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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5441 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona del giudice unico, Federica Porcelli, a seguito del 6 novembre 2024, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2049/2022 vertente tra
, elettivamente domiciliato in Catania via Gabriele D'Annunzio 125, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Chiara Drago, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del rappresentante legale pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
di entrambi elettivamente domiciliati in Catania, piazza, L. Ariosto n. Controparte_3
21, presso lo studio dell'avv. Luciano Cannata che li rappresenta e difende giusta procure congiunte al ricorso.
Resistente
e nei confronti
, in persona del Presidente e rappresentante Controparte_4 legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi, come da procura generale alle liti in atti n. 80974 del 21.07.2015
litisconsorte
necessario
Oggetto: accertamento esistenza rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il giorno 28 luglio 2022, , premesso di avere Parte_1
lavorato presso la società operante nel settore della vendita e noleggio Controparte_1 di videogiochi, dall'1.10.2016 al 17.08.2021, con qualifica di tecnico manutentore elettronico ed inquadramento nel livello 3 del CCNL, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo:
- di non essere mai stato regolarizzato e di avere sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14;
- di avere lavorato occasionalmente anche alcune domeniche al mese e uno o due pomeriggi al mese;
- di avere svolto l'attività di manutenzione sugli apparecchi di gioco, giornalmente in provincia di Catania e con cadenza quindicinale nelle province di Enna e Ragusa;
- di essersi occupato, nello specifico, della manutenzione e pulizia, sia ordinaria che straordinaria, di circa 70 apparecchi e sistemi di gioco contemplati al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n.773, dislocati nelle suindicate province;
- di avere svolto le attività di manutenzione attenendosi scrupolosamente agli ordini e alle direttive impartiti di volta in volta dal Signor che, sebbene non Controparte_3 figurasse nell'organico della società, di fatto era colui che amministrava la CP_1
[...]
- di essere sempre stato retribuito in contanti, ricevendo con cadenza settimanale la somma di euro 300,00;
- di non avere ricevuto il pagamento delle indennità dovute a titolo di lavoro straordinario;
- di non avere ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
- di non avere mai usufruito delle ferie e dei permessi spettanti, né di avere ricevuto alcuna indennità sostituiva;
- di non avere ricevuto il versamento della contribuzione;
- di non avere ricevuto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso né del trattamento di fine rapporto;
- di essere stato licenziato, verbalmente e senza preavviso, in data 17.08.2021;
- di avere chiesto, con raccomandata del 3.2.2022, le differenze retributive dovute per un ammontare complessivo di € 62.257,86, senza ricevere alcun riscontro;
Tanto premesso, ha dedotto la natura retributiva del credito vantato e ha concluso chiedendo:« - ACCERTARE E DICHIARARE che il signor intratteneva Parte_1 ab initio (dall'1 Ottobre 2016 e sino al 17 Agosto 2021) un rapporto lavorativo di natura
2 subordinata a tempo indeterminato con in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del lavoratore a
percepire tutti gli emolumenti nascenti e conseguenti al rapporto di lavoro subordinato occorso con ed alla regolarizzazione contributiva;
- ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità di mancato preavviso essendo, il licenziamento, avvenuto verbalmente e senza alcun preavviso o motivazione;
-
CONDANNARE la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore signora e dell'amministratore di fatto al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore del signor la complessiva somma di €.62.257,86 Parte_1
oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo a titolo di differenze retributive relative a tutta la durata del rapporto di lavoro, ferie e permessi non goduti, indennità di
mancato preavviso, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, lavoro straordinario e domenicale o a quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa;
-
CONDANNARE la Società resistente al pagamento e/o regolarizzazione dei dovuti corrispondenti oneri contributivi;
- CONDANNARE, infine, la resistente al pagamento
delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatari».
All'udienza del 6.07.2022 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti della società resistente e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.10.2022. All'udienza del 12.10.2022, è stata dichiarata la contumacia della società ed è stata Controparte_1 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Con memoria depositata l'8.11.2022 si è costituito l'INPS, eccependo l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva e dichiarando di essere disposto a ricevere le eventuali contribuzioni dovute in conseguenza dell'eventuale sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze al netto dei periodi eventualmente Controparte_1
già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 8, legge n. 335/1995.
Si è costituita tardivamente, con memoria depositata il 5 dicembre 2022, la CP_1
la quale ha contestato in fatto e in diritto la ricostruzione attorea, negando l'esistenza
[...]
del rapporto di lavoro subordinato dedotto da parte ricorrente ed evidenziando che non vi era prova circa la posizione di indicato dal ricorrente quale Controparte_3 amministratore di fatto della società, essendo tutt'al più il intervenuto, in qualità CP_3
di commesso, svolgendo attività puramente manutentiva. La società ha aggiunto che il era privo delle specifiche qualifiche professionali necessarie per svolgere l'attività Pt_1
di manutenzione sugli apparecchi di gioco e che egli svolgeva l'attività di agente
3 immobiliare sul territorio di Motta S. Anastasia. La resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto integrale del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 21.12.2021, è stata revocata la dichiarazione di contumacia della resistente, sono stati ammessi l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società, sia nella persona di , che di ed è stata, altresì, ammessa la Controparte_2 Controparte_3 prova testimoniale richiesta da parte ricorrente. Espletato l'interrogatorio formale ed espletata solo in parte la prova per testi ammessa, essendo parte ricorrente decaduta dal potere di intimare il teste per aver trasmesso la relativa intimazione ad Testimone_1 indirizzo PEC a quest'ultimo in alcun modo riferibile (v. ordinanza del 28.6.2023), la causa è stata rinviata per discussione all'udienza del 15.5.2024 e, per carico del ruolo, all'udienza del 6.11.2024.
Sostituita l'udienza del 6.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di tali forme di trattazione della causa, sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalle parti, e la causa
è stata decisa con sentenza emessa a seguito del giorno fissato per l'udienza di discussione, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro in thesi intercorso tra e la società Parte_1 Controparte_1 dall'1.10.2016 al 17.8.2021 e le correlate domande di condanna dell'asserita parte datoriale al pagamento delle differenze retributive, incluse le mensilità aggiuntive, dovute in conseguenza dell'osservanza di un orario di lavoro di 36 ore settimanali ripartito nell'arco della settimana, incluse 3 o 4 domeniche al mese, oltre che dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
3. Parte resistente ha negato le deduzioni attoree, con la conseguenza che occorre nel caso a mano dapprima accertare l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto dall'istante.
4. Osserva al riguardo il Tribunale che secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e per far valere diritti derivanti dal medesimo l'onere di dimostrarne gli elementi costitutivi della pretesa azionata. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso e, in particolare, grava sul lavoratore l'onere della prova del requisito della subordinazione inteso come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
4 Ed invero, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2105, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro
autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con
riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n.
280/2018; Cass. n. 2439 /2019).
5 In questa prospettiva, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n.
326/1996; Cass. n. 2728/2010).
Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016, Cass. n. 11572/2017, Cass. n.
1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass.
n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Coordinando, quindi, i suesposti principi con l'illustrata regola di riparto dell'onere probatorio, osserva il Tribunale che grava sulla parte ricorrente l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa ossia dell'esistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata dedotto in giudizio nel periodo e con l'orario di lavoro indicato, nonché dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
6 Assolto tale onere, spetterà alla parte resistente l'onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi discendenti da un rapporto di lavoro subordinato e gravanti in capo al datore di lavoro.
Ove poi all'esito dell'istruttoria permangano dubbi in ordine alla qualificazione del rapporto giuridico obbligatorio dedotto in giudizio, il mancato assolvimento all'onere della prova condurrà, in applicazione della regola di giudizio fissata dall'art. 2697 c.c., al rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice.
5. Ora, l'applicazione al caso di specie dei suesposti principi di diritto conduce al rigetto delle domande introdotte dall'istante.
5.1. Insufficiente e incoducente al fine di poter ritenere esistenti anche solo gli indici sintomatici della subordinazione è la produzione documentale di parte ricorrente, non essendo a ciò funzionale neppure il decreto di sequestro preventivo emesso nel procedimento penale n. 5329/2020 R.G. G.I.P. (allegato 2 di parte ricorrente), in quanto tale decreto, sebbene menzioni il quale soggetto che unitamente a Pt_1 CP_3
e si sarebbe occupato della manutenzione degli apparecchi
[...] Parte_2
elettronici della società resistente, non rappresenta elementi fattuali idonei a rivelare la natura subordinata del rapporto, anche in considerazione del principio per cui «ogni attività
umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n.
17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n. 280/2018; Cass. n. 2439 /2019).
5.2. Del pari non dirimenti e incoducenti sono risultate le prove orali.
Ed invero, all'udienza del 22 febbraio 2022, nella qualità di Controparte_2
rappresentante legale della società resistente, e hanno negato i fatti Controparte_3
dedotti in interrogatorio formale.
Inoltre, la piattaforma probatoria fornita dall'unico teste escusso (essendo parte ricorrente decaduta dal potere di intimare il restante teste ammesso) è risultata lacunosa, contraddittoria e non univoca e come tale pertanto insufficiente al fine di comprovare l'esistenza delle allegazioni attoree.
Il teste , premesso di essere amico del ricorrente, si è, infatti, in maniera Testimone_2
generica limitato a riferire che «È vero che il signor prestava la propria Parte_1
attività lavorativa per la in quanto lo vedevo lavorare al bar o alla Controparte_1
stazione di servizio o guidare un mezzo di lavoro, ma non ricordo il periodo, ma ricordo che dal periodo estivo del 2021 non ha più lavorato», senza precisare la data di inizio e di
7 fine dell'asserito rapporto di lavoro dell'istante, senza specificare l'oggetto e il contenuto dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente se non mediante ad un vago e non contestualizzato riferimento alla conduzione di un non meglio precisato mezzo e senza illustrare le ragioni per le quali il ricorrente prestava la propria attività lavorativa indifferentemente in un bar oppure in una stazione di servizio.
Inoltre, il teste ha dichiarato che «il signor lavorava dal lunedì al sabato Parte_1
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 anche se non lo vedevo tutti i giorni» e che «il signor Pt_1
svolgeva le proprie mansioni anche di domenica e anche di pomeriggio, ma non so la frequenza», omettendo di illustrare la fonte di conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente e ad ogni modo non fornendo dati fattuali univoci, avendo dapprima indicato un orario di lavoro apparentemente certo, per poi aggiungere che non vedeva tutti i giorni il ricorrente, con affermazione all'evidenza non conciliabile con la precedente e rivelatrice di una conoscenza solo parziale dei fatti di causa e della scarsa attendibilità del teste medesimo.
Non può poi essere presa in considerazione ai fini della decisione della quaestio facti la dichiarazione con cui il teste ha riferito che «il ricorrente mi ha riferito di essere stato licenziato nella metà di agosto del 2021…», trattandosi di deposizione de relato actoris e, pertanto, nulla in parte qua.
Infine, a fronte di tale vuoto probatorio in ordine ai fatti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2094 c.c., non reputa il Tribunale di assegnare valore dirimente all'affermazione del teste secondo cui «il signor per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato Pt_1
riceveva ordini e disposizioni in merito agli interventi sulle macchine da gioco dal signor
, non potendo la stessa da sola fondare il convincimento in ordine alla Controparte_3
natura subordinata del rapporto, non solo in quanto il teste ha chiarito quali ordini e quali disposizioni riceveva il ricorrente, ma anche tenuto conto che il si è limitato a Tes_2
rispondere al capitolo di prova, senza precisare di aver assistito ai detti presunti ordini impartiti al CP_3
5.3. Ora appare evidente che siffatte dichiarazioni, prive di qualsiasi specifica indicazione cronologia e temporale in ordine sia all'inizio che alla fine del rapporto di lavoro, scevre da qualsiasi riferimento al contenuto della prestazione lavorativa dell'istante e alla conformazione della stessa da parte del datore di lavoro, prive ancora di riferimenti in relazione all'etero-imposizione dell'orario di lavoro, all'inserimento del ricorrente nell'organizzazione imprenditoriale datoriale senza assunzione del rischio di impresa e non
8 dirimenti al fine di configurare l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della parte datoriale non sono sufficienti a rivelare l'esistenza continuativa degli indici sintomatici della subordinazione per l'intero arco temporale dedotto in giudizio.
Non è stata, quindi, raggiunta la prova in ordine all'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e l'assunto attoreo è rimasto indimostrato.
6. Ne deriva pertanto che vanno rigettate tanto la domanda principale quanto le domande di condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo indicato dal ricorrente, delle mensilità aggiuntive, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
7. Sulla scorta delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
8. La peculiarità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio, nonché
della qualità delle parti portano a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite e ciò anche e ciò anche alla luce dei principi da sanciti dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 77/2018 ha evidenziato che «La considerazione che sovente il contenzioso di lavoro possa presentarsi in termini sostanzialmente diseguali, nel senso che il lavoratore
ricorrente, che agisca nei confronti del datore di lavoro, sia parte "debole" del rapporto controverso, giustifica norme di favore su un piano diverso da quello della regolamentazione delle spese di lite, una volta che quest'ultima è resa meno rigida a seguito della presente dichiarazione di illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 92 cod. proc. civ. con l'innesto della clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Le spese di lite devono essere compensate anche nei rapporti con l'Inps, tenuto conto della posizione processuale dell' , meramente accessoria alla pretesa attorea principale. CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_1
- compensa le spese di lite nei confronti dell'INPS
Così deciso in Catania, il 3 dicembre 2024.
La giudice
Federica Porcelli
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