Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 415/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 415/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 14 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
" , in persona del legale rappresentate pro tempore; Parte_1
, (p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate pro tempore;
(p.iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate pro tempore;
tutte rappresentate e difese dall'Avv. Peppino Polidori e dall'Avv. Antonio Marascia appellanti
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_3
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Boscarini appellata
L'udienza del 14 gennaio 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini abbreviati di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per repliche.
Conclusioni delle appellanti:
“le parti come sopra rappresentate, difese e domiciliate, con il deposito del presente atto abbandonano il giudizio dalle stesse iscritto a ruolo innanzi l'intestata Giustizia ed allibrato al n° 415 del 2024”.
Conclusioni dell'appellata:
“La società come rappresentata, difesa e domiciliata, dichiara di accettare la CP_3
rinuncia formulata dalle appellanti a spese interamente compensate;
L'avv. Andrea Boscarini, giusti poteri conferiti con procura ex art. 83 c.p.c. già dimessa agli atti, procede pertanto alla notifica in favore delle parti appellanti del presente atto e al successivo deposito dello stesso nel fascicolo dell'intestato appello.
Si chiede quindi l'estinzione del presente giudizio a spese compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 437/2024, pubblicata in data 15 marzo
2024, il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risarcimento danni da ritardato collaudo di macchinario proposta dalle odierne appellanti nei confronti della condannando le attrici al pagamento delle spese di lite in CP_3
favore della società convenuta.
2. Appello. Avverso tale sentenza proponevano appello la Parte_1
, l , e l
[...] Controparte_1 [...]
, chiedendone la riforma. Controparte_2
pag. 2/3 Si costituiva in giudizio la opponendosi all'accoglimento del CP_3
proposto gravame.
3. Allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta, sostit utive dell'udienza, in data 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Rinuncia agli atti del giudizio. Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 9 gennaio 2025, i procuratori delle appellanti, muniti dei relativi poteri in forza del mandato alle liti acquisito in atti, dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio e chiedevano pronunciarsi l'estinzione del processo.
Con atto depositato in data 10 gennaio 2025 l'appellata costituita dichiarava di accettare la rinuncia.
Entrambe le parti invocavano, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
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