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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 193/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 362/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data 10.06.2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] e residente a[...] (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Eliana Maccarrone presso il cui studio, in Troina, Via Nazionale n. 342, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
in persona del suo Sindaco p.t. (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonina Briga, presso il cui studio in Agira, via
Volturno n. 7, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell' appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, rigettata ogni diversa istanza, previa ammissione di tutte le richieste istruttorie già formulate in seno all'atto di citazione di primo grado e nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., in particolare la prova per testi formulata nonché la nomina di c.t.u. medico legale per l'accertamento dei danni fisici, biologici, morali ed esistenziali ( tutti inclusi e nessuno escluso) e delle lesioni riportate dalla signora , accogliere il presidente appello e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza accogliere le domande proposte in primo grado dall'odierna appellante da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, indi condannare il contenuto all'integrale risarcimento danni subiti dall'odierna appellante quantificati in €.43.533,75.”
Conclusioni del Controparte_1
“Ci si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in appello dall'Avv. Maria Antonietta Firrantello nonché alle note di trattazione scritta del
10/01/2021 [1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. per i motivi rappresentati. 2) Nel merito rigettare in toto l'appello siccome infondato in fatto di diritto per le argomentazioni di cui in narrativa. 3) Per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 362/2021 emessa nel procedimento
RG n. 1123/16 resa in data 10/06/2021 dal Tribunale di Enna. 4) In estremo subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello, accertare e dichiarare il concorso di colpa dello appellante nel verificarsi del sinistro ai sensi dell'articolo 1227 c.c.. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 1.08.2016 conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Enna, il al fine di chiedere il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni fisici, quantificati in €. 43.533,75 a lei derivati in seguito ad una caduta occorsa in data 25.08.2014, vero le ore 10,30 in Agira, nella via Diodorea, a causa di una profonda buca presente sulla strada.
Deduceva che quel giorno, dopo aver perso l'equilibrio ed essere caduta rovinosamente a terra a causa della predetta anomalia, veniva prontamente soccorsa dai passanti e, a causa della persistenza della sintomatologia dolorosa, lo stesso pomeriggio era costretta a recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale Umberto
I° di Enna dove i Sanitari di turno diagnosticavano “frattura mediale astragolo destro” tanto da essere ricoverata presso l'unità di Ortopedia e Traumatologia del medesimo nosocomio, ove, successivamente veniva anche diagnosticata “la frattura dello scafoide tarsale destro”.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 10 giugno 2021, la causa veniva decisa ex articolo 281 sexies c.p.c.. Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna rigettava la domanda di parte attrice condannando alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore del convenuto liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, - pur potendosi ritenere che la risoluzione della controversia andava inquadrata nell'ambito della responsabilità ex articolo 2051 c.c. - la attrice non aveva allegato alcunché al fine di dimostrare le modalità dell'evento lesivo per come dedotto in citazione avendo ella operato una ricostruzione dei fatti del tutto generica in quanto le richieste di prova articolate ed i mezzi istruttori offerti non consentivano di dimostrare né le modalità della caduta né l'effettivo luogo della stessa nè, ancora, le condizioni specifiche del manto stradale né, infine, era stato allegato alcun rapporto di intervento di autorità pubbliche o dimostrato che la condotta tenuta dalla danneggiata non fosse stata, di per sé, idonea a cagionare l'evento.
Da ciò il rigetto della domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi in detto Parte_1 atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 giugno 2024 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'appellante ha impugnato la gravata sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.
A sostegno del motivo deduce come le conseguenze del sinistro che era stato causa delle lesioni patite dall'attrice erano da attribuirsi, esclusivamente, agli esiti della caduta dovuta alla presenza, sul manto stradale, di una buca occulta, insidiosa e non visibile, senza cioè che nella ricostruzione dell'evento, potesse individuarsi un agire negligente o imprudente della stessa e che, pertanto, non poteva Pt_1 ravvisarsi alcuna circostanza idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
In ragione di ciò, continua l'appellante, deve rilevarsi che l'appellante aveva ritualmente allegato sia il verificarsi del fatto sia che la caduta fosse da attribuirsi alla presenza della buca sul manto stradale, non visibile né altrimenti evitabile, mentre il convenuto, - soggetto cui incombeva l'obbligo di dimostrare CP_1 l'esistenza del caso fortuito o del verificarsi di un fattore estraneo idoneo a cagionare l'evento e ad interrompere il nesso causale - nulla aveva allegato in proposito.
Insiste, pertanto, anche nei motivi di gravame, nell'accoglimento di quelle istanze istruttorie (prova per testi e c.t.u. medico legale) denegate in primo grado.
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Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la illegittima condanna alle spese di lite rilevando come, il Tribunale, avrebbe, in ogni caso, dovuto compensare le spese e non porre a carico dell'attrice una così rilevante somma come quella liquidata in dispositivo.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. dedotta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta per come Controparte_1 già rilevato dalla Corte con Ordinanza del 4 febbraio 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, poi rilevarsi che la Corte, con la citata Ordinanza del 4.02.2022, ritenuta rilevante ai fini della decisione la prova per testi come articolata dall'appellante nella memoria istruttoria di primo grado, ha disposto in conformità ammettendo detta prova con i testi ivi indicati e . Testimone_1 Testimone_2
Con ulteriore Ordinanza del 24.01.2023, inoltre, la Corte, all'esito delle prove orali, ha disposto c.t.u. medico legale al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dall'attrice in dipendenza dell'evento lesivo per cui è causa.
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Nel merito l'appello è fondato.
Quanto al primo motivo di gravame che investe la erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. si osserva:
Nel rigettare la domanda attorea il Tribunale di Enna, in buona sostanza, ha ritenuto che l'attrice avesse omesso di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso essendosi limitata ad articolare una narrazione dei fatti generica e non suffragata dalla produzione e/o richiesta di mezzi istruttori idonei allo scopo.
Il Giudice di prime cure ha, inoltre, ritenuto che “…deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, potendosi invece affermare che il danno è stato causato dalla stessa condotta tenuta dalla danneggiata, che non ha tenuto un comportamento ordinariamente cauto” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Secondo il Tribunale di Enna, quindi, difetterebbe il nesso causale tra la caduta e l'irregolarità del manto stradale, in quanto non sarebbe emersa la natura di pericolo occulto di detta irregolarità e, al contrario, la caduta sarebbe dipesa da un difetto di diligenza della Pt_1
La Corte rileva che, ad integrare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., è necessario e sufficiente che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, a ciò rilevando il solo dato obiettivo del nesso causale tra cosa e danno, cosicché al danneggiato compete il solo onere di dar contezza dell'esistenza di un nesso causale tra cosa e danno, diversamente incombendo sul custode l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi tanto i fatti naturali, quanto del terzo o dello stesso danneggiato, con la precisazione che il caso fortuito è integrato da ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, rispetto alla quale si colloca in una posizione esterna, nelle forme di un'obiettiva imprevedibilità, che assume efficienza causale esclusiva.
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In applicazione di tali principi la Corte, come sopra ricordato, con Ordinanza del 4 febbraio 2022, ha disposto ammettersi la prova per testi con i sigg.ri Tes_1
e , indicati dalla nella memoria istruttoria resa
[...] Testimone_2 Pt_1 in primo grado ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 29.01.2017.
All'udienza del 18 maggio 2022, avanti al Consigliere delegato, veniva escusso il teste il quale ha riferito testualmente: “ ho visto la signora che Testimone_2 camminava e aveva due bambini che teneva per mano… e l'ho vista cadere. Io mi trovavo a circa 10 metri di distanza dal luogo dove la signora è caduta. Nel luogo dove la signora è caduta c'erano dei basolati (pietra lavica più ribassati rispetto al piano stradale. Io non misurato quanto fosse il dislivello …comunque si trattava di pochi centimetri che non so quantificare. Posso riferire che non c'erano transenne o lavori in corso nel luogo dove la Signora è caduta. E' vero che ho personalmente soccorso la Signora che conosco di vista Preciso che la signora è caduta in via Pt_1
Diodorea ove io avevo un negozio e io mi trovavo davanti al negozio e il luogo dove la signora è caduta è quasi di fronte. Posso riferire che il luogo era così da qualche giorno e che non vi erano lavori in corso.”
Successivamente, all'udienza del 18 gennaio 2023 veniva escusso il teste Tes_1 il quale, a sua volta, ha riferito: “Stavo uscendo dallo studio professionale
[...] della Dott.ssa quando ho sentito il Sig. , che svolge attività di Per_1 Tes_2 macelleria, che mi indicava una ragazza caduta a terra, ma non ho assistito alla dinamica dell'accaduto. Il Sig. mi indicava un punto della pavimentazione Tes_2 stradale costituita da basole ma non ho individuato la buca cui si riferisce. Sono rimasto pochi istanti sul posto e sono andato via”.
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Nella fattispecie, emerge dall'istruttoria come la caduta della sia stata legata Pt_1 eziologicamente all'irregolarità del manto stradale e, precisamente, alla presenza di un avvallamento dovuto ad un dislivello di alcuni centimetri nella pavimentazione in pietra lavica (basolati) della via Diorodea di Agira. E' indubbio che la caduta non sarebbe accaduta se il fondo stradale fosse stato regolare, cosicché non è dato affermare che la condotta della abbia Pt_1 rappresentato la causa esclusiva dell'evento.
L'errore del Tribunale di Enna sta nell'avere considerato sufficiente ad integrare il caso fortuito la supposta condotta colposa della danneggiata, come se la stessa valesse di per sé sola ad escludere qualunque nesso condizionante fra la situazione di pacifica pericolosità del fondo stradale, nel punto in cui vi era un avvallamento e la perdita di equilibrio con conseguente caduta della danneggiata medesima.
In effetti, pur richiamando formalmente il criterio di imputazione di cui all'art. 2051 c.c., la sentenza ha mostrato in modo inequivoco di ritenere che la responsabilità del convenuto potesse essere configurata soltanto a fronte CP_1 del concreto riscontro di un'insidia (o pericolosità occulta della cosa), così richiedendo all'attrice di provare la non visibilità del pericolo e la non prevedibilità dell'evento dannoso e pervenendo all'esclusione della responsabilità del CP_1 sull'assunto che l'irregolarità della superficie del marciapiede potesse (e dovesse) essere rilevata dalla poiché “conosceva i luoghi in quanto residente in [...] limitrofa e poiché all'epoca del sinistro aveva 30 anni ed era normo – dotata ed in grado di rendersi conto dell'eventuale buca” (pag. 5 della sentenza).
Una siffatta impostazione risulta tuttavia erronea alla luce della pacifica riconducibilità della fattispecie nel paradigma dell'art. 2051 c.c., (e non in quello dell'art. 2043 c.c.), senza possibilità di utilizzare, per l'accertamento della responsabilità del custode, categorie ad essa non pertinenti.
Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 4035/2021 secondo cui:<<…la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode
- come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo "causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa>>.
Giova richiamare, altresì, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017, secondo cui <la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode.
Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee
a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016)
[...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima>>. In conclusione, come affermato da Cass. 4035/2021, <nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile
(sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art.
1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate
(ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co.
c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte. In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
->.
E' poi noto che il concorso del fatto colposo della vittima ex art. 1227, comma 1°c.c.
è compatibile con la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051
c.c. in caso di insidia dannosa, ma tale compatibilità si riflette, giammai sull'esistenza della causalità giuridica, bensì solo sul risarcimento del danno, in quanto non è astrattamente configurabile un'interruzione del nesso causale. Anche se sussiste un qualche profilo di colpa rimproverabile all'attrice questa non priva in assoluto la convenuta di responsabilità, intervenendo semplicemente sulla percentuale di danno risarcibile, mentre, con riferimento all'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 1227 c.c., incombere sul debitore l'onere di provare che se l'attrice avesse tenuto un comportamento diligente, il danno non si sarebbe verificato.
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Nella fattispecie, la è incorsa in colpa consistita nel non accorgersi Pt_1 dell'avvallamento o irregolarità del manto del marciapiede, comunque visibile per il pedone viste le condizioni di luminosità naturale in occasione del sinistro (erano le ore 10,30 circa di un giorno di agosto).
Le caratteristiche del ondo stradale (basolato) erano ben percepibili (e probabilmente conosciute dalla da qualsiasi persona di media accortezza Pt_1 che avesse prestato normale attenzione mentre lo percorreva a piedi, ma può ammettersi che la soglia di attenzione si possa essere abbassata per la presenza dei due bimbi che ella aveva con sé al momento dei fatti.
L'irregolarità del fondo stradale, inoltre, per come riferito dal teste, non risultava segnalata dal che aveva l'onere della sua custodia ex art. 2051 c.c. CP_1
Valutati tutti questi elementi, la Corte ritiene che la colpa del sinistro possa addebitarsi alla nella misura del 30% ed al per la residua Pt_1 Controparte_1 parte, stante che è compatibile il concorso del fatto colposo della vittima ex art. 1227, comma 1° c.c. con la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c. in caso di insidia dannosa, essendo stato provato il nesso causale tra la irregolarità del fondo stradale e la caduta della e non essendo stato Pt_1 provato dal né il caso fortuito né che se l'attrice avesse tenuto un CP_1 comportamento diligente, il danno non si sarebbe verificato.
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In ordine al “quantum”, il c.t.u. medico-legale nominato in questo grado di giudizio,
Dott. cui era stato demandato di accertare: 1) la natura e Persona_2
l'entità delle lesioni derivate dal sinistro per cui è causa;
2) se sia derivata inabilità temporanea totale e/o parziale, indicandone in caso affermativo, la durata;
3) se siano derivati postumi invalidanti permanenti indicandone, in caso affermativo,
l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica (c.d. danno biologico); 4) la congruità delle spese mediche di cui vi è documentazione e l'entità delle spese da sostenere per il ripristino delle lesioni sofferte (Ordinanza del 24 gennaio 2023), in esito all'esame della documentazione sanitaria avuta a disposizione nel corso dell'accertamento peritale, ha affermato che , nata il 19 maggio Parte_1
1984 (quindi trentenne all'epoca del sinistro), in conseguenza dell'infortunio subito in data 25 agosto 2014 ha riportato “esiti da frattura dello scafoide destro”.
Per l'infortunata, secondo il CTU, la riduzione dell'integrità psicofisica, nella sua accezione morfo – funzionale (danno biologico) è pari al tre per cento (3%); il periodo di inabilità temporanea assoluta (100%) è pari a giorni trenta;
il periodo di invalidità temporanea parziale (50%) è pari a giorni quindici.
Il c.t.u. ha poi ritenuto che la danneggiata avesse diritto al rimborso delle spese mediche sostenute per la terapia medica sostenuta.
Le conclusioni del c.t.u. sono meritevoli di essere accolte, in quanto correttamente argomentate e non specificamente contestate da alcuna delle parti.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica si applicano le più recenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ.-, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass. n. 12408/2011).
In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (Cass.
13982/2015).
Ritenute condivisibili le conclusioni del c.t.u. ed in applicazione delle indicate tabelle del Tribunale di Milano e dei parametri ivi previsti (età della vittima al momento del fatto, danno biologico residuato, periodo di ITT ed ITP) si avrà un danno risarcibile pari ad €. 4.020,00 (per danno biologico) ed €. 4.312,50 per il periodo di ITT ed ITP e, così complessivamente della somma di €. 8.332,50, senza alcun aumento per personalizzazione, non essendovi allegazione di una peculiare sofferenza del danneggiato che giustifichi un aumento di quanto già riconosciuto in base alle tabelle milanesi.
In ragione del concorso di colpa pari al 30% della danneggiata, il Controparte_1 deve corrispondere la somma di € 5.832,75.
Tale ultima somma, tenuto conto che sono state applicate le tabelle milanesi più recenti, deve essere devalutata alla data del sinistro, ovvero al 25 agosto 2014 e successivamente rivalutata, anno per anno, in uno agli interessi legali nel frattempo maturati, sino alla pubblicazione della presente sentenza (Cass. Civ. Sez.
Un. 17.02.1995 n. 1712).
Alla somma così ottenuta vanno aggiunti gli interessi, al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
Dovranno poi essere poste a carico del le spese mediche Controparte_2 documentate (anch'esse nella misura del 70% sul totale) oltre interessi su tali importi, al tasso legale, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
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L'ultimo motivo, relativo alla regolazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, è assorbito, in quanto per effetto dell'accoglimento dell'appello e della riforma della sentenza impugnata le spese del primo grado vanno liquidate ex novo da parte della Corte d'appello, prendendo in considerazione l'esito finale della lite. Con riferimento alle spese del primo grado del giudizio esse devono compensarsi parzialmente (in ragione di 1/3 stante la discrasia tra la richiesta risarcitoria iniziale e quanto accertato in sede di c.t.u.), restando a carico del , Controparte_1 per la sua soccombenza, i residui 2/3 delle spese liquidate;
Quanto alle spese del giudizio di appello, anch'esse sono compensate per 1/3 tra le parti attesa la già richiamata ed evidente sproporzione tra la somma richiesta e quella riconosciuta, dovendosi porre i rimanenti 2/3 a carico dell' convenuto. CP_3
Le spese della C.T.U. medico - legale, già liquidate con separato decreto, sono poste per intero a carico del CP_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2022, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
362/2021 del Tribunale di Enna, pubblicata in data 10 giugno 2021, appellata da
, così provvede: Parte_1
1) dichiara il responsabile per il sinistro accaduto a Controparte_1 [...]
in data 25 agosto 2014 e, accertato il concorso di colpa della Parte_1 danneggiata in misura pari al 30 %, condanna per l'effetto lo stesso in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore dell'appellante, la somma di euro 5.832,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato in parte motiva oltre interessi, al tasso legale, su detta somma, dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo. Condanna il convenuto al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, delle somme documentate in sede di c.t.u. per spese mediche (nella misura del 70% del complessivo) oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) compensa tra le parti 1/3 delle spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna il a rifondere a la residua Controparte_1 Parte_1 parte delle spese liquidate, che determina, quanto al giudizio di primo grado, in euro 3.200,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello in euro 2.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) Pone a carico del le spese della c.t.u. medico-legale, nella Controparte_1 misura liquidata con separato decreto.
Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione unica civile, il
28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Giu. Aus. Il Presidente
Dott. Carlo Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico