Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7864/2024 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti RINALDI
GIOVANNI, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA;
RICORRENTE
contro
:
Controparte 1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe
-indicata premesso di aver sottoscritto un contratto a termine con il ministero convenuto come personale docente per l'anno scolastico 2023/2024; di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di €
500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015
destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la
disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata adiva
l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni
"In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con
cui è riconosciuta al personale assunto а tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. e declaratoria dell'inadempimentoIn via subordinata, previo accertamento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007
e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6
dell'accordo quadro sul lavoro а tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/24, condannarsi il CP 2 Al risarcimento del danno per equivalente, danno da
liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 О nella
diversa somma risultante dovuta.
*** Condannarsi le Amministrazioni convenute а corrispondere, sulle somme
risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali",
con vittoria delle spese di lite.
Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva la parte convenuta,
pertanto, ne va dichiarata la contumacia. All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo. fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito Il ricorso esposte.
della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e Ai fini giurisprudenziale di riferimento. Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Controparte_3 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni per l'ingresso a musei, mostre ed eventi teatrali e cinematografiche,
culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 che sostituisce il
precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di
ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con 1'Accordo quadro sul lavoro а tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i
determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione lavoratori a tempo comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai
docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: "La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, ..., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una
che riserva al solonormativa nazionale personale docente a tempo e non al personale docente a indeterminato del Controparte 1
il beneficio di un vantaggio tempo determinato di tale CP 1 ' 500finanziario dell'importo di Euro all'anno, concesso al fine di docenti e di valorizzarne lesostenere la formazione continua dei competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea master universitari inerenti al profilo professionale, per о a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza." La Corte ha aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro,
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
obbligatoria, permanente e strutturale. 282 del Testo Unico delle disposizioni Va osservato, infatti, che l'art.
legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
"L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del sancisce, che
personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che "la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il
medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate О promosse
dalle singole scuole dall'Amministrazione nelle diverse О sue articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema
scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche
all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali".
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato "Formazione in Servizio", sancisce che
"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di con profili concorso e considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa
sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali,
verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E deve garantire la medesima qualità del servizio l'amministrazione scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo О a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta а tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della
mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n.
1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
"collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia
per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la
differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di nondimeno a tuttavia un'altra aliquota di personale docente, la quale è
programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che "il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente
pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato seguenti principi di diritto: "1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107
del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n. 124 del 1999, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al CP 1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza О transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente,
secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo о per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, ○ quant'altro
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.C., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio O non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico."
In ultimo Occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì
intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023,
convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni all'art. 1 comma 121 L. n.scolastiche di ogni ordine e grado di cui
107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
disponibile.
Passando ora alla disamina nel merito, Occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato nell' anno
scolastico indicato in ricorso, con incarico fino al termine delle attività
didattiche, come documentato dal contratto di lavoro allegato, senza aver
fruito della Carta elettronica del docente. Per quanto riguarda infine la condizione della parte diricorrente sistema delle docenze scolastiche,"interna" О "esterna" al
- che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) nella fattispecie, non è stato né dedotto né dimostrato che parte sia fuoriuscita dal circuito scolastico, essendo ancora ricorrente in servizio al momento del deposito del ricorso, sicché deve ritenersi che sia verosimilmente tuttora iscritta nelle graduatorie utilizzate per le nomine annuali dei docenti, in assenza di qualsiasi elemento in senso
contrario, non fornito dall'Amministrazione, che non si neppure costituita in giudizio.
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente а fruire della
somma nella misura di € 500,00 annui per l'anno scolastico 2023/2024 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni CP 1
conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto
beneficio mediante accredito su 'carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 258,00, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria ed altresì della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede:
[...]1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui Parte 1
"Carta docente" nella misura di € 500,00 per l'anno scolastico alla c.d.
2023/2024 e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire CP 1
la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente",
con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida in € 258,00 oltre accessori con distrazione.
Bari, 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli