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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1406/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla via Del Marinaio, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Sicignano, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Roma, n. 610, presso lo studio dell'Avv. Stefania Somma, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ed il resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto.
Il P.M., in data 20.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2021, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio con , in Controparte_1
1 data 06.10.2001 in Sant'Antonio Abate e che dall'unione erano nati due figli: in data Per_1
03.09.2003, e LE, in data 22.03.2006.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa del carattere violento ed irascibile del marito, il quale si abbandonava frequentemente a gravi scenate nei suoi confronti, anche innanzi ai figli, ingiuriandola, minacciandola ed arrivando, addirittura, a percuoterla. In particolare, la lamentava che dopo la nascita del figlio LE, il sig. Pt_1 CP_1
esternava la sua vera natura di uomo padrone e violento, divenendo sempre più frequenti, nel corso del matrimonio, gli episodi di violenza psicologica, fisica e verbale perpetrati dal resistente a danno della ricorrente e dei figli, tanto da costringerla, di notte, a chiudersi a chiave nella sua stanza insieme ai figli e a chiedere aiuto ai parenti.
Ancora, la allegava che dal mese di giugno dell'anno 2019, il sig. si allontanava dalla Pt_1 CP_1
casa coniugale versando saltuariamente delle somme a titolo di mantenimento per i figli ma nulla per la moglie e dal mese di dicembre dell'anno 2020 cessava ogni rapporto con i minori, disinteressandosi anche dal punto vista economico;
che il resistente intratteneva relazioni extraconiugali con altra donna già da qualche anno, come risultante dalle prove rinvenute sui social e che, per tale motivo, si era allontanato dalla casa coniugale.
Ciò posto, chiedeva: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi;
assegnare la casa Parte_1 coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento dei figli in favore della ricorrente;
porre l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle la somma mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e al mantenimento dei figli minori.
Si costituiva , il quale si associava alla domanda di separazione personale proposta Controparte_1 dalla ricorrente, ma contestava quanto dalla stessa allegato in ordine all'origine della crisi coniugale, deducendo che la loro unione si era rivelata fin da subito infelice a causa degli ingiustificati comportamenti dispotici, prevaricatori ed intransigenti posti in essere dalla moglie nei suoi confronti e nei confronti dei figli, tali da rendere impossibile una serena e tranquilla vita familiare;
allegava di essere stato più volte aggredito verbalmente dalla con parole offensive, Pt_1
anche alla presenza dei propri figli, familiari ed amici, con il chiaro intento di denigrarlo, offenderlo e screditarlo sia sul piano personale che professionale, calunniandolo con accuse destituite di ogni fondamento;
contestava di aver avuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, di aver mai fatto uso di violenza nei confronti della moglie, dovendo ricondursi la causa del suo allontanamento dalla casa coniugale alla persecuzione psicologica instaurata dalle condotte immature della sig.ra ; contestava, infine, l'assunto del mancato sostegno finanziario da parte Pt_1
del resistente a favore della prole, deducendo di aver sistematicamente versato, nei limiti della sua condizione economica precaria, tutte le risorse a sua disposizione non strettamente necessarie al
2 proprio personale sostentamento;
allegava, invero, di non percepire alcun reddito fisso, diversamente dalla ricorrente, la quale svolgerebbe l'attività di operatore socio assistenziale presso la Cooperativa sociale Boetheia Onlus a Scafati.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità
a carico della sig.ra di disporre l'affido esclusivo dei figli e LE con Parte_1 Per_1
conseguente assegnazione della casa coniugale, di disporre il pagamento a carico della ricorrente di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli pari ad € 500,00, tenuto conto delle reali condizioni economiche della ricorrente;
di confermare le modalità di esercizio del diritto di visita dei figli di cui uno minore, ovvero di poter visitare i figli ogni volta che il padre lo desidera previa comunicazione telefonica alla madre e compatibilmente agli impegni dei figli, di porre a esclusivo carico della ricorrente tutte le spese mediche documentate, nonché le spese scolastiche e quelle straordinarie, in considerazione del fatto che è l'unica a produrre attualmente reddito Parte_1
ed essendo impossibilitato il resistente a provvedervi personalmente.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 29.09.2021, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente dava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore LE, con residenza prevalente presso la madre – con la quale continuava ad abitare, unitamente alla sorella maggiore – e diritto di Per_1
visita del padre;
assegnando a che ne era usufruttuaria, la casa familiare;
ponendo a Parte_1 carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 800,00, quale Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore LE e della figlia maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
e richiedendo, infine, ai SS di S. Antonio Abate (comune di residenza di e dei figli) di verificare lo Parte_1
stato delle relazioni intrafamiliari e, in specie, le ragioni della interruzione di fatto dei rapporti tra padre e figli e, in particolare, del figlio minore LE con il padre, dopo l'allontanamento di questi dalla casa familiare a gennaio 2020.
In merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento il Presidente evidenziava che l' CP_1
aveva dichiarato di essere imbianchino attualmente disoccupato e di percepire pertanto reddito di cittadinanza di € 830,00 mensili;
di parlare il tedesco e di aiutare pertanto un nipote, titolare di un'attività di noleggio e di vendita di auto, contattando i rivenditori all'estero per l'acquisto di auto, collaborazione che presta anche per altri commercianti della zona e da cui percepisce in media la somma di € 350,00 mensili;
di aver sempre versato alla ricorrente, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, somme variabili tra 400-500 euro quale contributo per il mantenimento dei figli;
di vivere attualmente a casa della sua compagna, condotta in locazione, il cui canone viene dalla stessa pagato con la rendita di una casa di proprietà locata a terzi, mentre aveva riferito di Parte_1
3 aver conseguito il diploma di OSS e proseguire lo studio per la specializzazione;
di prestare occasionalmente assistenza a persone anziane con entrate modeste di circa € 20,00 al giorno;
di lavorare saltuariamente presso una cooperativa – per circa 8-10 volte al mese - nella speranza di una futura assunzione e di aver percepito per i mesi di luglio e di agosto un bonifico di € 1000,00; di essere usufruttuaria della casa familiare come disposto dal suocero.
All'udienza del 07.02.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato le rispettive note rappresentando che le stesse avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, il G.I., evidenziato che nel predetto accordo non si dava atto delle conclusioni di cui alla relazione dei Servizi Sociali del
Comune di S. Antonio Abate del 21.1.2022, rinviava la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 20.03.2023, dipoi rinviata al 31.01.2024.
All'udienza su citata, il G.I., sentiti i coniugi, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.2024, invitando le parti a depositare l'estratto di matrimonio e il certificato di stato di famiglia.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata la mancanza in atti del certificato di stato di famiglia e rilevata la necessità di modificare l'accordo in ordine alle pattuizioni relative all'affido, alla collocazione ed alla disciplina del diritto di visita in relazione al figlio LE in quanto divenuto maggiorenne, il G.I. rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024, dipoi rinviata al 02.12.2024, invitando le parti a modificare gli accordi nei termini di cui sopra e a depositare il certificato di stato di famiglia.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 c.p.c., letto l'accordo sottoscritto dalle parti, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 18.12.2024 - giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva, dunque, trasmettersi il fascicolo al P.M., affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere del 20.03.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal
Presidente in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione
4 spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal resistente deve intendersi rinunziata, in quanto non coltivata, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e concluso in conformità allo stesso chiedendo al Tribunale di recepirlo.
Il predetto accordo relativo alle statuizioni accessorie alla separazione di carattere economico non contrastando con norme inderogabili può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Per quanto riguarda il diritto di visita dei figli le parti nulla disponevano essendo entrambi maggiorenni.
Si evidenzia che all'udienza di comparizione delle parti del 31.01.2024, la ricorrente dichiarava che il padre aveva recuperato il rapporto con il figlio LE (nato il [...]), mentre non aveva alcun dialogo con la figlia (nata il [...]), che i figli vivevano con lei nella casa Per_1 coniugale, che l' era regolare nel versare l'assegno mensile di mantenimento di euro 800,00 e CP_1
che non chiedeva nulla per sé, atteso il lavoro svolto come OSS in una struttura che si occupa di pazienti con disabilità psichica.
Il resistente, del pari, dichiarava di vedere il figlio LE tutti i giorni diversamente dalla figlia che aveva un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti, di vivere ad Angri con la sua Per_1
nuova compagna e di essere puntuale nel versamento del mantenimento.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...], Germania il 18.04.1977); CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 86, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
3. i coniugi vivranno separatamente;
4. la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra in quanto convivente con i figli Parte_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli e LE, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un Per_1
assegno mensile di euro 800,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5 7. le parti contribuiranno nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie necessarie, quali ad esempio quelle scolastiche, mediche non mutuabili, dentistiche, sanitarie e parasanitarie, sostenute nell'interesse della salute dei figli;
dette spese straordinarie saranno rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1406/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
T R A
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA), alla via Del Marinaio, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Sicignano, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Roma, n. 610, presso lo studio dell'Avv. Stefania Somma, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 02.12.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ed il resistente si sono riportati all'accordo dagli stessi raggiunto.
Il P.M., in data 20.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2021, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale dal coniuge. Precisava di aver contratto matrimonio con , in Controparte_1
1 data 06.10.2001 in Sant'Antonio Abate e che dall'unione erano nati due figli: in data Per_1
03.09.2003, e LE, in data 22.03.2006.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa del carattere violento ed irascibile del marito, il quale si abbandonava frequentemente a gravi scenate nei suoi confronti, anche innanzi ai figli, ingiuriandola, minacciandola ed arrivando, addirittura, a percuoterla. In particolare, la lamentava che dopo la nascita del figlio LE, il sig. Pt_1 CP_1
esternava la sua vera natura di uomo padrone e violento, divenendo sempre più frequenti, nel corso del matrimonio, gli episodi di violenza psicologica, fisica e verbale perpetrati dal resistente a danno della ricorrente e dei figli, tanto da costringerla, di notte, a chiudersi a chiave nella sua stanza insieme ai figli e a chiedere aiuto ai parenti.
Ancora, la allegava che dal mese di giugno dell'anno 2019, il sig. si allontanava dalla Pt_1 CP_1
casa coniugale versando saltuariamente delle somme a titolo di mantenimento per i figli ma nulla per la moglie e dal mese di dicembre dell'anno 2020 cessava ogni rapporto con i minori, disinteressandosi anche dal punto vista economico;
che il resistente intratteneva relazioni extraconiugali con altra donna già da qualche anno, come risultante dalle prove rinvenute sui social e che, per tale motivo, si era allontanato dalla casa coniugale.
Ciò posto, chiedeva: dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi;
assegnare la casa Parte_1 coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento dei figli in favore della ricorrente;
porre l'obbligo in capo al resistente di corrisponderle la somma mensile di euro 1.500,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e al mantenimento dei figli minori.
Si costituiva , il quale si associava alla domanda di separazione personale proposta Controparte_1 dalla ricorrente, ma contestava quanto dalla stessa allegato in ordine all'origine della crisi coniugale, deducendo che la loro unione si era rivelata fin da subito infelice a causa degli ingiustificati comportamenti dispotici, prevaricatori ed intransigenti posti in essere dalla moglie nei suoi confronti e nei confronti dei figli, tali da rendere impossibile una serena e tranquilla vita familiare;
allegava di essere stato più volte aggredito verbalmente dalla con parole offensive, Pt_1
anche alla presenza dei propri figli, familiari ed amici, con il chiaro intento di denigrarlo, offenderlo e screditarlo sia sul piano personale che professionale, calunniandolo con accuse destituite di ogni fondamento;
contestava di aver avuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, di aver mai fatto uso di violenza nei confronti della moglie, dovendo ricondursi la causa del suo allontanamento dalla casa coniugale alla persecuzione psicologica instaurata dalle condotte immature della sig.ra ; contestava, infine, l'assunto del mancato sostegno finanziario da parte Pt_1
del resistente a favore della prole, deducendo di aver sistematicamente versato, nei limiti della sua condizione economica precaria, tutte le risorse a sua disposizione non strettamente necessarie al
2 proprio personale sostentamento;
allegava, invero, di non percepire alcun reddito fisso, diversamente dalla ricorrente, la quale svolgerebbe l'attività di operatore socio assistenziale presso la Cooperativa sociale Boetheia Onlus a Scafati.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito di responsabilità
a carico della sig.ra di disporre l'affido esclusivo dei figli e LE con Parte_1 Per_1
conseguente assegnazione della casa coniugale, di disporre il pagamento a carico della ricorrente di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli pari ad € 500,00, tenuto conto delle reali condizioni economiche della ricorrente;
di confermare le modalità di esercizio del diritto di visita dei figli di cui uno minore, ovvero di poter visitare i figli ogni volta che il padre lo desidera previa comunicazione telefonica alla madre e compatibilmente agli impegni dei figli, di porre a esclusivo carico della ricorrente tutte le spese mediche documentate, nonché le spese scolastiche e quelle straordinarie, in considerazione del fatto che è l'unica a produrre attualmente reddito Parte_1
ed essendo impossibilitato il resistente a provvedervi personalmente.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione dei coniugi del 29.09.2021, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente dava i provvedimenti provvisori, disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore LE, con residenza prevalente presso la madre – con la quale continuava ad abitare, unitamente alla sorella maggiore – e diritto di Per_1
visita del padre;
assegnando a che ne era usufruttuaria, la casa familiare;
ponendo a Parte_1 carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 800,00, quale Pt_1
contributo al mantenimento del figlio minore LE e della figlia maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
e richiedendo, infine, ai SS di S. Antonio Abate (comune di residenza di e dei figli) di verificare lo Parte_1
stato delle relazioni intrafamiliari e, in specie, le ragioni della interruzione di fatto dei rapporti tra padre e figli e, in particolare, del figlio minore LE con il padre, dopo l'allontanamento di questi dalla casa familiare a gennaio 2020.
In merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento il Presidente evidenziava che l' CP_1
aveva dichiarato di essere imbianchino attualmente disoccupato e di percepire pertanto reddito di cittadinanza di € 830,00 mensili;
di parlare il tedesco e di aiutare pertanto un nipote, titolare di un'attività di noleggio e di vendita di auto, contattando i rivenditori all'estero per l'acquisto di auto, collaborazione che presta anche per altri commercianti della zona e da cui percepisce in media la somma di € 350,00 mensili;
di aver sempre versato alla ricorrente, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, somme variabili tra 400-500 euro quale contributo per il mantenimento dei figli;
di vivere attualmente a casa della sua compagna, condotta in locazione, il cui canone viene dalla stessa pagato con la rendita di una casa di proprietà locata a terzi, mentre aveva riferito di Parte_1
3 aver conseguito il diploma di OSS e proseguire lo studio per la specializzazione;
di prestare occasionalmente assistenza a persone anziane con entrate modeste di circa € 20,00 al giorno;
di lavorare saltuariamente presso una cooperativa – per circa 8-10 volte al mese - nella speranza di una futura assunzione e di aver percepito per i mesi di luglio e di agosto un bonifico di € 1000,00; di essere usufruttuaria della casa familiare come disposto dal suocero.
All'udienza del 07.02.2024, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti costituite avevano ritualmente depositato le rispettive note rappresentando che le stesse avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, il G.I., evidenziato che nel predetto accordo non si dava atto delle conclusioni di cui alla relazione dei Servizi Sociali del
Comune di S. Antonio Abate del 21.1.2022, rinviava la causa per la comparizione delle parti all'udienza del 20.03.2023, dipoi rinviata al 31.01.2024.
All'udienza su citata, il G.I., sentiti i coniugi, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.06.2024, invitando le parti a depositare l'estratto di matrimonio e il certificato di stato di famiglia.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., rilevata la mancanza in atti del certificato di stato di famiglia e rilevata la necessità di modificare l'accordo in ordine alle pattuizioni relative all'affido, alla collocazione ed alla disciplina del diritto di visita in relazione al figlio LE in quanto divenuto maggiorenne, il G.I. rinviava la causa in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2024, dipoi rinviata al 02.12.2024, invitando le parti a modificare gli accordi nei termini di cui sopra e a depositare il certificato di stato di famiglia.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 c.p.c., letto l'accordo sottoscritto dalle parti, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 18.12.2024 - giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Disponeva, dunque, trasmettersi il fascicolo al P.M., affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., con parere del 20.03.2025, concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Ritiene il Collegio, investito della domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal
Presidente in sede di comparizione dei coniugi, come si sia concretizzata la fine della comunione
4 spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
La domanda di addebito della separazione alla moglie formulata dal resistente deve intendersi rinunziata, in quanto non coltivata, avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e concluso in conformità allo stesso chiedendo al Tribunale di recepirlo.
Il predetto accordo relativo alle statuizioni accessorie alla separazione di carattere economico non contrastando con norme inderogabili può essere posto alla base della decisione di questo Tribunale.
Per quanto riguarda il diritto di visita dei figli le parti nulla disponevano essendo entrambi maggiorenni.
Si evidenzia che all'udienza di comparizione delle parti del 31.01.2024, la ricorrente dichiarava che il padre aveva recuperato il rapporto con il figlio LE (nato il [...]), mentre non aveva alcun dialogo con la figlia (nata il [...]), che i figli vivevano con lei nella casa Per_1 coniugale, che l' era regolare nel versare l'assegno mensile di mantenimento di euro 800,00 e CP_1
che non chiedeva nulla per sé, atteso il lavoro svolto come OSS in una struttura che si occupa di pazienti con disabilità psichica.
Il resistente, del pari, dichiarava di vedere il figlio LE tutti i giorni diversamente dalla figlia che aveva un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti, di vivere ad Angri con la sua Per_1
nuova compagna e di essere puntuale nel versamento del mantenimento.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...], il [...]) e Parte_1 [...]
(nato a [...], Germania il 18.04.1977); CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 86, parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2001);
3. i coniugi vivranno separatamente;
4. la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra in quanto convivente con i figli Parte_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento dei figli e LE, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, un Per_1
assegno mensile di euro 800,00 da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
5 7. le parti contribuiranno nella misura del 50% alle ulteriori spese straordinarie necessarie, quali ad esempio quelle scolastiche, mediche non mutuabili, dentistiche, sanitarie e parasanitarie, sostenute nell'interesse della salute dei figli;
dette spese straordinarie saranno rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
8. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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