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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
17996/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv.to ALBERGHINA ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA MAGGIORE TOSELLI, 2
PALERMO
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LUBRANO FRANCESCA, elett. dom. presso UFFICIO LEGALE A.S.P. VIA PINDEMONTE 88
PALERMO
- resistente -
All'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del capitale dovuto, pari a
€ 5.289,00 al lordo delle ritenute di legge, corrisposte dall'ASP al
1 ricorrente dopo la prima udienza, e condanna parte convenuta al pagamento in Controparte_1
favore di degli interessi legali Parte_1
su detta somma dalle rispettive scadenze di pagamento, risultanti dal prospetto contabile prodotto in atti dall'A.S.P., allegato alla nota dell'Azienda Protocollo n. 53415/2925 del 30/01/2025.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ALBERGHINA ROSALIA, antistataria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio Controparte_1
, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore
[...]
delle somma dovutele a titolo di straordinario COVID da gennaio a giugno 2021, pari a € 7.187,95, da quantificarsi eventualmente previa
CTU.
Si costituì in giudizio parte convenuta chiedendo rinvio per provvedere al pagamento delle somme a tale titolo determinate dall' nel prospetto allegato alla nota aziendale Protocollo n. CP_1
53415/2925 del 30/01/2025, che allegava in atti;
chiedeva indi dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, lamentando che parte ricorrente aveva prodotto in atti documenti interni riservati;
in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso o ancora la determinazione delle sole somme dovute.
La causa, senza istruzione, dopo il pagamento dell'importo lordo riportato dal citato prospetto contabile, veniva trattata all'udienza
2 odierna, in cui parte ricorrente dichiarava che era cessata la materia del contendere in ordine al solo capitale dovuto, chiedendo la condanna dell'A.S.P. al pagamento su di essa degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione, rilevando che sotto il profilo delle spese del giudizio non rivestivano rilievo le modalità con cui il ricorrente aveva reperito la documentazione versata in atti.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla somma capitale lorda versata dall' e riportata in parte CP_1
dispositiva, mentre il ricorso va certamente accolto in relazione all'unica domanda che residua, di pagamento degli interessi legali sulla somma predetta, atteso che essi maturano sul capitale e la condanna al loro pagamento – con il divieto di cumulo previsto per le P.A. – deriva dal disposto dell'art. 429 c.p.c..
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte in parte dispositiva, vanno poste a carico dell'A.S.P., soccombente anche virtuale, che ha pagato quanto riteneva dovuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso, senza peraltro provvedere al pagamento degli interessi legali dovuti, che viene condannata a corrispondere con la presente sentenza.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 02/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
17996/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv.to ALBERGHINA ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in VIA MAGGIORE TOSELLI, 2
PALERMO
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LUBRANO FRANCESCA, elett. dom. presso UFFICIO LEGALE A.S.P. VIA PINDEMONTE 88
PALERMO
- resistente -
All'udienza del 02/04/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del capitale dovuto, pari a
€ 5.289,00 al lordo delle ritenute di legge, corrisposte dall'ASP al
1 ricorrente dopo la prima udienza, e condanna parte convenuta al pagamento in Controparte_1
favore di degli interessi legali Parte_1
su detta somma dalle rispettive scadenze di pagamento, risultanti dal prospetto contabile prodotto in atti dall'A.S.P., allegato alla nota dell'Azienda Protocollo n. 53415/2925 del 30/01/2025.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi Parte_1
€ 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ALBERGHINA ROSALIA, antistataria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.2024 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio Controparte_1
, per sentirla condannare al pagamento in proprio favore
[...]
delle somma dovutele a titolo di straordinario COVID da gennaio a giugno 2021, pari a € 7.187,95, da quantificarsi eventualmente previa
CTU.
Si costituì in giudizio parte convenuta chiedendo rinvio per provvedere al pagamento delle somme a tale titolo determinate dall' nel prospetto allegato alla nota aziendale Protocollo n. CP_1
53415/2925 del 30/01/2025, che allegava in atti;
chiedeva indi dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, lamentando che parte ricorrente aveva prodotto in atti documenti interni riservati;
in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso o ancora la determinazione delle sole somme dovute.
La causa, senza istruzione, dopo il pagamento dell'importo lordo riportato dal citato prospetto contabile, veniva trattata all'udienza
2 odierna, in cui parte ricorrente dichiarava che era cessata la materia del contendere in ordine al solo capitale dovuto, chiedendo la condanna dell'A.S.P. al pagamento su di essa degli interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite con distrazione, rilevando che sotto il profilo delle spese del giudizio non rivestivano rilievo le modalità con cui il ricorrente aveva reperito la documentazione versata in atti.
Va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla somma capitale lorda versata dall' e riportata in parte CP_1
dispositiva, mentre il ricorso va certamente accolto in relazione all'unica domanda che residua, di pagamento degli interessi legali sulla somma predetta, atteso che essi maturano sul capitale e la condanna al loro pagamento – con il divieto di cumulo previsto per le P.A. – deriva dal disposto dell'art. 429 c.p.c..
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate e distratte in parte dispositiva, vanno poste a carico dell'A.S.P., soccombente anche virtuale, che ha pagato quanto riteneva dovuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso, senza peraltro provvedere al pagamento degli interessi legali dovuti, che viene condannata a corrispondere con la presente sentenza.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 02/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
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