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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4354 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 10-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.479-24 RGAC, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pt Parte_1
(avv.ti Giovanna Albanese e Maria Della Monaca)
parte appellante
E
1
Co rappresentata dal padre nella qualità di eredi Persona_1 di Persona_2 Controparte_3 Controparte_4
(avv. Giampiero Michielan)
[...]
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pt, al pagamento delle seguenti minori somme: euro 1.434,72 in favore di e quest' ultima Controparte_1 Controparte_2 rappresentata dal padre nella qualità di eredi Parte_2 di;
euro 1.665,49 in favore di;
Persona_2 Controparte_3 euro 1.667,10 in favore di;
oltre Controparte_4 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme di spettanza via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la parte appellante, come sopra rappresentata, a rimborsare alla parte appellata le spese del doppio grado, che si liquidano, per il primo grado, in euro 1.800, e, per il presente grado, in euro
1.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 5-3-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 30-1-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 4/11/2022 i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere stati dipendenti della società convenuta;
in particolare a decorrere dal 8.10.2007, con Persona_2 inquadramento al III Livello del CCNL Terziario-Commercio ed orario lavorativo part time 90% (36 ore settimanali); a Controparte_3 decorrere dal 8.10.2007, con inquadramento al III Livello del CCNL
Terziario-Commercio ed orario lavorativo part time 90% (36 ore settimanali); a decorrere dal Parte_3
21.01.2008, con inquadramento al III Livello del CCNL Terziario-
Commercio ed orario lavorativo part time 90% (36 ore settimanali).
Deducevano che, a fronte delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, avevano percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal richiamato CCNL, applicato unitamente alla contrattazione integrativa e, comunque applicabile alla fattispecie, per costante giurisprudenza, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost.
e 2099 c.c. e, in ogni caso, compensi insufficienti e non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche ex artt. 36 Cost. e 2099 C.c., e ciò, in particolare, in ragione della mancata applicazione degli incrementi economici disposti dal CCNL
Terziario-Commercio a decorrere dall'aprile 2015. Argomentato diffusamente in diritto, concludevano chiedendo che il Tribunale
3 adito in funzione di G. L. volesse : “Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra l'aprile 2015 ed il febbraio 2018, previsti dal CCNL Terziario-Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 C.c. e, per l'effetto,
Condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c.,1) al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle seguenti somme: quanto alla Sig.ra Persona_2
(periodo 1.2.2015/31.1.2019)
per retribuzione ordinaria € 1.000,46
per 14a mensilità € 167,32
per ROL Pagati € 37,14
per Festività € 15,92
per 13a mensilità € 116,01
per un totale di € 1.436,85 quanto al Sig.ra Controparte_3
(periodo 1.1.2015/30.11.2019)
per retribuzione ordinaria € 1.372,77
per 14a mensilità € 197,70
per Festività € 19,17
per 13a mensilità € 149,85
per un totale di € 1.739,49 quanto alla Sig.ra Controparte_4
(periodo 01.02.2016/31.07.2019)
per retribuzione ordinaria € 1.372,33
per 14a mensilità € 197,67
per Festività € 17,73
per 13a mensilità € 149,81
per un totale di € 1.737,54
4 così come meglio specificato nei conteggi allegati al presente atto, ovvero di tutte quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
2) al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 C.c.; 3) al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Evidenziava che: essa società convenuta era società integralmente partecipata dalla (già Controparte_5
Provincia di ex L.n. 56/2014), alla quale l'Ente affidava in CP_5 house lo svolgimento di progetti e commesse;
pertanto, indipendentemente dalla sua natura formalmente privatistica, era soggetta al c.d. controllo analogo, che la rendeva assimilabile, quanto al regime giuridico, ad una longa manus del Socio unico;
in materia di società partecipate, vigeva tradizionalmente il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli Enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica (art. 18 D.L. 112/2008 e art.
3-bis n. 138/2011), che imponeva che non fossero attuate forme di sforamento dal budget previsto dalle spese di personale;
l'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 aveva imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco coattivo delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012, 2013, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti;
con
D.P.R. 122/2013, il blocco degli stipendi era stato prorogato fino al 31.12.2014 e la norma regolamentare era stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma 557, L. 147/2013; successivamente al rinnovo contrattuale del CCNL Terziario (marzo 2015) era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con particolare riguardo alle clausole economiche (aumenti tabellari) ed agli istituti normativi con incidenza economica”; la L. 175/2016,
5 all'art. 19, aveva previsto che “le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al coma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile nel caso del contenimento di oneri contrattuali , in sede di contrattazione di secondo livello“; era stato previsto lo strumento del Piano degli Obiettivi quale strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente partecipante, da approvarsi dall'ente pubblico in sede di adozione del “Piano esecutivo di Gestione”; sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione, gli amministratori delle società predisponevano il Piano Operativo
Annuale (POA), che veniva approvato dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG;
i PDO di Capitale Lavoro dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive né essa società poteva rinvenire
“aliunde” le risorse economiche essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del socio Unico;
solo nell'anno 2018, grazie ad economie di gestione sui costi fissi realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale Laziocrea, era stato possibile regolarizzare il mese di dicembre 2018 e riconoscere gli arretrati da marzo a novembre 2018, liquidati nel prospetto paga di gennaio 2019; nell'Ottobre 2018 il Socio unico aveva fornito indirizzi vincolanti che escludevano la possibilità di finanziare spese per il personale a titolo di arretrati contrattuali per il periodo Aprile 2015-Febbraio 2018. Argomentava sulla vincolatività dei PDO e degli indirizzi del socio unico e contestava
6 la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n°
1220/2022. Evidenziava che essendo entrato in vigore il Dlgs 175/2016 dal 23/9/2016, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso le differenze rivendicate, esse dovevano limitarsi al periodo ottobre 2016/febbraio 2018.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
- accoglie il ricorso e condanna al pagamento Parte_1 in favore della ricorrente la somma di € Persona_2
1.529,87, della ricorrente la somma di € 1.757,41, Controparte_3 della ricorrente la somma di € CP_4 Controparte_4
1.758,97; il tutto per ciascuna ricorrente oltre accessori dalla rivalutazione al saldo;
- condanna, inoltre, al pagamento in favore Parte_1 del procuratore antistatario dei ricorrenti di € 3.500,00 oltre accessori.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha ritenuto che le società “in house” avessero ampia autonomia nell' individuazione degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, laddove tale impostazione non corrisponde né al quadro normativo di riferimento, che non può essere limitato soltanto al D.Lgs. 175/2016, ma anche a tutta la normativa in tema di contabilità e di programmazione economico-finanziaria della società partecipata, né alla situazione in atto ed in particolare agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, unico Socio, con i PDO e specificatamente con la nota del 24.10.2018, tenuto conto che: la società svolge attività di supporto all'attività amministrativa dell'Ente; alla società il
Socio unico affida la realizzazione di “commesse” riportate nei PDO
(Piani degli Obiettivi), con affidamento diretto senza procedura di evidenza pubblica, purché il loro costo si mantenga al di sotto del valore di libero mercato e questa condizione implica necessariamente
7 l'invariabilità delle spese generali, tra cui quelle del personale, che sono la voce più rilevante dei costi fissi;
il “controllo analogo”, che qualifica la società in parola, comporta che gli organi amministrativi societari vengono a trovarsi in posizione di vera e propria subordinazione gerarchica, come da Deliberazione n. 902/41 del 27/10/2010 costituente “Regolamento sull'organizzazione degli
Uffici e dei Servizi”; in particolare, i PDO di , sin Parte_1 dal 2016, non hanno previsto alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive, né Parte_1 potrebbe rinvenire “aliunde” le risorse economiche per corrispondere tali somme, dal momento che la sua attività si esplica attraverso le commesse ed ogni commessa ha una scheda finanziaria che costituisce il vincolo circa la modalità e la ripartizione dei capitoli di spesa cui attenersi, comprensiva anche delle spese del personale “caricato” sulla commessa, che è modificabile/rimodulabile solo su autorizzazione dell'Ente committente;
eventuali residui di gestione della commessa non possono essere destinati a finalità estranee, quali, ad esempio, il finanziamento di costi generali del personale, come quelli in contestazione;
con lettera prot.CMRC-2018-
0169663 del 24.10.2018 (all. 5 del fascicolo di primo grado) si sono precisati quali erano i punti orientativi nella risoluzione della questione di cui oggi è causa: 1) principio di contenimento delle spese in attuazione dell'art. 19 D.Lgs.175/2016; 2) autonomia della società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di II livello e nella ricerca di un punto di compatibilità tra i costi tabellari, contrattazione di II livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento della congruità dei costi rispetto ai costi di mercato;
4) definizione di vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite conciliazione avanti all'Ispettorato del Lavoro;
quindi, nel predetto documento, il Socio invitava la società ad uno studio tecnico-economico che esplorasse le ipotesi di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti, alla luce dei punti sopra indicati;
8 -2 ha ritenuto che la Corte Costituzionale (sent. n.178-15) abbia dichiarato l'illegittimità “tout court” della normativa che consentiva il blocco dei contratti, laddove la Corte, in relazione al principio di equa retribuzione, ha anche aggiunto: “…Nondimeno, il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (sentenza n. 154 del 2014).” Con la conseguenza che ”… Nel caso di specie, pertanto, alla stregua di una valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione.” e, nel giudizio che ci occupa, così come negli altri analoghi, non è mai stato dimostrato – ma soltanto apoditticamente affermato - che la mancata corresponsione degli arretrati contrattuali compromette l'equa retribuzione;
-3 ha imposto la corresponsione degli arretrati contrattuali dal 1-
4-2015, invece che dall'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016
(23.09.2016) “lex specialis”, ossia dall'ottobre 2016.
Ha quindi proposto istanza di rimessione alla Corte di Cassazione ai sensi dell' art.363 bis cpc al fine di ottenere una pronuncia in diritto atta a dirimere il conflitto giurisprudenziale originatosi.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha eccepito l' inammissibilità dell' appello, al quale ha resistito anche nel merito.
-6 Interrotto il giudizio per il decesso della parte appellata a seguito di riassunzione si sono costituiti i Controparte_6 suoi eredi. All' odierna udienza, l' avv. Michielan è comparso per tutti gli appellati.
9 -7 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-8 L' art.434 cpc, nel testo novellato dal D.Lvo n.149-22, vigente
“ratione temporis”, che, in materia di controversie di lavoro, l' appello, per ciascuno dei motivi “deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La stessa disciplina è ribadita dall' art.342 cpc in materia di controversie civili ordinarie.
Pertanto, nell' atto di appello, la parte volitiva deve trovare il suo fondamento in una parte argomentativa;
la critica dell' appellante deve essere specifica realizzarsi con congrue argomentazioni che, contrapponendosi a quelle svolte in detta
10 sentenza, siano dirette ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.
La lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado, nel quale esplicitamente si contesta la ricostruzione in diritto operata dal primo giudice, consente d' individuare le parti della sentenza impugnate ed i ritenuti vizi del ragionamento logico- giuridico seguito dal Tribunale per giungervi, in coerenza quindi con quanto previsto dall'art. 434 cpc.
L'articolazione dei motivi di appello in forma processualmente adeguata e, come tale, idonea a sollecitare approfondita verifica in questa sede, esclude altresì che l'atto introduttivo del grado sia inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
-9 I motivi di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Si richiama integralmente, ai sensi dell' art.118 disp.att. cpc, la motivazione della sentenza di questa Corte n.819-24, nella quale si risponde puntualmente a tutte le censure proposte nel presente appello.
-10 La Corte Costituzionale, nella sentenza n.178-15, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento.
Il d.l. n. 78 del 2010 ha stabilito che non si desse luogo, senza possibilità di recupero, «alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 [...] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» e salvaguarda l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale «nelle misure previste a decorrere dall'anno
2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203» (art. 9, comma 17); alla sospensione delle
«procedure contrattuali e negoziali» si è associata la previsione del "congelamento" dei trattamenti retributivi, che, per gli anni
2011, 2012, 2013, non potevano superare, neppure nelle componenti
11 accessorie, «il trattamento ordinariamente spettante per l'anno
2010» (art. 9, comma 1); a prolungare gli effetti di tali misure di contenimento della spesa, è intervenuto il d.l. n. 98 del 2011, che perseguiva l'obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'àmbito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, indicando ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto che si spingevano fino al 2016 (art. 16, comma 1); in tale ottica, il legislatore ha demandato a uno o più regolamenti la previsione della «proroga fino al 31 dicembre
2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime» (art. 16, comma 1, lettera b), e «la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017» (art. 16, comma 1, lettera c); il d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 si è collocato nel solco di tali indicazioni normative;
le previsioni regolamentari sono state trasfuse in una fonte di rango legislativo (legge 27 dicembre 2013, n. 147); per effetto dell'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), la sospensione delle procedure negoziali è stata destinata a protrarsi, per la parte economica, fino al 31 dicembre 2015.
Ha quindi osservato, ai fini che qui interessano, che: quanto ai vincoli legali all'autonomia collettiva, volti a garantire la
«compatibilità con obiettivi generali di politica economica», questa
Corte ne ha riconosciuto la legittimità, giustificando in
«situazioni eccezionali» ed eminentemente transitorie, allorché sia in gioco la «salvaguardia di superiori interessi generali», la compressione della libertà tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost.
(sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del Considerato in diritto); tale valutazione si incentra sul contemperamento dei diritti, tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., con
«l'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica», che
12 deve essere adeguatamente ponderato «in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica» (sentenza n.
361 del 1996, punto 3. del Considerato in diritto); si tratta di misure oggi più stringenti, in séguito all'introduzione nella Carta fondamentale dell'obbligo di pareggio di bilancio (art. 81, primo comma, Cost., come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale
20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»); l'emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del
"blocco" delle retribuzioni;
si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del Considerato in diritto); tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell'orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015; la legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l'efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al
31 dicembre 2015 del "blocco" della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma
255, della medesima legge n. 190 del 2014); sono fondate, nei termini di cui si dirà, le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost, che si incentrano sul protrarsi del "blocco" negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale;
l' estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe;
in ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del "blocco", si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per
13 sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost;
il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale (sentenza n. 309 del 1997, punti 2.2.2., 2.2.3. e
2.2.4. del Considerato in diritto); se i periodi di sospensione delle procedure "negoziali e contrattuali" non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa
Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum;
il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del
2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.); il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile;
solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza;
rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato;
il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata.
14 La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (30 luglio 2015) e nei termini indicati in motivazione, del regime legale di sospensione della contrattazione collettiva come risultante da una serie di norme (art. 16, comma 1, lettera b, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c, primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n.
190). Tra le norme dichiarate costituzionalmente illegittime con decorrenza dal 30 luglio 2015 - e che, dunque, da tale data hanno cessato di essere vigenti - è l'art. 1, comma 254, della legge n.
190/2014, ovvero la norma che, modificando l'art. 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, aveva prorogato la sospensione delle procedure contrattuali e negoziali a tutto il 2015.
In proposito giova evidenziare che la Consulta (al punto 14.1. della suindicata sentenza) ha precisato che la legge di stabilità per il
2015 non ha prorogato l'efficacia del cd. “blocco delle retribuzioni”
(cessato, invero, al 31.12.2014 ex art. 1, comma 1 lett. a del d.P.R.
n. 122 del 2013, che ha in particolare inciso sull'art. 9, commi 1
e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ma ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l'estensione fino al 31 dicembre 2015 del “blocco” della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 255, della medesima legge n. 190 del 2014).
Dunque, dal 30 luglio 2015, primo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, non può più protrarsi la sospensione
15 delle procedure di contrattazione collettiva per la parte economica, dovendosi a tale contrattazione dare piena attuazione nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore e nel rispetto dei vincoli di spesa.
-11 E' quindi intervenuta la L.175-16 la quale all' art.19 (gestione del personale) ha previsto, ai fini che qui interessano, che: ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi;
le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
-12 La norma va interpretata anzitutto contemperando – come statuito dalla Corte Costituzionale - il principio di contenimento della spesa pubblica con i principi costituzionali di retribuzione sufficiente e proporzionata e di libertà sindacale. Inoltre, se è vero che il principio-guida che l'ente deve perseguire è quello del
“contenimento degli oneri contrattuali”, nondimeno resta necessario valutare anche l'ambito di operatività in cui le singole società esplicano la propria attività, in modo da non compromettere il corretto svolgimento dei servizi ad esse affidati. In tale ottica,
l' Amministrazione committente, nell'autonomia da esercitare mediante i propri atti di indirizzo, ha il potere-dovere di contemperare l'esigenza di contenimento della spesa con l'erogazione
16 di prestazioni comunque soddisfacenti per la collettività (arg. da
Corte dei Conti - – Sez. reg. controllo Toscana nella deliberazione n. 1/2015).
In questa prospettiva, ritiene la Corte che: ai lavoratori delle società “in house” si applica la contrattazione collettiva;
gli obiettivi sulle spese di funzionamento possono (e non debbono) essere fissati (anche) con previsione del contenimento degli oneri contrattuali;
il “contenimento” degli oneri contrattuali in prospettiva futura, annuale o pluriennale, non corrisponde al
“blocco” strutturale degli oneri contrattuali già pattuiti in passato in sede di contrattazione collettiva.
La fissazione degli obiettivi di contenimento degli oneri contrattuali non può consistere, quindi, nell' abolire gli aumenti salariali già esistenti, atteso che si verificherebbe in tal modo nuovamente una sospensione della contrattazione collettiva;
sospensione, invece, non ulteriormente prorogabile neanche dal legislatore secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale. Il contenimento deve, invece, avvenire, nell' ambito degli obiettivi fissati, con provvedimenti aziendali, da concordare, ove possibile, con le OOSS in modo da recepirli in sede di contrattazione collettiva di secondo livello.
Il legislatore, nell' alveo segnato dalla Corte Costituzionale, ha dunque evitato di prevedere blocchi all' autonomia contrattuale e, tantomeno, la somministrazione di ordini dettagliati da parte dell'
Amministrazione committente, che le società dovessero eseguire pedissequamente. Ha previsto, invece, un meccanismo flessibile, con fissazione da parte dell' Amministrazione committente di meri
“obiettivi”, seppure specifici, sul complesso delle spese di funzionamento, ed il correlativo compito delle società di perseguirli con propri provvedimenti;
il che, già di per sé, implica univocamente un margine di autonomia per le società. Nella stessa ottica vanno considerati i c.d. PDO (Piani degli Obiettivi),
17 strumenti di “programmazione aziendale” elaborati dalla Direzione
Generale dell' Amministrazione committente.
Questo margine di autonomia non è di certo eliso dal controllo al quale le società sono sottoposte, peraltro esercitato pur sempre
“sugli obiettivi gestionali” (art.2 allegato regolamento organizzazione degli uffici e dei servizi), atteso che autonomia e controllo agiscono su piani diversi e non incompatibili, ed anzi si completano reciprocamente. Proprio l' esistenza di un' autonomia giustifica un più approfondito controllo al fine di verificare che non si superino i seppur larghi margini di discrezionalità concessi.
L' autonomia, inoltre, va esercitata valutando la situazione economica complessiva della società e, dunque, l' entità di spesa per il personale sostenibile in bilancio, tenuto conto dell' insieme delle risorse umane, patrimoniali e materiali disponibili;
ed è nell' ambito di questa valutazione di più ampio respiro che va considerata anche la spesa per il personale prevista nelle singole commesse, e non viceversa. La complessiva spesa per il personale, da individuare in sede di perseguimento degli obiettivi di contenimento, non corrisponde, pertanto, alla mera sommatoria delle spese previste nelle singole commesse.
-13 Una volta che il lavoratore ha dedotto il fatto costitutivo posto a fondamento della propria pretesa, e cioè la previsione di aumenti salariali nella contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro, anche nell' ottica sopra delineata, eccepire l' inefficacia di tale fatto ai sensi dell' art.2967 cc, anzitutto allegando, e poi provando: non tanto che “i PDO di , sin dal 2016” non Parte_1 prevedevano “alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive” (v. ricorso in appello pag.15), bensì che detti PDO avessero fissato, nell' ambito degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva, uno specifico tetto alle spese del personale e che gli aumenti salariali in esame si fossero rivelati del tutto incompatibili con il perseguimento di tale obiettivo, spiegando le ragioni di tale incompatibilità; che la società si era attivata in sede sindacale per concordare il
18 recepimento del relativo provvedimento attuativo nella contrattazione collettiva di secondo livello o, in mancanza, le ragioni per le quali tale recepimento non sia stato possibile.
La società in esame non può, quindi, “far riferimento, semplicemente, al principio di contenimento della spesa pubblica per evitare l'applicazione delle tutele derivanti dal CCNL. Se così non fosse si assisterebbe ad una non solo discrezionale, ma addirittura arbitraria, applicazione del contratto collettivo nazionale, con una chiara violazione degli artt. 36 e 39 Cost. valorizzati invece dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in precedenza” (sent. CdA
Roma n.1200-22).
All' onere di allegazione sopra descritto, preliminare rispetto all' onere probatorio, la società, in maniera assorbente, non ha ottemperato in questo grado.
-14 L' impostazione complessiva sopra descritta trova ulteriore conferma nella nota prot.CMRC-2018-0169663 del 24.10.2018 (All. 5 del fascicolo di primo grado), nella quale, come ammesso nello stesso ricorso in appello, la precisava Controparte_5 CP_5
“quali erano i punti orientativi nella risoluzione della questione di cui oggi è causa”. Tra questi punti si rinviene: la “piena” autonomia della società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali (e quindi anche per il personale) e della contrattazione di II livello e nella ricerca di un punto di compatibilità tra i costi tabellari, contrattazione di II livello e costi generali di amministrazione;
la risoluzione della questione degli aumenti salariali mediante uno studio tecnico- economico della stessa società che esplori le ipotesi operative di
“compatibilità interna” rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce dei quattro punti sopra evidenziati.
-15 Infine, nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cpc non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva dei
19 loro oneri e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione (Cass.17102-09).
Il potere istruttorio officioso presuppone, invece, che i fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e che sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento, in modo da colmare unicamente eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass.12856-10, Cass.6753-12, Cass.7694-
18, Cass.26597-20, Cass.23605-20); allegazioni e mezzi istruttori nel caso in esame insussistenti.
-16 Dalle considerazioni esposte, confermate dalla nota da ultimo indicata, proveniente dallo stesso ente committente, e dalla presenza di vari precedenti di questa Corte conformi all' orientamento assunto in questa sede discende, in maniera assorbente,
l' assenza delle “gravi difficoltà interpretative” richieste dall' art.363 bis cpc per il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di
Cassazione.
Va, pertanto, disattesa l' istanza proposta in tal senso nel ricorso in appello.
-17 Venendo alla quantificazione del dovuto, dai conteggi subordinati depositati il 11-12-2023 per il periodo aprile 2015/ febbraio 2018, non specificamente contestati, vanno detratte le somme inerenti alle differenze retributive, ivi compresa parte della
13a mensilità, imputate al periodo precedente al 30-7-2015, sicchè spettano le seguenti minori somme complessive: eredi euro 1.434,72 (euro 1.529,87 – euro Persona_2
95,15);
euro 1.665,49 (euro 1.757,41 – euro 91,92); Controparte_3
euro 1.667,10 (euro 1.758.97 – Controparte_4 euro 91,87).
-18 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la parte appellante va condannata al pagamento delle seguenti minori somme: eredi : Persona_2
20 euro 1.434,72; euro 1.665,49; Controparte_3 [...]
euro 1.667,10; oltre rivalutazione Controparte_4 monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme di spettanza via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo.
-19 Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo anche in relazione alla minore somma attribuita complessivamente a titolo di differenze retributive (scaglione fino ad euro 5.200), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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