soccombente le spese relative alla CTU
P.Q.M.
6 Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione conferma il decreto ingiuntivo n. 154/2022 emesso dal Tribunale di Palmi in data 12 marzo 2022: dichiara esecutivo, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., il decreto n. 154/2022 emesso dal Tribunale di Palmi condanna alla rifusione elle spese di lite, in favore della Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 2.540 ,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali oltre
[...]
Iva e Cpa se dovuti
Pone le spese del CTU a carico della parte Parte_1
Palmi, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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