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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 766/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 766/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETROBON Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCHETTI PAOLA CP_1
Intervenuto
Oggetto : Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Svolgimento
Il processo consta di due procedimenti riuniti pendenti tra le stesse parti.
RG 134/2019
Con atto di citazione del 07/01/2019 notificato in data 09/01/2019 la SI.ra
[...] conveniva in giudizio il SI. al fine di veder accolte le seguenti CP_1 Parte_1 conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, Ordinare al
SI. la restituzione alla SI.ra dei terreni già oggetto di Parte_1 CP_1 pagina 1 di 8 provvedimento di reintegra e più precisamente i fondi individuati al NCT del Comune di
Umbertide al Foglio 87 part. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76 e Foglio 90 part. 1, 2, 4, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 114 e comunque di tutti i fondi oggetti di azione possessoria promossa da al n. 9018/2005 RG del Tribunale di Perugia Parte_1
Sez. Distaccata di Città di Castello condannando il SI. al ripristino dello Parte_1 stato dei luoghi come alla preesistenza;
Condannare il SI. al risarcimento Parte_1 di tutti i danni conseguenti alla mancata utilizzazione di detti fondi da parte della SI.ra
e più precisamente dalla data del 28/09/2006 a quella della effettiva CP_1 restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della immissione in possesso all'effettivo pagamento. Condannare il SI. al rimborso di Parte_1 tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'obbligo di fare.Con vittoria di spese ed onorari.”
Deduceva l'attrice di aver acquistato all'incanto nell'esecuzione n. 208/94 RGE pendente nei confronti di i terreni censiti al NCT del Comune di Umbertide al F 84 CP_2 part 64-65-66-67-68-69-74-76 e F. 90 part. 1.2-4-6-712-13-14-15-25-26-27-28-29-30-
114. I cespiti di che trattasi in parte erano già recintati ed in parti venivano recintati dalla
SI. . Proponeva ricorso possessorio avanti al Tribunale di Perugia Sez. CP_1 distaccata di Città di Castello il SI. sostenendo di essere possessore dei Parte_1 terreni venduti al pubblico incanto in quanto legittimamente occupati da parte dell'azienda familiare diretto-coltivatrice del medesimo il quale li possedeva in modo pacifico da Pt_1 oltre trenta anni. La recinzione apposta dall'odierna attrice, a dire del convenuto senza suo preventivo assenso, ne impediva l'accesso. Il ricorso possessorio veniva rigettato dal
Giudice Unico del Tribunale di Perugia Sez. Distaccata di Città di Castello, provvedimento avverso il quale veniva proposto reclamo che si concludeva con l'accoglimento. A seguito di ricorso ex art. 669 duodecies cpc di reintegra nel possesso il Giudice Unico di Città di
Castello dettava le modalità di attuazione del provvedimento possessorio.
In data 28/09/2006 venivano completamente rimosse le recinzioni, con immissione nel possesso dei terreni del SI. Il contenzioso si concludeva nel merito con il Parte_1 rigetto della domanda in primo grado, con sentenza confermata sia in secondo grado che dalla Suprema Corte di Cassazione. Il contenzioso giudiziario conclusosi con sentenza del
Supremo Collegio rimaneva, in realtà, un mero esercizio accademico visto che il SI. ha continuato ad utilizzare i terreni rispetto ai quali era stato immesso in Parte_1
pagina 2 di 8 possesso in virtù del provvedimento giudiziale revocato, non provvedendo alla loro restituzione pur essendo stato destinatario di una pronunzia di rigetto.
Detta pronunzia ha fatto sorgere l'obbligo di restituzione dei terreni alla SI.
[...]
di ripristino delle recinzioni e del risarcimento del danno ivi compreso il CP_1 corrispettivo per il mancato godimento, nonché la restituzione di tutte le somme versate dalla SI.ra per l'esecuzione dell'obbligo di fare. CP_1
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il Parte_1 rigetto. Concessi termini ex art. 183 6 co. cpc il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione. La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo e all'udienza del 31/03/2021 rinviava ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 9 marzo 2022 con termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima. Il primo Giudice provvedeva come in dispositivo, sostanzialmente rigettando la domanda.
A questo giudizio era stato poi riunito il contenzioso rubricato al RG 208/2019 Con atto di citazione del 07/01/2019 notificato in data 09/01/2019 la SI.ra CP_1 conveniva in giudizio il SI. al fine di sentir accolte le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, preso atto della accertata responsabilità del SI. per i fatti di cui è causa, Parte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quanto ai danni materiali pari ad € 39.131,73 ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre ai danni morali da quantificarsi secondo equità, interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito all'effettivo saldo. In via istruttoria si chiede sin da ora che ai sensi dell'art.
210 cpc venga acquisito l'intero fascicolo penale. Con vittoria di spese ed onorari.”
Deduceva l'attrice che a seguito della denuncia presentata dalla stessa unitamente al padre poi deceduto in relazione al danneggiamento subito nei terreni di loro proprietà, individuato nel SI. il responsabile di detti danneggiamenti il processo Parte_1 penale che ne seguiva si concludeva con la condanna dell'imputato a 20 giorni di reclusione ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede in prime cure. Avverso detta sentenza, veniva proposto gravame ed il giudizio di appello si concludeva con la declaratoria di prescrizione e conferma dele pronunziate Per_ statuizioni civili. Parte attrice ha prodotto relazione dell'Ing. e descrizione dei danni arrecati, la quale quantificava i lavori necessari per ripristinare lo stato di danneggiamento provocato dal Ed ha formulato richiesta di CTU non ammessa. Pt_1
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Concessi termini ex art. 183 6 co. cpc il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione. La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo e all'udienza del
31/03/2021 disponeva la riunione del procedimento iscritto al RG 208/2019 al RG
134/2019.
Nei procedimenti riuniti le parti depositavano le proprie note conclusive e all'udienza del
06/06/2022 fissata ex art. 281 sexies c.p.c. veniva pronunciata sentenza n. 812/2022 che così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla cause riunite di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento delle domande, condanna il sig. al Parte_2 rimborso delle spese sostenute per l'attuazione della misura cautelare, pari ad € 2.534,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta nel resto la domanda;
Compensa le spese tra le parti.”
Avverso detta sentenza proponeva appello il SI. con atto di citazione in Parte_1 appello notificato in data 23/12/2022 ed iscritto a ruolo al n. di RG 766/22 della Corte di
Appello di Perugia e rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: 1) accertata la nullità in parte qua della sentenza n. 812/2022 del Tribunale di Perugia per i motivi in narrativa indicati, visto l'art. 112 c.p.c. pronunciarsi il rigetto della domanda risarcitoria oggetto del giudizio n. 208/2019 R.G. Tribunale di Perugia;
2) in parziale riforma della sentenza n.
812/2022 del Tribunale di Perugia, condannarsi alla rifusione delle spese in CP_1 favore dell'appellante della somma di € 6.380,00 a titolo di compensi di Parte_1 lite, maggiorata degli accessori di legge (rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge) relativamente al giudizio n. 208/2019 R.G. Tribunale di Perugia, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , spiegando a sua volta appello incidentale CP_1 posto che le proprie domande traevano fondamento da sentenze passate in cosa giudicata.
La causa, senza svolgimento di istruttoria, veniva fissata per PC al 14.3.2024 ove le conclusioni delle parti furono:
- quanto all'appellante: Chiede la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale avversario per sussistenza di giudicato interno per non avere impugnato tutti i capi di sentenza;
Il rigetto dell'appello incidentale per sua infondatezza;
L'accoglimento dell'appello di riportandosi ai motivi di appello;
Pt_1
pagina 4 di 8 - quanto all'appellata appellante incidentale: Conclude come alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 8.3.2023, insistendo per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto.
La causa veniva trattenuta in decisione dal collegio con termini per conclusionali e repliche. motivi della decisione
Gli appelli, principale ed incidentale, come proposti sono infondati e non meritano accoglimento. Il Giudice di prime cure infatti con una ricostruzione precisa e sistematica del contenzioso pendente tra le parti evidenzia, correttamente, come le domande proposte non potevano trovare accoglimento in via principale per assenza di prove a sostegno delle rispettive domande. Infatti la domanda, riproposta in questa sede con l'appello incidentale, non può essere accolta neanche in questa sede per assenza sia della prova del danno sia dei presupposti per l'esercizio dell'azione. Infatti come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata l'esistenza del diritto dominicale in capo alla risulta pacifica ed CP_1 incontestata tra le parti (lo stesso afferma che la sig.ra è comproprietaria Pt_1 CP_1 del terreno assieme al Cav. ; d'altra parte il sig. si è limitato a sostenere di Tes_1 Pt_1 essere legittimato ad avere il possesso del bene in oggetto in conseguenza di accordi intervenuti con l'altro comproprietario, ed altresì ha sostenuto di non aver mai impedito l'accesso e la fruibilità del fondo all'attrice. A ben vedere, anzi, la spettanza dei beni alla non è mai stato contestato cosi come risulta che nessuno ha mai impedito il CP_1 godimento dei terreni di cui l'attrice è comproprietaria, affermando, al contempo, di essere presente in virtù di un accordo con l'altro comproprietario che avrebbe affidato la pulizia dei terreni circostanti il Castello di Poggiomanente nonché il taglio degli alberi secchi e la manutenzione della strada vicinale, ottenendo, in cambio, l'autorizzazione a raccogliere le olive e la legna. Sicché alle parti non è mai stato impedito l'utilizzo ed il godimento del bene indiviso conseguentemente non essendo la parte privata del possesso (a meglio non Pt_3 risultando dagli atti la prova dello spossessamento) la domanda anche riformulata come appello incidentale deve essere rigettata. Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che “non v'è agli atti alcuna prova del fatto che il sig. abbia, successivamente ai Pt_1 provvedimenti giudiziari ……, impedito alla sig.ra il godimento o la fruizione dei CP_1 beni, impedendone, ad esempio, l'accesso o lo sfruttamento…….Se così è, appare evidente al
Tribunale che il vero punto controverso sia rappresentato non tanto dalla restituzione dei pagina 5 di 8 terreni – cui la sig.ra ha certamente titolo quale proprietaria ma per la quale non CP_1
v'è alcuna prova che ne risulti impedito il godimento o la fruizione – quanto il ripristino dello stato dei luoghi e, segnatamente, l'installazione delle recinzioni di cui in sede di reclamo era stata disposta la rimozione. La domanda non può essere accolta.” Correttamente il Tribunale di prime cure ha ritenuto non provate le richieste di risarcimento danni che sono state rigettate. L'unica domanda ritenuta provata ed il tribunale correttamente ne ha liquidato l'importo sono le spese sostenute per l'esecuzione dell'obbligo di fare effettuate nella procedura 9018/2005 del Tribunale di Perugia, Sez. Distaccata di Città di Castello.Tali spese infatti sono state riconosciute in quanto trattandosi di provvedimenti cautelari la conservazione della fase di attuazione nell'ambito del giudizio possessorio è idonea a soddisfare, qui con anche maggiore incisività che nel caso degli altri provvedimenti cautelari, l'esigenza che è alla base dell'art. 669 duodecies come di altre norme del procedimento cautelare, che è quella di consentire un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti (sull'argomento, del resto, la Suprema Corte si è già altre volte pronunciata, con le sentenze 9 gennaio 1996 n. 80, 25 giugno 1997 n. 5672 e 29 ottobre 1999 n. 12191). Il significato dell'art. 669 duodecies sta in ciò che, come già avveniva e continua ad avvenire per l'esecuzione dei sequestri,
l'attuazione dei provvedimenti cautelari delcontenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento, giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell'ordine. Questo significa, ancora, che il provvedimento cautelare non si presta ad essere qualificato titolo esecutivo e non autorizza all'esercizio dell'azione esecutiva;
che l'attuazione coattiva non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento e del precetto;
che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio accogliendo la relativa domanda. Discende da ciò, che se la parte, per la riscossione di queste spese, inizia un autonomo processo esecutivo, di ufficio può essere rilevata dal giudice dell'esecuzione la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del pagina 6 di 8 procedimento esecutivo. Rispetto a tali somme poiché il riparto di tali spese non risulta né domandato né comunque regolamentato all'esito della fase che ha chiuso il merito possessorio, sicché ciò che occorre chiedersi è, in buona sostanza, se, fermo quanto sopra evidenziato, la relativa richiesta possa essere svolta anche autonomamente, mediante la proposizione di un separato ed autonomo procedimento. Ne caso de quo correttamente il
Tribunale ha ritenuto che non fosse maturata alcuna prescrizione, stante la definizione del giudizio di merito possessorio unicamente con la sentenza della S.C. 16255/2016, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (S.U.
12190/2004) secondo la quale le domande di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza, poi riformata, possono essere proposte non solo in sede di impugnazione, ma anche con un autonomo giudizio, deve ritenersi che è del tutto possibile agire con un giudizio autonomo e separato per la refusione delle spese che sono state sostenute per l'attuazione di un provvedimento cautelare che è stato definitivamente caducato all'esito del giudizio di merito in funzione del quale la cautela era stata concessa. Tali spese, documentate dall'attrice, ammontano ad € 2.534,44, come da documentazione depositata;
sulla stessa spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Ugualmente infondato appare il motivo di impugnazione relativo alla compensazione delle spese di giudizio infatti la compensazione integrale delle spese è correttamente giustificata “ dall'assoluta peculiarità della fattispecie. L' art. 92, comma 2, c.p.c. stabilisce che: “Se vi è soccombenza reciproca (3) ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.” La ricostruzione dei fatti , il rigetto delle rispettive domande, è tale da giustificare la compensazione delle spese di lite applicata dal giudice di prime cure. L'espressione utilizzata dal Giudice di prime cure è volutamente generica per chè la ricostruzione effettuata è “idonea a consentire il necessario controllo”
(Cass. n. 20049/2022) e come tale non censurabile in sede di gravame. Appare evidente che nel caso de quo siano riscontrabili “Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio”.
Tali circostanze son rinvenibili nelle specifiche circostanze rilevate nella controversia e peraltro confermato dal merito della controversia. (Cass. n. 20049/2022); “L'art. 92 comma
2 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. a) l. 28 dicembre 2005 n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca e pagina 7 di 8 nel caso de quo la soccombenza reciproca è confermata dal rigetto delle domande di entrambe le parti e dall'esito del giudizio che rispetto ad una domanda iniziale di oltre €
30.000,00 ha riconosciuto esclusivamente il rimborso di spese effettivamente sostenute.( pari ad €2.534,44). Se è vero, come sostiene parte appellante che le domande oggetto dei due giudizi sono piuttosto comuni, è anche vero che il comportamento processuale e l'insieme delle domande proposte hanno correttamente portato il giudice di prime cure a compensare le spese di tali giudizi.
Compensazione delle spese di lite che viene riconosciuta anche il il giudizio di appello stante il rigetto di entrambi gli appelli proposti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta gli appelli (principale ed incidentale) proposti confermando la sentenza n. 812\222 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 134\2019;
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti (principale e incidentale) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 766/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETROBON Parte_1 C.F._1
ANTONELLA
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCHETTI PAOLA CP_1
Intervenuto
Oggetto : Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Svolgimento
Il processo consta di due procedimenti riuniti pendenti tra le stesse parti.
RG 134/2019
Con atto di citazione del 07/01/2019 notificato in data 09/01/2019 la SI.ra
[...] conveniva in giudizio il SI. al fine di veder accolte le seguenti CP_1 Parte_1 conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, Ordinare al
SI. la restituzione alla SI.ra dei terreni già oggetto di Parte_1 CP_1 pagina 1 di 8 provvedimento di reintegra e più precisamente i fondi individuati al NCT del Comune di
Umbertide al Foglio 87 part. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 76 e Foglio 90 part. 1, 2, 4, 6, 7,
12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 114 e comunque di tutti i fondi oggetti di azione possessoria promossa da al n. 9018/2005 RG del Tribunale di Perugia Parte_1
Sez. Distaccata di Città di Castello condannando il SI. al ripristino dello Parte_1 stato dei luoghi come alla preesistenza;
Condannare il SI. al risarcimento Parte_1 di tutti i danni conseguenti alla mancata utilizzazione di detti fondi da parte della SI.ra
e più precisamente dalla data del 28/09/2006 a quella della effettiva CP_1 restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della immissione in possesso all'effettivo pagamento. Condannare il SI. al rimborso di Parte_1 tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'obbligo di fare.Con vittoria di spese ed onorari.”
Deduceva l'attrice di aver acquistato all'incanto nell'esecuzione n. 208/94 RGE pendente nei confronti di i terreni censiti al NCT del Comune di Umbertide al F 84 CP_2 part 64-65-66-67-68-69-74-76 e F. 90 part. 1.2-4-6-712-13-14-15-25-26-27-28-29-30-
114. I cespiti di che trattasi in parte erano già recintati ed in parti venivano recintati dalla
SI. . Proponeva ricorso possessorio avanti al Tribunale di Perugia Sez. CP_1 distaccata di Città di Castello il SI. sostenendo di essere possessore dei Parte_1 terreni venduti al pubblico incanto in quanto legittimamente occupati da parte dell'azienda familiare diretto-coltivatrice del medesimo il quale li possedeva in modo pacifico da Pt_1 oltre trenta anni. La recinzione apposta dall'odierna attrice, a dire del convenuto senza suo preventivo assenso, ne impediva l'accesso. Il ricorso possessorio veniva rigettato dal
Giudice Unico del Tribunale di Perugia Sez. Distaccata di Città di Castello, provvedimento avverso il quale veniva proposto reclamo che si concludeva con l'accoglimento. A seguito di ricorso ex art. 669 duodecies cpc di reintegra nel possesso il Giudice Unico di Città di
Castello dettava le modalità di attuazione del provvedimento possessorio.
In data 28/09/2006 venivano completamente rimosse le recinzioni, con immissione nel possesso dei terreni del SI. Il contenzioso si concludeva nel merito con il Parte_1 rigetto della domanda in primo grado, con sentenza confermata sia in secondo grado che dalla Suprema Corte di Cassazione. Il contenzioso giudiziario conclusosi con sentenza del
Supremo Collegio rimaneva, in realtà, un mero esercizio accademico visto che il SI. ha continuato ad utilizzare i terreni rispetto ai quali era stato immesso in Parte_1
pagina 2 di 8 possesso in virtù del provvedimento giudiziale revocato, non provvedendo alla loro restituzione pur essendo stato destinatario di una pronunzia di rigetto.
Detta pronunzia ha fatto sorgere l'obbligo di restituzione dei terreni alla SI.
[...]
di ripristino delle recinzioni e del risarcimento del danno ivi compreso il CP_1 corrispettivo per il mancato godimento, nonché la restituzione di tutte le somme versate dalla SI.ra per l'esecuzione dell'obbligo di fare. CP_1
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e chiedendone il Parte_1 rigetto. Concessi termini ex art. 183 6 co. cpc il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione. La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo e all'udienza del 31/03/2021 rinviava ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 9 marzo 2022 con termine per il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima. Il primo Giudice provvedeva come in dispositivo, sostanzialmente rigettando la domanda.
A questo giudizio era stato poi riunito il contenzioso rubricato al RG 208/2019 Con atto di citazione del 07/01/2019 notificato in data 09/01/2019 la SI.ra CP_1 conveniva in giudizio il SI. al fine di sentir accolte le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, preso atto della accertata responsabilità del SI. per i fatti di cui è causa, Parte_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quanto ai danni materiali pari ad € 39.131,73 ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre ai danni morali da quantificarsi secondo equità, interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito all'effettivo saldo. In via istruttoria si chiede sin da ora che ai sensi dell'art.
210 cpc venga acquisito l'intero fascicolo penale. Con vittoria di spese ed onorari.”
Deduceva l'attrice che a seguito della denuncia presentata dalla stessa unitamente al padre poi deceduto in relazione al danneggiamento subito nei terreni di loro proprietà, individuato nel SI. il responsabile di detti danneggiamenti il processo Parte_1 penale che ne seguiva si concludeva con la condanna dell'imputato a 20 giorni di reclusione ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede in prime cure. Avverso detta sentenza, veniva proposto gravame ed il giudizio di appello si concludeva con la declaratoria di prescrizione e conferma dele pronunziate Per_ statuizioni civili. Parte attrice ha prodotto relazione dell'Ing. e descrizione dei danni arrecati, la quale quantificava i lavori necessari per ripristinare lo stato di danneggiamento provocato dal Ed ha formulato richiesta di CTU non ammessa. Pt_1
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Concessi termini ex art. 183 6 co. cpc il Giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione. La procedura di mediazione si concludeva con esito negativo e all'udienza del
31/03/2021 disponeva la riunione del procedimento iscritto al RG 208/2019 al RG
134/2019.
Nei procedimenti riuniti le parti depositavano le proprie note conclusive e all'udienza del
06/06/2022 fissata ex art. 281 sexies c.p.c. veniva pronunciata sentenza n. 812/2022 che così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla cause riunite di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento delle domande, condanna il sig. al Parte_2 rimborso delle spese sostenute per l'attuazione della misura cautelare, pari ad € 2.534,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta nel resto la domanda;
Compensa le spese tra le parti.”
Avverso detta sentenza proponeva appello il SI. con atto di citazione in Parte_1 appello notificato in data 23/12/2022 ed iscritto a ruolo al n. di RG 766/22 della Corte di
Appello di Perugia e rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: 1) accertata la nullità in parte qua della sentenza n. 812/2022 del Tribunale di Perugia per i motivi in narrativa indicati, visto l'art. 112 c.p.c. pronunciarsi il rigetto della domanda risarcitoria oggetto del giudizio n. 208/2019 R.G. Tribunale di Perugia;
2) in parziale riforma della sentenza n.
812/2022 del Tribunale di Perugia, condannarsi alla rifusione delle spese in CP_1 favore dell'appellante della somma di € 6.380,00 a titolo di compensi di Parte_1 lite, maggiorata degli accessori di legge (rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge) relativamente al giudizio n. 208/2019 R.G. Tribunale di Perugia, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , spiegando a sua volta appello incidentale CP_1 posto che le proprie domande traevano fondamento da sentenze passate in cosa giudicata.
La causa, senza svolgimento di istruttoria, veniva fissata per PC al 14.3.2024 ove le conclusioni delle parti furono:
- quanto all'appellante: Chiede la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale avversario per sussistenza di giudicato interno per non avere impugnato tutti i capi di sentenza;
Il rigetto dell'appello incidentale per sua infondatezza;
L'accoglimento dell'appello di riportandosi ai motivi di appello;
Pt_1
pagina 4 di 8 - quanto all'appellata appellante incidentale: Conclude come alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 8.3.2023, insistendo per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto.
La causa veniva trattenuta in decisione dal collegio con termini per conclusionali e repliche. motivi della decisione
Gli appelli, principale ed incidentale, come proposti sono infondati e non meritano accoglimento. Il Giudice di prime cure infatti con una ricostruzione precisa e sistematica del contenzioso pendente tra le parti evidenzia, correttamente, come le domande proposte non potevano trovare accoglimento in via principale per assenza di prove a sostegno delle rispettive domande. Infatti la domanda, riproposta in questa sede con l'appello incidentale, non può essere accolta neanche in questa sede per assenza sia della prova del danno sia dei presupposti per l'esercizio dell'azione. Infatti come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata l'esistenza del diritto dominicale in capo alla risulta pacifica ed CP_1 incontestata tra le parti (lo stesso afferma che la sig.ra è comproprietaria Pt_1 CP_1 del terreno assieme al Cav. ; d'altra parte il sig. si è limitato a sostenere di Tes_1 Pt_1 essere legittimato ad avere il possesso del bene in oggetto in conseguenza di accordi intervenuti con l'altro comproprietario, ed altresì ha sostenuto di non aver mai impedito l'accesso e la fruibilità del fondo all'attrice. A ben vedere, anzi, la spettanza dei beni alla non è mai stato contestato cosi come risulta che nessuno ha mai impedito il CP_1 godimento dei terreni di cui l'attrice è comproprietaria, affermando, al contempo, di essere presente in virtù di un accordo con l'altro comproprietario che avrebbe affidato la pulizia dei terreni circostanti il Castello di Poggiomanente nonché il taglio degli alberi secchi e la manutenzione della strada vicinale, ottenendo, in cambio, l'autorizzazione a raccogliere le olive e la legna. Sicché alle parti non è mai stato impedito l'utilizzo ed il godimento del bene indiviso conseguentemente non essendo la parte privata del possesso (a meglio non Pt_3 risultando dagli atti la prova dello spossessamento) la domanda anche riformulata come appello incidentale deve essere rigettata. Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che “non v'è agli atti alcuna prova del fatto che il sig. abbia, successivamente ai Pt_1 provvedimenti giudiziari ……, impedito alla sig.ra il godimento o la fruizione dei CP_1 beni, impedendone, ad esempio, l'accesso o lo sfruttamento…….Se così è, appare evidente al
Tribunale che il vero punto controverso sia rappresentato non tanto dalla restituzione dei pagina 5 di 8 terreni – cui la sig.ra ha certamente titolo quale proprietaria ma per la quale non CP_1
v'è alcuna prova che ne risulti impedito il godimento o la fruizione – quanto il ripristino dello stato dei luoghi e, segnatamente, l'installazione delle recinzioni di cui in sede di reclamo era stata disposta la rimozione. La domanda non può essere accolta.” Correttamente il Tribunale di prime cure ha ritenuto non provate le richieste di risarcimento danni che sono state rigettate. L'unica domanda ritenuta provata ed il tribunale correttamente ne ha liquidato l'importo sono le spese sostenute per l'esecuzione dell'obbligo di fare effettuate nella procedura 9018/2005 del Tribunale di Perugia, Sez. Distaccata di Città di Castello.Tali spese infatti sono state riconosciute in quanto trattandosi di provvedimenti cautelari la conservazione della fase di attuazione nell'ambito del giudizio possessorio è idonea a soddisfare, qui con anche maggiore incisività che nel caso degli altri provvedimenti cautelari, l'esigenza che è alla base dell'art. 669 duodecies come di altre norme del procedimento cautelare, che è quella di consentire un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti (sull'argomento, del resto, la Suprema Corte si è già altre volte pronunciata, con le sentenze 9 gennaio 1996 n. 80, 25 giugno 1997 n. 5672 e 29 ottobre 1999 n. 12191). Il significato dell'art. 669 duodecies sta in ciò che, come già avveniva e continua ad avvenire per l'esecuzione dei sequestri,
l'attuazione dei provvedimenti cautelari delcontenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento, giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell'ordine. Questo significa, ancora, che il provvedimento cautelare non si presta ad essere qualificato titolo esecutivo e non autorizza all'esercizio dell'azione esecutiva;
che l'attuazione coattiva non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento e del precetto;
che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio accogliendo la relativa domanda. Discende da ciò, che se la parte, per la riscossione di queste spese, inizia un autonomo processo esecutivo, di ufficio può essere rilevata dal giudice dell'esecuzione la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del pagina 6 di 8 procedimento esecutivo. Rispetto a tali somme poiché il riparto di tali spese non risulta né domandato né comunque regolamentato all'esito della fase che ha chiuso il merito possessorio, sicché ciò che occorre chiedersi è, in buona sostanza, se, fermo quanto sopra evidenziato, la relativa richiesta possa essere svolta anche autonomamente, mediante la proposizione di un separato ed autonomo procedimento. Ne caso de quo correttamente il
Tribunale ha ritenuto che non fosse maturata alcuna prescrizione, stante la definizione del giudizio di merito possessorio unicamente con la sentenza della S.C. 16255/2016, facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (S.U.
12190/2004) secondo la quale le domande di restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza, poi riformata, possono essere proposte non solo in sede di impugnazione, ma anche con un autonomo giudizio, deve ritenersi che è del tutto possibile agire con un giudizio autonomo e separato per la refusione delle spese che sono state sostenute per l'attuazione di un provvedimento cautelare che è stato definitivamente caducato all'esito del giudizio di merito in funzione del quale la cautela era stata concessa. Tali spese, documentate dall'attrice, ammontano ad € 2.534,44, come da documentazione depositata;
sulla stessa spettano gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Ugualmente infondato appare il motivo di impugnazione relativo alla compensazione delle spese di giudizio infatti la compensazione integrale delle spese è correttamente giustificata “ dall'assoluta peculiarità della fattispecie. L' art. 92, comma 2, c.p.c. stabilisce che: “Se vi è soccombenza reciproca (3) ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.” La ricostruzione dei fatti , il rigetto delle rispettive domande, è tale da giustificare la compensazione delle spese di lite applicata dal giudice di prime cure. L'espressione utilizzata dal Giudice di prime cure è volutamente generica per chè la ricostruzione effettuata è “idonea a consentire il necessario controllo”
(Cass. n. 20049/2022) e come tale non censurabile in sede di gravame. Appare evidente che nel caso de quo siano riscontrabili “Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio”.
Tali circostanze son rinvenibili nelle specifiche circostanze rilevate nella controversia e peraltro confermato dal merito della controversia. (Cass. n. 20049/2022); “L'art. 92 comma
2 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. a) l. 28 dicembre 2005 n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca e pagina 7 di 8 nel caso de quo la soccombenza reciproca è confermata dal rigetto delle domande di entrambe le parti e dall'esito del giudizio che rispetto ad una domanda iniziale di oltre €
30.000,00 ha riconosciuto esclusivamente il rimborso di spese effettivamente sostenute.( pari ad €2.534,44). Se è vero, come sostiene parte appellante che le domande oggetto dei due giudizi sono piuttosto comuni, è anche vero che il comportamento processuale e l'insieme delle domande proposte hanno correttamente portato il giudice di prime cure a compensare le spese di tali giudizi.
Compensazione delle spese di lite che viene riconosciuta anche il il giudizio di appello stante il rigetto di entrambi gli appelli proposti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta gli appelli (principale ed incidentale) proposti confermando la sentenza n. 812\222 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 134\2019;
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti (principale e incidentale) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 20 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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