Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1812/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto
…………………………. SOMMINISTRAZIONE, pendente TRA (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA ING. MESSINA N. 6, presso lo studio dell'Avv. PENTANGELO ANTONIO (C.F. ), che la rappresenta e C.F._1 difende in virtù di procura ATTORE E C.F. ), in persona del legale rapp.te E_ P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in VIA F.SCO CONFORTI, 11 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. (C.F. ) che la Controparte_2 C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura a margone della comparsa di costituzione CONVENUTO NONCHÉ
. OP Parte_2
, C.F. E P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_3 difesa dal Prof. Avv. ALBERTO MONTI (C.F. ), dall'Avv. C.F._3
FRANCESCO ROLLE (C.F. ) e dall'Avv. GUSTAVO DE C.F._4
DOMINICIS (C.F. ) ed elettivamente domiciliata persso lo C.F._5 studio di quest'ultimo in SALERNO ALLA VIA PAOLO DIACONO N. 7, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata del terzo TERZO CHIAMATO IN GARANZIA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato il 9/4/2014, la conveniva in Parte_1
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 1
condannare in ogni caso la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario”. Premetteva parte attrice di svolgere attività industriale di produzione e vendita di prodotti alimentari conservati all'interno di vari stabilimenti che, con riferimento alla provincia di Salerno, erano ubicati in Angri, Fisciano e Sarno;
che, con riguardo allo stabilimento di Angri, lo stesso sarebbe stato interessato da interruzioni della fornitura di energia elettrica nei giorni 8 9 agosto 2013 e nei giorni del 30 settembre 2013 e del 3 ottobre 2013; che, tali interruzioni, avrebbero prodotto un pregiudizio in termini di lucro cessante da mancata vendita per euro 102.575,93, un pregiudizio in termini di danno emergente da perdita dei prodotti alimentari che in quel momento si trovavano in lavorazione per euro 13.389,83 oltre ad euro 3.974,30 per il costo di smaltimento quale rifiuto dei prodotti alimentari non più riutilizzabili;
ulteriore danno sarebbe quello riferito al costo del personale che, può presente in azienda nel periodo in cui l'energia elettrica sarebbe mancata, si sarebbe trovato nell'impossibilità di fornire la sua prestazione lavorativa;
inoltre, ulteriore danno sarebbe derivato dalla rottura di alcuni componenti dell'impianto e dal costo dei prodotti utilizzati per detergere gli impianti di lavorazione. Con riguardo allo stabilimento di Fisciano, lo stesso sarebbe stato interessato dalle interruzioni nella fornitura nel periodo compreso tra il 22 luglio 2013 il 5 agosto 2013, non in modo ininterrotto, oltre che per 270 minuti il giorno 3 settembre 2013; anche in questo caso sarebbe derivato un danno da lucro cessante per mancata produzione e per mancato introito per non aver prodotto la quantità di merce prestabilita, oltre al danno emergente corrispondente per la maggior parte a quanto corrisposto al personale rimasto inoperoso in azienda. Con riguardo allo stabilimento di Sarno, lo stesso sarebbe stato interessato da interruzioni nella giornata del 3 settembre 2013, con conseguente danno da mancato guadagno e per la differenza di retribuzioni corrisposte inutilmente al personale rimasto inoperoso. Si costituiva in giudizio che evidenziava quanto segue: con riferimento allo CP_5 stabilimento di Angri il giorno 8 agosto 2013 alle 18:52, si verificava un guasto accidentale su cavo interrato sulla linea di alimentazione dello stabilimento dell'attrice; alle 18:54, due minuti dopo, a seguito dell'esecuzione di manovre telecontrollate, lo stabilimento veniva rialimentato attraverso una linea diversa da quella oggetto del guasto accidentale;
alle ore 20:10 si verificava un secondo guasto virgola che esso di natura accidentale, sul cavo utilizzato a partire dalle 18:54 per alimentare il cliente,
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 2 rendendo impossibile qualsiasi forma di rialimentazione, anche in ragione delle potenze oggetto di assorbimento da parte dello stabilimento;
tempestivamente virgola e cioè già a partire dal verificarsi del primo guasto, veniva iniziata l'attività volta alla riparazione tanto che, individuato il guasto, non potendosi fare diversamente trattandosi di cavo interrato, alle 23:30 venivano avviate le operazioni di riparazione consistite e l'apertura di una buca delle dimensioni di 4 m per 2 m, nella realizzazione di uno scavo fino alla profondità di 1,3 m, per intercettare il cavo guasto e per provvederne alla riparazione mediante il taglio del cavo e l'esecuzione di due Terme di giunti;
l'attrice veniva immediatamente informata dell'accaduto e del fatto che l'alimentazione dello stabilimento non sarebbe potuta riprendere, come poi in effetti avvenne prima delle 06:00; con riferimento ai giorni 30 settembre 2013 e 3 ottobre 2013, non risultavano invece interruzioni, ritenendo si fosse trattato di disturbi originati dalla rete di alta tensione che appartiene a soggetto diverso, proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale. Con riferimento allo stabilimento di Fisciano, non risultavano interruzioni nel periodo compreso tra il 22 luglio 2013 ed il 5 agosto 2013; la disalimentazione del giorno 3 settembre 2013 si era verificata in conseguenza di eventi che avevano riguardato la rete di trasmissione nazionale. Con riferimento allo stabilimento di Sarno, il 3 settembre 2013 si era verificato un incendio presso la cabina primaria di San Valentino Torio, che aveva comportato la necessità, per lo spegnimento dell'incendio in condizioni di sicurezza, di disalimentare la fornitura dell'attrice dalle 14:31 alle 16:43 e dalle 18:52 alle 19:12, con esclusione, pertanto, di qualsivoglia responsabilità della convenuta. Eccepiva l'inammissibilità e infondatezza delle domande proposte e l'assenza di responsabilità della convenuta, priva di colpa, avendo la convenuta adoperato tutta la diligenza necessaria per evitare l'inadempimento; eccepiva altresì il concorso del creditore ex articolo 1227 comma 1 e 2, essendo onere dell'utente, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti, dotarsi di un sistema autonomo di generazione dell'energia elettrica o di stabilizzazione della stessa, per sopperire alle eventuali interruzioni. Cont Chiedeva infine di chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere garantita e tenuta indenne rispetto ad ogni ipotesi di soccombenza. Concludeva dunque chiedendo di: dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande proposte nei suoi confronti dall'attrice, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite;
in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei suoi confronti, condannare la a tenere integralmente Controparte_6 indenne la convenuta in relazione a tutto quanto essa fosse costretta a corrispondere per capitale, interessi e spese;
voi in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva l'assicurazione, evidenziando in primo luogo di non aver avuto conoscenza diretta dei fatti e di non aver potuto partecipare alle verifiche effettuate da , avendo E_ quest'ultima denunciato il sinistro all'assicurazione solo quella notifica dell'atto di
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 3 chiamata del terzo;
eccepiva l'inoperatività della garanzia, in relazione alla polizza XIT0001276LI, con effetto dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014, per la quale era prevista la clausola claims made (art. 11), essendo dunque la garanzia operante solo per quelle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'assicurato durante il periodo di efficacia del contratto, non rilevando il momento in cui viene commesso il fatto generatore di danno, né il momento in cui si verifica il danno, ma esclusivamente il momento in cui la richiesta di risarcimento viene per la prima volta promossa dal danneggiato nei confronti dell'assicurato; l'articolo 15 della polizza prevederebbe poi una franchigia di euro 50.000,00 per ogni evento. Chiedeva dunque di rigettare la domanda nei suoi confronti formulata e, in subordine, Cont nel caso di accoglimento, di limitare e contenere l'esposizione di nei limiti delle condizioni previste dal contratto, con vittoria di spese. Istruita la causa, escussi i testi ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. Risulta stipulato tra le e in data 30/9/2008 un contratto di Pt_1 E_ somministrazione di energia elettrica, in cui all'art. 13 è previsto che “il distributore e/o gestore di rete fornisce il servizio di connessione con continuità, salvo patti speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati dai clienti, danni provocati da terzi (ad esempio, incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc…) ordini
o provvedimento delle Autorità, o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione nazionale, anche in attuazione del ” e che “il distributore e/o gestore di rete competente inoltre può Pt_3 interrompere il servizio di connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbi alla clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni dovute a cause accidentali non imputabili al distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del distributore, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al distributore virgola non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il servizio di trasporto né al risarcimento danni né a risoluzione del contratto”. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una pluralità di interruzioni della fornitura, che ritiene imputabili ad un inadempimento del distributore, configurando, pertanto una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Con riguardo all'onere probatorio, il comma 1 dell'art.2697 c.c. afferma che i fatti oggetto di prova devono essere quelli costitutivi del diritto vantato da colui che agisce in giudizio. Al comma 2, la medesima disposizione sancisce che il convenuto è tenuto invece a provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi. Questa regola generale trova, tuttavia, una differente elaborazione nell'art.1218 c.c., secondo il quale il debitore è responsabile per l'inadempimento di un'obbligazione se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile. La responsabilità c.d. contrattuale presenta un modello specifico improntato ad un
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 4 evidente favor creditoris, posto che al creditore è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo su cui si fonda la pretesa e il danno conseguenza che consegue all'inadempimento, così come disposto dall'art.1223 c.c.. Quella contemplata dall'art.1218 c.c. è una forma di responsabilità civile che grava sul debitore, il quale non ha adempiuto la propria prestazione e quindi non è riuscito a soddisfare l'interesse patrimoniale o non patrimoniale del creditore, ai sensi dell'art.1174 c.c. La norma in questione, pur collocata nel codice civile, costituisce una disciplina di carattere processuale, la cui funzione è quella di stabilire il regime dell'onere della prova in capo all'obbligato, secondo una logica di favore per il titolare del diritto di credito. Come accennato, infatti, l'art.1218 c.c. contiene tre presunzioni relative a favore del creditore, ossia tre elementi che egli dovrà solo allegare, dichiarandone l'esistenza: l'inadempimento del debitore, ritenuto la causa più probabile del danno patrimoniale, la colpa di quest'ultimo e il danno-evento. Il creditore sarà invece tenuto a dar prova del titolo, consistente nel contratto o negozio in cui le parti hanno dedotto l'obbligazione e del danno conseguenza ex art.1223 c.c., nella forma di danno emergente o lucro cessante. La norma si differenzia dal regime della responsabilità aquiliana di cui all'art.2043 c.c., il cui precetto impone al danneggiato di dover provare tutti i fatti costitutivi richiesti dalla norma, ossia: elemento soggettivo del danneggiante, danno evento, danno conseguenza, nesso causale materiale e giuridico. Il modello dell'art.1218 c.c. si ispira a due principi, fatti propri dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che nel 2001 ha affermato l'esigenza di un regime probatorio unificato per tutte le azioni aventi ad oggetto un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Nelle tre azioni disciplinate dall'art.1453 c.c., risoluzione, adempimento in forma specifica e risarcimento del danno, il comune denominatore è l'inadempimento del debitore, il quale è elemento sufficiente a giustificare il medesimo meccanismo di riparto. I due principi che ispirano il regime favorevole dell'art.1218 c.c. sono: il principio di persistenza del diritto e quello di vicinanza alla prova. Nella “persistenza del diritto” trova ragione la presunzione di inadempimento contemplata dall'art.1218 c.c.; secondo tale principio, ogni diritto deve presumersi esistente se non è intervenuta la sua causa d'estinzione. La presunzione relativa in oggetto è legittimata dall'art.2697 comma 2 che, tra gli elementi estintivi del diritto comprende anche l'adempimento come causa d'estinzione dell'obbligazione. Cosicché, se l'adempimento è una causa d'estinzione prevista dalla legge, che presuppone a monte l'esistenza di un diritto di credito, allora l'inadempimento non necessita d'esser provato dal suo titolare, essendo sufficiente l'allegazione dello stesso. Il principio di vicinanza alla prova implica invece che la prova di un fatto deve essere fornita dalla parte che con più facilità è in grado di accedere alla stessa. Sarà dunque più agevole per il debitore dimostrare, mediante quietanza di pagamento, l'avvenuto adempimento, ovvero la causa sopravvenuta, che nonostante la condotta
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 5 diligente gli ha impedito di adempiere, secondo il canone della responsabilità colposa. Il creditore potrà invece con maggior facilità dimostrare il titolo su cui si fonda il rapporto obbligatorio e il danno-conseguenza nelle forme del danno emergente, ovvero il bene sottratto al suo patrimonio e il lucro cessante, ossia il differenziale che si sarebbe avuto se il bene fosse entrato a far parte del patrimonio. Dalla documentazione versata e dalla prova testimoniale effettuata, risulta provato che gli stabilimenti di Angri, Fisciano e Sarno, sono stati interessati da una serie di eventi di natura elettrica, come evidenziato anche dal CTU. Venendo infatti alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo allo stabilimento di Angri, risulta che si siano verificati eventi interruttivi della fornitura di energia elettrica, in data 30/9/2013, in data 3/10/2013 ed a cavallo tra l'8/8/2013 e il 9/8/2013. In data 30/9/2013 l'interruzione di energia elettrica ha determinato un arresto della produzione per tre ore. In relazione a tale evento parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno esclusivamente in relazione al costo della manodopera inoperosa (20,17 €/h) per il tempo pari alla interruzione di energia e di quello necessario al ripristino della regolare attività di produzione (3h): per un totale di € 278,76. In data 3/10/2013, l'interruzione di energia elettrica ha determinato un arresto della produzione per tre ore;
anche in tal caso il danno lamentato dalla parte attrice è determinato unicamente dal costo della manodopera inoperosa (20,17 €/h) per il tempo pari alla interruzione di energia e di quello necessario al ripristino della regolare attività di produzione (2h): per un totale di € 322,75.
Con riguardo all'evento a cavallo tra l'8/8/2013 e il 9/8/2013, lo stesso ha determinato una interruzione della produzione per 14 ore. Parte attrice ha richiesto il risarcimento dei seguenti danni: danno da mancato margine per produzioni non effettuate per € 102.575,93, danno per costi trasporto e smaltimento rifiuti per € 3.974,30, danno per prodotti scartati da distruggere per € 13.389,83, danno totale per costo personale, per €17.863,25, danno per pezzi danneggiati da sostituire per € 571,64; danno per costi per detergenti per la pulizia delle linee al momento del riavviavo dell' impianto per € 400,57, per un totale complessivo di € 138.775,52 Il Ctu ha provveduto a valutare la capacità produttiva dell'azienda al fine di fornire una stima delle produzioni, considerata la componente di energia elettrica riferita alla massima potenza elettrica assorbibile dalla rete, verificando la compatibilità delle produzioni in programma con la potenza contrattuale, così confermando la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice. Con riguardo allo stabilimento di Fisciano risulta che si siano verificati eventi
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 6 interruttivi a cui sono stati associati fermi di produzione in data 22/7/2013, 23/7/2013, 24/7/2013, 25/7/2013, 26/7/2013, 30/7/2013, 1/8/2013, 3/8/2013, 4/8/2013, 5/8/2013 e 3/9/2013. Con particolare riguardo all'evento del 30/7/2013, l'interruzione risulta causata dal guasto di un cavo sotterraneo nella sezione di media tensione;
allo stesso modo per gli eventi del 03/08/2013, 04/08/2013 e 05/08/2013. Con riguardo all'evento del 3/9/2013, lo stesso e composto da due sottoeventi, il primo classificato detentore del registro delle interruzioni ), come E_ di durata lunga, di origine AT (linea Alta Tensione), avente causa accidentale. – l'interruzione ed il secondo classificato, dal detentore del registro delle interruzioni ( ), come di durata lunga, di origine MT (linea Alta Media Tensione), E_ di tipo accidentale. Con riguardo ai danni richiesti dall'attrice per lo stabilimento di Fisciano, essi consistono in: danno da mancato margine per un totale di € 135.057,04. In proposito il CTU ha osservato che, agli eventi a cui sono stati associate le richieste di risarcimento danni da parte della corrispondano, in alcuni casi, degli Pt_1 assorbimenti di energia, per le relative produzioni, superiori ai massimi possibili in base alla potenza contrattuale ovvero superiore alla capacità produttiva in termini di energia elettrica riferita alla produzione oggetto di causa. Ha provveduto perciò ad effettuare un computo compatibile dei danni per mancato margine in € 87.257,99. A causa del fermo improvviso della produzione, l'azienda ha dovuto sostenere il costo del personale inoperoso presente su tutte le linee produttive per un totale di € 52.837,7. Con riguardo ai pezzi danneggiati da sostituire spetta la somma di € 895,42 (già ridotta del 50% tenuto conto della vetustà). Per lo stabilimento di Fisciano il danno complessivo ammonta ad € 140.991,00. Con riguardo allo stabilimento di Sarno, lo stesso è stato interessato da eventi interruttivi cui sono stati associati dei fermi di produzione in data 3/9/2013, della durata complessiva di 10 ore, classificato nel Registro delle interruzioni di
[...]
, come di durata lunga, di causa accidentale. CP_1
Con riguardo ai danni richiesti, il danno da mancato margine è stato quantificato in € 91.571,56; i danni da costo personale inoperoso sono stati quantificati in € 10.381,90; i danni per pezzi danneggiati da sostituire, in € 8.755,18, per un totale di € 110.708,64. Il Ctu ha verificato che agli eventi a cui sono stati associate le richieste di risarcimento danni, da parte della corrispondono degli assorbimenti stimati di energia Pt_1 elettrica compatibili con la capacità produttiva in termini di energia elettrica riferita alla produzione oggetto di causa. Il totale dei danni derivati all'attrice per le interruzioni a tutti gli stabilimenti è dunque pari ad un totale di € 390.475,16. Mentre parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non altrettanto ha fatto la convenuta, limitandosi ad eccepire la natura accidentale dei guasti alla rete.
va quindi condannata al risarcimento del danno da inadempimento E_ contrattuale ad essa imputabile, in favore di parte attrice, per la somma sopra indicata
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 7 di € 390.475,16. Infine, venendo all'esame della richiesta di rivalutazione e interessi, si osserva con riferimento all'obbligazione risarcitoria, tenuto conto che anche quella contrattuale costituisce debito di valore (Cass. 1627/2022) che, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di la degli interessi al tasso legale Parte_1 dal mese di settembre 2013, per cui sull'importo di 390.475,16 andrà computata l'ulteriore somma di € 47225,68 a titolo di interessi compensativi, calcolati sulla sorta capitale prima devalutata, secondo l'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi, alla data del settembre 2013 e pari ad € 322,706,74, e quindi rivalutata annualmente, secondo il medesimo indice, fino alla data della presente decisione, sicché andrà corrisposta la somma complessiva finale, comprensiva di capitale ed interessi compensativi, di € 441.700,84. Dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, infine, sono dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme liquidate all'attualità. Con riguardo alla domanda di manleva, l'assicurazione ha eccepito l'inoperatività della garanzia prestata in forza di polizza XIT000l276LI, che ha effetto, dal 1 novembre 2013 al 31 ottobre 2014, in forza della previsione di una clausola c.d. claims made
(Art.11), ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento che vengano presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di validità della polizza. Nel caso di specie tale eccezione va disattesa, essendo stato notificato in data 24/9/2014, l'atto di chiamata del terzo, dunque nel periodo di operatività della polizza, che va a coprire proprio gli eventi per i quali l' hiede di essere manlevata. CP_1
A però rilevato che l'Art.15 della Polizza, prevede una ritenzione in autoassicurazione (ossia una quota di rischio che resta contrattualmente a carico dell'assicurata) di € 50.000,00 per ogni evento. Pertanto, l'Assicurazione sarà tenuta a manlevare della somma di € E_
391.700,84.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del decisum. Nei rapporti tra e E_ OP
. ., stante l'accoglimento della
[...] Parte_2 domanda di garanzia inclusiva anche dell'accollo degli esborsi processuali ex art. 1917
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 8 c.c., l'assicurazione deve essere condannata a tenere indenne dalle spese che CP_1 quest'ultimo è tenuto a corrispondere in favore dell'attrice. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell' . E_
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1812/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto SOMMINISTRAZIONE, pendente tra Parte_1 [...]
. E_ OP
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_2
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. condanna in persona del legale rapp.te pro E_ tempore, al pagamento, in favore di della complessiva Parte_1 somma di € 441.700,84, per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
3. condanna la . OP
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a tenere indenne di tutte le somme E_ che questo è tenuto a corrispondere in favore dell'attrice, di cui al precedente punto, detratta la somma di € 50.000,00;
4. condanna , in persona del legale rapp.te pro E_ tempore, al pagamento, in favore di delle spese di giudizio Parte_1 che si liquidano in € 1083,00 per spese ed € 14103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
5. pone definitivamente a carico di le spese di E_
CTU, liquidate con decreto del 06/12/2021;
6. condanna la . OP
, in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, a tenere indenne , in persona del E_ legale rapp.te pro tempore, di tutte le somme che questa è tenuta a corrispondere in favore dell'attore, di cui ai precedenti punti 4 e 5. Così deciso in Nocera Inferiore, il 21/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1812/2014 - G.M. DO.SA LUCIA ESPOSITO 9