TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Ufficio Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci Presidente rel
Dott. Sergio Garofalo Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al n.ro 168-1//2024 promosso da appresentato e difeso dall'avv. Paola Calzolari, giusta procura in atti Parte_1
creditore istante
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia parte intervenuta contro
P.I./ C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA BOLOGNESE 2 - PISTOIA
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha chiesto emettersi sentenza di Parte_1
accertamento dello stato di insolvenza di Controparte_2
P.I./ C.F. ) deducendo il mancato pagamento del credito di oltre € 15.000,00 già
[...] P.IVA_1
consacrato in decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, derivante dal rapporto di lavoro dipendente, ed infruttuosamente azionato tramite esecuzione mobiliare presso il debitore.
Regolarmente convocata la società resistente a mezzo di PEC consegnata il 26.11.2024, sentita l'autorità governativa di vigilanza ai sensi del secondo comma dell'art. 297 c. 4 CCII, all'esito dell'udienza tenutasi il 14.1.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del
Collegio.
1 *
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta, in applicazione dell'art. 297 c. 1 CCII.
Va premesso che le imprese sociali insolventi sono assoggettate esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa e non alla liquidazione giudiziale. Appare utile richiamare, sul tema, la recente pronuncia della Cassazione, sent. 29801 del 27.10.2023, con cui è stato affermato che le società cooperative sociali con la qualifica di impresa sociale, non siano assoggettabili a fallimento ma solo a LCA. In sintesi, la motivazione poggia sulle seguenti considerazioni: che le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'art. 1 c. 4 d.l.vo 112/2017; che l'art. 14 c. 1 del d.l.vo 112/2017 stabilisce che, in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla LCA;
che detta disciplina si applica anche alle cooperative sociali, in luogo dell'art. 2545 terdecies c.c., dovendo prevalere la specialità della disciplina più vantaggiosa dello status di impresa sociale su quella meno vantaggiosa del
“tipo” società cooperativa;
che tale prevalenza è giustificata dalle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla impresa sociale e dall'interesse pubblico di favorire e promuovere la costituzione di imprese sociali, quale iniziativa indirizzata al bene comune;
che va data prevalenza all'art. 2 della LF, secondo cui le imprese soggette a LCA non sono soggette a fallimento salvo che la legge disponga diversamente, rispetto all'art. 196 LF, che sembra prevedere come regola generale il concorso delle due procedure, che va letto nel senso che la “non esclusione della procedura fallimentare debba manifestarsi sotto specie di espressa previsione”.
Le valutazioni della Cassazione sono condivise dal Tribunale ed appaiono replicabili anche nel contesto normativo del Codice della Crisi.
L'art. 295 c. 1 del CCII, infatti, riproduce fedelmente – con l'unica differenza della sostituzione della parola fallimento con il lemma liquidazione giudiziale – l'art. 2 della LF. Il c. 2 dell'art. 295 CCII, invece, riformula in modo differente, e più chiaro, l'art. 196 LF, statuendo che “Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”. La regola del concorso delle procedure di LG e LCA presuppone, quindi, una espressa previsione di legge, in assenza della quale l'impresa soggetta alla LCA non è soggetta a LG.
Tornando al caso concreto, la convenuta è una cooperativa sociale cui la legge attribuisce lo status di impresa sociale. L'impresa sociale - ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 c. 1 d.l.vo 112/2017 e dell'art. 295 CCII – è assoggettabile solo alla liquidazione coatta amministrativa, e non alla liquidazione giudiziale in assenza di una previsione di legge;
ne consegue, ai sensi dell'art. 297 c. 1 CCII, la possibilità del Tribunale di dichiararne lo stato di insolvenza.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, fondato su titolo esecutivo giudiziale;
2 2. dall'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare esperito presso la sede legale della cooperativa (rivenuta chiusa);
2. dalla situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su CP_3
cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2008 in poi, complessivamente pari ad euro
57.507,85, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2020.
Si osserva, infine, che l'autorità governativa di vigilanza ha comunicato di non avere in corso un procedimento per la sottoposizione della società cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa ed ha dichiarato che nulla osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 297 c. 1 CCII, dichiara lo stato di insolvenza Controparte_1
P.I./ C.F. ) ,con sede legale in VIA BOLOGNESE 2 – PISTOIA.
[...] P.IVA_1
Dispone effettuarsi le comunicazioni e la pubblicazione previste dall'art. 297, comma 5°, CCII.
Così deciso in Pistoia il 17/01/2025 dal Tribunale come sopra composto.
Il Presidente relatore
dott.ssa Nicoletta Curci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Ufficio Procedure Concorsuali
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci Presidente rel
Dott. Sergio Garofalo Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario iscritto al n.ro 168-1//2024 promosso da appresentato e difeso dall'avv. Paola Calzolari, giusta procura in atti Parte_1
creditore istante
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia parte intervenuta contro
P.I./ C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA BOLOGNESE 2 - PISTOIA
PARTE RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ha chiesto emettersi sentenza di Parte_1
accertamento dello stato di insolvenza di Controparte_2
P.I./ C.F. ) deducendo il mancato pagamento del credito di oltre € 15.000,00 già
[...] P.IVA_1
consacrato in decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, derivante dal rapporto di lavoro dipendente, ed infruttuosamente azionato tramite esecuzione mobiliare presso il debitore.
Regolarmente convocata la società resistente a mezzo di PEC consegnata il 26.11.2024, sentita l'autorità governativa di vigilanza ai sensi del secondo comma dell'art. 297 c. 4 CCII, all'esito dell'udienza tenutasi il 14.1.2025 dinanzi al giudice delegato alla trattazione, il procedimento è stato riservato alla decisione del
Collegio.
1 *
Ritiene il Tribunale che la domanda debba essere accolta, in applicazione dell'art. 297 c. 1 CCII.
Va premesso che le imprese sociali insolventi sono assoggettate esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa e non alla liquidazione giudiziale. Appare utile richiamare, sul tema, la recente pronuncia della Cassazione, sent. 29801 del 27.10.2023, con cui è stato affermato che le società cooperative sociali con la qualifica di impresa sociale, non siano assoggettabili a fallimento ma solo a LCA. In sintesi, la motivazione poggia sulle seguenti considerazioni: che le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell'art. 1 c. 4 d.l.vo 112/2017; che l'art. 14 c. 1 del d.l.vo 112/2017 stabilisce che, in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla LCA;
che detta disciplina si applica anche alle cooperative sociali, in luogo dell'art. 2545 terdecies c.c., dovendo prevalere la specialità della disciplina più vantaggiosa dello status di impresa sociale su quella meno vantaggiosa del
“tipo” società cooperativa;
che tale prevalenza è giustificata dalle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla impresa sociale e dall'interesse pubblico di favorire e promuovere la costituzione di imprese sociali, quale iniziativa indirizzata al bene comune;
che va data prevalenza all'art. 2 della LF, secondo cui le imprese soggette a LCA non sono soggette a fallimento salvo che la legge disponga diversamente, rispetto all'art. 196 LF, che sembra prevedere come regola generale il concorso delle due procedure, che va letto nel senso che la “non esclusione della procedura fallimentare debba manifestarsi sotto specie di espressa previsione”.
Le valutazioni della Cassazione sono condivise dal Tribunale ed appaiono replicabili anche nel contesto normativo del Codice della Crisi.
L'art. 295 c. 1 del CCII, infatti, riproduce fedelmente – con l'unica differenza della sostituzione della parola fallimento con il lemma liquidazione giudiziale – l'art. 2 della LF. Il c. 2 dell'art. 295 CCII, invece, riformula in modo differente, e più chiaro, l'art. 196 LF, statuendo che “Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”. La regola del concorso delle procedure di LG e LCA presuppone, quindi, una espressa previsione di legge, in assenza della quale l'impresa soggetta alla LCA non è soggetta a LG.
Tornando al caso concreto, la convenuta è una cooperativa sociale cui la legge attribuisce lo status di impresa sociale. L'impresa sociale - ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 c. 1 d.l.vo 112/2017 e dell'art. 295 CCII – è assoggettabile solo alla liquidazione coatta amministrativa, e non alla liquidazione giudiziale in assenza di una previsione di legge;
ne consegue, ai sensi dell'art. 297 c. 1 CCII, la possibilità del Tribunale di dichiararne lo stato di insolvenza.
Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso la ricorrente, fondato su titolo esecutivo giudiziale;
2 2. dall'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare esperito presso la sede legale della cooperativa (rivenuta chiusa);
2. dalla situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell' fondata su CP_3
cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento notificati dal 2008 in poi, complessivamente pari ad euro
57.507,85, quale desumibile dalle note informative trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
3. dal mancato deposito dei bilanci di esercizio successivi al 2020.
Si osserva, infine, che l'autorità governativa di vigilanza ha comunicato di non avere in corso un procedimento per la sottoposizione della società cooperativa alla liquidazione coatta amministrativa ed ha dichiarato che nulla osta alla dichiarazione dello stato di insolvenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 297 c. 1 CCII, dichiara lo stato di insolvenza Controparte_1
P.I./ C.F. ) ,con sede legale in VIA BOLOGNESE 2 – PISTOIA.
[...] P.IVA_1
Dispone effettuarsi le comunicazioni e la pubblicazione previste dall'art. 297, comma 5°, CCII.
Così deciso in Pistoia il 17/01/2025 dal Tribunale come sopra composto.
Il Presidente relatore
dott.ssa Nicoletta Curci
3