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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 380 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
( c.f ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Castel del Piano ( Gr ), Loc. Tepolini n. 18, rappresentata, difesa e domiciliata dall' avv. Paola Pippi, con studio in Grosseto, Viale Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “ Piaccia al Giudice del Lavoro adito, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, riconosciuta e dichiarata l' illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione di RdC n. 2022 - 5598449 ricevuto dalla ricorrente a mezzo racc. a.r. in data 13.01.2023, con conseguente annullamento dell' indebito contestato e condanna dell' ente previdenziale convenuto al pagamento in favore della ricorrente medesima di tutti gli importi non corrisposti a decorrere dal mese di novembre 2023 e fino alla data prevista per la conclusione dell' erogazione del beneficio, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto con vittoria di compensi professionali relativi al procedimento, oltre Iva e Cap, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, respingere il ricorso avversario, essendo l impossibilitato al ripristino della CP_1
prestazione. Si chiede che venga evocato in giudizio il sui fatti di Controparte_2
causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024 adiva questo Parte_1
Tribunale affinché volesse dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca
CP_ da parte dell' della prestazione di reddito di cittadinanza (RdC) motivata dall' ente previdenziale con la non coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica al momento della domanda.
La ricorrente, titolare di reddito di cittadinanza n. conseguito con NumeroDiC_1
decorrenza maggio 2022 a seguito di domanda inoltrata il 21 aprile 2022, in data CP_ 13 gennaio 2023 riceveva dall' di Grosseto la lettera di revoca (doc. 1).
Successivamente il 21 aprile 2023 riceveva nuova racc. a.r. (doc. 2) con la quale le veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 3.000 già riscosso a tal titolo da maggio a ottobre 2022.
Deduceva che, recatasi presso gli Uffici dell'anagrafe di Castel del Piano al fine di procurarsi la documentazione comprovante il proprio status di divorziata e di unica componente del proprio nucleo familiare, constatava che la richiesta di trasferimento presentata dall'ex coniuge in data 11 aprile 2022 Persona_1
(doc. 3) era stata inizialmente respinta (doc. 4) e solo successivamente accolta,
Pag. 2 di 6 ma con decorrenza dal 29 luglio 2022 (doc. 5). La ricorrente, ignara di tali circostanze, aveva in effetti presentato domanda di RdC indicando in buona fede che il nucleo familiare era composto solo da se stessa, dal momento che peraltro il coniuge divorziato si era già trasferito altrove da anni, pur continuando a mantenere la formale residenza anagrafica presso l'abitazione ex casa coniugale.
2. Si costituiva in giudizio l' che contestando in fatto e in diritto l'avversa CP_1
domanda, ne deduceva l'infondatezza alla luce della normativa vigente in materia.
3. All'udienza del 20 novembre 2024 venivano escussi i testi di parte ricorrente.
All'udienza odierna la causa è stata quindi discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del
Pag. 3 di 6 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
6. Parte ricorrente ha comprovato i tempi della richiesta di trasferimento, interrottasi perché in prima battuta il non era stato rinvenuto dai Vigili Per_1
accertatori per cui l'effettivo accoglimento del cambio di residenza avveniva solo a decorrere dal 29 luglio 2022 (all. 4 e 5 al ricorso).
La prova testimoniale ha comprovato poi l'effettiva situazione di fatto come sussistente al tempo della presentazione della domanda di RdC, effettivamente divergente da quella risultante dalla certificazione formale, dal momento che il non conviveva più con la sin dal tempo risalente alla Per_1 Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Il teste ha così riferito “…Posso dire che fino a che non Testimone_1 si sono separati i coniugi abitavano insieme al piano superiore dell' abitazione di via Tepolini, accanto alla mia. Dopo la separazione, il è andato a Per_1 vivere in una sorta di taverna sottostante l' appartamento che i coniugi prima concedevano in locazione… NDR non ricordo esattamente quando si sono separati, direi nel periodo della pandemia o subito dopo, sicuramente da qualche anno… “.
La teste a riferito: “ Cap. 1) – Si sono separati nel Testimone_2
2017, da allora non coabitano;
… AD : credo che il sia andato a Per_1
vivere con il figlio;
AD, è possibile che per un certo periodo ha utilizzato un locale sottostante la ex casa coniugale di via Tepolini, una taverna;
AD ne sono a conoscenza diretta, frequentavo l' abitazione di via Tepolini, è stato un periodo difficile per la “. Parte_1
Pag. 4 di 6 Il teste ha dichiarato: “ Cap. 1) – Non convivono in quella Testimone_3
casa dal 2017, già prima della separazione che in realtà non so neppure se sia stata mai consacrata formalmente. Cap. 2 ) - Stava spesso dalla compagna in
Seggiano e faceva la spola tra quella casa e un locale sottostante la ex abitazione coniugale. “ .
Mentre il diretto interessato ha dichiarato: “Cap. 1) - “ E' Persona_1
vero. La nostra unione è andata in crisi nel 2016, dal 2017 constatata l' impossibilità di convivere con la mi sono trasferito in un monolocale Parte_1 sottostante l' abitazione che è rimasta alla mia ex moglie. Cap. 2) – Faccio un lavoro che mi porta spesso fuori, essendo musicista. Comunque la mia abitazione è in via Tepolini 15/b “.
7. Ciò detto, in più occasioni la S.C. ha avuto modo di chiarire che in caso di divergenza tra residenza formale e residenza effettiva, l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del soggetto interessato, superabile con i mezzi di prova consentiti dall' ordinamento.
Si veda ad esempio Cass. Sez. Un. ord. n. 10443/2022 che, in tema di separazione personale tra coniugi e "residenza abituale", ha chiarito come il luogo in cui l'interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni deve essere accertato sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale e anagrafica.
Si veda ancora, tra le altre, la recente Cass. ord. n. 53/2024 e, in tema di riscontri circa la residenza ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, Cass. sent. n. 12380/2017 che ha ribadito il principio per cui, nell'accertare la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, deve trovare applicazione “il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica”.
Pag. 5 di 6 8. Il ricorso della deve pertanto essere accolto, accertandosi il suo diritto Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza come da domanda avanzata e fino alla sussistenza dei relativi requisiti.
Deriva altresì che il provvedimento di revoca del Reddito emesso da il 31 CP_1
marzo 2023 è illegittimo e che quindi nulla è dovuto per tale titolo in restituzione all' da parte della ricorrente CP_3 Parte_1
9. Tenuto conto che per fatto non ascrivibile all' , cui invece hanno concorso CP_1
la ricorrente e il di lei coniuge le risultanze formali non corrispondevano Per_1
alla situazione di fatto sussistono quindi giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione del reddito di cittadinanza n. e del connesso indebito contestato e, NumeroDiC_1 per l'effetto,
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente degli importi non CP_1
corrisposti fino alla cessazione del diritto al beneficio, con maggiorazione di interessi e rivalutazione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 ottobre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 380 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
( c.f ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Castel del Piano ( Gr ), Loc. Tepolini n. 18, rappresentata, difesa e domiciliata dall' avv. Paola Pippi, con studio in Grosseto, Viale Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “ Piaccia al Giudice del Lavoro adito, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, riconosciuta e dichiarata l' illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione di RdC n. 2022 - 5598449 ricevuto dalla ricorrente a mezzo racc. a.r. in data 13.01.2023, con conseguente annullamento dell' indebito contestato e condanna dell' ente previdenziale convenuto al pagamento in favore della ricorrente medesima di tutti gli importi non corrisposti a decorrere dal mese di novembre 2023 e fino alla data prevista per la conclusione dell' erogazione del beneficio, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto con vittoria di compensi professionali relativi al procedimento, oltre Iva e Cap, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, respingere il ricorso avversario, essendo l impossibilitato al ripristino della CP_1
prestazione. Si chiede che venga evocato in giudizio il sui fatti di Controparte_2
causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3 maggio 2024 adiva questo Parte_1
Tribunale affinché volesse dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca
CP_ da parte dell' della prestazione di reddito di cittadinanza (RdC) motivata dall' ente previdenziale con la non coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica al momento della domanda.
La ricorrente, titolare di reddito di cittadinanza n. conseguito con NumeroDiC_1
decorrenza maggio 2022 a seguito di domanda inoltrata il 21 aprile 2022, in data CP_ 13 gennaio 2023 riceveva dall' di Grosseto la lettera di revoca (doc. 1).
Successivamente il 21 aprile 2023 riceveva nuova racc. a.r. (doc. 2) con la quale le veniva richiesta la restituzione dell'importo di euro 3.000 già riscosso a tal titolo da maggio a ottobre 2022.
Deduceva che, recatasi presso gli Uffici dell'anagrafe di Castel del Piano al fine di procurarsi la documentazione comprovante il proprio status di divorziata e di unica componente del proprio nucleo familiare, constatava che la richiesta di trasferimento presentata dall'ex coniuge in data 11 aprile 2022 Persona_1
(doc. 3) era stata inizialmente respinta (doc. 4) e solo successivamente accolta,
Pag. 2 di 6 ma con decorrenza dal 29 luglio 2022 (doc. 5). La ricorrente, ignara di tali circostanze, aveva in effetti presentato domanda di RdC indicando in buona fede che il nucleo familiare era composto solo da se stessa, dal momento che peraltro il coniuge divorziato si era già trasferito altrove da anni, pur continuando a mantenere la formale residenza anagrafica presso l'abitazione ex casa coniugale.
2. Si costituiva in giudizio l' che contestando in fatto e in diritto l'avversa CP_1
domanda, ne deduceva l'infondatezza alla luce della normativa vigente in materia.
3. All'udienza del 20 novembre 2024 venivano escussi i testi di parte ricorrente.
All'udienza odierna la causa è stata quindi discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
4. Il ricorso è fondato.
5. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo
2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del
Pag. 3 di 6 permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
6. Parte ricorrente ha comprovato i tempi della richiesta di trasferimento, interrottasi perché in prima battuta il non era stato rinvenuto dai Vigili Per_1
accertatori per cui l'effettivo accoglimento del cambio di residenza avveniva solo a decorrere dal 29 luglio 2022 (all. 4 e 5 al ricorso).
La prova testimoniale ha comprovato poi l'effettiva situazione di fatto come sussistente al tempo della presentazione della domanda di RdC, effettivamente divergente da quella risultante dalla certificazione formale, dal momento che il non conviveva più con la sin dal tempo risalente alla Per_1 Parte_1
separazione personale tra i coniugi.
Il teste ha così riferito “…Posso dire che fino a che non Testimone_1 si sono separati i coniugi abitavano insieme al piano superiore dell' abitazione di via Tepolini, accanto alla mia. Dopo la separazione, il è andato a Per_1 vivere in una sorta di taverna sottostante l' appartamento che i coniugi prima concedevano in locazione… NDR non ricordo esattamente quando si sono separati, direi nel periodo della pandemia o subito dopo, sicuramente da qualche anno… “.
La teste a riferito: “ Cap. 1) – Si sono separati nel Testimone_2
2017, da allora non coabitano;
… AD : credo che il sia andato a Per_1
vivere con il figlio;
AD, è possibile che per un certo periodo ha utilizzato un locale sottostante la ex casa coniugale di via Tepolini, una taverna;
AD ne sono a conoscenza diretta, frequentavo l' abitazione di via Tepolini, è stato un periodo difficile per la “. Parte_1
Pag. 4 di 6 Il teste ha dichiarato: “ Cap. 1) – Non convivono in quella Testimone_3
casa dal 2017, già prima della separazione che in realtà non so neppure se sia stata mai consacrata formalmente. Cap. 2 ) - Stava spesso dalla compagna in
Seggiano e faceva la spola tra quella casa e un locale sottostante la ex abitazione coniugale. “ .
Mentre il diretto interessato ha dichiarato: “Cap. 1) - “ E' Persona_1
vero. La nostra unione è andata in crisi nel 2016, dal 2017 constatata l' impossibilità di convivere con la mi sono trasferito in un monolocale Parte_1 sottostante l' abitazione che è rimasta alla mia ex moglie. Cap. 2) – Faccio un lavoro che mi porta spesso fuori, essendo musicista. Comunque la mia abitazione è in via Tepolini 15/b “.
7. Ciò detto, in più occasioni la S.C. ha avuto modo di chiarire che in caso di divergenza tra residenza formale e residenza effettiva, l'attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del soggetto interessato, superabile con i mezzi di prova consentiti dall' ordinamento.
Si veda ad esempio Cass. Sez. Un. ord. n. 10443/2022 che, in tema di separazione personale tra coniugi e "residenza abituale", ha chiarito come il luogo in cui l'interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni deve essere accertato sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale e anagrafica.
Si veda ancora, tra le altre, la recente Cass. ord. n. 53/2024 e, in tema di riscontri circa la residenza ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, Cass. sent. n. 12380/2017 che ha ribadito il principio per cui, nell'accertare la residenza ininterrotta in Italia del richiedente fin dalla nascita, deve trovare applicazione “il criterio della residenza effettiva, che può essere dimostrata con ogni idonea documentazione, dovendo tale criterio ritenersi prevalente sulla residenza anagrafica”.
Pag. 5 di 6 8. Il ricorso della deve pertanto essere accolto, accertandosi il suo diritto Parte_1
a percepire il reddito di cittadinanza come da domanda avanzata e fino alla sussistenza dei relativi requisiti.
Deriva altresì che il provvedimento di revoca del Reddito emesso da il 31 CP_1
marzo 2023 è illegittimo e che quindi nulla è dovuto per tale titolo in restituzione all' da parte della ricorrente CP_3 Parte_1
9. Tenuto conto che per fatto non ascrivibile all' , cui invece hanno concorso CP_1
la ricorrente e il di lei coniuge le risultanze formali non corrispondevano Per_1
alla situazione di fatto sussistono quindi giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione del reddito di cittadinanza n. e del connesso indebito contestato e, NumeroDiC_1 per l'effetto,
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente degli importi non CP_1
corrisposti fino alla cessazione del diritto al beneficio, con maggiorazione di interessi e rivalutazione;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 6 di 6