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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2812/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1037/2021, pronunciata dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 25.05.2021, notificata in data 28.05.2021, pendente
TRA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Cianniello (C.F.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2
in Viale delle Rose n. 20, Pollena Trocchia (Na), giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Casalnuovo di C.F._4 Napoli (NA), alla Via Napoli 19, presso lo studio dell'Avv. Ermenegildo
Loffredo (C.F. , che li rappresenta e difende per C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
Oggetto: risoluzione contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore; risarcimento danni.
Conclusioni:
Per l'appellante: “…di rigettare la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno,
Sempre in via gradata per l'ipotesi di riforma parziale del titolo e di accoglimento quindi della sola domanda di risoluzione del contratto, rigettare la domanda di risarcimento, riducendo il quantum liquidato.
In regime di spese processuali, in caso di riforma totale del titolo si chiede di condannare parte appellata alla refusione degli esborsi e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, antistatario per fattone anticipo.
In via subordinata e nell'ipotesi di riforma parziale, Voglia pronunciare sentenza di condanna riducendo, nell'ottica della reciproca soccombenza, le spese di lite nella misura del 50%.”;
per gli appellati: “ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e ter
c.p.c., ed art. 360 bis c.p.c., ed in costanza della sussistenza dei requisiti di cui alla citata normativa – cd. Filtro -, pronunciarsi l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello not.to in data 22.06.2021,
pag. 2/25 nel merito:
1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1037/2021, emessa dal Tribunale Parte_1
di Nola;
2. Rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., in quanto immotivata e/o sfornita dei requisiti di cui alla prova del periculum in mora, ovvero del fumus boni iuris;
3. Condannare ex art. 96 c.p.c., l'appellante al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge sulle competenze;
4. Accertare e Dichiarare, la violazione degli artt. 13 e 14 DPR n.
115/2002, per omessa dichiarazione del valore del giudizio nell'atto di appello notificato ai deducenti ed, il relativo parziale versamento del contributo unificato corrisposto per l'iscrizione dello stesso, ordinandone
l'immediata integrazione nei limiti dello scaglione predisposto per i giudizi di valore superiore ad €. 520.000,00.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 26.09.2011, e CP_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Controparte_2
la , esponendo che: Parte_1 CP_1
era proprietaria dell'appartamento sito in Volla (NA), in località Via
Napoli IV Traversa n. 13, individuato al Catasto Fabbricati del Comune
pag. 3/25 di Volla al Foglio 2, Particella 1021/3, Categoria A2, Classe 3; in data
24.01.2011, , coniuge di essa attrice, sottoscriveva, Controparte_2
con la , un contratto per Parte_1
l'esecuzione di opere edili nell'appartamento, consistenti nella "[...]. formazione di un massetto di allettamento per la posa in opera di parquet"; contestualmente alla sottoscrizione del preventivo, gli istanti provvedevano al pagamento, in contanti, della somma di euro 1.500,00
e poi, in data 24.02.2011, di ulteriori euro 1.500,00, il tutto per complessivi euro 3.000,00; in data 24.05.2011, il tecnico incaricato della messa in opera del parquet e l'Arch. comunicavano, CP_3
ad essi istanti, l'impossibilità di eseguire il lavoro per “la carenza cronica di cemento nell'impasto e la pessima miscelazione dello stesso”; a seguito delle doglianze da essi avanzate, il , pur promettendo Pt_1
l'eliminazione dei vizi, non vi provvedeva;
con atto notificato in data
24.6.2011, diffidavano stragiudizialmente l'appaltatore all'eliminazione dei vizi, con avviso che in difetto, decorso il termine accordato, il contratto doveva intendersi risolto.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano che venissero accertati i vizi dell'opera realizzata dalla e che, previo Parte_1
accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per effetto della diffida ad adempiere da essi notificata al in data Pt_1
24.6.2011 ovvero previa declaratoria di risoluzione dello stesso per inadempimento del convenuto, quest'ultimo venisse condannato alla restituzione del corrispettivo versato ed al risarcimento dei danni patiti.
pag. 4/25 La nel costituirsi in giudizio, contestava nel merito la Parte_1
fondatezza della domanda attorea, deducendo che né l'esistenza dei vizi né i danni lamentati erano stati provati, e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento dell'importo di euro 5.652,00, pari alla differenza tra la somma complessivamente ad essa dovuta (euro 8.652,00) e l'acconto di euro
3.000,00 dai medesimi versato.
Eccepita dal procuratore degli attori, nel corso della prima udienza di comparizione tenutasi in data 24.1.2012, la nullità della comparsa della per difetto di procura alle liti, il Tribunale dichiarava Parte_1
nulla la costituzione del convenuto, riteneva non applicabile il rimedio dell'art. 182 cpv c.p.c., ricorrendo un caso di mancanza radicale della procura e non di difetto o irregolarità della stessa, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2013.
Alla citata udienza si costituiva nuovamente con Parte_1
comparsa alla quale veniva allegata rituale procura alle liti.
Pronunciando sulla richiesta degli attori, di revoca della precedente ordinanza nella parte in cui aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, senza disporre la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Tribunale, con successiva ordinanza del
22.3.2012, confermava la propria decisione. Osservava, infatti, il G.I. che, all'udienza di prima comparizione, il procuratore degli attori aveva svolto le sue difese con esclusivo riguardo alla nullità dell'avversa costituzione in giudizio, senza formulare alcuna richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., richiesta da pag. 5/25 ritenersi imprescindibile, non bastando, a tal fine, che essa fosse contenuta solo nell'atto introduttivo.
Mutato, nelle more, il Giudice titolare del fascicolo, con ordinanza del
30.1.2014, il GOT accoglieva la richiesta degli attori, concedendo il triplo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 30.4.2015/4.5.2015, lo stesso GOT, peraltro, re melius perpensa, revocava l'ordinanza del 30.1.2014 e, confermando quelle del 24.1.2012 e del 22.3.2012, confermava il rinvio, con queste disposto, della causa per la precisazione delle conclusioni.
Intervenuta una successiva sostituzione del magistrato titolare del fascicolo, il nuovo G.I., con successiva ordinanza del 29.3.2018, accoglieva l'istanza degli attori, di revoca dell'ordinanza del
30.4.2015/4.5.2015, ammettendo la prova per testi richiesta dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con ordinanza del 16.10.2019, formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
3.900,00.
Tale proposta veniva tuttavia rifiutata dalla e la causa, Parte_1
ritenuta superflua dal G.I. la richiesta del convenuto di nomina di un
CTU, alla luce delle modifiche medio tempore apportate dagli attori allo stato dei luoghi, veniva rinviata per la precisazione delle pag. 6/25 conclusioni al 4.2.2021 e successivamente, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al 25.5.2021.
Quindi, il Tribunale di Nola pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale definiva il giudizio, così provvedendo: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto intervenuto tra le parti, con condanna del convenuto alla restituzione di
€.
3.000 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, di €. 3.900, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo. c) condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.738, oltre €. 214 per spese, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad essa notificata in data 28.5.2021, la interponeva appello, mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 22.06.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa ritualmente depositata il 7.3.2022, si costituivano CP_1
e , contestando la fondatezza della domanda
[...] Controparte_2
ed instando per la condanna della al risarcimento dei Parte_1
danni ex art. 96 c.p.c.
pag. 7/25 Con ordinanza dell'1.4.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, la Corte, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva formulata nell'atto di appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.9.2024.
Tale udienza, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, veniva sostituita mediante la concessione del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con ordinanza alle stessa comunicata il 21.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
9.1.2025.
Depositati da entrambe le parti le sole comparse conclusionali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che, essendosi al cospetto di lavori non completati, la fattispecie andava esaminata, non in base all'art. 1668 c.c., ma secondo le norme generali dettate dal codice civile in tema di inadempimento, riteneva raggiunta la prova dei vizi e difetti dell'opera.
Al riguardo, invero, il Giudice valorizzava le dichiarazioni del teste
, escusso all'udienza del 6.11.2018, a conoscenza dei fatti S_
per essere stato incaricato dal per la posa in opera del CP_2
parquet, da cui emergeva che “.. il massetto costruito dalla DM
pag. 8/25 Costruzioni non era idoneo per alcun tipo di pavimentazione, in particolare per quella in legno che richiede una base d'appoggio più solida….(mentre il massetto messo in opera dall'appaltatrice, n.d.r.) si sgretolava anche al solo calpestio”.
Il primo Giudice riteneva che la causa a cui la Parte_1
intendeva imputare i vizi, consistente nel fatto che “gli attori decidevano di “installare nel proprio immobile gli impianti idraulico ed elettrico dopo la realizzazione dei lavori eseguiti dal ovvero Pt_1
dopo la avvenuta predisposizione del massetto di allettamento per la posa in opera del parquet””, era smentita dalle stesse deposizioni dei testi indicati dall'appaltatore, i quali dichiaravano che gli impianti erano già stati realizzati al momento della posa in opera del massetto.
In aggiunta, il Tribunale osservava che anche la consulenza tecnica di parte, depositata in giudizio dagli attori, le cui conclusioni la convenuta aveva contestato solo relativamente al quantum, deponeva per l'esistenza di un'opera non realizzata a regola d'arte. Ed invero, osservava il Giudicante, l'esame dei reperti fotografici allegati al citato elaborato, mostrava “un massetto ammalorato dalla presenza di numerose buche ed avvallamenti, al di sotto dei quali risulta chiaramente distinguibile la presenza di materiale friabile”.
Il Tribunale, facendo proprio quanto sostenuto dal perito di parte, il quale affermava che “Ad una analisi delle parti di massetto che non con anomala facilità si divulgano dallo stesso, e vagliando il cumulo di sabbia abbandonato sul cantiere, si evince come la sabbia che dovrebbe essere rigorosamente di fiume, era invece costituita prevalentemente da
pag. 9/25 materiali derivanti dalla frantumazione di pietre di tufo, laterizi, intonaci, mattonelle e quant'altro si ricava dalla demolizione di vecchi fabbricati. Addirittura, vagliando tra le mani la sabbia, ho trovato alcuni frammenti di plastica riconducibili a vecchi impianti elettrici anch'essi finiti nel frantoio”, ne deduceva che i vizi lamentati dagli attori erano stati causati dalla scarsa qualità dei materiali adoperati dalla
[...]
Parte_1
Infine, il primo Giudice sosteneva che la CTU richiesta dalla convenuta non “avrebbe potuto, in base alla sola analisi del predetto materiale fotografico, aggiungere altro rispetto a quanto già emerso in ragione della perizia svolta sui luoghi di causa prima dei lavori ivi eseguiti”
Quindi, accertata la sussistenza del denunciato inadempimento dell'appaltatore, il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto di appalto e condannava la convenuta alla restituzione di euro
3.000,00, pari a quanto corrisposto dagli attori a titolo di acconto sul corrispettivo, nonché a pagare euro 3.900,00 a titolo di risarcimento dei danni, somma già oggetto della proposta transattiva formulata in corso di causa ed inferiore a quella riportata nella consulenza di parte, tenuto conto che “nell'elenco dei lavori indicati dal perito, vi è anche il riferimento ad opere (ripristino delle tubazioni idrauliche e parziale rifacimento di nuovo impianto elettrico) che non appaiono essere oggetto di espressa doglianza da parte degli attori”.
§ 4.
pag. 10/25 Con il primo motivo d'appello, la denunciava la Parte_1
nullità/illegittimità della sentenza, per avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attori, sebbene questi ultimi non avessero formulato, in prima udienza, l'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., costituente presupposto imprescindibile affinché il Tribunale li potesse concedere.
A sostegno delle proprie doglianze, l'appellante deduceva che, in prima udienza, gli originari attori si erano limitati ad eccepire la nullità della comparsa di costituzione della convenuta, per carenza di procura alle liti, senza, nel contempo, chiedere la concessione dei termini previsti dal citato articolo 183 c.p.c. per articolare le istanze istruttorie.
Era, di conseguenza, errata ed illegittima l'ordinanza con la quale, in data 29.03.2018, il G.I., frattanto subentrato nella titolarità del ruolo, aveva revocato i precedenti provvedimenti, con i quali erano state disattese le richieste attoree di concessione dei predetti termini.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto in tale ordinanza, il difensore degli attori non aveva affatto formulato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. nell'atto di citazione, essendosi, in questo, limitato ad una mera riserva di indicazione dei testi e dei capitoli di prova entro i termini di cui al predetto articolo, senza, tuttavia, mai formulare concretamente siffatta richiesta.
Inoltre, il Giudice non aveva considerato che, in sede di prima udienza, il procuratore degli attori aveva limitato le sue difese alla questione della nullità della costituzione della convenuta, per difetto di procura pag. 11/25 alle liti, senza formulare la richiesta, da reputarsi necessaria ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., di concessione dei termini previsti da tale norma.
Di conseguenza, sosteneva l'appellante, la motivazione della gravata sentenza, essendo fondata sulle risultanze della prova per testi, espletata solo in ragione di un'illegittima revoca della precedente ordinanza, con la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, doveva ritenersi viziata. Si imponeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza, dovendo dichiararsi l'invalidità della fase istruttoria, con conseguente rigetto della domanda per carenza di prova.
§ 5.
Il motivo è fondato, sia pure solo per quanto di ragione.
Come in precedenza già rilevato, il G.I., con ordinanza del 29.3.2018, aveva accolto la richiesta degli attori e revocato l'ordinanza del
4.5.2015, con cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostenendo che “la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co 6 cpc, era già stata avanzata dalla stessa in sede di libello introduttivo del presente giudizio”.
Così procedendo, il G.I. ha, tuttavia, chiaramente violato la norma dettata dall'art. 183 co. 6 c.p.c., che, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
pag. 12/25 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Il riferimento, contenuto nella norma, ad una richiesta delle parti (o, comunque, di almeno una di esse), induce ad escludere che il Giudice possa concedere i termini anche in assenza di una simile istanza.
Né, invero, appare condivisibile il rilievo del primo Giudice, secondo cui tale richiesta possa essere contenuta anche nell'atto di citazione.
Ed invero, siffatta conclusione non considera che l'art. 183 c.p.c., disciplinando la celebrazione dell'udienza di “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa”, si riferisce ad una richiesta che le parti debbono necessariamente formulare nel corso della stessa udienza e non in un atto (quale la citazione) che, cronologicamente, la precede.
Ad abundantiam, deve, poi, osservarsi che, nella specie, comunque, siffatta richiesta non era nemmeno contenuta nella citazione, essendosi in essa il difensore degli attori limitato a preannunciare richieste istruttorie (di prova testimoniale) su capitoli e con testi da formulare entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
pag. 13/25 Discende da quanto osservato che, non avendo, in prima udienza, il procuratore degli attori formulato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., avendo, come emerge dalla lettura del relativo verbale, incentrato le proprie difese sulla sollevata questione della nullità della costituzione in giudizio della convenuta per carenza di procura alle liti, il G.I. non poteva, revocando le precedenti ordinanze che avevano già disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, accogliere la richiesta attorea e concedere i termini di cui alla citata norma.
Ed invero, qualora le parti non formulino tale istanza alla prima udienza, le stesse decadono dalla relativa facoltà e la preclusione processuale che, di conseguenza, viene a maturare, non consente al
Giudice, salva l'ipotesi eccezionale - nella specie nemmeno allegata dagli appellati in questo grado di giudizio - della rimessione in termini, di concedere i termini per l'articolazione delle istanze istruttorie.
Discende da quanto osservato che l'ordinanza del 29.3.2018 debba essere revocata e che, di conseguenza, debba ritenersi nulla, siccome avvenuta a preclusione ormai maturata, la concessione, con essa disposta, dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Pertanto, gli esiti della prova testimoniale, sui quali il primo Giudice ha, in parte, fondato la sua decisione, non possono essere utilizzati.
A conforto di quanto osservato merita evidenziare che la violazione delle preclusioni processuali determina un'ipotesi di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice e deducibile dalla parte per tutta la durata del grado in cui si verifica, non essendo essa assoggettata, durante tale pag. 14/25 grado, alla regola dell'art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 21529 del 2021).
Ne discende che, qualunque fosse stata la condotta processuale dell'odierna appellante in primo grado, la stessa ben avrebbe potuto far valere in appello la questione della nullità dell'ordinanza di ammissione delle prove, siccome adottata in violazione della regola dettata dall'art. 183 c.p.c. sulla concessione dei termini per la cd. appendice di trattazione scritta.
In ogni caso, occorre soggiungere che, nel corso del giudizio di primo grado, l'originaria convenuta aveva sollecitato la revoca dell'ordinanza del 29.03.2018, con la quale venivano concessi i termini di cui all'art
183 c.p.c. (note depositate dal difensore della convenuta in data
10.1.2020 e 26.1.2021).
§ 6.
Con il secondo motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale aveva quantificato il danno preteso dagli originari attori in euro
3.900,00, sulla sola scorta della consulenza tecnica di parte, senza espletare una CTU, ritenendo, erroneamente, che “il materiale fotografico non avrebbe consentito di aggiungere altro rispetto a quanto
pag. 15/25 emerso in ragione della perizia svolta sui luoghi di causa prima dei lavori già eseguiti”.
Al riguardo, l'appellante deduceva che il primo Giudice aveva erroneamente motivato in ordine al rigetto della chiesta CTU, in quanto, così procedendo, aveva posto a fondamento della liquidazione del danno la sola consulenza tecnica di parte attrice, privando essa convenuta della possibilità di contraddire rispetto alle considerazioni del tecnico di parte. Qualora, invece, fosse stata disposta la CTU, si sarebbe dato modo ad un esperto, imparziale rispetto alle posizioni delle parti, di svolgere i dovuti accertamenti in merito alla regolare esecuzione del massetto, alla qualità del materiale impiegato ed alla compatibilità dello stesso con il tipo di lavoro da realizzarsi. Del resto, un CTU, anche visionando il materiale fotografico prodotto, avrebbe potuto “valutare bene l'oggetto del contendere dissipando ogni dubbio”.
In conclusione, del motivo, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza, nella parte in cui aveva liquidato il danno sulla scorta della sola consulenza tecnica di parte e sollecitava il Collegio a disporre una
CTU “al fine di valutare la qualità dell'opera realizzata, verificare
l'esistenza del nesso causale, ed in caso positivo di quantificare in maniera certa il danno”.
§ 7.
Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto pag. 16/25 sussistente l'inadempimento di essa appaltatrice e disposto la sua condanna alla restituzione dell'acconto ed al risarcimento dei danni.
Sul punto, l'istante deduceva di aver correttamente eseguito i lavori e che i danni lamentati dagli originari attori erano riconducibili al tipo di materiale utilizzato per la messa in opera del massetto, consistito in sabbia riciclata, la quale era “compatibile con la tipicità dell'opera da realizzarsi”.
Inoltre, l'appellante lamentava che il primo Giudice non si era pronunciato sulla domanda riconvenzionale con la quale essa aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per le ulteriori lavorazioni, indicate nel consuntivo del 15.6.2011, che aveva svolto, pur non essendo preventivate.
§ 8.
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione dal cui sono avvinti, sono infondati.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”
(cfr. Cass. civ. 2655/2011; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 25593 del 2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito congrua motivazione del perché non appariva opportuno disporre una CTU ed ha adeguatamente spiegato le ragioni della condivisione delle conclusioni pag. 17/25 rassegnate dal consulente tecnico di parte (cfr. pag. 4 della sentenza, ove si legge “La documentazione fotografica contenuta nella predetta consulenza (riconosciuta anche dal teste ), infatti, mostra S_
un massetto ammalorato dalla presenza di numerose buche ed avvallamenti, al di sotto dei quali risulta chiaramente distinguibile la presenza di materiale friabile laddove, nella perizia in esame, si legge che
“Ad una analisi delle parti di massetto che non con anomala facilità si divulgano dallo stesso, e vagliando il cumulo di sabbia abbandonato sul cantiere, si evince come la sabbia che dovrebbe essere rigorosamente di fiume, era invece costituita prevalentemente da materiali derivanti dalla frantumazione di pietre di tufo, laterizi, intonaci, mattonelle e quant'altro si ricava dalla demolizione di vecchi fabbricati. Addirittura, vagliando tra le mani la sabbia, ho trova-to alcuni frammenti di plastica riconducibili a vecchi impianti elettrici anch'essi finiti nel frantoio”, sicché alcun dubbio può sussistere circa la scarsa qualità dei materiali adoperati dalla convenuta. Né la CTU richiesta da parte convenuta avrebbe potuto, in base alla sola analisi del predetto materiale fotografico, aggiungere altro rispetto a quanto già emerso in ragione della perizia svolta sui luoghi di causa prima dei lavori ivi eseguiti”).
Nel censurare la sentenza, l'appellante si è genericamente lamentata della mancata ammissione della CTU, ma non ha elaborato alcuna argomentata critica, idonea a fare emergere l'inattendibilità delle risultanze della consulenza di parte valorizzata dal Tribunale.
Né, invero, appare sufficiente, a confutare le conclusioni della consulenza tecnica di parte, sostenere che “i danni richiesti da
pag. 18/25 controparte non erano imputabili alla condotta della convenuta, bensì riconducibili a lavori eseguiti successivamente alla realizzazione del massetto ad opera degli stessi attori”.
Al riguardo, deve rimarcarsi che, nel giudizio di primo grado, il convenuto non sollecitava la revoca dell'ordinanza, con la quale in prima udienza il Giudice, ritenendo non applicabile l'art. 182 c.p.c., ne aveva dichiarato nulla la costituzione, senza concedere il termine per la relativa regolarizzazione. Né, giova soggiungere, l'appellante ha impugnato, in parte qua, la sentenza, per avere il Tribunale, con l'ordinanza del 29.3.2018, ritenuto superata, alla luce della tardiva costituzione dell'appaltatrice intervenuta all'udienza del 23.05.2013, la questione della dichiarazione di nullità dell'iniziale costituzione in giudizio della medesima parte.
Ne segue che, essendosi costituita in giudizio tardivamente, come accertato in primo grado con statuizione coperta da giudicato per acquiescenza, l'appaltatrice decadeva dalla facoltà, da svolgere nel rispetto delle preclusioni processuali maturate con la celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., di provare il fatto estintivo, consistente nell'avere installato gli impianti idraulico ed Controparte_2
elettrico dopo l'avvenuta predisposizione del massetto, causando esso stesso i danni di cui si lamentava.
Non appare, inoltre, fondatamente sostenibile che “contrariamente a quanto asserito, tali danni non erano stati causati dalla “carenza cronica di cemento nell'impasto e dalla pessima miscelazione dello stesso “bensì
pag. 19/25 dal materiale adoperato , ovvero “ sabbia riciclata “ compatibile con la tipicità dell'opera da realizzarsi”.
Infatti, tale rilievo dell'appellante, oltre a non brillare per chiarezza espositiva, induce esso stesso ad ascrivere, la causa della non perfetta riuscita dell'opera, alla qualità del materiale utilizzato (sabbia riciclata). In altri termini, non risulta indicata una valida ragione alternativa che consenta di escludere, come invece era stato coerentemente e motivatamente affermato dal consulente di parte degli attori, la totale inadeguatezza del materiale impiegato per la realizzazione del massetto e la conseguente inidoneità dello stesso a consentire la corretta posa in opera del parquet.
D'altro canto, non va nemmeno sottaciuto che, pur avendo ricevuto, in data 11.7.2011, la lettera raccomandata a firma dell'avv. Ermenegildo
Loffredo, con la quale gli attori lo diffidavano, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
a provvedere, nel termine di 15 giorni, all'eliminazione dei vizi inficianti l'opera, il , non solo non provvedeva a fare quanto ad Pt_1
esso richiesto, ma nemmeno si curava di replicare in qualche modo alle avverse contestazioni.
Ad abundantiam, merita rimarcare che nella comparsa, tardivamente depositata in primo grado, la ditta convenuta si limitava ad una generica contestazione di fondatezza dell'avversa domanda, senza prendere specifica posizione sulle circostanziate contestazioni, alla qualità dell'opera e dei materiali impiegati, che emergevano dall'analisi di essi operata dal CT degli attori.
pag. 20/25 In conclusione, deve ritenersi che, nonostante l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali, la sentenza impugnata resista alle critiche dell'appellante, potendo la prova del lamentato inadempimento
(consistente nella realizzazione di un massetto di sottofondo non adeguato per ricevere la posa in opera di un sovrastante parquet), desumersi dal complesso delle ulteriori risultanze istruttorie in atti
(consulenza tecnica di parte, con allegato corredo fotografico pacificamente raffigurante lo stato del massetto, mancata risposta del convenuto alla diffida ad adempiere inoltratagli dagli attori, generica contestazione operata nella comparsa di costituzione tardivamente depositata).
§ 9.
Quanto, poi, alla censura, tesa a stigmatizzare il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, di condanna degli attori al pagamento del prezzo delle ulteriori lavorazioni asseritamente eseguite dall'impresa, o, comunque, dell'eccezione di compensazione, del costo di tali lavori, con il credito vantato dagli attori a titolo di restituzione dell'acconto e di risarcimento del danno, è sufficiente replicare quanto segue.
Essendosi costituita in primo grado tardivamente, ben oltre il maturare della preclusione processuale a tal fine posta dall'art. 167 co. 2 c.p.c., parte convenuta è, ovviamente, decaduta dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale per il pagamento del costo delle ulteriori opere in tesi realizzate.
pag. 21/25 Ne segue che l'appellante non possa dolersi del mancato accoglimento, da parte del Giudice, di tale domanda.
Con riguardo poi all'eccepita compensazione, è sufficiente osservare che alcuna prova sia stata offerta, in primo grado, dalla convenuta, dell'esecuzione delle ulteriori opere indicate nel motivo di appello, quali “formazione di intonaco, costruzione di ripiano a formazione di piatto doccia, costruzione di muratura in circonferenza , formazione di intonaco rustico, demolizione di vetromattoni per la formazione di una finestra”.
Invero, premesso che il preventivo depositato in giudizio dagli attori conteneva l'elencazione di tre categorie di opere (formazione di intonaco premiscelato, finitura di rasante, formazione di massetto di allettamento per la posa in opera di parquet) e che l'impresa aveva pacificamente ricevuto, a titolo di acconto, l'importo di euro 3.000,00, nessuna prova è stata fornita della realizzazione di opere diverse da quelle preventivate.
Difettando, altresì, qualsivoglia dimostrazione relativa alla quantità ed al costo unitario di tali presunti ulteriori lavori, la richiesta, formulata dall'appellante, di compensazione impropria del credito vantato dagli appellati con il prezzo di siffatte lavorazioni, deve essere disattesa.
§ 10.
Con il terzo motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza per avere il Giudice ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste S_
, escusso in primo grado, nonostante questi si fosse contraddetto
[...]
pag. 22/25 più volte e fosse risultato “stranamente particolarmente preciso solo su determinate circostanze”, nonostante il fatto si fosse verificato otto anni prima della deposizione.
§ 11.
L'esame del motivo deve ritenersi assorbito alla luce di quanto già osservato in relazione ai precedenti motivi di appello.
§ 12.
In conclusione, sebbene corretta nella motivazione alla stregua dei rilievi dinanzi svolti, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum.
Avuto riguardo alla ritenuta necessità di integrare la motivazione della gravata sentenza, alla luce della (in parte deficitaria) difesa svolta in primo grado dal procuratore degli attori, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali.
pag. 23/25 Per le medesime considerazioni appena svolte, non sussistono i presupposti per disporre la (dagli appellati sollecitata) condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'Avv. Ermenegildo
Loffredo, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in Parte_1
favore degli appellati, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ermenegildo Loffredo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 24/25 Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2812/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1037/2021, pronunciata dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 25.05.2021, notificata in data 28.05.2021, pendente
TRA
(P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del titolare, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Cianniello (C.F.:
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata C.F._2
in Viale delle Rose n. 20, Pollena Trocchia (Na), giusta procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Casalnuovo di C.F._4 Napoli (NA), alla Via Napoli 19, presso lo studio dell'Avv. Ermenegildo
Loffredo (C.F. , che li rappresenta e difende per C.F._5
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI
Oggetto: risoluzione contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore; risarcimento danni.
Conclusioni:
Per l'appellante: “…di rigettare la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno,
Sempre in via gradata per l'ipotesi di riforma parziale del titolo e di accoglimento quindi della sola domanda di risoluzione del contratto, rigettare la domanda di risarcimento, riducendo il quantum liquidato.
In regime di spese processuali, in caso di riforma totale del titolo si chiede di condannare parte appellata alla refusione degli esborsi e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore, antistatario per fattone anticipo.
In via subordinata e nell'ipotesi di riforma parziale, Voglia pronunciare sentenza di condanna riducendo, nell'ottica della reciproca soccombenza, le spese di lite nella misura del 50%.”;
per gli appellati: “ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e ter
c.p.c., ed art. 360 bis c.p.c., ed in costanza della sussistenza dei requisiti di cui alla citata normativa – cd. Filtro -, pronunciarsi l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello not.to in data 22.06.2021,
pag. 2/25 nel merito:
1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1037/2021, emessa dal Tribunale Parte_1
di Nola;
2. Rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., in quanto immotivata e/o sfornita dei requisiti di cui alla prova del periculum in mora, ovvero del fumus boni iuris;
3. Condannare ex art. 96 c.p.c., l'appellante al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge sulle competenze;
4. Accertare e Dichiarare, la violazione degli artt. 13 e 14 DPR n.
115/2002, per omessa dichiarazione del valore del giudizio nell'atto di appello notificato ai deducenti ed, il relativo parziale versamento del contributo unificato corrisposto per l'iscrizione dello stesso, ordinandone
l'immediata integrazione nei limiti dello scaglione predisposto per i giudizi di valore superiore ad €. 520.000,00.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 26.09.2011, e CP_1 [...]
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, Controparte_2
la , esponendo che: Parte_1 CP_1
era proprietaria dell'appartamento sito in Volla (NA), in località Via
Napoli IV Traversa n. 13, individuato al Catasto Fabbricati del Comune
pag. 3/25 di Volla al Foglio 2, Particella 1021/3, Categoria A2, Classe 3; in data
24.01.2011, , coniuge di essa attrice, sottoscriveva, Controparte_2
con la , un contratto per Parte_1
l'esecuzione di opere edili nell'appartamento, consistenti nella "[...]. formazione di un massetto di allettamento per la posa in opera di parquet"; contestualmente alla sottoscrizione del preventivo, gli istanti provvedevano al pagamento, in contanti, della somma di euro 1.500,00
e poi, in data 24.02.2011, di ulteriori euro 1.500,00, il tutto per complessivi euro 3.000,00; in data 24.05.2011, il tecnico incaricato della messa in opera del parquet e l'Arch. comunicavano, CP_3
ad essi istanti, l'impossibilità di eseguire il lavoro per “la carenza cronica di cemento nell'impasto e la pessima miscelazione dello stesso”; a seguito delle doglianze da essi avanzate, il , pur promettendo Pt_1
l'eliminazione dei vizi, non vi provvedeva;
con atto notificato in data
24.6.2011, diffidavano stragiudizialmente l'appaltatore all'eliminazione dei vizi, con avviso che in difetto, decorso il termine accordato, il contratto doveva intendersi risolto.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano che venissero accertati i vizi dell'opera realizzata dalla e che, previo Parte_1
accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per effetto della diffida ad adempiere da essi notificata al in data Pt_1
24.6.2011 ovvero previa declaratoria di risoluzione dello stesso per inadempimento del convenuto, quest'ultimo venisse condannato alla restituzione del corrispettivo versato ed al risarcimento dei danni patiti.
pag. 4/25 La nel costituirsi in giudizio, contestava nel merito la Parte_1
fondatezza della domanda attorea, deducendo che né l'esistenza dei vizi né i danni lamentati erano stati provati, e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento dell'importo di euro 5.652,00, pari alla differenza tra la somma complessivamente ad essa dovuta (euro 8.652,00) e l'acconto di euro
3.000,00 dai medesimi versato.
Eccepita dal procuratore degli attori, nel corso della prima udienza di comparizione tenutasi in data 24.1.2012, la nullità della comparsa della per difetto di procura alle liti, il Tribunale dichiarava Parte_1
nulla la costituzione del convenuto, riteneva non applicabile il rimedio dell'art. 182 cpv c.p.c., ricorrendo un caso di mancanza radicale della procura e non di difetto o irregolarità della stessa, e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2013.
Alla citata udienza si costituiva nuovamente con Parte_1
comparsa alla quale veniva allegata rituale procura alle liti.
Pronunciando sulla richiesta degli attori, di revoca della precedente ordinanza nella parte in cui aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, senza disporre la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il Tribunale, con successiva ordinanza del
22.3.2012, confermava la propria decisione. Osservava, infatti, il G.I. che, all'udienza di prima comparizione, il procuratore degli attori aveva svolto le sue difese con esclusivo riguardo alla nullità dell'avversa costituzione in giudizio, senza formulare alcuna richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., richiesta da pag. 5/25 ritenersi imprescindibile, non bastando, a tal fine, che essa fosse contenuta solo nell'atto introduttivo.
Mutato, nelle more, il Giudice titolare del fascicolo, con ordinanza del
30.1.2014, il GOT accoglieva la richiesta degli attori, concedendo il triplo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c..
Con successiva ordinanza del 30.4.2015/4.5.2015, lo stesso GOT, peraltro, re melius perpensa, revocava l'ordinanza del 30.1.2014 e, confermando quelle del 24.1.2012 e del 22.3.2012, confermava il rinvio, con queste disposto, della causa per la precisazione delle conclusioni.
Intervenuta una successiva sostituzione del magistrato titolare del fascicolo, il nuovo G.I., con successiva ordinanza del 29.3.2018, accoglieva l'istanza degli attori, di revoca dell'ordinanza del
30.4.2015/4.5.2015, ammettendo la prova per testi richiesta dalle parti.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con ordinanza del 16.10.2019, formulava, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proposta conciliativa, che prevedeva il pagamento, in favore degli attori, della somma di euro
3.900,00.
Tale proposta veniva tuttavia rifiutata dalla e la causa, Parte_1
ritenuta superflua dal G.I. la richiesta del convenuto di nomina di un
CTU, alla luce delle modifiche medio tempore apportate dagli attori allo stato dei luoghi, veniva rinviata per la precisazione delle pag. 6/25 conclusioni al 4.2.2021 e successivamente, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., al 25.5.2021.
Quindi, il Tribunale di Nola pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale definiva il giudizio, così provvedendo: “a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto intervenuto tra le parti, con condanna del convenuto alla restituzione di
€.
3.000 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, di €. 3.900, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo. c) condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, liquidate in €. 2.738, oltre €. 214 per spese, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad essa notificata in data 28.5.2021, la interponeva appello, mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato in data 22.06.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa ritualmente depositata il 7.3.2022, si costituivano CP_1
e , contestando la fondatezza della domanda
[...] Controparte_2
ed instando per la condanna della al risarcimento dei Parte_1
danni ex art. 96 c.p.c.
pag. 7/25 Con ordinanza dell'1.4.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della cd. trattazione scritta, la Corte, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva formulata nell'atto di appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
27.9.2024.
Tale udienza, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, veniva sostituita mediante la concessione del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con ordinanza alle stessa comunicata il 21.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il
9.1.2025.
Depositati da entrambe le parti le sole comparse conclusionali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che, essendosi al cospetto di lavori non completati, la fattispecie andava esaminata, non in base all'art. 1668 c.c., ma secondo le norme generali dettate dal codice civile in tema di inadempimento, riteneva raggiunta la prova dei vizi e difetti dell'opera.
Al riguardo, invero, il Giudice valorizzava le dichiarazioni del teste
, escusso all'udienza del 6.11.2018, a conoscenza dei fatti S_
per essere stato incaricato dal per la posa in opera del CP_2
parquet, da cui emergeva che “.. il massetto costruito dalla DM
pag. 8/25 Costruzioni non era idoneo per alcun tipo di pavimentazione, in particolare per quella in legno che richiede una base d'appoggio più solida….(mentre il massetto messo in opera dall'appaltatrice, n.d.r.) si sgretolava anche al solo calpestio”.
Il primo Giudice riteneva che la causa a cui la Parte_1
intendeva imputare i vizi, consistente nel fatto che “gli attori decidevano di “installare nel proprio immobile gli impianti idraulico ed elettrico dopo la realizzazione dei lavori eseguiti dal ovvero Pt_1
dopo la avvenuta predisposizione del massetto di allettamento per la posa in opera del parquet””, era smentita dalle stesse deposizioni dei testi indicati dall'appaltatore, i quali dichiaravano che gli impianti erano già stati realizzati al momento della posa in opera del massetto.
In aggiunta, il Tribunale osservava che anche la consulenza tecnica di parte, depositata in giudizio dagli attori, le cui conclusioni la convenuta aveva contestato solo relativamente al quantum, deponeva per l'esistenza di un'opera non realizzata a regola d'arte. Ed invero, osservava il Giudicante, l'esame dei reperti fotografici allegati al citato elaborato, mostrava “un massetto ammalorato dalla presenza di numerose buche ed avvallamenti, al di sotto dei quali risulta chiaramente distinguibile la presenza di materiale friabile”.
Il Tribunale, facendo proprio quanto sostenuto dal perito di parte, il quale affermava che “Ad una analisi delle parti di massetto che non con anomala facilità si divulgano dallo stesso, e vagliando il cumulo di sabbia abbandonato sul cantiere, si evince come la sabbia che dovrebbe essere rigorosamente di fiume, era invece costituita prevalentemente da
pag. 9/25 materiali derivanti dalla frantumazione di pietre di tufo, laterizi, intonaci, mattonelle e quant'altro si ricava dalla demolizione di vecchi fabbricati. Addirittura, vagliando tra le mani la sabbia, ho trovato alcuni frammenti di plastica riconducibili a vecchi impianti elettrici anch'essi finiti nel frantoio”, ne deduceva che i vizi lamentati dagli attori erano stati causati dalla scarsa qualità dei materiali adoperati dalla
[...]
Parte_1
Infine, il primo Giudice sosteneva che la CTU richiesta dalla convenuta non “avrebbe potuto, in base alla sola analisi del predetto materiale fotografico, aggiungere altro rispetto a quanto già emerso in ragione della perizia svolta sui luoghi di causa prima dei lavori ivi eseguiti”
Quindi, accertata la sussistenza del denunciato inadempimento dell'appaltatore, il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto di appalto e condannava la convenuta alla restituzione di euro
3.000,00, pari a quanto corrisposto dagli attori a titolo di acconto sul corrispettivo, nonché a pagare euro 3.900,00 a titolo di risarcimento dei danni, somma già oggetto della proposta transattiva formulata in corso di causa ed inferiore a quella riportata nella consulenza di parte, tenuto conto che “nell'elenco dei lavori indicati dal perito, vi è anche il riferimento ad opere (ripristino delle tubazioni idrauliche e parziale rifacimento di nuovo impianto elettrico) che non appaiono essere oggetto di espressa doglianza da parte degli attori”.
§ 4.
pag. 10/25 Con il primo motivo d'appello, la denunciava la Parte_1
nullità/illegittimità della sentenza, per avere il Tribunale ammesso la prova testimoniale richiesta dagli attori, sebbene questi ultimi non avessero formulato, in prima udienza, l'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., costituente presupposto imprescindibile affinché il Tribunale li potesse concedere.
A sostegno delle proprie doglianze, l'appellante deduceva che, in prima udienza, gli originari attori si erano limitati ad eccepire la nullità della comparsa di costituzione della convenuta, per carenza di procura alle liti, senza, nel contempo, chiedere la concessione dei termini previsti dal citato articolo 183 c.p.c. per articolare le istanze istruttorie.
Era, di conseguenza, errata ed illegittima l'ordinanza con la quale, in data 29.03.2018, il G.I., frattanto subentrato nella titolarità del ruolo, aveva revocato i precedenti provvedimenti, con i quali erano state disattese le richieste attoree di concessione dei predetti termini.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto in tale ordinanza, il difensore degli attori non aveva affatto formulato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. nell'atto di citazione, essendosi, in questo, limitato ad una mera riserva di indicazione dei testi e dei capitoli di prova entro i termini di cui al predetto articolo, senza, tuttavia, mai formulare concretamente siffatta richiesta.
Inoltre, il Giudice non aveva considerato che, in sede di prima udienza, il procuratore degli attori aveva limitato le sue difese alla questione della nullità della costituzione della convenuta, per difetto di procura pag. 11/25 alle liti, senza formulare la richiesta, da reputarsi necessaria ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., di concessione dei termini previsti da tale norma.
Di conseguenza, sosteneva l'appellante, la motivazione della gravata sentenza, essendo fondata sulle risultanze della prova per testi, espletata solo in ragione di un'illegittima revoca della precedente ordinanza, con la quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, doveva ritenersi viziata. Si imponeva, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza, dovendo dichiararsi l'invalidità della fase istruttoria, con conseguente rigetto della domanda per carenza di prova.
§ 5.
Il motivo è fondato, sia pure solo per quanto di ragione.
Come in precedenza già rilevato, il G.I., con ordinanza del 29.3.2018, aveva accolto la richiesta degli attori e revocato l'ordinanza del
4.5.2015, con cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sostenendo che “la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, co 6 cpc, era già stata avanzata dalla stessa in sede di libello introduttivo del presente giudizio”.
Così procedendo, il G.I. ha, tuttavia, chiaramente violato la norma dettata dall'art. 183 co. 6 c.p.c., che, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che, “Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
pag. 12/25 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Il riferimento, contenuto nella norma, ad una richiesta delle parti (o, comunque, di almeno una di esse), induce ad escludere che il Giudice possa concedere i termini anche in assenza di una simile istanza.
Né, invero, appare condivisibile il rilievo del primo Giudice, secondo cui tale richiesta possa essere contenuta anche nell'atto di citazione.
Ed invero, siffatta conclusione non considera che l'art. 183 c.p.c., disciplinando la celebrazione dell'udienza di “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa”, si riferisce ad una richiesta che le parti debbono necessariamente formulare nel corso della stessa udienza e non in un atto (quale la citazione) che, cronologicamente, la precede.
Ad abundantiam, deve, poi, osservarsi che, nella specie, comunque, siffatta richiesta non era nemmeno contenuta nella citazione, essendosi in essa il difensore degli attori limitato a preannunciare richieste istruttorie (di prova testimoniale) su capitoli e con testi da formulare entro i termini di cui all'art. 183 c.p.c..
pag. 13/25 Discende da quanto osservato che, non avendo, in prima udienza, il procuratore degli attori formulato la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., avendo, come emerge dalla lettura del relativo verbale, incentrato le proprie difese sulla sollevata questione della nullità della costituzione in giudizio della convenuta per carenza di procura alle liti, il G.I. non poteva, revocando le precedenti ordinanze che avevano già disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, accogliere la richiesta attorea e concedere i termini di cui alla citata norma.
Ed invero, qualora le parti non formulino tale istanza alla prima udienza, le stesse decadono dalla relativa facoltà e la preclusione processuale che, di conseguenza, viene a maturare, non consente al
Giudice, salva l'ipotesi eccezionale - nella specie nemmeno allegata dagli appellati in questo grado di giudizio - della rimessione in termini, di concedere i termini per l'articolazione delle istanze istruttorie.
Discende da quanto osservato che l'ordinanza del 29.3.2018 debba essere revocata e che, di conseguenza, debba ritenersi nulla, siccome avvenuta a preclusione ormai maturata, la concessione, con essa disposta, dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Pertanto, gli esiti della prova testimoniale, sui quali il primo Giudice ha, in parte, fondato la sua decisione, non possono essere utilizzati.
A conforto di quanto osservato merita evidenziare che la violazione delle preclusioni processuali determina un'ipotesi di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice e deducibile dalla parte per tutta la durata del grado in cui si verifica, non essendo essa assoggettata, durante tale pag. 14/25 grado, alla regola dell'art. 157, comma 3, del medesimo codice (che preclude il rilievo della nullità ad opera sia della parte che vi ha dato causa, che di quella che vi ha rinunciato anche tacitamente), norma, quest'ultima, che "confina il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 21529 del 2021).
Ne discende che, qualunque fosse stata la condotta processuale dell'odierna appellante in primo grado, la stessa ben avrebbe potuto far valere in appello la questione della nullità dell'ordinanza di ammissione delle prove, siccome adottata in violazione della regola dettata dall'art. 183 c.p.c. sulla concessione dei termini per la cd. appendice di trattazione scritta.
In ogni caso, occorre soggiungere che, nel corso del giudizio di primo grado, l'originaria convenuta aveva sollecitato la revoca dell'ordinanza del 29.03.2018, con la quale venivano concessi i termini di cui all'art
183 c.p.c. (note depositate dal difensore della convenuta in data
10.1.2020 e 26.1.2021).
§ 6.
Con il secondo motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale aveva quantificato il danno preteso dagli originari attori in euro
3.900,00, sulla sola scorta della consulenza tecnica di parte, senza espletare una CTU, ritenendo, erroneamente, che “il materiale fotografico non avrebbe consentito di aggiungere altro rispetto a quanto
pag. 15/25 emerso in ragione della perizia svolta sui luoghi di causa prima dei lavori già eseguiti”.
Al riguardo, l'appellante deduceva che il primo Giudice aveva erroneamente motivato in ordine al rigetto della chiesta CTU, in quanto, così procedendo, aveva posto a fondamento della liquidazione del danno la sola consulenza tecnica di parte attrice, privando essa convenuta della possibilità di contraddire rispetto alle considerazioni del tecnico di parte. Qualora, invece, fosse stata disposta la CTU, si sarebbe dato modo ad un esperto, imparziale rispetto alle posizioni delle parti, di svolgere i dovuti accertamenti in merito alla regolare esecuzione del massetto, alla qualità del materiale impiegato ed alla compatibilità dello stesso con il tipo di lavoro da realizzarsi. Del resto, un CTU, anche visionando il materiale fotografico prodotto, avrebbe potuto “valutare bene l'oggetto del contendere dissipando ogni dubbio”.
In conclusione, del motivo, l'appellante chiedeva riformarsi la sentenza, nella parte in cui aveva liquidato il danno sulla scorta della sola consulenza tecnica di parte e sollecitava il Collegio a disporre una
CTU “al fine di valutare la qualità dell'opera realizzata, verificare
l'esistenza del nesso causale, ed in caso positivo di quantificare in maniera certa il danno”.
§ 7.
Con il quarto ed ultimo motivo, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto pag. 16/25 sussistente l'inadempimento di essa appaltatrice e disposto la sua condanna alla restituzione dell'acconto ed al risarcimento dei danni.
Sul punto, l'istante deduceva di aver correttamente eseguito i lavori e che i danni lamentati dagli originari attori erano riconducibili al tipo di materiale utilizzato per la messa in opera del massetto, consistito in sabbia riciclata, la quale era “compatibile con la tipicità dell'opera da realizzarsi”.
Inoltre, l'appellante lamentava che il primo Giudice non si era pronunciato sulla domanda riconvenzionale con la quale essa aveva chiesto il pagamento del corrispettivo per le ulteriori lavorazioni, indicate nel consuntivo del 15.6.2011, che aveva svolto, pur non essendo preventivate.
§ 8.
I motivi, da trattare congiuntamente per l'intima connessione dal cui sono avvinti, sono infondati.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”
(cfr. Cass. civ. 2655/2011; conf. Sez. 1, Ordinanza n. 25593 del 2023).
Nel caso di specie, il Tribunale ha fornito congrua motivazione del perché non appariva opportuno disporre una CTU ed ha adeguatamente spiegato le ragioni della condivisione delle conclusioni pag. 17/25 rassegnate dal consulente tecnico di parte (cfr. pag. 4 della sentenza, ove si legge “La documentazione fotografica contenuta nella predetta consulenza (riconosciuta anche dal teste ), infatti, mostra S_
un massetto ammalorato dalla presenza di numerose buche ed avvallamenti, al di sotto dei quali risulta chiaramente distinguibile la presenza di materiale friabile laddove, nella perizia in esame, si legge che
“Ad una analisi delle parti di massetto che non con anomala facilità si divulgano dallo stesso, e vagliando il cumulo di sabbia abbandonato sul cantiere, si evince come la sabbia che dovrebbe essere rigorosamente di fiume, era invece costituita prevalentemente da materiali derivanti dalla frantumazione di pietre di tufo, laterizi, intonaci, mattonelle e quant'altro si ricava dalla demolizione di vecchi fabbricati. Addirittura, vagliando tra le mani la sabbia, ho trova-to alcuni frammenti di plastica riconducibili a vecchi impianti elettrici anch'essi finiti nel frantoio”, sicché alcun dubbio può sussistere circa la scarsa qualità dei materiali adoperati dalla convenuta. Né la CTU richiesta da parte convenuta avrebbe potuto, in base alla sola analisi del predetto materiale fotografico, aggiungere altro rispetto a quanto già emerso in ragione della perizia svolta sui luoghi di causa prima dei lavori ivi eseguiti”).
Nel censurare la sentenza, l'appellante si è genericamente lamentata della mancata ammissione della CTU, ma non ha elaborato alcuna argomentata critica, idonea a fare emergere l'inattendibilità delle risultanze della consulenza di parte valorizzata dal Tribunale.
Né, invero, appare sufficiente, a confutare le conclusioni della consulenza tecnica di parte, sostenere che “i danni richiesti da
pag. 18/25 controparte non erano imputabili alla condotta della convenuta, bensì riconducibili a lavori eseguiti successivamente alla realizzazione del massetto ad opera degli stessi attori”.
Al riguardo, deve rimarcarsi che, nel giudizio di primo grado, il convenuto non sollecitava la revoca dell'ordinanza, con la quale in prima udienza il Giudice, ritenendo non applicabile l'art. 182 c.p.c., ne aveva dichiarato nulla la costituzione, senza concedere il termine per la relativa regolarizzazione. Né, giova soggiungere, l'appellante ha impugnato, in parte qua, la sentenza, per avere il Tribunale, con l'ordinanza del 29.3.2018, ritenuto superata, alla luce della tardiva costituzione dell'appaltatrice intervenuta all'udienza del 23.05.2013, la questione della dichiarazione di nullità dell'iniziale costituzione in giudizio della medesima parte.
Ne segue che, essendosi costituita in giudizio tardivamente, come accertato in primo grado con statuizione coperta da giudicato per acquiescenza, l'appaltatrice decadeva dalla facoltà, da svolgere nel rispetto delle preclusioni processuali maturate con la celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., di provare il fatto estintivo, consistente nell'avere installato gli impianti idraulico ed Controparte_2
elettrico dopo l'avvenuta predisposizione del massetto, causando esso stesso i danni di cui si lamentava.
Non appare, inoltre, fondatamente sostenibile che “contrariamente a quanto asserito, tali danni non erano stati causati dalla “carenza cronica di cemento nell'impasto e dalla pessima miscelazione dello stesso “bensì
pag. 19/25 dal materiale adoperato , ovvero “ sabbia riciclata “ compatibile con la tipicità dell'opera da realizzarsi”.
Infatti, tale rilievo dell'appellante, oltre a non brillare per chiarezza espositiva, induce esso stesso ad ascrivere, la causa della non perfetta riuscita dell'opera, alla qualità del materiale utilizzato (sabbia riciclata). In altri termini, non risulta indicata una valida ragione alternativa che consenta di escludere, come invece era stato coerentemente e motivatamente affermato dal consulente di parte degli attori, la totale inadeguatezza del materiale impiegato per la realizzazione del massetto e la conseguente inidoneità dello stesso a consentire la corretta posa in opera del parquet.
D'altro canto, non va nemmeno sottaciuto che, pur avendo ricevuto, in data 11.7.2011, la lettera raccomandata a firma dell'avv. Ermenegildo
Loffredo, con la quale gli attori lo diffidavano, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,
a provvedere, nel termine di 15 giorni, all'eliminazione dei vizi inficianti l'opera, il , non solo non provvedeva a fare quanto ad Pt_1
esso richiesto, ma nemmeno si curava di replicare in qualche modo alle avverse contestazioni.
Ad abundantiam, merita rimarcare che nella comparsa, tardivamente depositata in primo grado, la ditta convenuta si limitava ad una generica contestazione di fondatezza dell'avversa domanda, senza prendere specifica posizione sulle circostanziate contestazioni, alla qualità dell'opera e dei materiali impiegati, che emergevano dall'analisi di essi operata dal CT degli attori.
pag. 20/25 In conclusione, deve ritenersi che, nonostante l'inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali, la sentenza impugnata resista alle critiche dell'appellante, potendo la prova del lamentato inadempimento
(consistente nella realizzazione di un massetto di sottofondo non adeguato per ricevere la posa in opera di un sovrastante parquet), desumersi dal complesso delle ulteriori risultanze istruttorie in atti
(consulenza tecnica di parte, con allegato corredo fotografico pacificamente raffigurante lo stato del massetto, mancata risposta del convenuto alla diffida ad adempiere inoltratagli dagli attori, generica contestazione operata nella comparsa di costituzione tardivamente depositata).
§ 9.
Quanto, poi, alla censura, tesa a stigmatizzare il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, di condanna degli attori al pagamento del prezzo delle ulteriori lavorazioni asseritamente eseguite dall'impresa, o, comunque, dell'eccezione di compensazione, del costo di tali lavori, con il credito vantato dagli attori a titolo di restituzione dell'acconto e di risarcimento del danno, è sufficiente replicare quanto segue.
Essendosi costituita in primo grado tardivamente, ben oltre il maturare della preclusione processuale a tal fine posta dall'art. 167 co. 2 c.p.c., parte convenuta è, ovviamente, decaduta dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale per il pagamento del costo delle ulteriori opere in tesi realizzate.
pag. 21/25 Ne segue che l'appellante non possa dolersi del mancato accoglimento, da parte del Giudice, di tale domanda.
Con riguardo poi all'eccepita compensazione, è sufficiente osservare che alcuna prova sia stata offerta, in primo grado, dalla convenuta, dell'esecuzione delle ulteriori opere indicate nel motivo di appello, quali “formazione di intonaco, costruzione di ripiano a formazione di piatto doccia, costruzione di muratura in circonferenza , formazione di intonaco rustico, demolizione di vetromattoni per la formazione di una finestra”.
Invero, premesso che il preventivo depositato in giudizio dagli attori conteneva l'elencazione di tre categorie di opere (formazione di intonaco premiscelato, finitura di rasante, formazione di massetto di allettamento per la posa in opera di parquet) e che l'impresa aveva pacificamente ricevuto, a titolo di acconto, l'importo di euro 3.000,00, nessuna prova è stata fornita della realizzazione di opere diverse da quelle preventivate.
Difettando, altresì, qualsivoglia dimostrazione relativa alla quantità ed al costo unitario di tali presunti ulteriori lavori, la richiesta, formulata dall'appellante, di compensazione impropria del credito vantato dagli appellati con il prezzo di siffatte lavorazioni, deve essere disattesa.
§ 10.
Con il terzo motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza per avere il Giudice ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste S_
, escusso in primo grado, nonostante questi si fosse contraddetto
[...]
pag. 22/25 più volte e fosse risultato “stranamente particolarmente preciso solo su determinate circostanze”, nonostante il fatto si fosse verificato otto anni prima della deposizione.
§ 11.
L'esame del motivo deve ritenersi assorbito alla luce di quanto già osservato in relazione ai precedenti motivi di appello.
§ 12.
In conclusione, sebbene corretta nella motivazione alla stregua dei rilievi dinanzi svolti, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum.
Avuto riguardo alla ritenuta necessità di integrare la motivazione della gravata sentenza, alla luce della (in parte deficitaria) difesa svolta in primo grado dal procuratore degli attori, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi processuali.
pag. 23/25 Per le medesime considerazioni appena svolte, non sussistono i presupposti per disporre la (dagli appellati sollecitata) condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Le spese processuali debbono distrarsi in favore dell'Avv. Ermenegildo
Loffredo, dichiaratosi antistatario.
Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...]
quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in Parte_1
favore degli appellati, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ermenegildo Loffredo;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 24/25 Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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