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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1180/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIZZITOLA ANGELO CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 569/2023 emessa in data
22/03/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 13 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha accolto l'opposizione, proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/2020 del 23.07.2020 con la quale le è CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.008,75 per la violazione degli artt. 10, comma primo, lettera b) e 11, comma primo, del decreto legislativo 09.01.2012 n. 4 e dell'art 4, comma primo, del D. M. n. 6908/2018, per avere effettuato la pesca in zone e giornate non consentite dalla normativa nazionale ed europea, sia il decreto n. 3/2020 di assegnazione punti per infrazioni gravi al titolare della licenza di pesca relativa al peschereccio denominato San
Pio avente matricola 00SR02468 presso il registro di n. 02468. Pt_1
Il giudice di prime cure, ha evidenziato che, sebbene deve ritenersi corretto quanto affermato dalla di - laddove ha rilevato come pacifica sia stata sia la Parte_1 Pt_1
mancata comunicazione alla dell'inizio e della fine della campagna di Parte_1
pesca sia la omessa consegna della documentazione di bordo ai fini della fruizione, ad opera della società ricorrente, della deroga al divieto di esercitare l'attività di pesca nelle giornate di sabato e domenica, e quindi integrata la violazione formale ad opera della società ricorrente dell'art. 4, comma quarto, del D. M. n. 6908/2018 come richiamato dagli artt. 10, comma primo, lettera b) e 11, comma primo, del decreto legislativo 09.01.2012 n. 4, non potendo la in definitiva fruire della deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma primo, del CP_1
D. M. n. 6908/2018 proprio in mancanza della comunicazione della documentazione di cui al successivo quarto comma del medesimo decreto - ciononostante i provvedimenti impugnati risultano viziati per il fatto che, alla data del 10 e 11 marzo 2018 in cui il natante in proprietà della ricorrente fu cartolarmente colta ad effettuare la pesca in violazione della normativa nazionale, il più volte menzionato D. M. n. 6908/2018 non era ancora in vigore, ivi compreso gli obblighi comunicativi e documentali ivi menzionati.
Il Tribunale ha quindi precisato come non sia possibile addossare alla ricorrente violazioni di norme non ancora in vigore atteso che la normativa secondaria richiamata dalla norma primaria di legge a completamento del precetto non era ancora stata adottata al momento della realizzazione dell'asserita infrazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la di , con Parte_1 Pt_1
ricorso depositato in data 21.09.2023, cui ha resistito la società appellata.
****
pagina 2 di 6 Con un unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la necessità della comunicazione della documentazione di cui al quarto comma del
D. M. n. 6908/2018, non potesse applicarsi ai provvedimenti impugnati perché la violazione di tale precetto sarebbe intervenuta il 10 e l'11 marzo 2018, mentre il predetto D. M. n. 6908/2018 era stato emanato nel mese di luglio dello stesso anno.
Rileva, all'uopo, la che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la suddetta Parte_1 prescrizione era già contenuta nell'analogo decreto n. 16769 emanato il 26.07.2017, come in quelli precedenti (emanati annualmente).
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che risulta incontestato che l'attività di pesca espletata dal di CP_2
proprietà della società appellata è quella della pesca mediterranea e dei gamberi di profondità ed è parimenti pacifico tra le parti che la predetta società non ha comunicato alla Parte_1
di la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e non ha consegnato
[...] Pt_1
i relativi documenti di bordo.
La società appellata sostiene che la consegna della documentazione di bordo non è un adempimento ed obbligo connessi al divieto di esercitare l'attività di pesca nelle giornate di sabato e domenica e dovrebbe rilevare solo in quanto presupposto per poter usufruire della fattispecie derogatoria di cui all'ultimo comma (comma 4) dell'art. 4 del D.M. del 20.07.2018, norma che, alla data del 10 e 11 marzo 2018 non era stata ancora introdotta.
Orbene, il D.lgs 4/2012 - concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – prevede all'art. 4 che, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, “è fatto divieto di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti” (co. 1 lett. b).
Al fine di dare attuazione a tale divieto il Ministero Politiche Agricole e Forestali detta, ogni anno, la specifica normativa volta a regolare “l'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che
pagina 3 di 6 operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e
l'attività di pesca”.
Nel caso che ci occupa già il DM n. 16769 emanato il 26.07.2017 all'art. 3 (come il successivo DM n. 6908 emanato nel luglio del 2018) prevede:
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi
a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca- turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.
3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano
l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla Parte_1
del di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a Pt_1
consegnare i relativi documenti di bordo.
Ne consegue che non solo anche le navi abilitate alla pesca mediterranea e quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità devono attuare l'interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca ma, in deroga a tale prescrizione, possono conteggiare detti periodi al termine di ogni campagna di pesca ed a tal fine sono tenuti a comunicare alla del di Parte_1 Pt_1
pagina 4 di 6 iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
In mancanza di tale comunicazione e della consegna dei documenti, l'armatore – che ben conosceva o avrebbe dovuto conoscere il predetto D.M. emanato nel 2017 – è incorso nel divieto sancito dalla normativa attuativa della divieto imposto dalla legge, come sanzionato nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In merito al rispetto del termine di 90 giorni per l'emissione e la notifica del verbale di contestazione (eccezione riproposta dalla società appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) deve rilevarsi che il detto termine non può decorrere dalla violazione bensì da quando la stessa è stata accertata.
Peraltro, va ricordato che, secondo l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione, nel valutare la tempestività della contestazione dell'illecito amministrativo occorre tener conto dell'attività di indagine compiuta dall'amministrazione al fine di pervenire al pieno accertamento dei fatti, nonché del tempo necessario, ragionevolmente, per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (cfr. Cass. n.7681/2014, Cass.
n.2532/2016).
Orbene, dal verbale unico di accertamento e contestazione dell'8.8.2019, posto a fondamento dell'opposta ordinanza ingiunzione, e dall'ulteriore documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che gli accertamenti sono scaturiti dalle richieste avanzate dalla stessa società appellata in data 28.6.2019 e non si sono conclusi subito in quanto erano necessarie delle verifiche documentali.
Alla luce di tali elementi in atti risulta, quindi, assolutamente rispettato il termine previsto dalla norma – decorrente appunto dall'accertamento espletato dopo il 28.6.2019 - e considerato altresì il tempo complessivamente impiegato dall'amministrazione per provvedere alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto inerenti alle violazioni contestate, sicché la notificazione della contestazione deve ritenersi tempestiva. Parte
La sentenza gravata va, pertanto, riformata e va rigettata l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/2020 del 23.07.2020. CP_3
pagina 5 di 6 Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in totale riforma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 569/2023 emessa in data 22/03/2023: Parte rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/2020 del CP_3
23.07.2020.; condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00, quanto al primo grado, ed in €
1.923,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 13 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da:
dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente
dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore
dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1180/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIZZITOLA ANGELO CP_1 P.IVA_2
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 569/2023 emessa in data
22/03/2023 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 13 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite deposito contestuale delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha accolto l'opposizione, proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/2020 del 23.07.2020 con la quale le è CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.008,75 per la violazione degli artt. 10, comma primo, lettera b) e 11, comma primo, del decreto legislativo 09.01.2012 n. 4 e dell'art 4, comma primo, del D. M. n. 6908/2018, per avere effettuato la pesca in zone e giornate non consentite dalla normativa nazionale ed europea, sia il decreto n. 3/2020 di assegnazione punti per infrazioni gravi al titolare della licenza di pesca relativa al peschereccio denominato San
Pio avente matricola 00SR02468 presso il registro di n. 02468. Pt_1
Il giudice di prime cure, ha evidenziato che, sebbene deve ritenersi corretto quanto affermato dalla di - laddove ha rilevato come pacifica sia stata sia la Parte_1 Pt_1
mancata comunicazione alla dell'inizio e della fine della campagna di Parte_1
pesca sia la omessa consegna della documentazione di bordo ai fini della fruizione, ad opera della società ricorrente, della deroga al divieto di esercitare l'attività di pesca nelle giornate di sabato e domenica, e quindi integrata la violazione formale ad opera della società ricorrente dell'art. 4, comma quarto, del D. M. n. 6908/2018 come richiamato dagli artt. 10, comma primo, lettera b) e 11, comma primo, del decreto legislativo 09.01.2012 n. 4, non potendo la in definitiva fruire della deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma primo, del CP_1
D. M. n. 6908/2018 proprio in mancanza della comunicazione della documentazione di cui al successivo quarto comma del medesimo decreto - ciononostante i provvedimenti impugnati risultano viziati per il fatto che, alla data del 10 e 11 marzo 2018 in cui il natante in proprietà della ricorrente fu cartolarmente colta ad effettuare la pesca in violazione della normativa nazionale, il più volte menzionato D. M. n. 6908/2018 non era ancora in vigore, ivi compreso gli obblighi comunicativi e documentali ivi menzionati.
Il Tribunale ha quindi precisato come non sia possibile addossare alla ricorrente violazioni di norme non ancora in vigore atteso che la normativa secondaria richiamata dalla norma primaria di legge a completamento del precetto non era ancora stata adottata al momento della realizzazione dell'asserita infrazione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la di , con Parte_1 Pt_1
ricorso depositato in data 21.09.2023, cui ha resistito la società appellata.
****
pagina 2 di 6 Con un unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la necessità della comunicazione della documentazione di cui al quarto comma del
D. M. n. 6908/2018, non potesse applicarsi ai provvedimenti impugnati perché la violazione di tale precetto sarebbe intervenuta il 10 e l'11 marzo 2018, mentre il predetto D. M. n. 6908/2018 era stato emanato nel mese di luglio dello stesso anno.
Rileva, all'uopo, la che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la suddetta Parte_1 prescrizione era già contenuta nell'analogo decreto n. 16769 emanato il 26.07.2017, come in quelli precedenti (emanati annualmente).
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che risulta incontestato che l'attività di pesca espletata dal di CP_2
proprietà della società appellata è quella della pesca mediterranea e dei gamberi di profondità ed è parimenti pacifico tra le parti che la predetta società non ha comunicato alla Parte_1
di la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e non ha consegnato
[...] Pt_1
i relativi documenti di bordo.
La società appellata sostiene che la consegna della documentazione di bordo non è un adempimento ed obbligo connessi al divieto di esercitare l'attività di pesca nelle giornate di sabato e domenica e dovrebbe rilevare solo in quanto presupposto per poter usufruire della fattispecie derogatoria di cui all'ultimo comma (comma 4) dell'art. 4 del D.M. del 20.07.2018, norma che, alla data del 10 e 11 marzo 2018 non era stata ancora introdotta.
Orbene, il D.lgs 4/2012 - concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 – prevede all'art. 4 che, al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, “è fatto divieto di pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti” (co. 1 lett. b).
Al fine di dare attuazione a tale divieto il Ministero Politiche Agricole e Forestali detta, ogni anno, la specifica normativa volta a regolare “l'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che
pagina 3 di 6 operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e
l'attività di pesca”.
Nel caso che ci occupa già il DM n. 16769 emanato il 26.07.2017 all'art. 3 (come il successivo DM n. 6908 emanato nel luglio del 2018) prevede:
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi
a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca- turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.
3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano
l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla Parte_1
del di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a Pt_1
consegnare i relativi documenti di bordo.
Ne consegue che non solo anche le navi abilitate alla pesca mediterranea e quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità devono attuare l'interruzione tecnica in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca ma, in deroga a tale prescrizione, possono conteggiare detti periodi al termine di ogni campagna di pesca ed a tal fine sono tenuti a comunicare alla del di Parte_1 Pt_1
pagina 4 di 6 iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
In mancanza di tale comunicazione e della consegna dei documenti, l'armatore – che ben conosceva o avrebbe dovuto conoscere il predetto D.M. emanato nel 2017 – è incorso nel divieto sancito dalla normativa attuativa della divieto imposto dalla legge, come sanzionato nell'ordinanza ingiunzione impugnata.
In merito al rispetto del termine di 90 giorni per l'emissione e la notifica del verbale di contestazione (eccezione riproposta dalla società appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) deve rilevarsi che il detto termine non può decorrere dalla violazione bensì da quando la stessa è stata accertata.
Peraltro, va ricordato che, secondo l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione, nel valutare la tempestività della contestazione dell'illecito amministrativo occorre tener conto dell'attività di indagine compiuta dall'amministrazione al fine di pervenire al pieno accertamento dei fatti, nonché del tempo necessario, ragionevolmente, per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari (cfr. Cass. n.7681/2014, Cass.
n.2532/2016).
Orbene, dal verbale unico di accertamento e contestazione dell'8.8.2019, posto a fondamento dell'opposta ordinanza ingiunzione, e dall'ulteriore documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, risulta che gli accertamenti sono scaturiti dalle richieste avanzate dalla stessa società appellata in data 28.6.2019 e non si sono conclusi subito in quanto erano necessarie delle verifiche documentali.
Alla luce di tali elementi in atti risulta, quindi, assolutamente rispettato il termine previsto dalla norma – decorrente appunto dall'accertamento espletato dopo il 28.6.2019 - e considerato altresì il tempo complessivamente impiegato dall'amministrazione per provvedere alla ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto inerenti alle violazioni contestate, sicché la notificazione della contestazione deve ritenersi tempestiva. Parte
La sentenza gravata va, pertanto, riformata e va rigettata l'opposizione proposta da
[...]
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/2020 del 23.07.2020. CP_3
pagina 5 di 6 Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto dalla ed in totale riforma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 569/2023 emessa in data 22/03/2023: Parte rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 67/2020 del CP_3
23.07.2020.; condanna parte appellata alla rifusione in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in complessivi € 3.397,00, quanto al primo grado, ed in €
1.923,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 13 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
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