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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/11/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. OB ZZ Presidente
dr. MA De Gregorio Consigliere
dr.ssa RI CI GA Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 216/2020
da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale in capo alle minori
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , e CP_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_3
tutti residenti in [...];
nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi CP_2 CodiceFiscale_4
residente nella via Adriana, n. 10;
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_5
e , nata a [...] il [...], C.F. , in Parte_3 CodiceFiscale_6
1 proprio e quali esercenti la potestà genitoriale in capo alle minori Persona_1
nata a [...] il [...], tutti residenti in [...];
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_4 CodiceFiscale_7
ivi residente nella via Vallotti, n. 4;
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_5 C.F._8
, e residente in [...]° strada;
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_6 CodiceFiscale_9
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_7 Parte_4 CodiceFiscale_10
in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale in capo alla minore
[...]
, nata a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Vivo, n. 12;
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_8 [...]
, ed ivi residente nella via Lo Vivo, n. 12; C.F._11
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_9 C.F._12
, ed ivi residente nella via Lo Vivo, n. 12; tutti rappresentati e difesi dall'avv.
[...]
MA NU, C.F. , giuste procure alle liti poste CodiceFiscale_13
in calce all'originale della memoria difensiva depositata nel giudizio recante n.
887/2015 R.G.A.C. promosso innanzi al Tribunale di Gela - valide anche per la presente fase d'appello - ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Gela;
Appellanti
contro
con sede in Roma alla Via Piemonte n. 38, C.F. Controparte_10
, capitale sociale € 10.000,00, in virtù di procura speciale conferita con P.IVA_1
scrittura privata autenticata per NO in Roma del 03 maggio Persona_3 (doc.1), in persona del suo procuratore Dott. nato a [...] il Controparte_11
7/06/1972, in qualità di Team Leader, nonché Quadro Direttivo di IV livello (doc. 2),
a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato per notar Per_4
in data 17 aprile 2018 rep. 41655, racc. 19276, registrato a Milano il
[...]
17.04.2018 al n. 12330/1T (doc. 3), rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso
(C.F.: ), per procura in atti ed elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_14
Caltanissetta, presso lo Studio dell'Avv. Delia Perricone costituitasi in giudizio tramite già Controparte_12 [...]
, giusta delibera assembleare di variazione della Controparte_13
denominazione sociale, atto per notaio del 19.07.2019 rep. Persona_5
59590/30481, nella sua qualità di procuratrice speciale, con sede legale in Napoli
(NA), Via San Brigida n.39, Cod. Fisc. , società iscritta al Registro P.IVA_2
delle Imprese di Napoli al n. 1635/89, n. R.E.A. 458737, Cap. Sociale €
600.000.000,00, socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 al n. 6 Cod. Abi
129338, cessionaria dei crediti del patrimonio destinato con CP_14
comunicazione in data 11.4.2018 sul sito della BA d'Italia;
Appellata
e con sede legale in Controparte_12
Napoli, via Santa Brigida n. 39, cod. fisc. capitale sociale € P.IVA_2
655.153.674,00 i.v., iscritta al numero 6 dell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93, in persona del suo procuratore dott. nato Controparte_11
a Napoli il 07 giugno 1972, in virtù di procura conferita con atto autenticato per notar in data 18/01/2023 Rep. N.57362 registrato a Milano il 19/01/2023 al Persona_4
numero 3081 Serie 1T (doc. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Tito Monterosso del
3 Foro di Catania (Cod. Fisc.: ), per procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_14
separato (doc. 2) e trasmessa ai sensi dell'art.83 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Vittorio MA Orlando n.56, quale cessionaria di Controparte_15
a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.
[...]
e nei confronti di
P.Iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_16 P.IVA_3
tempore, società corrente in Gela, nella via Lo Vivo, n. 12;
Appellata contumace
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corre di Appello di Caltanissetta -sezione
civile,
1) In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo motivo
d'appello, alla luce di una corretta valutazione delle risultanze probatorie acquisite
nel giudizio di I grado nonché secondo quanto dedotto ed eccepito in parte
argomentativa, ritenere e dichiarare l'inesistenza agli atti della delibera di CdA di
del 25.01.2014 nonché della procura alle liti rilasciata al Controparte_17
procuratore della indi l'inesistenza del ricorso ex art. 702 bis Controparte_17
c.p.c., con conseguente rigetto dell'azione revocatoria proposta;
2) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del secondo motivo
d'appello, ritenere e dichiarare l'intervenuta liberazione dal vincolo fideiussorio di
, e ex art. 1956 c.c. per le Parte_1 Controparte_3 Controparte_6
ragioni esposte in premessa, indi rigettare l'azione revocatoria proposta nei
confronti dei ridetti , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_6
con ogni consequenziale statuizione di legge e/o di giustizia;
3) In ogni caso, ritenere e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata
4 l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'azione revocatoria
promossa nei confronti degli odierni appellanti, per i motivi tutti sopra esposti
ovvero per gli altri ritenuti di giustizia dall'On. Giudice adito, indi rigettarla;
4) Con il favore delle spese del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a
favore del procuratore avv. MA NU, il quale dichiara di avere
anticipato le spese e le competenze e non riscosso gli onorari di causa”.
Per l'appellato:
“Piaccia l'Ecc.ma Corte di Appello adita reietta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello avversario per i
motivi meglio indicati in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la
impugnata sentenza n.553/2019, emessa dal Tribunale di Gela – G.U. Dott.ssa
TE RO il 26/11/2019 e pubblicata il 28/11/2019.
2) Condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 553/2019 pubblicata il 28.11.2019, il Tribunale di Gela - previa conversione del rito sommario in rito ordinario di cognizione e previa declaratoria della contumacia della società terzo chiamato in causa, ai sensi Controparte_16
dell'art. 269, comma 2, c.p.c., dagli allora resistenti - accoglieva l'azione revocatoria promossa da nei confronti degli odierni appellanti, e per l'effetto Controparte_17
dichiarava l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti dispositivi posti in essere dagli stessi (fideiussori della società debitrice principale) nei confronti di Controparte_16
divenuta, nelle more del giudizio, titolare, quale cessionaria, del CP_10
credito oggetto di revocatoria ed intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a mezzo della propria procuratrice (oggi Controparte_13
. Controparte_12
5 La presente controversia origina dall'azione revocatoria proposta, in primo grado,
da volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi e per Controparte_17
gli effetti dell'art. 2901 c.c., dei seguenti atti:
1. atto di donazione dell' 11.04.2014, rogato dal Notaio , Rep. n. Persona_6
1672, Racc. 1328, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di Gela in data 23.04.2014,
ai nn. 4121 R.G. e n. 3248 R.P.;
2. atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 6.05.2014, rogato dal Notaio Per_7
Rep. n. 15051 e Racc. n. 8658, trascritto presso l'Ufficio del Territorio di
[...]
Caltanissetta in data 28.05.2014, ai nn. 5763 R.G. e 4580 R.P., limitatamente alle quote sugli immobili intestate al fideiussore;
Controparte_3
3. atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. del 6.05.2014, rogato dal medesimo notaio, Rep. n. 15052 e Racc. n. 8659, trascritto anch'esso presso l'Ufficio del
Territorio di Caltanissetta il 28.05.2014, ai nn. 5764 R.G. e 4581 R.P., con riguardo alle quote sugli immobili spettanti al fideiussore Controparte_6
In punto di fatto, educeva che i suddetti atti dispositivi erano Controparte_17
stati posti in essere da , e , Parte_1 Controparte_3 Controparte_6
fideiussori della società in pregiudizio del credito vantato dalla Controparte_16
stessa nei confronti della società garantita, per un importo complessivo pari CP_17
ad euro 569.678,00.
Tale esposizione debitoria trovava fondamento nei rapporti, con saldi passivi, di conto corrente affidato n. 0227011 e di conto anticipi su fatture n. 0227204, intestati alla presso la filiale di Gela della rispetto ai Controparte_16 Controparte_17
quali i predetti fideiussori avevano prestato garanzia personale sottoscrivendo, in data 27 maggio 2009, apposita fideiussione sino alla concorrenza di euro
2.860.000,00.
A seguito della revoca degli affidamenti, comunicata con raccomandata a/r in data
6 26 settembre 2013 e ricevuta in data 3 ottobre 2013, intimava alla CP_17
società debitrice principale e ai fideiussori il pagamento delle somme dovute entro il termine di dieci giorni.
A fronte del persistente inadempimento della società, agiva in sede CP_17
monitoria, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 303/2014 del 9 settembre 2014 che,
sebbene opposto, diveniva definitivo per mancata comparizione degli opponenti e relativa estinzione del giudizio di opposizione.
In ragione dell'accertata sussistenza di un credito, così come cristallizzato in seno al detto decreto ingiuntivo e ritenendo integrati tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. — trattandosi di atti a titolo gratuito, posti in essere in epoca successiva rispetto all'insorgenza del credito e idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore, nella consapevolezza da parte dei disponenti dell'effetto pregiudizievole con gli stessi arrecato all'istituto di credito — il Tribunale accoglieva integralmente la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia, nei confronti di Controparte_10
subentrata medio tempore nella titolarità del credito azionato, degli atti dispositivi sopra indicati, limitatamente alle quote immobiliari di spettanza dei fideiussori.
Avverso la suddetta sentenza, gli appellanti, come in epigrafe indicati,
proponevano appello, articolando tre motivi di gravame.
Con il primo, censuravano l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il giudice di primo grado aveva disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...]
rilevando l'assenza agli atti della delibera del Consiglio di CP_17
Amministrazione del 25 gennaio 2013, nonché della prova che il soggetto che aveva conferito la procura alle liti al difensore (diverso dai soggetti che, per legge, hanno la rappresentanza sociale) fosse dotato della necessaria legittimazione sostanziale e processuale.
7 Deducevano, al riguardo, che, trattandosi di società di capitali, la capacità di stare in giudizio avrebbe dovuto essere esercitata dal legale rappresentante ovvero da soggetto da questi espressamente autorizzato, mediante atto formale conforme allo statuto o alla legge.
Rappresentavano, pertanto, che il difetto di prova in ordine al conferimento dei poteri rappresentativi in capo al dott. (ovvero colui che aveva conferito la Per_8
procura alle liti all'avv. Monterosso), sia sotto il profilo processuale sia sotto quello sostanziale, era idoneo a determinare l'inesistenza del ricorso introduttivo con conseguente inammissibilità dello stesso o, comunque, rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto integrati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., accogliendo la domanda revocatoria.
Deducevano, in proposito, l'erroneità della ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, nonché la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in tema di azione revocatoria.
Ritenevano, in particolare, non assolto l'onere probatorio gravante sull'istituto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c., evidenziando come del tutto indimostrato fosse rimasto l'eventus damni, atteso che la domanda doveva considerarsi formulata in termini generici e vaghi.
Contestavano, inoltre, la collocazione temporale del credito e la sua entità.
Lamentavano che il Tribunale avesse considerato la pretesa creditoria posta a fondamento dell'azione proposta come preesistente rispetto agli atti dispositivi impugnati, nonostante – a loro dire – nessuna somma fosse dovuta, poiché CP_17
secondo la ricostruzione dei fatti offerta, aveva applicato interessi passivi
[...]
illegittimi e tassi usurari in violazione della legge n. 108/1996.
8 Sotto altro profilo, deducevano la violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la omettendo qualsivoglia comunicazione ai garanti in merito al progressivo CP_17
deterioramento della posizione debitoria della società obbligata principale dopo il
2011 (ad eccezione della comunicazione di revoca degli affidamenti), avesse agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, determinando conseguentemente la liberazione dei fideiussori dalla garanzia prestata.
In via gradata, osservavano che, anche a voler ritenere sussistente il credito della
BA, non sussisterebbe l'eventus damni, poiché la BA – e per essa CP_10
intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito – non risulterebbe
[...]
concretamente pregiudicata dagli atti dispositivi impugnati, atteso che i fideiussori risultavano titolari di ulteriori beni immobili idonei a garantire l'integrale soddisfacimento della pretesa creditoria, così come l' rappresentava Controparte_16
una realtà aziendale “redditualmente e patrimonialmente” viva.
Quanto, infine, al requisito soggettivo della scientia fraudis, deducevano l'assenza di prova circa la consapevolezza, da parte dei disponenti, dell'effetto pregiudizievole degli atti compiuti nei confronti del creditore, rilevando come i fideiussori non fossero a conoscenza dell'effettiva esposizione debitoria della società garantita al momento del compimento degli atti di disposizione.
Con il terzo motivo di gravame, censuravano infine il capo della sentenza impugnata relativo alla regolamentazione delle spese di lite, nella parte in cui il
Tribunale li aveva condannati alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente.
Assumendo, invero, la fondatezza dei motivi di appello sopra esposti, invocavano la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2020, CP_18
rappresentata dalla procuratrice (già Società per la Gestione di CP_12
9 Attività), si costituiva nel presente giudizio invocando la conferma della sentenza impugnata.
In ordine alla dedotta carenza di legittimazione attiva di Controparte_17
osservava la società appellata che, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
era stata allegata la delibera del 25 gennaio 2013, nonché la lettera del 23 aprile 2015
con cui la BA aveva conferito al dott. l'incarico di Responsabile del Per_8
, in seno alla Parte_5 Parte_6
La predetta delibera attribuiva al Responsabile Crediti Anomali la delega specifica per le attività di recupero crediti, comprensiva del potere di promuovere e difendere ogni azione giudiziaria, sia di natura attiva che passiva, connessa al recupero dei crediti.
Quanto sopra esposto consentirebbe, dunque, di ritenere adeguatamente comprovato il conferimento al dott. della rappresentanza sostanziale e Per_8
processuale della atteso che con la stessa delibera erano stati attribuiti i poteri CP_17
di compiere transazioni, conciliazioni, nonché di effettuare liquidazioni a saldo e stralcio (cfr. verbale di delibera, par. 12.2.3 lett. b).
Quanto al secondo motivo di impugnazione, la parte appellata contestava la doglianza avversa, sostenendo di aver assolto pienamente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., avendo fornito adeguata dimostrazione della sussistenza del credito e della sua anteriorità rispetto agli atti dispositivi in questione, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie della
BA (oggi e della scientia damni, quale consapevolezza dei debitori CP_12
di arrecare tale pregiudizio.
In particolare, sottolineava che il credito nasceva dalla fideiussione prestata da
, , (estranea al presente Parte_1 Controparte_3 Controparte_19
giudizio) e a garanzia delle esposizioni della fino Controparte_6 Controparte_16
10 alla concorrenza di euro 2.860.000, siglata in data 27 maggio 2009 e, dunque,
antecedente agli atti impugnati, posti in essere in presenza di rilevanti esposizioni debitorie già consolidate.
Quanto all'eccezione di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., la parte appellata osservava che, sebbene tale questione fosse stata assorbita dal giudicato,
essa risultava comunque infondata nel merito, atteso che il contratto imponeva agli stessi garanti l'obbligo di mantenersi aggiornati sulle condizioni patrimoniali del debitore e sui rapporti con la BA (cfr. doc. 8, art. 5 – agli atti del primo grado).
Rilevava, infine, che i fideiussori non potevano considerarsi ignari della situazione debitoria della società, risultando titolari di quote sociali complessivamente pari al
60%, da cui doveva desumersi la piena conoscenza della complessiva situazione finanziaria di . CP_16
In relazione poi al profilo concernente l'asserita insussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie della parte appellata, condividendo le argomentazioni del CP_17
primo giudice, osservava come, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, non sia richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma soltanto l'esistenza di un atto idoneo a rendere più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, risultando a tal fine sufficiente anche una mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore.
Pertanto, l'onere di provare l'assenza di tale pregiudizio, in ragione di adeguate residue disponibilità patrimoniali, grava sul convenuto che ne eccepisca l'insussistenza.
Quanto alla scientia damni, rilevava che la consapevolezza del pregiudizio era stata adeguatamente dimostrata.
Evidenziavano a tal riguardo che , parente degli altri Controparte_3
fideiussori, aveva assunto la veste di amministratore unico sin dal 5 aprile 2001 e che
11 gli atti impugnati erano stati tutti posti in essere in epoca successiva alla lettera di revoca e diffida del 26 settembre 2013, mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso il 9 settembre 2014.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 30.5.2023, si costituiva nel presente giudizio, quale cessionaria di Controparte_12
da cui, in data 31.03.2021, aveva acquisito a titolo oneroso, pro Controparte_10
soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del TU BArio - inter alia –
la totalità dei crediti della Cedente che risultavano già gestiti dalla cessionaria.
Nel costituirsi, si riportava integralmente alle domande, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla cedente, in tutti gli scritti difensivi depositati.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26.09.2024, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in esame deve, preliminarmente, evidenziarsi come l'appellata sia rimasta, anche in questo grado, contumace. Controparte_16
Nel merito, l'appello è infondato e non meritevole, in quanto tale, di accoglimento.
Venendo al vaglio del primo motivo di impugnazione, concernente l'asserito difetto di difetto di legittimazione ad agire da parte di cui Controparte_17
sarebbe conseguita la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione ha sul punto ricordato che “In tema di rappresentanza nel
processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di
rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem",
è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa
utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il
12 meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo
per il caso di rilievo officioso” (cfr. Cass. civ. n. 29244/2021 e, nello stesso senso,
Cass. civ. n. 7589/2023).
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità, argomentando sul disposto dell'art. 182 co. 2 c.p.c., non ha mancato di evidenziare come il disposto di tale norma secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, “…deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata
dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve"
promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente
dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia
già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni
derivanti da decadenze processuali” (cfr. Cass. civ. n. 28824/2019).
Orbene, in applicazione dei richiamati principi si evidenzia che dall'esame degli atti di causa emerge che nel corso del giudizio di primo grado e, Controparte_17
segnatamente, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha provveduto a depositare la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.1.2013 consentendo la verifica in ordine alla propria legittimazione ad agire e alla validità della procura rilasciata al difensore in virtù dei poteri rappresentativi conferiti al dott. . Per_8
Dal tenore della suddetta delibera è infatti ricavabile che il Consiglio di
Amministrazione della BA, in sede di adozione del Regolamento in materia di gestione del credito di in seno alla sezione rubricata “Gestione CP_17
sofferenze e recupero crediti – contezioso diverso” ha stabilito che le deleghe in materia di attività legale connessa al recupero dei criteri vengano attribuite all'ufficio preposto ivi espressamente comprendendovi il potere di Parte_6
avviare, senza limiti di importo, ogni azione giudiziale, sia attiva che passiva, ovvero
13 ogni attività funzionale a perseguire il recupero e la salvaguardia del credito e la difesa dei diritti e delle ragioni della BA e, dunque, anche rinunce, transazioni,
conciliazioni, sintomatiche della concessione di un potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale (cfr. par. 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3 delibera del 25.1.2013,
cfr. doc. 21 memoria ex art. 183 co. VI n. 1 . Controparte_17
Con successiva missiva del 23.4.2015, l'U.O. Sorveglianza Crediti del detto istituto di credito ha disposto la nomina, quale Responsabile del Nucleo Sofferenze,
del dott. , il quale, pertanto, del tutto legittimamente, Persona_9
ha conferito all'avv. Monterosso la procura alle liti finalizzata a promuovere il giudizio di revocatoria.
Ne consegue, dunque, che alla luce della tempestiva produzione documentale effettuata dalla (che vi ha provveduto nel primo atto difensivo utile dopo la CP_17
contestazione dei convenuti in armonia con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato) il Tribunale del tutto correttamente ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso per mancanza di un valido conferimento della procura alle liti.
Venendo al vaglio del secondo motivo di gravame, con cui parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata l'azione di revocatoria promossa da rispetto agli atti di Controparte_17
disposizione posti in essere dai fideiussori, valgano le seguenti considerazioni.
In punto di diritto, non appare superfluo ricordare come l'azione revocatoria,
considerata la stessa collocazione codicistica, si connoti per un'evidente funzione cautelativa, rappresentando un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale.
Il creditore che agisce in revocatoria mira, dunque, a far dichiarare giudizialmente,
nei propri confronti, l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio posti in
14 essere dal debitore e pregiudizievoli delle proprie ragioni, consentendo di esercitare sui beni oggetto dell'atto le azioni esecutive teleologicamente orientate alla realizzazione coattiva del credito.
La concreta configurazione dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'actio pauliana
ex art. 2901 c.c. si flette agli scopi conservativi cui la stessa tende, così come desumibili dagli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
Al profilo oggettivo, che richiede, oltre alla necessaria sussistenza di un diritto di credito, anche la determinazione del c.d. eventus damni, si affianca quindi quello soggettivo, diversamente configurato a seconda che l'atto di cui si invochi l'inefficacia sia a titolo oneroso o gratuito, e sia stato compiuto in epoca anteriore o posteriore rispetto all'insorgenza del diritto posto a fondamento dell'azionato meccanismo di conservazione della garanzia patrimoniale.
Quanto al requisito dell'esistenza del credito, l'azione in esame può essere esercitata anche nelle ipotesi di mera aspettativa di credito, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte chiarito come non sia necessario che il credito risulti certo,
liquido ed esigibile, sicché possono essere oggetto di revocatoria anche i crediti eventuali e condizionati, nonché quelli litigiosi (cfr., ex multis, Cass. Ord. n.
15275/2023).
Venendo al caso di specie, si evidenzia come il diritto di credito vantato da
[...]
(ed oggi da quale cessionaria del credito) trovi riscontro nel CP_17 CP_12
decreto ingiuntivo n. 303/2014 dell'11.9.2014 del Tribunale di Gela reso esecutivo il
30.05.2017 ( cfr. doc. 24 fascicolo primo grado a seguito di estinzione del CP_17
giudizio di opposizione nonché, rispetto agli appellanti, nel contratto di fideiussione prodotto in atti, sottoscritto in data 27.05.2009 (v. doc. 8 fascicolo primo grado della
. CP_17
Per la configurabilità dell'eventus damni, poi, non è necessario che si determini
15 un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. civ. n. 26310/2021; Cass. civ. n.
13972/2007).
E ciò in quanto, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, ad assumere rilevanza non è solo una variazione quantitativa del patrimonio,
eziologicamente riconducibile alla dismissione dei beni effettuata dal debitore, ma anche una variazione meramente qualitativa idonea però a rendere più difficoltosa la soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. civ. n. 2792/2002 e, più di recente Cass. civ.
ord. n. 5269/2018).
Orbene, nonostante gli odierni appellanti abbiano asserito di essere titolari di ulteriori immobili capaci di garantire il soddisfacimento del credito di cui si discute,
dal compendio documentale in atti non può evincersi che vi siano altri cespiti idonei a soddisfare le pretese creditorie di trattandosi di assunto - la cui prova CP_12
incombe sul debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 5972/2005) - rimasto privo di ogni riscontro.
Ed invero, giova osservare come non è necessario che il debitore si trovi in un acclarato stato di insolvenza, essendo piuttosto sufficiente che l'atto posto in essere
(nel caso in oggetto i due atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e l'atto di donazione)
produca un pericolo o un'incertezza tale da rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 16221/2019).
Nel caso di specie, occorre tener conto che Parte_1
(fideiussore/donante) ha donato in favore delle figlie minori: la nuda proprietà
dell'immobile censito al catasto dei fabbricati del comune di Gela al foglio 141, part. 430, sub.3; la nuda proprietà della quota di 1/3 dell'immobile censito al catasto dei
16 fabbricati del comune di Gela al foglio 141, part. 430, sub.2; la nuda proprietà della quota di 1/3 dell'immobile censito al catasto dei fabbricati del comune di Gela al foglio 141, part. 430, sub. 6, per il valore complessivo dichiarato di euro 25.186,00;
(fideiussore/disponente) insieme alla coniuge Controparte_3 Parte_3
hanno destinato i beni immobili, indicati ai nn.
1-10 nell'atto notarile del
[...]
06.05.2014 e i relativi frutti, per la durata di 50 anni dalla data di stipula (e dunque sino al 05.05.2064) al soddisfacimento della propria famiglia composta dagli stessi coniugi e dalle tre figlie, e dai propri eventuali futuri discendenti;
e Controparte_6
la coniuge (estranea al presente giudizio) hanno destinato i Persona_10
beni immobili indicati ai nn.
1-8 nell'atto notarile del 06.05.2014 e i relativi frutti,
per la durata di 50 anni dalla data di stipula (e dunque sino al 05.05.2064) al soddisfacimento della propria famiglia composta dagli stessi coniugi e dai due figli,
e dai propri eventuali futuri discendenti (cfr. docc.1, 2 e 3 fascicolo primo grado
. CP_17
Tali atti dispositivi hanno inevitabilmente comportato una modifica in peius della composizione patrimoniale dei garanti, tale da far apparire chiara la sussistenza
dell'eventus damni.
Ed invero, è sufficiente soffermarsi sulle caratteristiche degli atti dispositivi in questione – ovvero attribuzioni a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione per un periodo di tempo assai significativo – per coglierne la piena portata lesiva rispetto alle ragioni creditorie.
Passando al profilo soggettivo, occorre evidenziare che, in caso di anteriorità
dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, l'art. 2901 n. 1 c.c. richiede il riscontro di una dolosa preordinazione del debitore (corrispondente ad un vero e proprio dolo specifico) di talché il compimento dell'atto deve essere finalizzato alla precostituzione di una situazione di insolvenza in vista della successiva assunzione
17 dell'obbligazione.
Nell'ipotesi, invece, di atti successivi al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni creditorie, non risultando necessaria, in tal caso, l'intenzione di nuocere al creditore, quanto piuttosto la mera consapevolezza che, mediante l'atto di disposizione, il debitore abbia diminuito il proprio patrimonio e, conseguentemente,
la garanzia prevista dall'art. 2740 c.c., la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 9192/2021, Cass. civ. n. 13343/2015, Cass. civ. n.
966/2007; Cass. civ. n. 20813/2004; Cass. civ. n. 14489/2004).
Nel caso di specie, risulta pacifico che gli appellanti avevano assunto la veste di fideiussori della società con comunicazione del 27 maggio 2009, Controparte_16
data antecedente rispetto al compimento degli atti dispositivi oggetto di revocatoria.
Tali atti, consistenti in una donazione e in due ulteriori atti di disposizione patrimoniale risultano perfezionati successivamente, rispettivamente in data 11 aprile
2014 e 6 maggio 2014 e, dunque, in un momento successivo non solo alla prestazione della garanzia ma persino alla diffida trasmessa il 26 settembre 2013, inviata a seguito della contestazione di un saldo negativo sul conto corrente affidatario n.
0227011 e sul conto anticipi su fatture n. 0227204.
Dall'analisi della sequenza cronologica degli eventi, emerge con chiarezza che il credito vantato da non può che collocarsi in un arco temporale anteriore CP_12
rispetto agli atti dispositivi impugnati.
In applicazione dei suesposti principi e sulla scorta delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, venendo al vaglio specifico dell'elemento soggettivo, integrato dalla “…semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – […], di
tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela
viene esperita l'azione” (cfr. Cass. civ. n. 7262/2000, e nello stesso senso, anche
18 Cass. civ. n. 2792/2002), si osserva, in via preliminare, che la relativa prova può
essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. n. 16221/2019) e, invero,
molteplici sono, nel caso di specie, gli elementi da cui desumere una connotazione consapevole nella condotta dei fideiussori.
Particolarmente significativa risulta la natura liberale dell'atto di donazione e degli atti di destinazione, circostanza dalla quale può evincersi che l'intenzione sottesa alla cessione immobiliare non era quella di reperire liquidità quanto, piuttosto,
di “spogliarsi” della titolarità di beni, ceduti a soggetti avvinti da un significativo legame parentale o comunque vincolati per interessi che comunque coinvolgevano il nucleo familiari dei fideiussori.
A deporre nel senso di una piena consapevolezza in capo ai garanti circa la grave compromissione della garanzia patrimoniale offerta al creditore, oltre al frangente temporale in cui gli atti sono stati compiuti, vi è anche la circostanza che Parte_1
, parente degli altri fideiussori, soci della società debitrice, ha assunto sin
[...]
dal 05.04.2021 la carica di amministratore unico della società, qualità che certamente lo poneva nella condizione di piena conoscenza della complessiva situazione finanziaria della società dallo stesso amministrata.
Considerati dunque i caratteri di anteriorità del credito e di gratuità degli atti dispositivi in questione, non è neppure richiesto il requisito della c.d. partecipatio
fraudis, non ravvisandosi nell'ipotesi di liberalità l'esigenza di tutelare le ragioni del terzo che non ha sostenuto alcun onere.
Ne consegue la sussistenza, nel caso in esame, di tutti i requisiti dell'azione revocatoria.
Del tutto inammissibili devono poi considerarsi le ulteriori censure concernenti la misura e la stessa esistenza del credito con cui gli appellanti hanno lamentato l'applicazione, nella determinazione del saldo dovuto, di interessi passivi illegittimi
19 fondati su tassi usurari in violazione della legge n. 108/1996, nonché la violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che la BA, omettendo qualsivoglia comunicazione in loro favore circa il progressivo deterioramento della posizione debitoria della società dopo il 2011 (fatta eccezione per la comunicazione di revoca degli affidamenti), avesse agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di talché doveva determinarsi la liberazione dei fideiussori dalla garanzia prestata.
Sul punto, invero, giova ricordare come il decreto ingiuntivo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, è ormai divenuto definitivo a seguito di ordinanza di estinzione del relativo giudizio di opposizione.
La Corte di Cassazione ha in proposito sostenuto che “Il principio secondo cui
l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della
decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il
presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto
ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza
di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista
efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione
al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle
ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass.
civ. ord. n. 25180/2024).
Ne deriva che tutte le doglianze afferenti la formazione del titolo, quali l'applicazione di interessi asseritamente usurari o la violazione della disciplina in tema di informazione dei garanti risultano coperte dall'autorità del giudicato ormai acquisita dal decreto ingiuntivo in questione.
Il mancato accoglimento dei primi due motivi osta all'accoglimento,
assorbendone del tutto il vaglio, del terzo motivo di gravame, concernente la
20 regolamentazione delle spese di lite, correttamente posta dal Tribunale a carico dei convenuti.
Quanto alle spese del presente giudizio, liquidate ai sensi Del DM 55/2014 e succ.
mod. in complessivi € 7.119,50 (esclusa la fase istruttoria per mancato espletamento della stessa), oltre spese generali, oneri fiscali e processuali come per legge seguono la soccombenza e devono, pertanto, porsi a carico degli appellanti.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione, in danno degli appellanti,
dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dagli appellanti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 553/2019 emessa dal Tribunale di Gela il 26.11.2019 che, per l'effetto, conferma;
- condanna gli appellanti, alla rifusione, in favore della società appellata, delle spese di lite del presente grado, pari ad € 7.119,50 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il
2.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
RI CI GA OB ZZ
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2018 rep. 9516 racc. 4469, registrato a Roma 4 il 7.5.2018 al numero 14212/1T
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