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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5583/2023 R.G.sul ricorso depositato il 22/11/2023; proposto da in proprio e n.q. di titolare dell'impresa individuale “FRANCO Parte_1
GIORDANO ELETTRONICA” (difeso dagli avv.ti Natale Polimeni e Gianni Toscano); nei confronti di Controparte_1
, in persona del direttore e legale rappresentante p.t. (difeso dai funzionari dottori
[...]
Alberto Cuzzucrea, Donatella Calabrò, e Maria Luana Controparte_2 Controparte_3
Cambareri, Pasquale Meduri e Domenico Pandolfino); viste le note di trattazione scritta delle parti,
così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
“[…] Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale”.
“In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ovvero nella misura che si riterrà di giustizia, con compensazione delle spese”.
1 Parte ricorrente deduceva che:
- a seguito di accesso ispettivo del 31.10.2019, gli veniva notificato in data 28.01.2021, il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2021-001-01 del 11.01.2021, con il quale veniva contestata la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la CO RD ET e la con ogni conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio in Controparte_4 relazione al (presunto) rapporto di lavoro con il dipendente ivi indicato;
- in data 23.10.2023, l' notificava ordinanza Controparte_5 ingiunzione nr. 519/2023, prot. n. 21666 del 28 settembre 2023, con la quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo, individuava l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 32.496,15;
- sussisteva illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione per violazione dell'art. 14
L. n 689/1981, essendo stato violato il termine di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento;
- sussisteva l'illegittimità del verbale unico di accertamento e, conseguentemente degli atti opposti, per carenza di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990 e di fonti di prova in violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 124/04;
- l'appalto di servizi concluso con la società (appaltatore) in data Controparte_4
04.08.2017 era genuino, avendo appaltato alla il servizio di banco Controparte_4 da svolgersi presso i locali della committente;
- contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo ed in linea con le previsioni di legge in materia di appalti, la società che ha eseguito l'appalto ha reso il servizio tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte, nel rispetto degli standard di qualità richiesti dal servizio svolto, senza subire alcuna ingerenza da parte del committente, neppure indiretta, sull'attività e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro;
Si costituiva il resistente come in epigrafe, Controparte_1 contestando, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 14, L.
689/81, in quanto il termine di novanta giorni decorre dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
Nel merito, rilevava che l'appalto realizzato dalla nella sua concreta Controparte_4 modalità di espletamento, si era configurato come una mera somministrazione di manodopera priva dei requisiti della somministrazione autorizzata, in violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs, n.
276/2003.
2 In particolare, a seguito delle indagini ispettive era stata riscontrata, infatti, la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto “genuino”, essendo emerso che il dipendente , era stato solo Pt_2 formalmente assunto dalla e che, di fatto, le direttive per il lavoro da Controparte_4 svolgere e il contenuto della prestazione, fossero di esclusiva pertinenza del committente Parte_1
, reale datore di lavoro, il quale ha reclutato personalmente il lavoratore ed organizzava di
[...] fatto le relative prestazioni, esercitando periodicamente un personale controllo sull'andamento dell'attività.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
***
Istruita tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
1. Violazione art. 14 l. n. 689/1981.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/81.
Il motivo è infondato.
Sul punto è noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn.
8459 e 15703 del 2024) e che tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del 2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024)” (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23252 del 2024).
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN, trasmesso per la notifica ai messi comunali in data
12.01.2021 e giunto in notifica al trasgressore il successivo 28.01.2021, ovvero in maniera tempestiva rispetto alla data di conclusione degli accertamenti dell'11.01.2021, tenuto conto che in data 04.11.2020 è stato compiuto dagli accertatori l'ultimo adempimento istruttorio, ovvero formulata richiesta di integrazione della documentazione prodotta alla società appaltatrice
[...]
alla quale la società ha fornito riscontro negativo in data 30/11/2020. Controparte_4
3 Inoltre, ad avviso del decidente è del tutto evidente come l'accertamento sia stato complesso, abbia richiesto plurima attività di acquisizione e riscontro delle due società e, quindi, giustifichi il tempo trascorso senza rilevarsi alcuna ingiustificata inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica.
2. Natura dell'accertamento ispettivo, sulla carenza di motivazione e indicazioni fonti di prova.
Vanno altresì rigettate le doglianze relative sia alla asserita carenza di potere qualificatorio dell' sulle fattispecie contrattuali oggetto di analisi, sia alla carenza di Controparte_1 motivazione dell'ordinanza impugnata e indicazioni di fonti di prova.
In primo luogo, il giudizio di opposizione va condotto sul rapporto e non sul procedimento né sui profili formali degli atti.
Il potere ispettivo può ricomprendere anche la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro per giungere ad applicare le sanzioni e la omessa indicazione dei mezzi di prova comunque non è vizio di nullità della sanzione irrogata.
Considerato che, sotto il profilo logico, l'attività di vigilanza richiesta agli disciplinata CP_1 alla lett. b), art. 7, d.lgs. 124/04, risulterebbe svuotata di contenuto se fosse privata del potere di qualificare la fattispecie concreta, è lo stesso impianto normativo a investire l'organo ispettivo di poteri di identificazione dell'illecito accertato atteso che l'art. 13, comma 2, d.lgs. 124/04, dispone che “In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.”
Il diritto di difesa, inoltre, può svolgersi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione e in giudizio.
In secondo luogo, nel caso di specie, la motivazione della ordinanza ingiunzione è sufficiente a tratteggiare le ragioni della sanzione anche con il richiamo, ai fini di integrazione, del verbale di accertamento parimenti notificato, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita.
3. Merito - carattere genuino o meno dell'appalto.
4 E' bene precisare che la sanzione è stata irrogata solo in relazione alla posizione del Lavoratore
per periodi da 10.8. 2017 al 31.12.2018 e dal 1.1.20019 al 31.10.2019 per cui i fatti che Pt_2 possono rilevare sono solo al predetto riferiti mentre non assumono rilievo dati relativi ad altri lavoratori e altre attività del . Pt_1
Va rilevato che in sede ispettiva è stato sentito nella immediatezza dei fatti ( accesso ispettivo del
31.10. 2019 ) il lavoratore il quale non ha indicato da chi ricevesse direttive di lavoro da Pt_2 parte della appaltatrice e che non conosceva nessuno della detta azienda;
ha riferito come avesse avuto un colloquio conoscitivo con il il quale passava di tanto in tanto a controllare Pt_1
l'attività ; che in caso di assenza veniva sostituito da personale assunto dal;
la presenza Pt_1 giornaliera e le ore in più le segnalava all'ufficio amministrativo del . Pt_1
La prova testimoniale non ha offerto alcun elemento circostanziato e specifico che il rapporto di lavoro del e le sue prestazioni venissero gestite dalla ditta appaltatrice. Nessuno dei testi ha Pt_2 saputo confermare ciò per conoscenza diretta né hanno saputo indicare il preposto della appaltatrice che si occupasse di dare ordini e direttive di lavoro.
Il teste ha riferito: Testimone_1
ADR: Sono commesso presso la all'epoca dei fatti, dal 2017 al 2019, ero commesso Parte_3 della CO RD elettronica, e già gli altri colleghi commessi facevano riferimento a me per la
CO RD elettronica.
ADR: Conosco il sig. , perché attuale collega presso la e già da qualche anno lo Pt_2 Parte_3 conoscevo in maniera diversa perché presidiava un punto vendita diverso da dove lavoravo io, della
, accanto alla questura di . Parte_1 Controparte_1
Durante il periodo dal 10.08.2017 al 31.10.2019, non ricordo se tale periodo, ricordo solo che il faceva parte di una cooperativa, di cui non ricordo la denominazione, non aveva direttive ne Pt_2 ordini da me e per quanto so nemmeno dal sig. . So che c'era un preposto della Parte_1 cooperativa ma io non l'ho mai conosciuto e non so chi fosse.
ADR: quanto ai turni di lavoro del , nel periodo anzidetto, so che i turni venivano preparati da Pt_2 qualcuno della cooperativa ma non so chi fossero.
ADR: analogamente per le richieste di ferie, permessi e problematiche lavorative ma non so chi fosse il preposto della cooperativa.
ADR: per quanto riguarda le visite mediche, posso dire che non le ho mai fatte col sig. , nulla Pt_2 so se venissero effettuate con la cooperativa.
5 ADR: quanto al capo f, ricordo forse, che nel periodo dal 10.08.2017 al 31.10.2019, i punti vendita della CO RD erano 4 o 5, in alcuni punti erano solo presenti lavoratori della cooperativa mentre in altri punti vendita eravamo presenti solo noi, dipendenti della CO RD.
ADR: le attività economiche svolte dai 4 o 5 punti vendita della CO RD elettronica erano identiche, in settore di commercio telefonico e gestori telefonici;
>
La teste ispettore del lavoro ha riferito : Testimone_2
Francesco. >
Il terzo testimone sig ha riferito : Testimone_3
un'altra ditta del sig e io curavo l'amministrazione , fornitori , banche , prima Parte_1 nota e rapporti con i consulenti esterni.
Io lavoravo presso l'ufficio in via Palamolla , una traversa del Corso Garibaldi di . Controparte_1
In quel periodo ho visto più volte il sig nel punto vendita della CO RD sul Parte_4 corso Garibaldi n 213 .
Io lavoravo sopra il punto vendita ove lavorava . Io scendevo per prendere un caffè e Pt_5 passavo dalle scale dinanzi al banco ove lavorava il . Pt_2
Non ricordo bene se nello stesso periodo agosto 2017 – ottobre 2019 il abbia lavorato in altri Pt_2 punti vendita .
Non ho mai visto CO RD dare direttive o ordini di lavoro al .. Pt_2
Io so che c'era un contratto di appalto e un preposto della M& G che dava direttive ma non l'ho mai visto né so il suo nome . Lo sapevo solo per aver letto il contratto di appalto . Analogamente per i turni di lavoro , per le richieste di ferie, , permessi e varie problematiche di lavoro , Cont : per le visite mediche del non so se le facesse la M& G;
noi della RD F. SR le Pt_2 facevamo periodicamente e io non ho visto mai il con noi . Pt_2
Adr: io non so nulla dei colloqui di lavoro del settore elettronica né comunque del sig
[...]
. Pt_4
Adr La CO RD elettronica all'epoca dei fatti ( 2017- 2019 ) aveva, se non ricordo male , 4
o 5 punti vendita e in detti punti di vendita vi erano sia dipendenti della M &G Sia dipendenti della ditta individuale della CO RD .> Tes I testi e hanno dimostrato una conoscenza molto frammentata e non di diretta Tes_1 esperienza non essendo stretti colleghi di lavoro del né suoi superiori , peraltro neppure ben Pt_2
6 collocando i ricordi se nel periodo agosto 2017 – ottobre 2019 al quale si riferisce la sanzione amministrativa .
Va detto che, in presenza di un'attività di lavoro svolta all'interno di locali della azienda e Pt_1 con utilizzo di quanto in essa presente , era onere della parte opponente fornire prova che la gestione del rapporto di lavoro del fosse stato non solo formalmente e amministrativamente Pt_6 gestito dalla M& G ma pure concretamente gestito in tutte le sue fasi ( assunzione , gestione dei turni e delle assenze , ordini di lavoro ) da parte di rappresentanti e/o preposti dalla appaltatrice .
Tale risultato resta escluso in modo chiaro dal compendio probatorio acquisito complessivamente.
Nessuno dei testi indica la persona della M & G che avrebbe gestito il rapporto di lavoro del Pt_2 all'interno dei lo calli della CO RD al fine di dimostrare un genuino rapporto di lavoro .
Resta dunque indimostrata la concreta gestione in capo alla appaltante e quindi le prestazioni di lavoro devono ricondursi alla CO RD
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , ridotte per la difesa da parte dei funzionari
12.6.2025 . Controparte_1
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5583/2023 R.G.sul ricorso depositato il 22/11/2023; proposto da in proprio e n.q. di titolare dell'impresa individuale “FRANCO Parte_1
GIORDANO ELETTRONICA” (difeso dagli avv.ti Natale Polimeni e Gianni Toscano); nei confronti di Controparte_1
, in persona del direttore e legale rappresentante p.t. (difeso dai funzionari dottori
[...]
Alberto Cuzzucrea, Donatella Calabrò, e Maria Luana Controparte_2 Controparte_3
Cambareri, Pasquale Meduri e Domenico Pandolfino); viste le note di trattazione scritta delle parti,
così definitivamente provvede:
“Rigetta l'opposizione.
Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
“[…] Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, per i motivi sopra esposti e, conseguentemente, annullare e/o disapplicare e/o dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione de qua, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale”.
“In subordine, nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga legittimo il provvedimento impugnato, disporre la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ovvero nella misura che si riterrà di giustizia, con compensazione delle spese”.
1 Parte ricorrente deduceva che:
- a seguito di accesso ispettivo del 31.10.2019, gli veniva notificato in data 28.01.2021, il verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2021-001-01 del 11.01.2021, con il quale veniva contestata la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la CO RD ET e la con ogni conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio in Controparte_4 relazione al (presunto) rapporto di lavoro con il dipendente ivi indicato;
- in data 23.10.2023, l' notificava ordinanza Controparte_5 ingiunzione nr. 519/2023, prot. n. 21666 del 28 settembre 2023, con la quale, ritenuto fondato l'accertamento effettuato dal servizio ispettivo, individuava l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 32.496,15;
- sussisteva illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione per violazione dell'art. 14
L. n 689/1981, essendo stato violato il termine di novanta giorni intercorrente tra il primo accesso ispettivo e la notifica del verbale unico di accertamento;
- sussisteva l'illegittimità del verbale unico di accertamento e, conseguentemente degli atti opposti, per carenza di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990 e di fonti di prova in violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. 124/04;
- l'appalto di servizi concluso con la società (appaltatore) in data Controparte_4
04.08.2017 era genuino, avendo appaltato alla il servizio di banco Controparte_4 da svolgersi presso i locali della committente;
- contrariamente a quanto sostenuto dal personale ispettivo ed in linea con le previsioni di legge in materia di appalti, la società che ha eseguito l'appalto ha reso il servizio tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d'arte, nel rispetto degli standard di qualità richiesti dal servizio svolto, senza subire alcuna ingerenza da parte del committente, neppure indiretta, sull'attività e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro;
Si costituiva il resistente come in epigrafe, Controparte_1 contestando, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di presunta violazione dell'art. 14, L.
689/81, in quanto il termine di novanta giorni decorre dal momento della conclusione delle indagini ispettive.
Nel merito, rilevava che l'appalto realizzato dalla nella sua concreta Controparte_4 modalità di espletamento, si era configurato come una mera somministrazione di manodopera priva dei requisiti della somministrazione autorizzata, in violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs, n.
276/2003.
2 In particolare, a seguito delle indagini ispettive era stata riscontrata, infatti, la totale assenza degli elementi caratterizzanti l'appalto “genuino”, essendo emerso che il dipendente , era stato solo Pt_2 formalmente assunto dalla e che, di fatto, le direttive per il lavoro da Controparte_4 svolgere e il contenuto della prestazione, fossero di esclusiva pertinenza del committente Parte_1
, reale datore di lavoro, il quale ha reclutato personalmente il lavoratore ed organizzava di
[...] fatto le relative prestazioni, esercitando periodicamente un personale controllo sull'andamento dell'attività.
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
***
Istruita tramite prova testimoniale e rimessa la causa in decisione, il ricorso in opposizione non merita accoglimento.
1. Violazione art. 14 l. n. 689/1981.
In primo luogo, occorre analizzare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14, l. 689/81.
Il motivo è infondato.
Sul punto è noto, in tema, l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il termine dei 90 giorni di cui all'art. 14 della legge n. 689 del 1981 comincia a decorrere non dalla violazione – dalla quale decorre solo il termine di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 – ma dal momento in cui il quadro complessivo sia apprezzabile in termini di illecito all'esito degli accertamenti compiuti (cfr. da ultimo, Cass. nn.
8459 e 15703 del 2024) e che tale valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 2019 citata dalla sentenza impugnata, nonché, fra le tante, Cass. n. 27405 del 2019, Cass. nn. 8459 e 11111 del 2024)” (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23252 del 2024).
Ne discende come alcuna violazione del termine di cui all'art. 14, comma 2, l. 689/1981 si sia consumata nel caso di specie, posto che il termine di 90 giorni per la contestazione dell'illecito è stato rispettato mediante la notifica del VUAN, trasmesso per la notifica ai messi comunali in data
12.01.2021 e giunto in notifica al trasgressore il successivo 28.01.2021, ovvero in maniera tempestiva rispetto alla data di conclusione degli accertamenti dell'11.01.2021, tenuto conto che in data 04.11.2020 è stato compiuto dagli accertatori l'ultimo adempimento istruttorio, ovvero formulata richiesta di integrazione della documentazione prodotta alla società appaltatrice
[...]
alla quale la società ha fornito riscontro negativo in data 30/11/2020. Controparte_4
3 Inoltre, ad avviso del decidente è del tutto evidente come l'accertamento sia stato complesso, abbia richiesto plurima attività di acquisizione e riscontro delle due società e, quindi, giustifichi il tempo trascorso senza rilevarsi alcuna ingiustificata inerzia da parte dell'Amministrazione pubblica.
2. Natura dell'accertamento ispettivo, sulla carenza di motivazione e indicazioni fonti di prova.
Vanno altresì rigettate le doglianze relative sia alla asserita carenza di potere qualificatorio dell' sulle fattispecie contrattuali oggetto di analisi, sia alla carenza di Controparte_1 motivazione dell'ordinanza impugnata e indicazioni di fonti di prova.
In primo luogo, il giudizio di opposizione va condotto sul rapporto e non sul procedimento né sui profili formali degli atti.
Il potere ispettivo può ricomprendere anche la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro per giungere ad applicare le sanzioni e la omessa indicazione dei mezzi di prova comunque non è vizio di nullità della sanzione irrogata.
Considerato che, sotto il profilo logico, l'attività di vigilanza richiesta agli disciplinata CP_1 alla lett. b), art. 7, d.lgs. 124/04, risulterebbe svuotata di contenuto se fosse privata del potere di qualificare la fattispecie concreta, è lo stesso impianto normativo a investire l'organo ispettivo di poteri di identificazione dell'illecito accertato atteso che l'art. 13, comma 2, d.lgs. 124/04, dispone che “In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.”
Il diritto di difesa, inoltre, può svolgersi dopo la notifica del verbale di accertamento e notificazione e in giudizio.
In secondo luogo, nel caso di specie, la motivazione della ordinanza ingiunzione è sufficiente a tratteggiare le ragioni della sanzione anche con il richiamo, ai fini di integrazione, del verbale di accertamento parimenti notificato, all'interno del quale non solo è illustrato il percorso logico seguito per la contestazione dell'esistenza di un appalto non genuino, ma – soprattutto – sono indicati i criteri utilizzati ai fini dell'individuazione dei tratti sintomatici della fattispecie negoziale illecita.
3. Merito - carattere genuino o meno dell'appalto.
4 E' bene precisare che la sanzione è stata irrogata solo in relazione alla posizione del Lavoratore
per periodi da 10.8. 2017 al 31.12.2018 e dal 1.1.20019 al 31.10.2019 per cui i fatti che Pt_2 possono rilevare sono solo al predetto riferiti mentre non assumono rilievo dati relativi ad altri lavoratori e altre attività del . Pt_1
Va rilevato che in sede ispettiva è stato sentito nella immediatezza dei fatti ( accesso ispettivo del
31.10. 2019 ) il lavoratore il quale non ha indicato da chi ricevesse direttive di lavoro da Pt_2 parte della appaltatrice e che non conosceva nessuno della detta azienda;
ha riferito come avesse avuto un colloquio conoscitivo con il il quale passava di tanto in tanto a controllare Pt_1
l'attività ; che in caso di assenza veniva sostituito da personale assunto dal;
la presenza Pt_1 giornaliera e le ore in più le segnalava all'ufficio amministrativo del . Pt_1
La prova testimoniale non ha offerto alcun elemento circostanziato e specifico che il rapporto di lavoro del e le sue prestazioni venissero gestite dalla ditta appaltatrice. Nessuno dei testi ha Pt_2 saputo confermare ciò per conoscenza diretta né hanno saputo indicare il preposto della appaltatrice che si occupasse di dare ordini e direttive di lavoro.
Il teste ha riferito: Testimone_1
ADR: Sono commesso presso la all'epoca dei fatti, dal 2017 al 2019, ero commesso Parte_3 della CO RD elettronica, e già gli altri colleghi commessi facevano riferimento a me per la
CO RD elettronica.
ADR: Conosco il sig. , perché attuale collega presso la e già da qualche anno lo Pt_2 Parte_3 conoscevo in maniera diversa perché presidiava un punto vendita diverso da dove lavoravo io, della
, accanto alla questura di . Parte_1 Controparte_1
Durante il periodo dal 10.08.2017 al 31.10.2019, non ricordo se tale periodo, ricordo solo che il faceva parte di una cooperativa, di cui non ricordo la denominazione, non aveva direttive ne Pt_2 ordini da me e per quanto so nemmeno dal sig. . So che c'era un preposto della Parte_1 cooperativa ma io non l'ho mai conosciuto e non so chi fosse.
ADR: quanto ai turni di lavoro del , nel periodo anzidetto, so che i turni venivano preparati da Pt_2 qualcuno della cooperativa ma non so chi fossero.
ADR: analogamente per le richieste di ferie, permessi e problematiche lavorative ma non so chi fosse il preposto della cooperativa.
ADR: per quanto riguarda le visite mediche, posso dire che non le ho mai fatte col sig. , nulla Pt_2 so se venissero effettuate con la cooperativa.
5 ADR: quanto al capo f, ricordo forse, che nel periodo dal 10.08.2017 al 31.10.2019, i punti vendita della CO RD erano 4 o 5, in alcuni punti erano solo presenti lavoratori della cooperativa mentre in altri punti vendita eravamo presenti solo noi, dipendenti della CO RD.
ADR: le attività economiche svolte dai 4 o 5 punti vendita della CO RD elettronica erano identiche, in settore di commercio telefonico e gestori telefonici;
>
La teste ispettore del lavoro ha riferito : Testimone_2
Francesco. >
Il terzo testimone sig ha riferito : Testimone_3
un'altra ditta del sig e io curavo l'amministrazione , fornitori , banche , prima Parte_1 nota e rapporti con i consulenti esterni.
Io lavoravo presso l'ufficio in via Palamolla , una traversa del Corso Garibaldi di . Controparte_1
In quel periodo ho visto più volte il sig nel punto vendita della CO RD sul Parte_4 corso Garibaldi n 213 .
Io lavoravo sopra il punto vendita ove lavorava . Io scendevo per prendere un caffè e Pt_5 passavo dalle scale dinanzi al banco ove lavorava il . Pt_2
Non ricordo bene se nello stesso periodo agosto 2017 – ottobre 2019 il abbia lavorato in altri Pt_2 punti vendita .
Non ho mai visto CO RD dare direttive o ordini di lavoro al .. Pt_2
Io so che c'era un contratto di appalto e un preposto della M& G che dava direttive ma non l'ho mai visto né so il suo nome . Lo sapevo solo per aver letto il contratto di appalto . Analogamente per i turni di lavoro , per le richieste di ferie, , permessi e varie problematiche di lavoro , Cont : per le visite mediche del non so se le facesse la M& G;
noi della RD F. SR le Pt_2 facevamo periodicamente e io non ho visto mai il con noi . Pt_2
Adr: io non so nulla dei colloqui di lavoro del settore elettronica né comunque del sig
[...]
. Pt_4
Adr La CO RD elettronica all'epoca dei fatti ( 2017- 2019 ) aveva, se non ricordo male , 4
o 5 punti vendita e in detti punti di vendita vi erano sia dipendenti della M &G Sia dipendenti della ditta individuale della CO RD .> Tes I testi e hanno dimostrato una conoscenza molto frammentata e non di diretta Tes_1 esperienza non essendo stretti colleghi di lavoro del né suoi superiori , peraltro neppure ben Pt_2
6 collocando i ricordi se nel periodo agosto 2017 – ottobre 2019 al quale si riferisce la sanzione amministrativa .
Va detto che, in presenza di un'attività di lavoro svolta all'interno di locali della azienda e Pt_1 con utilizzo di quanto in essa presente , era onere della parte opponente fornire prova che la gestione del rapporto di lavoro del fosse stato non solo formalmente e amministrativamente Pt_6 gestito dalla M& G ma pure concretamente gestito in tutte le sue fasi ( assunzione , gestione dei turni e delle assenze , ordini di lavoro ) da parte di rappresentanti e/o preposti dalla appaltatrice .
Tale risultato resta escluso in modo chiaro dal compendio probatorio acquisito complessivamente.
Nessuno dei testi indica la persona della M & G che avrebbe gestito il rapporto di lavoro del Pt_2 all'interno dei lo calli della CO RD al fine di dimostrare un genuino rapporto di lavoro .
Resta dunque indimostrata la concreta gestione in capo alla appaltante e quindi le prestazioni di lavoro devono ricondursi alla CO RD
L'opposizione va, pertanto, rigettata.
4. SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , ridotte per la difesa da parte dei funzionari
12.6.2025 . Controparte_1
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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