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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/04/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Massimo Palescandolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7440/2018 R.G., avente ad oggetto: appalto pubblico
TRA
La (C.F. ), con sede in Napoli alla via Carlo Parte_1 P.IVA_1
Poerio n.9 in persona del l.r.p.t. , nata a [...] il [...] Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo dall'avv. Luca Migliore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Duomo n.133
Attrice
E
in persona del Dirigente del III Dipartimento ing. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di costituzione in
[...] giudizio dall'avv. Maurizio Pasetto, elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale in alla Piazza S. Antonino CP_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 7440/2018 R.G.A.C.
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 22
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la aggiudicataria Parte_1 dell'appalto integrato bandito dal per la progettazione e Controparte_3
l'esecuzione delle opere volte al recupero, miglioramento e aumento della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico di sua proprietà sito in alla Via Vittorio CP_1
Veneto, conveniva in giudizio la detta Amministrazione per vederne accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità per i ritardi e le inadempienze nell'esecuzione dei lavori e nell'approvazione degli atti del collaudo che, a suo dire, avevano impedito alla ditta aggiudicataria di adempiere alle proprie obbligazioni nei termini ed alle condizioni previste in contratto, determinando l'applicazione della penale contrattuale.
Part Sosteneva infatti la di aver rilevato, nel corso dei saggi effettuati sull'edificio, delle criticità strutturali, che prontamente aveva comunicato alla stazione appaltante con nota del 15.10.2012.
A seguito delle successive verifiche, effettuate dal progettista incaricato dal e concluse nel novembre 2012, si era presentata la necessità di modificare il CP_3 progetto, sostituendo ai lavori previsti inizialmente per i soli “miglioramenti” sismici quelli di maggior entità necessari per gli “adeguamenti” sismici del fabbricato, cosa che comportava la necessità di adeguare e modificare il progetto esecutivo.
. 2 N. 7440/2018 R.G.A.C.
In data 8.8.2013 il Comune deliberava l'adeguamento sismico dell'edificio, ordinando all'impresa di modificare in tal senso l'originale progetto esecutivo, che veniva sottoposto in data 30.10. 2013 alla valutazione ed approvazione dell'Ente appaltante.
Un ulteriore slittamento della data di fine lavori veniva causato dall'iter amministrativo necessario per ottenere le autorizzazioni da parte degli uffici competenti del Genio Civile, necessarie per l'effettuazione delle nuove opere commissionate dal . Controparte_3
Part
Sosteneva la che anche la decisione del Comune di indire una apposita gara d'appalto conclusasi in data 8.7.2014 per la sostituzione degli infissi dell'edificio scolastico, aveva negativamente influito sui tempi di consegna dell'immobile.
Affermava inoltre la società attrice che, il termine di proroga di 46 giorni concessole per il completamento delle ulteriori lavorazioni successivamente commissionate, riguardanti la cabina elettrica e l'impianto di riscaldamento a pompa di calore non fosse congruo, in considerazione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni da parte del genio civile, delle modifiche chieste in corso d'opera dalla committenza e dalle operazioni di scavo effettuate dalla Soprintendenza dei Beni
Culturali a seguito del ritrovamento di reperti archeologici nell'area del cantiere.
Part Per tali motivi la sottoscriveva con riserva, in data 27.02.2014, il verbale di consegna definitivo.
Terminate le lavorazioni il nel verbale di ultimazione lavori del CP_3
Part 20.05.2015, contestava alla un ritardo di 150 giorni rispetto alla data prevista per il loro completamento e quindi, nel calcolo del Conto Finale del 10.02.2016, Part computava a carico della una penale di € 45.000,00.
A fronte di tali conteggi sottoscriveva con riserva il suddetto CP_4
Conto Finale del 10.02.2016, ed il Certificato di Collaudo, che veniva redatto con ritardo dalla stazione appaltante il 22.11.2016.
Quale conseguenza delle suddette inadempienze la chiedeva Parte_1 condanna al pagamento della somma complessiva di € Controparte_3
686.380,63 di cui:
. 3 N. 7440/2018 R.G.A.C.
€ 105.245,35 per il ristoro dei danni subiti a causa degli esborsi per la tenuta in sicurezza del cantiere durante il periodo di fermo delle attività lavorative;
€ 99.397,62 per la maggiore onerosità della prestazione contrattuale, conseguente alla riduzione della produttività di cantiere causata dalla eccessiva parzializzazione delle opere eseguibili e dalle limitazioni disposte dalla committenza alle operazioni di rinforzo dei solai;
€ 390.290,48 per effetto della sottoproduzione conseguente alle variazioni al programma dei lavori;
€ 9.185,03 conseguenti all'errata contabilizzazione di opere eseguite;
€ 73.112,04 per la maggiore durata del collaudo;
€ 9.150,11 per la ritardata emissione del Conto Finale.
Il tutto oltre interessi convenzionali, come determinati da capitolato dall'elevazione della riserva e fino alla proposizione della domanda giudiziale, ed interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla notifica della citazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 1° S.A.L. e fino al soddisfo.
Sosteneva infatti di aver tempestivamente contestato le inadempienze della stazione appaltante, sollevando apposite riserve nel corso dei lavori previsti dal contratto in essere, e chiedeva, per tale motivo, venisse accertata e dichiarata l'illegittima applicazione della penale contrattuale da parte del , Controparte_3 con l'ulteriore condanna della convenuta Amministrazione al pagamento della somma di € 45.000,00 oltre interessi convenzionali dall'elevazione della riserva fino alla proposizione della domanda giudiziale, e interessi moratori ex art. 1284, IV comma,
c.c. dalla notifica della citazione, con rivalutazione monetaria dal Conto Finale fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese, dei compensi del presente giudizio, delle spese forfettarie ed oneri come per legge in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva con comparsa per l'udienza del
15.03.2019 il il quale puntualizzava che, con nota del 20.11.2012, Controparte_3 antecedente alla consegna dei lavori e alla stipula del contratto d'appalto, fosse nota alla l'eventualità che l'intera progettazione potesse essere modificata, Parte_1 da lavori per il “miglioramento” a lavori per “adeguamento” sismico e che rientrasse
. 4 N. 7440/2018 R.G.A.C.
nella sfera discrezionale dell'Ente la facoltà di modificare l'appalto da “miglioramento
“ ad “adeguamento” sismico.
Affermava che alla data della consegna parziale dei lavori, il 5.12.2012, la Part
non aveva rilevato vizi nel progetto definitivo.
A sostegno di tale affermazione il evidenziava come, una volta CP_3 firmato il contratto ed effettuata la consegna parziale dei lavori, fossero stati sottoscritti senza alcuna riserva i verbali di verifica del progetto esecutivo del
8.08.2013, del 31.10.2013 e del 13.01.2014.
Part Eccepiva inoltre che la , in violazione di quanto stabilito nel contratto d'appalto, aveva consegnato con cinque mesi di ritardo il progetto esecutivo, laddove avrebbe dovuto farlo nei venti giorni stabiliti.
Parte convenuta sosteneva che, nonostante nel corso dell'esecuzione del contratto fossero state concesse ampie proroghe alla data di consegna dei lavori, procrastinandone la data di ultimazione al 12.11.2014, solo il 10.04.2015 il D.L. ne poteva certificare l'ultimazione.
La Convenuta, su tali presupposti e a seguito della relazione finale redatta dal
DL il 22.02.2016, riteneva di dover applicare ai sensi dell'art. 8 del contratto d'appalto la penale di € 45.000,00 per il ritardo nell'ultimazione degli stessi.
Il RUP redigeva una relazione riservata (prot. n.12991/2016) ex art 202 del
DPR 207/2010, con la quale venivano respinte le doglianze sollevate e ribadita la legittimità dell'applicazione della suddetta penale, legittimità confermata ulteriormente dal Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del 23.11.2016
(prot.n. 55046).
Part Eccepiva, infine, la convenuta la tardività delle riserve espresse dalla poiché basate su fatti non provati, nonché l'inammissibilità della richiesta risarcitoria, mancando la prova del danno subito e la sua riconducibilità al fatto del debitore.
La convenuta Amministrazione riteneva ugualmente infondata in ordine al quantum la suddetta richiesta poiché abnorme e non in linea con il dettato dell'art. 240 bis del D.lgs. 163/2006 il quale prevede che l'importo complessivo delle singole riserve non superi il 20% dell'importo contrattuale.
. 5 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Formulava, quindi, domanda riconvenzionale, per il ristoro del grave danno subito a causa del ritardo nella consegna dell'immobile da parte della CFC, ribadendo la legittima applicazione della penale.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibili le riserve nn. 1, 2 e 3 richiamate nell'atto di citazione, con conseguente declaratoria di decadenza dalla proposizione della relativa domanda giudiziale;
di rigettare la domanda in quanto infondata ed accertare e dichiarare che nulla fosse dovuto alla soc. con condanna Parte_1 dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Per l'ipotesi di accoglimento della avversa domanda chiedeva che gli importi dovuti venissero calcolati in considerazione dei limiti di cui all'art. 240 bis del D.lgs.
163/2006.
All'udienza del 14.03.2019 entrambe le parti in causa reiteravano le conclusioni rese chiedendone l'integrale accoglimento e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il giudice, disponendo l'attivazione della procedura di mediazione, rinviava la causa al 15.10.2019.
All'udienza del 18.10.2019 la dava atto di aver iniziato la Parte_1 procedura di ADR conclusasi con verbale negativo il 07.10.2019, e reiterava la richiesta di rinvio con concessione dei termini ex art.183 co.6 c.p.c., richiesta alla quale si associava il NV . Controparte_3
Nella successiva udienza del 25.02.2020 il giudice concedeva i termini di cui ex art. 183 co.6.
All'udienza del 23.3.21 venivano escussi i due testi di parte attrice Parte_3
, Veniva escusso il teste di parte convenuta
[...] Testimone_1 Testimone_2 per il quale la difesa attorea eccepiva l'incompatibilità a testimoniare, poiché figura professionale che avendo svolto incarichi tecnici esterni dell'amministrazione sarebbe stato coinvolto in un eventuale giudizio di responsabilità erariale del laddove CP_3 fosse stato riconosciuto il danno alla Parte_1
La difesa della convenuta si opponeva, non essendo il teste portatore di un interesse concreto all'esito della lite. Il giudice disponeva quindi procedersi
. 6 N. 7440/2018 R.G.A.C.
all'audizione del teste riservando ogni valutazione in sentenza. Veniva inoltre chiesta dalla difesa di parte attrice la nomina di un consulente tecnico d'Ufficio, mentre parte convenuta chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni ritenendo la causa documentale. Su tali richieste il giudice si riservava.
Con verbale per l'udienza del 26.10.2021 il giudice, lette le note depositate per detta udienza dalle parti in causa, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio indicando il quesito e nominando il consulente rinviava la causa al 1.03.2022 per il conferimento dell'incarico.
Con le note per tale udienza la convenuta impugnava nuovamente la richiesta di ctu, insistendo per il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice lette le note depositate conferiva l'incarico al designato consulente.
All'udienza del 12.10.2023 la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
All'udienza del 12/09/2024 il giudice assegnava la causa a sentenza.
2. Nel merito
2.1 Sulle riserve nn. 1-Maggiori oneri relativi alla tenuta in sicurezza del cantiere durante
l'intero periodo di fermo dei lavori- e 2-Maggiore onerosità della prestazione
contrattuale per ridotta produttività di cantiere
2.1.1 In ordine alla tempestività delle riserve nn. 1 e 2, parte convenuta sottolinea che l'impresa non ha iscritto tali riserve al momento della sottoscrizione del Verbale di consegna parziale dei lavori.
Sul punto va rilevato che, concordemente a quanto affermato dal CTU, il verbale di consegna parziale non può essere considerato il primo atto dell'appalto idoneo a ricevere le riserve in quanto il suddetto verbale veniva sottoscritto quando non era ancora stato stipulato il Contratto di Appalto tra il e la Controparte_3 [...]
Pt_1
Le riserve nn. 1 e 2 sono state iscritte nel verbale di consegna definitiva e nel Registro di Contabilità in occasione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori e, pertanto, sono da ritenersi tempestive.
. 7 N. 7440/2018 R.G.A.C.
2.1.2 In ordine alla fondatezza della riserva n. 1 va rilevato, aderendo alle riflessioni del CTU, che la responsabilità per i maggiori oneri derivanti dal periodo di fermo delle attività lavorative sia da imputare alla stazione appaltante che ha ordinato alla di redigere dapprima un progetto di miglioramento sulla base del Parte_1
progetto comunale per poi richiederne un altro che contemplasse un aumento della sicurezza strutturale e della funzionalità impiantistica ed architettonica dell'edificio.
Inoltre, in relazione alla riserva n. 2, va riconosciuta, come affermato dal CTU, una maggiore onerosità della prestazione per l'appaltatore per effetto della parcellizzazione delle opere e delle attività di rinforzo dei solai che ha comportato l'impossibilità per parte attrice di programmare l'attività e, dunque, una riduzione della produttività per l'appaltatore.
2.1.3 In merito alla quantificazione non va condiviso il criterio di calcolo indicato da parte attrice.
Come rilevato dal CTU, si è determinato un cosiddetto periodo di fermo produttivo che viene stimato in 324 giorni calcolati detraendo dai 449 giorni, quelli intercorrenti tra il 5 dicembre 2012 (data della consegna parziale del cantiere) e il 27 febbraio 2014
(data del verbale di consegna definitiva), quelli di attività lavorativa (pari a 125 gg).
Il fermo produttivo ha, quindi, prodotto un danno all'Impresa da quantificare secondo i criteri generalmente adottati per tali circostanze come statuito dall'art. 160 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 che l'odierno giudicante ritiene di poter applicare in via analogica alla fattispecie pur non essendoci stata una formale sospensione delle attività.
Applicando i suddetti criteri le spese generali infruttifere sono state calcolate in euro
190.552,59. La lesione dell'utile, ossia gli oneri finanziari derivanti dal fatto che l'utile complessivo di commessa sarà percepito dall'appaltatore in ritardo rispetto alle previsioni legittimamente formulate, corrisponde a € 7.956,47.
2.2.1 Sulla riserva n.3-Oneri di sottoproduzione conseguenti alle variazioni al programma dei lavori
Con tale riserva la lamenta la protrazione del cantiere a causa di una serie Parte_1
di modifiche e integrazioni che il Comune ha apportato al progetto.
. 8 N. 7440/2018 R.G.A.C.
La riserva n. 3 iscritta dall'impresa nel SAL n. 6 e nei successivi fino al Conto finale deve ritenersi tempestivamente iscritta.
L'onere di iscrivere riserva, infatti, sorge al momento della percezione della portata dannosa del fatto. Nel caso di specie l'appaltatore, all' epoca dell'emissione del SAL
N. 5 del 24 ottobre 2014 non conoscendo la data di ultimazione della posa degli infissi, non poteva avere apprezzare la portata dannosa del fatto.
2.2.2 Dagli atti di causa emerge che, rispetto ai termini previsti, si è determinato uno slittamento della consegna dei lavori inizialmente previsto per il 25 settembre 2014; slittamento, quest'ultimo, che è andato oltre la proroga concessa dall'Ente fino al 10 novembre 2014 per le nuove attività che, richieste dal Comune, concernevano la sostituzione degli infissi interni ed esterni e altre lavorazioni ordinate alla Parte_1 con specifici ODS (N. 11 dell'11 dicembre 2014, N.12 12 del 2 gennaio 2015, N.13 del 15 gennaio 2015) impartiti dalla D.L. a termini contrattuali ormai scaduti.
Si è registrato un rallentamento anche nell'esecuzione delle opere esterne come si desume dalla nota con la quale il 2 gennaio 2015 il Comune comunicava all'Impresa che, a causa del ritrovamento di reperti archeologici, veniva annullata la realizzazione della cabina elettrica.
Per i motivi di cui sopra deve considerarsi fondata la riserva N. 3.
2.2.3 In merito all'entità del danno subito dall'appaltatore per effetto degli eventi su cui si fonda la riserva n.3 si è registrato un periodo di fermo produttivo quantificato in giorni 167, calcolati a partire dalla data immediatamente successiva al SAL 5 (25 ottobre 2014) fino al termine di ultimazione dei lavori avvenuta il 10 aprile 2015.
I criteri per la determinazione del danno subito dall'appaltatore vanno individuati per analogia nell'art. 160 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 pur non essendoci stata una formale sospensione.
Le spese generali non assorbite nell'appalto sono pari a € 99.238,54.
I danni derivanti da tardiva percezione dell'utile sono pari a € 16.533,08
2.3. Sulla riserva n.4- Errata contabilizzazione di opere eseguite per inadeguatezza del
. 9 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Prezzo
L'impresa ha iscritto la riserva in occasione del SAL n. 6 del 2 dicembre 2014 confermandola nei successivi SAL fino allo Stato Finale e in calce al Certificato di
Collaudo redatto in data 23 novembre 2016. L'impresa sostiene che vi sia stata un'errata contabilizzazione di opere ordinate dal con onerosità superiori a CP_3
quelle previste riferendosi, in particolare, allo scavo di fondazione per la realizzazione del basamento per le macchine del trattamento aria, dell'impianto antincendio e della cabina elettrica.
La Soprintendenza archeologica aveva prescritto che lo scavo di fondazione venisse in buona parte eseguito a mano o a tratti con l'utilizzo di escavatore di piccole dimensioni munito di benna liscia. Parte attrice per tali opere richiedeva la applicazione di un prezzo diverso da quello previsto sostenendo che la somma alla quale aveva diritto era pari a € 6.101,92. La Direzione Lavori e il Collaudatore accoglievano la riserva N. 4 solo parzialmente per un importo di euro 1324,13.
Ad avviso dell'odierno giudicante, conformemente a quanto asserito dal CTU, non sussistendo elementi probatori che dimostrino le modalità e le quantità degli scavi eseguiti la riserva può essere accolta solo parzialmente, nella misura sopra indicata di euro 1324,13, applicando il prezzo proposto dall'impresa al solo volume di scavo eseguito sotto il controllo degli archeologi.
2.4 Sulla riserva n.5-Mancata emissione del certificato di collaudo
Al momento della sottoscrizione del S.A.L. n. 8 l'impresa ha iscritto la riserva n.5 relativa alla mancata emissione del Certificato di collaudo nel termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 60 del capitolato speciale d'appalto.
Stante la avvenuta ultimazione dei lavori in data 10 aprile 2015, il termine massimo di emissione è venuto a scadere in data 9 luglio 2015, mentre la data effettiva di sottoscrizione del Collaudo risale al 23 novembre 2016, con un ritardo, quindi, pari a
503 giorni.
Parte attrice sostiene di aver dovuto sopportare, per effetto della ritardata emissione del certificato di collaudo, i costi di un'illegittima protrazione degli obblighi di custodia e manutenzione del cantiere.
. 10 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Come correttamente rilevato dal convenuto l'appaltatore si è limitato ad affermare di aver subito un danno a causa del ritardo nell'emissione del certificato ma sul punto nulla ha provato. Si ricorda, infatti, che in materia di responsabilità contrattuale opera il noto principio della vicinanza della prova che esonera il creditore dal provare l'inadempimento di controparte ma certamente non lo libera dall'onere della prova del danno che il suddetto inadempimento ha causato. Orbene, non essendo stato assolto l'onere della prova del danno subito gravante sull'appaltatore, la riserva non può essere accolta.
2.5 Sulla riserva n. 6-Ritardata emissione di conto finale
Con la riserva n.6 la ha contestato la ritardata emissione del Conto Parte_1
Finale che avrebbe dovuto avere luogo, secondo l'art. 32 del Capitolato speciale d'Appalto, entro 30 gg. Dalla ultimazione dei lavori avvenuta il 10 aprile 2015 e quindi in data 10 maggio 2015.
Ai sensi dell'art. 32 comma 3 del c.s.a, la rata di saldo di cui al certificato finale deve essere pagata entro 90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo. Nel caso in esame il certificato di collaudo, che doveva essere redatto entro il 9 luglio 2015 con pagamento della rata a saldo entro il 7 ottobre 2015, veniva redatto, invece, il 23 novembre 2016 con un ritardo nel pagamento della rata a saldo avvenuta il 21 dicembre 2016.
Ai sensi dell'art. 34 comma 1 non essendo stato rispettato il termine per il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla sulle somme dovute decorrono gli CP_5
interessi legali. Ai sensi dell' art. 34 comma 2, qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito dal comma 1 sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Per i motivi di cui sopra devono essere riconosciuti alla gli interessi legali Parte_1
a partire dal 7 ottobre 2015 al 21 dicembre 2016 e gli interessi di mora dal 6 dicembre
2015 al 21 dicembre 2016.
. 11 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Orbene, considerando che la rata a saldo è pari a 161.224,34 e che su tale somma devono essere calcolati gli interessi legali e di mora, gli interessi legali dovuti sono pari a euro 502,23 mentre quelli moratori sono pari a 13.509,05.
2.6 Sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale e sul tardivo deposito del progetto esecutivo da parte dell'appaltatore
2.6.1.L'impresa in occasione dello Stato Finale del 15 febbraio 2016 ha iscritto istanza, per la disapplicazione della penale di euro 45.000,00 addebitata dall'Ente
Appaltante per il mancato completamento dei lavori nei tempi contrattualmente previsti e prolungati per l'effetto delle proroghe concesse fino al 10 novembre 2014.
Essendo stati ultimati i lavori il 10 aprile 2015 il come previsto dall'art. 8 CP_3
del Contratto di Appalto, ha applicato una penale pari a 300 euro al giorno per i 150 giorni che decorrono dal 10 novembre 2014 al 10 aprile 2015.
Va rilevato che il ritardo registrato nell'ultimazione dei lavori non è da imputare all'appaltatore bensì all'Ente che non solo affida, con notevole ritardo, ad altra ditta, la sostituzione degli infissi ma dispone una serie di modifiche al progetto esecutivo approvato tali da comportare la redazione da parte dell'Ente stesso una perizia di variante di assestamento in data 23 ottobre 2015. Pertanto, deve essere riconosciuta l'illegittima applicazione della penale.
2.6.2. In merito al tardivo deposito del progetto esecutivo questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni e le conclusioni del Ctu secondo cui la responsabilità del ritardo è da attribuire alla Stazione Appaltante che ha voluto adeguare il progetto definitivo per aumentare sia la sicurezza strutturale che la funzionalità impiantistica ed architettonica dell'edificio con ordini di progettare emessi a più riprese e diluiti nel tempo. In questo modo parte convenuta ha chiaramente inciso sulla redazione del progetto esecutivo ad opera dell'appaltatore che, a causa delle modifiche richieste dall'Ente, non ha potuto depositare il suddetto progetto nei tempi contrattualmente previsti.
. 12 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Va innanzitutto respinta l'istanza di revoca di ordinanza di ammissione della Ctu in quanto i quesiti relativi all'imputabilità dei ritardi nella redazione del progetto esecutivo e nell'esecuzione dei lavori implicano valutazioni che rientrano nella competenza del Ctu. In secondo luogo, per quanto attiene ai quesiti sulla tempestività delle riserve, pur ammettendo che si tratti di valutazioni debordanti dalla sfera di competenza del ctu, questo giudice ritiene di poterle far proprie del consulente in quanto giuridicamente corrette.
Per i motivi di cui sopra va accolta parzialmente la domanda di condanna promossa dalla nei confronti della al pagamento della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 686.380,63.
La riserva n.5, come sopra meglio precisato, non può essere accolta e del pari non può essere accolta, nella misura richiesta da parte attrice, la riserva n.
4. Pertanto, si condanna la al pagamento della somma di euro 374.616,09 oltre Controparte_1
interessi come richiesti. Tale somma risulta ben al di sotto del limite venti per cento dell'importo contrattuale stabilito dall'art.240bis D.lgs.n.163/2006.
Inoltre, per i motivi di cui sopra, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della Società, sia per il ritardo della consegna del progetto esecutivo sia nella definizione delle lavorazioni nei termini contrattuali, e quindi, della corretta applicazione della penale, deve essere rigettata.
Va respinta la domanda di condanna, promossa da parte attrice, del CP_3
alla refusione delle spese sostenute dalla nel procedimento
[...] Parte_1
di mediazione in quanto le norme (91 c.1 c.p.c. ed art. 13 D. Lgs. 28 /10) citate a sostegno della domanda non sono applicabili alla fattispecie. Infatti, nel caso di specie non si ha accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, e, inoltre, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde alla proposta conciliativa la quale peraltro è stata rifiutata da parte convenuta e non dall'attore la cui domanda è stata accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, e di ufficio sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 in assenza di nota spese depositata.
P.Q.M.
. 13 N. 7440/2018 R.G.A.C.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
(C.F. in persona del l.r.p.t. , nei confronti di
[...] P.IVA_1 Parte_2 CP_1
in persona del Dirigente del III Dipartimento ing. nella
[...] Controparte_2 causa civile iscritta al n. R.G. 7440 dell'anno 2018, avente ad oggetto: appalto pubblico, così provvede:
-condanna la al pagamento di euro 374.616,09, oltre interessi come Controparte_1
richiesti a favore;
Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
-condanna la al pagamento delle spese di lite che si quantificano in Controparte_1
euro 11.229,00, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Migliore.
Così deciso in Torre Annunziata, 26 aprile 2025
Il giudice
Dott. Massimo Palescandolo
. 14
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Massimo Palescandolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7440/2018 R.G., avente ad oggetto: appalto pubblico
TRA
La (C.F. ), con sede in Napoli alla via Carlo Parte_1 P.IVA_1
Poerio n.9 in persona del l.r.p.t. , nata a [...] il [...] Parte_2 rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo dall'avv. Luca Migliore, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Duomo n.133
Attrice
E
in persona del Dirigente del III Dipartimento ing. Controparte_1 CP_2
, rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di costituzione in
[...] giudizio dall'avv. Maurizio Pasetto, elettivamente domiciliati presso la Casa Comunale in alla Piazza S. Antonino CP_1
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 7440/2018 R.G.A.C.
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 22
GENNAIO 2025.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la aggiudicataria Parte_1 dell'appalto integrato bandito dal per la progettazione e Controparte_3
l'esecuzione delle opere volte al recupero, miglioramento e aumento della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico di sua proprietà sito in alla Via Vittorio CP_1
Veneto, conveniva in giudizio la detta Amministrazione per vederne accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità per i ritardi e le inadempienze nell'esecuzione dei lavori e nell'approvazione degli atti del collaudo che, a suo dire, avevano impedito alla ditta aggiudicataria di adempiere alle proprie obbligazioni nei termini ed alle condizioni previste in contratto, determinando l'applicazione della penale contrattuale.
Part Sosteneva infatti la di aver rilevato, nel corso dei saggi effettuati sull'edificio, delle criticità strutturali, che prontamente aveva comunicato alla stazione appaltante con nota del 15.10.2012.
A seguito delle successive verifiche, effettuate dal progettista incaricato dal e concluse nel novembre 2012, si era presentata la necessità di modificare il CP_3 progetto, sostituendo ai lavori previsti inizialmente per i soli “miglioramenti” sismici quelli di maggior entità necessari per gli “adeguamenti” sismici del fabbricato, cosa che comportava la necessità di adeguare e modificare il progetto esecutivo.
. 2 N. 7440/2018 R.G.A.C.
In data 8.8.2013 il Comune deliberava l'adeguamento sismico dell'edificio, ordinando all'impresa di modificare in tal senso l'originale progetto esecutivo, che veniva sottoposto in data 30.10. 2013 alla valutazione ed approvazione dell'Ente appaltante.
Un ulteriore slittamento della data di fine lavori veniva causato dall'iter amministrativo necessario per ottenere le autorizzazioni da parte degli uffici competenti del Genio Civile, necessarie per l'effettuazione delle nuove opere commissionate dal . Controparte_3
Part
Sosteneva la che anche la decisione del Comune di indire una apposita gara d'appalto conclusasi in data 8.7.2014 per la sostituzione degli infissi dell'edificio scolastico, aveva negativamente influito sui tempi di consegna dell'immobile.
Affermava inoltre la società attrice che, il termine di proroga di 46 giorni concessole per il completamento delle ulteriori lavorazioni successivamente commissionate, riguardanti la cabina elettrica e l'impianto di riscaldamento a pompa di calore non fosse congruo, in considerazione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni da parte del genio civile, delle modifiche chieste in corso d'opera dalla committenza e dalle operazioni di scavo effettuate dalla Soprintendenza dei Beni
Culturali a seguito del ritrovamento di reperti archeologici nell'area del cantiere.
Part Per tali motivi la sottoscriveva con riserva, in data 27.02.2014, il verbale di consegna definitivo.
Terminate le lavorazioni il nel verbale di ultimazione lavori del CP_3
Part 20.05.2015, contestava alla un ritardo di 150 giorni rispetto alla data prevista per il loro completamento e quindi, nel calcolo del Conto Finale del 10.02.2016, Part computava a carico della una penale di € 45.000,00.
A fronte di tali conteggi sottoscriveva con riserva il suddetto CP_4
Conto Finale del 10.02.2016, ed il Certificato di Collaudo, che veniva redatto con ritardo dalla stazione appaltante il 22.11.2016.
Quale conseguenza delle suddette inadempienze la chiedeva Parte_1 condanna al pagamento della somma complessiva di € Controparte_3
686.380,63 di cui:
. 3 N. 7440/2018 R.G.A.C.
€ 105.245,35 per il ristoro dei danni subiti a causa degli esborsi per la tenuta in sicurezza del cantiere durante il periodo di fermo delle attività lavorative;
€ 99.397,62 per la maggiore onerosità della prestazione contrattuale, conseguente alla riduzione della produttività di cantiere causata dalla eccessiva parzializzazione delle opere eseguibili e dalle limitazioni disposte dalla committenza alle operazioni di rinforzo dei solai;
€ 390.290,48 per effetto della sottoproduzione conseguente alle variazioni al programma dei lavori;
€ 9.185,03 conseguenti all'errata contabilizzazione di opere eseguite;
€ 73.112,04 per la maggiore durata del collaudo;
€ 9.150,11 per la ritardata emissione del Conto Finale.
Il tutto oltre interessi convenzionali, come determinati da capitolato dall'elevazione della riserva e fino alla proposizione della domanda giudiziale, ed interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla notifica della citazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 1° S.A.L. e fino al soddisfo.
Sosteneva infatti di aver tempestivamente contestato le inadempienze della stazione appaltante, sollevando apposite riserve nel corso dei lavori previsti dal contratto in essere, e chiedeva, per tale motivo, venisse accertata e dichiarata l'illegittima applicazione della penale contrattuale da parte del , Controparte_3 con l'ulteriore condanna della convenuta Amministrazione al pagamento della somma di € 45.000,00 oltre interessi convenzionali dall'elevazione della riserva fino alla proposizione della domanda giudiziale, e interessi moratori ex art. 1284, IV comma,
c.c. dalla notifica della citazione, con rivalutazione monetaria dal Conto Finale fino al soddisfo, oltre al pagamento delle spese, dei compensi del presente giudizio, delle spese forfettarie ed oneri come per legge in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva con comparsa per l'udienza del
15.03.2019 il il quale puntualizzava che, con nota del 20.11.2012, Controparte_3 antecedente alla consegna dei lavori e alla stipula del contratto d'appalto, fosse nota alla l'eventualità che l'intera progettazione potesse essere modificata, Parte_1 da lavori per il “miglioramento” a lavori per “adeguamento” sismico e che rientrasse
. 4 N. 7440/2018 R.G.A.C.
nella sfera discrezionale dell'Ente la facoltà di modificare l'appalto da “miglioramento
“ ad “adeguamento” sismico.
Affermava che alla data della consegna parziale dei lavori, il 5.12.2012, la Part
non aveva rilevato vizi nel progetto definitivo.
A sostegno di tale affermazione il evidenziava come, una volta CP_3 firmato il contratto ed effettuata la consegna parziale dei lavori, fossero stati sottoscritti senza alcuna riserva i verbali di verifica del progetto esecutivo del
8.08.2013, del 31.10.2013 e del 13.01.2014.
Part Eccepiva inoltre che la , in violazione di quanto stabilito nel contratto d'appalto, aveva consegnato con cinque mesi di ritardo il progetto esecutivo, laddove avrebbe dovuto farlo nei venti giorni stabiliti.
Parte convenuta sosteneva che, nonostante nel corso dell'esecuzione del contratto fossero state concesse ampie proroghe alla data di consegna dei lavori, procrastinandone la data di ultimazione al 12.11.2014, solo il 10.04.2015 il D.L. ne poteva certificare l'ultimazione.
La Convenuta, su tali presupposti e a seguito della relazione finale redatta dal
DL il 22.02.2016, riteneva di dover applicare ai sensi dell'art. 8 del contratto d'appalto la penale di € 45.000,00 per il ritardo nell'ultimazione degli stessi.
Il RUP redigeva una relazione riservata (prot. n.12991/2016) ex art 202 del
DPR 207/2010, con la quale venivano respinte le doglianze sollevate e ribadita la legittimità dell'applicazione della suddetta penale, legittimità confermata ulteriormente dal Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo del 23.11.2016
(prot.n. 55046).
Part Eccepiva, infine, la convenuta la tardività delle riserve espresse dalla poiché basate su fatti non provati, nonché l'inammissibilità della richiesta risarcitoria, mancando la prova del danno subito e la sua riconducibilità al fatto del debitore.
La convenuta Amministrazione riteneva ugualmente infondata in ordine al quantum la suddetta richiesta poiché abnorme e non in linea con il dettato dell'art. 240 bis del D.lgs. 163/2006 il quale prevede che l'importo complessivo delle singole riserve non superi il 20% dell'importo contrattuale.
. 5 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Formulava, quindi, domanda riconvenzionale, per il ristoro del grave danno subito a causa del ritardo nella consegna dell'immobile da parte della CFC, ribadendo la legittima applicazione della penale.
Chiedeva quindi dichiararsi inammissibili le riserve nn. 1, 2 e 3 richiamate nell'atto di citazione, con conseguente declaratoria di decadenza dalla proposizione della relativa domanda giudiziale;
di rigettare la domanda in quanto infondata ed accertare e dichiarare che nulla fosse dovuto alla soc. con condanna Parte_1 dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Per l'ipotesi di accoglimento della avversa domanda chiedeva che gli importi dovuti venissero calcolati in considerazione dei limiti di cui all'art. 240 bis del D.lgs.
163/2006.
All'udienza del 14.03.2019 entrambe le parti in causa reiteravano le conclusioni rese chiedendone l'integrale accoglimento e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Il giudice, disponendo l'attivazione della procedura di mediazione, rinviava la causa al 15.10.2019.
All'udienza del 18.10.2019 la dava atto di aver iniziato la Parte_1 procedura di ADR conclusasi con verbale negativo il 07.10.2019, e reiterava la richiesta di rinvio con concessione dei termini ex art.183 co.6 c.p.c., richiesta alla quale si associava il NV . Controparte_3
Nella successiva udienza del 25.02.2020 il giudice concedeva i termini di cui ex art. 183 co.6.
All'udienza del 23.3.21 venivano escussi i due testi di parte attrice Parte_3
, Veniva escusso il teste di parte convenuta
[...] Testimone_1 Testimone_2 per il quale la difesa attorea eccepiva l'incompatibilità a testimoniare, poiché figura professionale che avendo svolto incarichi tecnici esterni dell'amministrazione sarebbe stato coinvolto in un eventuale giudizio di responsabilità erariale del laddove CP_3 fosse stato riconosciuto il danno alla Parte_1
La difesa della convenuta si opponeva, non essendo il teste portatore di un interesse concreto all'esito della lite. Il giudice disponeva quindi procedersi
. 6 N. 7440/2018 R.G.A.C.
all'audizione del teste riservando ogni valutazione in sentenza. Veniva inoltre chiesta dalla difesa di parte attrice la nomina di un consulente tecnico d'Ufficio, mentre parte convenuta chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni ritenendo la causa documentale. Su tali richieste il giudice si riservava.
Con verbale per l'udienza del 26.10.2021 il giudice, lette le note depositate per detta udienza dalle parti in causa, disponeva una consulenza tecnica d'ufficio indicando il quesito e nominando il consulente rinviava la causa al 1.03.2022 per il conferimento dell'incarico.
Con le note per tale udienza la convenuta impugnava nuovamente la richiesta di ctu, insistendo per il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice lette le note depositate conferiva l'incarico al designato consulente.
All'udienza del 12.10.2023 la causa veniva rinviata per precisazione conclusioni.
All'udienza del 12/09/2024 il giudice assegnava la causa a sentenza.
2. Nel merito
2.1 Sulle riserve nn. 1-Maggiori oneri relativi alla tenuta in sicurezza del cantiere durante
l'intero periodo di fermo dei lavori- e 2-Maggiore onerosità della prestazione
contrattuale per ridotta produttività di cantiere
2.1.1 In ordine alla tempestività delle riserve nn. 1 e 2, parte convenuta sottolinea che l'impresa non ha iscritto tali riserve al momento della sottoscrizione del Verbale di consegna parziale dei lavori.
Sul punto va rilevato che, concordemente a quanto affermato dal CTU, il verbale di consegna parziale non può essere considerato il primo atto dell'appalto idoneo a ricevere le riserve in quanto il suddetto verbale veniva sottoscritto quando non era ancora stato stipulato il Contratto di Appalto tra il e la Controparte_3 [...]
Pt_1
Le riserve nn. 1 e 2 sono state iscritte nel verbale di consegna definitiva e nel Registro di Contabilità in occasione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori e, pertanto, sono da ritenersi tempestive.
. 7 N. 7440/2018 R.G.A.C.
2.1.2 In ordine alla fondatezza della riserva n. 1 va rilevato, aderendo alle riflessioni del CTU, che la responsabilità per i maggiori oneri derivanti dal periodo di fermo delle attività lavorative sia da imputare alla stazione appaltante che ha ordinato alla di redigere dapprima un progetto di miglioramento sulla base del Parte_1
progetto comunale per poi richiederne un altro che contemplasse un aumento della sicurezza strutturale e della funzionalità impiantistica ed architettonica dell'edificio.
Inoltre, in relazione alla riserva n. 2, va riconosciuta, come affermato dal CTU, una maggiore onerosità della prestazione per l'appaltatore per effetto della parcellizzazione delle opere e delle attività di rinforzo dei solai che ha comportato l'impossibilità per parte attrice di programmare l'attività e, dunque, una riduzione della produttività per l'appaltatore.
2.1.3 In merito alla quantificazione non va condiviso il criterio di calcolo indicato da parte attrice.
Come rilevato dal CTU, si è determinato un cosiddetto periodo di fermo produttivo che viene stimato in 324 giorni calcolati detraendo dai 449 giorni, quelli intercorrenti tra il 5 dicembre 2012 (data della consegna parziale del cantiere) e il 27 febbraio 2014
(data del verbale di consegna definitiva), quelli di attività lavorativa (pari a 125 gg).
Il fermo produttivo ha, quindi, prodotto un danno all'Impresa da quantificare secondo i criteri generalmente adottati per tali circostanze come statuito dall'art. 160 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 che l'odierno giudicante ritiene di poter applicare in via analogica alla fattispecie pur non essendoci stata una formale sospensione delle attività.
Applicando i suddetti criteri le spese generali infruttifere sono state calcolate in euro
190.552,59. La lesione dell'utile, ossia gli oneri finanziari derivanti dal fatto che l'utile complessivo di commessa sarà percepito dall'appaltatore in ritardo rispetto alle previsioni legittimamente formulate, corrisponde a € 7.956,47.
2.2.1 Sulla riserva n.3-Oneri di sottoproduzione conseguenti alle variazioni al programma dei lavori
Con tale riserva la lamenta la protrazione del cantiere a causa di una serie Parte_1
di modifiche e integrazioni che il Comune ha apportato al progetto.
. 8 N. 7440/2018 R.G.A.C.
La riserva n. 3 iscritta dall'impresa nel SAL n. 6 e nei successivi fino al Conto finale deve ritenersi tempestivamente iscritta.
L'onere di iscrivere riserva, infatti, sorge al momento della percezione della portata dannosa del fatto. Nel caso di specie l'appaltatore, all' epoca dell'emissione del SAL
N. 5 del 24 ottobre 2014 non conoscendo la data di ultimazione della posa degli infissi, non poteva avere apprezzare la portata dannosa del fatto.
2.2.2 Dagli atti di causa emerge che, rispetto ai termini previsti, si è determinato uno slittamento della consegna dei lavori inizialmente previsto per il 25 settembre 2014; slittamento, quest'ultimo, che è andato oltre la proroga concessa dall'Ente fino al 10 novembre 2014 per le nuove attività che, richieste dal Comune, concernevano la sostituzione degli infissi interni ed esterni e altre lavorazioni ordinate alla Parte_1 con specifici ODS (N. 11 dell'11 dicembre 2014, N.12 12 del 2 gennaio 2015, N.13 del 15 gennaio 2015) impartiti dalla D.L. a termini contrattuali ormai scaduti.
Si è registrato un rallentamento anche nell'esecuzione delle opere esterne come si desume dalla nota con la quale il 2 gennaio 2015 il Comune comunicava all'Impresa che, a causa del ritrovamento di reperti archeologici, veniva annullata la realizzazione della cabina elettrica.
Per i motivi di cui sopra deve considerarsi fondata la riserva N. 3.
2.2.3 In merito all'entità del danno subito dall'appaltatore per effetto degli eventi su cui si fonda la riserva n.3 si è registrato un periodo di fermo produttivo quantificato in giorni 167, calcolati a partire dalla data immediatamente successiva al SAL 5 (25 ottobre 2014) fino al termine di ultimazione dei lavori avvenuta il 10 aprile 2015.
I criteri per la determinazione del danno subito dall'appaltatore vanno individuati per analogia nell'art. 160 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 pur non essendoci stata una formale sospensione.
Le spese generali non assorbite nell'appalto sono pari a € 99.238,54.
I danni derivanti da tardiva percezione dell'utile sono pari a € 16.533,08
2.3. Sulla riserva n.4- Errata contabilizzazione di opere eseguite per inadeguatezza del
. 9 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Prezzo
L'impresa ha iscritto la riserva in occasione del SAL n. 6 del 2 dicembre 2014 confermandola nei successivi SAL fino allo Stato Finale e in calce al Certificato di
Collaudo redatto in data 23 novembre 2016. L'impresa sostiene che vi sia stata un'errata contabilizzazione di opere ordinate dal con onerosità superiori a CP_3
quelle previste riferendosi, in particolare, allo scavo di fondazione per la realizzazione del basamento per le macchine del trattamento aria, dell'impianto antincendio e della cabina elettrica.
La Soprintendenza archeologica aveva prescritto che lo scavo di fondazione venisse in buona parte eseguito a mano o a tratti con l'utilizzo di escavatore di piccole dimensioni munito di benna liscia. Parte attrice per tali opere richiedeva la applicazione di un prezzo diverso da quello previsto sostenendo che la somma alla quale aveva diritto era pari a € 6.101,92. La Direzione Lavori e il Collaudatore accoglievano la riserva N. 4 solo parzialmente per un importo di euro 1324,13.
Ad avviso dell'odierno giudicante, conformemente a quanto asserito dal CTU, non sussistendo elementi probatori che dimostrino le modalità e le quantità degli scavi eseguiti la riserva può essere accolta solo parzialmente, nella misura sopra indicata di euro 1324,13, applicando il prezzo proposto dall'impresa al solo volume di scavo eseguito sotto il controllo degli archeologi.
2.4 Sulla riserva n.5-Mancata emissione del certificato di collaudo
Al momento della sottoscrizione del S.A.L. n. 8 l'impresa ha iscritto la riserva n.5 relativa alla mancata emissione del Certificato di collaudo nel termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 60 del capitolato speciale d'appalto.
Stante la avvenuta ultimazione dei lavori in data 10 aprile 2015, il termine massimo di emissione è venuto a scadere in data 9 luglio 2015, mentre la data effettiva di sottoscrizione del Collaudo risale al 23 novembre 2016, con un ritardo, quindi, pari a
503 giorni.
Parte attrice sostiene di aver dovuto sopportare, per effetto della ritardata emissione del certificato di collaudo, i costi di un'illegittima protrazione degli obblighi di custodia e manutenzione del cantiere.
. 10 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Come correttamente rilevato dal convenuto l'appaltatore si è limitato ad affermare di aver subito un danno a causa del ritardo nell'emissione del certificato ma sul punto nulla ha provato. Si ricorda, infatti, che in materia di responsabilità contrattuale opera il noto principio della vicinanza della prova che esonera il creditore dal provare l'inadempimento di controparte ma certamente non lo libera dall'onere della prova del danno che il suddetto inadempimento ha causato. Orbene, non essendo stato assolto l'onere della prova del danno subito gravante sull'appaltatore, la riserva non può essere accolta.
2.5 Sulla riserva n. 6-Ritardata emissione di conto finale
Con la riserva n.6 la ha contestato la ritardata emissione del Conto Parte_1
Finale che avrebbe dovuto avere luogo, secondo l'art. 32 del Capitolato speciale d'Appalto, entro 30 gg. Dalla ultimazione dei lavori avvenuta il 10 aprile 2015 e quindi in data 10 maggio 2015.
Ai sensi dell'art. 32 comma 3 del c.s.a, la rata di saldo di cui al certificato finale deve essere pagata entro 90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo. Nel caso in esame il certificato di collaudo, che doveva essere redatto entro il 9 luglio 2015 con pagamento della rata a saldo entro il 7 ottobre 2015, veniva redatto, invece, il 23 novembre 2016 con un ritardo nel pagamento della rata a saldo avvenuta il 21 dicembre 2016.
Ai sensi dell'art. 34 comma 1 non essendo stato rispettato il termine per il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla sulle somme dovute decorrono gli CP_5
interessi legali. Ai sensi dell' art. 34 comma 2, qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito dal comma 1 sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Per i motivi di cui sopra devono essere riconosciuti alla gli interessi legali Parte_1
a partire dal 7 ottobre 2015 al 21 dicembre 2016 e gli interessi di mora dal 6 dicembre
2015 al 21 dicembre 2016.
. 11 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Orbene, considerando che la rata a saldo è pari a 161.224,34 e che su tale somma devono essere calcolati gli interessi legali e di mora, gli interessi legali dovuti sono pari a euro 502,23 mentre quelli moratori sono pari a 13.509,05.
2.6 Sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della penale e sul tardivo deposito del progetto esecutivo da parte dell'appaltatore
2.6.1.L'impresa in occasione dello Stato Finale del 15 febbraio 2016 ha iscritto istanza, per la disapplicazione della penale di euro 45.000,00 addebitata dall'Ente
Appaltante per il mancato completamento dei lavori nei tempi contrattualmente previsti e prolungati per l'effetto delle proroghe concesse fino al 10 novembre 2014.
Essendo stati ultimati i lavori il 10 aprile 2015 il come previsto dall'art. 8 CP_3
del Contratto di Appalto, ha applicato una penale pari a 300 euro al giorno per i 150 giorni che decorrono dal 10 novembre 2014 al 10 aprile 2015.
Va rilevato che il ritardo registrato nell'ultimazione dei lavori non è da imputare all'appaltatore bensì all'Ente che non solo affida, con notevole ritardo, ad altra ditta, la sostituzione degli infissi ma dispone una serie di modifiche al progetto esecutivo approvato tali da comportare la redazione da parte dell'Ente stesso una perizia di variante di assestamento in data 23 ottobre 2015. Pertanto, deve essere riconosciuta l'illegittima applicazione della penale.
2.6.2. In merito al tardivo deposito del progetto esecutivo questo giudice ritiene di dover condividere le argomentazioni e le conclusioni del Ctu secondo cui la responsabilità del ritardo è da attribuire alla Stazione Appaltante che ha voluto adeguare il progetto definitivo per aumentare sia la sicurezza strutturale che la funzionalità impiantistica ed architettonica dell'edificio con ordini di progettare emessi a più riprese e diluiti nel tempo. In questo modo parte convenuta ha chiaramente inciso sulla redazione del progetto esecutivo ad opera dell'appaltatore che, a causa delle modifiche richieste dall'Ente, non ha potuto depositare il suddetto progetto nei tempi contrattualmente previsti.
. 12 N. 7440/2018 R.G.A.C.
Va innanzitutto respinta l'istanza di revoca di ordinanza di ammissione della Ctu in quanto i quesiti relativi all'imputabilità dei ritardi nella redazione del progetto esecutivo e nell'esecuzione dei lavori implicano valutazioni che rientrano nella competenza del Ctu. In secondo luogo, per quanto attiene ai quesiti sulla tempestività delle riserve, pur ammettendo che si tratti di valutazioni debordanti dalla sfera di competenza del ctu, questo giudice ritiene di poterle far proprie del consulente in quanto giuridicamente corrette.
Per i motivi di cui sopra va accolta parzialmente la domanda di condanna promossa dalla nei confronti della al pagamento della somma Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 686.380,63.
La riserva n.5, come sopra meglio precisato, non può essere accolta e del pari non può essere accolta, nella misura richiesta da parte attrice, la riserva n.
4. Pertanto, si condanna la al pagamento della somma di euro 374.616,09 oltre Controparte_1
interessi come richiesti. Tale somma risulta ben al di sotto del limite venti per cento dell'importo contrattuale stabilito dall'art.240bis D.lgs.n.163/2006.
Inoltre, per i motivi di cui sopra, la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della Società, sia per il ritardo della consegna del progetto esecutivo sia nella definizione delle lavorazioni nei termini contrattuali, e quindi, della corretta applicazione della penale, deve essere rigettata.
Va respinta la domanda di condanna, promossa da parte attrice, del CP_3
alla refusione delle spese sostenute dalla nel procedimento
[...] Parte_1
di mediazione in quanto le norme (91 c.1 c.p.c. ed art. 13 D. Lgs. 28 /10) citate a sostegno della domanda non sono applicabili alla fattispecie. Infatti, nel caso di specie non si ha accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, e, inoltre, il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde alla proposta conciliativa la quale peraltro è stata rifiutata da parte convenuta e non dall'attore la cui domanda è stata accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di parte attrice con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, e di ufficio sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 in assenza di nota spese depositata.
P.Q.M.
. 13 N. 7440/2018 R.G.A.C.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla Parte_1
(C.F. in persona del l.r.p.t. , nei confronti di
[...] P.IVA_1 Parte_2 CP_1
in persona del Dirigente del III Dipartimento ing. nella
[...] Controparte_2 causa civile iscritta al n. R.G. 7440 dell'anno 2018, avente ad oggetto: appalto pubblico, così provvede:
-condanna la al pagamento di euro 374.616,09, oltre interessi come Controparte_1
richiesti a favore;
Parte_1
-rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
-condanna la al pagamento delle spese di lite che si quantificano in Controparte_1
euro 11.229,00, oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Migliore.
Così deciso in Torre Annunziata, 26 aprile 2025
Il giudice
Dott. Massimo Palescandolo
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