Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 25/03/2025, n. 6035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6035 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14547/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14547 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in atti gen., rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Casini Ropa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Alba Motor S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dall''Ambasciata d''Italia in Pakistan n. 2549 del 25 luglio 2023, con il quale è stata negata l’emissione del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato in favore del sig. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto a questi presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento, con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato deducendone la violazione di legge, sostanziale e procedimentale, l’eccesso di potere sub specie di difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti.
2. Il ricorrente lamenta in sintesi: (i) la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, per avere l’Amministrazione resistente, omesso la comunicazione di preavviso; ; (ii) la radicale carenza di motivazione in quanto la Sede diplomatica si sarebbe limitata ad emettere un provvedimento caratterizzato da una motivazione generica e inidonea a far comprendere le ragioni del diniego; (iii) la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto motivazionale e di istruttoria, sostenendo di aver fornito tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, depositando successivamente memoria e deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa pretesa, chiedendo inoltre l’estromissione delle amministrazioni diverse dal MAECI.
4. Infine, all’udienza del 18 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve preliminarmente essere dato atto che il ricorrente ha depositato regolare procura alle liti e la relativa eccezione deve essere disattesa.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
7. Ed invero, sulla base degli atti di causa, risulta riscontrata la mancata emissione della comunicazione di preavviso di rigetto e dall’altra non è in alcun modo possibile ricostruire la motivazione in virtù della quale la sede diplomatica ha disatteso le osservazioni del richiedente. Tale motivazione finale, peraltro, rinvia per relationem all’intervista effettuata, ma non risulta depositato agli atti il verbale di predetta intervista, e pertanto la motivazione per relationem non può dirsi sufficiente, nel caso di specie, non essendo in nessun modo ricostruibile per il richiedete l’iter motivazionale.
8. Deve peraltro rilevarsi con riferimento al preavviso di rigetto che il procedimento in esame in ragione della data di definizione, non è stato interessato dalle recenti modifiche legislative in materia di immigrazione, che hanno escluso l’applicabilità del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi ai visti di ingresso.
In particolare, va evidenziato che l’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, ha emendato l’art. 4 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione), aggiungendovi il comma 7 bis, che così recita: «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso».
Il secondo comma del citato art. 1 del d.l. 145/2024 detta il regime intertemporale della menzionata disposizione, stabilendo che essa si applica «dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023».
La data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) è individuata dall’art. 8 del medesimo, il quale dispone che «i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno».
Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data.
Non può operare, d’altra parte, il meccanismo di non annullabilità di cui all’art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi pacificamente di un potere di natura discrezionale.
Dalla fondatezza dell’esposta censura discende l’annullamento del provvedimento impugnato.
9. Devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso considerato che l’amministrazione dovrà riesercitare il potere alla luce del contraddittorio ai sensi dell’art. 10 bis l 241/90.
10. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei termini precisati in motivazione ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il Ministero per gli Affari Esteri, resistente, al pagamento al ricorrente delle spese di lite che liquida forfetariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Compensa le spese di lite nei confronti delle altre amministrazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.