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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1322/2022 promossa da:
(CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ANNALISA PULICA (CF: P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MADDALENA PALLADINO (CF ) dell'Avv. ANTONIO DEBIASI C.F._2
(CF: C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 1641/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
30/05/2022
CONCLUSIONI
In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 25
Per la parte appellante
1) “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2598/2019, emesso in data 05.06.2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”;
2) “in via subordinata, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo, come dovuta la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria del caso, così giudicare:
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. vecchio rito per tutti i CP_2 motivi esposti in atti;
- nel merito: rigettare l'appello e ogni altra domanda formulata da CP_2 confermando in toto la Sentenza n. 1641/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1641/2022 pubblicata il 30/05/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti in solido tra loro a rifondere in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite liquidate in € 4.835 a titolo di compenso al difensore, oltre aumento spese generali IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 25 Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dall'
[...]
, al D.I. n. 2598/2019 del 05/06/2019 Parte_1 con cui le era stato ingiunto, su ricorso della il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.128,41 – di cui € 11.003,85 di sola linea capitale per forniture di merci (prodotti medicinali) effettuate alla ingiunta ed € 2.124,56 per note di debito emesse per interessi di mora su fatture pagate in ritardo sempre per forniture di merci (prodotti medicinali) - oltre interessi come da domanda e spese.
A sostegno della opposizione, l' Parte_1 aveva dedotto:
[...]
• che oggetto del provvedimento monitorio era la differenza (pari ad €
13.128,41 di cui € 11.003,85 per capitale ed € 2.124,56, per interessi di mora relativi a fatture dell'anno 2014), tra l'importo totale delle fatture emesse per la fornitura di medicinali e quanto da essa effettivamente pagato pari ad €
189.066,15, come da seguente prospetto:
pagina 3 di 25 • di aver aderito, per la fornitura di prodotti medicinali, ad una convenzione stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), a seguito di procedura aperta volta a coprire i fabbisogni degli Enti Sanitari regionali e di aver concluso un contratto con in conformità all'art.
1.1 del Disciplinare di Gara (pag. CP_1
6/61) che così dispone: “Con riferimento alla Convenzione: ciascun Ente, attraverso l'ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella
Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore aggiudicatario”;
• che nella Convenzione ARCA (DOC. 6), all'art. 8, commi 1 e 2, si precisa che “I corrispettivi dovuti al Fornitore dagli Enti Contraenti in forza degli ordinativi di fornitura e delle relative Richieste di Consegna, saranno determinati sulla base del prezzo unitario riferito al Prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa, di cui all'Allegato “B” (documento dell'offerta economica), moltiplicato per le quantità oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna. Il prezzo unitario e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Prodotto, anche della prestazione dei Servizi connessi e sono dovuti
e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali” e che “Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna
e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità”;
• che nel Modello di Offerta economica (DOC. 5) accettato dall'attuale ingiungente in fase di presentazione dell'offerta e sottoscritto in fase contrattuale,
pagina 4 di 25 l'offerente aveva dichiarato “di essere consapevole che il prezzo offerto Pt_2 rimarrà fisso ed invariato per la durata della Convenzione…” e precisato, inoltre, che “il prezzo unitario offerto per singola unità di misura “P” (IVA esclusa) sia applicabile – quale prezzo massimo – nei confronti degli Enti Sanitari della
Regione Lombardia per le acquisizioni necessarie ai fini della continuità terapeutica e libertà prescrittiva del medico”;
• che ciononostante, le fatture ad essa trasmesse dall'ingiungente, per la fornitura di prodotti medicinali di cui al predetto ordine, indicavano importi difformi da quelli indicati in offerta e convenuti in sede di convenzione centralizzata gestita da ARCA Lombardia, per avere inteso aderire, per CP_1
l'anno 2016, al meccanismo del c.d. “pay back 5%”, introdotto dall'art. 1, comma
796, lett. g) della Legge 296/2006, il quale prevedeva che le
[...]
potessero chiedere all' la sospensione, in relazione ai prodotti Parte_3 Pt_4 farmaceutici di fascia A e fascia H, della riduzione del 5% dei prezzi, disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di n. 26 del 27.09.2006, Pt_4 seppure tale meccanismo non fosse applicabile alle procedure ad evidenza pubblica.
Si era costituita in giudizio contestando l'opposizione a Controparte_1
D.I. ed allegando, invece, l'incidenza del meccanismo del “pay-back 5%” sulla determinazione del prezzo dei farmaci e gli effetti della disciplina del medesimo sulla Convenzione ARCA. La convenuta opposta aveva, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. opposto ed in ogni caso per la condanna dell' , al Parte_1 pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 13.128,41, o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge ex D. Lgs n. 231/2002, maturati dalla scadenza delle singole fatture per forniture al saldo e gli interessi legali dalla domanda per le note debito per interessi, su fatture pagate in ritardo,
pagina 5 di 25 e alle spese diritti ed onorari della procedura monitoria.
A fronte del rigetto della opposizione a D.I. da essa proposta, con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1
(di seguito o anche APPELLANTE) ha quindi, convenuto in
[...] CP_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito Controparte_1 [...]
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_1 per i seguenti motivi di appello:
1. Sull'erronea ed illogica interpretazione della natura giuridica delle
Determine AIFA n. 26/2006 e n. 157/2017;
2. Sull'erronea interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, della modalità di applicazione del meccanismo del pay-back;
3. Sull'erroneità dell'assunto del Giudice del primo grado circa la neutralità, per l' delle differenze di prezzo;
CP_2
4. Sulla omessa valutazione da parte del Giudice, delle difese di parte appellante in merito alla contestata fattura n. 130000152 del 16.12.2015.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Disposta con ordinanza del 28.02.2024, dalla III Sezione civile, la trasmissione del fascicolo a questa Sezione per competenza interna, dopo un rinvio per sovraccarico del ruolo, in data 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a pagina 6 di 25 seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A fronte della richiesta ex art. 352 c.p.c. di discussione orale della causa, all'udienza del 31.01.2025 la causa è stata discussa e nuovamente trattenuta in decisione.
***
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, denuncia l'erronea ed illogica interpretazione, CP_2 da parte del Tribunale, della natura giuridica della Determina AIFA n. 26/2006, con cui è stato imposto lo sconto del 5% sui farmaci e della Determina AIFA n.
157/2017, con cui, in attuazione della legge n. 296/2006 (finanziaria per l'anno
2007), le imprese farmaceutiche sono state autorizzate a chiedere la sospensione, per i propri prodotti di fascia A e H, della predetta misura di riduzione del 5% dei prezzi, disposta con la precedente Determina AIFA n. 26 del
27.09.2006.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la riduzione del prezzo dei farmaci oggetto di gara sarebbe stata prevista non da un provvedimento derivante dalla volontà delle parti, bensì, dall'Agenzia per il fatto che il prezzo dei farmaci di Controparte_3 cui alla gara per cui è lite sarebbe dato da due distinte voci di sconto e cioè una voce concordata in sede di gara, offerta dalla ditta aggiudicataria ed una (del 5%) imposta dalla Determina AIFA di cui sopra.
pagina 7 di 25 Sostiene, l'APPELLANTE, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che:
a) il meccanismo denominato pay-back 5% non si applicherebbe alle procedure ad evidenza pubblica, come indicato dalla Determina AIFA n. 157 del
2017;
b) nell'appalto in cui è parte una Pubblica Amministrazione il bando di gara è un atto amministrativo a carattere normativo, da considerarsi pertanto lex specialis della procedura;
c) pertanto, l'eventuale jus superveniens di modifica o di abrogazione di clausole della lex specialis non avrebbe effetti innovatori, in quanto, in caso contrario, si verrebbero a sconvolgere i principi che regolano l'aggiudicazione nell'ambito della procedura di gara.
Pertanto, sostiene “l'eventuale adesione a tale meccanismo non può CP_2 produrre gli effetti di una norma imperativa sui contratti già esistenti. Sul punto,
è chiara nello specificare che l'istituto e gli strumenti di pay-back non si Pt_4 applicano ai prezzi e alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. documento Pt_4
“Metodologia di calcolo del pay-back 5% - anno 2016”, lett. A, n. 9, secondo cui
“il valore del pay-back è, pertanto, determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non su quello di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto, né su quello al netto di eventuali sconti ex lege a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche...”)”.
replica affermando l'incidenza del meccanismo del pay-back 5% ovvero CP_1 della sospensione dello sconto del 5% sulla determinazione del prezzo dei farmaci a livello nazionale e degli effetti della sua disciplina anche sulla Convenzione
ARCA ed invoca, quindi, la legittimità del ripristino del prezzo originario concordato con in vigore il 30 settembre 2006, a seguito della propria Pt_4
pagina 8 di 25 adesione al meccanismo pay-back, che troverebbe applicazione anche per le forniture di cui alle gare pubbliche, proprio perché inciderebbe non già sul prezzo di gara, bensì sul prezzo ex factory di commercializzazione del farmaco ovvero su quello contrattato dal produttore con . Pt_4
Ciò posto, rileva, in primo luogo, il Collegio che la sopracitata Determina AIFA n.
26 del 27.09.2006 ha regolato l'istituto del pay-back 5% che consentiva alle aziende farmaceutiche la riduzione del 5% del prezzo al pubblico già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, per le specialità medicinali di cui esse erano titolari
Successivamente, l'art. 1, comma 796, lettera g) Legge 27 dicembre 2006, n.
296, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - finanziaria 2007") ha consentito alle aziende farmaceutiche di chiedere ad la sospensione degli effetti di cui alla Deliberazione citata, previa Pt_4 dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il SSN.
Di seguito, anche l'articolo 1, commi 225 e 227 Legge 27 dicembre 2013, n. 147
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilità 2014), dall'anno 2014, ha offerto la possibilità alle imprese farmaceutiche che ne avessero fatto richiesta, qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi dell'articolo 1 comma 796, lettera g) precitato, della riduzione di prezzo del 5%, disposta con Determinazione del 27 Settembre Pt_4
2006.
Sulla base di tali disposizioni normative, la Determina AIFA n. 157 del 1° febbraio
2017 ha sancito la Metodologia di calcolo del pay-back 5% per l'anno 2016, prevendo in particolare:
pagina 9 di 25 • al punto 4, che la riduzione di prezzo del 5% disposta con Determinazione
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 dovesse essere calcolata nel seguente modo:
a) per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico
(farmaceutica convenzionata) o venduti alle strutture sanitarie pubbliche
(farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 Legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive modificazioni) ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;
b) per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al
SSN ridotto del 5%;
• al punto 5, che le aziende farmaceutiche che avevano sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2016 avrebbero dovuto provvedere a completare il versamento alle Regioni dell'intero importo rateizzato.
La Determina AIFA del 2017 ha quindi, previsto la sospensione dell'anzidetta riduzione del 5%, dietro versamento (pay-back) a favore delle Regioni, da parte dei fornitori delle specialità medicinali in questione, del relativo controvalore e, al punto 1, ha disposto che la metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2016 (di cui all'Allegato 1) costituisse propria parte integrante.
Ebbene, nella lettera A) di tale Allegato 1, rubricata “Procedura di calcolo”, viene stabilito, al n. 9, che “ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge n. 296 del
27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (legge Finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto
pagina 10 di 25 dalla determinazione n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo Pt_4 anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del pay- back è, pertanto, determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non su quello di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto, né su quello al netto di eventuali sconti ex lege a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche”.
Ciò posto e passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che l' ha CP_2 aderito per la fornitura di prodotti medicinali, alla convenzione stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) con (c.d. CP_1
CONVENZIONE ARCA), in forza della quale ed ai sensi dell'art. 1, si intende per:
L'art.
1.1 del Disciplinare relativo alla gara (pag.6/61) prevede che “con riferimento alla Convenzione: ciascun Ente, attraverso l'ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore aggiudicatario”. Pertanto, il prezzo finale delle forniture per cui è lite della gara aggiudicata da è stato concordato direttamente CP_1 con quest'ultima quale aggiudicataria, in quanto, nel Modello di Offerta economica accettato e sottoscritto dalla medesima , in sede di Parte_5 presentazione dell'offerta, la stessa dichiara che “il prezzo unitario offerto per singola unità di misura “P” (IVA esclusa) sia applicabile – quale prezzo massimo – nei confronti degli Enti Sanitari della Regione Lombardia…” e “di essere consapevole che il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariato per la durata della
Convenzione…”.
pagina 11 di 25 Resta, dunque, da accertare se, nella fattispecie, possa trovare applicazione la
Convenzione ARCA che prevede l'invariabilità del prezzo offerto, anche se con alcuni limiti, o se invece il meccanismo del pay-back possa trovare applicazione anche nelle procedure ad evidenza pubblica, in relazione ai contratti già esistenti e, in caso affermativo, se ciò possa avvenire incidendo o meno sul prezzo di gara.
Osserva al riguardo il Collegio, che la CONVENZIONE ARCA all'art. 1 comma 3 ha previsto quanto segue:
Ebbene, per “modificazioni autoritative del prezzi migliorative per il fornitore” devono intendersi quelle che non consentono facoltà di scelta a quest'ultimo, come accade invece per il meccanismo del pay-back del 5%, di talché la suddetta previsione non può operare nel caso in esame.
Pertanto, la CONVENZIONE ARCA può trovare applicazione solo per il prezzo rimesso alla volontà dei contraenti, mentre invece - per l'importo spettante al produttore farmaceutico che si conforma al prezzo praticato al pubblico soggetto alla legge ed alle determinazioni dell'AIFA – deve trovare applicazione il meccanismo del pay-back, così come previsto dall'art. 1 comma 796 lett. f) e g) della L. 296/2006 (legge finanziaria del 2007).
Infatti, come ha affermato il TAR del Lazio con sentenza n. 07405/2023, “scopo della norma è rendere più flessibile il mercato farmaceutico, consentendo da un lato l'erogazione di risorse economiche in favore delle Regioni a sostegno della spesa farmaceutica, e dall'altro la possibilità”, con facoltà quindi, per le imprese pagina 12 di 25 farmaceutiche, di effettuare le scelte sui prezzi dei loro farmaci A e H, sulla base di strategie di mercato, senza impattare di fatto sulla spesa farmaceutica pubblica.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha affermato che “tale norma ha previsto la disciplina del prezzo di vendita dei farmaci dispensati dal Servizio Sanitario nazionale nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale ovvero, come nel caso di specie, nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, e a tale riguardo ha disposto che la riduzione del 5% del prezzo dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, attuata con determinazione n. 26 del 27.9.2006, venisse sospesa Pt_4 nei confronti del compratore, e venisse versata ex post direttamente alla Regione territorialmente competente […]”.
Infatti, in forza del precitato allegato alla Determina AIFA del 2017, la sospensione della riduzione del 5% del prezzo avrebbe potuto operare solo sul prezzo ex factory “e non su quello di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica”, con la conseguenza che l' era tenuta a pagare l'intero CP_2 importo richiesto da in tutte le sue componenti, a fronte dell'obbligo CP_1 facente capo a quest'ultima e dalla stessa assolto quale fornitrice dei farmaci oggetto della applicata sospensione del pay-back, di versare alla competente
Regione l'importo del 5%.
Analoghe disposizioni – in attuazione dell'art. 1, commi 225 e 227 della Legge n.
147/2013 - sono state impartite dalle successive Determine AIFA, tutte pubblicate, per gli anni successivi al 2016, compreso l'anno 2018, a cui si riferisce la maggior parte delle fatture azionate in sede monitoria.
Occorre, dunque, differenziare l'eventuale sconto offerto dalla singola impresa farmaceutica partecipante alla gara (sconto che, peraltro, nella fattispecie
[...]
nega di aver praticato), dalla riduzione del 5% imposta dalla Determina CP_1
pagina 13 di 25 AIFA n. 26/2006, ai fini del contenimento della spesa pubblica e dalla conseguente sospensione di quest'ultimo disposta dalla Determina AIFA del 2017.
Ebbene, da quanto sopra esposto si ricava che il pay-back farmaceutico del 5% costituisce un mero contributo che, come specificato nell'Allegato 1, alla
Determina AIFA del 2017 non incide sul prezzo di gara, di talché il meccanismo sopra enunciato che lo regola, può trovare applicazione anche ai contratti pendenti, posto che diversamente il fornitore che vi aderisce si troverebbe a pagare due volte l'importo del 5%: una volta alla Regione ed una volta all' CP_2
Anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 02491/2021, ha precisato che “il meccanismo del “pay-back” è stato introdotto dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per ottenere una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, consentendo l'erogazione di risorse economiche alle regioni e, al contempo, la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il prezzo dei propri farmaci in base alle loro strategie di mercato.
Tramite questo sistema, infatti, le imprese produttrici possono chiedere all' la Pt_4 sospensione della riduzione dei prezzi del 5% in cambio di un trimestrale versamento (“pay-back”) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle regioni dimodoché le case farmaceutiche, anziché applicare le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci della classe “A” di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita, versando successivamente una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo del 5%”.
Il prezzo pieno di vendita è rappresentato, dunque, dall'originario prezzo pubblico di cessione concordato con a livello nazionale, a seguito Pt_4 della sospensione della sua precedente riduzione del 5% e non ha alcuna interferenza con quanto contrattualmente concordato tra le parti, non ricorrendo pagina 14 di 25 una ipotesi sostitutiva del prezzo pattuito nei contratti in corso, essendo invece configurabile una rettifica della quota di riduzione del prezzo ex factory pari al
5%, sottratta alla disponibilità delle parti.
Per questo, non è condiviso da questo Collegio, l'orientamento espresso dalla
Corte regolatrice con la pronuncia n. 18728/2023 (che richiama la precedente n.
16031/2023) secondo cui “il citato meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci e di conseguente mantenimento del prezzo pieno costituirebbe una sorta di integrazione autoritativa e imperativa delle clausole negoziali contenute in un capitolato regolante i contratti anteriormente conclusi con le aziende ospedaliere”.
Privi di pregio risultano, dunque, i rilievi dell'APPELLANTE secondo cui:
a) il meccanismo denominato pay-back 5% non si applicherebbe alle procedure ad evidenza pubblica, come indicato dalla Determina n. 157 del Pt_4
2017;
b) nell'appalto in cui è parte una Pubblica Amministrazione il bando di gara è un atto amministrativo a carattere normativo, da considerarsi pertanto lex specialis della procedura;
c) pertanto, l'eventuale jus superveniens di modifica o di abrogazione di clausole della lex specialis non avrebbe effetti innovatori, in quanto, in caso contrario, si verrebbero a sconvolgere i principi che regolano l'aggiudicazione nell'ambito della procedura di gara.
In conclusione, l'opzione per il prezzo pieno di vendita, al lordo della riduzione del
5%, - sospesa per effetto delle precitate disposizioni normative e della Determina
AIFA del 2017 - costituisce, dunque, un diritto di a cui non può CP_1 CP_2 opporsi, costituendo espressione del ripristino del prezzo originario di cessione al pubblico concordato con l a livello nazionale e del Pt_4
pagina 15 di 25 regresso esercitato da nei suoi confronti, a seguito del versamento CP_1 dell'importo del 5% alla Regione di appartenenza della stessa CP_2
II. La seconda e la terza censura - da valutare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse - sono infondate.
Col secondo motivo l'APPELLANTE si duole dell'errata interpretazione, da parte del
Giudice di prime cure, della modalità di applicazione del meccanismo del pay-back farmaceutico del 5%, mentre col terzo motivo lamenta l'erroneità della CP_2 pronuncia impugnata, laddove afferma la neutralità, per essa, delle differenze di prezzo.
In particolare, con il secondo rilievo critico critica il passaggio motivazionale CP_2 nel quale il Tribunale ha affermato che “nella sostanza il prezzo del farmaco concordato in sede di contratto di appalto non veniva a subire alcuna modifica rimanendo invariato”, per avere, invece, il medesimo proceduto ad una errata interpretazione della normativa, laddove ha ritenuto che il prezzo del farmaco, che si era obbligata a mantenere fisso ed invariato nel corso di tutta la CP_1 durata del contratto di appalto, fosse quello risultante dalle fatture prodotte dalla medesima ingiungente.
A detta dell'APPELLANTE, inoltre, la sentenza di prime cure avrebbe, erroneamente, equiparato l'assistenza sanitaria territoriale (farmaceutica convenzionata) all'assistenza ospedaliera (farmaceutica non convenzionata), richiamando genericamente la disposizione di cui all'art. 1, comma 796, lett. f) e g) della L. 296/2006, nella quale tale ultima assistenza non viene nemmeno nominata e non avrebbe considerato che il valore del pay-back avrebbe dovuto essere determinato sul prezzo riferito al prezzo massimo di cessione al SSN concordato tra e la casa farmaceutica e non al prezzo di cessione sostenuto Pt_4 dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante a seguito delle procedure di acquisto.
pagina 16 di 25 Replica che alla frase della motivazione, estrapolata dalla controparte, CP_1 fa seguito l'ulteriore ragionamento secondo cui “ciò che veniva modificato era il soggetto beneficiario della riduzione del 5% che non era più la ma la CP_2
Regione di appartenenza” e che “ provvedeva a versare alla Regione il 5% CP_1 sui farmaci rientranti nel sistema del pay back e agli atti vi è la conferma della
Regione dell'avvenuto pagamento” (cfr. Sentenza, pag. 7) e che le norme sul pay-back prevedono solo la sospensione della riduzione obbligatoria del 5% di legge nonché il pagamento dello stesso 5% alle Regioni, senza introdurre un prezzo nuovo, diverso o comunque tale da non tener conto di eventuali negoziazioni intercorse direttamente con le pubbliche amministrazioni.
Pertanto, a detta dell'APPELLATA, la modalità di calcolo della contribuzione obbligatoria, in caso di adesione al sistema del pay-back, garantirebbe che non vi sia impatto alcuno rispetto al prezzo di gara, dato che la sospensione di tale contributo, sempre a seguito dell'adesione del pay-back, comporterebbe solo che al prezzo offerto in gara sia aggiunto il 5% e che parallelamente questo 5% sia versato alle Regioni, il che sarebbe, pacificamente, quanto è avvenuto nella fattispecie.
Il Tribunale ha aderito a quest'ultima tesi, statuendo in estrema sintesi, dopo ampia disamina degli istituti e delle norme in materia, che dopo la Determina
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 che prevedeva una riduzione del 5% sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA, era intervenuto “l'art. 1 comma 796 lettera f) e
g) della legge finanziaria (L. 296/2007) che prevedeva per le Aziende farmaceutiche la possibilità di adottare il così detto meccanismo del pay back in riferimento a tutte le specialità di cui alle fasce A e H distribuite attraverso le farmacie aperte al pubblico e attraverso le strutture sanitarie pubbliche;
in base a tale meccanismo le aziende farmaceutiche, in sostituzione della riduzione del prezzo del 5%, potevano attuare un rimborso diretto alle singole regioni. Nella
pagina 17 di 25 sostanza il prezzo del farmaco concordato in sede di contratto di appalto non veniva a subire alcuna modifica rimanendo invariato;
ciò che veniva modificato era il soggetto beneficiario della riduzione del 5% che non era più la ma la CP_2
Regione di appartenenza. La aderiva a tale meccanismo previsto dalla CP_1 legge finanziaria e ne dava tempestiva comunicazione all'odierna opponente con missiva depositata in atti. A seguito di ciò, la provvedeva a versare alla CP_1
Regione il 5% sui farmaci rientranti nel sistema del pay back e agli atti vi è la conferma della Regione dell'avvenuto pagamento. Ed allora venuta meno la riduzione del 5% a favore della ASL essendo veicolati i relativi importi a favore della Regione, risulta evidente che la ASL torna ad essere obbligata a pagare
l'intero importo stabilito contrattualmente”.
Ciò posto, ritiene quindi il Collegio in primo luogo che non corrisponda al vero che il Tribunale non abbia considerato il prezzo pubblico di cessione ove si consideri che nella precitata sentenza, il Consiglio di Stato ha, altresì, statuito, che a seguito dell'adesione al meccanismo del pay-back “le case farmaceutiche, anziché applicare le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci della classe “A” di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita, versando successivamente una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo del 5%”.
Pertanto, ha sostanzialmente chiesto - in forza della determina n. CP_1 Pt_4
157/2017 che aveva disposto la sospensione della riduzione del 5% sul prezzo pubblico dei farmaci di determinate fasce - il rimborso del contributo in pari misura versato alla Regione Lombardia, ricevendo da una ingiustificata CP_2 risposta negativa, fondata sull'assunto che sarebbe impossibile procedere alla invocata variazione del prezzo, in quanto determinato in forza della
CONVENZIONE ARCA, senza possibilità di variazione.
pagina 18 di 25 Dal momento che il meccanismo in questione non incide sul prezzo di gara dell'importo dovuto da costituendo lo stesso espressione del ripristino del CP_2 prezzo originario concordato con l' , prima dell'operatività della sospensione Pt_4 della sua riduzione del 5% sul prezzo dei farmaci di fascia A e H e che , CP_1 per espressa disposizione di legge, ha potuto beneficiare di tale sospensione, versando ex post alla Regione Lombardia il corrispondente importo, avrebbe CP_2 dovuto – proprio a seguito del pacifico versamento del predetto contributo - provvedere al pagamento del corrispondente importo a favore di , CP_1 rivalendosi poi sulla Regione, poiché diversamente l'APPELLATA avrebbe dovuto sopportare due volte quel costo.
Il fatto che il rimborso di quanto pagato in esecuzione degli ordinativi di medicinali, in base al c.d. File F, non avvenga sulla base delle fatture emesse dal fornitore farmaceutico, bensì sugli ordinativi dei farmaci - dato che il sistema informatico gestionale interno “eredita” in automatico il valore dell'ordine e non quello della fattura per effettuare la rendicontazione - è circostanza non opponibile ad , trattandosi di una procedura informatica relativa al CP_1 rapporto tra e Regione che dovrebbe tenere conto del rendiconto dei costi CP_2 indicati in fattura e non solo degli ordini effettuati e che, comunque, non può minare il diritto della medesima casa farmaceutica a ripetere quanto versato al
SSN in esecuzione della Determina AIFA del 2017, per poter beneficiare della sospensione dello sconto del 5% sui farmaci di fascia A e H.
Quanto al profilo di gravame afferente alla ritenuta neutralità del meccanismo del pay-back farmaceutico del 5%, si richiama, ancora una volta, la precitata pronuncia del Consiglio di Stato, in cui si afferma che “in sostanza, il sistema del
“pay-back” si caratterizza per la sua totale neutralità rispetto alla spesa pubblica farmaceutica, poiché la disposizione che lo ha introdotto, ovverosia il già citato art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006, ha statuito che
pagina 19 di 25 la richiesta delle imprese del settore di aderire a tale meccanismo è vincolata alle
«tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall' e definite per regione e per azienda farmaceutica, Pt_4 le singole aziende farmaceutiche»”.
Il pagamento del 5% a favore della Regione non ha, dunque, comportato alcun maggiore onere aggiuntivo per il SSN, proprio a fronte della totale neutralità del sistema del “pay-back” del 5% rispetto alla spesa pubblica farmaceutica.
Stando così le cose, è tenuta a pagare a quanto da quest'ultima CP_2 CP_1 versato alla Regione Lombardia in forza del meccanismo del pay-back del 5%.
Potrà poi ottenere il rimborso di tale pagamento aggiuntivo dalla medesima
Regione, la quale, infatti, dovrebbe provvedere al trasferimento a favore delle aziende sanitarie e, quindi, anche di delle somme annualmente versate CP_2 dalle aziende farmaceutiche, sulla base di un adeguato criterio di ripartizione, eventualmente commisurato alla percentuale di accesso al fondo sanitario regionale nell'anno precedente a quello di incasso.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
III. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Il quarto motivo verte sulla omessa valutazione da parte del primo Giudice, delle difese di parte appellante in merito alla contestata fattura n. 130000152 del
16.12.2015. In particolare deduce la carenza di supporti probatori, da parte CP_2 di , per vedersi riconosciuti gli interessi di mora sugli importi fatturati CP_1 che sarebbero stati da essa pagati in ritardo, atteso che, a suo dire, tutte le fatture oggetto di addebito interessi di mora per l'anno 2014 (Fattura n.
130000152 del 16.12.2015) sarebbero ad essa pervenute con notevole ritardo rispetto alla data indicata sul documento, creando, in tal modo, enormi difficoltà nel calcolo del termine per il pagamento, essendo pressoché impossibile pagina 20 di 25 individuare la data di decorrenza di detto termine.
A detta dell'APPELLANTE, le fatture di cui trattasi sarebbero, infatti, pervenute in copia conforme all'originale solo successivamente al sollecito effettuato dalla
Farmacia aziendale, che aveva riscontrato ordini aperti con materiale consegnato, ma non fatturato e - dal momento che nel 2014 le fatture erano pervenute ancora in formato cartaceo e non era, pertanto, dimostrabile se e quando le stesse fossero state consegnate rispetto alla data in esse indicata - di fatto la Farmacia aziendale si sarebbe trovata spesso costretta a sollecitare ad l'invio CP_1 delle fatture (in copia conforme), mai pervenute e relative ad ordini già evasi, tanto che nell'anno 2018, la stessa APPELLANTE per tali problematiche e al fine di preservare la continuazione dei rapporti commerciali in essere tra le parti, aveva formulato ad una proposta transattiva, rendendosi disponibile alla CP_1 liquidazione del 50% dell'importo di cui alla fattura n. 130000152 del 16.12.2015, per definire la contestazione in corso.
Replica che tale rilievo critico sia inconferente rispetto alla piana e CP_1 chiara seguente motivazione addotta dal Giudice di prime cure sulla questione:
““Quanto poi alle doglianze dell'opponente in merito alla fattura n. 130000152 del
16.12.2015 relativa agli interessi di mora per le fatture pagate con ritardo da parte di di le stesse sono del tutto generiche e rimaste sfornite di CP_2 Pt_1 prova […] Dall'esame delle predette fatture emerge che le stesse sono state emesse nel giorno stesso della consegna dei farmaci. Nelle fatture, infatti, si può leggere il numero e la data del documento di trasporto relativo alla merce di cui si chiede il pagamento, che coincide con quella di emissione delle fatture stesse. Per
l'applicazione di interessi moratori, è necessario richiamare la L. 231/2002 che si applica a tutte le transazioni tra imprese e P.A. che comportano la consegna di merci contro il pagamento del prezzo, e, quindi, anche al contratto oggetto del presente giudizio. In particolare, l'art. 4 della legge sopra richiamata prevede che
pagina 21 di 25 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Deve pertanto ritenersi che, anche qualora non si ritenesse provata la data di consegna delle fatture, varrebbe la disposizione l'art. 4 del D.lgs 231/2002, secondo cui il termine di pagamento “non puo' superare i seguenti termini: […] b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura” (termine poi aumentato a
60 giorni per le forniture nei confronti del sistema sanitario nazionale). Il dies a quo e, in generale, la correttezza del calcolo degli interessi di mora portati dalla nota debito azionata in via monitoria deve ritenersi pertanto corretto. Anche
l'importo di Euro 2.124,56 di cui alla nota di debito per interessi sulle fatture pagate in ritardo risulta quindi dovuto”.
La censura in commento - che attiene al riconoscimento dell'importo ingiunto di €
2.124,56 oltre interessi come da domanda e spese, per note debito emesse per interessi di mora su fatture pagate in ritardo relative a forniture di merci (prodotti medicinali) - non si confronta adeguatamente con il tenore della sentenza impugnata e quindi risulta inammissibile, essendosi l' limitata a reiterare le CP_2 asserzioni già svolte nel primo grado del giudizio, senza aver confutato la decisione circa la mancata prova delle medesime.
Ad ogni buon conto, si osserva quanto segue.
La fattura contestata è la seguente:
pagina 22 di 25 Essa si riferisce agli interessi moratori maturati in relazione al seguente elenco di fatture che sarebbero state pagate oltre il termine di scadenza con relativi analitici conteggi:
La maggior parte delle sopra indicate fatture cartacee contiene anche l'indicazione del rispettivo D.D.T. recante la stessa data della fattura di riferimento.
Reputa la Corte, tuttavia, che ciò non consente di ritenere inequivocabilmente consegnata la merce oggetto della sopra indicate fatture in difetto di prova dei
D.D.T. sottoscritti dal destinatario alla luce della seguente contestazione da parte di contenuta nella missiva dell' del 18.08.2017, di cui se ne riproduce CP_2 CP_2 il seguente stralcio:
pagina 23 di 25 Per quanto concerne invece l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui “l'art. 4 del D.lgs 231/2002, secondo cui il termine di pagamento “non puo' superare i seguenti termini: […] b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura” (termine poi aumentato a 60 giorni per le forniture nei confronti del sistema sanitario nazionale). Il dies a quo e, in generale, la correttezza del calcolo degli interessi di mora portati dalla nota debito azionata in via monitoria deve ritenersi pertanto corretto. Anche l'importo di Euro 2.124,56 di cui alla nota di debito per interessi sulle fatture pagate in ritardo risulta quindi dovuto” si ritiene che anche tale norma presuppone l'avvenuta consegna della merce.
Pertanto, in mancanza della relativa prova, i predetti interessi non sono dovuti ed il D.I. opposto deve essere revocato, con conseguente condanna dell'ASST al pagamento a favore di della somma di € 11.003,85 per capitale, oltre CP_1 interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
La sentenza impugnata risulta, dunque, sul punto, scalfita dalla censura in commento e conseguente va, in parte qua, riformata.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa solo in buona parte) le CP_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per metà (a fronte del mancato recepimento della pronuncia n. 18728/2023 della
Corte di Cassazione, del discostamento da altra precedente pronuncia di questa stessa Corte di merito e del fatto che, è risultata, comunque, vittoriosa in CP_2 ordine agli interessi di mora) ed essere poste a carico di per la restante CP_2 metà, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 24 di 25
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1641/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Firenze e pubblicata il 30/05/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, REVOCA il D.I. opposto e CONDANNA l'APPELLANTE al pagamento a favore di della somma di € 11.003,85 per capitale, oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
2. DICHIARA le spese del doppio grado del giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione in favore dell'APPELLATA della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 9.043,00
(5.077,00 + 3.966,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 07.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1322/2022 promossa da:
(CF: Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. ANNALISA PULICA (CF: P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MADDALENA PALLADINO (CF ) dell'Avv. ANTONIO DEBIASI C.F._2
(CF: C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 1641/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
30/05/2022
CONCLUSIONI
In data 26.09.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 25
Per la parte appellante
1) “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 2598/2019, emesso in data 05.06.2019, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”;
2) “in via subordinata, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo, come dovuta la minor somma che sarà riconosciuta in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria del caso, così giudicare:
- in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto da
[...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-bis c.p.c. vecchio rito per tutti i CP_2 motivi esposti in atti;
- nel merito: rigettare l'appello e ogni altra domanda formulata da CP_2 confermando in toto la Sentenza n. 1641/2022 pronunciata dal Tribunale di Firenze.
Con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1641/2022 pubblicata il 30/05/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli opponenti in solido tra loro a rifondere in favore della parte convenuta opposta delle spese di lite liquidate in € 4.835 a titolo di compenso al difensore, oltre aumento spese generali IVA e CPA come per legge.
pagina 2 di 25 Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione proposta dall'
[...]
, al D.I. n. 2598/2019 del 05/06/2019 Parte_1 con cui le era stato ingiunto, su ricorso della il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.128,41 – di cui € 11.003,85 di sola linea capitale per forniture di merci (prodotti medicinali) effettuate alla ingiunta ed € 2.124,56 per note di debito emesse per interessi di mora su fatture pagate in ritardo sempre per forniture di merci (prodotti medicinali) - oltre interessi come da domanda e spese.
A sostegno della opposizione, l' Parte_1 aveva dedotto:
[...]
• che oggetto del provvedimento monitorio era la differenza (pari ad €
13.128,41 di cui € 11.003,85 per capitale ed € 2.124,56, per interessi di mora relativi a fatture dell'anno 2014), tra l'importo totale delle fatture emesse per la fornitura di medicinali e quanto da essa effettivamente pagato pari ad €
189.066,15, come da seguente prospetto:
pagina 3 di 25 • di aver aderito, per la fornitura di prodotti medicinali, ad una convenzione stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA), a seguito di procedura aperta volta a coprire i fabbisogni degli Enti Sanitari regionali e di aver concluso un contratto con in conformità all'art.
1.1 del Disciplinare di Gara (pag. CP_1
6/61) che così dispone: “Con riferimento alla Convenzione: ciascun Ente, attraverso l'ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella
Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore aggiudicatario”;
• che nella Convenzione ARCA (DOC. 6), all'art. 8, commi 1 e 2, si precisa che “I corrispettivi dovuti al Fornitore dagli Enti Contraenti in forza degli ordinativi di fornitura e delle relative Richieste di Consegna, saranno determinati sulla base del prezzo unitario riferito al Prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa, di cui all'Allegato “B” (documento dell'offerta economica), moltiplicato per le quantità oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna. Il prezzo unitario e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Prodotto, anche della prestazione dei Servizi connessi e sono dovuti
e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali” e che “Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna
e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità”;
• che nel Modello di Offerta economica (DOC. 5) accettato dall'attuale ingiungente in fase di presentazione dell'offerta e sottoscritto in fase contrattuale,
pagina 4 di 25 l'offerente aveva dichiarato “di essere consapevole che il prezzo offerto Pt_2 rimarrà fisso ed invariato per la durata della Convenzione…” e precisato, inoltre, che “il prezzo unitario offerto per singola unità di misura “P” (IVA esclusa) sia applicabile – quale prezzo massimo – nei confronti degli Enti Sanitari della
Regione Lombardia per le acquisizioni necessarie ai fini della continuità terapeutica e libertà prescrittiva del medico”;
• che ciononostante, le fatture ad essa trasmesse dall'ingiungente, per la fornitura di prodotti medicinali di cui al predetto ordine, indicavano importi difformi da quelli indicati in offerta e convenuti in sede di convenzione centralizzata gestita da ARCA Lombardia, per avere inteso aderire, per CP_1
l'anno 2016, al meccanismo del c.d. “pay back 5%”, introdotto dall'art. 1, comma
796, lett. g) della Legge 296/2006, il quale prevedeva che le
[...]
potessero chiedere all' la sospensione, in relazione ai prodotti Parte_3 Pt_4 farmaceutici di fascia A e fascia H, della riduzione del 5% dei prezzi, disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di n. 26 del 27.09.2006, Pt_4 seppure tale meccanismo non fosse applicabile alle procedure ad evidenza pubblica.
Si era costituita in giudizio contestando l'opposizione a Controparte_1
D.I. ed allegando, invece, l'incidenza del meccanismo del “pay-back 5%” sulla determinazione del prezzo dei farmaci e gli effetti della disciplina del medesimo sulla Convenzione ARCA. La convenuta opposta aveva, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. opposto ed in ogni caso per la condanna dell' , al Parte_1 pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 13.128,41, o di quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge ex D. Lgs n. 231/2002, maturati dalla scadenza delle singole fatture per forniture al saldo e gli interessi legali dalla domanda per le note debito per interessi, su fatture pagate in ritardo,
pagina 5 di 25 e alle spese diritti ed onorari della procedura monitoria.
A fronte del rigetto della opposizione a D.I. da essa proposta, con atto di citazione, regolarmente notificato, l' Parte_1
(di seguito o anche APPELLANTE) ha quindi, convenuto in
[...] CP_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello la (di seguito Controparte_1 [...]
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_1 per i seguenti motivi di appello:
1. Sull'erronea ed illogica interpretazione della natura giuridica delle
Determine AIFA n. 26/2006 e n. 157/2017;
2. Sull'erronea interpretazione, da parte del Giudice di prime cure, della modalità di applicazione del meccanismo del pay-back;
3. Sull'erroneità dell'assunto del Giudice del primo grado circa la neutralità, per l' delle differenze di prezzo;
CP_2
4. Sulla omessa valutazione da parte del Giudice, delle difese di parte appellante in merito alla contestata fattura n. 130000152 del 16.12.2015.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Disposta con ordinanza del 28.02.2024, dalla III Sezione civile, la trasmissione del fascicolo a questa Sezione per competenza interna, dopo un rinvio per sovraccarico del ruolo, in data 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a pagina 6 di 25 seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A fronte della richiesta ex art. 352 c.p.c. di discussione orale della causa, all'udienza del 31.01.2025 la causa è stata discussa e nuovamente trattenuta in decisione.
***
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, denuncia l'erronea ed illogica interpretazione, CP_2 da parte del Tribunale, della natura giuridica della Determina AIFA n. 26/2006, con cui è stato imposto lo sconto del 5% sui farmaci e della Determina AIFA n.
157/2017, con cui, in attuazione della legge n. 296/2006 (finanziaria per l'anno
2007), le imprese farmaceutiche sono state autorizzate a chiedere la sospensione, per i propri prodotti di fascia A e H, della predetta misura di riduzione del 5% dei prezzi, disposta con la precedente Determina AIFA n. 26 del
27.09.2006.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la riduzione del prezzo dei farmaci oggetto di gara sarebbe stata prevista non da un provvedimento derivante dalla volontà delle parti, bensì, dall'Agenzia per il fatto che il prezzo dei farmaci di Controparte_3 cui alla gara per cui è lite sarebbe dato da due distinte voci di sconto e cioè una voce concordata in sede di gara, offerta dalla ditta aggiudicataria ed una (del 5%) imposta dalla Determina AIFA di cui sopra.
pagina 7 di 25 Sostiene, l'APPELLANTE, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che:
a) il meccanismo denominato pay-back 5% non si applicherebbe alle procedure ad evidenza pubblica, come indicato dalla Determina AIFA n. 157 del
2017;
b) nell'appalto in cui è parte una Pubblica Amministrazione il bando di gara è un atto amministrativo a carattere normativo, da considerarsi pertanto lex specialis della procedura;
c) pertanto, l'eventuale jus superveniens di modifica o di abrogazione di clausole della lex specialis non avrebbe effetti innovatori, in quanto, in caso contrario, si verrebbero a sconvolgere i principi che regolano l'aggiudicazione nell'ambito della procedura di gara.
Pertanto, sostiene “l'eventuale adesione a tale meccanismo non può CP_2 produrre gli effetti di una norma imperativa sui contratti già esistenti. Sul punto,
è chiara nello specificare che l'istituto e gli strumenti di pay-back non si Pt_4 applicano ai prezzi e alle procedure ad evidenza pubblica (cfr. documento Pt_4
“Metodologia di calcolo del pay-back 5% - anno 2016”, lett. A, n. 9, secondo cui
“il valore del pay-back è, pertanto, determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non su quello di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto, né su quello al netto di eventuali sconti ex lege a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche...”)”.
replica affermando l'incidenza del meccanismo del pay-back 5% ovvero CP_1 della sospensione dello sconto del 5% sulla determinazione del prezzo dei farmaci a livello nazionale e degli effetti della sua disciplina anche sulla Convenzione
ARCA ed invoca, quindi, la legittimità del ripristino del prezzo originario concordato con in vigore il 30 settembre 2006, a seguito della propria Pt_4
pagina 8 di 25 adesione al meccanismo pay-back, che troverebbe applicazione anche per le forniture di cui alle gare pubbliche, proprio perché inciderebbe non già sul prezzo di gara, bensì sul prezzo ex factory di commercializzazione del farmaco ovvero su quello contrattato dal produttore con . Pt_4
Ciò posto, rileva, in primo luogo, il Collegio che la sopracitata Determina AIFA n.
26 del 27.09.2006 ha regolato l'istituto del pay-back 5% che consentiva alle aziende farmaceutiche la riduzione del 5% del prezzo al pubblico già vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, per le specialità medicinali di cui esse erano titolari
Successivamente, l'art. 1, comma 796, lettera g) Legge 27 dicembre 2006, n.
296, ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - finanziaria 2007") ha consentito alle aziende farmaceutiche di chiedere ad la sospensione degli effetti di cui alla Deliberazione citata, previa Pt_4 dichiarazione di impegno al versamento alle Regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico - finanziari per il SSN.
Di seguito, anche l'articolo 1, commi 225 e 227 Legge 27 dicembre 2013, n. 147
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilità 2014), dall'anno 2014, ha offerto la possibilità alle imprese farmaceutiche che ne avessero fatto richiesta, qualora interessate, di usufruire della sospensione ai sensi dell'articolo 1 comma 796, lettera g) precitato, della riduzione di prezzo del 5%, disposta con Determinazione del 27 Settembre Pt_4
2006.
Sulla base di tali disposizioni normative, la Determina AIFA n. 157 del 1° febbraio
2017 ha sancito la Metodologia di calcolo del pay-back 5% per l'anno 2016, prevendo in particolare:
pagina 9 di 25 • al punto 4, che la riduzione di prezzo del 5% disposta con Determinazione
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 dovesse essere calcolata nel seguente modo:
a) per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico
(farmaceutica convenzionata) o venduti alle strutture sanitarie pubbliche
(farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il vigente prezzo a ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle quote di spettanza definite ai sensi del primo periodo del comma 40 dell'articolo 1 Legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e successive modificazioni) ed il medesimo prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA;
b) per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche - farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al
SSN ridotto del 5%;
• al punto 5, che le aziende farmaceutiche che avevano sottoscritto la dichiarazione di accettazione/diniego al pay-back 5% - 2016 avrebbero dovuto provvedere a completare il versamento alle Regioni dell'intero importo rateizzato.
La Determina AIFA del 2017 ha quindi, previsto la sospensione dell'anzidetta riduzione del 5%, dietro versamento (pay-back) a favore delle Regioni, da parte dei fornitori delle specialità medicinali in questione, del relativo controvalore e, al punto 1, ha disposto che la metodologia di calcolo del pay-back 5% - 2016 (di cui all'Allegato 1) costituisse propria parte integrante.
Ebbene, nella lettera A) di tale Allegato 1, rubricata “Procedura di calcolo”, viene stabilito, al n. 9, che “ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge n. 296 del
27 dicembre 2006 e ss.mm.ii. (legge Finanziaria 2007), le aziende possono sospendere l'effetto di riduzione del 5% del prezzo al pubblico introdotto
pagina 10 di 25 dalla determinazione n. 26 del 27 settembre 2006 sopra richiamata, previo Pt_4 anticipo diretto alle Regioni del valore corrispondente al 5%. Il valore del pay- back è, pertanto, determinato sul prezzo al pubblico (o il prezzo massimo di cessione) e non su quello di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto, né su quello al netto di eventuali sconti ex lege a carico del produttore per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche”.
Ciò posto e passando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che l' ha CP_2 aderito per la fornitura di prodotti medicinali, alla convenzione stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) con (c.d. CP_1
CONVENZIONE ARCA), in forza della quale ed ai sensi dell'art. 1, si intende per:
L'art.
1.1 del Disciplinare relativo alla gara (pag.6/61) prevede che “con riferimento alla Convenzione: ciascun Ente, attraverso l'ordinativo di Fornitura emesso secondo le modalità stabilite nella Convenzione, stipulerà un Contratto di fornitura con il Fornitore aggiudicatario”. Pertanto, il prezzo finale delle forniture per cui è lite della gara aggiudicata da è stato concordato direttamente CP_1 con quest'ultima quale aggiudicataria, in quanto, nel Modello di Offerta economica accettato e sottoscritto dalla medesima , in sede di Parte_5 presentazione dell'offerta, la stessa dichiara che “il prezzo unitario offerto per singola unità di misura “P” (IVA esclusa) sia applicabile – quale prezzo massimo – nei confronti degli Enti Sanitari della Regione Lombardia…” e “di essere consapevole che il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariato per la durata della
Convenzione…”.
pagina 11 di 25 Resta, dunque, da accertare se, nella fattispecie, possa trovare applicazione la
Convenzione ARCA che prevede l'invariabilità del prezzo offerto, anche se con alcuni limiti, o se invece il meccanismo del pay-back possa trovare applicazione anche nelle procedure ad evidenza pubblica, in relazione ai contratti già esistenti e, in caso affermativo, se ciò possa avvenire incidendo o meno sul prezzo di gara.
Osserva al riguardo il Collegio, che la CONVENZIONE ARCA all'art. 1 comma 3 ha previsto quanto segue:
Ebbene, per “modificazioni autoritative del prezzi migliorative per il fornitore” devono intendersi quelle che non consentono facoltà di scelta a quest'ultimo, come accade invece per il meccanismo del pay-back del 5%, di talché la suddetta previsione non può operare nel caso in esame.
Pertanto, la CONVENZIONE ARCA può trovare applicazione solo per il prezzo rimesso alla volontà dei contraenti, mentre invece - per l'importo spettante al produttore farmaceutico che si conforma al prezzo praticato al pubblico soggetto alla legge ed alle determinazioni dell'AIFA – deve trovare applicazione il meccanismo del pay-back, così come previsto dall'art. 1 comma 796 lett. f) e g) della L. 296/2006 (legge finanziaria del 2007).
Infatti, come ha affermato il TAR del Lazio con sentenza n. 07405/2023, “scopo della norma è rendere più flessibile il mercato farmaceutico, consentendo da un lato l'erogazione di risorse economiche in favore delle Regioni a sostegno della spesa farmaceutica, e dall'altro la possibilità”, con facoltà quindi, per le imprese pagina 12 di 25 farmaceutiche, di effettuare le scelte sui prezzi dei loro farmaci A e H, sulla base di strategie di mercato, senza impattare di fatto sulla spesa farmaceutica pubblica.
Correttamente, dunque, il primo Giudice ha affermato che “tale norma ha previsto la disciplina del prezzo di vendita dei farmaci dispensati dal Servizio Sanitario nazionale nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale ovvero, come nel caso di specie, nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, e a tale riguardo ha disposto che la riduzione del 5% del prezzo dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario nazionale, attuata con determinazione n. 26 del 27.9.2006, venisse sospesa Pt_4 nei confronti del compratore, e venisse versata ex post direttamente alla Regione territorialmente competente […]”.
Infatti, in forza del precitato allegato alla Determina AIFA del 2017, la sospensione della riduzione del 5% del prezzo avrebbe potuto operare solo sul prezzo ex factory “e non su quello di cessione sostenuto dalla singola struttura sanitaria pubblica”, con la conseguenza che l' era tenuta a pagare l'intero CP_2 importo richiesto da in tutte le sue componenti, a fronte dell'obbligo CP_1 facente capo a quest'ultima e dalla stessa assolto quale fornitrice dei farmaci oggetto della applicata sospensione del pay-back, di versare alla competente
Regione l'importo del 5%.
Analoghe disposizioni – in attuazione dell'art. 1, commi 225 e 227 della Legge n.
147/2013 - sono state impartite dalle successive Determine AIFA, tutte pubblicate, per gli anni successivi al 2016, compreso l'anno 2018, a cui si riferisce la maggior parte delle fatture azionate in sede monitoria.
Occorre, dunque, differenziare l'eventuale sconto offerto dalla singola impresa farmaceutica partecipante alla gara (sconto che, peraltro, nella fattispecie
[...]
nega di aver praticato), dalla riduzione del 5% imposta dalla Determina CP_1
pagina 13 di 25 AIFA n. 26/2006, ai fini del contenimento della spesa pubblica e dalla conseguente sospensione di quest'ultimo disposta dalla Determina AIFA del 2017.
Ebbene, da quanto sopra esposto si ricava che il pay-back farmaceutico del 5% costituisce un mero contributo che, come specificato nell'Allegato 1, alla
Determina AIFA del 2017 non incide sul prezzo di gara, di talché il meccanismo sopra enunciato che lo regola, può trovare applicazione anche ai contratti pendenti, posto che diversamente il fornitore che vi aderisce si troverebbe a pagare due volte l'importo del 5%: una volta alla Regione ed una volta all' CP_2
Anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 02491/2021, ha precisato che “il meccanismo del “pay-back” è stato introdotto dall'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per ottenere una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, consentendo l'erogazione di risorse economiche alle regioni e, al contempo, la possibilità per le aziende farmaceutiche di scegliere il prezzo dei propri farmaci in base alle loro strategie di mercato.
Tramite questo sistema, infatti, le imprese produttrici possono chiedere all' la Pt_4 sospensione della riduzione dei prezzi del 5% in cambio di un trimestrale versamento (“pay-back”) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle regioni dimodoché le case farmaceutiche, anziché applicare le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci della classe “A” di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita, versando successivamente una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo del 5%”.
Il prezzo pieno di vendita è rappresentato, dunque, dall'originario prezzo pubblico di cessione concordato con a livello nazionale, a seguito Pt_4 della sospensione della sua precedente riduzione del 5% e non ha alcuna interferenza con quanto contrattualmente concordato tra le parti, non ricorrendo pagina 14 di 25 una ipotesi sostitutiva del prezzo pattuito nei contratti in corso, essendo invece configurabile una rettifica della quota di riduzione del prezzo ex factory pari al
5%, sottratta alla disponibilità delle parti.
Per questo, non è condiviso da questo Collegio, l'orientamento espresso dalla
Corte regolatrice con la pronuncia n. 18728/2023 (che richiama la precedente n.
16031/2023) secondo cui “il citato meccanismo di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci e di conseguente mantenimento del prezzo pieno costituirebbe una sorta di integrazione autoritativa e imperativa delle clausole negoziali contenute in un capitolato regolante i contratti anteriormente conclusi con le aziende ospedaliere”.
Privi di pregio risultano, dunque, i rilievi dell'APPELLANTE secondo cui:
a) il meccanismo denominato pay-back 5% non si applicherebbe alle procedure ad evidenza pubblica, come indicato dalla Determina n. 157 del Pt_4
2017;
b) nell'appalto in cui è parte una Pubblica Amministrazione il bando di gara è un atto amministrativo a carattere normativo, da considerarsi pertanto lex specialis della procedura;
c) pertanto, l'eventuale jus superveniens di modifica o di abrogazione di clausole della lex specialis non avrebbe effetti innovatori, in quanto, in caso contrario, si verrebbero a sconvolgere i principi che regolano l'aggiudicazione nell'ambito della procedura di gara.
In conclusione, l'opzione per il prezzo pieno di vendita, al lordo della riduzione del
5%, - sospesa per effetto delle precitate disposizioni normative e della Determina
AIFA del 2017 - costituisce, dunque, un diritto di a cui non può CP_1 CP_2 opporsi, costituendo espressione del ripristino del prezzo originario di cessione al pubblico concordato con l a livello nazionale e del Pt_4
pagina 15 di 25 regresso esercitato da nei suoi confronti, a seguito del versamento CP_1 dell'importo del 5% alla Regione di appartenenza della stessa CP_2
II. La seconda e la terza censura - da valutare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connesse - sono infondate.
Col secondo motivo l'APPELLANTE si duole dell'errata interpretazione, da parte del
Giudice di prime cure, della modalità di applicazione del meccanismo del pay-back farmaceutico del 5%, mentre col terzo motivo lamenta l'erroneità della CP_2 pronuncia impugnata, laddove afferma la neutralità, per essa, delle differenze di prezzo.
In particolare, con il secondo rilievo critico critica il passaggio motivazionale CP_2 nel quale il Tribunale ha affermato che “nella sostanza il prezzo del farmaco concordato in sede di contratto di appalto non veniva a subire alcuna modifica rimanendo invariato”, per avere, invece, il medesimo proceduto ad una errata interpretazione della normativa, laddove ha ritenuto che il prezzo del farmaco, che si era obbligata a mantenere fisso ed invariato nel corso di tutta la CP_1 durata del contratto di appalto, fosse quello risultante dalle fatture prodotte dalla medesima ingiungente.
A detta dell'APPELLANTE, inoltre, la sentenza di prime cure avrebbe, erroneamente, equiparato l'assistenza sanitaria territoriale (farmaceutica convenzionata) all'assistenza ospedaliera (farmaceutica non convenzionata), richiamando genericamente la disposizione di cui all'art. 1, comma 796, lett. f) e g) della L. 296/2006, nella quale tale ultima assistenza non viene nemmeno nominata e non avrebbe considerato che il valore del pay-back avrebbe dovuto essere determinato sul prezzo riferito al prezzo massimo di cessione al SSN concordato tra e la casa farmaceutica e non al prezzo di cessione sostenuto Pt_4 dalla singola struttura sanitaria pubblica, risultante a seguito delle procedure di acquisto.
pagina 16 di 25 Replica che alla frase della motivazione, estrapolata dalla controparte, CP_1 fa seguito l'ulteriore ragionamento secondo cui “ciò che veniva modificato era il soggetto beneficiario della riduzione del 5% che non era più la ma la CP_2
Regione di appartenenza” e che “ provvedeva a versare alla Regione il 5% CP_1 sui farmaci rientranti nel sistema del pay back e agli atti vi è la conferma della
Regione dell'avvenuto pagamento” (cfr. Sentenza, pag. 7) e che le norme sul pay-back prevedono solo la sospensione della riduzione obbligatoria del 5% di legge nonché il pagamento dello stesso 5% alle Regioni, senza introdurre un prezzo nuovo, diverso o comunque tale da non tener conto di eventuali negoziazioni intercorse direttamente con le pubbliche amministrazioni.
Pertanto, a detta dell'APPELLATA, la modalità di calcolo della contribuzione obbligatoria, in caso di adesione al sistema del pay-back, garantirebbe che non vi sia impatto alcuno rispetto al prezzo di gara, dato che la sospensione di tale contributo, sempre a seguito dell'adesione del pay-back, comporterebbe solo che al prezzo offerto in gara sia aggiunto il 5% e che parallelamente questo 5% sia versato alle Regioni, il che sarebbe, pacificamente, quanto è avvenuto nella fattispecie.
Il Tribunale ha aderito a quest'ultima tesi, statuendo in estrema sintesi, dopo ampia disamina degli istituti e delle norme in materia, che dopo la Determina
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 che prevedeva una riduzione del 5% sul prezzo al pubblico comprensivo di IVA, era intervenuto “l'art. 1 comma 796 lettera f) e
g) della legge finanziaria (L. 296/2007) che prevedeva per le Aziende farmaceutiche la possibilità di adottare il così detto meccanismo del pay back in riferimento a tutte le specialità di cui alle fasce A e H distribuite attraverso le farmacie aperte al pubblico e attraverso le strutture sanitarie pubbliche;
in base a tale meccanismo le aziende farmaceutiche, in sostituzione della riduzione del prezzo del 5%, potevano attuare un rimborso diretto alle singole regioni. Nella
pagina 17 di 25 sostanza il prezzo del farmaco concordato in sede di contratto di appalto non veniva a subire alcuna modifica rimanendo invariato;
ciò che veniva modificato era il soggetto beneficiario della riduzione del 5% che non era più la ma la CP_2
Regione di appartenenza. La aderiva a tale meccanismo previsto dalla CP_1 legge finanziaria e ne dava tempestiva comunicazione all'odierna opponente con missiva depositata in atti. A seguito di ciò, la provvedeva a versare alla CP_1
Regione il 5% sui farmaci rientranti nel sistema del pay back e agli atti vi è la conferma della Regione dell'avvenuto pagamento. Ed allora venuta meno la riduzione del 5% a favore della ASL essendo veicolati i relativi importi a favore della Regione, risulta evidente che la ASL torna ad essere obbligata a pagare
l'intero importo stabilito contrattualmente”.
Ciò posto, ritiene quindi il Collegio in primo luogo che non corrisponda al vero che il Tribunale non abbia considerato il prezzo pubblico di cessione ove si consideri che nella precitata sentenza, il Consiglio di Stato ha, altresì, statuito, che a seguito dell'adesione al meccanismo del pay-back “le case farmaceutiche, anziché applicare le riduzioni obbligatorie del prezzo di vendita dei farmaci della classe “A” di rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, possono optare per il mantenimento del prezzo pieno di vendita, versando successivamente una somma pari alla suddetta riduzione di prezzo del 5%”.
Pertanto, ha sostanzialmente chiesto - in forza della determina n. CP_1 Pt_4
157/2017 che aveva disposto la sospensione della riduzione del 5% sul prezzo pubblico dei farmaci di determinate fasce - il rimborso del contributo in pari misura versato alla Regione Lombardia, ricevendo da una ingiustificata CP_2 risposta negativa, fondata sull'assunto che sarebbe impossibile procedere alla invocata variazione del prezzo, in quanto determinato in forza della
CONVENZIONE ARCA, senza possibilità di variazione.
pagina 18 di 25 Dal momento che il meccanismo in questione non incide sul prezzo di gara dell'importo dovuto da costituendo lo stesso espressione del ripristino del CP_2 prezzo originario concordato con l' , prima dell'operatività della sospensione Pt_4 della sua riduzione del 5% sul prezzo dei farmaci di fascia A e H e che , CP_1 per espressa disposizione di legge, ha potuto beneficiare di tale sospensione, versando ex post alla Regione Lombardia il corrispondente importo, avrebbe CP_2 dovuto – proprio a seguito del pacifico versamento del predetto contributo - provvedere al pagamento del corrispondente importo a favore di , CP_1 rivalendosi poi sulla Regione, poiché diversamente l'APPELLATA avrebbe dovuto sopportare due volte quel costo.
Il fatto che il rimborso di quanto pagato in esecuzione degli ordinativi di medicinali, in base al c.d. File F, non avvenga sulla base delle fatture emesse dal fornitore farmaceutico, bensì sugli ordinativi dei farmaci - dato che il sistema informatico gestionale interno “eredita” in automatico il valore dell'ordine e non quello della fattura per effettuare la rendicontazione - è circostanza non opponibile ad , trattandosi di una procedura informatica relativa al CP_1 rapporto tra e Regione che dovrebbe tenere conto del rendiconto dei costi CP_2 indicati in fattura e non solo degli ordini effettuati e che, comunque, non può minare il diritto della medesima casa farmaceutica a ripetere quanto versato al
SSN in esecuzione della Determina AIFA del 2017, per poter beneficiare della sospensione dello sconto del 5% sui farmaci di fascia A e H.
Quanto al profilo di gravame afferente alla ritenuta neutralità del meccanismo del pay-back farmaceutico del 5%, si richiama, ancora una volta, la precitata pronuncia del Consiglio di Stato, in cui si afferma che “in sostanza, il sistema del
“pay-back” si caratterizza per la sua totale neutralità rispetto alla spesa pubblica farmaceutica, poiché la disposizione che lo ha introdotto, ovverosia il già citato art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006, ha statuito che
pagina 19 di 25 la richiesta delle imprese del settore di aderire a tale meccanismo è vincolata alle
«tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall' e definite per regione e per azienda farmaceutica, Pt_4 le singole aziende farmaceutiche»”.
Il pagamento del 5% a favore della Regione non ha, dunque, comportato alcun maggiore onere aggiuntivo per il SSN, proprio a fronte della totale neutralità del sistema del “pay-back” del 5% rispetto alla spesa pubblica farmaceutica.
Stando così le cose, è tenuta a pagare a quanto da quest'ultima CP_2 CP_1 versato alla Regione Lombardia in forza del meccanismo del pay-back del 5%.
Potrà poi ottenere il rimborso di tale pagamento aggiuntivo dalla medesima
Regione, la quale, infatti, dovrebbe provvedere al trasferimento a favore delle aziende sanitarie e, quindi, anche di delle somme annualmente versate CP_2 dalle aziende farmaceutiche, sulla base di un adeguato criterio di ripartizione, eventualmente commisurato alla percentuale di accesso al fondo sanitario regionale nell'anno precedente a quello di incasso.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata.
III. La quarta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Il quarto motivo verte sulla omessa valutazione da parte del primo Giudice, delle difese di parte appellante in merito alla contestata fattura n. 130000152 del
16.12.2015. In particolare deduce la carenza di supporti probatori, da parte CP_2 di , per vedersi riconosciuti gli interessi di mora sugli importi fatturati CP_1 che sarebbero stati da essa pagati in ritardo, atteso che, a suo dire, tutte le fatture oggetto di addebito interessi di mora per l'anno 2014 (Fattura n.
130000152 del 16.12.2015) sarebbero ad essa pervenute con notevole ritardo rispetto alla data indicata sul documento, creando, in tal modo, enormi difficoltà nel calcolo del termine per il pagamento, essendo pressoché impossibile pagina 20 di 25 individuare la data di decorrenza di detto termine.
A detta dell'APPELLANTE, le fatture di cui trattasi sarebbero, infatti, pervenute in copia conforme all'originale solo successivamente al sollecito effettuato dalla
Farmacia aziendale, che aveva riscontrato ordini aperti con materiale consegnato, ma non fatturato e - dal momento che nel 2014 le fatture erano pervenute ancora in formato cartaceo e non era, pertanto, dimostrabile se e quando le stesse fossero state consegnate rispetto alla data in esse indicata - di fatto la Farmacia aziendale si sarebbe trovata spesso costretta a sollecitare ad l'invio CP_1 delle fatture (in copia conforme), mai pervenute e relative ad ordini già evasi, tanto che nell'anno 2018, la stessa APPELLANTE per tali problematiche e al fine di preservare la continuazione dei rapporti commerciali in essere tra le parti, aveva formulato ad una proposta transattiva, rendendosi disponibile alla CP_1 liquidazione del 50% dell'importo di cui alla fattura n. 130000152 del 16.12.2015, per definire la contestazione in corso.
Replica che tale rilievo critico sia inconferente rispetto alla piana e CP_1 chiara seguente motivazione addotta dal Giudice di prime cure sulla questione:
““Quanto poi alle doglianze dell'opponente in merito alla fattura n. 130000152 del
16.12.2015 relativa agli interessi di mora per le fatture pagate con ritardo da parte di di le stesse sono del tutto generiche e rimaste sfornite di CP_2 Pt_1 prova […] Dall'esame delle predette fatture emerge che le stesse sono state emesse nel giorno stesso della consegna dei farmaci. Nelle fatture, infatti, si può leggere il numero e la data del documento di trasporto relativo alla merce di cui si chiede il pagamento, che coincide con quella di emissione delle fatture stesse. Per
l'applicazione di interessi moratori, è necessario richiamare la L. 231/2002 che si applica a tutte le transazioni tra imprese e P.A. che comportano la consegna di merci contro il pagamento del prezzo, e, quindi, anche al contratto oggetto del presente giudizio. In particolare, l'art. 4 della legge sopra richiamata prevede che
pagina 21 di 25 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Deve pertanto ritenersi che, anche qualora non si ritenesse provata la data di consegna delle fatture, varrebbe la disposizione l'art. 4 del D.lgs 231/2002, secondo cui il termine di pagamento “non puo' superare i seguenti termini: […] b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura” (termine poi aumentato a
60 giorni per le forniture nei confronti del sistema sanitario nazionale). Il dies a quo e, in generale, la correttezza del calcolo degli interessi di mora portati dalla nota debito azionata in via monitoria deve ritenersi pertanto corretto. Anche
l'importo di Euro 2.124,56 di cui alla nota di debito per interessi sulle fatture pagate in ritardo risulta quindi dovuto”.
La censura in commento - che attiene al riconoscimento dell'importo ingiunto di €
2.124,56 oltre interessi come da domanda e spese, per note debito emesse per interessi di mora su fatture pagate in ritardo relative a forniture di merci (prodotti medicinali) - non si confronta adeguatamente con il tenore della sentenza impugnata e quindi risulta inammissibile, essendosi l' limitata a reiterare le CP_2 asserzioni già svolte nel primo grado del giudizio, senza aver confutato la decisione circa la mancata prova delle medesime.
Ad ogni buon conto, si osserva quanto segue.
La fattura contestata è la seguente:
pagina 22 di 25 Essa si riferisce agli interessi moratori maturati in relazione al seguente elenco di fatture che sarebbero state pagate oltre il termine di scadenza con relativi analitici conteggi:
La maggior parte delle sopra indicate fatture cartacee contiene anche l'indicazione del rispettivo D.D.T. recante la stessa data della fattura di riferimento.
Reputa la Corte, tuttavia, che ciò non consente di ritenere inequivocabilmente consegnata la merce oggetto della sopra indicate fatture in difetto di prova dei
D.D.T. sottoscritti dal destinatario alla luce della seguente contestazione da parte di contenuta nella missiva dell' del 18.08.2017, di cui se ne riproduce CP_2 CP_2 il seguente stralcio:
pagina 23 di 25 Per quanto concerne invece l'argomentazione del giudice di prime cure secondo cui “l'art. 4 del D.lgs 231/2002, secondo cui il termine di pagamento “non puo' superare i seguenti termini: […] b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura” (termine poi aumentato a 60 giorni per le forniture nei confronti del sistema sanitario nazionale). Il dies a quo e, in generale, la correttezza del calcolo degli interessi di mora portati dalla nota debito azionata in via monitoria deve ritenersi pertanto corretto. Anche l'importo di Euro 2.124,56 di cui alla nota di debito per interessi sulle fatture pagate in ritardo risulta quindi dovuto” si ritiene che anche tale norma presuppone l'avvenuta consegna della merce.
Pertanto, in mancanza della relativa prova, i predetti interessi non sono dovuti ed il D.I. opposto deve essere revocato, con conseguente condanna dell'ASST al pagamento a favore di della somma di € 11.003,85 per capitale, oltre CP_1 interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo.
La sentenza impugnata risulta, dunque, sul punto, scalfita dalla censura in commento e conseguente va, in parte qua, riformata.
V. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa solo in buona parte) le CP_1 spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate per metà (a fronte del mancato recepimento della pronuncia n. 18728/2023 della
Corte di Cassazione, del discostamento da altra precedente pronuncia di questa stessa Corte di merito e del fatto che, è risultata, comunque, vittoriosa in CP_2 ordine agli interessi di mora) ed essere poste a carico di per la restante CP_2 metà, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1641/2022 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Firenze e pubblicata il 30/05/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, REVOCA il D.I. opposto e CONDANNA l'APPELLANTE al pagamento a favore di della somma di € 11.003,85 per capitale, oltre Controparte_1 interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
2. DICHIARA le spese del doppio grado del giudizio compensate per metà tra le parti e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione in favore dell'APPELLATA della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero in € 9.043,00
(5.077,00 + 3.966,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%
Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 07.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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