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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTANGELO MIRO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000000620001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VOGLIA
1) Annullare l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – IRROGAZIONE
SANZIONI N. 2024/001/DI/000000062/0/001 - NOTIFICATO IL 15/04/2025 per mezzo posta elettronica certificata, per le causali di cui al Ricorso.
2) In assoluto subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità l'AVVISO DI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – IRROGAZIONE SANZIONI N.
2024/001/DI/000000062/0/001 - NOTIFICATO IL 15/04/2025 per mezzo posta elettronica certificata e, per l'effetto, rideterminare le somme dovute, nella sola misura fissa di € 200,00, con annullamento dell'imposta proporzionale sia sul D.I. che sulla
Fideiussione e delle sanzioni ed interessi, illegittimamente calcolati, alla luce dei motivi del ricorso.
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
3) Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazion resistente/Appellato: (CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto C);
2) il rigetto del ricorso per il resto;
con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente- Ricorrente_1 s.r.l.,- Ha dedotto di aver ricevuto in data 15/04/2025 la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. N. 2024/001/DI/000000062/0/001 - con cui la l'Agenzia delle Entrate di Varese, intimava il pagamento di € 4598,00, richiamando un Decreto
Ingiuntivo del Tribunale n. 62/ 2025. Tanto premesso, eccepiva che l'Avviso di Liquidazione apparivaerrato ed illegittimo e come tale andava annullato,
A motivo del ricorso ha dedotto che l'ufficio ha erroneamente applicato l'aliquota proporzionale del 3% invece che l'imposta fissa di euro 200 in particolare applicata sia per i costi dovuti a titolo di capitale che di interessi visto che le somme scaturivano da un finanziamento soggetto ad iva.
Si è costituita in giudizio la controparte evidenziando di aver proceduto al riesame dell'avviso di liquidazione impugnato nella parte in cui applicava all'atto giudiziario in oggetto imposta con aliquota proporzionale al 3% anziché aliquota fissa di € 200,00. Con annullamento parziale in autotutela dell'atto impositivo ed ricalcolo dell'imposta dovuta in misura fissa come risulta nell'allegato atto di autotutela parziale n. prot. 161692, datato 29 agosto 2025
Nel merito rilevava che ai sensi dell'articolo 8 lettera B della tariffa parte prima allegata DPR 121.86 non poteva essere applicata l'imposta fissa pur trattandosi di originario rapporto di finanziamento soggetto ad iva in quanto la ricorrente era un soggetto terzo in quanto cessionario dei crediti originari e trattandosi di cessione di credito, la cessione era soggetta all'imposta proporzionale di registro.
Ciò premesso concludeva per il rigetto del ricorso e per la parziale cessazione della materia del contendere la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte veniva posta in 28.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie risulta che il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto da Ricorrente_1 SRL quale cessionario del credito dell'originario ente bancario che risulta aver concesso un finanziamento al soggetto debitore.
L'articolo . 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede l'assoggettamento ad imposta degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Per quanto riguarda la misura della tassazione, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Peraltro ove si tratti di provvedimenti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Imposta sul valore aggiunto, gli stessi, ai sensi dell'articolo . 40 del medesimo D.P.R. n. 131/1986, sono soggetti alla imposta di registro in misura fissa (€ 168,00), anziché proporzionale.
Infatti, la Nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa, precisa che “gli atti di cui al comma 1, lettera b) [ ….] non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico..
Vige dunque in materia il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro volta ad evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro operazioni già colpite dall'Iva, disponendo in tal caso la prevalenza della normativa Iva rispetto a quella sulla imposta di registro.
Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di finanziamento bancario, in quanto prestazioni di servizi ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il ricorrente in via monitoria, come nel caso di specie, non sia l'istituto finanziatore ma il soggetto cessionario nell'ambito di una cessione di credito intervenuta con l'ente finanziatore, in quanto ai fini Iva le operazioni di cessione di credito sono prestazioni di servizi e dunque in conseguenza della cessione l'obbligazione di pagare il cessionario da parte del debitore ceduto è una prestazione di servizi.
La questione di diritto oggetto di odierno esame è stata,infatti, recentemente risolta,in senso conforme alla affermazione che precede, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.15264 del 1/6/20218 .
La Suprema Corte ha in particolare evidenziato che: “ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poichè il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40." Questa soluzione interpretativa muove dalla premessa secondo cui il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (così Cass. n. 9842 del
20/04/2018 e Cass. n. 575 del 17/01/2001). In considerazione della natura del credito originario, pacificamente rientrante nel campo dell'Iva, deve quindi affermarsi il principio secondo cui la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi del
D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata, art. 8, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40”.
La superiore pronuncia si pone in continuità con la precedente pronuncia di legittimità - la numero
11.312.00- e invece in consapevole dissenso con la pronuncia numero 4.802.11.
Tale ultima pronuncia, nelle premesse, dichiara di voler dare continuità all'orientamento assunto dalla pronuncia numero 11.312.00 e poi nella parte dispositiva afferma che l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna non attiene al credito tra il cedente ed il ceduto, sottoposto ad iva, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debito ceduto e la società cessionaria.
Ritiene infatti il collegio che ai fini della tassazione si debba prendere in considerazione l'unico rapporto che ha dato luogo ad un'operazione oggetto di tassazione -che concerne appunto il rapporto tra il creditore cedente ed il debitore ceduto- in quanto il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed irrilevante appare al riguardo la mutazione di uno dei due soggetti che erano parti del rapporto contrattuale, essendosi sostituita la figura del cessionario a quella del cedente.
Quanto alla tassazione in misura proporzionale degli interessi poi riesaminata dalla Agenzia si è in presenza di un provvedimento monitorio che ha carattere unitario ed in ogni caso di interessi che alla data della domanda giudiziale risultano essere stati capitalizzati e dunque rappresentano una quota parte del capitale oggetto di ingiunzione.
Le considerazioni che precedono evidenziano la fondatezza del ricorso e conducono all'annullamento dell' avviso di liquidazione di cui in premessa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge. da distrarsi in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANNULLA l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA – IRROGAZIONE SANZIONI N. 2024/001/DI/000000062/0/001 - NOTIFICATO IL
15/04/2025 E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE,
DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN EURO 500 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SANTANGELO MIRO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini 1 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001DI0000000620001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (VOGLIA
1) Annullare l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – IRROGAZIONE
SANZIONI N. 2024/001/DI/000000062/0/001 - NOTIFICATO IL 15/04/2025 per mezzo posta elettronica certificata, per le causali di cui al Ricorso.
2) In assoluto subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità l'AVVISO DI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA – IRROGAZIONE SANZIONI N.
2024/001/DI/000000062/0/001 - NOTIFICATO IL 15/04/2025 per mezzo posta elettronica certificata e, per l'effetto, rideterminare le somme dovute, nella sola misura fissa di € 200,00, con annullamento dell'imposta proporzionale sia sul D.I. che sulla
Fideiussione e delle sanzioni ed interessi, illegittimamente calcolati, alla luce dei motivi del ricorso.
Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
3) Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, produzioni istanze e allegazion resistente/Appellato: (CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto C);
2) il rigetto del ricorso per il resto;
con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente- Ricorrente_1 s.r.l.,- Ha dedotto di aver ricevuto in data 15/04/2025 la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. N. 2024/001/DI/000000062/0/001 - con cui la l'Agenzia delle Entrate di Varese, intimava il pagamento di € 4598,00, richiamando un Decreto
Ingiuntivo del Tribunale n. 62/ 2025. Tanto premesso, eccepiva che l'Avviso di Liquidazione apparivaerrato ed illegittimo e come tale andava annullato,
A motivo del ricorso ha dedotto che l'ufficio ha erroneamente applicato l'aliquota proporzionale del 3% invece che l'imposta fissa di euro 200 in particolare applicata sia per i costi dovuti a titolo di capitale che di interessi visto che le somme scaturivano da un finanziamento soggetto ad iva.
Si è costituita in giudizio la controparte evidenziando di aver proceduto al riesame dell'avviso di liquidazione impugnato nella parte in cui applicava all'atto giudiziario in oggetto imposta con aliquota proporzionale al 3% anziché aliquota fissa di € 200,00. Con annullamento parziale in autotutela dell'atto impositivo ed ricalcolo dell'imposta dovuta in misura fissa come risulta nell'allegato atto di autotutela parziale n. prot. 161692, datato 29 agosto 2025
Nel merito rilevava che ai sensi dell'articolo 8 lettera B della tariffa parte prima allegata DPR 121.86 non poteva essere applicata l'imposta fissa pur trattandosi di originario rapporto di finanziamento soggetto ad iva in quanto la ricorrente era un soggetto terzo in quanto cessionario dei crediti originari e trattandosi di cessione di credito, la cessione era soggetta all'imposta proporzionale di registro.
Ciò premesso concludeva per il rigetto del ricorso e per la parziale cessazione della materia del contendere la causa sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte veniva posta in 28.1.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso di specie risulta che il decreto ingiuntivo è stato chiesto e ottenuto da Ricorrente_1 SRL quale cessionario del credito dell'originario ente bancario che risulta aver concesso un finanziamento al soggetto debitore.
L'articolo . 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 prevede l'assoggettamento ad imposta degli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Per quanto riguarda la misura della tassazione, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, che recano la condanna al pagamento di somme o valori, oppure ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono ordinariamente soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Peraltro ove si tratti di provvedimenti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'Imposta sul valore aggiunto, gli stessi, ai sensi dell'articolo . 40 del medesimo D.P.R. n. 131/1986, sono soggetti alla imposta di registro in misura fissa (€ 168,00), anziché proporzionale.
Infatti, la Nota II dell'art. 8 della Parte I della Tariffa, precisa che “gli atti di cui al comma 1, lettera b) [ ….] non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico..
Vige dunque in materia il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro volta ad evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro operazioni già colpite dall'Iva, disponendo in tal caso la prevalenza della normativa Iva rispetto a quella sulla imposta di registro.
Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro deve ritenersi applicabile anche alle operazioni di finanziamento bancario, in quanto prestazioni di servizi ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il ricorrente in via monitoria, come nel caso di specie, non sia l'istituto finanziatore ma il soggetto cessionario nell'ambito di una cessione di credito intervenuta con l'ente finanziatore, in quanto ai fini Iva le operazioni di cessione di credito sono prestazioni di servizi e dunque in conseguenza della cessione l'obbligazione di pagare il cessionario da parte del debitore ceduto è una prestazione di servizi.
La questione di diritto oggetto di odierno esame è stata,infatti, recentemente risolta,in senso conforme alla affermazione che precede, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.15264 del 1/6/20218 .
La Suprema Corte ha in particolare evidenziato che: “ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poichè il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40." Questa soluzione interpretativa muove dalla premessa secondo cui il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (così Cass. n. 9842 del
20/04/2018 e Cass. n. 575 del 17/01/2001). In considerazione della natura del credito originario, pacificamente rientrante nel campo dell'Iva, deve quindi affermarsi il principio secondo cui la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi del
D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata, art. 8, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40”.
La superiore pronuncia si pone in continuità con la precedente pronuncia di legittimità - la numero
11.312.00- e invece in consapevole dissenso con la pronuncia numero 4.802.11.
Tale ultima pronuncia, nelle premesse, dichiara di voler dare continuità all'orientamento assunto dalla pronuncia numero 11.312.00 e poi nella parte dispositiva afferma che l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna non attiene al credito tra il cedente ed il ceduto, sottoposto ad iva, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debito ceduto e la società cessionaria.
Ritiene infatti il collegio che ai fini della tassazione si debba prendere in considerazione l'unico rapporto che ha dato luogo ad un'operazione oggetto di tassazione -che concerne appunto il rapporto tra il creditore cedente ed il debitore ceduto- in quanto il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed irrilevante appare al riguardo la mutazione di uno dei due soggetti che erano parti del rapporto contrattuale, essendosi sostituita la figura del cessionario a quella del cedente.
Quanto alla tassazione in misura proporzionale degli interessi poi riesaminata dalla Agenzia si è in presenza di un provvedimento monitorio che ha carattere unitario ed in ogni caso di interessi che alla data della domanda giudiziale risultano essere stati capitalizzati e dunque rappresentano una quota parte del capitale oggetto di ingiunzione.
Le considerazioni che precedono evidenziano la fondatezza del ricorso e conducono all'annullamento dell' avviso di liquidazione di cui in premessa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in euro 500 oltre accessori di legge. da distrarsi in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ANNULLA l'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA – IRROGAZIONE SANZIONI N. 2024/001/DI/000000062/0/001 - NOTIFICATO IL
15/04/2025 E CONDANNA PARTE RESISTENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DEL RICORRENTE,
DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE IN EURO 500 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE