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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 198 del R.A.C.L. dell'anno 2021 promossa da: quale figlio superstite ed erede di domiciliato Parte_1 Persona_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria e Claudia Atzeri e Giovanni
Pruneddu che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE quale coniuge superstite ed erede di domiciliato CP_1 Persona_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria e Claudia Atzeri e Giovanni
Pruneddu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
quale figlio superstite ed erede di domiciliato CP_2 Persona_1
elettivamente in Roma presso lo studio dell'avvocato Stefano Paniccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
INTERVENIENTI VOLONTARI
CONTRO
Controparte_3
, in persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in
[...]
Cagliari, presso l'avvocato Giuliana Murini, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato
Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 febbraio 2021 nata ad [...] il 5 Persona_1
1 dicembre 1952, titolare di un indennizzo in capitale in misura pari al 13 % aveva ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad un maggior CP_4
indennizzo in rendita o in capitale in relazione ad un epatocarcinoma in cirrosi epatica da HBV, già infruttuosamente richiesto in via amministrativa.
2. Fissata l'udienza di discussione, l' convenuto si è costituito ed ha concluso per il CP_3 rigetto del ricorso escludendo l'eziologia lavorativa della patologia lamentata dalla Per_1
3. Nelle more del procedimento, segnatamente il 24 marzo 2021, quest'ultima è deceduta talchè si sono costituiti, onde proseguire il giudizio, i suoi eredi che hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
4. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa dopo accurati esami medici e debito Persona_2
studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 30 aprile 2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare l'Ausiliario ha così concluso affermando che i dati epidemiologici forniti, significativi della sussistenza tra gli operatori sanitari di un raddoppiamento-triplicamento del rischio di infezione da HBV, unitamente a quelli anamnestico-circostanziali, portano ad affermare nel caso in esame, considerato lo specifico ambito di tutela, la natura professionale delle malattie denunciate….. Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico lo stesso può essere valutato nella misura dell'8% (otto percento) al momento della presentazione della domanda del 06.06.2018 (cfr. voce 61) e nella misura del 60% (sessanta) al CP_4
momento della presentazione della seconda domanda del 05.02.2020 (cfr. voce 134). CP_4
Nel prosieguo della esposizione la dottoressa ha precisato, su opportuna sollecitazione Per_2
del consulente dei ricorrenti assistiti dallo studio legale Atzeri, il danno complessivo correlato al complessivo quadro clinico riferibile alla nei seguenti termini: Si risponde alla Per_1
richiesta di parte ricorrente specificando che sulla base del calcolo riduzionistico a scalare
[IF = IP1 + IP2 - (IP1 X IP2)] il danno biologico era pari al 20% alla data del 06.06.2018 e al 65% alla data del 05.02.2020.
5. Le argomentate conclusioni del consulente, peraltro nemmeno oggetto di puntuali e motivati rilievi critici, appaiono condivisibili siccome coerenti con le risultanze documentali in atti.
Difatti non si è potuto procedere con la visita medico legale sulla persona della Per_1
essendo la stessa, come detto, deceduta poco dopo il deposito del ricorso.
In ogni caso le considerazioni svolte dal c.t.u. nella esposizione contenuta nella relazione peritale in atti, secondo le quali con criterio di probabilità la epatite cronica attiva da HBV che
2 ha colpito la stessa (e che è alla base della successiva cirrosi epatica poi evoluta in Per_1
epatocarcinoma che ha condotto infine al suo decesso come argomentato nella relazione del professor prodotta in atti), rinviene la sua verosimile origine nella pregressa attività Per_3
lavorativa che ella ha svolto dagli anni '80 in poi come infermiera, risultano fondate su specifici elementi di conoscenza emersi in causa.
In primo luogo dalla c.t.u. si apprende che (seppur ivi erroneamente Persona_1
indicata come ) aveva ottenuto fin dal 2004 il riconoscimento della origine Parte_2
lavorativa della patologia epatica in discorso, insorta fin dal 1987, dal competente Comitato di
Verifica ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461/2001.
Tale significativa circostanza peraltro emergeva già dalla relazione a firma del professor
[...]
prodotta ritualmente in atti dalla difesa ricorrente talchè il giudice reputa che della Per_3 stessa possa tenersi conto ai fini decisori, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., (cfr. Cass. ord. n.
33393/2019).
Accanto a tale dato di conoscenza vi è lo svolgimento avvenuto per circa 8 anni dal 1981 al
1988 delle mansioni di infermiera generica presso il reparto di Ginecologia e Chirurgia dell'Ospedale di Isili.
Siffatti compiti espletati per un arco temporale significativo si pongono con criterio di ragionevole verosimiglianza quale qualificato fattore di rischio rispetto alla insorgenza dell'infezione epatica
Come osservato dal c.t.u. è ben ipotizzabile un contatto accidentale con sangue o altro materiale biologico infetto nell'ambito della quotidiana attività lavorativa.
D'altra parte se è vero che il dr. , escusso quale teste nell'interesse della Persona_4
ricorrente, non ha potuto fornire informazioni precise sul tipo di attività svolta dalla el Per_1
periodo anzidetto egli ha comunque confermato che gli operatori sanitari presenti nel nosocomio di Isili ove aveva lavorato dal 1989 in poi erano impegnati anche in prelievi ematici ed altre attività foriere di possibili rischi di contagio di malattie infettive.
Merita di essere aggiunto, concludendo sul punto, che nemmeno sono emersi fattori causali extralavorativi che, quantomeno in ipotesi, potrebbero essere alla base della insorgenza della patologia in discorso.
6. Ritiene pertanto il giudicante, alla luce delle considerazioni che precedono, che la ricorrente avesse maturato in vita diritto alla costituzione della rendita richiesta siccome commisurata ad un danno biologico pari al 20 % e quindi al 65 % rispettivamente a far data dal
6 giugno 2018 e quindi dal 5 febbraio 2020 con la relativa decorrenza di legge.
3 7. L' convenuto deve pertanto essere dichiarato tenuto a costituire la rendita richiesta CP_3
in favore della e per essa a beneficio dei suoi eredi, odierne parti del presente giudizio, Per_1
con decorrenza di legge nella misura e dalle date anzidette, nonché condannato a liquidare in favore di costoro, secondo la rispettiva quota di pertinenza, i ratei già maturati e non riscossi con gli interessi legali (ovvero con la rivalutazione monetaria ove maggiore) fino al decesso avvenuto il 24 marzo 2021.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3 tenuto conto della indubbia particolarità della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale stante la obiettiva difficoltà ricostruttiva della genesi delle patologie per cui è causa rispetto alla pregressa attività lavorativa della Per_1
Sotto altro profilo va osservato che l'accertamento della causa di servizio rispetto alla forma di epatite che l'aveva colpita è stato debitamente documentato solo in sede peritale così privando l' di un elemento di conoscenza che avrebbe, in ipotesi, anche evitare CP_4
l'insorgenza del contenzioso in disamina.
La restante parte resta a carico dell' ed è liquidata ai sensi del D.M. n. 55/2014 con CP_4
riferimento allo scaglione fino a 26.000,00 euro, come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari.
9. Restano, inoltre, a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_4
come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che in vita aveva diritto di percepire la rendita per danno Persona_1
biologico in misura rispettivamente pari al 20 % e quindi al 65 %, con decorrenza di legge, dalle date di cui in parte motiva cui rinvia.
2. Condanna l' a costituire la predetta rendita e al pagamento dei ratei maturati e CP_4
non riscossi con accessori quantificati come in parte motiva fino al saldo in favore di Per_5
e in ragione della rispettiva quota ereditaria di pertinenza,
[...] Persona_6 Persona_7
detratto quanto già percepito per le pregresse affezioni;
3. Dispone la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' alla CP_4
rifusione della restante parte in favore di e liquidandola in Persona_5 Persona_6
complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre rimborso di 2/3 del c.u. ove corrisposto ed accessori di
4 legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. Dispone la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' alla CP_4
rifusione della restante parte in favore di liquidandola in complessivi euro Persona_7
1.800,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre rimborso di 2/3 del c.u. ove corrisposto ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
5. Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come separatamente CP_4
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della udienza svoltasi con le forme della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 198 del R.A.C.L. dell'anno 2021 promossa da: quale figlio superstite ed erede di domiciliato Parte_1 Persona_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria e Claudia Atzeri e Giovanni
Pruneddu che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE quale coniuge superstite ed erede di domiciliato CP_1 Persona_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria e Claudia Atzeri e Giovanni
Pruneddu, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti;
quale figlio superstite ed erede di domiciliato CP_2 Persona_1
elettivamente in Roma presso lo studio dell'avvocato Stefano Paniccia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
INTERVENIENTI VOLONTARI
CONTRO
Controparte_3
, in persona del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in
[...]
Cagliari, presso l'avvocato Giuliana Murini, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato
Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 2 febbraio 2021 nata ad [...] il 5 Persona_1
1 dicembre 1952, titolare di un indennizzo in capitale in misura pari al 13 % aveva ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad un maggior CP_4
indennizzo in rendita o in capitale in relazione ad un epatocarcinoma in cirrosi epatica da HBV, già infruttuosamente richiesto in via amministrativa.
2. Fissata l'udienza di discussione, l' convenuto si è costituito ed ha concluso per il CP_3 rigetto del ricorso escludendo l'eziologia lavorativa della patologia lamentata dalla Per_1
3. Nelle more del procedimento, segnatamente il 24 marzo 2021, quest'ultima è deceduta talchè si sono costituiti, onde proseguire il giudizio, i suoi eredi che hanno insistito per l'accoglimento della domanda.
4. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa dopo accurati esami medici e debito Persona_2
studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata il 30 aprile 2024, da intendersi qui integralmente richiamate.
In particolare l'Ausiliario ha così concluso affermando che i dati epidemiologici forniti, significativi della sussistenza tra gli operatori sanitari di un raddoppiamento-triplicamento del rischio di infezione da HBV, unitamente a quelli anamnestico-circostanziali, portano ad affermare nel caso in esame, considerato lo specifico ambito di tutela, la natura professionale delle malattie denunciate….. Per quanto concerne la quantificazione del danno biologico lo stesso può essere valutato nella misura dell'8% (otto percento) al momento della presentazione della domanda del 06.06.2018 (cfr. voce 61) e nella misura del 60% (sessanta) al CP_4
momento della presentazione della seconda domanda del 05.02.2020 (cfr. voce 134). CP_4
Nel prosieguo della esposizione la dottoressa ha precisato, su opportuna sollecitazione Per_2
del consulente dei ricorrenti assistiti dallo studio legale Atzeri, il danno complessivo correlato al complessivo quadro clinico riferibile alla nei seguenti termini: Si risponde alla Per_1
richiesta di parte ricorrente specificando che sulla base del calcolo riduzionistico a scalare
[IF = IP1 + IP2 - (IP1 X IP2)] il danno biologico era pari al 20% alla data del 06.06.2018 e al 65% alla data del 05.02.2020.
5. Le argomentate conclusioni del consulente, peraltro nemmeno oggetto di puntuali e motivati rilievi critici, appaiono condivisibili siccome coerenti con le risultanze documentali in atti.
Difatti non si è potuto procedere con la visita medico legale sulla persona della Per_1
essendo la stessa, come detto, deceduta poco dopo il deposito del ricorso.
In ogni caso le considerazioni svolte dal c.t.u. nella esposizione contenuta nella relazione peritale in atti, secondo le quali con criterio di probabilità la epatite cronica attiva da HBV che
2 ha colpito la stessa (e che è alla base della successiva cirrosi epatica poi evoluta in Per_1
epatocarcinoma che ha condotto infine al suo decesso come argomentato nella relazione del professor prodotta in atti), rinviene la sua verosimile origine nella pregressa attività Per_3
lavorativa che ella ha svolto dagli anni '80 in poi come infermiera, risultano fondate su specifici elementi di conoscenza emersi in causa.
In primo luogo dalla c.t.u. si apprende che (seppur ivi erroneamente Persona_1
indicata come ) aveva ottenuto fin dal 2004 il riconoscimento della origine Parte_2
lavorativa della patologia epatica in discorso, insorta fin dal 1987, dal competente Comitato di
Verifica ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 461/2001.
Tale significativa circostanza peraltro emergeva già dalla relazione a firma del professor
[...]
prodotta ritualmente in atti dalla difesa ricorrente talchè il giudice reputa che della Per_3 stessa possa tenersi conto ai fini decisori, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., (cfr. Cass. ord. n.
33393/2019).
Accanto a tale dato di conoscenza vi è lo svolgimento avvenuto per circa 8 anni dal 1981 al
1988 delle mansioni di infermiera generica presso il reparto di Ginecologia e Chirurgia dell'Ospedale di Isili.
Siffatti compiti espletati per un arco temporale significativo si pongono con criterio di ragionevole verosimiglianza quale qualificato fattore di rischio rispetto alla insorgenza dell'infezione epatica
Come osservato dal c.t.u. è ben ipotizzabile un contatto accidentale con sangue o altro materiale biologico infetto nell'ambito della quotidiana attività lavorativa.
D'altra parte se è vero che il dr. , escusso quale teste nell'interesse della Persona_4
ricorrente, non ha potuto fornire informazioni precise sul tipo di attività svolta dalla el Per_1
periodo anzidetto egli ha comunque confermato che gli operatori sanitari presenti nel nosocomio di Isili ove aveva lavorato dal 1989 in poi erano impegnati anche in prelievi ematici ed altre attività foriere di possibili rischi di contagio di malattie infettive.
Merita di essere aggiunto, concludendo sul punto, che nemmeno sono emersi fattori causali extralavorativi che, quantomeno in ipotesi, potrebbero essere alla base della insorgenza della patologia in discorso.
6. Ritiene pertanto il giudicante, alla luce delle considerazioni che precedono, che la ricorrente avesse maturato in vita diritto alla costituzione della rendita richiesta siccome commisurata ad un danno biologico pari al 20 % e quindi al 65 % rispettivamente a far data dal
6 giugno 2018 e quindi dal 5 febbraio 2020 con la relativa decorrenza di legge.
3 7. L' convenuto deve pertanto essere dichiarato tenuto a costituire la rendita richiesta CP_3
in favore della e per essa a beneficio dei suoi eredi, odierne parti del presente giudizio, Per_1
con decorrenza di legge nella misura e dalle date anzidette, nonché condannato a liquidare in favore di costoro, secondo la rispettiva quota di pertinenza, i ratei già maturati e non riscossi con gli interessi legali (ovvero con la rivalutazione monetaria ove maggiore) fino al decesso avvenuto il 24 marzo 2021.
8. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione di 1/3 tenuto conto della indubbia particolarità della vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale stante la obiettiva difficoltà ricostruttiva della genesi delle patologie per cui è causa rispetto alla pregressa attività lavorativa della Per_1
Sotto altro profilo va osservato che l'accertamento della causa di servizio rispetto alla forma di epatite che l'aveva colpita è stato debitamente documentato solo in sede peritale così privando l' di un elemento di conoscenza che avrebbe, in ipotesi, anche evitare CP_4
l'insorgenza del contenzioso in disamina.
La restante parte resta a carico dell' ed è liquidata ai sensi del D.M. n. 55/2014 con CP_4
riferimento allo scaglione fino a 26.000,00 euro, come da dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari.
9. Restano, inoltre, a carico definitivo dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_4
come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che in vita aveva diritto di percepire la rendita per danno Persona_1
biologico in misura rispettivamente pari al 20 % e quindi al 65 %, con decorrenza di legge, dalle date di cui in parte motiva cui rinvia.
2. Condanna l' a costituire la predetta rendita e al pagamento dei ratei maturati e CP_4
non riscossi con accessori quantificati come in parte motiva fino al saldo in favore di Per_5
e in ragione della rispettiva quota ereditaria di pertinenza,
[...] Persona_6 Persona_7
detratto quanto già percepito per le pregresse affezioni;
3. Dispone la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' alla CP_4
rifusione della restante parte in favore di e liquidandola in Persona_5 Persona_6
complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre rimborso di 2/3 del c.u. ove corrisposto ed accessori di
4 legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. Dispone la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 e condanna l' alla CP_4
rifusione della restante parte in favore di liquidandola in complessivi euro Persona_7
1.800,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 % ed oltre rimborso di 2/3 del c.u. ove corrisposto ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
5. Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come separatamente CP_4
liquidate.
Così deciso in Cagliari il 3 febbraio 2025.
IL GIUDICE
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