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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa Chiara RASTELLO Consigliere on.
Dott. Beniamino CUCCHI Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1399/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
Parte_1
E da
Parte_2
entrambi residenti in Lesa (NO), entrambi elettivamente domiciliati in Torino,
Via Luigi Leonardo Colli n. 3, presso lo studio dell'avv. Patrizia Rocci che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
1 -appellanti-
Nei confronti di
della minore n persona Controparte_1 Persona_1
dell'Avv. Maria Paola Castiglione, con studio in Trecate (NO), via Garibaldi
n. 18, parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
In contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa M. Nuccio cha ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso sentenza pronunciata dal
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta in data 5 novembre 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Parte appellante: In via preliminare: l'appellante chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
- Nel merito: l'appellante chiede riformare la sentenza revocando la presa in carico ai Servizi sociali e alla NPI. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
PER IL CURATORE SPECIALE: chiede, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
nel merito, la conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da devolversi in favore dell'Erario, essendo la minore ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Il nucleo familiare, composto dai signori e Parte_1 Parte_3
(genitori) e dai figli (nato il [...] e ora maggiorenne) e Persona_2
(nata il [...]), era già noto ai Servizi Sociali Persona_1
per problematiche di tipo economico. Il rapporto con gli operatori sociali si era rivelato difficoltoso a causa della scarsa fiducia dei signori nei Parte_1
confronti delle istituzioni. I genitori si erano anche rifiutati all'attivazione di una presa in carico educativa in favore dei figli.
In data 20 febbraio 2023 giungeva alla Procura minorile una segnalazione dei
Carabinieri di Lesa che riferivano che i genitori avevano avuto una Parte_1
discussione e che la madre aveva pesantemente insultato . Inoltre, Per_1
secondo quanto raccontato dalla minore, nel contesto domestico vi erano spesso litigi tra i genitori che coinvolgevano anche la figlia la quale Per_1
una volta era stata presa per i capelli dalla madre.
Con ricorso depositato in data 30.10.2023, il PM chiedeva al Tribunale per i
Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta di disporre la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e del servizio di Psicologia;
di prescrivere poi ai genitori di collaborare nonché di disporre gli opportuni interventi di sostegno psico-educativo in favore dei minori.
In corso di giudizio di primo grado veniva eseguita l'istruttoria con audizione delle parti e incarico ai Servizi Sociali ed al servizio di . Controparte_2
Nel corso del procedimento permanevano le criticità abitative e economiche del nucleo. Tuttavia i genitori collaboravano presentandosi ai colloqui fissati con i Servizi Sociali e psicologici e acconsentivano all'attivazione di un intervento educativo settimanale nell'interesse di oltre alla presa in Per_1
carico della minore da parte della NPI.
I Servizi evidenziavano all'esito , l'insussistenza di elementi di pregiudizio ma anche l'opportunità che gli interventi proseguissero al fine di garantire alla
3 minore supporto e mantenere un monitoraggio della sua evoluzione e crescita.
Il Tribunale, con sentenza in data 5 novembre 2024, dichiarava non luogo a provvedere nell'interesse di stante il raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso.
Disponeva il mantenimento della presa in carico del nucleo da parte del
Servizio Sociale e del servizio di finalizzato alla Controparte_2
prosecuzione degli interventi di sostegno in atto per la minore e di Per_1
sostegno alla genitorialità per i genitori con modulazione degli stessi in base alle esigenze del nucleo e all'evolversi della situazione.
Compensava poi le spese di lite per intero.
Nei confronti di tale sentenza proponevano tempestivo appello i signori evidenziando, quale unico motivo, l'erronea valutazione dei Parte_1
presupposti per il mantenimento della presa in carico del nucleo da parte dei
Servizi Sociali e del servizio di N.P.I..
Rappresentavano, invero, che la relazione del Servizio Sociale di CP_3
aveva rilevato una buona collaborazione da parte degli stessi, mentre Per_1
aveva avviato e stava proseguendo con buoni risultati i percorsi di educativa.
Non si erano evidenziate, pertanto, ragioni di pregiudizio. Analogamente positiva era stata poi la relazione della psicologa che aveva riportato un clima sereno e tranquillo all'interno del nucleo familiare evidenziando che non emergevano situazioni di preoccupazione. In particolare, nella relazione del
09.08.2024 redatta dalle psicologhe dott.ssa e dott.ssa , Per_3 Per_4
era emerso che le situazioni conflittuali con i genitori attualmente apparivano sufficientemente elaborate da proporre la descrizione di un clima famigliare sufficientemente tranquillo.
Inoltre tra la famiglia e “sembra esserci stata la capacità di creare Per_1
aggiustamenti e atti riparativi delle dinamiche famigliari […] in particolare il
4 confronto con la madre ed il padre sono più costruttivi” ( cfr. rel di cui sopra).
Le psicologhe hanno concluso quindi escludendo un conflitto interno tra e la sua famiglia e rilevando che i genitori si erano mostrati Per_1
collaborativi, disponibili e consapevoli della problematica che li aveva portati a contatto con il Servizio.
Chiedevano quindi, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, di riformare la suddetta sentenza revocando la presa in carico ai Servizi e alla CP_4
Si costituiva in giudizio il Curatore in persona dell'Avv. CP_1 CP_5
domandando, preliminarmente, il rigetto della richiesta di
[...]
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e, nel merito, la conferma della sentenza impugnata.
Il Curatore, invero, osservava che sussistevano, nel caso di specie, le condizioni previste dall'art. 333 c.c. per l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, tenuto conto delle condizioni abitative e della precarietà economica del nucleo. In particolare, entrambi i coniugi risultavano disoccupati e percepivano un reddito di inclusione pari ad
€ 1.130,00 mensili. Peraltro, il signor si era mostrato sempre poco Pt_1
collaborativo nell'accettare i suggerimenti fornitigli dai Servizi al fine di poter reperire un lavoro, sostenendo che il suo stato di disoccupazione dipendesse dalla mancanza di conoscenze giuste e non riuscendo, invece, ad individuare gli elementi di criticità. Precisava poi il Curatore che i signori Parte_1
attribuivano scarsa responsabilità a loro stessi e colpevolizzavano la figlia minore .
All'udienza avanti alla Corte in data 14 maggio 2025 comparivano i difensori delle parti e insistevano nelle conclusioni rassegnate senza richiesta di termini.
La Corte tratteneva la causa a decisione.
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L'appello è infondato e deve essere rigettato. Se è vero infatti che non sussistono i presupposti per adottare più gravi limitazioni della responsabilità genitoriale dei genitori, occorre dare atto che permangono difficoltà di natura economica del nucleo familiare di origine albanese. Inoltre , come hanno evidenziato i Servizi, la minore ha beneficiato Per_1 con risultati positivi degli interventi educativi di sostegno instaurando un buon rapporto con l'educatrice ed aprendosi anche ad attività ludico-ricreative. Anche i colloqui psicologici con la NPI sono risultati positivi e ha Per_1 riacquistato serenità in ambito scolastico e familiare. Considerata l'età adolescenziale della minore ( è nata nel 2011) e i risultati positivi degli interventi attuati, questa Corte ritiene opportuno che i sostegni proseguano per almeno due anni quantomeno per quanto concerne l'educativa a casa e i colloqui della minore con la psicologa della NPI. Il percorso di sostegno alla genitorialità per i genitori dovrà proseguire solo se vi sia l'assenso dei medesimi. Quindi , limitatamente a ciò deve essere confermato il provvedimento impugnato. Ricorrono fondati motivi, considerato l'interesse preminente della minore che deve ispirare la decisione, per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia, rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nei limiti esposti in motivazione.
Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti.
Torino 14 maggio 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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