Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 144/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel.
3) Dott. ssa Valeria Spagnoletti Consigliere ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Capodieci;
-Ricorrente in riassunzione-
E
(30.08.1970- San Giovanni Rotondo- FG), CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. to Andrea Dibitonto;
-Resistente in riassunzione-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 3231/2019 del 24.01.2019, il Tribunale del Lavoro di Foggia accoglieva la domanda avanzata da , con ricorso CP_1 depositato in data 16.02.2016, con cui chiedeva la condanna dell' Pt_1 all'attribuzione del superiore inquadramento nel V livello retributivo a decorrere dal 01.10.2010 e il pagamento delle relative differenze retributive. L proponeva appello avverso la suddetta sentenza lamentando Pt_1
l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della natura privatistica del rapporto di lavoro tra l e il mettendone in risalto, invece, la Pt_1 CP_1 natura pubblicistica con conseguente applicabilità alla fattispecie della relativa normativa.
2. Con sentenza n. 1892/2020 resa in data 07.12.2020 e pubblicata il successivo 25.01.2021, la Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, condividendo in toto l'iter motivazionale del primo giudice rigettava l'appello avanzato dall e, per l'effetto, confermava l'impugnata sentenza;
Pt_1 condannava l al pagamento delle spese del giudizio di gravame. Pt_1
Per la cassazione della sentenza l proponeva ricorso, affidato a due Pt_1 motivi.
resisteva con controricorso. CP_1
3.1. Con ordinanza n. 4892/2023 del 19.12.2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza di appello di questa Corte territoriale di Bari e rinviava la controversia alla stessa, in diversa composizione, per la decisione della lite nel merito e per la regolamentazione delle spese processuali.
3.2. Alla riassunzione provvedeva ritualmente l con ricorso Pt_1 depositato in data 07.03.2024, chiedendo di “riformare la sentenza n. 1892/2020 della Corte di Appello di Bari di sez. lavoro, in applicazione del principio di diritto formulato nella pronuncia della Suprema Corte sopra indicata, pronunciandosi, altresì, sulla effettiva sussistenza del diritto dell'odierno appellato a percepire le eventuali differenze CP_1 retributive maturate per il periodo in cui risulti avere effettivamente svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, nonché sulle spese del giudizio di legittimità, come statuito nella pronuncia de qua. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”. Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva tramite CP_1 memoria del 22.01.2025. Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti, nonché i fascicoli delle fasi e dei gradi pregressi del giudizio, In data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella del-la
Corte, dopodiché si procedeva come da infrascritto dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4.1. Nella presente controversia, con ricorso depositato 16.02.2016,
[...]
ha dedotto di essere stato assunto dall in data 17.05.2010 con CP_1 Pt_1 qualifica di operaio di “addetto alla manutenzione boschiva”, con inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria del 07.12.2010. Ha aggiunto il ricorrente di aver svolto in fatto, nell'anno 2010, le mansioni di “autista di mezzi antincendio” riconducibili al V livello del citato C.C.N.L. per un totale di n. 55 giorni (di cui n. 2 nel mese di giugno, n. 4 nel mese di luglio, n. 26 nel mese di agosto, n. 23 nel mese di settembre); ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive a decorrere dal mese di ottobre 2010, in forza dell'art. 8 del CCNL di categoria, secondo cui
“il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni di detta qualifica per un periodo
[…] di 25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare, se operaio”.
4.2. Disattendendo, parzialmente, tale prospettazione, condivisa invece dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Bari, la pronuncia della Cassazione 4892/2023, che ha investito nuovamente questa Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, ritenendo fondato il motivo di ricorso proposto dall ha stabilito il seguente principio di diritto: « la sottoposizione di Pt_1
2 un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico, la disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione alle regole generali di cui al D. Lgs. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell
[...] il cui rapporto, ai sensi dell'art.12, comma Parte_2
3, Legge Regionale n.3 del 2010, nel testo ratione temporis Pt_3 applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestali e idraulico- , Pt_4 trova applicazione l'art. 52 D.Lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
4.3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sulla questione controversa la Suprema Corte si era già pronunciata, affermando identico principio di diritto, con la sentenza del 24/04/2023, (ud. 15/02/2023, dep. 24/04/2023), n.10811, secondo cui: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs. n. 165 del 2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell' il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 del 2010, Pt_1 CP_2 art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione il d. lgs. 165 del 2001, art. 52 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore». Questa stessa Corte a tale principio si era già adeguata, rimeditando il precedente orientamento, con le sentenze n. 1141 del 29.5.2023 e n. 1139 del 30.5.2023 (oltre a successive conformi, tra cui la n. 1036 del 22.07.2024, emessa proprio in fattispecie analoga di rinvio da cassazione). Deve, quindi, trovare applicazione, anche in questo caso, il condivisibile principio dettato dalla S.C., fondato su argomentazioni rigorose, che di seguito si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e si rivelano dirimenti, in quanto relative a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (in particolare, anche il caso esaminato dalla Cassazione concerneva un dipendente dell'Agenzia, stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b), L.R. cit., con inquadramento al IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- 3 agraria, che aveva chiesto l'inquadramento al V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva, all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive conseguenziali): «Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l sia ente pubblico Pt_1 non economico. La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando…come mero "ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. CP_2 cit.), con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di , Pt_1 che va dunque ritenuta tale. Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli
"operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e CP_2 irrigue trasferite all'Agenzia" (L. cit, art. 12, comma 2, lett. CP_2
b). Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale" (L. cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre CP_2 gli altri dipendenti di sono soggetti in pieno al regime dell'impiego Pt_1 pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3). La previsione è stata poi abrogata dalla L. n. 45 del 2012, CP_2 art. 32, ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la CP_3
"l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione
[...] idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero , per fronteggiare le esigenze Controparte_4 relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni 4 e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte
(Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie CP_2 vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) CP_2 rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL Pt_1 di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del 2010 cit. CP_2
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786). Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato. Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto. 5 Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno […] sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile. Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che "la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del
2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]" (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)". Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001. L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale […] Sul piano regionale, la L. n. 3 6 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che l “si dota di Pt_1 proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del
Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato […] La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con la Cost., art. 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata».
4.4. In applicazione di tali principi affermati dalla S.C., deve, dunque, ritenersi che al rapporto di lavoro dell'odierna parte privata sia applicabile la contrattazione collettiva privatistica, richiamata in modo chiaro, per gli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue CP_2 trasferite all'Agenzia, dalla L. cit, art. 12, comma 2, lett. b). CP_2
È infatti pacifico che l'odierno appellato rientri tra il personale operaio di cui alla lett. b), a cui si applica, per espressa disposizione di legge applicabile ratione temporis, «il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale»; né l deduce ulteriori argomenti in forza dei quali, in Pt_1 concreto, la contrattazione collettiva privatistica non possa trovare applicazione al rapporto di lavoro intrattenuto con . CP_1
4.5. D'altro canto, deve ritenersi pure che quest'ultimo non possa invocare il diritto a conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, perché la previsione di cui all'art. 8 del CCNL cit. deve stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione – che qui non ricorrono – la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori.
4.6. Sotto altro profilo, tuttavia, ciò non osta, come chiarito anche dalla Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute in forza del contratto collettivo privatistico, alla stregua di quanto già accertato dal Tribunale all'esito dell'istruttoria espletata. Infatti, l pur invocando il rigetto integrale della domanda proposta Pt_1 in prime cure, non censura significativamente, in questa sede di gravame, l'accertamento operato dal primo giudice sulla base di una rigorosa ed esaustiva analisi della documentazione in atti (attestazione di servizio rilasciata dalla stessa che certifica l'adibizione alle mansioni di Pt_1 autista di mezzi antincendio, per il periodo e le giornate indicate in ricorso) e 7 del contenuto delle declaratorie contrattuali privatistiche (prevedenti la collocazione dell' autista di mezzi antincendio nel V livello), che, anche nella nuova prospettiva delineata dalla S.C., continuano a trovare applicazione in relazione, appunto, «alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori […] alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto».
4.7. In tale contesto, ritiene il Collegio che al lavoratore spettino le differenze retributive nella misura prevista contrattualmente, in relazione alle n. 55 giornate del 2010 in cui è acclarato lo svolgimento di mansioni superiori (autista di mezzi antincendio). Invero, il lavoratore giammai ha financo dedotto – se non tardivamente nella memoria di costituzione in questo giudizio di rinvio, che non può, invero, contenere nuove e diverse allegazioni in fatto – di aver svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio continuativamente dal 2010 o, quantomeno, in giornate ulteriori rispetto a quelle indicate, tutte risalenti al periodo giugno-settembre 2010; al contrario, egli ha espressamente allegato di aver svolto le predette mansioni solo in quei 55 giorni specifici, già certificati dall'attestazione dell'Agenzia, ricollegando il diritto a conseguire il superiore inquadramento unicamente alla previsione della contrattazione collettiva, prevedente – come detto – la definitiva acquisizione del livello superiore dopo l'espletamento delle relative mansioni per almeno 40 giorni nell'anno solare (cfr. pagg.
2-3 del ricorso ex art. 414 c.p.c., in fasc. ufficio I grado). Analogamente, il lavoratore ha chiesto di provare che “1. […] nel periodo giugno/settembre 2010 ha svolto le mansioni di autista di mezzo antincendio conducendo i mezzi aziendali […]; 2. […] ha svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per 55 giorni nel periodo giugno settembre 2010”, articolando le seguenti conclusioni: “accertato che il sig. nei CP_1 mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2010 ha effettuato le mansioni di autista di mezzo antincendio per n. 55 giorni, dichiari, in applicazione dell'art. 8 del CCNL di categoria, il suo diritto essere inquadrato nel 5° livello retributivo dal mese di ottobre 2010 e, per l'effetto, condanni l' a Pt_1 corrispondere al ricorrente quanto spettante a titolo di differenze retributive… dal predetto mese di ottobre 2010…” (v. ancora ricorso di primo grado, in atti). E' appena il caso di rilevare che neppure le richieste istruttorie di prova orale, per come articolate nell'atto introduttivo di lite, appaiono astrattamente idonee a dimostrare l'effettuazione da parte del lavoratore delle mansioni di autista di mezzi antincendio in giornate diverse rispetto alle n. 55 documentate dall'attestazione di servizio;
laddove le nuove e diverse allegazioni in fatto e le capitolazioni di prova testimoniale articolate per la prima volta nella memoria di costituzione del lavoratore in questo giudizio di rinvio, in punto di continuità dell'adibizione in concreto a mansioni superiori anche dopo il settembre 2010, sono del tutto inammissibili in quanto tardive.
5. In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto 8 dall la statuizione del Tribunale va in parte riformata, con rigetto della Pt_1 domanda proposta da diretta ad ottenere l'accertamento del CP_1 diritto all'inquadramento nel superiore V livello retributivo a decorrere dall'ottobre 2010, e, ferma la necessità di provvedere sulla ulteriore domanda di condanna generica, ritualmente formulata, con rigetto altresì della domanda di pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 1.10.2010; mentre va confermata la statuizione condannatoria al pagamento delle differenze retributive per il periodo giugno-settembre 2010, oltre accessori di legge, sebbene sul diverso presupposto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle del livello di formale inquadramento.
5.1. Ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto e in diritto, è assorbita.
5.2. Le spese, atteso l'esito complessivo della lite, che vede il lavoratore parzialmente vittorioso sulla sola pretesa economica, ed in misura notevolmente inferiore a quanto domandato, vanno così ripartite: quelle del doppio grado del giudizio vanno poste interamente a carico dell e Pt_1 sono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della controversia – determinato alla stregua del c.d. decisum piuttosto che del disputatum (fino ad € 1.100,00)
–, della natura della causa, della sua complessità, nonché delle attività difensive e fasi processuali in concreto svolte;
quelle del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla dubbiezza della lite, in particolare sulla questione controversa, concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di mansioni superiori, risolta soltanto in corso di causa e da ultimo con l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4892/2023 del 22.11.2023, pubblicata in data 19.12.2023, sul ricorso in riassunzione proposto in data 7.3.2024 da Parte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] nei confronti di , così provvede: accoglie per quanto di ragione CP_1
l'appello proposto dall e, in parziale riforma della sentenza n. Pt_1
3231/2018 resa in data 17.5.2018 dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, condanna l al pagamento, in favore del lavoratore, Pt_1 delle differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, in relazione alle n. 55 giornate dell'anno 2010, indicate nel ricorso introduttivo di primo grado, oltre interessi come per legge, rigettando per il resto la domanda attorea;
condanna l al pagamento, in favore del delle spese del Pt_1 CP_1 doppio grado del giudizio, liquidate per ciascun grado e per l'intero in € 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore 9 antistatario;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio. Così deciso in Bari, il 6 febbraio 2025
Il Presidente Dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Elvira Palma
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