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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G. 18063/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data
15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022
DA
, C.F. e P.I. n. in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Val Levantina n. 1, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Alessandro Lunni, presso il cui studio, in Milano,
Via Zaccaria n. 4, è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Visigalli ed elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio, in Milano, Piazzale Cadorna n. 4.
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.02.2025 e da fogli allegati CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente, ritenuta altresì insussistente ogni pretesa creditoria del ricorrente Sig. rigettare Controparte_1 ogni domanda dallo stesso avanzata nei confronti dell'associazione in quanto infondata ed Parte_1
illegittima e per l'effetto revocare o annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
10478/22, RG 18063/22;
- per quanto esposto in narrativa, accertato e dichiarato il danno economico subito dall'opponente - nella misura che verrà dimostrata e determinata in causa – per il danno d'immagine cagionato, per il mancato guadagno conseguito per la perdita di associati, per i costi e le spese sostenute e sostenende ed i rimborsi effettuati, il tutto in conseguenza della condotta erronea, negligente ed inadempiente del Sig. per l'effetto Controparte_1 condannare per i citati titoli il convenuto opposto al pagamento in favore dell'associazione Controparte_2 dell'ammontare risultante all'esito del giudizio e dell'espletanda istruttoria o liquidato dal Giudice in via equitativa e di giustizia, oltre interessi legali o ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In via subordinata
- per quanto esposto in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il convenuto opposto dovesse risultare creditore di qualsivoglia importo nei confronti dell'opponente, previo accertamento e prova della sussistenza e della legittimità dell'ammontare dovuto, porre in compensazione il predetto ammontare con le somme tutte che saranno dovute all'associazione per i vari titoli oggetto del presente giudizio, Parte_1
accertate e liquidate in corso di causa o in via di giustizia od equitativa, oltre interessi di legge o moratori D.Lgs.
231/02 e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali dell'intero giudizio ivi compresi 15% rimborso forfetario, 4%
CPA e 22% IVA, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
- respingersi l'opposizione, siccome inammissibile o infondata o con qualunque altra miglior formula e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10478/2022, emesso in data 14.06.2022 dall'intestato tribunale di
Milano e con il quale veniva ingiunto in p.l.r.p.t. di pagare complessivi € 13.950,00, oltre ad Parte_1
interessi e spese del monitorio a favore del Sig. Controparte_1
- in ogni caso, condannare al pagamento nei confronti del Sig. dell'importo Parte_1 Controparte_1 di complessivi € 13.950,00, oltre ad interessi e spese del monitorio, per le ragioni descritte in atto.
- rigettare tutte le domande avversarie e condannarsi l'opponente al rimborso delle spese tutte del giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale;
pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G. 18063/2022), emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022, l'associazione (nel Parte_1 prosieguo, per brevità, o “l'Associazione”), conveniva in giudizio il sig. chiedendo, in Parte_1 CP_1
via preliminare, di rigettare l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la carenza dei presupposti, per l'assenza di prova adeguata del fatto costitutivo dell'asserito diritto di credito, per il difetto di legittimazione passiva ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente, ritenuta altresì insussistente ogni pretesa creditoria del ricorrente, chiedeva di rigettare ogni domanda dallo stesso avanzata nei confronti dell'Associazione, in quanto infondata ed illegittima e, per l'effetto, chiedeva di revocare o annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Accertato e dichiarato il danno economico subito dall'opponente - nella misura che l'opponente riteneva di dimostrare e determinare in causa – per il danno d'immagine cagionato, per il mancato guadagno conseguito per la perdita di associati, per i costi e le spese sostenute e sostenende ed i rimborsi effettuati, il tutto in conseguenza della condotta erronea, negligente ed inadempiente del sig. chiedeva di condannare, per i citati titoli, il convenuto opposto al pagamento in CP_1 favore dell'associazione dell'ammontare risultante all'esito del giudizio e dell'espletanda istruttoria o Parte_1
liquidato dal giudice in via equitativa e di giustizia, oltre interessi legali o ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il convenuto opposto dovesse risultare creditore di qualsivoglia importo nei confronti dell'opponente, previo accertamento e prova della sussistenza e della legittimità dell'ammontare dovuto, chiedeva di porre in compensazione il predetto ammontare con le somme tutte che saranno dovute all'associazione per i vari titoli oggetto del Parte_1
presente giudizio, accertate e liquidate in corso di causa o in via di giustizia od equitativa, oltre interessi di legge o moratori ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
La causa, inizialmente assegnata al giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data dal 10.01.2023 veniva assegnata al dott. Alessandro Dansi. Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
respingersi l'opposizione, siccome inammissibile o infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 13.03.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in data 27.02.2023, il giudice, riservando alla decisione finale le sorti dell'eccezione sollevata da parte convenuta opposta di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni (da proporsi, secondo parte convenuta, mediante domanda riconvenzionale), respingendo la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, invitando le parti a trovare una definizione conciliativa, concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e fissava l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 30.06.2023, all'esito della quale, con ordinanza resa fuori udienza in data 24.07.2023,
a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il giudice ordinava al convenuto opposto di produrre, entro il termine di trenta giorni, le dichiarazioni di impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2021 e della domanda di contributo a fondo perduto perequativo firmate da tutti gli associati , fissando per l'escussione di due testi per parte l'udienza del 17.11.2023, invitando nuovamente le parti a trovare una soluzione conciliativa della vertenza in oggetto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni ammessi.
A far data dal 27.03.2024 la causa veniva definitivamente assegnata alla scrivente, che completava l'escussione testimoniale in data 23.05.2024 e 03.10.2024, rinviando, all'esito, la causa all'udienza in data 04.02.2024, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, anche alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste economiche del sig. nei confronti CP_1 dell' in relazione all'attività di consulenza contabile e fiscale che l'opposto afferma aver Parte_2
svolto nell'anno 2021 in favore degli associati. L'opposto asseriva che la propria attività in favore dell' aveva avuto ad oggetto prestazioni eterogenee e riassumibili nella gestione contabile Parte_2
(tenuta delle scritture contabile mediante registrazione dei documenti contabili e fiscali), la consulenza fiscale ordinaria, esercitata anche mediante presenza fisica settimanale presso la sede dell'associazione al fine di prestare assistenza agli associati, oltre che nella redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e negli invii all'Agenzia delle Entrate, autoliquidazioni INAIL e gestione dei contributi
. CP_3
pagina 4 di 8 Il sig. affermava che era stato inter partes pattuito un corrispettivo in misura fissa, ovvero Euro CP_1
6.975,00 a trimestre, importo regolarmente versato da in relazione al primo e secondo Parte_1
trimestre 2021 e non invece in relazione ai seguenti terzo e quarto trimestre 2021. A fronte del mancato pagamento dei menzionati importi e a seguito dell'invio di una diffida che non permetteva al sig. CP_1
l'incasso di quanto ritenuto dovuto, lo stesso ricorreva alla tutela monitoria, ottenendo ingiunzione di pagamento con il decreto ingiuntivo sopra indicato.
opponendosi al decreto ingiuntivo in questione, lamentava di avere subito danni in Parte_1
conseguenza della imperita condotta del professionista, negando di dovergli alcunché e chiedendo il risarcimento dei relativi importi. Lamentava l'imperizia professionale del sig. che avrebbe CP_1
cagionato danni ai singoli associati e, di riflesso, all determinando la fuoriuscita di 10 Parte_2
associati, con perdita economica pari al mancato pagamento della relativa iscrizione, imponendo la necessità di sostenere i costi del nuovo professionista che lo aveva sostituito, e causando un danno di immagine nei confronti dei propri associati, costringendo l' al rimborso agli associati, che Parte_2
asserisce aver erogato, dell'importo dovuto a titolo di sanzioni. Taxidriver effettuava le Parte_1
proprie richieste nella misura da dimostrarsi e determinarsi in corso di causa, per il danno di immagini cagionato, per il mancato guadagno conseguito per la perdita di associati, per i costi e le spese sostenute e sostenende e i rimborsi effettuati.
***
Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'opponente in ordine alle richieste del sig. per i motivi di seguito esposti. CP_1
Parte opponente ritiene che le ragioni di credito di parte opposta non possano trovare accoglimento, visto il difetto di legittimazione passiva in capo all' oltre che per l'assenza di prova circa Parte_2
l'asserita attività svolta, data l'assenza in atti di qualsivoglia documento – contratto, accordo scritto, scrittura privata od altro - che possa attestare un'obbligazione di pagamento in capo all'opponente per l'asserita attività prestata in favore dei tassisti associati.
Le doglianze dell'opponente al riguardo non possono trovare accoglimento, considerato che la stessa documentazione prodotta dall'opponente attesta la sussistenza di un rapporto intercorso tra le parti. La lettura del documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta opposta rileva, infatti, la revoca, da parte dell' in data 03.02.2022, dell'incarico di consulenza e assistenza fiscale – contabile che Parte_2 era stato affidato all'opposto.
Per questi motivi
il sig. deve ritenersi si sia legittimamente rivolto all'Associazione al fine di CP_1
ottenere le proprie richieste economiche. pertanto, risulta il soggetto passivamente Parte_1
legittimato per ogni richiesta economica di parte opposta.
pagina 5 di 8 ***
Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti (in particolare del doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente) e dall'escussione testimoniale svoltasi alle udienze in data 12.02.2024, 23.05.2024,
03.10.2024, non vi sono dubbi circa la sussistenza di un incarico professionale conferito da Parte_1 al sig. La stessa lamenta di aver subito danni per effetto dell'attività del sig. CP_1 Parte_2
ritenendola lacunosa. Ciò a maggior ragione conferma che, in ogni caso, il sig. abbia CP_1 CP_1
svolto attività in favore dell'Associazione, pur lamentando quest'ultima che le prestazioni del consulente non siano state eseguite con la dovuta perizia. Risulta incoerente, infatti, asserire che una attività non sia stata svolta e, nello stesso tempo, lamentare danni per l'esercizio di detta stessa attività.
L'attività, pertanto, in ogni caso, può ritenersi essere stata prestata dall'opposto in favore dell'opponente.
La questione controversa riguarda la legittimità o meno delle richieste economiche dell'opposto per l'attività prestata anteriormente alla revoca dell'incarico, effettuata dall'opponente in data 03.02.2022 e la legittimità o meno delle richieste dell' in merito agli asseriti danni. Parte_2
Circa il valore probatorio delle fatture monitoriamente azionate dall'opposta con la proceduta monitoria, si rileva che la giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni pagina 6 di 8 eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del
12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito. Pertanto elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi
Cass. Civ. 3581/2024).
In relazione alle contestazioni svolte dall' pertanto, si può richiamare la giurisprudenza Parte_2
che ha affermato che “in tema di ingiunzione civile, nel giudizio di opposizione il negozio giuridico sottostante l'emissione delle fatture deve essere oggetto di contestazione specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione” (Tribunale di
Roma, sez. XVII, 21.06.2018, n. 12763).
Parte opponente ha contestato l'emissione delle fatture emesse dall'opposta sulla scorta di una non provata e precisata attività dell'opposto a fronte dei compensi richiesti, pur avanzando richiesta di risarcimento danni per una attività lacunosa e caratterizzata da imperizia da parte del sig. CP_1
Dato per certo che il sig. abbia prestato per l' la propria attività di consulenza CP_1 Parte_2
contabile – fiscale, in relazione alle contestazioni svolte dall'opponente sulla sua attività, deve rilevarsi che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, in particolare esaminate le dichiarazioni rese dal teste NO , all'udienza in data 12.02.2024, è emerso che il sig. non possa Testimone_1 CP_1
ritenersi responsabile per la tardiva presentazione di dichiarazioni il cui invio tempestivo si era reso impossibile a causa dell'inadempimento del precedente professionista (il sig. a consegnare CP_4
quanto necessario.
pagina 7 di 8 Il sig. assunto quale testimone all'udienza in data 03.10.2024, ha ammesso che le dichiarazioni CP_4
relative all'anno 2020, ovvero quelle di cui viene lamentato il ritardo nella presentazione all'opposto, erano a suo carico, ma di essere stato esonerato dal legale rappresentante dell'associazione, sig. . Pt_3
Quanto alle domande di parte opponente volte ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'attività prestata dall'opposto, si rileva che non possono trovare accoglimento, in mancanza di prova sull'imperizia dell'attività svolta dall'opposto, non potendosi, pertanto, ravvisare un danno a carico dell' causalmente riconducibile all'attività svolta dal sig. Parte_2 CP_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste del sig. siano CP_1
legittime e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G.
18063/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022, promossa da , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. Parte_1
Controparte_1
così dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G. 18063/2022) emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 4.226,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege, da distrarre in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c., come da richiesta.
Così deciso in Milano, 10.02.2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice dott. Cinzia Cassone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G. 18063/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data
15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022
DA
, C.F. e P.I. n. in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Val Levantina n. 1, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Alessandro Lunni, presso il cui studio, in Milano,
Via Zaccaria n. 4, è elettivamente domiciliata
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Visigalli ed elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato presso il suo studio, in Milano, Piazzale Cadorna n. 4.
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.02.2025 e da fogli allegati CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE
“Nel merito per tutti i motivi esposti in narrativa, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente, ritenuta altresì insussistente ogni pretesa creditoria del ricorrente Sig. rigettare Controparte_1 ogni domanda dallo stesso avanzata nei confronti dell'associazione in quanto infondata ed Parte_1
illegittima e per l'effetto revocare o annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
10478/22, RG 18063/22;
- per quanto esposto in narrativa, accertato e dichiarato il danno economico subito dall'opponente - nella misura che verrà dimostrata e determinata in causa – per il danno d'immagine cagionato, per il mancato guadagno conseguito per la perdita di associati, per i costi e le spese sostenute e sostenende ed i rimborsi effettuati, il tutto in conseguenza della condotta erronea, negligente ed inadempiente del Sig. per l'effetto Controparte_1 condannare per i citati titoli il convenuto opposto al pagamento in favore dell'associazione Controparte_2 dell'ammontare risultante all'esito del giudizio e dell'espletanda istruttoria o liquidato dal Giudice in via equitativa e di giustizia, oltre interessi legali o ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
In via subordinata
- per quanto esposto in narrativa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il convenuto opposto dovesse risultare creditore di qualsivoglia importo nei confronti dell'opponente, previo accertamento e prova della sussistenza e della legittimità dell'ammontare dovuto, porre in compensazione il predetto ammontare con le somme tutte che saranno dovute all'associazione per i vari titoli oggetto del presente giudizio, Parte_1
accertate e liquidate in corso di causa o in via di giustizia od equitativa, oltre interessi di legge o moratori D.Lgs.
231/02 e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali dell'intero giudizio ivi compresi 15% rimborso forfetario, 4%
CPA e 22% IVA, oltre successive occorrende, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
- respingersi l'opposizione, siccome inammissibile o infondata o con qualunque altra miglior formula e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10478/2022, emesso in data 14.06.2022 dall'intestato tribunale di
Milano e con il quale veniva ingiunto in p.l.r.p.t. di pagare complessivi € 13.950,00, oltre ad Parte_1
interessi e spese del monitorio a favore del Sig. Controparte_1
- in ogni caso, condannare al pagamento nei confronti del Sig. dell'importo Parte_1 Controparte_1 di complessivi € 13.950,00, oltre ad interessi e spese del monitorio, per le ragioni descritte in atto.
- rigettare tutte le domande avversarie e condannarsi l'opponente al rimborso delle spese tutte del giudizio da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti ed ascoltata la discussione orale;
pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G. 18063/2022), emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022, l'associazione (nel Parte_1 prosieguo, per brevità, o “l'Associazione”), conveniva in giudizio il sig. chiedendo, in Parte_1 CP_1
via preliminare, di rigettare l'eventuale istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, stante la carenza dei presupposti, per l'assenza di prova adeguata del fatto costitutivo dell'asserito diritto di credito, per il difetto di legittimazione passiva ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente, ritenuta altresì insussistente ogni pretesa creditoria del ricorrente, chiedeva di rigettare ogni domanda dallo stesso avanzata nei confronti dell'Associazione, in quanto infondata ed illegittima e, per l'effetto, chiedeva di revocare o annullare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. Accertato e dichiarato il danno economico subito dall'opponente - nella misura che l'opponente riteneva di dimostrare e determinare in causa – per il danno d'immagine cagionato, per il mancato guadagno conseguito per la perdita di associati, per i costi e le spese sostenute e sostenende ed i rimborsi effettuati, il tutto in conseguenza della condotta erronea, negligente ed inadempiente del sig. chiedeva di condannare, per i citati titoli, il convenuto opposto al pagamento in CP_1 favore dell'associazione dell'ammontare risultante all'esito del giudizio e dell'espletanda istruttoria o Parte_1
liquidato dal giudice in via equitativa e di giustizia, oltre interessi legali o ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il convenuto opposto dovesse risultare creditore di qualsivoglia importo nei confronti dell'opponente, previo accertamento e prova della sussistenza e della legittimità dell'ammontare dovuto, chiedeva di porre in compensazione il predetto ammontare con le somme tutte che saranno dovute all'associazione per i vari titoli oggetto del Parte_1
presente giudizio, accertate e liquidate in corso di causa o in via di giustizia od equitativa, oltre interessi di legge o moratori ex D.Lgs. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
La causa, inizialmente assegnata al giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data dal 10.01.2023 veniva assegnata al dott. Alessandro Dansi. Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
respingersi l'opposizione, siccome inammissibile o infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 13.03.2023, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in data 27.02.2023, il giudice, riservando alla decisione finale le sorti dell'eccezione sollevata da parte convenuta opposta di inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni (da proporsi, secondo parte convenuta, mediante domanda riconvenzionale), respingendo la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, invitando le parti a trovare una definizione conciliativa, concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e fissava l'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 30.06.2023, all'esito della quale, con ordinanza resa fuori udienza in data 24.07.2023,
a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il giudice ordinava al convenuto opposto di produrre, entro il termine di trenta giorni, le dichiarazioni di impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2021 e della domanda di contributo a fondo perduto perequativo firmate da tutti gli associati , fissando per l'escussione di due testi per parte l'udienza del 17.11.2023, invitando nuovamente le parti a trovare una soluzione conciliativa della vertenza in oggetto.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni ammessi.
A far data dal 27.03.2024 la causa veniva definitivamente assegnata alla scrivente, che completava l'escussione testimoniale in data 23.05.2024 e 03.10.2024, rinviando, all'esito, la causa all'udienza in data 04.02.2024, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive.
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Occorre brevemente esporre le vicende fattuali pregresse che hanno dato vita alla vicenda giudiziaria in esame, anche alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste economiche del sig. nei confronti CP_1 dell' in relazione all'attività di consulenza contabile e fiscale che l'opposto afferma aver Parte_2
svolto nell'anno 2021 in favore degli associati. L'opposto asseriva che la propria attività in favore dell' aveva avuto ad oggetto prestazioni eterogenee e riassumibili nella gestione contabile Parte_2
(tenuta delle scritture contabile mediante registrazione dei documenti contabili e fiscali), la consulenza fiscale ordinaria, esercitata anche mediante presenza fisica settimanale presso la sede dell'associazione al fine di prestare assistenza agli associati, oltre che nella redazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e negli invii all'Agenzia delle Entrate, autoliquidazioni INAIL e gestione dei contributi
. CP_3
pagina 4 di 8 Il sig. affermava che era stato inter partes pattuito un corrispettivo in misura fissa, ovvero Euro CP_1
6.975,00 a trimestre, importo regolarmente versato da in relazione al primo e secondo Parte_1
trimestre 2021 e non invece in relazione ai seguenti terzo e quarto trimestre 2021. A fronte del mancato pagamento dei menzionati importi e a seguito dell'invio di una diffida che non permetteva al sig. CP_1
l'incasso di quanto ritenuto dovuto, lo stesso ricorreva alla tutela monitoria, ottenendo ingiunzione di pagamento con il decreto ingiuntivo sopra indicato.
opponendosi al decreto ingiuntivo in questione, lamentava di avere subito danni in Parte_1
conseguenza della imperita condotta del professionista, negando di dovergli alcunché e chiedendo il risarcimento dei relativi importi. Lamentava l'imperizia professionale del sig. che avrebbe CP_1
cagionato danni ai singoli associati e, di riflesso, all determinando la fuoriuscita di 10 Parte_2
associati, con perdita economica pari al mancato pagamento della relativa iscrizione, imponendo la necessità di sostenere i costi del nuovo professionista che lo aveva sostituito, e causando un danno di immagine nei confronti dei propri associati, costringendo l' al rimborso agli associati, che Parte_2
asserisce aver erogato, dell'importo dovuto a titolo di sanzioni. Taxidriver effettuava le Parte_1
proprie richieste nella misura da dimostrarsi e determinarsi in corso di causa, per il danno di immagini cagionato, per il mancato guadagno conseguito per la perdita di associati, per i costi e le spese sostenute e sostenende e i rimborsi effettuati.
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Deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva svolta dall'opponente in ordine alle richieste del sig. per i motivi di seguito esposti. CP_1
Parte opponente ritiene che le ragioni di credito di parte opposta non possano trovare accoglimento, visto il difetto di legittimazione passiva in capo all' oltre che per l'assenza di prova circa Parte_2
l'asserita attività svolta, data l'assenza in atti di qualsivoglia documento – contratto, accordo scritto, scrittura privata od altro - che possa attestare un'obbligazione di pagamento in capo all'opponente per l'asserita attività prestata in favore dei tassisti associati.
Le doglianze dell'opponente al riguardo non possono trovare accoglimento, considerato che la stessa documentazione prodotta dall'opponente attesta la sussistenza di un rapporto intercorso tra le parti. La lettura del documento n. 3 del fascicolo di parte convenuta opposta rileva, infatti, la revoca, da parte dell' in data 03.02.2022, dell'incarico di consulenza e assistenza fiscale – contabile che Parte_2 era stato affidato all'opposto.
Per questi motivi
il sig. deve ritenersi si sia legittimamente rivolto all'Associazione al fine di CP_1
ottenere le proprie richieste economiche. pertanto, risulta il soggetto passivamente Parte_1
legittimato per ogni richiesta economica di parte opposta.
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Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti (in particolare del doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente) e dall'escussione testimoniale svoltasi alle udienze in data 12.02.2024, 23.05.2024,
03.10.2024, non vi sono dubbi circa la sussistenza di un incarico professionale conferito da Parte_1 al sig. La stessa lamenta di aver subito danni per effetto dell'attività del sig. CP_1 Parte_2
ritenendola lacunosa. Ciò a maggior ragione conferma che, in ogni caso, il sig. abbia CP_1 CP_1
svolto attività in favore dell'Associazione, pur lamentando quest'ultima che le prestazioni del consulente non siano state eseguite con la dovuta perizia. Risulta incoerente, infatti, asserire che una attività non sia stata svolta e, nello stesso tempo, lamentare danni per l'esercizio di detta stessa attività.
L'attività, pertanto, in ogni caso, può ritenersi essere stata prestata dall'opposto in favore dell'opponente.
La questione controversa riguarda la legittimità o meno delle richieste economiche dell'opposto per l'attività prestata anteriormente alla revoca dell'incarico, effettuata dall'opponente in data 03.02.2022 e la legittimità o meno delle richieste dell' in merito agli asseriti danni. Parte_2
Circa il valore probatorio delle fatture monitoriamente azionate dall'opposta con la proceduta monitoria, si rileva che la giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni pagina 6 di 8 eseguite, ma viene considerata un mero indizio (vedasi Corte di Cassazione sentenza n. 299 del
12.01.2016).
Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l'altra parte deve fornire al giudice la prova dell'esatto ammontare del suo credito. Pertanto elemento centrale quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz'altro da ritenersi esclusa.
Quindi se l'altra parte contesta anche solo minimamente l'origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta (La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili, vedasi
Cass. Civ. 3581/2024).
In relazione alle contestazioni svolte dall' pertanto, si può richiamare la giurisprudenza Parte_2
che ha affermato che “in tema di ingiunzione civile, nel giudizio di opposizione il negozio giuridico sottostante l'emissione delle fatture deve essere oggetto di contestazione specifica e non può essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, richiamo che è del tutto inconferente perché l'onere della prova viene in considerazione solo in presenza di una specifica contestazione” (Tribunale di
Roma, sez. XVII, 21.06.2018, n. 12763).
Parte opponente ha contestato l'emissione delle fatture emesse dall'opposta sulla scorta di una non provata e precisata attività dell'opposto a fronte dei compensi richiesti, pur avanzando richiesta di risarcimento danni per una attività lacunosa e caratterizzata da imperizia da parte del sig. CP_1
Dato per certo che il sig. abbia prestato per l' la propria attività di consulenza CP_1 Parte_2
contabile – fiscale, in relazione alle contestazioni svolte dall'opponente sulla sua attività, deve rilevarsi che, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte, in particolare esaminate le dichiarazioni rese dal teste NO , all'udienza in data 12.02.2024, è emerso che il sig. non possa Testimone_1 CP_1
ritenersi responsabile per la tardiva presentazione di dichiarazioni il cui invio tempestivo si era reso impossibile a causa dell'inadempimento del precedente professionista (il sig. a consegnare CP_4
quanto necessario.
pagina 7 di 8 Il sig. assunto quale testimone all'udienza in data 03.10.2024, ha ammesso che le dichiarazioni CP_4
relative all'anno 2020, ovvero quelle di cui viene lamentato il ritardo nella presentazione all'opposto, erano a suo carico, ma di essere stato esonerato dal legale rappresentante dell'associazione, sig. . Pt_3
Quanto alle domande di parte opponente volte ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell'attività prestata dall'opposto, si rileva che non possono trovare accoglimento, in mancanza di prova sull'imperizia dell'attività svolta dall'opposto, non potendosi, pertanto, ravvisare un danno a carico dell' causalmente riconducibile all'attività svolta dal sig. Parte_2 CP_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte deve rilevarsi che le richieste del sig. siano CP_1
legittime e pertanto il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 91 c.p.c., come da dispositivo, visto il DM 10.3.2014 n.55 come aggiornato dal DM 147/2022 e le tabelle allegate, con riferimento alle attività effettivamente svolte e con riduzione del 50% dell'importo relativo alla fase decisoria, vista la procedura ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G.
18063/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022, promossa da , in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. Parte_1
Controparte_1
così dispone
-rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto
-conferma il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 10478/2022 (R.G. 18063/2022) emesso dal
Tribunale di Milano in data 15.06.2022 e pubblicato in data 23.06.2022;
-condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro 4.226,50 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori ex lege, da distrarre in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 c.p.c., come da richiesta.
Così deciso in Milano, 10.02.2025, sentenza resa ex art. 281 sexies.
Il Giudice dott. Cinzia Cassone
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