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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/06/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 15103/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo, dall'avv. Nerino Allocati, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti
Michele Siviero, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Siviero.
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, deduceva di lavorare alle dipendenze di dal 25.08.2992, con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadrato come “Macchinista” nell'area dei “Tecnici specializzati”, livello B
1; di aver sempre lavorato su turni articolati su 5 giorni alla settimana, percependo una retribuzione ordinaria come previsto dal CCNL di settore, maggiorata dei singoli istituti contrattuali e di una retribuzione accessoria prevista sia dal CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria sia dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
di aver percepito regolarmente l'indennità di utilizzazione professionale (art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016) e l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77 del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.12.2016); che l'indennità di utilizzazione professionale è legata alle mansioni di sorveglianza e responsabilità del convoglio e varia a seconda dell'orario di lavoro e della modalità di scorta (diurna/notturna, agente unico/doppio); che l'indennità per assenza dalla residenza compensa il disagio di essere lontano dal luogo di residenza per motivi di servizio, come stabilito dall'art. 77 del CCNL della Mobilità; che tali indennità non sono state computate nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali che includono solo un importo forfettario giornaliero;
che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di
Cassazione, la retribuzione delle ferie deve includere tutte le componenti della retribuzione ordinaria, comprese le indennità collegate alle mansioni svolte;
che, pertanto competeva il diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie delle indennità di utilizzazione professionale e per assenza dalla residenza, calcolate in base agli importi effettivamente percepiti e non secondo il valore forfettario giornaliero.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art.
34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto
6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto
3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B)Condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede”; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva la resistente che, chiedendo il rigetto del ricorso, deduceva che le indennità oggetto di causa non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, né la base di calcolo per il trattamento retributivo feriale in quanto elementi accessori della retribuzione, legati a specifici impegni, sforzi o rischi presenti solo nell'effettiva prestazione lavorativa e assenti nei giorni di ferie;
che la contrattazione collettiva già riserva al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (comprendente minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam), ma anche ulteriori elementi accessori;
che, secondo la giurisprudenza invocata dal ricorrente, durante le ferie il lavoratore deve godere di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle dell'attività lavorativa ordinaria, ma non ha diritto alla medesima retribuzione e, in ogni caso, la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita, è inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi;
che la ricostruzione attorea
è in spregio ad ogni legittimo affidamento consolidato dell'azienda e, soprattutto, al principio di inscindibilità delle clausole contrattuali, in quanto, se le parti del contratto collettivo avessero conosciuto l'invalidità delle clausole che perimetrano la retribuzione feriale, non avrebbero introdotto le indennità in questione o lo avrebbero fatto in misura diversa;
eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale del credito.
Concludeva, pertanto, affinché il Giudice volesse “nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo
Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10
d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3,
36, 39 e 41 Cost.; In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, tenere indenne la società da qualsivoglia condanna, in ragione della prescrizione quinquennale eccepita, ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura massima come quantificati nel prospetto allegato o nella diversa misura determinata dal giudice”; vinte le spese di lite.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e non avendo parte ricorrente aderito alla proposta conciliativa avanzata dalla controparte con note del 30.5.2025 la causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 3.06.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*** La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr. sent. n. 4992/2024 dott. Ciro Cardellicchio;
sent. n. 2504/2024 dott.ssa
; sent. nn. 6364/2024 e 6458/2024 dott.ssa ai sensi dell'art. 118 disp. Per_1 Persona_2
att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass. 15/10/2020, n. 22401) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze MS (C-155/10) e LO (C-
539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione
“ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Pertanto, l'interprete dovrà valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, MS e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, in secondo luogo, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (cfr. Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 37589/2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto
UE (Cass. civ. n. 13428/2019).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003.
Tanto premesso, deve ritenersi che le indennità oggetto di causa si trovano ad un rapporto di funzionalità con le specifiche mansioni affidate al lavoratore.
Con particolare riferimento alla indennità di utilizzazione professionale (IUP) la difesa di sostiene che questa dovrebbe essere ridotta solo parzialmente (nella sola Controparte_1
componente variabile) durante il periodo di ferie, sostenendo che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è, quindi, tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Questo confronto deve essere effettuato non sull'intero anno di retribuzione, come sostenuto da , ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera, considerando che CP_1
le ferie vengono richieste per giornate.
Questi elementi evidenziano una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione dello stipendio causata dal godimento delle ferie, sia nel suo complesso che specificamente riferita alla componente variabile della IUP.
L'indennità in questione è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto da , la richiesta del lavoratore non comporta una CP_1 duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, poiché
l'importo fisso percepito durante il periodo feriale viene detratto dalle somme dovute.
Analogamente, le obiezioni di riguardo l'indennità di assenza dalla residenza non CP_1
possono essere condivise, in quanto tale componente retributiva rientra nel concetto di retribuzione delineato dalla giurisprudenza. Questa indennità compensa un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla residenza.
L'art. 77 co. 2 CCNL riconosce questa indennità al personale mobile in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla durata, determinandola secondo specifiche misure orarie. Né l'omologazione del regime fiscale a quello del trattamento di trasferta, né
l'esclusione dell'elemento dal calcolo della retribuzione per tutti gli istituti di legge e/o contratto, incidono sulla funzione sostanziale dell'emolumento e sulla sua correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Conclusivamente, può affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. È quanto espressamente stabilito di recente anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14098 del 21 maggio 2024, laddove si legge: “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro,
è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società T. (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata
a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in contrasto con le norme di legge interne e sovranazionali, risultando quindi nulle. Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (l'art. 25, comma 6, l'art. 63, punti 1.1 e 1.2, l'art. 72, punto 2.4, del CCNL della
Mobilità/Area del 16.04.2003; l'art. 15, punto 3, e l'art. 34, punto 8.4, del Controparte_2
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; l'art. 31, punto 6, l'art. 68, punto
1.1, e l'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; l'art. 14, punto 3, e l'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; l'art. 14, punto 3, e l'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; l'art. 30, comma 6, e l'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
Sul punto, non appare condivisibile la tesi della resistente, secondo la quale, in applicazione del principio di cui all'art. 1419 c.c., la dichiarazione di nullità delle suddette disposizioni travolgerebbe integralmente le norme in cui sono contenute.
La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa.
Non risulta inoltre allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. Del resto, il principio di conservazione di cui al citato art. 1419 c.c. costituisce, in materia contrattuale, regola generale dell'ordinamento, per cui l'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri una relazione di interdipendenza tra la stessa e tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
Da ultimo, in relazione all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
26246/2022; Cass. n. 36108/2022; Cass. n.11766/2024), la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ad ogni buon conto, per il periodo compreso tra il novembre 2016 ed il novembre 2021, la prescrizione risulterebbe interrotta dall'istanza inoltrata dal ricorrente a mezzo pec l'8.11.2021
(cfr. allegato in atti).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente;
per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate dal 18 luglio 2007 alla data di deposito del ricorso, da liquidarsi, come richiesto, in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo. I contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono ragioni che giustificano la compensazione per la metà delle spese giudiziali ponendosi la restante parte a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo Parte_1 del compenso per i giorni di congedo per ferie l'“indennità di utilizzazione professionale” e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive a decorrere dal 18 Controparte_1
luglio 2007 fino alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, questi ultimi calcolati sulle somme annualmente rivalutate, da quantificarsi in separato giudizio;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la resiste al pagamento della restante parte liquidata in €1250 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 7.06.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 3.06.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 15103/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo, dall'avv. Nerino Allocati, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti
Michele Siviero, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Siviero.
Resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, deduceva di lavorare alle dipendenze di dal 25.08.2992, con contratto di lavoro a tempo Controparte_1 indeterminato, inquadrato come “Macchinista” nell'area dei “Tecnici specializzati”, livello B
1; di aver sempre lavorato su turni articolati su 5 giorni alla settimana, percependo una retribuzione ordinaria come previsto dal CCNL di settore, maggiorata dei singoli istituti contrattuali e di una retribuzione accessoria prevista sia dal CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviaria sia dal Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
di aver percepito regolarmente l'indennità di utilizzazione professionale (art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016) e l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77 del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.12.2016); che l'indennità di utilizzazione professionale è legata alle mansioni di sorveglianza e responsabilità del convoglio e varia a seconda dell'orario di lavoro e della modalità di scorta (diurna/notturna, agente unico/doppio); che l'indennità per assenza dalla residenza compensa il disagio di essere lontano dal luogo di residenza per motivi di servizio, come stabilito dall'art. 77 del CCNL della Mobilità; che tali indennità non sono state computate nella base di calcolo della retribuzione per i giorni di ferie, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali che includono solo un importo forfettario giornaliero;
che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e della Suprema Corte di
Cassazione, la retribuzione delle ferie deve includere tutte le componenti della retribuzione ordinaria, comprese le indennità collegate alle mansioni svolte;
che, pertanto competeva il diritto all'inclusione nella base di calcolo delle ferie delle indennità di utilizzazione professionale e per assenza dalla residenza, calcolate in base agli importi effettivamente percepiti e non secondo il valore forfettario giornaliero.
Tanto premesso, chiedeva a questo Giudice di “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, anche, come sopra richiesto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del
CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art.
34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto
6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto
3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area
Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto B)Condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data che l'ill.mo Giudice adito riterrà di decorrenza, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede”; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva la resistente che, chiedendo il rigetto del ricorso, deduceva che le indennità oggetto di causa non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, né la base di calcolo per il trattamento retributivo feriale in quanto elementi accessori della retribuzione, legati a specifici impegni, sforzi o rischi presenti solo nell'effettiva prestazione lavorativa e assenti nei giorni di ferie;
che la contrattazione collettiva già riserva al lavoratore in ferie non solo la retribuzione ordinaria (comprendente minimo contrattuale, scatti di anzianità e assegni ad personam), ma anche ulteriori elementi accessori;
che, secondo la giurisprudenza invocata dal ricorrente, durante le ferie il lavoratore deve godere di condizioni economiche sostanzialmente paragonabili a quelle dell'attività lavorativa ordinaria, ma non ha diritto alla medesima retribuzione e, in ogni caso, la ridotta incidenza delle indennità rivendicate sulla retribuzione percepita, è inidonea a disincentivare l'effettiva fruizione dei riposi;
che la ricostruzione attorea
è in spregio ad ogni legittimo affidamento consolidato dell'azienda e, soprattutto, al principio di inscindibilità delle clausole contrattuali, in quanto, se le parti del contratto collettivo avessero conosciuto l'invalidità delle clausole che perimetrano la retribuzione feriale, non avrebbero introdotto le indennità in questione o lo avrebbero fatto in misura diversa;
eccepiva, in via subordinata, l'intervenuta parziale prescrizione quinquennale del credito.
Concludeva, pertanto, affinché il Giudice volesse “nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo
Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10
d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3,
36, 39 e 41 Cost.; In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, tenere indenne la società da qualsivoglia condanna, in ragione della prescrizione quinquennale eccepita, ovvero, in subordine, ridurre la stessa nella misura massima come quantificati nel prospetto allegato o nella diversa misura determinata dal giudice”; vinte le spese di lite.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e non avendo parte ricorrente aderito alla proposta conciliativa avanzata dalla controparte con note del 30.5.2025 la causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 3.06.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
*** La domanda è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente, possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr. sent. n. 4992/2024 dott. Ciro Cardellicchio;
sent. n. 2504/2024 dott.ssa
; sent. nn. 6364/2024 e 6458/2024 dott.ssa ai sensi dell'art. 118 disp. Per_1 Persona_2
att. c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 17/05/2019, n. 13425, Cass. 15/10/2020, n. 22401) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze MS (C-155/10) e LO (C-
539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione
“ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali). Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Pertanto, l'interprete dovrà valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, MS e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, in secondo luogo, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (cfr. Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 37589/2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto
UE (Cass. civ. n. 13428/2019).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del D. Lgs. n. 66 del 2003.
Tanto premesso, deve ritenersi che le indennità oggetto di causa si trovano ad un rapporto di funzionalità con le specifiche mansioni affidate al lavoratore.
Con particolare riferimento alla indennità di utilizzazione professionale (IUP) la difesa di sostiene che questa dovrebbe essere ridotta solo parzialmente (nella sola Controparte_1
componente variabile) durante il periodo di ferie, sostenendo che ciò non scoraggerebbe l'effettivo utilizzo delle ferie stesse.
Tale argomentazione non può essere condivisa.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è, quindi, tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Questo confronto deve essere effettuato non sull'intero anno di retribuzione, come sostenuto da , ma nel breve periodo, con riferimento alla retribuzione giornaliera, considerando che CP_1
le ferie vengono richieste per giornate.
Questi elementi evidenziano una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione dello stipendio causata dal godimento delle ferie, sia nel suo complesso che specificamente riferita alla componente variabile della IUP.
L'indennità in questione è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto da , la richiesta del lavoratore non comporta una CP_1 duplicazione delle indennità previste dall'art. 31, punto 5, del contratto aziendale, poiché
l'importo fisso percepito durante il periodo feriale viene detratto dalle somme dovute.
Analogamente, le obiezioni di riguardo l'indennità di assenza dalla residenza non CP_1
possono essere condivise, in quanto tale componente retributiva rientra nel concetto di retribuzione delineato dalla giurisprudenza. Questa indennità compensa un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa del personale mobile, causato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla residenza.
L'art. 77 co. 2 CCNL riconosce questa indennità al personale mobile in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla durata, determinandola secondo specifiche misure orarie. Né l'omologazione del regime fiscale a quello del trattamento di trasferta, né
l'esclusione dell'elemento dal calcolo della retribuzione per tutti gli istituti di legge e/o contratto, incidono sulla funzione sostanziale dell'emolumento e sulla sua correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.
Conclusivamente, può affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), in quanto connesse alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse ovvero tese a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione di particolari mansioni, e vanno pertanto incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. È quanto espressamente stabilito di recente anche dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14098 del 21 maggio 2024, laddove si legge: “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza. 13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro,
è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società T. (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 14. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata
a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in contrasto con le norme di legge interne e sovranazionali, risultando quindi nulle. Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (l'art. 25, comma 6, l'art. 63, punti 1.1 e 1.2, l'art. 72, punto 2.4, del CCNL della
Mobilità/Area del 16.04.2003; l'art. 15, punto 3, e l'art. 34, punto 8.4, del Controparte_2
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; l'art. 31, punto 6, l'art. 68, punto
1.1, e l'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; l'art. 14, punto 3, e l'art. 31, comma 5, del
Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; l'art. 14, punto 3, e l'art. 31, comma
5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; l'art. 30, comma 6, e l'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
Sul punto, non appare condivisibile la tesi della resistente, secondo la quale, in applicazione del principio di cui all'art. 1419 c.c., la dichiarazione di nullità delle suddette disposizioni travolgerebbe integralmente le norme in cui sono contenute.
La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa.
Non risulta inoltre allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto contrattuale e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. Del resto, il principio di conservazione di cui al citato art. 1419 c.c. costituisce, in materia contrattuale, regola generale dell'ordinamento, per cui l'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri una relazione di interdipendenza tra la stessa e tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto.
Da ultimo, in relazione all'eccepita prescrizione, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
26246/2022; Cass. n. 36108/2022; Cass. n.11766/2024), la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge
92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4
e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ad ogni buon conto, per il periodo compreso tra il novembre 2016 ed il novembre 2021, la prescrizione risulterebbe interrotta dall'istanza inoltrata dal ricorrente a mezzo pec l'8.11.2021
(cfr. allegato in atti).
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente;
per l'effetto, la società convenuta va condannata al pagamento delle differenze retributive, a tale titolo maturate dal 18 luglio 2007 alla data di deposito del ricorso, da liquidarsi, come richiesto, in separato giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione, dalla scadenza del credito al soddisfo. I contrasti giurisprudenziali esistenti costituiscono ragioni che giustificano la compensazione per la metà delle spese giudiziali ponendosi la restante parte a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle, dichiara il diritto di a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo Parte_1 del compenso per i giorni di congedo per ferie l'“indennità di utilizzazione professionale” e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive a decorrere dal 18 Controparte_1
luglio 2007 fino alla data di deposito del ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, questi ultimi calcolati sulle somme annualmente rivalutate, da quantificarsi in separato giudizio;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la resiste al pagamento della restante parte liquidata in €1250 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
Napoli, 7.06.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori