TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti finalizzate a ribadire le precedenti istanze anche istruttorie e a precisare le conclusioni;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 134/2023 R.G.A.C. vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA C.F._1 GRECO, domiciliatario che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
-APPELLANTE-
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T. (C.F. elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Soverato, alla Via San Giovanni Bosco, n. 160 presso lo studio dell'avv.
LUIGI TROPEANO ( che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-APPELLATA-
NONCHE'
nato in [...] il [...] residente in [...]Controparte_2
alla via Toscanini, n. 4;
-APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 572/2022 emessa il 22.6.2022 dal
Giudice di Pace di Locri
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 20.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 572/2022 Parte_1 emessa il 22.6.2022 dal Giudice di Pace di Locri con la quale era stata rigettata la originaria domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di e di in relazione al Controparte_3 Controparte_2
sinistro in cui era rimasto coinvolto in data 30.5.2017 - a suo dire - causato dal mezzo modello Iveco 100/80/E4, tg. DD013JJ, assicurato con la predetta Compagnia.
Quali motivi di gravame ha dedotto in ordine alla erronea valutazione delle prove da parte del primo Giudice che ha ritenuto non provata la domanda sul presupposto della inattendibilità delle dichiarazioni dei testi e contraddittorietà delle risultanze probatorie acquisite agli atti. Ha inoltre
2 evidenziato che le conclusioni del CTU nominato avrebbero confermato la dinamica descritta dal deducente avendo l'ausiliario accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale, previa riforma della sentenza impugnata, di “ritenere e dichiarare il proprietario del mezzo targato DD
103 JJ oggettivamente responsabile del sinistro corso al sig. Pt_1 in data 30 maggio 2017. Sempre in riforma dell'impugnata
[...] sentenza condannare in solido il convenuto e la Controparte_2 compagnia di assicurazioni che copre i rischi derivanti dalla CP_1 circolazione del mezzo Iveco targato DD103JJ, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comprese le spese stragiudiziali di recupero del credito, subiti e subendi dal sig. in Parte_1
conseguenza del sinistro de quo nella misura di euro 6.500,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa o che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Disporre, qualora ritenuto utile e necessario ai fini della decisione il rinnovo o il richiamo dei testi escussi nel corso del primo grado di giudizio affinché siano sentiti sulla seguente circostanza già articolata in citazione: a – E' vero o non che per poter caricare sul mezzo i calcinacci di risulta delle lavorazioni un dipendente della ditta CP_2
ha avvicinato il mezzo all'edificio ponendolo perpendicolarmente
[...] alla strada ed all'edificio stesso. Si indicano nuovamente a testi i sigg.
e Condannare gli appellati al Testimone_1 Testimone_2 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde” (cfr. atto di citazione notificato in data 25.1.2023).
I.
2- Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_3 preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la infondatezza della domanda con conseguente conferma della impugnata sentenza per le ragioni meglio esplicate nella comparsa depositata in data 29.4.2023 ed alla quale si rinvia.
3 I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per CP_2
di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
I.
4- Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e rigettate le istanze istruttorie reiterate dalla difesa dell'appellante, con ordinanza del 29.9.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del
26.9.2024, la causa è stata rinviata alla udienza del 20.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione.
II.- L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
II.
1- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che Controparte_2 non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione di appello nei suoi riguardi.
II.
2- Sempre in via preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che il gravame è in linea con il principio secondo cui «il ricorrente in appello deve individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata» (in tal senso Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14-09-2017).
Non va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per irragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348-bis c.p.c. avanzata dall'appellata compagnia assicurativa. La suddetta eccezione non può essere esaminata, essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata, considerato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (cfr. Cass. Civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
II.
3- Prima di procedere alla disamina del merito, si conferma il contenuto della ordinanza del 29.9.2024 di rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla difesa dell'appellante per le ragioni ivi evidenziate e che saranno meglio esplicate nel prosieguo.
4 II.
4- Con l'unico motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe in sostanza erroneamente valutato le prove acquisite.
Giova premettere che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Aggiungasi ai fini di una più completa risposta alle censure sollevate, che ai sensi dell'art. 116 c.p.c., principio cardine del nostro ordinamento è il libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, degli elementi di prova e in generale di tutte le risultanze processuali che, rilevanti, attendibili e congruenti, possano risultare utili per accertare i fatti oggetto della controversia, nonchè ai fini di una decisione logica e motivata.
Invero, in tema di prova, "spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutari le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultante del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudico implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni" (da ultimo, Cass. civ.,
n. 13485/2014; Cass. civ 13050/2014; Cass. civ, 17392/2015).
Ciò posto si osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha proceduto ad una valutazione complessiva ed accurata delle risultanze istruttorie e, concordemente con quanto argomentato con la sentenza impugnata, non risulta raggiunta la prova dei fatti per come narrati dalla difesa del CP_2
Invero, secondo la ricostruzione degli eventi prospettata dall'appellante in primo grado il il 30.5.2017 mentre si trovava in un cantiere Parte_1 di lavoro gestito dal padre – in quel momento assente per motivi di salute –
5 sito in Roccella Jonica, alla via Primo Maggio, durante una operazione di carico di alcuni calcinacci veniva schiacciato dal mezzo IVECO, tg.
DD103JJ, parcato da un dipendente in posizione perpendicolare rispetto all'edificio e con la parte frontale lato strada;
in particolare, il mezzo si sarebbe mosso in avanti e l'appellante “avvedutosi di quanto stesse avvenendo (...) al fine di impedire che il mezzo potesse collidere contro un'autovettura parcheggiata sul margine opposto della strada e investire altresì un'anziana che proprio in quel momento si trovava a percorrere quel tratto di strada trovandosi tra il mezzo in movimento e l'auto parcheggiata si è posto di fronte al muso del mezzo cercando frenarne il movimento” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Ebbene, tale ricostruzione – già di per sé lacunosa nella parte in cui non indica il nominativo né della ditta convenuta né del dipendente che avrebbe parcheggiato il mezzo né tanto meno chiarisce a che titolo fosse presente sul cantiere quel giorno (come dipendente della ditta ovvero casualmente in sostituzione del padre senza essere legato da un contratto di lavoro) – contrasta con la relazione dei Carabinieri intervenuti in loco dalla quale si evince che il più plausibilmente avrebbe tentato di salire sul mezzo CP_2 per arrestarlo inserendo il freno piuttosto che fermarlo con la sua persona ponendosi davanti. Inoltre il teste conferma solo in parte la Tes_1 descrizione dell'appellante in cui il sarebbe stato schiacciato dal CP_2 mezzo IVECO e anzi ha aggiunto di essere salito a bordo per fare retromarcia per liberarlo;
inoltre come evidenziato dal Giudice di prime cura la sua deposizione non contiene né il riferimento ad una anziana donna che avrebbe rischiato di essere attinta mentre identifica il veicolo che avrebbe potuto essere urtato in un furgone di un ambulante (cfr. verbale di udienza dell'08.1.2020). Allo stesso modo non chiarisce chi fosse la persona che si era messa alla guida del mezzo riferendo genericamente
“ è figlio di;
non so se avesse un contratto Parte_1 Controparte_2 di lavoro alle dipendenze del padre ma quella mattina ci aveva accompagnato lui. Non ho mai visto lavorare nella ditta Parte_1 del padre. Quella mattina si è limitato ad accompagnarci senza prestare alcuna attività lavorativa”.
6 Di contro il teste nulla potrebbe aggiungere a conferma della Tes_2 impostazione di parte attrice dal momento che ha dichiarato di essersi già allontanato nel momento in cui si era verificato l'evento e di aver sentito solo il “frastuono”. Peraltro, la sua presenza suoi luoghi non viene riscontrata dai CC intervenuti e il teste ricorda solo il nome di Tes_1
battesimo di un altro dipendente presente ai fatti, tale “ ; è Tes_2 evidente, pertanto, che la dinamica del sinistro riportata in sede di escussione testimoniale in ogni caso sarebbe stata resa de relato con la conseguenza che appare irrilevante ai fini di causa, in disparte ogni valutazione sulla attendibilità del teste il quale, per un verso, ha dichiarato di essere al primo giorno di lavoro con la ditta di e ancora Controparte_2 in prova per poi, nel prosieguo della testimonianza, riferire sulla circostanza che abitualmente i dipendenti erano accompagnati sul cantiere dal CP_2
e che in quel periodo il si limitava solo ad
[...] Parte_1 accompagnare i dipendenti senza svolgere alcuna attività lavorativa (cfr. verbale del 20.1.2021).
Da ultimo si osserva che, anche a voler ritenere provata la dinamica del sinistro per come descritta da parte appellante è evidente che – in disparte la condotta imperita del che si sarebbe posto davanti al mezzo per CP_2
arrestarne la marcia – in ogni caso era tenuto in quella sede, svolgendo le veci del padre titolare della ditta ed anche qualora non avesse parcheggiato personalmente il mezzo prima del sinistro – a prestare attenzione al fine di evitare che nell'ambito della attività lavorativa i beni della azienda potessero arrecare danni a cose o a terzi. Quindi in ogni caso avrebbe dovuto quanto meno sincerarsi che fosse stato inserito il freno a mano in considerazione della posizione del mezzo sicché qualsivoglia responsabilità va attribuita in via esclusiva alla condotta imperita dell'appellante.
In forza delle suesposte ragioni l'appello va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza.
III.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 149/22 per le fasi studio, introduttiva e decisoria in misura inferiore ai minimi tariffari stante il tenore delle difese meramente ripetitive del giudizio di primo grado e la non complessità delle
7 questioni esaminate tenuto conto ai fini del valore della controversia dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00. Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/02
(introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nel procedimento indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnata sentenza n. 572/2022 emessa il 22 giugno 2022 dal
Giudice di Pace di Locri;
2. condanna l'appellante a rifondere in favore della Controparte_3
in persona del l.r.p.t., le spese e competenze processuali, che liquida
[...]
nella somma complessiva di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese tra nei confronti dell'appellato contumace;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 22.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti finalizzate a ribadire le precedenti istanze anche istruttorie e a precisare le conclusioni;
vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 134/2023 R.G.A.C. vertente
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA C.F._1 GRECO, domiciliatario che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
-APPELLANTE-
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T. (C.F. elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Soverato, alla Via San Giovanni Bosco, n. 160 presso lo studio dell'avv.
LUIGI TROPEANO ( che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
-APPELLATA-
NONCHE'
nato in [...] il [...] residente in [...]Controparte_2
alla via Toscanini, n. 4;
-APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 572/2022 emessa il 22.6.2022 dal
Giudice di Pace di Locri
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 20.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 572/2022 Parte_1 emessa il 22.6.2022 dal Giudice di Pace di Locri con la quale era stata rigettata la originaria domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di e di in relazione al Controparte_3 Controparte_2
sinistro in cui era rimasto coinvolto in data 30.5.2017 - a suo dire - causato dal mezzo modello Iveco 100/80/E4, tg. DD013JJ, assicurato con la predetta Compagnia.
Quali motivi di gravame ha dedotto in ordine alla erronea valutazione delle prove da parte del primo Giudice che ha ritenuto non provata la domanda sul presupposto della inattendibilità delle dichiarazioni dei testi e contraddittorietà delle risultanze probatorie acquisite agli atti. Ha inoltre
2 evidenziato che le conclusioni del CTU nominato avrebbero confermato la dinamica descritta dal deducente avendo l'ausiliario accertato la compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta.
Ha concluso chiedendo all'adito Tribunale, previa riforma della sentenza impugnata, di “ritenere e dichiarare il proprietario del mezzo targato DD
103 JJ oggettivamente responsabile del sinistro corso al sig. Pt_1 in data 30 maggio 2017. Sempre in riforma dell'impugnata
[...] sentenza condannare in solido il convenuto e la Controparte_2 compagnia di assicurazioni che copre i rischi derivanti dalla CP_1 circolazione del mezzo Iveco targato DD103JJ, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, comprese le spese stragiudiziali di recupero del credito, subiti e subendi dal sig. in Parte_1
conseguenza del sinistro de quo nella misura di euro 6.500,00, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa o che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. Disporre, qualora ritenuto utile e necessario ai fini della decisione il rinnovo o il richiamo dei testi escussi nel corso del primo grado di giudizio affinché siano sentiti sulla seguente circostanza già articolata in citazione: a – E' vero o non che per poter caricare sul mezzo i calcinacci di risulta delle lavorazioni un dipendente della ditta CP_2
ha avvicinato il mezzo all'edificio ponendolo perpendicolarmente
[...] alla strada ed all'edificio stesso. Si indicano nuovamente a testi i sigg.
e Condannare gli appellati al Testimone_1 Testimone_2 pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre ai sensi dell'art.93 c.p.c. in favore del nominato procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde” (cfr. atto di citazione notificato in data 25.1.2023).
I.
2- Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_3 preliminare la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la infondatezza della domanda con conseguente conferma della impugnata sentenza per le ragioni meglio esplicate nella comparsa depositata in data 29.4.2023 ed alla quale si rinvia.
3 I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito per CP_2
di cui va dichiarata la contumacia.
[...]
I.
4- Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e rigettate le istanze istruttorie reiterate dalla difesa dell'appellante, con ordinanza del 29.9.2024 resa a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del
26.9.2024, la causa è stata rinviata alla udienza del 20.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione.
II.- L'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
II.
1- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che Controparte_2 non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione di appello nei suoi riguardi.
II.
2- Sempre in via preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., atteso che il gravame è in linea con il principio secondo cui «il ricorrente in appello deve individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata» (in tal senso Cass. Civ. sez. VI, n. 21336 del 14-09-2017).
Non va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per irragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348-bis c.p.c. avanzata dall'appellata compagnia assicurativa. La suddetta eccezione non può essere esaminata, essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata, considerato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (cfr. Cass. Civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
II.
3- Prima di procedere alla disamina del merito, si conferma il contenuto della ordinanza del 29.9.2024 di rigetto delle istanze istruttorie articolate dalla difesa dell'appellante per le ragioni ivi evidenziate e che saranno meglio esplicate nel prosieguo.
4 II.
4- Con l'unico motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il giudice avrebbe in sostanza erroneamente valutato le prove acquisite.
Giova premettere che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.
Aggiungasi ai fini di una più completa risposta alle censure sollevate, che ai sensi dell'art. 116 c.p.c., principio cardine del nostro ordinamento è il libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove, degli elementi di prova e in generale di tutte le risultanze processuali che, rilevanti, attendibili e congruenti, possano risultare utili per accertare i fatti oggetto della controversia, nonchè ai fini di una decisione logica e motivata.
Invero, in tema di prova, "spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutari le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultante del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudico implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni" (da ultimo, Cass. civ.,
n. 13485/2014; Cass. civ 13050/2014; Cass. civ, 17392/2015).
Ciò posto si osserva che correttamente il Giudice di prime cure ha proceduto ad una valutazione complessiva ed accurata delle risultanze istruttorie e, concordemente con quanto argomentato con la sentenza impugnata, non risulta raggiunta la prova dei fatti per come narrati dalla difesa del CP_2
Invero, secondo la ricostruzione degli eventi prospettata dall'appellante in primo grado il il 30.5.2017 mentre si trovava in un cantiere Parte_1 di lavoro gestito dal padre – in quel momento assente per motivi di salute –
5 sito in Roccella Jonica, alla via Primo Maggio, durante una operazione di carico di alcuni calcinacci veniva schiacciato dal mezzo IVECO, tg.
DD103JJ, parcato da un dipendente in posizione perpendicolare rispetto all'edificio e con la parte frontale lato strada;
in particolare, il mezzo si sarebbe mosso in avanti e l'appellante “avvedutosi di quanto stesse avvenendo (...) al fine di impedire che il mezzo potesse collidere contro un'autovettura parcheggiata sul margine opposto della strada e investire altresì un'anziana che proprio in quel momento si trovava a percorrere quel tratto di strada trovandosi tra il mezzo in movimento e l'auto parcheggiata si è posto di fronte al muso del mezzo cercando frenarne il movimento” (cfr. atto di citazione in primo grado).
Ebbene, tale ricostruzione – già di per sé lacunosa nella parte in cui non indica il nominativo né della ditta convenuta né del dipendente che avrebbe parcheggiato il mezzo né tanto meno chiarisce a che titolo fosse presente sul cantiere quel giorno (come dipendente della ditta ovvero casualmente in sostituzione del padre senza essere legato da un contratto di lavoro) – contrasta con la relazione dei Carabinieri intervenuti in loco dalla quale si evince che il più plausibilmente avrebbe tentato di salire sul mezzo CP_2 per arrestarlo inserendo il freno piuttosto che fermarlo con la sua persona ponendosi davanti. Inoltre il teste conferma solo in parte la Tes_1 descrizione dell'appellante in cui il sarebbe stato schiacciato dal CP_2 mezzo IVECO e anzi ha aggiunto di essere salito a bordo per fare retromarcia per liberarlo;
inoltre come evidenziato dal Giudice di prime cura la sua deposizione non contiene né il riferimento ad una anziana donna che avrebbe rischiato di essere attinta mentre identifica il veicolo che avrebbe potuto essere urtato in un furgone di un ambulante (cfr. verbale di udienza dell'08.1.2020). Allo stesso modo non chiarisce chi fosse la persona che si era messa alla guida del mezzo riferendo genericamente
“ è figlio di;
non so se avesse un contratto Parte_1 Controparte_2 di lavoro alle dipendenze del padre ma quella mattina ci aveva accompagnato lui. Non ho mai visto lavorare nella ditta Parte_1 del padre. Quella mattina si è limitato ad accompagnarci senza prestare alcuna attività lavorativa”.
6 Di contro il teste nulla potrebbe aggiungere a conferma della Tes_2 impostazione di parte attrice dal momento che ha dichiarato di essersi già allontanato nel momento in cui si era verificato l'evento e di aver sentito solo il “frastuono”. Peraltro, la sua presenza suoi luoghi non viene riscontrata dai CC intervenuti e il teste ricorda solo il nome di Tes_1
battesimo di un altro dipendente presente ai fatti, tale “ ; è Tes_2 evidente, pertanto, che la dinamica del sinistro riportata in sede di escussione testimoniale in ogni caso sarebbe stata resa de relato con la conseguenza che appare irrilevante ai fini di causa, in disparte ogni valutazione sulla attendibilità del teste il quale, per un verso, ha dichiarato di essere al primo giorno di lavoro con la ditta di e ancora Controparte_2 in prova per poi, nel prosieguo della testimonianza, riferire sulla circostanza che abitualmente i dipendenti erano accompagnati sul cantiere dal CP_2
e che in quel periodo il si limitava solo ad
[...] Parte_1 accompagnare i dipendenti senza svolgere alcuna attività lavorativa (cfr. verbale del 20.1.2021).
Da ultimo si osserva che, anche a voler ritenere provata la dinamica del sinistro per come descritta da parte appellante è evidente che – in disparte la condotta imperita del che si sarebbe posto davanti al mezzo per CP_2
arrestarne la marcia – in ogni caso era tenuto in quella sede, svolgendo le veci del padre titolare della ditta ed anche qualora non avesse parcheggiato personalmente il mezzo prima del sinistro – a prestare attenzione al fine di evitare che nell'ambito della attività lavorativa i beni della azienda potessero arrecare danni a cose o a terzi. Quindi in ogni caso avrebbe dovuto quanto meno sincerarsi che fosse stato inserito il freno a mano in considerazione della posizione del mezzo sicché qualsivoglia responsabilità va attribuita in via esclusiva alla condotta imperita dell'appellante.
In forza delle suesposte ragioni l'appello va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza.
III.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 149/22 per le fasi studio, introduttiva e decisoria in misura inferiore ai minimi tariffari stante il tenore delle difese meramente ripetitive del giudizio di primo grado e la non complessità delle
7 questioni esaminate tenuto conto ai fini del valore della controversia dello scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 e euro 26.000,00. Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
Va ritenuta infine l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/02
(introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nel procedimento indicato in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 conferma l'impugnata sentenza n. 572/2022 emessa il 22 giugno 2022 dal
Giudice di Pace di Locri;
2. condanna l'appellante a rifondere in favore della Controparte_3
in persona del l.r.p.t., le spese e competenze processuali, che liquida
[...]
nella somma complessiva di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese tra nei confronti dell'appellato contumace;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 22.3.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
8