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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 734/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 734/2023 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. Alfredo Di Mauro, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Parioli, n. 12 appellante contro
(p. i.v.a. , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Francesco Corica, Carolina Cavallazzi,
Alessandra Mollo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Torino, via Morghen, n. 28 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello proposti e per gli argomenti di fatto e di diritto esposti e motivati, in totale riforma della Sentenza n. 1035/2022, emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. ssa Margherita Pastorino, in data 29 novembre 2022, pubblicata in data 5 dicembre 2022, non notificata, emessa all'esito del giudizio recante
R.G.N. 3122/2020, accertato, riconosciuto e dichiarato che il sig. ha Parte_1 validamente esercitato ai sensi di legge il diritto di riscatto con lettera raccomandata a.r. in data 30 luglio 2020, dichiarare trasferita in capo al sig. nato a [...]_1
(AL) in data 13 dicembre 1961, Codice Fiscale , residente in C.F._1
Castelnuovo Scrivia (AL), IN Canova Strada Ova, n. 10, Cap 15053, la proprietà dei fondi ubicati in Comune di Sale (AL):
Catasto terreni:
Fg. 30, p.lla 151, R.D. 74,06, R.A. 64,80, sup. ha 0.71,70
Fg. 30, p.lla 150, R.D. 190,99, R.A. 167,11, sup. ha 1.84,90
Fg. 36, p.lla 28, R.D. 44,80, R.A. 33,15, sup. ha 0.34,70
Fg. 36, p.lla 6, R.D. 1772,04, R.A. 1348,29, sup. ha 14.91,80
Fg. 36, p.lla 32, R.D. 153,58, R.A. 153,58, sup. ha 2.37,90
Fg. 36, p.lla 12, R.D. 561,00, R.A. 561,00, sup. ha 8.69,00
Fg. 36, p.lla 30, R.D. 134,73, R.A. 134,73, sup. ha 2.08,70
Per una superficie complessiva di ha 30.98,70
Catasto fabbricati:
Fg. 36, p.lla 25, sub. 6, cat. D10, cl. U, rendita € 442
Fg. 36, p.lla 25, sub. 2, cat. D10, cl. U, rendita € 2064 comprendente la comunione della corte identificata al fgl.36 mappale 25 sub 1 bene - comune non censibile, sotto condizione sospensiva del pagamento in favore di Controparte_1
(già ), Codice Fiscale e Partita Iva
[...] Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Tortona (AL), IN Braghiera, n. 6, Cap 15057, della somma di euro 730.000,00
(settecentotrentamila/00) entro il termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza, e ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari le trascrizioni di rito, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
2 Con vittoria di spese, compreso il rimborso dei Contributi Unificati versati, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio».
ha precisato queste conclusioni: «Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza eccezione e deduzione Voglia la Corte D'Appello di Torino, respingere
l'appello proposto dal signor e confermare quanto deciso dal Tribunale di Parte_1
Alessandria nella sentenza impugnata n. 1035/2022, pubblicata il 5 Dicembre 2022.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa comprensivi del rimborso forfettario
15,00% ex T.P. ed oneri di legge dei due gradi di giudizio».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Alessandria Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della proprietà degli immobili siti in Controparte_2
Sale, identificati al catasto terreni al foglio 30, particelle 151, 150, al foglio 36, particelle
28, 6, 32, 12, 30, e al catasto fabbricati al foglio 36, particella 25, subalterni 6, 2, in forza del riscatto esercitato il 30 luglio 2020, sotto condizione del pagamento della somma di euro 730.000,00 in favore della convenuta.
L'attore aveva rappresentato di essere affittuario dei predetti fondi facenti parte della cascina “La RA” di proprietà della DA RE AR, la quale, il 3 gennaio
2019, gli aveva notificato la promessa in vendita della proprietà di tutti gli immobili della cascina, per il prezzo complessivo di euro 2.300.000,00 (rectius 2.350.000,00), fatta a in data 19 dicembre 2018. CP_2 Controparte_1
L'attore ha soggiunto che, il 14 febbraio 2019, gli è stata notificata un'integrazione al contratto preliminare di vendita del 19 dicembre 2018, con la quale, ferme restando le condizioni già pattuite, veniva precisato il prezzo, tra gli altri, degli immobili a lui affittati, in euro 730.000,00, e veniva indicato un nuovo termine per l'esercizio della prelazione.
L'attore ha infine rappresentato che, nonostante la denuncia rivolta alla proprietaria di nullità del preliminare e dell'integrazione, quindi dell'assenza di una valida proposta di alienazione, il 9 settembre 2019 era stato stipulato il contratto di compravendita con la convenuta, e pertanto, il 30 luglio 2020, aveva esercitato il diritto di riscatto nei confronti della convenuta, impegnandosi a pagare la somma di euro 730.000,00, senza ottenere un positivo riscontro.
3 2. SA si era costituita in giudizio, contestando la Controparte_1 fondatezza del riscatto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza n. 1035/2022 del 5 dicembre 2022, il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda dell'attore, condannandolo alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di un motivo Parte_1
e ha riproposto la domanda formulata nel primo grado di giudizio.
(già ) ha dedotto Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
L'appellante ha inteso mettere in discussione il giudizio del tribunale di validità della c.d. “denuntiatio”, al fine di ribadire la titolarità del diritto al riscatto.
La lunghezza dell'atto e la ripetizione degli argomenti non precludono di individuare una critica ad essa, che sarà meglio ripresa nell'accertamento della sua fondatezza.
L'eccezione è rigettata.
2. L'appello non è fondato.
L'appellante ha dedotto l'invalidità della denuntatio per due ragioni.
La prima ragione riguarda l'art. 4 della promessa di vendita del 19 dicembre 2018, ove «le parti hanno individuato quali soggetti aventi diritto a prelazione ai sensi delle Leggi
26 Maggio 1965 N. 590 e 14 Agosto 1971 N. 817 i signori e Parte_2 [...] che potranno, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa notifica, Parte_1 esercitare congiuntamente per l'intero ovvero ciascuno per quanto di sua competenza ma comunque con riferimento all'intera IN la RA (non intendendo la parte promittente venditrice cedere frazionatamente la Sua proprietà) tutti i diritti loro riservati dalla legge»
(doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Per l'appellante ricorre il contrasto con l'art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 e con l'art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817, poiché, «ponendo quale condizione essenziale la non volontà della promittente venditrice DA RE AR di “cedere frazionatamente la Sua
4 proprietà”, ha vincolato il singolo conduttore sig. all'acquisto per intero dei Parte_1 fondi indicati, comprensivi di fondi ulteriori rispetto a quelli dal medesimo condotti in affitto»
(p. 22 cit. app.).
La seconda ragione riguarda la sufficiente determinazione del prezzo.
L'appellante ha dedotto che «la “denuntiatio”, dovendo rappresentare una proposta di alienazione completa in ogni suo elemento essenziale, deve necessariamente indicare il prezzo concernente le singole categorie di beni. || Come già dimostrato in atti: - i fondi risultano essere condotti in affitto con due distinti contratti, uno in capo al sig. Parte_2
e uno in capo all'odierno appellante;
- anche dal punto di vista funzionale e
[...] produttivo, i fondi sono utilizzati uno per la coltura biologica ed uno per la coltura convenzionale;
- infine, oltre ai fabbricati, anche i singoli appezzamenti di terreno condotti in affitto dal singolo prelazionario sono catastalmente diversi in quanto la loro funzione è classificata in terreni seminativi, terreni seminativi irrigui, e terreni seminativi arborati. || A tal ultimo riguardo, quindi, essendo i singoli appezzamenti di terreno funzionalmente oltre che catastalmente diversi in quanto, nel caso di specie, sono in parte terreni seminativi, in parte terreni seminativi irrigui, e in parte terreni seminativi arborati, il prelazionario deve avere la possibilità di acquistarne anche solamente alcuni e, per fare tanto, deve conoscere il prezzo delle singole particelle catastali» (pp. 27 s. cit. app.).
Questa seconda ragione di nullità è stata dedotta in appello per la prima volta.
La citazione nel giudizio di primo grado, non integrata dalle difese successive, e per corrispondenza la sentenza vertono sulla prima ragione esposta, quindi sull'esistenza del vincolo di acquisto della proprietà dell'interno compendio e, per il caso positivo, sulla sua validità.
In particolare, nella citazione del giudizio di primo grado, l'appellante si era limitato a mettere in evidenza che i beni compravenduti erano interessati da distinti rapporti d'affitto («I terreni e fabbricati oggetto della promessa di vendita 19/12/18, poi integrata in data 12/2/19, sono sempre stati condotti da affittuari diversi con distinti contratti e mai collettivamente come unica azienda agricola – come invece si vorrebbe far apparire ed il diritto di prelazione spettante al singolo coltivatore diretto in forza di contratto d'affitto sussiste solo con riferimento alla parte di fondo dallo stesso condotto in forza di un rapporto agrario, senza possibilità di estensione ad altra parte condotta da un terzo in forza di un diverso contratto d'affitto», p. 6 cit.).
5 Le difese relative alla differente natura delle cose, fabbricati e terreni, e alla diversa funzione dei terreni (seminativi, seminativi irrigui, seminativi arborati) sono nuove.
Non ricorrono le ragioni di nullità dedotte.
Con riferimento alla prima di esse, è irrilevante il richiamo all'art. 8 l. n. 590/1965, segnatamente al comma quarto (p. 20 cit. app.), a mente del quale «[i]l proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni».
L'appellante non ha lamentato né l'omessa notificazione, né l'omessa trasmissione del preliminare, né la mancanza nel preliminare del nome dell'acquirente, del prezzo di vendita, delle altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.
Può rilevare l'art. 7, co. 3, l. n. 817/1971, in forza del quale, nel caso di vendita di più fondi, ogni affittuario può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.
Non corrisponde al vero che l'appellante fosse vincolato all'acquisto della proprietà dell'intero compendio e non solo di quella del compendio oggetto dell'affitto.
Nella comunicazione del 14 febbraio 2019, all'appellante è stata rivolta una seconda denuntiatio, con la quale, nel riconoscere nuovamente la prelazione, è stato precisato che poteva essere esercitata dagli affittuari «ciascuno per quanto di sua competenza» (art. 11, doc. n. 3 fasc. primo grado appellante), senza più riprodurre l'espressione «ma comunque con riferimento all'intera IN la RA» (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Oltre al dato letterale (art. 1362, co. 1, c.c.), la clausola va letta sistematicamente
(art. 1363 c.c.).
Nella premessa all'integrazione del preliminare, di cui alla seconda denuntiatio, si legge che le parti si sono determinate «ad identificare il prezzo riferibile alle parti di fondo che potranno essere oggetto di prelazione da parte dei singoli conduttori» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante) e, coerentemente ad essa, nell'art. 3 esse hanno avuto cura di articolare il prezzo complessivo di vendita – euro 2.350.000,00 –, precisando il valore dei singoli compendi costituenti la cascina, distinti a seconda che insistesse un peso (affitto di affitto dell'appellante, comodato di ) o meno. Parte_2 Controparte_3
6 L'integrazione del preliminare, e con essa la nuova denuntatio, si è resa necessaria proprio per assicurare all'appellante l'utilità reclamata, cioè l'esercizio della prelazione nei limiti dei fondi affittati.
Difatti, si legge sempre nella premessa all'integrazione, che questa è successiva alla sollecitazione dell'avv. che «giustamente […] eccepiva per il conduttore CP_4
l'inefficacia della denuntatio in conseguenza della mancata indicazione Parte_2 del prezzo riferibile alla parte di fondo per cui può essere esercitata la prelazione (Cass. civ.
n. 14754/2007) dal diretto conduttore della stessa» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
Per l'appellante, atteso che la premessa all'integrazione del preliminare contiene la frase «il prezzo complessivo e le condizioni di cui al preliminare sottoscritto in data 18
Dicembre 2018 verranno mantenute», continuerebbe a trovare applicazione l'art. 4 della proposta di vendita (quindi del preliminare originario), secondo cui la prelazione avrebbe dovuto coprire l'intero compendio.
L'appellante non può isolare la frase e non tenere in considerazione il motivo per cui
è stata fatta l'integrazione e le clausole che sono state redatte in funzione di essa.
L'art. 11, anche letto sistematicamente, prevedeva proprio la possibilità di limitare l'acquisto ai fondi goduti in affitto, perché così corrispondente a legge, come risulta dalla ritenuta inefficacia della prima denuntiatio, anche attraverso il richiamo ad una sentenza della Corte di cassazione, in cui si afferma indirettamente l'invalidità della denuntiatio che contenga il solo prezzo globale di tutti i fondi oggetto di disposizione, riconoscendo il diritto al riscatto del prelazionario «con riferimento al fondo per il quale ha titolo».
Pertanto, l'appellante aveva soltanto l'onere di esercitare la prelazione in tempo utile.
Avuto riguardo alla questione del prezzo, si ripete, l'appellante ha per la prima volta lamentato l'insufficienza della determinazione del prezzo per l'intero compendio riferibile alle cose dedotte nel rapporto di affitto, in quanto la proprietaria avrebbe dovuto indicare il prezzo della proprietà dei singoli immobili.
All'eccezione è sottesa la denuncia della lesione di un interesse meramente ipotetico:
«il prelazionario deve avere la possibilità di acquistarne anche solamente alcuni e, per fare tanto, deve conoscere il prezzo delle singole particelle catastali» (p. 28 cit. app.).
Questo interesse non trova tutela e in generale e in particolare.
7 In letteratura, si riscontra l'iniziativa di costruire una figura generale di prelazione, indipendentemente dalla fonte, se volontaria o legale, e quindi dal tipo di tutela a favore del prelazionario, se obbligatoria o reale.
La prelazione attribuisce al prelazionario il diritto ad essere notiziato della volontà del concedente o del soggetto individuato per legge – a titolo esemplificativo, si possono citare il proprietario dell'immobile locato ad uso non abitativo (art. 38 l. 27 luglio n. 392), il proprietario dei fondi affittati (art. 8 l. n. 590/1965) o dei fondi confinanti con quelli di proprietà del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo [art. 7, co. 2, nn. 2), 2-bis, l.
n. 817/1971] – di disporre di un determinato bene (o di una pluralità di beni, compreso quello su cui insiste il vincolo della prelazione) a determinate condizioni.
L'obbligo non sorge sino a quando non maturi la determinazione di concludere un contratto, che presuppone la fissazione del contenuto almeno essenziale.
La partecipazione della volontà di contrarre a certe condizioni (o denuntiatio) è stata dai più qualificata quale proposta contrattuale;
invece, la partecipazione della conoscenza del solo interessamento di un terzo potrebbe valere quale invito a proporre.
L'esito dello sforzo ricostruttivo deve essere sottoposto al confronto con la disciplina delle singole fattispecie.
Nel caso della prelazione agraria, la disciplina è in linea con il dato sistematico.
L'art. 8, co. 4, l. n. 590/1965 definisce l'oggetto della comunicazione “proposta di alienazione”; siccome ad essa va allegato il preliminare di compravendita, si conferma che l'obbligo della comunicazione sorge soltanto quando il proprietario dei fondi affittati si sia determinato a vendere (fattispecie rilevante in questo processo).
Con riguardo alla prelazione agraria, la giurisprudenza ha attribuito alla denuntiatio un valore più ampio di quello di proposta contrattuale, in quanto «atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario» (Cass. civ., sez. III^, sent. 8 novembre 2018, n. 28495).
Per quanto di interesse, «il diritto di prelazione agraria[…] si esercita secondo lo schema normativo dettato dagli artt. 1326-1329 c.c., cioè attraverso lo scambio di una proposta (irrevocabile per legge per un certo periodo) e della accettazione della stessa»
(Cass. civ., n. 28495/2018 cit.).
È chiaro dunque che il prelazionario, nel ricevere una proposta, può accettarla, con ciò esercitando la prelazione, o rifiutarla, così non avvalendosi della prelazione.
8 Nel caso in esame, con la denuntiatio integrativa (o seconda denuntiatio), l'appellante aveva ricevuto la proposta di vendita dei fondi componenti il suo compendio al prezzo di euro 730.000,00.
L'appellante avrebbe potuto accettare o meno la proposta per come formulata.
L'appellante non avrebbe potuto efficacemente pretendere un esercizio parziale della prelazione ed acquistare solo alcuni dei fondi afferenti al compendio di cui al rapporto di affitto.
L'esercizio parziale della prelazione sarebbe valso come controproposta, non ostativa a quel punto della vendita al terzo.
Altrimenti opinando sarebbe pregiudicata la libertà del proprietario dei fondi affittati
(o in generale del concedente) di disporre nei termini per lui convenienti dei propri beni.
In particolare, non è integrata alcuna violazione dell'art. 7, co. 3, l. n. 817/1971.
Come già esposto, la disposizione conforma la vendita di una pluralità di fondi, stabilendo che «ogni affittuario, […] può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi».
L'espressione “fondo coltivato” non significa che la prelazione si possa esercitare in modo parcellizzato, quando più sono i fondi affittati allo stesso soggetto.
L'espressione “fondo coltivato” è compatibile con l'ipotesi plurale.
La norma ha lo scopo di consentire all'affittuario di decidere se limitare l'acquisto a quanto è oggetto del rapporto di affitto (che sia un fondo o sia una pluralità di fondi), o di estendere l'acquisto al complesso dei fondi, con il concorso degli altri affittuari.
La norma non limita invece la scelta del proprietario nell'individuazione dei fondi da dedurre nella proposta di vendita, che potrà confezionare nei termini ritenuti convenienti, sicché è rispetto alla proposta per come ricevuta che l'affittuario deve apprezzare la convenienza dell'esercizio della prelazione (cfr., Cass. civ., sez. III^, sent. 21 marzo 2024,
n. 7525: «il diritto di prelazione legale non consente trattative di sorta: o si accetta di pagare il prezzo richiesto, o si perde il diritto di essere preferiti nell'acquisto. La ratio di tale principio è porre tanto il prelazionario, quanto il terzo, in condizioni di parità»).
Quanto alla massima giurisprudenziale menzionata dall'appellante (p. 29 cit. app.), si osserva che riguarda la diversa ipotesi di un unico fondo diviso in una pluralità di porzioni distinte ed autonome, oggetto di rapporto di affitto;
in modo analogo all'ipotesi in esame della vendita di una pluralità di fondi, la massima contiene il principio di diritto per cui la prelazione opera rispetto alla singola porzione dedotta nel rapporto di affitto.
9 La conclusione circa il carattere puramente ipotetico dell'interesse dell'appellante all'acquisto della proprietà di alcuni soltanto dei fondi trova suffragio nel concreto.
In sede stragiudiziale, si osserva che, nella denuncia di nullità e di monito a non concludere la vendita, datata 14 marzo 2019, non vi è alcun riferimento all'omessa indicazione del prezzo in relazione alle singole cose, poiché l'unica lamentela ineriva alla presunta persistente vigenza dell'art. 4 del preliminare originario (doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
In sede giudiziale, in continuità con la comunicazione del 30 luglio 2020 (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante), l'appellante ha fatto valere il riscatto in conformità piena alle condizioni di cui alla seconda denuntiatio: l'appellante vorrebbe accertata la proprietà di tutti gli immobili costituenti il compendio a lui affittato e al prezzo di euro 730.000,00.
Sicché, non si comprende come l'appellante denunci l'insufficiente determinazione del prezzo ai fini dell'esercizio della prelazione, ma si avvalga puntualmente della stessa al fine dell'esercizio del riscatto.
In merito al mancato esercizio della prelazione, il tribunale ha così accertato: «Parte attrice, con pec del 14.3.2019, oltre a contestare la nullità della clausola n. 4 contenuta nel preliminare del 19.12.2018 e ad eccepire quindi la mancanza di una valida proposta di alienazione ex art. 8 legge 590/65 nei propri confronti relativamente ai terreni e fabbricati allo stesso concessi in affitto, indicava nello specifico quanto segue “Vi avverto che in caso di vendita a terzi degli stessi in spregio alle doglianze sopra denunciate i sigg. Parte_2
e si riterranno liberi di agire in giudizio al fine di riscattare i
[...] Parte_1 fondi da loro condotti”. || Orbene, non si può ritenere che con tale comunicazione parte attrice abbia esercitato il suo diritto di prelazione agraria, in quanto non è espressa una volontà in tale senso e la stessa frase “si riterranno liberi di agire … al fine di riscattare i fondi…” non esplicita la scelta e la volontà dell'attore di esercitare i propri diritti, accettando la proposta di vendita dei terreni dallo stesso condotti in locazione, al prezzo indicato nel preliminare;
emergendo più che altro dalla comunicazione in esame come l'attore si ritenesse ancora in termini a manifestare una tale volontà. || […] si deve ritenere che sia stata validamente effettuata la denuntiatio al signor e lo stesso non ha Parte_1 esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'integrazione di preliminare di cui sopra il proprio diritto di prelazione» (pp. 7 s. sent.).
Il capo della sentenza non risulta attinto da una specifica critica.
10 L'accertamento del giudice di primo grado circa l'omesso esercizio della prelazione, con particolare riguardo all'esame della comunicazione del 14 marzo 2019, è condivisibile in modo integrale.
Se avesse voluto avvalersi della prelazione, oltre evidentemente ad esprimersi in modo diverso, l'appellante non avrebbe avuto bisogno di preannunciare un'azione futura ed eventuale – quella del riscatto – volta ad ottenere l'utilità che l'esercizio della prelazione gli avrebbe assicurato nell'immediato (doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
In difetto di vizi della denuntatio l'appellante avrebbe dovuto esercitare la prelazione.
Il riscatto successivo si palesa dunque il tentativo di rimediare all'omesso esercizio della prelazione.
L'appello è rigettato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dal valore del riscatto, quindi dei diritti di proprietà da accertare (scaglione euro 520.001,00-1.000.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, atteso che non ricorrono attività significative ascrivibili a detta fase.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 17.805,00 per compensi
(euro 5.000,00 per la fase di studio, giusta nota spese dell'appellata del 23 maggio 2024, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
11 La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 17.805,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 734/2023 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. Alfredo Di Mauro, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Parioli, n. 12 appellante contro
(p. i.v.a. , nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Francesco Corica, Carolina Cavallazzi,
Alessandra Mollo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Torino, via Morghen, n. 28 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Parte_1
Torino, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi di appello proposti e per gli argomenti di fatto e di diritto esposti e motivati, in totale riforma della Sentenza n. 1035/2022, emessa dal Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. ssa Margherita Pastorino, in data 29 novembre 2022, pubblicata in data 5 dicembre 2022, non notificata, emessa all'esito del giudizio recante
R.G.N. 3122/2020, accertato, riconosciuto e dichiarato che il sig. ha Parte_1 validamente esercitato ai sensi di legge il diritto di riscatto con lettera raccomandata a.r. in data 30 luglio 2020, dichiarare trasferita in capo al sig. nato a [...]_1
(AL) in data 13 dicembre 1961, Codice Fiscale , residente in C.F._1
Castelnuovo Scrivia (AL), IN Canova Strada Ova, n. 10, Cap 15053, la proprietà dei fondi ubicati in Comune di Sale (AL):
Catasto terreni:
Fg. 30, p.lla 151, R.D. 74,06, R.A. 64,80, sup. ha 0.71,70
Fg. 30, p.lla 150, R.D. 190,99, R.A. 167,11, sup. ha 1.84,90
Fg. 36, p.lla 28, R.D. 44,80, R.A. 33,15, sup. ha 0.34,70
Fg. 36, p.lla 6, R.D. 1772,04, R.A. 1348,29, sup. ha 14.91,80
Fg. 36, p.lla 32, R.D. 153,58, R.A. 153,58, sup. ha 2.37,90
Fg. 36, p.lla 12, R.D. 561,00, R.A. 561,00, sup. ha 8.69,00
Fg. 36, p.lla 30, R.D. 134,73, R.A. 134,73, sup. ha 2.08,70
Per una superficie complessiva di ha 30.98,70
Catasto fabbricati:
Fg. 36, p.lla 25, sub. 6, cat. D10, cl. U, rendita € 442
Fg. 36, p.lla 25, sub. 2, cat. D10, cl. U, rendita € 2064 comprendente la comunione della corte identificata al fgl.36 mappale 25 sub 1 bene - comune non censibile, sotto condizione sospensiva del pagamento in favore di Controparte_1
(già ), Codice Fiscale e Partita Iva
[...] Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1
Tortona (AL), IN Braghiera, n. 6, Cap 15057, della somma di euro 730.000,00
(settecentotrentamila/00) entro il termine di giorni 60 dal passaggio in giudicato della sentenza, e ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari le trascrizioni di rito, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
2 Con vittoria di spese, compreso il rimborso dei Contributi Unificati versati, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio».
ha precisato queste conclusioni: «Respinta ogni Controparte_1 contraria istanza eccezione e deduzione Voglia la Corte D'Appello di Torino, respingere
l'appello proposto dal signor e confermare quanto deciso dal Tribunale di Parte_1
Alessandria nella sentenza impugnata n. 1035/2022, pubblicata il 5 Dicembre 2022.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa comprensivi del rimborso forfettario
15,00% ex T.P. ed oneri di legge dei due gradi di giudizio».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Alessandria Parte_1 [...]
, chiedendo l'accertamento della proprietà degli immobili siti in Controparte_2
Sale, identificati al catasto terreni al foglio 30, particelle 151, 150, al foglio 36, particelle
28, 6, 32, 12, 30, e al catasto fabbricati al foglio 36, particella 25, subalterni 6, 2, in forza del riscatto esercitato il 30 luglio 2020, sotto condizione del pagamento della somma di euro 730.000,00 in favore della convenuta.
L'attore aveva rappresentato di essere affittuario dei predetti fondi facenti parte della cascina “La RA” di proprietà della DA RE AR, la quale, il 3 gennaio
2019, gli aveva notificato la promessa in vendita della proprietà di tutti gli immobili della cascina, per il prezzo complessivo di euro 2.300.000,00 (rectius 2.350.000,00), fatta a in data 19 dicembre 2018. CP_2 Controparte_1
L'attore ha soggiunto che, il 14 febbraio 2019, gli è stata notificata un'integrazione al contratto preliminare di vendita del 19 dicembre 2018, con la quale, ferme restando le condizioni già pattuite, veniva precisato il prezzo, tra gli altri, degli immobili a lui affittati, in euro 730.000,00, e veniva indicato un nuovo termine per l'esercizio della prelazione.
L'attore ha infine rappresentato che, nonostante la denuncia rivolta alla proprietaria di nullità del preliminare e dell'integrazione, quindi dell'assenza di una valida proposta di alienazione, il 9 settembre 2019 era stato stipulato il contratto di compravendita con la convenuta, e pertanto, il 30 luglio 2020, aveva esercitato il diritto di riscatto nei confronti della convenuta, impegnandosi a pagare la somma di euro 730.000,00, senza ottenere un positivo riscontro.
3 2. SA si era costituita in giudizio, contestando la Controparte_1 fondatezza del riscatto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
3. Con sentenza n. 1035/2022 del 5 dicembre 2022, il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda dell'attore, condannandolo alla refusione delle spese di lite.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di un motivo Parte_1
e ha riproposto la domanda formulata nel primo grado di giudizio.
(già ) ha dedotto Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
L'appellante ha inteso mettere in discussione il giudizio del tribunale di validità della c.d. “denuntiatio”, al fine di ribadire la titolarità del diritto al riscatto.
La lunghezza dell'atto e la ripetizione degli argomenti non precludono di individuare una critica ad essa, che sarà meglio ripresa nell'accertamento della sua fondatezza.
L'eccezione è rigettata.
2. L'appello non è fondato.
L'appellante ha dedotto l'invalidità della denuntatio per due ragioni.
La prima ragione riguarda l'art. 4 della promessa di vendita del 19 dicembre 2018, ove «le parti hanno individuato quali soggetti aventi diritto a prelazione ai sensi delle Leggi
26 Maggio 1965 N. 590 e 14 Agosto 1971 N. 817 i signori e Parte_2 [...] che potranno, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa notifica, Parte_1 esercitare congiuntamente per l'intero ovvero ciascuno per quanto di sua competenza ma comunque con riferimento all'intera IN la RA (non intendendo la parte promittente venditrice cedere frazionatamente la Sua proprietà) tutti i diritti loro riservati dalla legge»
(doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Per l'appellante ricorre il contrasto con l'art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 e con l'art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817, poiché, «ponendo quale condizione essenziale la non volontà della promittente venditrice DA RE AR di “cedere frazionatamente la Sua
4 proprietà”, ha vincolato il singolo conduttore sig. all'acquisto per intero dei Parte_1 fondi indicati, comprensivi di fondi ulteriori rispetto a quelli dal medesimo condotti in affitto»
(p. 22 cit. app.).
La seconda ragione riguarda la sufficiente determinazione del prezzo.
L'appellante ha dedotto che «la “denuntiatio”, dovendo rappresentare una proposta di alienazione completa in ogni suo elemento essenziale, deve necessariamente indicare il prezzo concernente le singole categorie di beni. || Come già dimostrato in atti: - i fondi risultano essere condotti in affitto con due distinti contratti, uno in capo al sig. Parte_2
e uno in capo all'odierno appellante;
- anche dal punto di vista funzionale e
[...] produttivo, i fondi sono utilizzati uno per la coltura biologica ed uno per la coltura convenzionale;
- infine, oltre ai fabbricati, anche i singoli appezzamenti di terreno condotti in affitto dal singolo prelazionario sono catastalmente diversi in quanto la loro funzione è classificata in terreni seminativi, terreni seminativi irrigui, e terreni seminativi arborati. || A tal ultimo riguardo, quindi, essendo i singoli appezzamenti di terreno funzionalmente oltre che catastalmente diversi in quanto, nel caso di specie, sono in parte terreni seminativi, in parte terreni seminativi irrigui, e in parte terreni seminativi arborati, il prelazionario deve avere la possibilità di acquistarne anche solamente alcuni e, per fare tanto, deve conoscere il prezzo delle singole particelle catastali» (pp. 27 s. cit. app.).
Questa seconda ragione di nullità è stata dedotta in appello per la prima volta.
La citazione nel giudizio di primo grado, non integrata dalle difese successive, e per corrispondenza la sentenza vertono sulla prima ragione esposta, quindi sull'esistenza del vincolo di acquisto della proprietà dell'interno compendio e, per il caso positivo, sulla sua validità.
In particolare, nella citazione del giudizio di primo grado, l'appellante si era limitato a mettere in evidenza che i beni compravenduti erano interessati da distinti rapporti d'affitto («I terreni e fabbricati oggetto della promessa di vendita 19/12/18, poi integrata in data 12/2/19, sono sempre stati condotti da affittuari diversi con distinti contratti e mai collettivamente come unica azienda agricola – come invece si vorrebbe far apparire ed il diritto di prelazione spettante al singolo coltivatore diretto in forza di contratto d'affitto sussiste solo con riferimento alla parte di fondo dallo stesso condotto in forza di un rapporto agrario, senza possibilità di estensione ad altra parte condotta da un terzo in forza di un diverso contratto d'affitto», p. 6 cit.).
5 Le difese relative alla differente natura delle cose, fabbricati e terreni, e alla diversa funzione dei terreni (seminativi, seminativi irrigui, seminativi arborati) sono nuove.
Non ricorrono le ragioni di nullità dedotte.
Con riferimento alla prima di esse, è irrilevante il richiamo all'art. 8 l. n. 590/1965, segnatamente al comma quarto (p. 20 cit. app.), a mente del quale «[i]l proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni».
L'appellante non ha lamentato né l'omessa notificazione, né l'omessa trasmissione del preliminare, né la mancanza nel preliminare del nome dell'acquirente, del prezzo di vendita, delle altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione.
Può rilevare l'art. 7, co. 3, l. n. 817/1971, in forza del quale, nel caso di vendita di più fondi, ogni affittuario può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.
Non corrisponde al vero che l'appellante fosse vincolato all'acquisto della proprietà dell'intero compendio e non solo di quella del compendio oggetto dell'affitto.
Nella comunicazione del 14 febbraio 2019, all'appellante è stata rivolta una seconda denuntiatio, con la quale, nel riconoscere nuovamente la prelazione, è stato precisato che poteva essere esercitata dagli affittuari «ciascuno per quanto di sua competenza» (art. 11, doc. n. 3 fasc. primo grado appellante), senza più riprodurre l'espressione «ma comunque con riferimento all'intera IN la RA» (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Oltre al dato letterale (art. 1362, co. 1, c.c.), la clausola va letta sistematicamente
(art. 1363 c.c.).
Nella premessa all'integrazione del preliminare, di cui alla seconda denuntiatio, si legge che le parti si sono determinate «ad identificare il prezzo riferibile alle parti di fondo che potranno essere oggetto di prelazione da parte dei singoli conduttori» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante) e, coerentemente ad essa, nell'art. 3 esse hanno avuto cura di articolare il prezzo complessivo di vendita – euro 2.350.000,00 –, precisando il valore dei singoli compendi costituenti la cascina, distinti a seconda che insistesse un peso (affitto di affitto dell'appellante, comodato di ) o meno. Parte_2 Controparte_3
6 L'integrazione del preliminare, e con essa la nuova denuntatio, si è resa necessaria proprio per assicurare all'appellante l'utilità reclamata, cioè l'esercizio della prelazione nei limiti dei fondi affittati.
Difatti, si legge sempre nella premessa all'integrazione, che questa è successiva alla sollecitazione dell'avv. che «giustamente […] eccepiva per il conduttore CP_4
l'inefficacia della denuntatio in conseguenza della mancata indicazione Parte_2 del prezzo riferibile alla parte di fondo per cui può essere esercitata la prelazione (Cass. civ.
n. 14754/2007) dal diretto conduttore della stessa» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
Per l'appellante, atteso che la premessa all'integrazione del preliminare contiene la frase «il prezzo complessivo e le condizioni di cui al preliminare sottoscritto in data 18
Dicembre 2018 verranno mantenute», continuerebbe a trovare applicazione l'art. 4 della proposta di vendita (quindi del preliminare originario), secondo cui la prelazione avrebbe dovuto coprire l'intero compendio.
L'appellante non può isolare la frase e non tenere in considerazione il motivo per cui
è stata fatta l'integrazione e le clausole che sono state redatte in funzione di essa.
L'art. 11, anche letto sistematicamente, prevedeva proprio la possibilità di limitare l'acquisto ai fondi goduti in affitto, perché così corrispondente a legge, come risulta dalla ritenuta inefficacia della prima denuntiatio, anche attraverso il richiamo ad una sentenza della Corte di cassazione, in cui si afferma indirettamente l'invalidità della denuntiatio che contenga il solo prezzo globale di tutti i fondi oggetto di disposizione, riconoscendo il diritto al riscatto del prelazionario «con riferimento al fondo per il quale ha titolo».
Pertanto, l'appellante aveva soltanto l'onere di esercitare la prelazione in tempo utile.
Avuto riguardo alla questione del prezzo, si ripete, l'appellante ha per la prima volta lamentato l'insufficienza della determinazione del prezzo per l'intero compendio riferibile alle cose dedotte nel rapporto di affitto, in quanto la proprietaria avrebbe dovuto indicare il prezzo della proprietà dei singoli immobili.
All'eccezione è sottesa la denuncia della lesione di un interesse meramente ipotetico:
«il prelazionario deve avere la possibilità di acquistarne anche solamente alcuni e, per fare tanto, deve conoscere il prezzo delle singole particelle catastali» (p. 28 cit. app.).
Questo interesse non trova tutela e in generale e in particolare.
7 In letteratura, si riscontra l'iniziativa di costruire una figura generale di prelazione, indipendentemente dalla fonte, se volontaria o legale, e quindi dal tipo di tutela a favore del prelazionario, se obbligatoria o reale.
La prelazione attribuisce al prelazionario il diritto ad essere notiziato della volontà del concedente o del soggetto individuato per legge – a titolo esemplificativo, si possono citare il proprietario dell'immobile locato ad uso non abitativo (art. 38 l. 27 luglio n. 392), il proprietario dei fondi affittati (art. 8 l. n. 590/1965) o dei fondi confinanti con quelli di proprietà del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo [art. 7, co. 2, nn. 2), 2-bis, l.
n. 817/1971] – di disporre di un determinato bene (o di una pluralità di beni, compreso quello su cui insiste il vincolo della prelazione) a determinate condizioni.
L'obbligo non sorge sino a quando non maturi la determinazione di concludere un contratto, che presuppone la fissazione del contenuto almeno essenziale.
La partecipazione della volontà di contrarre a certe condizioni (o denuntiatio) è stata dai più qualificata quale proposta contrattuale;
invece, la partecipazione della conoscenza del solo interessamento di un terzo potrebbe valere quale invito a proporre.
L'esito dello sforzo ricostruttivo deve essere sottoposto al confronto con la disciplina delle singole fattispecie.
Nel caso della prelazione agraria, la disciplina è in linea con il dato sistematico.
L'art. 8, co. 4, l. n. 590/1965 definisce l'oggetto della comunicazione “proposta di alienazione”; siccome ad essa va allegato il preliminare di compravendita, si conferma che l'obbligo della comunicazione sorge soltanto quando il proprietario dei fondi affittati si sia determinato a vendere (fattispecie rilevante in questo processo).
Con riguardo alla prelazione agraria, la giurisprudenza ha attribuito alla denuntiatio un valore più ampio di quello di proposta contrattuale, in quanto «atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario» (Cass. civ., sez. III^, sent. 8 novembre 2018, n. 28495).
Per quanto di interesse, «il diritto di prelazione agraria[…] si esercita secondo lo schema normativo dettato dagli artt. 1326-1329 c.c., cioè attraverso lo scambio di una proposta (irrevocabile per legge per un certo periodo) e della accettazione della stessa»
(Cass. civ., n. 28495/2018 cit.).
È chiaro dunque che il prelazionario, nel ricevere una proposta, può accettarla, con ciò esercitando la prelazione, o rifiutarla, così non avvalendosi della prelazione.
8 Nel caso in esame, con la denuntiatio integrativa (o seconda denuntiatio), l'appellante aveva ricevuto la proposta di vendita dei fondi componenti il suo compendio al prezzo di euro 730.000,00.
L'appellante avrebbe potuto accettare o meno la proposta per come formulata.
L'appellante non avrebbe potuto efficacemente pretendere un esercizio parziale della prelazione ed acquistare solo alcuni dei fondi afferenti al compendio di cui al rapporto di affitto.
L'esercizio parziale della prelazione sarebbe valso come controproposta, non ostativa a quel punto della vendita al terzo.
Altrimenti opinando sarebbe pregiudicata la libertà del proprietario dei fondi affittati
(o in generale del concedente) di disporre nei termini per lui convenienti dei propri beni.
In particolare, non è integrata alcuna violazione dell'art. 7, co. 3, l. n. 817/1971.
Come già esposto, la disposizione conforma la vendita di una pluralità di fondi, stabilendo che «ogni affittuario, […] può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi».
L'espressione “fondo coltivato” non significa che la prelazione si possa esercitare in modo parcellizzato, quando più sono i fondi affittati allo stesso soggetto.
L'espressione “fondo coltivato” è compatibile con l'ipotesi plurale.
La norma ha lo scopo di consentire all'affittuario di decidere se limitare l'acquisto a quanto è oggetto del rapporto di affitto (che sia un fondo o sia una pluralità di fondi), o di estendere l'acquisto al complesso dei fondi, con il concorso degli altri affittuari.
La norma non limita invece la scelta del proprietario nell'individuazione dei fondi da dedurre nella proposta di vendita, che potrà confezionare nei termini ritenuti convenienti, sicché è rispetto alla proposta per come ricevuta che l'affittuario deve apprezzare la convenienza dell'esercizio della prelazione (cfr., Cass. civ., sez. III^, sent. 21 marzo 2024,
n. 7525: «il diritto di prelazione legale non consente trattative di sorta: o si accetta di pagare il prezzo richiesto, o si perde il diritto di essere preferiti nell'acquisto. La ratio di tale principio è porre tanto il prelazionario, quanto il terzo, in condizioni di parità»).
Quanto alla massima giurisprudenziale menzionata dall'appellante (p. 29 cit. app.), si osserva che riguarda la diversa ipotesi di un unico fondo diviso in una pluralità di porzioni distinte ed autonome, oggetto di rapporto di affitto;
in modo analogo all'ipotesi in esame della vendita di una pluralità di fondi, la massima contiene il principio di diritto per cui la prelazione opera rispetto alla singola porzione dedotta nel rapporto di affitto.
9 La conclusione circa il carattere puramente ipotetico dell'interesse dell'appellante all'acquisto della proprietà di alcuni soltanto dei fondi trova suffragio nel concreto.
In sede stragiudiziale, si osserva che, nella denuncia di nullità e di monito a non concludere la vendita, datata 14 marzo 2019, non vi è alcun riferimento all'omessa indicazione del prezzo in relazione alle singole cose, poiché l'unica lamentela ineriva alla presunta persistente vigenza dell'art. 4 del preliminare originario (doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
In sede giudiziale, in continuità con la comunicazione del 30 luglio 2020 (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante), l'appellante ha fatto valere il riscatto in conformità piena alle condizioni di cui alla seconda denuntiatio: l'appellante vorrebbe accertata la proprietà di tutti gli immobili costituenti il compendio a lui affittato e al prezzo di euro 730.000,00.
Sicché, non si comprende come l'appellante denunci l'insufficiente determinazione del prezzo ai fini dell'esercizio della prelazione, ma si avvalga puntualmente della stessa al fine dell'esercizio del riscatto.
In merito al mancato esercizio della prelazione, il tribunale ha così accertato: «Parte attrice, con pec del 14.3.2019, oltre a contestare la nullità della clausola n. 4 contenuta nel preliminare del 19.12.2018 e ad eccepire quindi la mancanza di una valida proposta di alienazione ex art. 8 legge 590/65 nei propri confronti relativamente ai terreni e fabbricati allo stesso concessi in affitto, indicava nello specifico quanto segue “Vi avverto che in caso di vendita a terzi degli stessi in spregio alle doglianze sopra denunciate i sigg. Parte_2
e si riterranno liberi di agire in giudizio al fine di riscattare i
[...] Parte_1 fondi da loro condotti”. || Orbene, non si può ritenere che con tale comunicazione parte attrice abbia esercitato il suo diritto di prelazione agraria, in quanto non è espressa una volontà in tale senso e la stessa frase “si riterranno liberi di agire … al fine di riscattare i fondi…” non esplicita la scelta e la volontà dell'attore di esercitare i propri diritti, accettando la proposta di vendita dei terreni dallo stesso condotti in locazione, al prezzo indicato nel preliminare;
emergendo più che altro dalla comunicazione in esame come l'attore si ritenesse ancora in termini a manifestare una tale volontà. || […] si deve ritenere che sia stata validamente effettuata la denuntiatio al signor e lo stesso non ha Parte_1 esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'integrazione di preliminare di cui sopra il proprio diritto di prelazione» (pp. 7 s. sent.).
Il capo della sentenza non risulta attinto da una specifica critica.
10 L'accertamento del giudice di primo grado circa l'omesso esercizio della prelazione, con particolare riguardo all'esame della comunicazione del 14 marzo 2019, è condivisibile in modo integrale.
Se avesse voluto avvalersi della prelazione, oltre evidentemente ad esprimersi in modo diverso, l'appellante non avrebbe avuto bisogno di preannunciare un'azione futura ed eventuale – quella del riscatto – volta ad ottenere l'utilità che l'esercizio della prelazione gli avrebbe assicurato nell'immediato (doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
In difetto di vizi della denuntatio l'appellante avrebbe dovuto esercitare la prelazione.
Il riscatto successivo si palesa dunque il tentativo di rimediare all'omesso esercizio della prelazione.
L'appello è rigettato.
3. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dal valore del riscatto, quindi dei diritti di proprietà da accertare (scaglione euro 520.001,00-1.000.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, atteso che non ricorrono attività significative ascrivibili a detta fase.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 17.805,00 per compensi
(euro 5.000,00 per la fase di studio, giusta nota spese dell'appellata del 23 maggio 2024, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
4. Il rigetto integrale dell'appello genera a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
11 La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 17.805,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
Cecilia Marino
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