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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3850/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
e rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Spedicato, come da Parte_1 Parte_2 mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 1.5.1997;
− di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 20.7.1999 e in data 18.6.2005;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di prima comparizione del 30.10.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che le previsioni inerenti affido, collocamento e visita non risultino applicabili, stante la maggiore età della prole
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
b) La casa di residenza-domicilio familiare, sita in Carmiano alla via N. Sauro n° 41 di esclusiva proprietà del sig. , rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo; Parte_1 c) L'affidamento dei figli e sarà condiviso. I figli rimarranno collocati presso la Per_1 Per_2 residenza paterna, mentre la madre (compatibilmente con i suoi impegni lavorativi) stabilirà di volta in volta con gli stessi quando tenerli con lei. d) Nel caso uno dei figli fosse ammalato, la madre ha diritto di visitare il proprio figlio nell'abitazione familiare. e) Tenuto conto che la figlia è indipendente economicamente il padre dovrà provvedere Per_1 al mantenimento del figlio di tutte le spese ordinarie e straordinarie sino al Per_2 raggiungimento dell'autonomia economica;
f) I ricorrenti rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa economica, provvedendo ciascuno al proprio mantenimento;
g) La SI.ra nel più breve tempo possibile andrà ad abitare nella casa sita in Parte_2
Carmiano (LE) alla Via P. Micca n. 88. Si precisa che tale immobile è catastalmente intestato alla figlia Si trova in uno stato di ultimazione lavori di restauro. Lo stesso immobile è Per_1 dotato di un vano garage che sarà utilizzato da entrambi i coniugi per deposito secondo le proprie necessità. Va detto che è stato acceso un mutuo ipotecario ed un finanziamento e che dalla firma del presente atto i coniugi si impegnano a pagare le successive rate di entrambi i prestiti al 50% ciascuno sino ad estinzione degli stessi.
h) L'immobile sito in località Torre Lapillo (LE) Via S. Cataldo n. 33 verrà così utilizzato: uno dei coniugi lo occuperà dal 1^ agosto sino 31 gennaio dell'anno successivo e l'altro coniuge dal 1^ febbraio sino al 31 luglio, il tutto avverrà ad anni alterni. I consumi delle varie utenze verranno pagate dal coniuge affidatario in quel periodo di riferimento, mentre le tasse e le imposte relative all'immobile dovranno essere pagate al 50% da entrambi. Le spese straordinarie di manutenzione saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%. i) L'auto Lancia Libra Tg. BY 879 AT rimarrà ad uso esclusivo del sig. , mentre Parte_1 la Nissan XTrail Tg. FA 754 NC sarà destinata alla SI.ra previo passaggio di Parte_2 proprietà a spese della stessa. L'autovettura Mercedes Cl. A Tg. CC 391 SD intestata alla SI.ra
rimarrà tale mentre la tassa di possesso e l'assicurazione dovranno essere Parte_2 pagate al 50% in quanto ad uso prevalente della figlia Per_1
Nel qual caso la figlia rivendicasse la proprietà e quindi il possesso dell'abitazione di Per_1 via P. Micca in Carmiano la sig.ra ha diritto di occupare in modo esclusivo l'abitazione Pt_2 di Porto Cesareo località Torre Lapillo alla Via San Cataldo nr. 33.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 1.5.1997 in
Arnesano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte II Serie A anno 1997, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 8.11.2024
La Presidente est.
Dott. ssa Francesca Caputo