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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ) titolare della impresa individuale “ CP_1 C.F._1 [...]
con sede legale in Campi Bisenzio (Fi), via Delle Tre Ville, N. 87/2 CP_2
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'impresa individuale Pt_1 CP_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di 54.975,31 euro a titolo di CP_2
contributi previdenziali omessi dall'impresa Confezione Lin Peilei ed evasione contributiva con riferimento al periodo da gennaio 2019 a febbraio 2021, in qualità di obbligata in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
In fase istruttoria è poi emerso che da gennaio 2019 a febbraio 2021 Confezione Lin Peilei aveva svolto attività in regime di monocommittenza in favore della convenuta.
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2021001309/S01 del 16 marzo 2022, attesa l'obbligazione solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, è stato richiesto alla odierna convenuta, a titolo di contributi dovuti dalla Confezione Lin Peilei, per le ore prestate dai lavoratori in forza in base all'orario di lavoro part time comunicato con , nel periodo che qui interessa non Pt_2
denunciate all' e gli insoluti relativi ai DM10 Uniemens trasmessi, l'importo di 54.975,31 Pt_1
euro.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte costituita.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale (cfr. doc. 1 verbale ITL, doc. 12, PAV fascicolo ispettivo, doc. 16 DM10 uniemens insoluti), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra Confezione Lin Peilei e e, in particolare, se esso possa CP_2
essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da Confezione Lin Peilei, vale a dire
“confezione di abbigliamento esterno” (cfr. doc. 13, visura della società) e alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti (cfr. doc. 4, fatture) emerge:
- che tra gennaio 2019 e febbraio 2021 l'attività di Confezione Lin Peilei è stata svolta solo in favore della odierna resistente;
- che l'attività prestata è stata significativa, come risulta dal numero di capi confezionati per conto della ricorrente e dagli importi delle fatture;
- che Confezione Lin Peilei si è avvalsa di un discreto numero di dipendenti, nonostante il disconoscimento, in sede di accertamento, di alcuni rapporti di lavoro (cfr. doc. 3 e 16): invero, anche in sede di accesso, avvenuto il 18 febbraio 2021, ben cinque sono risultate le persone trovate intente a lavorare.
Pag. 2 di 4 Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di compravendita.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi confezionati, dall'altro, permettono altresì di concludere nel senso che i lavori eseguiti da
Confezione Lin Peilei per conto dell'odierna resistente, fossero frutto di un'attività
organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso.
Dalla qualificazione in termini di appalto del contratto intercorso tra le parti discende l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria ai sensi dell'art. 29 D.
Lgs. 276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza,
dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della Confezione Lin Peilei erano impiegati.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento (52.001 - 260.000 euro), dell'assenza di istruttoria orale, nonché della non complessità del giudizio,.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna , quale obbligata in solido con CP_1
Confezione Lin Peilei, al pagamento, in favore di della somma di 54.975,31, oltre agli Pt_1
interessi maturati dal dì del dovuto al saldo;
Pag. 3 di 4 2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 6.500 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Prato, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ) titolare della impresa individuale “ CP_1 C.F._1 [...]
con sede legale in Campi Bisenzio (Fi), via Delle Tre Ville, N. 87/2 CP_2
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio , quale titolare dell'impresa individuale Pt_1 CP_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di 54.975,31 euro a titolo di CP_2
contributi previdenziali omessi dall'impresa Confezione Lin Peilei ed evasione contributiva con riferimento al periodo da gennaio 2019 a febbraio 2021, in qualità di obbligata in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
In fase istruttoria è poi emerso che da gennaio 2019 a febbraio 2021 Confezione Lin Peilei aveva svolto attività in regime di monocommittenza in favore della convenuta.
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2021001309/S01 del 16 marzo 2022, attesa l'obbligazione solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, è stato richiesto alla odierna convenuta, a titolo di contributi dovuti dalla Confezione Lin Peilei, per le ore prestate dai lavoratori in forza in base all'orario di lavoro part time comunicato con , nel periodo che qui interessa non Pt_2
denunciate all' e gli insoluti relativi ai DM10 Uniemens trasmessi, l'importo di 54.975,31 Pt_1
euro.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalla parte costituita.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale (cfr. doc. 1 verbale ITL, doc. 12, PAV fascicolo ispettivo, doc. 16 DM10 uniemens insoluti), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra Confezione Lin Peilei e e, in particolare, se esso possa CP_2
essere inquadrato nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da Confezione Lin Peilei, vale a dire
“confezione di abbigliamento esterno” (cfr. doc. 13, visura della società) e alle modalità con cui si è atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti (cfr. doc. 4, fatture) emerge:
- che tra gennaio 2019 e febbraio 2021 l'attività di Confezione Lin Peilei è stata svolta solo in favore della odierna resistente;
- che l'attività prestata è stata significativa, come risulta dal numero di capi confezionati per conto della ricorrente e dagli importi delle fatture;
- che Confezione Lin Peilei si è avvalsa di un discreto numero di dipendenti, nonostante il disconoscimento, in sede di accertamento, di alcuni rapporti di lavoro (cfr. doc. 3 e 16): invero, anche in sede di accesso, avvenuto il 18 febbraio 2021, ben cinque sono risultate le persone trovate intente a lavorare.
Pag. 2 di 4 Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di compravendita.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi confezionati, dall'altro, permettono altresì di concludere nel senso che i lavori eseguiti da
Confezione Lin Peilei per conto dell'odierna resistente, fossero frutto di un'attività
organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso.
Dalla qualificazione in termini di appalto del contratto intercorso tra le parti discende l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria ai sensi dell'art. 29 D.
Lgs. 276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza,
dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della Confezione Lin Peilei erano impiegati.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa prossimo al valore minimo dello scaglione di riferimento (52.001 - 260.000 euro), dell'assenza di istruttoria orale, nonché della non complessità del giudizio,.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna , quale obbligata in solido con CP_1
Confezione Lin Peilei, al pagamento, in favore di della somma di 54.975,31, oltre agli Pt_1
interessi maturati dal dì del dovuto al saldo;
Pag. 3 di 4 2) condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi 6.500 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Prato, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 4 di 4