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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2024, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1022/2022 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CONSUELO Parte_1 C.F._1
FALAI
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FRATONI CP_1 C.F._2
CONVENUTA
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO PINZAUTI Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter del 9 maggio 2024:
Il procuratore di con nota depositata il 2.5.24 ha concluso chiedendo, Parte_1 pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la responsabilità professionale e deontologica dell'Avv. CP_1 nell'esplicazione del rapporto professionale intercorso con la sig.ra e nell'esecuzione Parte_1 del mandato ad litem inerente la causa civile contro il a Caiano per il risarcimento Controparte_3 del danno auto conseguente agli allagamenti del novembre 1999; accertato e dichiarato il nesso di causalità tra gli errori professionali commessi e il danno subito dalla sig.ra ; Parte_1 accertata e dichiarata la vigenza e la copertura della polizza assicurativa n. 390545352 per responsabilità professionale stipulata dall'Avv. con accertata e dichiarata CP_1 Controparte_2
l'entità dei danni subìti da parte attrice, condannare l'Avv. ai sensi e per gli effetti di cui CP_1
pagina 1 di 10 all'art. 1176, 2° comma cod. civ. e art. 1710 cod. civ., al risarcimento del danno sofferto dalla sig.ra
e conseguentemente al pagamento in favore della predetta della somma di Euro Parte_1
23.449,11 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito di valutazione in via equitativa da parte di codesto Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Il procuratore di con nota depositata il 23.4.24, concluso come “in atti” (e, pertanto, CP_1 come da comparsa di costituzione e risposta), chiedendo: «IN VIA PRELIMINARE disporre la chiamata in causa in garanzia della compagnia di assicurazioni in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, con sede in 31012 – MOGLIANO VENETO, via Marocchesa n. 14, P. IVA:
, con fissazione di ulteriore udienza di comparizione e con assegnazione del termine per la P.IVA_2 notifica della Ordinanza alla parte convenuta;
NEL MERITO IN TESI respingere la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice non sussistendo alcuna responsabilità professionale o deontologica nella questione sottoposta al giudizio;
NEL MERITO IN IPOTESI qualora sia accertata una responsabilità professionale della parte convenuta dichiarare la operatività e validità della polizza assicurativa stipulata con le ponendo a carico della stessa gli oneri derivanti dalla CP_2 sentenza. Vittoria di spese e competenze del giudizio o compensazione delle stesse».
Il procuratore di , con nota depositata il 2.5.24, ha concluso chiedendo: «− in Controparte_2 via principale nel merito : accertata e dichiarata l'inesistenza di alcuna responsabilità per negligenza
e/o inadempienza per l'operato dell'Avv. Anna Edy Pacini per tutti i motivi dedotti ed eccepiti, respingere tutte le domande avanzate dalla parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
conseguentemente ed in ogni caso respingere anche qualsivoglia domanda, anche di garanzia
e manleva, proposta dalla convenuta Avv. Anna Edy Pacini e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata Controparte_2 per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata da liquidarsi ex Controparte_4
D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
− nel merito, in ipotesi: in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dopo rigorosa prova dei danni asseritamente subiti dall'attrice, purgati ed adeguatamente ridotti anche alla luce di tutte le eccezioni che sono state sollevate dalle parti costituite, disporre la congrua riduzione delle somme richieste dall'attrice rispetto a quelle Parte_1 maggiori pretese e quantificate nell'atto di citazione, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, all'esito delle prove offerte da parte attrice, ed in subordine, secondo equità e giustizia;
− accertata la dolosa e/o gravemente colposa reticenza dell'assicurata nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1893 c.c. prima della stipula della polizza di assicurazione, respingere, comunque, qualsivoglia domanda, anche di garanzia e manleva, proposta dalla convenuta Avv. Anna Edy Pacini
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di stante la eccepita Controparte_2 inoperatività della invocata copertura assicurativa e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata
[...]
da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CP_4 oltre IVA e CAP di legge;
− In ulteriore subordinata ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta, anche parzialmente, la domanda proposta dalla società attrice e quella proposta dalla pagina 2 di 10 parte convenuta avverso proposta per la garanzia e manleva nei confronti del Controparte_2 terzo chiamato ridurre quest'ultima per i motivi e le eccezioni dedotte secondo Controparte_2 equità e giustizia ed accoglierla comunque, entro il limite del massimale eccepito di euro 500.000,00, con la applicazione della franchigia contrattuale del 5% per ciascun danneggiato, (con il minimo assoluto di euro 500,00 per ciascun danneggiato), con integrale compensazione delle spese e delle competenze nei confronti dell'Avv. Anna Erdy Pacini, in accoglimento delle eccezioni proposte in relazione alla contestata reticenza ex art. 1893 c.c. ed al patto di gestione della lite;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio anche nei confronti della parte attrice, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, rispetto alle maggiori pretese dedotte con
l'atto di citazione. In via istruttoria : si oppone alla ammissione delle prove dedotte Controparte_2
e richieste dalla parte attrice, richiamando il contenuto della memoria di replica ex art. 183 VI comma
n. 3 c.p.c. del 20.12.2023 in atti depositata».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a adito il Tribunale di Prato per Parte_1 sentir accertare la responsabilità professionale dell'avv. nell'espletamento del rapporto CP_1 professionale intercorso e nell'esecuzione del mandato ad litem inerente alla causa civile contro il per il risarcimento del danno auto conseguente agli allagamenti avvenuti nel Controparte_5 novembre 1999, e condanna la professionista al risarcimento del danno subito dalla cliente.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto che:
- con sentenza 767/2017 il Tribunale di Prato aveva respinto la domanda attorea nei confronti del in ragione della dubbia legittimazione attiva dell'attrice, dell'eccezionalità e CP_3 dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico, attestata anche da documenti pubblici;
- nel corso del procedimento di primo grado parte convenuta, oltre a compiere plurimi errori giuridici e probatori nell'impianto difensivo, aveva omesso di informare la cliente, verbalmente e/o per iscritto, sui rischi che l'azione avrebbe potuto comportare, anche con riferimento alla spese nei confronti del terzo chiamato, sugli atti e le memorie di causa, oltre che sull'esito del procedimento;
- la sentenza di primo grado, tenuta nascosta a parte attrice per due anni, era stata impugnata da parte convenuta, senza che la cliente ne fosse stata messa a conoscenza né tantomeno avesse sottoscritto apposita procura alle liti per l'instaurando giudizio di secondo grado;
- l'appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., con condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito di eccezione della convenuta di mancato rispetto del termine minimo a comparire, la prima udienza è stata differita.
Si è costituito in giudizio il convenuto che, con comparsa di costituzione e risposta e CP_1 contestuale chiamata in causa del terzo, ha contestato le pretese attoree, chiedendo il rigetto delle stesse e svolgendo, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiamata in garanzia della propria Compagnia di
Assicurazioni, . Controparte_2
pagina 3 di 10 In sintesi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda deducendo ed eccependo che:
- le affermazioni relative alla mancata comunicazione circa lo svolgimento della causa sarebbero non veritiere: parte convenuta avrebbe, infatti, interagito con la cliente che sarebbe stata tenuta informata sul giudizio;
- l'esito negativo della controversia innanzi al Tribunale di Prato non poteva imputarsi automaticamente all'operato (professionale) di parte convenuta, essendo piuttosto eventualità possibile e probabile di qualsiasi giudizio civile, atteso che l'obbligazione assunta dal professionista è di mezzi e non già di risultato;
- la carenza di prova della domanda attorea circa gli asseriti danni dalla medesima reclamati, stante anche il difetto del nesso causale e la mancata prova dello stesso.
Parte convenuta, inoltre, relativamente al giudizio di secondo grado, si è rimessa a giustizia.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea, svolgendo in via subordinata domanda di manleva in danno della compagnia , in virtù della polizza di responsabilità professionale CP_2 stipulata con la predetta compagnia assicurativa.
Si è costituito in giudizio , quale terza chiamata, contestando le pretese di parte attrice, CP_2 in quanto infondate e non provate ed eccependo il difetto di copertura assicurativa, per grave reticenza dell'assicurata, che non aveva rappresentato, al momento della stipula della polizza (giugno 2019) i fatti, antecedenti, di cui oggi si controverte. In denegata ipotesi, ha chiesto la riduzione della somma richiesta da parte attrice e, in ogni caso, l'applicazione della garanzia assicurativa in favore di parte convenuta nei limiti di polizza. Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande attoree e, in denegata ipotesi, per la limitazione della garanzia entro gli scoperti, i massimali e le franchigie espressamente pattuiti in polizza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione sulle produzioni documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da ei confronti di è fondata, e Parte_1 CP_1 meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
Giova rammentare che nella presente causa è invocata la responsabilità del professionista nell'esecuzione del contratto d'opera professionale e pertanto, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa.
1.1. Deve, allora, segnalarsi che non è controverso il conferimento, da parte di Parte_1 nei confronti dell'avv. dell'incarico professionale finalizzato
[...] CP_1 all'introduzione di una causa risarcitoria nei confronti del , e che gli atti della Controparte_5 causa di primo grado e della causa di appello sono stati prodotti nel presente giudizio. È, dunque, provato, il titolo contrattuale della pretesa dell'attrice.
pagina 4 di 10 1.2. La parte attrice si duole di plurimi inadempimenti dell'odierna convenuta, tanto con riferimento al difetto di informazione in merito all'andamento della causa — affermando di essere rimasta all'oscuro della pronuncia della sentenza di primo grado e dell'interposizione dell'appello — quanto con riferimento al merito della conduzione della stessa, sia rispetto alla determinazione del petitum, sia della causa petendi, sia, ancora, dell'impianto probatorio, del mancato rilievo dell'infondatezza della domanda di garanzia svolta dal nel giudizio di primo grado, e della formulazione dell'appello, dichiarato CP_3 inammissibile dalla Corte di Firenze. A fronte delle specifiche allegazioni della parte attrice, la parte convenuta avrebbe avuto l'onere di offrire la prova positiva del proprio esatto adempimento (quantomeno per i profili non emergenti ex actis), il che non ha fatto, non avendo prodotto in giudizio alcun documento rilevante rispetto alla causa di molestia, né avendo articolato capitoli di prova per testi. Invero, la parte attrice si è limitato a contestare le allegazioni di inadempimento, il che non risulta, tuttavia, sufficiente, essendo, invece, onerata di offrire la prova positiva dell'esatto adempimento. Dunque, quanto ai profili informativi, l'unico apporto probatorio acquisito agli atti è stato fornito dall'attrice che ha prodotto le conversazioni whatsapp intrattenute con la convenuta (doc. 9 e 11 fasc. dalle quali non si Pt_1 evince che alla cliente la professionista abbia dato informazioni se non dopo l'esito (sfavorevole) del giudizio di appello.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado e di appello trovano, altresì, conforto, gli ulteriori profili di inadempimento lamentati dall'attrice. Si rappresenta nell'atto di citazione (doc. 12 fasc.
Pt_1 anzitutto, si ricava (nonostante la carenza delle allegazioni) che la sig.ra agiva per il
Pt_1 risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura, pur chiedendo in giudizio la differenza tra i danni stimati anche all'immobile e agli arredi, e i danni indennizzati;
nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (doc. 15 fasc. la procuratrice scrive «se nell'indicare l'importo dei danni per cui si
Pt_1 chiede la condanna del sono stati compresi anche quelli inerenti l'immobile Controparte_5 di proprietà esclusiva del marito della sig.ra questo deve considerarsi mero errore materiale»,
Pt_1 con riduzione della domanda ad € 4.123,99. Da tale “errore materiale” consegue, come argomentato dall'odierna attrice, che erroneamente il giudizio fu introdotto innanzi al Tribunale, essendo competente per valore il Giudice di Pace (circostanza suscettibile di avere rilievo nei termini di cui in prosieguo). Il giudizio di primo grado, ritenuto “documentale” dalla procuratrice dell'attrice (seconda memoria istruttoria, doc. 16 fasc. si concluse con un rigetto nel merito (sentenza n. 767/2017 dep.
Pt_1
i. 20.9.17), e con la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta e della assicurazione terza chiamata (benché questa, non infondatamente, avesse eccepito l'inoperatività della polizza).
Fu, quindi, interposto appello, affidato al seguente, unico motivo (doc. 19 fasc. che si Pt_1 riproduce testualmente «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza Il Tribunale di
Prato ha erroneamente valutato la domanda dell'attrice a pag. 2 della sentenza dove si legge: “Non appare in modo chiaro su quali elementi fattuali si fondi la domanda della parte attrice…” quando poi si legge (sempre alla stessa pagina) “I coniugi ricevettero anche una somma a titolo di indennizzo giustificata dalla gravità dell'evento”. Da qui si nota la contraddittorietà della sentenza dove da una parte si dice che “non appare chiaro su quali elementi fattuali si fondi la domanda della parte attrice
….” (pag. 2) e poi si parla di “per il nubifragio subito”. Con il presente atto si richiede, in Pt_1 riforma della sentenza, una pronuncia che affermi dovuto l'indennizzo da parte del Controparte_5
anche sulla base della perizia effettuata da parte attrice e mai contestata dal
[...] Controparte_3
pagina 5 di 10 a , che aveva richiesto a tutti i cittadini colpiti dall'alluvione, l'importo dei danni subiti. Infatti, CP_5 così facendo, il Tribunale non solo ha errato e non ha motivato la decisione, ma si è contraddetto in modo eclatante su quanto dedotto in motivazione e quanto poi dedotto nel dispositivo. La nuova ricostruzione, come ivi rappresentata è invece rilevante poiché è possibile ritenere che gli accordi tra le parti siano stati nel senso indicato dall'appellante. Si vuole ancora far notare inoltre il contenuto della motivazione della sentenza del tutto irrisorio in fatto e in diritto ma soprattutto contraddittorio e mancante di motivazione. Alla luce di quanto sopra scritto, sussistono ragionevoli probabilità di accoglimento della presente impugnazione. Tutto ciò premesso l'appellante, come sopra rappresentata
e difesa». Non può, allora, stupire che la Corte d'Appello di Firenze abbia ritenuto inammissibile e temeraria l'impugnazione, rilevando «genericità, astrattezza, parziale incomprensibilità delle doglianze
[…] totale assenza di chiarimenti sui punti indicati dal Tribunale e sulle norme, gli istituti, i fatti e loro prova», dato che l'impugnazione in alcun modo si confronta con il passaggio del giudice di prime cure secondo il quale «l'evento a cui la parte attrice fa riferimento è stato classificato come assolutamente eccezionale, tale da giustificare la dichiarazione di calamità naturale per gli eventi atmosferici accaduti tra l'ottobre e il novembre del 1999 (cfr. delibera della Giunta Regionale n. 84 del 23.11.1999 e intervento della Regione Toscana con delibera n. 887 del 30.09.2001). La parte attrice il Pt_1 di lei coniuge erano sicuramente a conoscenza dell'eccezionalità dell'evento occorso atteso che, prima dell'introduzione del presente giudizio, avevano presentato una domanda di indennizzo giustificata dalla gravità dell'evento. I coniugi ricevettero anche una somma a titolo di indennizzo in proporzione dei fondi stanziati all'epoca dallo Stato e dalla Regione per fare fronte ai danni causati dal tragico accadimento». Sotto altro profilo, può segnalarsi che, stante l'evocazione in giudizio del garante Controparte_2
, ben avrebbe potuto proporsi appello in relazione al capo sulle spese, a fronte dell'eccezioni di
[...] inoperatività della polizza, che non infondatamente avrebbe potuto farsi oggetto di impugnazione.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che sia accertata, in capo al professionista, la colpa per imperizia nella formulazione della domanda e dell'appello, nonché per imprudenza nella formulazione dell'appello, tenuto conto delle statuizioni di primo grado, e per violazione delle norme deontologiche che imponevano l'informazione della cliente, queste ultime rilevanti in questa sede in quanto finalizzate ad assicurare la condivisione della parte nelle iniziative del procuratore
1.3. Debbono, allora, esaminarsi i profili di danno lamentati dall'odierna attrice, nonché il nesso eziologico tra questi e gli inadempimenti accertati.
L'attrice, in citazione, ha domandato, a titolo risarcitorio, la somma di € 24.500,00. In prima memoria, ha, tuttavia, aderito al calcolo compiuto dalla terza chiamata, riducendo la propria domanda ad
€ 23.449,11, importo che deriva dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 21.700,00 per pagamento delle spese di lite alla parte vittoriosa (doc. 23-27 fasc. Pt_1
- € 355,50 per pagamento del doppio contributo unificato in appello;
- € 1.193,61 «per il petitum domandato e non accolto» (così la terza chiamata in comparsa di costituzione).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, al fine di valutare l'incidenza causale dell'inadempimento della professionista debba raffrontarsi la lite così come concretamente condotta, con il procedimento giudiziario come si sarebbe presumibilmente svolto ove vesse correttamente adempiuto CP_1
pagina 6 di 10 al contratto d'opera professionale. Sul punto deve segnalarsi che, in primo luogo, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore della domanda (come riconosciuta dalla stessa procuratrice nel giudizio de quo), inferiore ad € 5.000,00, disputatum sulla cui base, peraltro, sarebbero state computate le spese di lite in caso di soccombenza.
Quanto all'esito del giudizio così instaurato, non si ritiene possibile raggiungere la certezza morale che esso sarebbe stato favorevole alla parte, in ragione di quanto affermato dal Tribunale in merito all'imprevedibilità dell'evento, argomenti che l'odierna attrice non ha contrastato — non essendo a tal fine idonea l'elencazione degli elementi di prova che la professionista avrebbe dovuto introdurre in giudizio — non essendosi adeguatamente confrontata con profili, quindi, idonei, integrando il caso fortuito, ad escludere la responsabilità del CP_3
Dunque, l'esito della lite, per come può in questa sede ricostruirsi, sarebbe verosimilmente stato nel senso di una soccombenza della parte attrice, che sarebbe stata, quindi, tenuta al pagamento delle spese di lite.
L'infondatezza della pretesa svolta dal nei confronti del proprio garante per inoperatività della CP_3 polizza, tuttavia, se adeguatamente rappresentata, avrebbe impedito l'applicazione del principio di causazione, portando, quindi, in ragione della soccombenza virtuale, a far carico delle spese la parte pretesa garantita. Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 — nel testo antecedente all'entrata in vigore del DM 147/2022 potendosi presumere che la causa, instaurata nel 2014, non avrebbe avuto durata superiore ad otto anni (in concreto, è stata decisa con sentenza del 20.9.17) — sulla base del disputatum, l'odierna attrice, sulla base dei parametri medi, sarebbe quindi stata condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del nella misura di € 1.205,00 oltre rimborso spese generali, CP_3
IVA e CPA, e, pertanto, complessivamente, € 1.845,79.
Quanto al giudizio di appello debbono svolgersi due concorrenti osservazioni: in primo luogo, ove vi fosse stato un confronto tra cliente e professionista, è plausibile ritenere che, raffrontata l'utilità sperata con le spese di lite in caso di insuccesso, la prima avrebbe desistito dall'interporre impugnazione (specie ove opportunamente consigliata dalla professionista, vagliate la chances di successo dell'appello); in secondo luogo, deve segnalarsi che, per come i fatti si sono effettivamente svolti, l'appello avverso alla sentenza del Tribunale fu talmente carente, che la condanna al pagamento delle spese di lite, del doppio contributo unificato, nonché a titolo di responsabilità aggravata deve ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta del professionista, che, quantomeno, avrebbe potuto non infondatamente contrastare, nel proporre gravame, il capo della sentenza che, nonostante l'eccezione di inoperatività della polizza, aveva visto ondannata a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 dell'assicurazione dell'ente.
Pertanto, escluso il lamentato lucro cessate (che non sarebbe stato comunque conseguito), e sottratte le spese di lite del primo grado che, comunque, sarebbero state a carico di il Parte_1 danno patito da questa ammonta ad € 20.209,71.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 20.209,71 deve essere rivalutata dal giugno 2021 (data dell'ultimo pagamento e, quindi, di definitiva produzione del danno) alla data odierna sulla basa degli indici ISTAT-
FOI, così pervenendosi ad € 23.362,42. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso pagina 7 di 10 legale sulla somma originaria ed anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 1.880,27, così pervenendosi ad un totale di € 25.242,69, al cui pagamento, a titolo risarcitorio, CP_1 deve essere condannata.
2. La domanda di garanzia proposta da nei confronti di è CP_1 Controparte_2 fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
2.1. Non colgono nel segno le eccezioni sollevate dal garante che, in fatto, lamenta che l'assicurata non avesse rappresentato, nel momento in cui si apprestava a stipulare la polizza (in andata 23.5.19, cui è seguita la sottoscrizione il 10.6.19) «quanto a Lei doveva essere ampiamente noto in ordine al potenziale sinistro oggetto di causa». La compagnia terza chiamata soggiunge che, al momento della stipula della polizza «l'alea del danno era già potenzialmente insussistente (essendosi questo già verificato, percepito dall'assicurata e da questo sottaciuto sia alla cliente, che alla propria assicurazione)», e pertanto, richiamati gli artt. 1892 e 1893 c.c., la polizza «non [poteva] ritenersi in alcun modo operante per la specifica domanda di garanzia e di manleva dedotta nel presente Giudizio»; in subordine, il garante ha domandato la “opportuna riduzione” della manleva.
Orbene, giova richiamare le disposizioni la cui applicazione è invocata dalla terza chiamata. Ai sensi dell'art. 1892, co. 1 e 2 c.c. «1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
2. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.»; l'art. 1893, invece, dispone che «1. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
2. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose».
Dall'esame delle disposizioni codicistiche emerge de plano l'inconferenza del richiamo compiuto dall'assicuratore, giacché non risulta sia stata proposta né l'azione di annullamento, né che sia stato comunicato il recesso dal contratto, avendo la comunicazione del 30.6.23 inviato all'assicurata solamente il tenore di un rifiuto di procedere a liquidazione del danno, come segue: «Ci riferiamo all'evento in oggetto per comunicarle, salve ed impregiudicate eventuali altre eccezioni, che purtroppo non possiamo liquidare il Suo danno per i seguenti motivi: - ai sensi dell'art 4 delle CGA Nota informativa -
Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio ' Nullità: Avvertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Alla sottoscrizione dei questionari redatti alla stipula della polizza in oggetto non veniva fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di Prato n. 767/2017, pubblicata in data 20/09/2017, data di molto antecedente alla stipula della polizza, e all'atto di citazione
pagina 8 di 10 in appello, palesemente inammissibile» (doc. 9 fasc. , e comunque risultando CP_2
l'assicurazione già al corrente della richiesta risarcitoria quantomeno dal 7.10.21, data in cui, come emerge dal verbale negativo del procedimento di mediazione (doc. 31 fasc. aveva Pt_1 comunicato di non aderirvi. Né, con riferimento alla richiesta subordinata di riduzione della manleva, anche ove in astratto essa risultasse ammissibile, la parte ha offerto la prova — che su di essa incombeva, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. trattandosi di fatto su cui l'eccezione si fonda — di quello che sarebbe stato il premio «che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose» ex art. 1893, co. 2, c.c., elemento necessario per procedere alla riduzione proporzionale dell'indennizzo.
Né, comunque, può ritenersi che l'alea del danno fosse insussistente al momento della stipula della polizza, il che, semmai, rileverebbe ai sensi dell'art. 1894 c.c., trattandosi di polizza in regime c.d. claims made (art. 11 condizioni di polizza, doc. 1 fasc. PACINI), in cui, cioè, la richiesta del danneggiato è concorrente alla identificazione del rischio assicurato (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12462 del
08/05/2024). Nel caso di specie, questa è ben successiva alla stipula del contratto di assicurazione (ed indipendente, naturalmente, dalla volontà dell'assicurata), onde non può ritenersi che il rischio risultasse inesistente nel momento in cui l'odierna terza chiamata ha assunto la garanzia.
2.2. La garanzia deve, pertanto, ritenersi operante, nei limiti delle condizioni di polizza e in particolare, per quanto qui interessa, dello scoperto del 5% (art. 8 all. A alla polizza). Alcun rilievo hanno le difese della garante in punto di mancato riconoscimento delle spese legali sostenute dall'assicurato per «legali
o tecnici che non siano [dalla assicurazione] designati», giacché siffatta domanda, nel caso di specie, non è stata formulata da laddove le spese di lite della causa di molestia, rappresentando CP_1 un accessorio dell'obbligazione risarcitoria (v. Sez. 3 - , Sentenza n. 24159 del 04/10/2018), rientrano nella garanzia prestata, e sono soggette ai relativi limiti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono essere poste, quanto alla causa di molestia a carico di , quanto alla causa di garanzia, a carico di . CP_1 Controparte_2
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione (cui l'assicurazione non ha aderito) liquidate sulla base dei parametri medi per le fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a risarcire a il danno da questa patito, CP_1 Controparte_6 liquidato, alla data odierna, in € 25.242,69, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Controparte_6 liquidano in € 264,00 per spese, € 4.237,00 per compensi di avvocato del presente giudizio,
pagina 9 di 10 € 1.323,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da condanna CP_1
a rilevare indenne al netto dello scoperto del 5%, da Controparte_2 CP_1 tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare a Parte_1 per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
[...]
- condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_2 CP_1 liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato del presente giudizio, € 1.323,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 21 ottobre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1022/2022 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CONSUELO Parte_1 C.F._1
FALAI
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FRATONI CP_1 C.F._2
CONVENUTA
(CF ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO PINZAUTI Controparte_2 P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine ex art. 127 ter del 9 maggio 2024:
Il procuratore di con nota depositata il 2.5.24 ha concluso chiedendo, Parte_1 pertanto: «Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertata e dichiarata la responsabilità professionale e deontologica dell'Avv. CP_1 nell'esplicazione del rapporto professionale intercorso con la sig.ra e nell'esecuzione Parte_1 del mandato ad litem inerente la causa civile contro il a Caiano per il risarcimento Controparte_3 del danno auto conseguente agli allagamenti del novembre 1999; accertato e dichiarato il nesso di causalità tra gli errori professionali commessi e il danno subito dalla sig.ra ; Parte_1 accertata e dichiarata la vigenza e la copertura della polizza assicurativa n. 390545352 per responsabilità professionale stipulata dall'Avv. con accertata e dichiarata CP_1 Controparte_2
l'entità dei danni subìti da parte attrice, condannare l'Avv. ai sensi e per gli effetti di cui CP_1
pagina 1 di 10 all'art. 1176, 2° comma cod. civ. e art. 1710 cod. civ., al risarcimento del danno sofferto dalla sig.ra
e conseguentemente al pagamento in favore della predetta della somma di Euro Parte_1
23.449,11 o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche a seguito di valutazione in via equitativa da parte di codesto Giudice ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. Con vittoria di spese e compensi del giudizio».
Il procuratore di con nota depositata il 23.4.24, concluso come “in atti” (e, pertanto, CP_1 come da comparsa di costituzione e risposta), chiedendo: «IN VIA PRELIMINARE disporre la chiamata in causa in garanzia della compagnia di assicurazioni in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, con sede in 31012 – MOGLIANO VENETO, via Marocchesa n. 14, P. IVA:
, con fissazione di ulteriore udienza di comparizione e con assegnazione del termine per la P.IVA_2 notifica della Ordinanza alla parte convenuta;
NEL MERITO IN TESI respingere la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice non sussistendo alcuna responsabilità professionale o deontologica nella questione sottoposta al giudizio;
NEL MERITO IN IPOTESI qualora sia accertata una responsabilità professionale della parte convenuta dichiarare la operatività e validità della polizza assicurativa stipulata con le ponendo a carico della stessa gli oneri derivanti dalla CP_2 sentenza. Vittoria di spese e competenze del giudizio o compensazione delle stesse».
Il procuratore di , con nota depositata il 2.5.24, ha concluso chiedendo: «− in Controparte_2 via principale nel merito : accertata e dichiarata l'inesistenza di alcuna responsabilità per negligenza
e/o inadempienza per l'operato dell'Avv. Anna Edy Pacini per tutti i motivi dedotti ed eccepiti, respingere tutte le domande avanzate dalla parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
conseguentemente ed in ogni caso respingere anche qualsivoglia domanda, anche di garanzia
e manleva, proposta dalla convenuta Avv. Anna Edy Pacini e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata Controparte_2 per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata da liquidarsi ex Controparte_4
D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
− nel merito, in ipotesi: in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dopo rigorosa prova dei danni asseritamente subiti dall'attrice, purgati ed adeguatamente ridotti anche alla luce di tutte le eccezioni che sono state sollevate dalle parti costituite, disporre la congrua riduzione delle somme richieste dall'attrice rispetto a quelle Parte_1 maggiori pretese e quantificate nell'atto di citazione, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, all'esito delle prove offerte da parte attrice, ed in subordine, secondo equità e giustizia;
− accertata la dolosa e/o gravemente colposa reticenza dell'assicurata nelle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1893 c.c. prima della stipula della polizza di assicurazione, respingere, comunque, qualsivoglia domanda, anche di garanzia e manleva, proposta dalla convenuta Avv. Anna Edy Pacini
e/o da qualsivoglia altra parte processuale nei confronti di stante la eccepita Controparte_2 inoperatività della invocata copertura assicurativa e, comunque, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata
[...]
da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CP_4 oltre IVA e CAP di legge;
− In ulteriore subordinata ipotesi: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta, anche parzialmente, la domanda proposta dalla società attrice e quella proposta dalla pagina 2 di 10 parte convenuta avverso proposta per la garanzia e manleva nei confronti del Controparte_2 terzo chiamato ridurre quest'ultima per i motivi e le eccezioni dedotte secondo Controparte_2 equità e giustizia ed accoglierla comunque, entro il limite del massimale eccepito di euro 500.000,00, con la applicazione della franchigia contrattuale del 5% per ciascun danneggiato, (con il minimo assoluto di euro 500,00 per ciascun danneggiato), con integrale compensazione delle spese e delle competenze nei confronti dell'Avv. Anna Erdy Pacini, in accoglimento delle eccezioni proposte in relazione alla contestata reticenza ex art. 1893 c.c. ed al patto di gestione della lite;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio anche nei confronti della parte attrice, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, rispetto alle maggiori pretese dedotte con
l'atto di citazione. In via istruttoria : si oppone alla ammissione delle prove dedotte Controparte_2
e richieste dalla parte attrice, richiamando il contenuto della memoria di replica ex art. 183 VI comma
n. 3 c.p.c. del 20.12.2023 in atti depositata».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a adito il Tribunale di Prato per Parte_1 sentir accertare la responsabilità professionale dell'avv. nell'espletamento del rapporto CP_1 professionale intercorso e nell'esecuzione del mandato ad litem inerente alla causa civile contro il per il risarcimento del danno auto conseguente agli allagamenti avvenuti nel Controparte_5 novembre 1999, e condanna la professionista al risarcimento del danno subito dalla cliente.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto che:
- con sentenza 767/2017 il Tribunale di Prato aveva respinto la domanda attorea nei confronti del in ragione della dubbia legittimazione attiva dell'attrice, dell'eccezionalità e CP_3 dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico, attestata anche da documenti pubblici;
- nel corso del procedimento di primo grado parte convenuta, oltre a compiere plurimi errori giuridici e probatori nell'impianto difensivo, aveva omesso di informare la cliente, verbalmente e/o per iscritto, sui rischi che l'azione avrebbe potuto comportare, anche con riferimento alla spese nei confronti del terzo chiamato, sugli atti e le memorie di causa, oltre che sull'esito del procedimento;
- la sentenza di primo grado, tenuta nascosta a parte attrice per due anni, era stata impugnata da parte convenuta, senza che la cliente ne fosse stata messa a conoscenza né tantomeno avesse sottoscritto apposita procura alle liti per l'instaurando giudizio di secondo grado;
- l'appello era stato dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c., con condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito di eccezione della convenuta di mancato rispetto del termine minimo a comparire, la prima udienza è stata differita.
Si è costituito in giudizio il convenuto che, con comparsa di costituzione e risposta e CP_1 contestuale chiamata in causa del terzo, ha contestato le pretese attoree, chiedendo il rigetto delle stesse e svolgendo, nella denegata ipotesi di soccombenza, chiamata in garanzia della propria Compagnia di
Assicurazioni, . Controparte_2
pagina 3 di 10 In sintesi, parte convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda deducendo ed eccependo che:
- le affermazioni relative alla mancata comunicazione circa lo svolgimento della causa sarebbero non veritiere: parte convenuta avrebbe, infatti, interagito con la cliente che sarebbe stata tenuta informata sul giudizio;
- l'esito negativo della controversia innanzi al Tribunale di Prato non poteva imputarsi automaticamente all'operato (professionale) di parte convenuta, essendo piuttosto eventualità possibile e probabile di qualsiasi giudizio civile, atteso che l'obbligazione assunta dal professionista è di mezzi e non già di risultato;
- la carenza di prova della domanda attorea circa gli asseriti danni dalla medesima reclamati, stante anche il difetto del nesso causale e la mancata prova dello stesso.
Parte convenuta, inoltre, relativamente al giudizio di secondo grado, si è rimessa a giustizia.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea, svolgendo in via subordinata domanda di manleva in danno della compagnia , in virtù della polizza di responsabilità professionale CP_2 stipulata con la predetta compagnia assicurativa.
Si è costituito in giudizio , quale terza chiamata, contestando le pretese di parte attrice, CP_2 in quanto infondate e non provate ed eccependo il difetto di copertura assicurativa, per grave reticenza dell'assicurata, che non aveva rappresentato, al momento della stipula della polizza (giugno 2019) i fatti, antecedenti, di cui oggi si controverte. In denegata ipotesi, ha chiesto la riduzione della somma richiesta da parte attrice e, in ogni caso, l'applicazione della garanzia assicurativa in favore di parte convenuta nei limiti di polizza. Ha, quindi, concluso per il rigetto delle domande attoree e, in denegata ipotesi, per la limitazione della garanzia entro gli scoperti, i massimali e le franchigie espressamente pattuiti in polizza.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione sulle produzioni documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2024, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da ei confronti di è fondata, e Parte_1 CP_1 meritevole, pertanto, di accoglimento, per quanto di ragione.
Giova rammentare che nella presente causa è invocata la responsabilità del professionista nell'esecuzione del contratto d'opera professionale e pertanto, in applicazione dei criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in materia contrattuale, è onere del creditore provare i fatti costitutivi della pretesa, ed allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa.
1.1. Deve, allora, segnalarsi che non è controverso il conferimento, da parte di Parte_1 nei confronti dell'avv. dell'incarico professionale finalizzato
[...] CP_1 all'introduzione di una causa risarcitoria nei confronti del , e che gli atti della Controparte_5 causa di primo grado e della causa di appello sono stati prodotti nel presente giudizio. È, dunque, provato, il titolo contrattuale della pretesa dell'attrice.
pagina 4 di 10 1.2. La parte attrice si duole di plurimi inadempimenti dell'odierna convenuta, tanto con riferimento al difetto di informazione in merito all'andamento della causa — affermando di essere rimasta all'oscuro della pronuncia della sentenza di primo grado e dell'interposizione dell'appello — quanto con riferimento al merito della conduzione della stessa, sia rispetto alla determinazione del petitum, sia della causa petendi, sia, ancora, dell'impianto probatorio, del mancato rilievo dell'infondatezza della domanda di garanzia svolta dal nel giudizio di primo grado, e della formulazione dell'appello, dichiarato CP_3 inammissibile dalla Corte di Firenze. A fronte delle specifiche allegazioni della parte attrice, la parte convenuta avrebbe avuto l'onere di offrire la prova positiva del proprio esatto adempimento (quantomeno per i profili non emergenti ex actis), il che non ha fatto, non avendo prodotto in giudizio alcun documento rilevante rispetto alla causa di molestia, né avendo articolato capitoli di prova per testi. Invero, la parte attrice si è limitato a contestare le allegazioni di inadempimento, il che non risulta, tuttavia, sufficiente, essendo, invece, onerata di offrire la prova positiva dell'esatto adempimento. Dunque, quanto ai profili informativi, l'unico apporto probatorio acquisito agli atti è stato fornito dall'attrice che ha prodotto le conversazioni whatsapp intrattenute con la convenuta (doc. 9 e 11 fasc. dalle quali non si Pt_1 evince che alla cliente la professionista abbia dato informazioni se non dopo l'esito (sfavorevole) del giudizio di appello.
Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado e di appello trovano, altresì, conforto, gli ulteriori profili di inadempimento lamentati dall'attrice. Si rappresenta nell'atto di citazione (doc. 12 fasc.
Pt_1 anzitutto, si ricava (nonostante la carenza delle allegazioni) che la sig.ra agiva per il
Pt_1 risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura, pur chiedendo in giudizio la differenza tra i danni stimati anche all'immobile e agli arredi, e i danni indennizzati;
nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (doc. 15 fasc. la procuratrice scrive «se nell'indicare l'importo dei danni per cui si
Pt_1 chiede la condanna del sono stati compresi anche quelli inerenti l'immobile Controparte_5 di proprietà esclusiva del marito della sig.ra questo deve considerarsi mero errore materiale»,
Pt_1 con riduzione della domanda ad € 4.123,99. Da tale “errore materiale” consegue, come argomentato dall'odierna attrice, che erroneamente il giudizio fu introdotto innanzi al Tribunale, essendo competente per valore il Giudice di Pace (circostanza suscettibile di avere rilievo nei termini di cui in prosieguo). Il giudizio di primo grado, ritenuto “documentale” dalla procuratrice dell'attrice (seconda memoria istruttoria, doc. 16 fasc. si concluse con un rigetto nel merito (sentenza n. 767/2017 dep.
Pt_1
i. 20.9.17), e con la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta e della assicurazione terza chiamata (benché questa, non infondatamente, avesse eccepito l'inoperatività della polizza).
Fu, quindi, interposto appello, affidato al seguente, unico motivo (doc. 19 fasc. che si Pt_1 riproduce testualmente «Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza Il Tribunale di
Prato ha erroneamente valutato la domanda dell'attrice a pag. 2 della sentenza dove si legge: “Non appare in modo chiaro su quali elementi fattuali si fondi la domanda della parte attrice…” quando poi si legge (sempre alla stessa pagina) “I coniugi ricevettero anche una somma a titolo di indennizzo giustificata dalla gravità dell'evento”. Da qui si nota la contraddittorietà della sentenza dove da una parte si dice che “non appare chiaro su quali elementi fattuali si fondi la domanda della parte attrice
….” (pag. 2) e poi si parla di “per il nubifragio subito”. Con il presente atto si richiede, in Pt_1 riforma della sentenza, una pronuncia che affermi dovuto l'indennizzo da parte del Controparte_5
anche sulla base della perizia effettuata da parte attrice e mai contestata dal
[...] Controparte_3
pagina 5 di 10 a , che aveva richiesto a tutti i cittadini colpiti dall'alluvione, l'importo dei danni subiti. Infatti, CP_5 così facendo, il Tribunale non solo ha errato e non ha motivato la decisione, ma si è contraddetto in modo eclatante su quanto dedotto in motivazione e quanto poi dedotto nel dispositivo. La nuova ricostruzione, come ivi rappresentata è invece rilevante poiché è possibile ritenere che gli accordi tra le parti siano stati nel senso indicato dall'appellante. Si vuole ancora far notare inoltre il contenuto della motivazione della sentenza del tutto irrisorio in fatto e in diritto ma soprattutto contraddittorio e mancante di motivazione. Alla luce di quanto sopra scritto, sussistono ragionevoli probabilità di accoglimento della presente impugnazione. Tutto ciò premesso l'appellante, come sopra rappresentata
e difesa». Non può, allora, stupire che la Corte d'Appello di Firenze abbia ritenuto inammissibile e temeraria l'impugnazione, rilevando «genericità, astrattezza, parziale incomprensibilità delle doglianze
[…] totale assenza di chiarimenti sui punti indicati dal Tribunale e sulle norme, gli istituti, i fatti e loro prova», dato che l'impugnazione in alcun modo si confronta con il passaggio del giudice di prime cure secondo il quale «l'evento a cui la parte attrice fa riferimento è stato classificato come assolutamente eccezionale, tale da giustificare la dichiarazione di calamità naturale per gli eventi atmosferici accaduti tra l'ottobre e il novembre del 1999 (cfr. delibera della Giunta Regionale n. 84 del 23.11.1999 e intervento della Regione Toscana con delibera n. 887 del 30.09.2001). La parte attrice il Pt_1 di lei coniuge erano sicuramente a conoscenza dell'eccezionalità dell'evento occorso atteso che, prima dell'introduzione del presente giudizio, avevano presentato una domanda di indennizzo giustificata dalla gravità dell'evento. I coniugi ricevettero anche una somma a titolo di indennizzo in proporzione dei fondi stanziati all'epoca dallo Stato e dalla Regione per fare fronte ai danni causati dal tragico accadimento». Sotto altro profilo, può segnalarsi che, stante l'evocazione in giudizio del garante Controparte_2
, ben avrebbe potuto proporsi appello in relazione al capo sulle spese, a fronte dell'eccezioni di
[...] inoperatività della polizza, che non infondatamente avrebbe potuto farsi oggetto di impugnazione.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che sia accertata, in capo al professionista, la colpa per imperizia nella formulazione della domanda e dell'appello, nonché per imprudenza nella formulazione dell'appello, tenuto conto delle statuizioni di primo grado, e per violazione delle norme deontologiche che imponevano l'informazione della cliente, queste ultime rilevanti in questa sede in quanto finalizzate ad assicurare la condivisione della parte nelle iniziative del procuratore
1.3. Debbono, allora, esaminarsi i profili di danno lamentati dall'odierna attrice, nonché il nesso eziologico tra questi e gli inadempimenti accertati.
L'attrice, in citazione, ha domandato, a titolo risarcitorio, la somma di € 24.500,00. In prima memoria, ha, tuttavia, aderito al calcolo compiuto dalla terza chiamata, riducendo la propria domanda ad
€ 23.449,11, importo che deriva dalla sommatoria delle seguenti voci:
- € 21.700,00 per pagamento delle spese di lite alla parte vittoriosa (doc. 23-27 fasc. Pt_1
- € 355,50 per pagamento del doppio contributo unificato in appello;
- € 1.193,61 «per il petitum domandato e non accolto» (così la terza chiamata in comparsa di costituzione).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, al fine di valutare l'incidenza causale dell'inadempimento della professionista debba raffrontarsi la lite così come concretamente condotta, con il procedimento giudiziario come si sarebbe presumibilmente svolto ove vesse correttamente adempiuto CP_1
pagina 6 di 10 al contratto d'opera professionale. Sul punto deve segnalarsi che, in primo luogo, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Giudice di Pace, sulla base del valore della domanda (come riconosciuta dalla stessa procuratrice nel giudizio de quo), inferiore ad € 5.000,00, disputatum sulla cui base, peraltro, sarebbero state computate le spese di lite in caso di soccombenza.
Quanto all'esito del giudizio così instaurato, non si ritiene possibile raggiungere la certezza morale che esso sarebbe stato favorevole alla parte, in ragione di quanto affermato dal Tribunale in merito all'imprevedibilità dell'evento, argomenti che l'odierna attrice non ha contrastato — non essendo a tal fine idonea l'elencazione degli elementi di prova che la professionista avrebbe dovuto introdurre in giudizio — non essendosi adeguatamente confrontata con profili, quindi, idonei, integrando il caso fortuito, ad escludere la responsabilità del CP_3
Dunque, l'esito della lite, per come può in questa sede ricostruirsi, sarebbe verosimilmente stato nel senso di una soccombenza della parte attrice, che sarebbe stata, quindi, tenuta al pagamento delle spese di lite.
L'infondatezza della pretesa svolta dal nei confronti del proprio garante per inoperatività della CP_3 polizza, tuttavia, se adeguatamente rappresentata, avrebbe impedito l'applicazione del principio di causazione, portando, quindi, in ragione della soccombenza virtuale, a far carico delle spese la parte pretesa garantita. Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 — nel testo antecedente all'entrata in vigore del DM 147/2022 potendosi presumere che la causa, instaurata nel 2014, non avrebbe avuto durata superiore ad otto anni (in concreto, è stata decisa con sentenza del 20.9.17) — sulla base del disputatum, l'odierna attrice, sulla base dei parametri medi, sarebbe quindi stata condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti del nella misura di € 1.205,00 oltre rimborso spese generali, CP_3
IVA e CPA, e, pertanto, complessivamente, € 1.845,79.
Quanto al giudizio di appello debbono svolgersi due concorrenti osservazioni: in primo luogo, ove vi fosse stato un confronto tra cliente e professionista, è plausibile ritenere che, raffrontata l'utilità sperata con le spese di lite in caso di insuccesso, la prima avrebbe desistito dall'interporre impugnazione (specie ove opportunamente consigliata dalla professionista, vagliate la chances di successo dell'appello); in secondo luogo, deve segnalarsi che, per come i fatti si sono effettivamente svolti, l'appello avverso alla sentenza del Tribunale fu talmente carente, che la condanna al pagamento delle spese di lite, del doppio contributo unificato, nonché a titolo di responsabilità aggravata deve ritenersi conseguenza immediata e diretta della condotta del professionista, che, quantomeno, avrebbe potuto non infondatamente contrastare, nel proporre gravame, il capo della sentenza che, nonostante l'eccezione di inoperatività della polizza, aveva visto ondannata a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 dell'assicurazione dell'ente.
Pertanto, escluso il lamentato lucro cessate (che non sarebbe stato comunque conseguito), e sottratte le spese di lite del primo grado che, comunque, sarebbero state a carico di il Parte_1 danno patito da questa ammonta ad € 20.209,71.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio, anche in assenza di domanda di parte (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del
10/12/2021) — la somma di € 20.209,71 deve essere rivalutata dal giugno 2021 (data dell'ultimo pagamento e, quindi, di definitiva produzione del danno) alla data odierna sulla basa degli indici ISTAT-
FOI, così pervenendosi ad € 23.362,42. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso pagina 7 di 10 legale sulla somma originaria ed anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 1.880,27, così pervenendosi ad un totale di € 25.242,69, al cui pagamento, a titolo risarcitorio, CP_1 deve essere condannata.
2. La domanda di garanzia proposta da nei confronti di è CP_1 Controparte_2 fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
2.1. Non colgono nel segno le eccezioni sollevate dal garante che, in fatto, lamenta che l'assicurata non avesse rappresentato, nel momento in cui si apprestava a stipulare la polizza (in andata 23.5.19, cui è seguita la sottoscrizione il 10.6.19) «quanto a Lei doveva essere ampiamente noto in ordine al potenziale sinistro oggetto di causa». La compagnia terza chiamata soggiunge che, al momento della stipula della polizza «l'alea del danno era già potenzialmente insussistente (essendosi questo già verificato, percepito dall'assicurata e da questo sottaciuto sia alla cliente, che alla propria assicurazione)», e pertanto, richiamati gli artt. 1892 e 1893 c.c., la polizza «non [poteva] ritenersi in alcun modo operante per la specifica domanda di garanzia e di manleva dedotta nel presente Giudizio»; in subordine, il garante ha domandato la “opportuna riduzione” della manleva.
Orbene, giova richiamare le disposizioni la cui applicazione è invocata dalla terza chiamata. Ai sensi dell'art. 1892, co. 1 e 2 c.c. «1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
2. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.»; l'art. 1893, invece, dispone che «1. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
2. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose».
Dall'esame delle disposizioni codicistiche emerge de plano l'inconferenza del richiamo compiuto dall'assicuratore, giacché non risulta sia stata proposta né l'azione di annullamento, né che sia stato comunicato il recesso dal contratto, avendo la comunicazione del 30.6.23 inviato all'assicurata solamente il tenore di un rifiuto di procedere a liquidazione del danno, come segue: «Ci riferiamo all'evento in oggetto per comunicarle, salve ed impregiudicate eventuali altre eccezioni, che purtroppo non possiamo liquidare il Suo danno per i seguenti motivi: - ai sensi dell'art 4 delle CGA Nota informativa -
Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze di rischio ' Nullità: Avvertenze: eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Alla sottoscrizione dei questionari redatti alla stipula della polizza in oggetto non veniva fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di Prato n. 767/2017, pubblicata in data 20/09/2017, data di molto antecedente alla stipula della polizza, e all'atto di citazione
pagina 8 di 10 in appello, palesemente inammissibile» (doc. 9 fasc. , e comunque risultando CP_2
l'assicurazione già al corrente della richiesta risarcitoria quantomeno dal 7.10.21, data in cui, come emerge dal verbale negativo del procedimento di mediazione (doc. 31 fasc. aveva Pt_1 comunicato di non aderirvi. Né, con riferimento alla richiesta subordinata di riduzione della manleva, anche ove in astratto essa risultasse ammissibile, la parte ha offerto la prova — che su di essa incombeva, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. trattandosi di fatto su cui l'eccezione si fonda — di quello che sarebbe stato il premio «che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose» ex art. 1893, co. 2, c.c., elemento necessario per procedere alla riduzione proporzionale dell'indennizzo.
Né, comunque, può ritenersi che l'alea del danno fosse insussistente al momento della stipula della polizza, il che, semmai, rileverebbe ai sensi dell'art. 1894 c.c., trattandosi di polizza in regime c.d. claims made (art. 11 condizioni di polizza, doc. 1 fasc. PACINI), in cui, cioè, la richiesta del danneggiato è concorrente alla identificazione del rischio assicurato (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 12462 del
08/05/2024). Nel caso di specie, questa è ben successiva alla stipula del contratto di assicurazione (ed indipendente, naturalmente, dalla volontà dell'assicurata), onde non può ritenersi che il rischio risultasse inesistente nel momento in cui l'odierna terza chiamata ha assunto la garanzia.
2.2. La garanzia deve, pertanto, ritenersi operante, nei limiti delle condizioni di polizza e in particolare, per quanto qui interessa, dello scoperto del 5% (art. 8 all. A alla polizza). Alcun rilievo hanno le difese della garante in punto di mancato riconoscimento delle spese legali sostenute dall'assicurato per «legali
o tecnici che non siano [dalla assicurazione] designati», giacché siffatta domanda, nel caso di specie, non è stata formulata da laddove le spese di lite della causa di molestia, rappresentando CP_1 un accessorio dell'obbligazione risarcitoria (v. Sez. 3 - , Sentenza n. 24159 del 04/10/2018), rientrano nella garanzia prestata, e sono soggette ai relativi limiti.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e debbono essere poste, quanto alla causa di molestia a carico di , quanto alla causa di garanzia, a carico di . CP_1 Controparte_2
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione (cui l'assicurazione non ha aderito) liquidate sulla base dei parametri medi per le fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna a risarcire a il danno da questa patito, CP_1 Controparte_6 liquidato, alla data odierna, in € 25.242,69, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che si CP_1 Controparte_6 liquidano in € 264,00 per spese, € 4.237,00 per compensi di avvocato del presente giudizio,
pagina 9 di 10 € 1.323,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da condanna CP_1
a rilevare indenne al netto dello scoperto del 5%, da Controparte_2 CP_1 tutto quanto con la presente sentenza la stessa è condannata a pagare a Parte_1 per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese;
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- condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_2 CP_1 liquidano in € 4.237,00 per compensi di avvocato del presente giudizio, € 1.323,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 21 ottobre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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