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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2978/2024 promossa da:
(C.F. ), cittadina Argentina, nata a [...]-Argentina, Parte_1 C.F._1
l'11 luglio 2000, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta Laura Bonasera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Via
Basile, n° 37, Palmi, giusta procura come in atti.
-Ricorrente-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente del nativo italiano Persona_1 nato il [...], a Envie, in [...] e deceduto in Argentin il 15 dicembre 1952, senza aver mai avere acquisito la 2cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
L'avo dante causa dopo essere emigrato in Argentina, il 23 settembre 1902 Persona_1 aveva sposato e da questa unione, il 2 dicembre 1913, era nato, a Lehmann (Argentina), CP_2
Persona_1
Il 29 aprile 1939, aveva sposato e da tale unione, l'8 gennaio 1947, Persona_1 CP_3 era nato, a Lehmann (Argentina), il quale, il 9 marzo 2001, aveva sposato Controparte_4
, in epoca successiva alla nascita del loro figlio avvenuta Persona_2 Persona_3 il 15 luglio 1975.
Dall'unione tra e l'11 luglio 2000 era nata l'odierna Persona_3 Persona_4 ricorrente Parte_1
(Cfr. tutte le certificazioni italiane e argentine riguardanti la discendenza uti supra rappresentata, allegate in unico documento).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarato cittadino italiano dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, la ricorrente argomentava di avere richiesto in via amministrativa il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure sanguinis, presso il Comune di
Palmi, giusta dichiarazione di presenza nel predetto Comune dell'11 maggio 2023. A tal proposito ha lamentato di avere due volte ritirato l'istanza di riconoscimento, considerata “la scelta del comune stesso di allungare i tempi del procedimento amministrativo dai 180 giorni previsti dalla legge 241 del 90 a 365 gg”, altresì escludendo la possibilità di rivolgersi al Consolato italiano in Argentina,
“vista la mancanza di appuntamenti per processare la cittadinanza”.
2 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in data si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Ministero resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire della ricorrente, la quale, pur asserendo di avere due volte presentato la domanda di riconoscimento presso il Comune di Palmi, non avrebbe dato prova di averla mai presentata.
Inoltre, secondo il il termine di 365 giorni indicato sul portale del Comune di Palmi, sarebbe CP_1 giustificato dalla necessità per l'organo amministrativo di dovere procedere a complesse verifiche nazionali ed internazionali, legati alla discendenza dell'istante e pertanto, è da ritenere congruo (“Per altro, le tempistiche con le quali il Comune di Palmi evade le richieste di cittadinanza sono del tutto in linea con le previsioni legislative in materia, nonché con quelle con le quali altri comuni della
Repubblica concludono tali procedimenti di acquisto della cittadinanza.
Si rammenta, infatti, che l'espletamento dei procedimenti anzidetti presuppone lo svolgimento di attività di accertamento molto gravose riguardanti fatti avvenuti, oltre che all'estero, parecchi decenni addietro. Nel caso di specie, ad esempio, è di rilievo che gli accertamenti da espletare coinvolgano molteplici passaggi generazionali, avvenuti in parte in provincia di Cuneo, in parte in
America del Sud”.
L'Amministrazione resistente ha poi argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Argentina, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, emigrato CP_1 in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella argentina, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
All'udienza del 15 maggio 2025, la difesa della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ad esso riportandosi ed il Giudice ha trattenuto la causa per la decisone.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
3 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, o presso il Comune competente territorialmente se risiede in Italia. oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In particolare, nel caso de quo, essendo la ricorrente residente a [...], in Italia, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis va presentata al Comune territorialmente competente, ovvero quello di Palmi.
Orbene, la legge 241/1990, all'art. 2, comma 4, prevede che “Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei
4 Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione”.
Non essendo previsto in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis uno specifico termine di definizione della richiesta, i Comuni Italiani, attraverso i loro regolamenti, lo stabiliscono in 180 giorni, escludendo i tempi di risposta dei Consolati italiani all'estero e le richieste di integrazioni documentali, i quali hanno effetto sospensivo.
Tuttavia, diversi Comuni italiani, a seguito di apposite deliberazioni dei propri Consigli comunali, stabilisco un termine di definizione del procedimento pari a 365 giorni, compreso il Comune di Palmi, il quale nella propria pagina web dedicata alle richieste di cittadinanza iure sanguinis riporta quanto segue:
Riepilogo Tempistiche Iter Procedurale
ISCRIZIONE ANAGRAFICA, fino a 45 giorni;
AVVIO DEL PROCEDIMENTO, fino a 30 giorni;
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, fino a 365 giorni (i tempi di istruttoria del procedimento potranno essere variabili in ragione dei tempi di risposta delle Autorità diplomatiche competenti);
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VARIAZIONI ANAGRAFICHE, fino a 180 giorni.
N.B. Durante tutto l'iter, l'interessato dovrà mantenere la residenza presso il territorio del Comune di Palmi.
A tal proposito, occorre richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 9 maggio 2022
(N. 03578/2022REG.PROV.COLL.), la quale, ad ogni modo, “pur in assenza di una puntuale indicazione normativa, è possibile rinvenire nelle maglie della normativa un implicito termine residuale applicabile ai procedimenti in materia di immigrazione e detto termine può ricavarsi in via interpretativa proprio dalle altre disposizioni di legge relative al settore dell'immigrazione, le quali, nel fissare come ordinariamente superabile, nella materia degli stranieri, il limite temporale dei 180 giorni, lasciano intendere che è proprio questo il parametro ordinario di durata al quale rapportare il loro svolgimento. Se il punto di “tolleranza” si situa intorno alla soglia “critica” dei
5 180 giorni, è ragionevole fissare su tale standard il limite di durata “ordinario”, oltre il quale può ravvisarsi il superamento del termine da parte dell'amministrazione”.1
Dunque, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
La difesa ha astrattamente dedotto che ha per ben due volte presentato la domanda di Parte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana al competente Comune di Palmi, senza dare prova dell'effettivo inoltro delle stesse. Sempre astrattamente ha dedotto di avere rinunciato alla domanda ritenendo che il termine di conclusione del procedimento (365 giorni), siccome indicato nel sito istituzionale, andasse de facto, a superare quello dei 180 giorni (in linea con la l. 241/90), legittimandola ad agire in giudizio.
Rileva che la ricorrente non ha nemmeno tentato di documentare quali siano i reali tempi medi di evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza presentate presso il Comune di Palmi.
A tal proposito, il Consiglio comunale di Palmi ha stabilito un termine “fino” a 365 giorni, subordinandolo ai “tempi di risposta delle Autorità diplomatiche competenti”, i quali possono essere dilatati da eventuali complessità legate alla stessa fase istruttoria e, dunque, non v'è prova che la pratica presentata dalla ricorrente (della quale non v'è comunque prova!) avrebbe certamente superato i 180 giorni per la sua definizione.
Non ultimo, la ricorrente, lamentando che il termine ultimo di 365 giorni, siccome regolamentato dal
Comune di Palmi, supera il limite dei 180 giorni (in linea con la l. 241/90) ha deciso di abbandonare l'iter amministrativo e seguire quello giudiziario, pur essendo previsti sino a 36 mesi per i tempi di definizione di un giudizio ordinario in primo grado e atteso che, anche in materia di diritti della cittadinanza, i tempi medi di definizione si aggirano attorno ad anno (365 giorni); sostanzialmente, nel caso de quo, i tempi di attesa del riconoscimento del diritto vantato e in sede amministrativa e in sede giudiziaria andrebbero a coincidere, nonché un'eventuale pronuncia del Giudice adito, con buone probabilità, rischierebbe di sovrapporsi al provvedimento amministrativo definitorio della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, facendo venir meno l' “esclusività” dell'intervento giudiziale.
6 Occorre infatti considerare che l'interesse ad agire in giudizio è determinato dall'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cfr.
Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che la ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
7 Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai termini di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7 giugno 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cfr. la pagina web: https://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=10629)
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2978/2024 promossa da:
(C.F. ), cittadina Argentina, nata a [...]-Argentina, Parte_1 C.F._1
l'11 luglio 2000, residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.ta Laura Bonasera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale, in Via
Basile, n° 37, Palmi, giusta procura come in atti.
-Ricorrente-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del
Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendente del nativo italiano Persona_1 nato il [...], a Envie, in [...] e deceduto in Argentin il 15 dicembre 1952, senza aver mai avere acquisito la 2cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
L'avo dante causa dopo essere emigrato in Argentina, il 23 settembre 1902 Persona_1 aveva sposato e da questa unione, il 2 dicembre 1913, era nato, a Lehmann (Argentina), CP_2
Persona_1
Il 29 aprile 1939, aveva sposato e da tale unione, l'8 gennaio 1947, Persona_1 CP_3 era nato, a Lehmann (Argentina), il quale, il 9 marzo 2001, aveva sposato Controparte_4
, in epoca successiva alla nascita del loro figlio avvenuta Persona_2 Persona_3 il 15 luglio 1975.
Dall'unione tra e l'11 luglio 2000 era nata l'odierna Persona_3 Persona_4 ricorrente Parte_1
(Cfr. tutte le certificazioni italiane e argentine riguardanti la discendenza uti supra rappresentata, allegate in unico documento).
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di accertare l'avvenuta trasmissione in suo favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarato cittadino italiano dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, la ricorrente argomentava di avere richiesto in via amministrativa il riconoscimento dello status di cittadina italiana iure sanguinis, presso il Comune di
Palmi, giusta dichiarazione di presenza nel predetto Comune dell'11 maggio 2023. A tal proposito ha lamentato di avere due volte ritirato l'istanza di riconoscimento, considerata “la scelta del comune stesso di allungare i tempi del procedimento amministrativo dai 180 giorni previsti dalla legge 241 del 90 a 365 gg”, altresì escludendo la possibilità di rivolgersi al Consolato italiano in Argentina,
“vista la mancanza di appuntamenti per processare la cittadinanza”.
2 Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in data si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Ministero resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire della ricorrente, la quale, pur asserendo di avere due volte presentato la domanda di riconoscimento presso il Comune di Palmi, non avrebbe dato prova di averla mai presentata.
Inoltre, secondo il il termine di 365 giorni indicato sul portale del Comune di Palmi, sarebbe CP_1 giustificato dalla necessità per l'organo amministrativo di dovere procedere a complesse verifiche nazionali ed internazionali, legati alla discendenza dell'istante e pertanto, è da ritenere congruo (“Per altro, le tempistiche con le quali il Comune di Palmi evade le richieste di cittadinanza sono del tutto in linea con le previsioni legislative in materia, nonché con quelle con le quali altri comuni della
Repubblica concludono tali procedimenti di acquisto della cittadinanza.
Si rammenta, infatti, che l'espletamento dei procedimenti anzidetti presuppone lo svolgimento di attività di accertamento molto gravose riguardanti fatti avvenuti, oltre che all'estero, parecchi decenni addietro. Nel caso di specie, ad esempio, è di rilievo che gli accertamenti da espletare coinvolgano molteplici passaggi generazionali, avvenuti in parte in provincia di Cuneo, in parte in
America del Sud”.
L'Amministrazione resistente ha poi argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Argentina, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che l'avo italiano, emigrato CP_1 in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella argentina, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di trasmissione ai suoi discendenti.
All'udienza del 15 maggio 2025, la difesa della ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ad esso riportandosi ed il Giudice ha trattenuto la causa per la decisone.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
3 Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_1 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, o presso il Comune competente territorialmente se risiede in Italia. oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
In particolare, nel caso de quo, essendo la ricorrente residente a [...], in Italia, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis va presentata al Comune territorialmente competente, ovvero quello di Palmi.
Orbene, la legge 241/1990, all'art. 2, comma 4, prevede che “Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei
4 Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione”.
Non essendo previsto in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis uno specifico termine di definizione della richiesta, i Comuni Italiani, attraverso i loro regolamenti, lo stabiliscono in 180 giorni, escludendo i tempi di risposta dei Consolati italiani all'estero e le richieste di integrazioni documentali, i quali hanno effetto sospensivo.
Tuttavia, diversi Comuni italiani, a seguito di apposite deliberazioni dei propri Consigli comunali, stabilisco un termine di definizione del procedimento pari a 365 giorni, compreso il Comune di Palmi, il quale nella propria pagina web dedicata alle richieste di cittadinanza iure sanguinis riporta quanto segue:
Riepilogo Tempistiche Iter Procedurale
ISCRIZIONE ANAGRAFICA, fino a 45 giorni;
AVVIO DEL PROCEDIMENTO, fino a 30 giorni;
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, fino a 365 giorni (i tempi di istruttoria del procedimento potranno essere variabili in ragione dei tempi di risposta delle Autorità diplomatiche competenti);
CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VARIAZIONI ANAGRAFICHE, fino a 180 giorni.
N.B. Durante tutto l'iter, l'interessato dovrà mantenere la residenza presso il territorio del Comune di Palmi.
A tal proposito, occorre richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 9 maggio 2022
(N. 03578/2022REG.PROV.COLL.), la quale, ad ogni modo, “pur in assenza di una puntuale indicazione normativa, è possibile rinvenire nelle maglie della normativa un implicito termine residuale applicabile ai procedimenti in materia di immigrazione e detto termine può ricavarsi in via interpretativa proprio dalle altre disposizioni di legge relative al settore dell'immigrazione, le quali, nel fissare come ordinariamente superabile, nella materia degli stranieri, il limite temporale dei 180 giorni, lasciano intendere che è proprio questo il parametro ordinario di durata al quale rapportare il loro svolgimento. Se il punto di “tolleranza” si situa intorno alla soglia “critica” dei
5 180 giorni, è ragionevole fissare su tale standard il limite di durata “ordinario”, oltre il quale può ravvisarsi il superamento del termine da parte dell'amministrazione”.1
Dunque, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
La difesa ha astrattamente dedotto che ha per ben due volte presentato la domanda di Parte_1 riconoscimento della cittadinanza italiana al competente Comune di Palmi, senza dare prova dell'effettivo inoltro delle stesse. Sempre astrattamente ha dedotto di avere rinunciato alla domanda ritenendo che il termine di conclusione del procedimento (365 giorni), siccome indicato nel sito istituzionale, andasse de facto, a superare quello dei 180 giorni (in linea con la l. 241/90), legittimandola ad agire in giudizio.
Rileva che la ricorrente non ha nemmeno tentato di documentare quali siano i reali tempi medi di evasione delle domande di riconoscimento della cittadinanza presentate presso il Comune di Palmi.
A tal proposito, il Consiglio comunale di Palmi ha stabilito un termine “fino” a 365 giorni, subordinandolo ai “tempi di risposta delle Autorità diplomatiche competenti”, i quali possono essere dilatati da eventuali complessità legate alla stessa fase istruttoria e, dunque, non v'è prova che la pratica presentata dalla ricorrente (della quale non v'è comunque prova!) avrebbe certamente superato i 180 giorni per la sua definizione.
Non ultimo, la ricorrente, lamentando che il termine ultimo di 365 giorni, siccome regolamentato dal
Comune di Palmi, supera il limite dei 180 giorni (in linea con la l. 241/90) ha deciso di abbandonare l'iter amministrativo e seguire quello giudiziario, pur essendo previsti sino a 36 mesi per i tempi di definizione di un giudizio ordinario in primo grado e atteso che, anche in materia di diritti della cittadinanza, i tempi medi di definizione si aggirano attorno ad anno (365 giorni); sostanzialmente, nel caso de quo, i tempi di attesa del riconoscimento del diritto vantato e in sede amministrativa e in sede giudiziaria andrebbero a coincidere, nonché un'eventuale pronuncia del Giudice adito, con buone probabilità, rischierebbe di sovrapporsi al provvedimento amministrativo definitorio della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, facendo venir meno l' “esclusività” dell'intervento giudiziale.
6 Occorre infatti considerare che l'interesse ad agire in giudizio è determinato dall'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cfr.
Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che la ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del
7 Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai termini di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase CP_1 decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 7 giugno 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (Cfr. la pagina web: https://www.comune.palmi.rc.it/index.php?action=index&p=10629)