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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 705\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 705\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lodi n. 784/2023 pubblicata il 23/8/2023
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Davide Arnaldi, come da Parte_1 P.IVA_1 procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Pietro Cossa n. 2, Milano – Email_1
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Maria Cristina Colombo Controparte_1 P.IVA_2
e Roberto Ragozzino, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, Via Durini n. 24, Milano -
Email_2 Email_3
APPELLATO
Oggetto: cessione crediti
*
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, riformare parzialmente la sentenza n. 784/2023, pubblicata il
23.08.2023, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 2537/2020, del Tribunale di Lodi e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dato atto dei pagamenti svolti dal in Controparte_1 adempimento della sentenza di primo grado quivi impugnata,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
[. euro 9.992,54 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento
– scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
II. euro 712,97 a titolo di interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati
e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub CP_1
I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre infine alla somma pari ad euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1 oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_2 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
pagina 2 di 12 - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture insolute che costituiscono la sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti CP_1 la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse CP_1 sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di degli importi di cui in narrativa o Controparte_1 Parte_2 di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_2 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per l'appellato Controparte_1
“Rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 784 del 23 agosto 2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Lodi, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 2537/2023 in quanto infondato in fatto
e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la menzionata sentenza. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato, chiedendone la parziale Parte_1
riforma, la sentenza del Tribunale di Lodi n. 784/2023, pubblicata il 23/08/2023, che ha così disposto:
pagina 3 di 12 “1) condanna il a corrispondere a l'importo in linea capitale di Controparte_1 Parte_1
€ 5.290,90, portato dalle fatture n. 130007584 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.497,03, n. 130010623 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.059,56, n. 1530005276 del 28.2.2015 dell'importo di € 916,34, n.
1530061836 del 30.11.2015 dell'importo di € 911,19 e n. 1630054449 del 31.10.2016 dell'importo di €
906,78, tutte indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 dell'attore, oltre interessi moratori ex art. 5
D. Lgs. n. 231/02 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna il a corrispondere a l'importo di € 120,00 ex art. 6 Controparte_1 Parte_1
D. Lgs. n. 231/02;
3) compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti;
3) condanna il a rifondere a il residuo 1/2 delle spese di lite che, Controparte_1 Parte_1 in detta misura, liquida in € 132,00 per spese, in € 1.369,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e cpa”.
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B. Il giudizio di primo grado
ha adito il Tribunale di Lodi per ottenere la condanna del al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 9.992,54 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le forniture erogate in favore dello stesso, di cui si è detta creditrice in forza di contratti di cessione di crediti stipulati con
Enel Sole S.r.l., TL S.r.l. ed TL S.p.A., tutte società fornitrici di servizi a favore del suddetto. CP_1
Più precisamente, ha addotto che i crediti azionati ammontano: Parte_1
1) ad € 9.992,54 in linea capitale (come da fatture indicate al doc. 3);
- oltre gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02;
-oltre ad ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.;
2) ad € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto;
3) ad € 712,97 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale (come da fatture - cd. Note Debito Interessi- indicate nell'elenco di cui al doc. 4);
- oltre agli ulteriori interessi anatocistici, sulle somme sub 3), nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs.
n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al punto precedente, scaduti da almeno sei mesi;
pagina 4 di 12 4) ad € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi anatocistici.
- Il ha contestato la pretesa creditoria fatta valere, in particolare ha eccepito: Controparte_1
1.la mancata prova dei crediti vantati da in punto di an e di quantum; Parte_1
2. la non debenza e la parziale duplicazione delle somme richieste a titolo di interessi moratori, in particolare gli interessi moratori rappresentati nelle note di credito di (doc.ti 4 e 5), Parte_1
per tardivo pagamento delle fatture cedute, così come i successivi interessi anatocistici;
3.l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002 al caso di specie.
*
C. La sentenza di primo grado
Il Tribunale ha accertato la sussistenza e la validità delle cessioni dei crediti nei confronti di
[...]
sulla base: Parte_1
- della produzione da parte di quest'ultima del titolo fondante la pretesa, vale a dire i contratti di cessione dei crediti (doc. 6 attore);
- dell'elenco delle fatture da cui originano i crediti ceduti (doc. 3 attore), con indicazione, per ciascuna di esse, del nominativo del creditore cedente, del numero di fattura dallo stesso emessa, della data di emissione, della data di scadenza.
Ha inoltre precisato che i crediti in linea capitale per i quali a agito, a seguito della Parte_1
cessione, derivano da prestazioni rese per le quali il non ha provveduto a versare il CP_1
corrispettivo pattuito.
Part Sulla base di tali premesse ha condannato il a corrispondere a l'importo in Controparte_1 linea capitale di € 5.290,90, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 nonché oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
Ha escluso dal computo l'importo di cui alle fatture n. 130007585 del 28.2.2011 (€ 2.562,97), n.
130010624 del 28.2.2011 (€ 316,29), n. 1530010548 del 28.02.2015 (€ 911,19) e n. 1530014567 del
30.03.2015 (€ 911,19), indicate dall'attrice, ritenendo che quest'ultima non ha dato la prova dell'avvenuta cessione a suo favore, non essendo tali fatture espressamente elencate nell'allegato B al contratto di cessione (doc. 6 attrice).
Riguardo all'importo 5.290,90, relativo alle fatture di cui il Tribunale ha ritenuto accertata la cessione dei crediti sottesi, ha altresì condannato il a corrispondere - a titolo di risarcimento forfettario CP_1
ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 - l'ulteriore importo di € 40,00 per ognuna delle fatture cedute emesse negli anni 2015 e 2016, per complessivi € 120,00 (fatture 1530005276\2015; n.1530061836\2015; n.
1630054449\2016);
pagina 5 di 12 Per quanto attiene, invece, alle fatture emesse nell'anno 2011, ha rilevato che l'art. 6 del D. Lgs. n.
231/02, nella versione all'epoca esistente, non prevedeva alcun risarcimento forfettario a favore del creditore, bensì soltanto il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, subordinando il risarcimento del danno alla prova del creditore.
Per tale ragione il primo giudice ha ritenuto che, in difetto di specifica prova del danno patito dal creditore per il ritardo, nessun importo potesse essere riconosciuto a tale titolo a er Parte_1
le fatture emesse nell'anno 2011.
Il Tribunale ha poi esaminato l'ulteriore domanda svolta dall'attore, relativa alla richiesta di pagamento della somma di € 712,97 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4.
Rispetto a questa ulteriore voce di credito l'attore ha richiesto altresì il pagamento degli interessi anatocistici maturati su tale importo e della somma di euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.
n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture.
Sul punto il primo giudice ha ritenuto - in modo assorbente rispetto alle suddette connesse domande di pagamento degli interessi anatocistici dell'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura - che tale pretesa di pagamento relativa al credito per interessi moratori è infondata.
Al riguardo ha in primo luogo reputato che non fosse possibile includere, tra le posizioni creditorie cedute, anche il credito per interessi di mora da ritardato pagamento rispetto alla fattura n. 1630058221 del 30/11/2016 dell'importo di € 906,78, in quanto non espressamente menzionato nel contratto di cessione prodotto da parte attrice sub doc. n. 6, nel quale non risulta indicata la suddetta fattura.
In secondo luogo, ha osservato che - con riguardo alle ulteriori fatture che fonderebbero la richiesta di pagamento degli interessi di mora (fatture n. 102/PA del 02.07.2018 dell'importo di € 18.691,87, n.
29/PA del 02.01.2019 dell'importo di € 19.545,72 e n. 70/PA del 01.04.2019 dell'importo di €
19.430,78, tutte emesse da TL S.p.A.), che il contratto di cessione del 3.7.19 (prodotto dall'attore al doc. 10.02), riguardava esclusivamente “I crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i “Crediti).
Diversamente, gli interessi moratori richiesti attengono invece a ragioni creditorie già completamente maturate in data antecedente al 3.7.2019 e che esulano, per tale ragione, dall'oggetto della cessione.
Precisamente:
pagina 6 di 12 -n. 102/PA del 2.7.2018 dell'importo di € 18.691,87 da corrispondersi entro il 2.8.2018 e regolata dal
Comune il 13.9.2018;
-n. 29/PA del 2.1.2019 dell'importo di € 19.545,72 da corrispondersi entro il 2.2.2019 e regolata dal
Comune il 5.4.2019;
-n. 70/PA del 1.4.2019 dell'importo di € 19.430,78 da corrispondersi entro il 2.5.2019 e regolata dal
Comune il 25.6.2019.
Infine, con riguardo alla liquidazione delle spese di lite, il Tribunale, tenuto conto dell'accoglimento della domanda formulata da parte attrice, seppure per il minore importo di € 5.290,90, ha ritenuto di compensarle nella misura di 1/2 e per il residuo di porle a carico del . Controparte_1
*
D.I motivi di appello
Con il primo motivo l'appellate ha lamentato che il Tribunale ha errato nel non ritenere la fondatezza dell'intero credito azionato in linea capitale, e ha insistito per la condanna del al pagamento CP_1
anche del restante importo non riconosciuto.
Secondo l'appellante il primo giudice ha erroneamente valutato i documenti prodotti dall'attrice e per tale ragione non ha riconosciuto a il diritto a vedersi corrispondere dal gli Parte_1 CP_1
importi portati dalle fatture n. 130007585 del 28.2.2011 (€ 2562,97), n. 130010624 del 28.2.2011 (€
316,29), n. 1530010548 del 28.02.2015 (€ 911,19) e n. 1530014567 del 30.03.2015 (€ 911,19). Il
Tribunale sarebbe incorso in errore nel non ritenere le suddette fatture incluse nell'atto di cessione del credito sub doc. 06.01 del fascicolo di primo grado di parte attrice, in quanto nell'allegato al documento, in cui è contenuto l'elenco delle fatture cedute, le fatture in oggetto sono indicate nella seguente tabella:
Sulla base di tale premessa l'appellante ha anche chiesto la condanna al pagamento sull'intera somma degli importi – già riconosciuti sulla minor somma di cui alla sentenza – a titolo di interessi moratori, anatocistici e spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/02, (quindi euro 9.992,54, oltre interessi moratori ex art. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, oltre interessi anatocistici, oltre euro 400,00 per Spese di recupero)
pagina 7 di 12 Con il secondo motivo di appello viene impugnato il capo della sentenza che ha rigettato domanda di condanna al pagamento degli ulteriori interessi moratori per € 712,97, come indicati dalle Note Debito
Interessi, oltre interessi anatocistici e spese di recupero, con riferimento alle seguenti fatture:
-n. 102/PA del 02.07.18 per € 18.691,87 da corrispondere entro il 2.8.2018, regolata dal Comune il
13.9.2018;
-n. 29/PA del 02.01.19 per € 19.545,72 da corrispondersi entro il 02.02.19 e regolata dal Comune il
5.4.2019;
-n. 70/PA del 01.04.19 per € 19.430,78 da corrispondersi entro il 02.05.19 e regolata dal Comune il
25.6.2019.
Secondo l'appellante il Tribunale ha errato nel ritenere che tali ragioni creditorie fossero già completamente maturate in data antecedente al 3.7.2019 e che pertanto esulino dall'oggetto della cessione.
Più precisamente, parte appellante sostiene che il primo giudice non ha considerato un'altra cessione prodotta, che include anche i suddetti crediti di cui alle fatture indicate, in quanto ha esaminato solo la cessione sub doc. 10.2 e non quella sub doc. 10.01(fascicolo di primo grado di parte attrice), riguardante crediti futuri del 20.01.2018.
In estrema sintesi, er tale ragione ritiene di essere cessionaria anche di tale voce di Parte_1
credito, per complessivi euro 559,10, rispetto a cui insiste altresì per il pagamento dei relativi interessi anatocistici e delle spese di recupero, pari ad euro 40.00 per ciascuna delle fatture.
*
E. La posizione dell'appellato
Il , che non ha svolto appello incidentale, ha in primo luogo precisato che le Controparte_1
cessioni in virtù delle quali la controparte ha agito in giudizio sono le seguenti:
1) cessione del credito del 15 dicembre 2016 (doc. 1 del fascicolo di primo grado);
2) cessione del credito del 20 giugno 2018 (doc. 2 del fascicolo di primo grado);
3) cessione del credito del 3 luglio 2019 (doc. 3 del fascicolo di primo grado).
Con riguardo al primo motivo di appello ha quindi osservato che l'appellante ha sostenuto di essere cessionaria di diversi crediti maturati nei confronti del per complessivi € 9.995,54 senza darne CP_1
prova e che per tale ragione il primo giudice ha accolto solo parzialmente le domande formulate dalla stessa.
Ha poi eccepito il giudicato sul capo della sentenza che ha escluso l'applicabilità dell'art. 6 d.lgs.
231/02 per spese di recupero rispetto alle fatture del 2011, non essendo tale statuizione stata oggetto di impugnazione.
pagina 8 di 12 Con riguardo al secondo motivo di appello ha in primo luogo eccepito il giudicato sul capo della sentenza che ha statuito l'esclusione della fattura n.1630058221 del 30/11/2016, in quanto non espressamente menzionata nel contratto di cessione prodotto da parte attrice sub doc. n. 6, per non essere stato oggetto di impugnazione.
In secondo luogo, rispetto alle ulteriori tre fatture, relative al pagamento degli interessi di mora, ha Part evidenziato che il Tribunale ha correttamente accertato che il contratto di concessione stipulato da con TL S.p.A. (e non TL S.r.l.) è datato 3 luglio 2019 ed ha ad oggetto “i crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione” dell'atto di cessione (doc. 3 del fascicolo di primo grado)
e che pertanto i crediti relativi alle fatture sopra menzionate, tutte antecedenti al 3 luglio 2019, non rientrano nell'ambito di cessione del citato contratto.
Sul punto ha ulteriormente osservato che l'appellante erroneamente sostiene che i menzionati crediti non deriverebbero dalla cessione realizzata da TL S.p.A. (doc. 10.02 del fascicolo di primo grado), bensì dalla antecedente cessione di TL S.r.l. (cfr. doc. 10.01 del fascicolo di primo grado avversario), in quanto le tre fatture in oggetto sono state emesse da TL S.p.A. e la cessione relativa alla posizione di ATLANTICO SPA è quella presa in considerazione dal Tribunale, di cui al doc. 10.02. Diversamente, la cessione a cui fa riferimento contenuta nel doc. 10.01, Parte_1
è riferibile al diverso soggetto giuridico . CP_2
*
F. All' udienza del 3 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 29 ottobre 2025, poi anticipata al 17.9. 2025, previa assegnazione del termine per il deposito delle note conclusive.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello è in parte fondato, nei termini di cui a seguire.
1. Il primo motivo di appello è in parte fondato.
Occorre innanzitutto chiarie che l'accertamento da parte del Tribunale della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da per l'importo capitale di euro 5.290,90, e la relativa statuizione Parte_1 di condanna, non sono state oggetto di appello da parte del e sono quindi passate in Controparte_1 giudicato. Analogamente, deve pertanto ritenersi cristallizzato il ragionamento logico giuridico in base al quale il primo giudice ha accertato la prova del credito, reputando che le cessioni prodotte (doc.
6.01 attore)
contengano la specifica indicazione delle fatture azionate.
Precisato quanto sopra, occorre ulteriormente rilevare che la ragione in base alla quale il credito è stato accertato per un importo inferiore rispetto a quello fatto valere, risiede nel fatto che il Tribunale ha ritenuto pagina 9 di 12 che alcune delle fatture sottese non fossero richiamate nella cessione, né nel relativo allegato di cui al doc.
6.01 (specificatamente si tratta delle fatture n.130007585 del 28.2.2011 dell'importo di € 2562,97, n.
130010624 del 28.2.2011 dell'importo di € 316,29, n. 1530010548 del 28.02.2015 dell'importo di €
911,19 e n. 1530014567 del 30.03.2015 dell'importo di € 911,19).
Tuttavia, le suddette fatture risultano indicate nell'allegato alla cessione, nella relativa griglia, come desumibile dalla lettura del documento (doc. 6.01), oltre che nell'elenco di cui al doc. 3.
Rispetto a tale profilo, la stessa parte appellata si limita ad osservare che non ha Parte_1
provato, tout court, il titolo fondante il credito.
Si deve pertanto ritenere che, tenuto conto di quanto definitivamente accertato dal primo giudice e del relativo processo motivazionale, considerato il contenuto del suddetto doc.6.01, le fatture n.
130007585\2011; n. 130010624\2011; n. 1530010548\2015; n. 1530014567\2015, devono essere incluse nel computo dell'ammontare del credito in oggetto.
Conseguentemente, rispetto a tale profilo il primo motivo di appello deve essere accolto e il CP_1
condannato al pagamento della somma capitale di euro 9.992,54.
[...]
Riguardo alla ulteriore domanda, conseguenziale, di condanna del al pagamento di € 40,00 ex CP_1
art. 6 D. Lgs. n. 231/02 anche in relazione alle suddette quattro fatture, essa può essere accolta solo in parte, esclusivamente per le fatture n. 1530010548 del 28.02.2015 e n. 1530014567 del 30.03.2015. non ha infatti impugnato il capo della sentenza che ha escluso l'applicazione Parte_1 dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 alle fatture del 2011, né le motivazioni sottese a tale statuizione.
Per tali ragioni, l'appellato deve essere condannato al pagamento dell'ulteriore somma di euro 80,00 a titolo di rimborso spese ex art. D. Lgs. n. 231/02, per complessivi euro 200,00 (120 + 80).
2. Il secondo motivo di appello è invece infondato e deve essere disatteso per le seguenti ragioni.
L'appellante ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma € 712,97 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture
(cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4, specificatamente:
-n. 102/PA del 2.7.18 per € 18.691,87 da corrispondere entro il 2.8.2018, regolata dal Comune il
13.9.2018;
-n. 29/PA del 2.1.19 per € 19.545,72 da corrispondersi entro il 2.2.19 e regolata dal Comune il
5.4.2019;
-n. 70/PA del 1.4.19 per € 19.430,78 da corrispondersi entro il 2.5.19 e regolata dal Comune il
25.6.2019.
pagina 10 di 12 In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel fare riferimento alla sola cessione prodotta al doc. 10.02 (fascicolo attore) e non a quella prodotta al doc. 10.01, che riguarda i crediti futuri del 20.01.2018, e quindi anche quelli sottesi alle suddette fatture, escluse dal riconoscimento.
Sul punto occorre innanzitutto chiarire che il motivo di appello non ha ad oggetto la fattura n.
1630058221 del 30/11/2016, espunta dal primo giudice in base ad una diversa motivazione, consistente nel fatto che la stessa non fosse espressamente menzionata nel contratto di cessione prodotto da parte attrice al doc. n. 6.
Quanto alle altre fatture in oggetto, si deve rilevare in primo luogo che esse sono state emesse da
TL S.p.A. e in secondo luogo che la cessione relativa alla posizione di TL S.p.A. è quella di cui al doc. 10.02, correttamente preso in considerazione dal Tribunale, e non quella di cui al doc.
10.01, che invece si riferisce alla cessione di un differente soggetto giuridico: CP_2
Il motivo è infondato, e conseguentemente devono essere disattese, in quanto assorbite dal rigetto, anche le connesse domande di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
3. Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza. Per entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello in relazione al primo motivo di impugnazione, e per la restante parte poste a carico del e liquidate coma Controparte_1
da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 705\2024, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 784/2023 del Tribunale di Lodi:
1) condanna il a corrispondere a l'importo in linea capitale Controparte_1 Parte_1 di € 9.992,54, portato dalle fatture n. 130007584 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.497,03, n.
130010623 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.059,56, n. 1530005276 del 28.2.2015 dell'importo di € 916,34, n. 1530061836 del 30.11.2015 dell'importo di € 911,19 e n. 1630054449 del
31.10.2016 dell'importo di € 906,78,nonché dalle fatture n.130007585 del 28.2.2011 dell'importo di € 2562,97, n. 130010624 del 28.2.2011 dell'importo di € 316,29, n. 1530010548 del 28.02.2015 dell'importo di € 911,19 e n. 1530014567 del 30.03.2015 dell'importo di €
911,19, tutte indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 dell'attore, oltre interessi moratori ex pagina 11 di 12 art. 5 D. Lgs. n. 231/02 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna il a corrispondere a l'importo di euro 200,00 ex Controparte_1 Parte_1
art. 6 D.lgs n. 231\02;
3) rigetta le restanti istanze;
4) compensa nella misura della metà le spese del primo grado di giudizio, e condanna il
[...]
al pagamento della restante parte a favore di , liquidate per CP_1 Parte_1
compensi in complessivi euro 1.698,5 oltre iva, cpa e spese generali;
5) compensa nella misura della metà le spese del secondo grado di giudizio, e condanna il
[...]
al pagamento della restante parte a favore di , liquidate per CP_1 Parte_1
compensi in complessivi euro 1.983,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Milano, 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 705\2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lodi n. 784/2023 pubblicata il 23/8/2023
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Davide Arnaldi, come da Parte_1 P.IVA_1 procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Via Pietro Cossa n. 2, Milano – Email_1
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Maria Cristina Colombo Controparte_1 P.IVA_2
e Roberto Ragozzino, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, Via Durini n. 24, Milano -
Email_2 Email_3
APPELLATO
Oggetto: cessione crediti
*
pagina 1 di 12
CONCLUSIONI Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, riformare parzialmente la sentenza n. 784/2023, pubblicata il
23.08.2023, all'esito del giudizio di primo grado n. r.g. 2537/2020, del Tribunale di Lodi e, conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dato atto dei pagamenti svolti dal in Controparte_1 adempimento della sentenza di primo grado quivi impugnata,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto di Parte_2 ad ottenere il pagamento da parte del dei seguenti crediti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
[. euro 9.992,54 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice, oltre ad interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento
– scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 del fascicolo di primo grado di parte attrice (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
II. euro 712,97 a titolo di interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi, ulteriori rispetto a quelli maturati
e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub CP_1
I, oltre gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto, oltre infine alla somma pari ad euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 6 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora CP_1 oggetto delle Note Debito;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_2 Controparte_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
pagina 2 di 12 - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture insolute che costituiscono la sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti CP_1 la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO: per l'eventualità in cui il dovesse CP_1 sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_2 Controparte_1
al pagamento in favore di degli importi di cui in narrativa o Controparte_1 Parte_2 di ogni diversa maggiore o minore somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_2 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per l'appellato Controparte_1
“Rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 784 del 23 agosto 2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Lodi, a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 2537/2023 in quanto infondato in fatto
e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la menzionata sentenza. Con vittoria delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato, chiedendone la parziale Parte_1
riforma, la sentenza del Tribunale di Lodi n. 784/2023, pubblicata il 23/08/2023, che ha così disposto:
pagina 3 di 12 “1) condanna il a corrispondere a l'importo in linea capitale di Controparte_1 Parte_1
€ 5.290,90, portato dalle fatture n. 130007584 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.497,03, n. 130010623 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.059,56, n. 1530005276 del 28.2.2015 dell'importo di € 916,34, n.
1530061836 del 30.11.2015 dell'importo di € 911,19 e n. 1630054449 del 31.10.2016 dell'importo di €
906,78, tutte indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 dell'attore, oltre interessi moratori ex art. 5
D. Lgs. n. 231/02 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna il a corrispondere a l'importo di € 120,00 ex art. 6 Controparte_1 Parte_1
D. Lgs. n. 231/02;
3) compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti;
3) condanna il a rifondere a il residuo 1/2 delle spese di lite che, Controparte_1 Parte_1 in detta misura, liquida in € 132,00 per spese, in € 1.369,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e cpa”.
*
B. Il giudizio di primo grado
ha adito il Tribunale di Lodi per ottenere la condanna del al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 9.992,54 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le forniture erogate in favore dello stesso, di cui si è detta creditrice in forza di contratti di cessione di crediti stipulati con
Enel Sole S.r.l., TL S.r.l. ed TL S.p.A., tutte società fornitrici di servizi a favore del suddetto. CP_1
Più precisamente, ha addotto che i crediti azionati ammontano: Parte_1
1) ad € 9.992,54 in linea capitale (come da fatture indicate al doc. 3);
- oltre gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02;
-oltre ad ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.;
2) ad € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto;
3) ad € 712,97 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale (come da fatture - cd. Note Debito Interessi- indicate nell'elenco di cui al doc. 4);
- oltre agli ulteriori interessi anatocistici, sulle somme sub 3), nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs.
n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al punto precedente, scaduti da almeno sei mesi;
pagina 4 di 12 4) ad € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi anatocistici.
- Il ha contestato la pretesa creditoria fatta valere, in particolare ha eccepito: Controparte_1
1.la mancata prova dei crediti vantati da in punto di an e di quantum; Parte_1
2. la non debenza e la parziale duplicazione delle somme richieste a titolo di interessi moratori, in particolare gli interessi moratori rappresentati nelle note di credito di (doc.ti 4 e 5), Parte_1
per tardivo pagamento delle fatture cedute, così come i successivi interessi anatocistici;
3.l'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002 al caso di specie.
*
C. La sentenza di primo grado
Il Tribunale ha accertato la sussistenza e la validità delle cessioni dei crediti nei confronti di
[...]
sulla base: Parte_1
- della produzione da parte di quest'ultima del titolo fondante la pretesa, vale a dire i contratti di cessione dei crediti (doc. 6 attore);
- dell'elenco delle fatture da cui originano i crediti ceduti (doc. 3 attore), con indicazione, per ciascuna di esse, del nominativo del creditore cedente, del numero di fattura dallo stesso emessa, della data di emissione, della data di scadenza.
Ha inoltre precisato che i crediti in linea capitale per i quali a agito, a seguito della Parte_1
cessione, derivano da prestazioni rese per le quali il non ha provveduto a versare il CP_1
corrispettivo pattuito.
Part Sulla base di tali premesse ha condannato il a corrispondere a l'importo in Controparte_1 linea capitale di € 5.290,90, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02 nonché oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
Ha escluso dal computo l'importo di cui alle fatture n. 130007585 del 28.2.2011 (€ 2.562,97), n.
130010624 del 28.2.2011 (€ 316,29), n. 1530010548 del 28.02.2015 (€ 911,19) e n. 1530014567 del
30.03.2015 (€ 911,19), indicate dall'attrice, ritenendo che quest'ultima non ha dato la prova dell'avvenuta cessione a suo favore, non essendo tali fatture espressamente elencate nell'allegato B al contratto di cessione (doc. 6 attrice).
Riguardo all'importo 5.290,90, relativo alle fatture di cui il Tribunale ha ritenuto accertata la cessione dei crediti sottesi, ha altresì condannato il a corrispondere - a titolo di risarcimento forfettario CP_1
ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 - l'ulteriore importo di € 40,00 per ognuna delle fatture cedute emesse negli anni 2015 e 2016, per complessivi € 120,00 (fatture 1530005276\2015; n.1530061836\2015; n.
1630054449\2016);
pagina 5 di 12 Per quanto attiene, invece, alle fatture emesse nell'anno 2011, ha rilevato che l'art. 6 del D. Lgs. n.
231/02, nella versione all'epoca esistente, non prevedeva alcun risarcimento forfettario a favore del creditore, bensì soltanto il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, subordinando il risarcimento del danno alla prova del creditore.
Per tale ragione il primo giudice ha ritenuto che, in difetto di specifica prova del danno patito dal creditore per il ritardo, nessun importo potesse essere riconosciuto a tale titolo a er Parte_1
le fatture emesse nell'anno 2011.
Il Tribunale ha poi esaminato l'ulteriore domanda svolta dall'attore, relativa alla richiesta di pagamento della somma di € 712,97 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4.
Rispetto a questa ulteriore voce di credito l'attore ha richiesto altresì il pagamento degli interessi anatocistici maturati su tale importo e della somma di euro 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.
n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture.
Sul punto il primo giudice ha ritenuto - in modo assorbente rispetto alle suddette connesse domande di pagamento degli interessi anatocistici dell'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura - che tale pretesa di pagamento relativa al credito per interessi moratori è infondata.
Al riguardo ha in primo luogo reputato che non fosse possibile includere, tra le posizioni creditorie cedute, anche il credito per interessi di mora da ritardato pagamento rispetto alla fattura n. 1630058221 del 30/11/2016 dell'importo di € 906,78, in quanto non espressamente menzionato nel contratto di cessione prodotto da parte attrice sub doc. n. 6, nel quale non risulta indicata la suddetta fattura.
In secondo luogo, ha osservato che - con riguardo alle ulteriori fatture che fonderebbero la richiesta di pagamento degli interessi di mora (fatture n. 102/PA del 02.07.2018 dell'importo di € 18.691,87, n.
29/PA del 02.01.2019 dell'importo di € 19.545,72 e n. 70/PA del 01.04.2019 dell'importo di €
19.430,78, tutte emesse da TL S.p.A.), che il contratto di cessione del 3.7.19 (prodotto dall'attore al doc. 10.02), riguardava esclusivamente “I crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente da: (i) contratti/ordini di fornitura già perfezionati, (ii) contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione della presente (i “crediti futuri” e, unitamente ai crediti esistenti, i “Crediti).
Diversamente, gli interessi moratori richiesti attengono invece a ragioni creditorie già completamente maturate in data antecedente al 3.7.2019 e che esulano, per tale ragione, dall'oggetto della cessione.
Precisamente:
pagina 6 di 12 -n. 102/PA del 2.7.2018 dell'importo di € 18.691,87 da corrispondersi entro il 2.8.2018 e regolata dal
Comune il 13.9.2018;
-n. 29/PA del 2.1.2019 dell'importo di € 19.545,72 da corrispondersi entro il 2.2.2019 e regolata dal
Comune il 5.4.2019;
-n. 70/PA del 1.4.2019 dell'importo di € 19.430,78 da corrispondersi entro il 2.5.2019 e regolata dal
Comune il 25.6.2019.
Infine, con riguardo alla liquidazione delle spese di lite, il Tribunale, tenuto conto dell'accoglimento della domanda formulata da parte attrice, seppure per il minore importo di € 5.290,90, ha ritenuto di compensarle nella misura di 1/2 e per il residuo di porle a carico del . Controparte_1
*
D.I motivi di appello
Con il primo motivo l'appellate ha lamentato che il Tribunale ha errato nel non ritenere la fondatezza dell'intero credito azionato in linea capitale, e ha insistito per la condanna del al pagamento CP_1
anche del restante importo non riconosciuto.
Secondo l'appellante il primo giudice ha erroneamente valutato i documenti prodotti dall'attrice e per tale ragione non ha riconosciuto a il diritto a vedersi corrispondere dal gli Parte_1 CP_1
importi portati dalle fatture n. 130007585 del 28.2.2011 (€ 2562,97), n. 130010624 del 28.2.2011 (€
316,29), n. 1530010548 del 28.02.2015 (€ 911,19) e n. 1530014567 del 30.03.2015 (€ 911,19). Il
Tribunale sarebbe incorso in errore nel non ritenere le suddette fatture incluse nell'atto di cessione del credito sub doc. 06.01 del fascicolo di primo grado di parte attrice, in quanto nell'allegato al documento, in cui è contenuto l'elenco delle fatture cedute, le fatture in oggetto sono indicate nella seguente tabella:
Sulla base di tale premessa l'appellante ha anche chiesto la condanna al pagamento sull'intera somma degli importi – già riconosciuti sulla minor somma di cui alla sentenza – a titolo di interessi moratori, anatocistici e spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/02, (quindi euro 9.992,54, oltre interessi moratori ex art. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02, oltre interessi anatocistici, oltre euro 400,00 per Spese di recupero)
pagina 7 di 12 Con il secondo motivo di appello viene impugnato il capo della sentenza che ha rigettato domanda di condanna al pagamento degli ulteriori interessi moratori per € 712,97, come indicati dalle Note Debito
Interessi, oltre interessi anatocistici e spese di recupero, con riferimento alle seguenti fatture:
-n. 102/PA del 02.07.18 per € 18.691,87 da corrispondere entro il 2.8.2018, regolata dal Comune il
13.9.2018;
-n. 29/PA del 02.01.19 per € 19.545,72 da corrispondersi entro il 02.02.19 e regolata dal Comune il
5.4.2019;
-n. 70/PA del 01.04.19 per € 19.430,78 da corrispondersi entro il 02.05.19 e regolata dal Comune il
25.6.2019.
Secondo l'appellante il Tribunale ha errato nel ritenere che tali ragioni creditorie fossero già completamente maturate in data antecedente al 3.7.2019 e che pertanto esulino dall'oggetto della cessione.
Più precisamente, parte appellante sostiene che il primo giudice non ha considerato un'altra cessione prodotta, che include anche i suddetti crediti di cui alle fatture indicate, in quanto ha esaminato solo la cessione sub doc. 10.2 e non quella sub doc. 10.01(fascicolo di primo grado di parte attrice), riguardante crediti futuri del 20.01.2018.
In estrema sintesi, er tale ragione ritiene di essere cessionaria anche di tale voce di Parte_1
credito, per complessivi euro 559,10, rispetto a cui insiste altresì per il pagamento dei relativi interessi anatocistici e delle spese di recupero, pari ad euro 40.00 per ciascuna delle fatture.
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E. La posizione dell'appellato
Il , che non ha svolto appello incidentale, ha in primo luogo precisato che le Controparte_1
cessioni in virtù delle quali la controparte ha agito in giudizio sono le seguenti:
1) cessione del credito del 15 dicembre 2016 (doc. 1 del fascicolo di primo grado);
2) cessione del credito del 20 giugno 2018 (doc. 2 del fascicolo di primo grado);
3) cessione del credito del 3 luglio 2019 (doc. 3 del fascicolo di primo grado).
Con riguardo al primo motivo di appello ha quindi osservato che l'appellante ha sostenuto di essere cessionaria di diversi crediti maturati nei confronti del per complessivi € 9.995,54 senza darne CP_1
prova e che per tale ragione il primo giudice ha accolto solo parzialmente le domande formulate dalla stessa.
Ha poi eccepito il giudicato sul capo della sentenza che ha escluso l'applicabilità dell'art. 6 d.lgs.
231/02 per spese di recupero rispetto alle fatture del 2011, non essendo tale statuizione stata oggetto di impugnazione.
pagina 8 di 12 Con riguardo al secondo motivo di appello ha in primo luogo eccepito il giudicato sul capo della sentenza che ha statuito l'esclusione della fattura n.1630058221 del 30/11/2016, in quanto non espressamente menzionata nel contratto di cessione prodotto da parte attrice sub doc. n. 6, per non essere stato oggetto di impugnazione.
In secondo luogo, rispetto alle ulteriori tre fatture, relative al pagamento degli interessi di mora, ha Part evidenziato che il Tribunale ha correttamente accertato che il contratto di concessione stipulato da con TL S.p.A. (e non TL S.r.l.) è datato 3 luglio 2019 ed ha ad oggetto “i crediti futuri che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione” dell'atto di cessione (doc. 3 del fascicolo di primo grado)
e che pertanto i crediti relativi alle fatture sopra menzionate, tutte antecedenti al 3 luglio 2019, non rientrano nell'ambito di cessione del citato contratto.
Sul punto ha ulteriormente osservato che l'appellante erroneamente sostiene che i menzionati crediti non deriverebbero dalla cessione realizzata da TL S.p.A. (doc. 10.02 del fascicolo di primo grado), bensì dalla antecedente cessione di TL S.r.l. (cfr. doc. 10.01 del fascicolo di primo grado avversario), in quanto le tre fatture in oggetto sono state emesse da TL S.p.A. e la cessione relativa alla posizione di ATLANTICO SPA è quella presa in considerazione dal Tribunale, di cui al doc. 10.02. Diversamente, la cessione a cui fa riferimento contenuta nel doc. 10.01, Parte_1
è riferibile al diverso soggetto giuridico . CP_2
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F. All' udienza del 3 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 29 ottobre 2025, poi anticipata al 17.9. 2025, previa assegnazione del termine per il deposito delle note conclusive.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello è in parte fondato, nei termini di cui a seguire.
1. Il primo motivo di appello è in parte fondato.
Occorre innanzitutto chiarie che l'accertamento da parte del Tribunale della fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da per l'importo capitale di euro 5.290,90, e la relativa statuizione Parte_1 di condanna, non sono state oggetto di appello da parte del e sono quindi passate in Controparte_1 giudicato. Analogamente, deve pertanto ritenersi cristallizzato il ragionamento logico giuridico in base al quale il primo giudice ha accertato la prova del credito, reputando che le cessioni prodotte (doc.
6.01 attore)
contengano la specifica indicazione delle fatture azionate.
Precisato quanto sopra, occorre ulteriormente rilevare che la ragione in base alla quale il credito è stato accertato per un importo inferiore rispetto a quello fatto valere, risiede nel fatto che il Tribunale ha ritenuto pagina 9 di 12 che alcune delle fatture sottese non fossero richiamate nella cessione, né nel relativo allegato di cui al doc.
6.01 (specificatamente si tratta delle fatture n.130007585 del 28.2.2011 dell'importo di € 2562,97, n.
130010624 del 28.2.2011 dell'importo di € 316,29, n. 1530010548 del 28.02.2015 dell'importo di €
911,19 e n. 1530014567 del 30.03.2015 dell'importo di € 911,19).
Tuttavia, le suddette fatture risultano indicate nell'allegato alla cessione, nella relativa griglia, come desumibile dalla lettura del documento (doc. 6.01), oltre che nell'elenco di cui al doc. 3.
Rispetto a tale profilo, la stessa parte appellata si limita ad osservare che non ha Parte_1
provato, tout court, il titolo fondante il credito.
Si deve pertanto ritenere che, tenuto conto di quanto definitivamente accertato dal primo giudice e del relativo processo motivazionale, considerato il contenuto del suddetto doc.6.01, le fatture n.
130007585\2011; n. 130010624\2011; n. 1530010548\2015; n. 1530014567\2015, devono essere incluse nel computo dell'ammontare del credito in oggetto.
Conseguentemente, rispetto a tale profilo il primo motivo di appello deve essere accolto e il CP_1
condannato al pagamento della somma capitale di euro 9.992,54.
[...]
Riguardo alla ulteriore domanda, conseguenziale, di condanna del al pagamento di € 40,00 ex CP_1
art. 6 D. Lgs. n. 231/02 anche in relazione alle suddette quattro fatture, essa può essere accolta solo in parte, esclusivamente per le fatture n. 1530010548 del 28.02.2015 e n. 1530014567 del 30.03.2015. non ha infatti impugnato il capo della sentenza che ha escluso l'applicazione Parte_1 dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02 alle fatture del 2011, né le motivazioni sottese a tale statuizione.
Per tali ragioni, l'appellato deve essere condannato al pagamento dell'ulteriore somma di euro 80,00 a titolo di rimborso spese ex art. D. Lgs. n. 231/02, per complessivi euro 200,00 (120 + 80).
2. Il secondo motivo di appello è invece infondato e deve essere disatteso per le seguenti ragioni.
L'appellante ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma € 712,97 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture
(cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 4, specificatamente:
-n. 102/PA del 2.7.18 per € 18.691,87 da corrispondere entro il 2.8.2018, regolata dal Comune il
13.9.2018;
-n. 29/PA del 2.1.19 per € 19.545,72 da corrispondersi entro il 2.2.19 e regolata dal Comune il
5.4.2019;
-n. 70/PA del 1.4.19 per € 19.430,78 da corrispondersi entro il 2.5.19 e regolata dal Comune il
25.6.2019.
pagina 10 di 12 In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato nel fare riferimento alla sola cessione prodotta al doc. 10.02 (fascicolo attore) e non a quella prodotta al doc. 10.01, che riguarda i crediti futuri del 20.01.2018, e quindi anche quelli sottesi alle suddette fatture, escluse dal riconoscimento.
Sul punto occorre innanzitutto chiarire che il motivo di appello non ha ad oggetto la fattura n.
1630058221 del 30/11/2016, espunta dal primo giudice in base ad una diversa motivazione, consistente nel fatto che la stessa non fosse espressamente menzionata nel contratto di cessione prodotto da parte attrice al doc. n. 6.
Quanto alle altre fatture in oggetto, si deve rilevare in primo luogo che esse sono state emesse da
TL S.p.A. e in secondo luogo che la cessione relativa alla posizione di TL S.p.A. è quella di cui al doc. 10.02, correttamente preso in considerazione dal Tribunale, e non quella di cui al doc.
10.01, che invece si riferisce alla cessione di un differente soggetto giuridico: CP_2
Il motivo è infondato, e conseguentemente devono essere disattese, in quanto assorbite dal rigetto, anche le connesse domande di condanna al pagamento degli interessi anatocistici e delle somme di cui all'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
3. Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza. Per entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello in relazione al primo motivo di impugnazione, e per la restante parte poste a carico del e liquidate coma Controparte_1
da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 705\2024, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 784/2023 del Tribunale di Lodi:
1) condanna il a corrispondere a l'importo in linea capitale Controparte_1 Parte_1 di € 9.992,54, portato dalle fatture n. 130007584 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.497,03, n.
130010623 del 28.2.2011 dell'importo di € 1.059,56, n. 1530005276 del 28.2.2015 dell'importo di € 916,34, n. 1530061836 del 30.11.2015 dell'importo di € 911,19 e n. 1630054449 del
31.10.2016 dell'importo di € 906,78,nonché dalle fatture n.130007585 del 28.2.2011 dell'importo di € 2562,97, n. 130010624 del 28.2.2011 dell'importo di € 316,29, n. 1530010548 del 28.02.2015 dell'importo di € 911,19 e n. 1530014567 del 30.03.2015 dell'importo di €
911,19, tutte indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 dell'attore, oltre interessi moratori ex pagina 11 di 12 art. 5 D. Lgs. n. 231/02 ed oltre interessi anatocistici ex art. 1284 c.c., dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2) condanna il a corrispondere a l'importo di euro 200,00 ex Controparte_1 Parte_1
art. 6 D.lgs n. 231\02;
3) rigetta le restanti istanze;
4) compensa nella misura della metà le spese del primo grado di giudizio, e condanna il
[...]
al pagamento della restante parte a favore di , liquidate per CP_1 Parte_1
compensi in complessivi euro 1.698,5 oltre iva, cpa e spese generali;
5) compensa nella misura della metà le spese del secondo grado di giudizio, e condanna il
[...]
al pagamento della restante parte a favore di , liquidate per CP_1 Parte_1
compensi in complessivi euro 1.983,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Milano, 17 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Domenico Camillo Bonaretti
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