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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2877 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 8073/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 9073/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Bumbaca;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Santonastaso;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di subappalto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 10.06.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1752/2024 con cui era stata condannata a CP_1
pagare la somma di € 14.579,00 a titolo di pagamento di tre fatture che la convenuta aveva emesso nel 2023 a titolo di pagamento dei lavori da essa eseguiti su incarico dell'opponente, rappresentando: 1) di aver affidato alla resistente la realizzazione degli impianti necessari al collegamento ed all'installazione di centrali termiche in 14 cantieri siti nella provincia di Brescia;
2) che ha realizzato i lavori per 5 cantieri;
3) che il direttore dei lavori in data 10.04.2024 ha CP_1
riscontrato che i collegamenti non erano stati realizzati in modo corretto;
4) di voler pertanto ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il rigetto CP_1
dell'avversaria opposizione rilevando: 1) di aver completato il cablaggio per 5 centrali, come detto anche dall'opponente, nonché di aver eseguito i lavori preparatori per altre 3, oltre ad aver eseguito un intervento tecnico nel Comune di Pinerolo dal valore di € 305,00 oggetto di una delle tre fatture azionate;
2) di non aver mai ricevuto contestazioni sulla qualità dei lavori;
3)
l'insussistenza dei vizi lamentati;
4) la genericità della domanda risarcitoria;
2 - rilevato che, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo ed assunte le prove orali, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 10.06.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia infondata;
- che in via preliminare, peraltro, va rilevata la decadenza in cui è incorsa parte attrice nel diritto di procedere all'assunzione testimoniale, non avendo essa provveduto a citare i testi all'udienza all'uopo fissata, sicché la richiesta di assunzione delle prove orali reiterata nelle conclusioni precisate non può essere accolta;
- che, nel merito, va premesso come l'oggetto della richiesta di pagamento di è costituito da CP_1
tre fatture aventi ad oggetto il cablaggio completo di 5 centrali termiche e quello parziale di 3 in 8 distinti cantieri ubicati nella provincia di Brescia, nonché una fattura emessa per un intervento in
Pinerolo: quest'ultima prestazione non è mai stata oggetto di alcuna contestazione da parte di sicché deve ritenersi processualmente ammessa ex art. 115 c.p.c.; Parte_1
- che, invece, con riguardo agli interventi di cablaggio, va detto che l'opponente da un lato ha negato che abbia realizzato interventi parziale su 3 cantieri mentre dall'altro lato ha CP_1
eccepito l'esistenza di vizi in relazione ai 5 cablaggi completi;
- che per questo motivo è stata esperita istruttoria orale che ho fornito un esito completamente a favore della società opposta;
- che, infatti, il teste (che ha materialmente eseguito i lavori su incarico di una Testimone_1
ditta terza) ha confermato l'esecuzione di 5 cablaggi completi e di 3 parziali, affermando pure di aver svolto una verifica di funzionamento alla presenza dei proprietari delle case con esito positivo;
circa, invece, la correttezza dell'esecuzione dei lavori, il teste ha dichiarato che “noi abbiamo lavorato secondo lo schema elettrico fornitoci da tramite il sig. , in cui vi erano Pt_1 Pt_2
tutte le specifiche tecniche, compresa l'indicazione dello spessore del cavo, che era 2 millimetri e mezzo (in commercio non esiste quello di 2 millimetri), e quindi noi abbiamo eseguito lo schema. Capo
6: anche in questo caso noi abbiamo rispettato lo schema funzionale, che indicava la tipologia dei componenti e il cavo da utilizzare”;
- che analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal teste (che ha materialmente Testimone_2
eseguito i lavori su incarico di una ditta terza);
3 - che il teste (che si è occupato della logistica dei lavori compreso il Testimone_3
reperimento dei materiali) ha similmente dichiarato che “io ho personalmente procurato il cavo da
2,5 millimetri (quello da 2 non esiste) perché questo spessore stava scritto negli schemi che avevo ricevuto. Gli schemi erano della Capo 6: anche in questo caso io ho procurato esattamente i Pt_1
componenti che erano indicati negli schemi”;
- che, dunque, alla luce dell'esperita istruttoria deve ritenersi che parte convenuta abbia provato non solo l'esecuzione di 5 cablaggi completi, ma anche di 3 parziali, ragion per cui essa ha diritto ad ottenere il pagamento anche per questi ultimi rispetto a cui parte attrice non ha svolto alcuna difesa specifica oltre al negarne l'esistenza;
- che, invece, in relazione ai vizi relativi ai 5 cablaggi completi va premesso che le modificazioni apportate da terzi ai luoghi hanno reso impossibile l'esperimento di una Ctu volta ad accertare l'esistenza dei vizi stessi;
- che, a questo punto, il Tribunale ritiene insussistenti i vizi denunciati da parte attrice per le seguenti considerazioni: da un lato su 8 cantieri (o 5 secondo la tesi dell'opponente), Pt_1
è riuscita a dimostrare solamente un problema relativo al cantiere riscontrato
[...] Parte_3
da una ditta terza (Zilioli) successivamente intervenuta per il completamento dei lavori, nulla invece essendo stato documentato per gli altri cantieri malgrado l'asserita identità dello stato dei lavori, sicché il suggerimento della difesa attorea di estendere quanto riscontrato nel cantiere agli altri cantieri non può essere accolto, essendo semmai significativa in senso Parte_3
sfavorevole all'opponente (anche in via presuntiva) l'assenza di documentazione relativa ad altri cantieri;
dall'altro lato, i due lavoratori che hanno eseguito i lavori nonché il responsabile della logistica che acquistò i materiali hanno dichiarato di aver seguito esattamente le specifiche tecniche fornite dall'Impresa Pt_1
- che, inoltre, va aggiunto che dal rapporto di intervento Zilioli non è possibile desumere la responsabilità della convenuta, anche in considerazione del fatto che sul cantiere Parte_3
l'opposta aveva solamente svolto i lavori preparatori, sicché, evidentemente, l'opera non era completa, con conseguente necessità per il terzo successivamente intervenuto di procedere al completamento;
- che, invece, assai significativo della debolezza dell'opposizione è il fatto che parte attrice non è stata in grado di produrre alcuna documentazione relativa a contestazioni svolte dal proprio committente circa le presunte mancanze dei lavori svolti da;
CP_1
4 - che al riguardo va ricordato che l'azione di cui all'art. 1670 c.c. è l'unica prevista dall'ordinamento a tutela dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in relazione alle obbligazioni derivate dal contratto di appalto, posto che detta norma “configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, proprio a voler segnalare che
l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con
l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria” (Cass., sez. II, 12/05/2016, n.
9766);
- che, di conseguenza, la pretesa del subappaltatore di vedersi riconoscere il compenso non può essere elusa dall'appaltatore qualora non abbia ricevuto contestazioni dal committente, atteso che “la pretesa, secondo cui l'art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l'appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all'inadempimento dell'appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento;
così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l'avverso inadempimento) nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass., Sez. VI,
22/10/2020, n. 23071);
- che, in altre parole, posto che l'inadempimento del subappaltatore si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica di un soggetto formalmente estraneo al contratto di subappalto (ovvero il committente originario), l'interesse dell'appaltatore a dolersi dell'inadempimento del subappaltatore è condizionato dal fatto che a monte il Committente abbia contestato analogo inadempimento all'appaltatore;
- che, dunque, l'appaltatore non può agire “in responsabilità” (così, testualmente, la già citata Cass.
Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009 che volutamente non parla di regresso in senso stretto ma di azione in responsabilità, che comprende anche l'azione formulata dall'appaltatore prima della
5 denuncia da parte del committente) contro il subappaltatore in assenza di una preventiva azione da parte del committente;
- che, infatti, la sentenza da ultimo menzionata afferma in motivazione che “conseguentemente
l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Giustamente, pertanto, il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per vizi e difformità dell'opera non avendo l'appaltatore dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale”, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo Parte_1
provato di aver ricevuto contestazioni formali e soprattutto decurtazioni di compenso dal proprio committente;
- che la ratio di una tale previsione normativa è di facile intuizione: nel caso in cui il committente riceva un'opera viziata a causa di lavori non eseguiti diligentemente dal subappaltatore, egli ha indubbiamente patito un danno (con conseguente diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno), mentre l'appaltatore, se riceve il pagamento integrale del compenso dal committente che ha comunque accettato l'opera difforme o viziata, non ha in concreto sofferto alcun danno, avendo egli ricevuto esattamente il compenso pattuito;
- che, conseguentemente, l'appaltatore non ha interesse di dolersi con il subappaltatore dei lavori da questi eseguiti male, in quanto un'azione di questo tipo avrebbe l'effetto di porre l'appaltatore in condizioni migliori di quelle in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il subappaltatore avesse correttamente eseguito i lavori a lui affidati;
- che, infatti, qualora venisse ammessa la domanda dell'appaltatore contro il subappaltatore anche in assenza di contestazioni da parte del committente, l'appaltatore conseguirebbe sia il compenso originariamente pattuito con il committente, sia il risarcimento del danno dal subappaltatore (eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo), con conseguente aumento del proprio profitto complessivo;
- che, tuttavia, una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento proprio perché l'appaltatore ha ricevuto il suo regolare compenso dal committente, sicché il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo che dovrebbero essere sopportati dal subappaltatore a favore dell'appaltatore avrebbero l'effetto di fare incamerare a quest'ultimo un extraprofitto in danno, sostanzialmente del committente: è il committente, infatti, ad aver subito il danno dalla negligenza del
6 subappaltatore, sicché lui solo, e non l'appaltatore, avrebbe diritto di vedersi ristorare la propria integrità patrimoniale dall'appaltatore (l'unico con cui ha un rapporto contrattuale);
- che nel caso, e solo nel caso, ciò avvenga, allora l'appaltatore ha titolo di agire contro il subappaltatore, ipotesi tuttavia non sussistente nella fattispecie in esame nulla avendo l'opponente provato in tal senso;
- che, pertanto, le contestazioni dell'opponente non sono accoglibili in quanto o del tutto genericamente dedotte e quindi irrilevanti (cavo di comunicazione, collegamento comando- termostato e interruttori di dimensione che non sarebbero stati adeguati) o comunque non dimostrate, come l'unica doglianza specifica sviluppata, doglianza concernente il cavo di alimentazione dal diametro di 2 mm invece che di 4, in relazione al quale va peraltro detto che tutti i testi escussi hanno dichiarato di aver utilizzato un cavo dal diametro di 2,5 mm, come del resto pure risulta dalle specifiche tecniche prodotte da parte attrice (pag. 195 del doc. 6);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto delle domande attore di risoluzione del contratto (non essendo ravvisabile alcun inadempimento di ) e di risarcimento del danno CP_1
(alcun danno avendo dimostrato di aver patito, danno peraltro a monte neppure Parte_1
specificatamente allegato, stante l'assoluta genericità della domanda formulata);
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime tre fasi (scaglione sino ad € 26.000,00)
e in conformità ai valori minimi per la fase decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo.
Rigetta le domande tutte formulate da Parte_1
7 Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, Parte_1 CP_1
spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 11.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 9073/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Luisella Bumbaca;
Parte_1
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Santonastaso;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di subappalto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 10.06.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1752/2024 con cui era stata condannata a CP_1
pagare la somma di € 14.579,00 a titolo di pagamento di tre fatture che la convenuta aveva emesso nel 2023 a titolo di pagamento dei lavori da essa eseguiti su incarico dell'opponente, rappresentando: 1) di aver affidato alla resistente la realizzazione degli impianti necessari al collegamento ed all'installazione di centrali termiche in 14 cantieri siti nella provincia di Brescia;
2) che ha realizzato i lavori per 5 cantieri;
3) che il direttore dei lavori in data 10.04.2024 ha CP_1
riscontrato che i collegamenti non erano stati realizzati in modo corretto;
4) di voler pertanto ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il rigetto CP_1
dell'avversaria opposizione rilevando: 1) di aver completato il cablaggio per 5 centrali, come detto anche dall'opponente, nonché di aver eseguito i lavori preparatori per altre 3, oltre ad aver eseguito un intervento tecnico nel Comune di Pinerolo dal valore di € 305,00 oggetto di una delle tre fatture azionate;
2) di non aver mai ricevuto contestazioni sulla qualità dei lavori;
3)
l'insussistenza dei vizi lamentati;
4) la genericità della domanda risarcitoria;
2 - rilevato che, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo ed assunte le prove orali, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 10.06.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione sia infondata;
- che in via preliminare, peraltro, va rilevata la decadenza in cui è incorsa parte attrice nel diritto di procedere all'assunzione testimoniale, non avendo essa provveduto a citare i testi all'udienza all'uopo fissata, sicché la richiesta di assunzione delle prove orali reiterata nelle conclusioni precisate non può essere accolta;
- che, nel merito, va premesso come l'oggetto della richiesta di pagamento di è costituito da CP_1
tre fatture aventi ad oggetto il cablaggio completo di 5 centrali termiche e quello parziale di 3 in 8 distinti cantieri ubicati nella provincia di Brescia, nonché una fattura emessa per un intervento in
Pinerolo: quest'ultima prestazione non è mai stata oggetto di alcuna contestazione da parte di sicché deve ritenersi processualmente ammessa ex art. 115 c.p.c.; Parte_1
- che, invece, con riguardo agli interventi di cablaggio, va detto che l'opponente da un lato ha negato che abbia realizzato interventi parziale su 3 cantieri mentre dall'altro lato ha CP_1
eccepito l'esistenza di vizi in relazione ai 5 cablaggi completi;
- che per questo motivo è stata esperita istruttoria orale che ho fornito un esito completamente a favore della società opposta;
- che, infatti, il teste (che ha materialmente eseguito i lavori su incarico di una Testimone_1
ditta terza) ha confermato l'esecuzione di 5 cablaggi completi e di 3 parziali, affermando pure di aver svolto una verifica di funzionamento alla presenza dei proprietari delle case con esito positivo;
circa, invece, la correttezza dell'esecuzione dei lavori, il teste ha dichiarato che “noi abbiamo lavorato secondo lo schema elettrico fornitoci da tramite il sig. , in cui vi erano Pt_1 Pt_2
tutte le specifiche tecniche, compresa l'indicazione dello spessore del cavo, che era 2 millimetri e mezzo (in commercio non esiste quello di 2 millimetri), e quindi noi abbiamo eseguito lo schema. Capo
6: anche in questo caso noi abbiamo rispettato lo schema funzionale, che indicava la tipologia dei componenti e il cavo da utilizzare”;
- che analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal teste (che ha materialmente Testimone_2
eseguito i lavori su incarico di una ditta terza);
3 - che il teste (che si è occupato della logistica dei lavori compreso il Testimone_3
reperimento dei materiali) ha similmente dichiarato che “io ho personalmente procurato il cavo da
2,5 millimetri (quello da 2 non esiste) perché questo spessore stava scritto negli schemi che avevo ricevuto. Gli schemi erano della Capo 6: anche in questo caso io ho procurato esattamente i Pt_1
componenti che erano indicati negli schemi”;
- che, dunque, alla luce dell'esperita istruttoria deve ritenersi che parte convenuta abbia provato non solo l'esecuzione di 5 cablaggi completi, ma anche di 3 parziali, ragion per cui essa ha diritto ad ottenere il pagamento anche per questi ultimi rispetto a cui parte attrice non ha svolto alcuna difesa specifica oltre al negarne l'esistenza;
- che, invece, in relazione ai vizi relativi ai 5 cablaggi completi va premesso che le modificazioni apportate da terzi ai luoghi hanno reso impossibile l'esperimento di una Ctu volta ad accertare l'esistenza dei vizi stessi;
- che, a questo punto, il Tribunale ritiene insussistenti i vizi denunciati da parte attrice per le seguenti considerazioni: da un lato su 8 cantieri (o 5 secondo la tesi dell'opponente), Pt_1
è riuscita a dimostrare solamente un problema relativo al cantiere riscontrato
[...] Parte_3
da una ditta terza (Zilioli) successivamente intervenuta per il completamento dei lavori, nulla invece essendo stato documentato per gli altri cantieri malgrado l'asserita identità dello stato dei lavori, sicché il suggerimento della difesa attorea di estendere quanto riscontrato nel cantiere agli altri cantieri non può essere accolto, essendo semmai significativa in senso Parte_3
sfavorevole all'opponente (anche in via presuntiva) l'assenza di documentazione relativa ad altri cantieri;
dall'altro lato, i due lavoratori che hanno eseguito i lavori nonché il responsabile della logistica che acquistò i materiali hanno dichiarato di aver seguito esattamente le specifiche tecniche fornite dall'Impresa Pt_1
- che, inoltre, va aggiunto che dal rapporto di intervento Zilioli non è possibile desumere la responsabilità della convenuta, anche in considerazione del fatto che sul cantiere Parte_3
l'opposta aveva solamente svolto i lavori preparatori, sicché, evidentemente, l'opera non era completa, con conseguente necessità per il terzo successivamente intervenuto di procedere al completamento;
- che, invece, assai significativo della debolezza dell'opposizione è il fatto che parte attrice non è stata in grado di produrre alcuna documentazione relativa a contestazioni svolte dal proprio committente circa le presunte mancanze dei lavori svolti da;
CP_1
4 - che al riguardo va ricordato che l'azione di cui all'art. 1670 c.c. è l'unica prevista dall'ordinamento a tutela dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore in relazione alle obbligazioni derivate dal contratto di appalto, posto che detta norma “configura l'azione di regresso quale soluzione naturale a garantire l'appaltatore di quei danni richiesti, e nei limiti in cui sono stati richiesti, allo stesso, dal committente, in ragione del rapporto di appalto principale, proprio a voler segnalare che
l'appaltatore non può subire dei danni in prima persona, se prima non gli siano stati chiesti dal committente, trattandosi di danni provenienti dalla sfera del terzo (del committente). Con
l'ulteriore conseguenza che l'appaltatore non può maturare l'interesse ad essere garantito dal sub appaltatore se non prima abbia ricevuto una richiesta risarcitoria” (Cass., sez. II, 12/05/2016, n.
9766);
- che, di conseguenza, la pretesa del subappaltatore di vedersi riconoscere il compenso non può essere elusa dall'appaltatore qualora non abbia ricevuto contestazioni dal committente, atteso che “la pretesa, secondo cui l'art. 1670 c.c., disciplinerebbe la sola ipotesi in cui l'appaltatore agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, ma non quella speculare in cui sia il sub-appaltatore ad agire, davanti all'inadempimento dell'appaltatore, il quale, in questo caso sarebbe esonerato dal provare di avere comunicato al primo, nel termine decadenziale di sessanta giorni, di aver ricevuto la contestazione da parte del committente, è priva di giuridico fondamento;
così ragionando, infatti, si differenzierebbero le due situazioni, che sono il rovescio della stessa medaglia, del tutto irragionevolmente: la pretesa di andare esente dal pagamento del corrispettivo dell'appaltatore, infatti, trova fondamento, in entrambe le ipotesi (nel primo, agendo in regresso e nel secondo, eccependo l'avverso inadempimento) nel vizio dell'opera contestato dal committente” (Cass., Sez. VI,
22/10/2020, n. 23071);
- che, in altre parole, posto che l'inadempimento del subappaltatore si riflette sostanzialmente nella sfera giuridica di un soggetto formalmente estraneo al contratto di subappalto (ovvero il committente originario), l'interesse dell'appaltatore a dolersi dell'inadempimento del subappaltatore è condizionato dal fatto che a monte il Committente abbia contestato analogo inadempimento all'appaltatore;
- che, dunque, l'appaltatore non può agire “in responsabilità” (così, testualmente, la già citata Cass.
Sez. 1, n. 23903 del 11/11/2009 che volutamente non parla di regresso in senso stretto ma di azione in responsabilità, che comprende anche l'azione formulata dall'appaltatore prima della
5 denuncia da parte del committente) contro il subappaltatore in assenza di una preventiva azione da parte del committente;
- che, infatti, la sentenza da ultimo menzionata afferma in motivazione che “conseguentemente
l'appaltatore può agire in giudizio nei confronti del subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato la esistenza di detti vizi o difformità, avendogli reso nota in tal modo la sua intenzione di far valere la relativa responsabilità. Giustamente, pertanto, il giudice a quo non ha riconosciuto l'importo preteso per vizi e difformità dell'opera non avendo l'appaltatore dedotto nulla "in punto di eventuali analoghe pretese (risarcitorie) ad essa rivolte dalla committente principale”, esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame, non avendo Parte_1
provato di aver ricevuto contestazioni formali e soprattutto decurtazioni di compenso dal proprio committente;
- che la ratio di una tale previsione normativa è di facile intuizione: nel caso in cui il committente riceva un'opera viziata a causa di lavori non eseguiti diligentemente dal subappaltatore, egli ha indubbiamente patito un danno (con conseguente diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento del danno), mentre l'appaltatore, se riceve il pagamento integrale del compenso dal committente che ha comunque accettato l'opera difforme o viziata, non ha in concreto sofferto alcun danno, avendo egli ricevuto esattamente il compenso pattuito;
- che, conseguentemente, l'appaltatore non ha interesse di dolersi con il subappaltatore dei lavori da questi eseguiti male, in quanto un'azione di questo tipo avrebbe l'effetto di porre l'appaltatore in condizioni migliori di quelle in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il subappaltatore avesse correttamente eseguito i lavori a lui affidati;
- che, infatti, qualora venisse ammessa la domanda dell'appaltatore contro il subappaltatore anche in assenza di contestazioni da parte del committente, l'appaltatore conseguirebbe sia il compenso originariamente pattuito con il committente, sia il risarcimento del danno dal subappaltatore (eventualmente sotto forma di riduzione del prezzo), con conseguente aumento del proprio profitto complessivo;
- che, tuttavia, una tale possibilità è esclusa dall'ordinamento proprio perché l'appaltatore ha ricevuto il suo regolare compenso dal committente, sicché il risarcimento del danno o la riduzione del prezzo che dovrebbero essere sopportati dal subappaltatore a favore dell'appaltatore avrebbero l'effetto di fare incamerare a quest'ultimo un extraprofitto in danno, sostanzialmente del committente: è il committente, infatti, ad aver subito il danno dalla negligenza del
6 subappaltatore, sicché lui solo, e non l'appaltatore, avrebbe diritto di vedersi ristorare la propria integrità patrimoniale dall'appaltatore (l'unico con cui ha un rapporto contrattuale);
- che nel caso, e solo nel caso, ciò avvenga, allora l'appaltatore ha titolo di agire contro il subappaltatore, ipotesi tuttavia non sussistente nella fattispecie in esame nulla avendo l'opponente provato in tal senso;
- che, pertanto, le contestazioni dell'opponente non sono accoglibili in quanto o del tutto genericamente dedotte e quindi irrilevanti (cavo di comunicazione, collegamento comando- termostato e interruttori di dimensione che non sarebbero stati adeguati) o comunque non dimostrate, come l'unica doglianza specifica sviluppata, doglianza concernente il cavo di alimentazione dal diametro di 2 mm invece che di 4, in relazione al quale va peraltro detto che tutti i testi escussi hanno dichiarato di aver utilizzato un cavo dal diametro di 2,5 mm, come del resto pure risulta dalle specifiche tecniche prodotte da parte attrice (pag. 195 del doc. 6);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con rigetto delle domande attore di risoluzione del contratto (non essendo ravvisabile alcun inadempimento di ) e di risarcimento del danno CP_1
(alcun danno avendo dimostrato di aver patito, danno peraltro a monte neppure Parte_1
specificatamente allegato, stante l'assoluta genericità della domanda formulata);
- che le spese di lite del giudizio di opposizione seguono l'integrale soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in conformità ai valori medi per le prime tre fasi (scaglione sino ad € 26.000,00)
e in conformità ai valori minimi per la fase decisoria in considerazione della modesta attività processuale ivi svolta:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo.
Rigetta le domande tutte formulate da Parte_1
7 Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo giudizio, Parte_1 CP_1
spese che liquida in € 4.227,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 11.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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