Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1609/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1609 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 8.4.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Sanremo, Corso O.Raimondo n.2/6 presso lo studio dell'avv.to Clarissa
Cravaschino che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.ta in Enna, Via Sant'Agata n.90 presso lo studio dell'avv.to Paolo Gioveni che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 17.10.2024 – premettendo di essersi unito Parte_1 in matrimonio in Enna il 3.8.2012 con e che dall'unione non sono nati Controparte_1 figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile
- chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, nulla opponeva alla domanda in punto status, aderendo in toto alle conclusioni rassegnate da controparte.
Ciò premesso, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 8.4.2025, rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato e Parte_1 deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito all'udienza del 19.9.2024 e nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
L'accordo raggiunto tra le parti giustifica l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio in Enna il Controparte_1
3.8.2012;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 24.5.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 2