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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 12211/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 12211/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), Parte_1 C.F._1
PIAZZA ADRIANO 17, presso lo studio dell'avv. NEGRI SARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
MONCALIERI (TO), CORSO ROMA 84, presso lo studio dell'avv. PREGNO MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pag. 1 di 4 La minore è nata dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Controparte_1
di carattere dal mese di ottobre 2023.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/05/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto R_
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre presso la quale manterrà la residenza, attualmente in Nichelino (TO), Via
Giusti n. 30.
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo fra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia: fino al raggiungimento dei sei anni di il padre potrà tenere con sé la figlia, salvo diversi R_ accordi, tutti i venerdì dalle 15,45 quando il padre andrà a prendere all'asilo e la R_
riaccompagnerà a casa della madre per l'ora di cena, e tutti i fine settimana il padre potrà andare a prendere e tenerla con sé dal sabato mattina alle ore 10,00 per riportarla presso casa della R_
madre alla sera stessa entro le ore 20,30 oppure la domenica potrà andarla a prendere dalla mattina pag. 2 di 4 alle ore 10 per riportarla a casa alla sera alle ore 20,30; A Natale starà con un genitore e R_
con l'altro genitore (Natale 2023 con la madre) sempre andando il padre a prendere la Persona_2
figlia alle ore 10 e riportandola a casa entro le ore 20,30 e viceversa l'anno successivo;
festività alternate tra i genitori in modo che una festività stia con la madre e quella subito successiva in calendario stia con il padre (dalle 10 alle 20,30 andando il padre a prenderla e a riportarla a casa) e così via. dopo il compimento dei sei anni di il padre potrà vedere la minore, nella settimana in cui R_
la figlia starà nel fine settimana con la madre, per due pomeriggi infrasettimanali, andando a prenderla all'uscita di scuola (o a casa se in periodo non scolastico alle ore 16,30 circa) e riportandola a scuola il giorno successivo (o a casa in periodo non scolastico entro le ore 9,30), e nella settimana in cui starà nel fine settimana con il padre, un pomeriggio infrasettimanale, andando a prenderla all'uscita di scuola (o a casa se in periodo non scolastico entro le ore 16,30 circa) e riportandola a scuola il giorno successivo (o a casa in periodo non scolastico entro le ore 9,30); a fine settimana alternati il padre potrà andare a prendere e tenerla con sé dal venerdì sera alle ore 18,00 per riportarla R_
a casa la domenica sera entro le ore 21,00; durante le vacanze natalizie starà con i genitori R_
in modo alternato: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro
(con la madre il primo periodo 23/12-30/12 e con il padre il secondo periodo 31/12-06/01 negli anni pari, al contrario in quelli dispari). Durante le vacanze pasquali starà il giorno di Pasqua e R_
il Lunedì dell'Angelo con un genitore e l'anno successivo con l'altro (anni dispari Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con il papà, quelli pari con la mamma). trascorrerà le varie festività in alternanza R_
con i genitori: se in una festività starà con la madre, in quella subito successiva in calendario starà con il padre, e così via. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori dovranno concordare per iscritto i periodi in cui R_
staranno con la minore entro il 31 maggio di ogni anno, ed in mancanza di accordo la minore trascorrerà dal 1 al 15 agosto con il padre e dal 16 al 31 agosto con la madre negli anni pari, e dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre negli anni dispari.
DISPONE quanto alle ricorrenze, i genitori concordano sin d'ora che in occasione di cerimonie religiose o altri eventi di particolare importanza nella vita della figlia, quali a titolo esemplificativo i compleanni, gli onomastici, la Comunione, la Cresima, le competizioni e le premiazioni sportive, i saggi scolastici, il genitore che quel giorno non avrebbe con sé la figlia potrà comunque presenziare all'evento e festeggiarlo con la propria famiglia quello stesso giorno a pranzo o cena, in alternanza con l'altro genitore, e pertanto in deroga al calendario ordinario delle visite.
DÀ ATTO che entrambe i genitori si impegnano ad informarsi tempestivamente in relazione a qualunque circostanza rilevante che riguardi la minore.
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico universale per la figlia verrà integralmente percepito dalla signora presso la quale la figlia vive. Pt_1
DISPONE Le parti concordano che il padre concorrerà al mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia nella misura di euro 600,00 mensili, importo da corrispondersi alla R_
signora entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 01.10.2023 al 30.04.2024. Pt_1
DISPONE Le parti concordano che a partire dal 5 maggio 2024 compreso ed a seguire per le future mensilità, il signor verserà ogni mese per il mantenimento ordinario per la figlia la somma CP_1 di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ad ogni mese di maggio.
DISPONE che le spese straordinarie, compresa la quota mensile della scuola e le tasse scolastiche, saranno divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino che le parti dichiarano di conoscere e a cui intendono aderire.
DÀ ATTO che le parti si impegnano affinché vi sia tra loro un rapporto di massima concertazione per decidere e concordare le spese straordinarie per la minore, in particolare per quelle di importo elevato.
DÀ ATTO che i genitori si rendono disponibili a far sì che la minore possa frequentare i R_
nonni i quali potranno collaborare e coadiuvare i genitori nella gestione della minore nel quotidiano.
DÀ ATTO che le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 12211/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in TORINO (TO), Parte_1 C.F._1
PIAZZA ADRIANO 17, presso lo studio dell'avv. NEGRI SARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
MONCALIERI (TO), CORSO ROMA 84, presso lo studio dell'avv. PREGNO MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pag. 1 di 4 La minore è nata dalla relazione tra e Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Controparte_1
di carattere dal mese di ottobre 2023.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/05/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto R_
della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre presso la quale manterrà la residenza, attualmente in Nichelino (TO), Via
Giusti n. 30.
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo fra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia: fino al raggiungimento dei sei anni di il padre potrà tenere con sé la figlia, salvo diversi R_ accordi, tutti i venerdì dalle 15,45 quando il padre andrà a prendere all'asilo e la R_
riaccompagnerà a casa della madre per l'ora di cena, e tutti i fine settimana il padre potrà andare a prendere e tenerla con sé dal sabato mattina alle ore 10,00 per riportarla presso casa della R_
madre alla sera stessa entro le ore 20,30 oppure la domenica potrà andarla a prendere dalla mattina pag. 2 di 4 alle ore 10 per riportarla a casa alla sera alle ore 20,30; A Natale starà con un genitore e R_
con l'altro genitore (Natale 2023 con la madre) sempre andando il padre a prendere la Persona_2
figlia alle ore 10 e riportandola a casa entro le ore 20,30 e viceversa l'anno successivo;
festività alternate tra i genitori in modo che una festività stia con la madre e quella subito successiva in calendario stia con il padre (dalle 10 alle 20,30 andando il padre a prenderla e a riportarla a casa) e così via. dopo il compimento dei sei anni di il padre potrà vedere la minore, nella settimana in cui R_
la figlia starà nel fine settimana con la madre, per due pomeriggi infrasettimanali, andando a prenderla all'uscita di scuola (o a casa se in periodo non scolastico alle ore 16,30 circa) e riportandola a scuola il giorno successivo (o a casa in periodo non scolastico entro le ore 9,30), e nella settimana in cui starà nel fine settimana con il padre, un pomeriggio infrasettimanale, andando a prenderla all'uscita di scuola (o a casa se in periodo non scolastico entro le ore 16,30 circa) e riportandola a scuola il giorno successivo (o a casa in periodo non scolastico entro le ore 9,30); a fine settimana alternati il padre potrà andare a prendere e tenerla con sé dal venerdì sera alle ore 18,00 per riportarla R_
a casa la domenica sera entro le ore 21,00; durante le vacanze natalizie starà con i genitori R_
in modo alternato: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro
(con la madre il primo periodo 23/12-30/12 e con il padre il secondo periodo 31/12-06/01 negli anni pari, al contrario in quelli dispari). Durante le vacanze pasquali starà il giorno di Pasqua e R_
il Lunedì dell'Angelo con un genitore e l'anno successivo con l'altro (anni dispari Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con il papà, quelli pari con la mamma). trascorrerà le varie festività in alternanza R_
con i genitori: se in una festività starà con la madre, in quella subito successiva in calendario starà con il padre, e così via. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con entrambi i genitori dovranno concordare per iscritto i periodi in cui R_
staranno con la minore entro il 31 maggio di ogni anno, ed in mancanza di accordo la minore trascorrerà dal 1 al 15 agosto con il padre e dal 16 al 31 agosto con la madre negli anni pari, e dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre negli anni dispari.
DISPONE quanto alle ricorrenze, i genitori concordano sin d'ora che in occasione di cerimonie religiose o altri eventi di particolare importanza nella vita della figlia, quali a titolo esemplificativo i compleanni, gli onomastici, la Comunione, la Cresima, le competizioni e le premiazioni sportive, i saggi scolastici, il genitore che quel giorno non avrebbe con sé la figlia potrà comunque presenziare all'evento e festeggiarlo con la propria famiglia quello stesso giorno a pranzo o cena, in alternanza con l'altro genitore, e pertanto in deroga al calendario ordinario delle visite.
DÀ ATTO che entrambe i genitori si impegnano ad informarsi tempestivamente in relazione a qualunque circostanza rilevante che riguardi la minore.
pag. 3 di 4 DÀ ATTO che le parti convengono che l'assegno unico universale per la figlia verrà integralmente percepito dalla signora presso la quale la figlia vive. Pt_1
DISPONE Le parti concordano che il padre concorrerà al mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia nella misura di euro 600,00 mensili, importo da corrispondersi alla R_
signora entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 01.10.2023 al 30.04.2024. Pt_1
DISPONE Le parti concordano che a partire dal 5 maggio 2024 compreso ed a seguire per le future mensilità, il signor verserà ogni mese per il mantenimento ordinario per la figlia la somma CP_1 di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ad ogni mese di maggio.
DISPONE che le spese straordinarie, compresa la quota mensile della scuola e le tasse scolastiche, saranno divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno, come da Protocollo sulle spese straordinarie firmato dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino che le parti dichiarano di conoscere e a cui intendono aderire.
DÀ ATTO che le parti si impegnano affinché vi sia tra loro un rapporto di massima concertazione per decidere e concordare le spese straordinarie per la minore, in particolare per quelle di importo elevato.
DÀ ATTO che i genitori si rendono disponibili a far sì che la minore possa frequentare i R_
nonni i quali potranno collaborare e coadiuvare i genitori nella gestione della minore nel quotidiano.
DÀ ATTO che le parti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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