TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2296/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13 aprile 2024 da:
, assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano COMI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato il 21 settembre Controparte_1 C.F._2
1987 a Cochabamba (Bolivia);
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
il 12 aprile 2017 in Gorgonzola (MI).
Dalla loro unione è nata (9 novembre 2016), minorenne. Persona_1
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato cumulativamente la Parte_1
separazione personale con addebito al marito e il divorzio, l'affido condiviso della figlia minore con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento presso di sé della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col papà, un contributo per il mantenimento della minore pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'integrale importo dell'assegno unico, un assegno di mantenimento di 250 euro mensili e l'attribuzione di contributi ed ulteriori emolumenti destinati al sostentamento della famiglia.
Con decreto presidenziale del 18 settembre 2024, la causa è stata assegnata alla scrivente in sostituzione del precedente Giudice titolare.
All'udienza di prima comparizione del 19 settembre 2024, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito ma, comparso personalmente, ha dichiarato di essere sostanzialmente d'accordo con le istanze della moglie in punto di affido, collocamento e visite e con la richiesta di trasferimento della residenza della minore presso l'abitazione dei suoi genitori e di essere disposto a corrisponderle per il solo mantenimento della figlia un importo non superiore a 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico (v. verbale 19.9.24); la ricorrente, interrogata liberamente sui fatti di causa, pur avendo raccontato, secondo quanto riportato in sede di ricorso, che il marito in un'occasione l'ha spinta e colpita con un calcio, ha riferito: Quando dobbiamo decidere su qualcosa parliamo o gli chiedo di firmare e lui firma subito, mi sento serena quando devo confrontarmi e parlare con lui per le decisioni sulla bambina. E' un bravo papà quando si mette con la figlia di impegno. La bambina è affezionata e vuole stare col papà, ha 7 anni, 8 a novembre. Mi sento serena nel lasciare mia figlia con il papà. Mi sento sicura rispetto alle visite padre-figlia. Io mi sento tranquilla a parlare con mio marito, il problema è solo legato all'amante (v. verbale 19.9.24).
Pertanto, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore e ha deciso sulle istanze istruttorie.
Espletato l'interrogatorio formale del resistente e acquisita la documentazione richiesta all'Agenzia delle Entrate, successivamente integrata su istanza della ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dell'1 luglio 2025 (depositata il 2 luglio 2025), emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 giugno 2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Considerato in diritto
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di entrambi i coniugi (v. atto di matrimonio). A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza giurisdizionale individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile si individua secondo le disposizioni dettate dal Regolamento 20 dicembre 2010 n. 1259, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato a tale fonte dall'art. 31 della legge n. 218/1995, che in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co. 1, deve essere individuata nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Venendo al merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, deve darsi preliminarmente atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione e di assegnazione della casa coniugale (verbale 19.9.24) e che anche la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c., non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né coltivata con gli atti conclusionali, deve intendersi rinunciata (Cass. 8 aprile 2022, n. 7747). Quanto ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene che le domande avanzate dalla ricorrente possano trovare integralmente accoglimento, risultando conformi al preminente interesse della minore e adeguate a garantire alla figlia l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato l'affido congiunto della figlia, riconoscendo il rapporto affettivo esistente tra la minore e il padre, dalla stessa definito un buon padre, e la capacità di comunicazione e condivisione esistente tra le parti rispetto alle decisioni da assumere nell'interesse della minore (v. verbale 19.9.24).
Si ritiene pertanto che, in carenza di elementi da cui possa dedursi l'inidoneità del resistente ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dalla ricorrente da cui si evince la partecipazione del padre nella vita della figlia e l'interesse dimostrato verso la stessa, nonché la disponibilità a collaborare con la moglie, possa essere disposto l'affido condiviso della minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.
Dall'affido congiunto e dal dovere di reciproca collaborazione dei genitori discende automaticamente la possibilità di acquisire informazioni sull'andamento scolastico e le attività svolte dalla figlia, nonché la necessità di condividere le informazioni sulla stessa, anche con riguardo allo spostamento in luoghi diversi da quello di residenza abituale, e a comunicarsi i rispettivi contatti telefonici.
Per il resto, a conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, si ritiene che la minore debba rimanere collocata prevalentemente presso la mamma, con la quale vive da quando si è interrotta la convivenza dei coniugi, e che le visite col papà possano svolgersi secondo il calendario già adottato e riportato in dispositivo, reputato idoneo a garantirle un rapporto stabile e continuativo col genitore non collocatario, salva la possibilità delle parti di assumere concordemente condizioni migliorative rispetto ai tempi di frequentazione disposti da questo
Tribunale.
Tenuto conto di quanto sopra, si reputa superfluo l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c., considerata anche la sua età.
In ordine al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, deve procedersi alla ricostruzione delle posizioni economico-reddituali delle parti.
La ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di 800 euro nel 2020 (CU 2021), un reddito mensile netto pari a 559 euro circa nel 2021 e un reddito mensile netto pari a 780 euro circa nel 2022 (v. mod.
730/2022-2023, CU 2022 e 2023); attualmente lavora presso la cooperativa sociale Victoria e dal mese di dicembre 2024 al mese di aprile 2025 ha percepito un reddito medio di circa 900 euro mensili netti, come risultante dalle buste paga prodotte;
a seguito della chiusura del conto ING, è titolare del solo conto corrente acceso presso (doc. 5, 5.1, 5.2), da cui risulta un saldo pressoché nullo;
CP_2
è infine proprietaria di due autovetture (doc. 5).
D'altra parte, il resistente è amministratore unico e titolare del 90% delle quote della società
costituita nel 2022 (doc. 6), e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su Controparte_3
dodici mensilità tenendo conto del reddito da lavoro dipendente e del reddito d'impresa, detratta l'imposta sostitutiva, i contributi previdenziali dovuti, l'imposta netta e l'addizionale regionale e comunale, mediamente pari a 2600 euro nel 2021 e a 2800 euro nel 2022 (mod. PF ); nel P.IVA_1
2023, invece, ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, derivante da lavoro dipendente, pari a circa 730 euro (mod. 730/2024), come risultante dall'esame della documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che la società non ha prodotto bilanci nel 2023 e risulta aver acquistato due autovetture tra il 2024 e il 2025 (doc. 9, 10).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, si osserva come il signor già CP_1
titolare della ditta individuale IL (poi cessata con la costituzione della suddetta società, doc.
6), abbia dimostrato una capacità economico-reddituale superiore a quella risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi che, considerato l'oggetto delle due attività e i recenti acquisti societari, si presume possa essere raggiunto anche con l'esercizio dell'attuale attività di impresa.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come sopra descritte, dei tempi di permanenza trascorsi dalla minore prevalentemente con la mamma e delle sue esigenze, da rapportarsi all'età (9 anni), in attuazione del principio di proporzionalità reddituale, appare equo e congruo porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024
(quando è cessata la convivenza tra le parti), l'importo di 450 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratto quanto già eventualmente versato a tale titolo.
Oltre a tale importo, verrà integralmente percepito dalla signora l'assegno unico, come Pt_1
concordato dalle parti (v. verbale 19.9.24) e considerati anche i tempi di permanenza prevalenti trascorsi dalla minore con la mamma, la quale provvede in misura prevalente al mantenimento ordinario diretto della figlia.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie necessarie per la minore, come indicate in dispositivo in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale, dovranno essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa che le spese per la baby-sitter, pre-scuola/dopo-scuola verranno regolamentate secondo lo schema riportato in dispositivo.
Da ultimo, il Tribunale nulla dispone in merito alla possibilità che la signora partecipi Parte_1
a bandi per ottenere contributi scolastici o quant'altro necessario per il sostentamento della famiglia e che percepisca i relativi contributi e qualsiasi altro sostegno economico (salvo quanto sopra disposto per l'assegno unico) che, in assenza di un accordo tra le parti, seguiranno il regime ex lege.
Così statuito in ordine alla separazione e ai provvedimenti accessori, si osserva che la ricorrente ha contestualmente richiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della presente sentenza.
La causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio e ai provvedimenti connessi, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, contrariis rejectis, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio il 12 aprile 2017 in Gorgonzola Controparte_1
(MI);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Gorgonzola (Atto n. 8, Parte I, anno 2017);
3. dispone l'affido condiviso della figlia minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia:
- a weekend alterni dal venerdì alle 19.00, quando la preleverà presso la casa materna, sino al sabato dopo cena, quando alle 21.00 la riporterà presso la casa materna;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'1 gennaio ovvero il giorno di
Santo Stefano e il 31 dicembre dalle 10 alle 21; nel 2025, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale e l'1 gennaio, così alternando di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquella dalle ore 10.00 alle ore
21; nel 2026, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua, così alternando di anno in anno;
- durante le vacanze estive, per un periodo continuativo di 7 giorni da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia minore singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; nel caso cui la festività cada di sabato o di domenica prevarrà la regola del fine settimana alternato;
5. autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente alla moglie, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, l'importo di 450 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. dispone che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente;
8. provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Costanzo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 13 aprile 2024 da:
, assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano COMI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato il 21 settembre Controparte_1 C.F._2
1987 a Cochabamba (Bolivia);
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
il 12 aprile 2017 in Gorgonzola (MI).
Dalla loro unione è nata (9 novembre 2016), minorenne. Persona_1
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato cumulativamente la Parte_1
separazione personale con addebito al marito e il divorzio, l'affido condiviso della figlia minore con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento presso di sé della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col papà, un contributo per il mantenimento della minore pari a 500 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'integrale importo dell'assegno unico, un assegno di mantenimento di 250 euro mensili e l'attribuzione di contributi ed ulteriori emolumenti destinati al sostentamento della famiglia.
Con decreto presidenziale del 18 settembre 2024, la causa è stata assegnata alla scrivente in sostituzione del precedente Giudice titolare.
All'udienza di prima comparizione del 19 settembre 2024, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito ma, comparso personalmente, ha dichiarato di essere sostanzialmente d'accordo con le istanze della moglie in punto di affido, collocamento e visite e con la richiesta di trasferimento della residenza della minore presso l'abitazione dei suoi genitori e di essere disposto a corrisponderle per il solo mantenimento della figlia un importo non superiore a 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico (v. verbale 19.9.24); la ricorrente, interrogata liberamente sui fatti di causa, pur avendo raccontato, secondo quanto riportato in sede di ricorso, che il marito in un'occasione l'ha spinta e colpita con un calcio, ha riferito: Quando dobbiamo decidere su qualcosa parliamo o gli chiedo di firmare e lui firma subito, mi sento serena quando devo confrontarmi e parlare con lui per le decisioni sulla bambina. E' un bravo papà quando si mette con la figlia di impegno. La bambina è affezionata e vuole stare col papà, ha 7 anni, 8 a novembre. Mi sento serena nel lasciare mia figlia con il papà. Mi sento sicura rispetto alle visite padre-figlia. Io mi sento tranquilla a parlare con mio marito, il problema è solo legato all'amante (v. verbale 19.9.24).
Pertanto, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e con ordinanza riservata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della minore e ha deciso sulle istanze istruttorie.
Espletato l'interrogatorio formale del resistente e acquisita la documentazione richiesta all'Agenzia delle Entrate, successivamente integrata su istanza della ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dell'1 luglio 2025 (depositata il 2 luglio 2025), emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 giugno 2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Considerato in diritto
Preliminarmente, è necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie derivante dalla cittadinanza straniera di entrambi i coniugi (v. atto di matrimonio). A tal fine, si ritiene di poter far riferimento ai regolamenti europei, applicabili anche ai cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea purché legati da vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno Stato membro, secondo il principio avallato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 29 novembre 2007 (causa C-68/07) e fatto proprio da questo giudicante.
Tanto premesso, sussistendo un legame tra i coniugi e lo Stato italiano particolarmente incisivo, considerato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Italia e qui hanno stabilito la residenza abituale del proprio nucleo familiare, nulla osta all'applicazione della disciplina europea.
Ciò posto, si osserva che l'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019 in materia di competenza giurisdizionale individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno Stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, essendo provato dai documenti in atti che entrambe le parti risiedono in Italia.
Accertata la giurisdizione italiana, si osserva che la legge applicabile si individua secondo le disposizioni dettate dal Regolamento 20 dicembre 2010 n. 1259, in virtù del principio sopra esposto e dell'espresso rinvio operato a tale fonte dall'art. 31 della legge n. 218/1995, che in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co. 1, deve essere individuata nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie, trova dunque applicazione la legge italiana ex art. 8, co. 1 lett. d) Reg. CE n.
1259/2010.
Venendo al merito, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presenta causa, sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, deve darsi preliminarmente atto che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione e di assegnazione della casa coniugale (verbale 19.9.24) e che anche la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c., non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né coltivata con gli atti conclusionali, deve intendersi rinunciata (Cass. 8 aprile 2022, n. 7747). Quanto ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene che le domande avanzate dalla ricorrente possano trovare integralmente accoglimento, risultando conformi al preminente interesse della minore e adeguate a garantire alla figlia l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337 ter c.c.
Vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento dei minori il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato l'affido congiunto della figlia, riconoscendo il rapporto affettivo esistente tra la minore e il padre, dalla stessa definito un buon padre, e la capacità di comunicazione e condivisione esistente tra le parti rispetto alle decisioni da assumere nell'interesse della minore (v. verbale 19.9.24).
Si ritiene pertanto che, in carenza di elementi da cui possa dedursi l'inidoneità del resistente ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dalla ricorrente da cui si evince la partecipazione del padre nella vita della figlia e l'interesse dimostrato verso la stessa, nonché la disponibilità a collaborare con la moglie, possa essere disposto l'affido condiviso della minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente.
Dall'affido congiunto e dal dovere di reciproca collaborazione dei genitori discende automaticamente la possibilità di acquisire informazioni sull'andamento scolastico e le attività svolte dalla figlia, nonché la necessità di condividere le informazioni sulla stessa, anche con riguardo allo spostamento in luoghi diversi da quello di residenza abituale, e a comunicarsi i rispettivi contatti telefonici.
Per il resto, a conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente dal Giudice relatore, si ritiene che la minore debba rimanere collocata prevalentemente presso la mamma, con la quale vive da quando si è interrotta la convivenza dei coniugi, e che le visite col papà possano svolgersi secondo il calendario già adottato e riportato in dispositivo, reputato idoneo a garantirle un rapporto stabile e continuativo col genitore non collocatario, salva la possibilità delle parti di assumere concordemente condizioni migliorative rispetto ai tempi di frequentazione disposti da questo
Tribunale.
Tenuto conto di quanto sopra, si reputa superfluo l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c., considerata anche la sua età.
In ordine al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne e maggiorenne, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, deve procedersi alla ricostruzione delle posizioni economico-reddituali delle parti.
La ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di 800 euro nel 2020 (CU 2021), un reddito mensile netto pari a 559 euro circa nel 2021 e un reddito mensile netto pari a 780 euro circa nel 2022 (v. mod.
730/2022-2023, CU 2022 e 2023); attualmente lavora presso la cooperativa sociale Victoria e dal mese di dicembre 2024 al mese di aprile 2025 ha percepito un reddito medio di circa 900 euro mensili netti, come risultante dalle buste paga prodotte;
a seguito della chiusura del conto ING, è titolare del solo conto corrente acceso presso (doc. 5, 5.1, 5.2), da cui risulta un saldo pressoché nullo;
CP_2
è infine proprietaria di due autovetture (doc. 5).
D'altra parte, il resistente è amministratore unico e titolare del 90% delle quote della società
costituita nel 2022 (doc. 6), e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su Controparte_3
dodici mensilità tenendo conto del reddito da lavoro dipendente e del reddito d'impresa, detratta l'imposta sostitutiva, i contributi previdenziali dovuti, l'imposta netta e l'addizionale regionale e comunale, mediamente pari a 2600 euro nel 2021 e a 2800 euro nel 2022 (mod. PF ); nel P.IVA_1
2023, invece, ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, derivante da lavoro dipendente, pari a circa 730 euro (mod. 730/2024), come risultante dall'esame della documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che la società non ha prodotto bilanci nel 2023 e risulta aver acquistato due autovetture tra il 2024 e il 2025 (doc. 9, 10).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, si osserva come il signor già CP_1
titolare della ditta individuale IL (poi cessata con la costituzione della suddetta società, doc.
6), abbia dimostrato una capacità economico-reddituale superiore a quella risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi che, considerato l'oggetto delle due attività e i recenti acquisti societari, si presume possa essere raggiunto anche con l'esercizio dell'attuale attività di impresa.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, come sopra descritte, dei tempi di permanenza trascorsi dalla minore prevalentemente con la mamma e delle sue esigenze, da rapportarsi all'età (9 anni), in attuazione del principio di proporzionalità reddituale, appare equo e congruo porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024
(quando è cessata la convivenza tra le parti), l'importo di 450 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratto quanto già eventualmente versato a tale titolo.
Oltre a tale importo, verrà integralmente percepito dalla signora l'assegno unico, come Pt_1
concordato dalle parti (v. verbale 19.9.24) e considerati anche i tempi di permanenza prevalenti trascorsi dalla minore con la mamma, la quale provvede in misura prevalente al mantenimento ordinario diretto della figlia.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie necessarie per la minore, come indicate in dispositivo in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale, dovranno essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa che le spese per la baby-sitter, pre-scuola/dopo-scuola verranno regolamentate secondo lo schema riportato in dispositivo.
Da ultimo, il Tribunale nulla dispone in merito alla possibilità che la signora partecipi Parte_1
a bandi per ottenere contributi scolastici o quant'altro necessario per il sostentamento della famiglia e che percepisca i relativi contributi e qualsiasi altro sostegno economico (salvo quanto sopra disposto per l'assegno unico) che, in assenza di un accordo tra le parti, seguiranno il regime ex lege.
Così statuito in ordine alla separazione e ai provvedimenti accessori, si osserva che la ricorrente ha contestualmente richiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. e che tale domanda non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della presente sentenza.
La causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio e ai provvedimenti connessi, come da separata ordinanza.
Si rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, contrariis rejectis, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio il 12 aprile 2017 in Gorgonzola Controparte_1
(MI);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Gorgonzola (Atto n. 8, Parte I, anno 2017);
3. dispone l'affido condiviso della figlia minore, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
4. dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia:
- a weekend alterni dal venerdì alle 19.00, quando la preleverà presso la casa materna, sino al sabato dopo cena, quando alle 21.00 la riporterà presso la casa materna;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il giorno di Natale e l'1 gennaio ovvero il giorno di
Santo Stefano e il 31 dicembre dalle 10 alle 21; nel 2025, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Natale e l'1 gennaio, così alternando di anno in anno;
- durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e di Pasquella dalle ore 10.00 alle ore
21; nel 2026, la minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua, così alternando di anno in anno;
- durante le vacanze estive, per un periodo continuativo di 7 giorni da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dalla figlia minore singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza; nel caso cui la festività cada di sabato o di domenica prevarrà la regola del fine settimana alternato;
5. autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente alla moglie, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, l'importo di 450 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione ISTAT annuale, detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7. dispone che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente;
8. provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Costanzo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo