Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolo' De Marco e Wanda Vitucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicolò De Marco in Bari, via Abate Gimma n.189;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo 26;
Arca Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Colangelo e Anna Domenica Amatulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
occupazione illegittima dei suoli di cui al ricorso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Bari il 10.5.2019:
preliminarmente rimettendo a codesto TAR la questione della effettiva sussistenza della giurisdizione dell'AGA con ogni conseguenza sulle domande introdotte con il ricorso dell'8 marzo 2019:
I)la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso notificato in data 8 marzo 2019 e delle domande ivi contenute in quanto improcedibili, inammissibili e infondate verso il Comune di Bari, nonchè il rigetto di ogni richiesta, in quanto inammissibili e infondate per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di spese;
II)in via del tutto gradata, nel denegato caso di accoglimento delle domande svolte verso il Comune di Bari, ove ritenuto il Comune di Bari responsabile ex art.2055 cod.civ.
CHIEDE
di sentire condannare l'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare ARCA Puglia Centrale con sede in Bari (P.I. 00267390722) in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e rivalere il Comune di Bari in persona del sindaco pro tempore per ogni e qualsiasi somma che questo dovesse essere condannato a corrispondere a qualsiasi titolo in ragione di quanto chiesto con il ricorso dell'8 marzo 2019 a titolo di regresso ex art.2055 II comma cod.civ. e quindi nella misura massima in ragione dell'esclusiva colpa della delegata, con integrale vittoria di spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Arca Puglia Centrale;
Vista la dichiarazione d’udienza con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EN ME e uditi per le parti i difensori, avv. Nicolò de Marco per la parte ricorrente e avv. Alessandra Baldi per il Comune di Bari; nessuno è comparso per l'Arca Puglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando l'occupazione illegittima di suoli di sua proprietà, occupati fin dagli anni '80 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (PEEP Carbonara) e mai formalmente espropriati;
Rilevato che, nel corso del giudizio, il Comune di Bari ha adottato il Decreto n. 469 del 16 luglio 2025, con il quale ha disposto l'acquisizione non retroattiva dei suoli al proprio patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. n. 327 del 2001, determinando la relativa indennità in favore della proprietà;
Considerato che la parte ricorrente, con memoria depositata in vista dell'udienza, ha dato atto dell'avvenuta adozione del provvedimento acquisitivo, dichiarando il venir meno del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione abbia provveduto in senso satisfattivo per la ricorrente mediante l'esercizio del potere autoritativo di acquisizione sanante, che costituisce titolo idoneo a trasferire la proprietà e a chiudere la fase di illiceità dell'occupazione;
Ritenuto altresì che sia divenuto improcedibile il ricorso incidentale proposto dal Comune di Bari nei confronti di Arca Puglia Centrale, avente ad oggetto la domanda di manleva e regresso, non potendo quindi accogliersi l’istanza di rinvio finalizzata al solo raggiungimento di un accordo tra Amministrazioni, che ben potrà avvenire a margine del giudizio;
Considerato infatti, che la domanda del Comune era espressamente subordinata all’accoglimento del ricorso principale (cfr. atto del giorno 1.5.2019) ed all'eventuale condanna dell'Ente al risarcimento del danno, ipotesi venuta meno a seguito della definizione del procedimento amministrativo di acquisizione;
Ritenuto, in definitiva, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale e l'improcedibilità del ricorso incidentale;
Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'avvenuta definizione della controversia mediante provvedimento sopravvenuto e della complessità delle vicende amministrative pregresse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale e l’improcedibilità del ricorso incidentale subordinato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC AN, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN ME | NC AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.