Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1331 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2024 al numero 1331, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in TI UM (PG), Via S. Parte_1
Lucia n.64/E, presso l'avv. Gianmarco Gorietti che la assiste e difende giusta procura depositata telematicamente;
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato alla casella pec CP_1 dell'avv. Marco Rondoni che, unitamente e Email_1 disgiuntamente all'avv. Guido Maria Rondoni, lo assistono e difendono giusta procura depositata telematicamente;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: diritti reali;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza, insistendo per le istanze istruttorie,
PER L'ATTORE
“Nel merito, per tutto quanto esposto ai punti da 1) a 7) del presente atto,
1) accertare e dichiarare:
- l'illegittimità della posa in opera, dell'apposizione e del passaggio dei cavi elettrici e
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Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 19, particella n.75 sub 15, via Bucaccio
n.41, piano T-1-3, Cat. A/7, classe 2, vani 7,5, R.C. Euro 735,95;
- che il detto immobile di proprietà della sig.ra posto in Comune Parte_1 di Bettona, Via Bucaccio n.41, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 19, particella n.75 sub 15, via Bucaccio n.41, piano T-1-3, Cat. A/7, classe 2, vani 7,5,
R.C. Euro 735,95, è pertanto libero da pesi, oneri e vincoli pregiudizievoli, ed in particolare che non sussistono a carico di esso servitù per il passaggio e la permanenza all'interno della soffitta di proprietà dell'istante dei cavi elettrici e delle tubazioni dell'impianto del sig.
descritto in narrativa a favore dell'immobile di proprietà dello stesso CP_1 CP_1
facente parte del medesimo edificio posto in Comune di Bettona, Via Bucaccio n.41
[...]
e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bettona al foglio 19, particella n.75 sub 16, via Bucaccio n.41, piano T-2-3, Cat. A/7, classe 2, vani 8,0, R.C. Euro 785,01;
- che la sig.ra ha pertanto diritto di ottenere la definitiva Parte_1 rimozione dalla soffitta di propria proprietà dei cavi elettrici e delle tubazioni dell'impianto del sig. descritto in narrativa a cura e spese dello stesso, e la cessazione CP_1 definitiva del passaggio abusivo dei medesimi cavi elettrici e delle medesime tubazioni all'interno della proprietà della stessa attrice;
2) e per effetto di tutto quanto sopra: ordinare al sig. di provvedere CP_1 entro prefissando termine alla definitiva rimozione a sua cura e spese dei cavi elettrici e delle tubazioni del suo impianto descritto in narrativa e la cessazione definitiva del relativo passaggio dalla soffitta dell'immobile di proprietà della signora posto Parte_1 in Comune di Bettona, Via Bucaccio n.41, distinto al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 19, particella n.75 sub 15, via Bucaccio n.41, piano T-1-3, Cat. A/7, classe 2, vani 7,5, R.C. Euro 735,95, con ogni ulteriore ed opportuna statuizione di condanna.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge;
”
PER IL CONVENUTO
“Nel merito, rigettare la domanda proposta da controparte. Con vittoria di spese e competenze.”
Pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio deducendo di essere proprietaria di una unità immobiliare, porzione CP_1 di edificio di maggior consistenza, sita nel Comune di Bettona (PG) e riferendo che la restante porzione del medesimo fabbricato è di proprietà del convenuto, suo fratello.
Secondo quanto allegato dall'attrice, nel mese di agosto 2021 il convenuto avrebbe installato, senza titolo, alcune tubazioni e cavi elettrici all'interno della soffitta di esclusiva proprietà della stessa, al fine di alimentare un termocamino collocato nella propria abitazione.
L'attrice riferisce di aver più volte sollecitato la rimozione degli impianti, dapprima in via bonaria e successivamente mediante diffide formali, rimaste prive di esito. Attivato un procedimento di mediazione, anche questo rimaneva senza esito.
In punto di diritto parte attrice domanda di dichiararsi che il suo immobile è libero da pesi e vincoli, e dunque che non è soggetto a servitù per il passaggio dei cavi elettrici e delle relative tubazioni in favore dell'immobile di proprietà di CP_1
Domanda quindi, per l'effetto, ordinarsi a di provvedere alla rimozione a CP_1 sua cura e spese dei cavi elettrici e delle tubazioni del suo impianto.
2. – Si è costituito tardivamente sostenendo in comparsa che l'impianto in CP_1 questione sia stato realizzato circa dieci anni addietro (e dunque, nel 2014-2015 al massimo)
e non come invece esposto dalla attrice nel 2021. Riferisce, quindi, che la posa in opera di tali impianti sarebbe intervenuta in un periodo in cui i rapporti con la sorella erano distesi e, soprattutto, con il consenso di questa, nell'ambito di un'intesa reciproca in forza della quale lei fu autorizzata all'istallazione di una canna fumaria.
Ha riferito di essersi reso anche disponibile alla rimozione delle tubature, subordinando l'assenso alla rimozione della richiamata canna fumaria.
In conclusione, il convenuto sostiene l'esistenza di un accordo tra le parti CP_1 che giustificherebbe la presenza dell'impianto e renderebbe infondata la domanda attorea.
Chiede, dunque, il rigetto delle avverse domande.
3. – In esito al rituale deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. (quanto alla prima, per parte unitamente alla costituzione) si è celebrata la prima udienza, alla CP_1 quale il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti a concludere e, quindi, fatte precisare le conclusioni e disposta la discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
Pagina 3 di 6 4. – La domanda è fondata e deve essere accolta.
L'attrice espone una domanda negatoria servitutis, chiedendo si accerti la libertà del fondo da pesi e vincoli e, in particolare, la libertà del fondo dal peso consistente nel passaggio di tubature a vista a servizio esclusivo dell'appartamento di CP_1
Il convenuto si difende esclusivamente sostenendo, dapprima, che le tubature sono state realizzate da oltre dieci anni (e poi chiedendo di provare, invero, che sono state realizzate nel 2018) e poi esponendo che tale realizzazione è stata autorizzata dalla controparte.
Nega quindi parte attrice l'esistenza di alcun accordo sul punto.
Deve in primo luogo osservarsi che in ogni caso l'opera di cui si discute costituisce senza dubbio un'opera materiale che realizza una utilitas di natura fondiaria, perché si pone come forma di asservimento di un fondo a favore dell'altro: sicchè chiunque sia il proprietario del fondo dominante gode dell'utilità che l'opera genera con il peso imposto sul fondo servente. Si tratta, cioè, di una servitù prediale, che – nella varietà di contenuti che può assumere – consiste sempre però in un “peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario” (v. art. 1027 cod. civ.); per converso, fermo che alcuno ha inteso argomentare sul punto, fermo che si ha riguardo per la facoltà di far passare cavi utili al miglior uso di un appartamento nell'altro appartamento, non si tratta invece di una utilità personale per in considerazione della natura del peso CP_1 imposto ed in difetto di alcuna diversa affermazione in ordine al contenuto del diritto fatto valere.
Ciò posto occorre rammentare che nell'actio negatoria servitutis – azione che compete al proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa (v. art. 949 cod. civ.) – l'onere della prova (che non investe la piena prova della proprietà in capo all'attore, che non è oggetto di controversia, v. da ultimo Cass. civ., Sez. II, 14 marzo 2025,
n. 6806; Cass. civ., Sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1905) del buon diritto di compiere l'attività affermata lesiva dall'attore spetta al convenuto. Tra altre v. Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre
2004, n. 24028, nella quale si legge: “L'azione "negatoria servitutis" tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell'attore, e dunque non soltanto all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo. Inoltre, poichè la titolaritàdel bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà - neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte - essendo sufficiente
Pagina 4 di 6 la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività.”.
Ne deriva, quindi, che il convenuto che non contesta, sul piano materiale, CP_1 di aver realizzato l'opera in questione, era tenuto a dare la prova del diritto di compierla: cioè ad affermare e dimostrare il titolo in suo favore.
È opportuno evidenziare che è irrilevante l'epoca di realizzazione delle opere in parola: parte convenuta, in dipendenza dal decorso del tempo, non ha fatto discendere alcuna conseguenza giuridica, in particolare non chiedendo la declaratoria di usucapione del diritto, sicchè – posto che l'azione negatoria è imprescrittibile in ragione della natura imprescrittibile della proprietà (v. Cass. civ., Sez. II, 6 maggio 2024, n. 12095, ove si legge:
“L'actio negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere esperita in ogni tempo dal proprietario dell'immobile preteso servente, sia che tenda soltanto all'accertamento negativo del preteso diritto di servitù, sia che, mediante tale azione, si chieda anche la demolizione di opere in cui si concreta l'esercizio della pretesa servitù.”) – in ogni caso il mero decorso del tempo non ha rilevanza (sia l'opera compiuta nel 2015, nel 2018 o nel 2021).
Osservato dunque che il convenuto espone a fondamento del suo diritto di tenere le tubature nel fondo altrui un accordo, deve quindi a questo punto rammentarsi che come noto, trattandosi di diritti reali, per un verso “Le servitù prediali possono essere costituite coattivamente o volontariamente. Possono essere costituite per usucapione o destinazione del padre di famiglia” (art. 1031 cod. civ.) e per altro verso che “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità: (…) 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (…)”
(art. 1350 cod. civ.).
Ciò posto, è evidente che era irrilevante ai fini della decisione qualsivoglia prova orale di un intervenuto accordo tra le parti avente ad oggetto una intesa sulle opere, posto che, stante la natura delle opere (e, invero, l'omessa deduzione in punto di fatto della esatta articolazione di accordi volti a limitare alla sola persona di un siffatto CP_1 accordo) le stesse doveva essere oggetto di un contratto fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata: ed in ogni caso l'unico capitolo di prova articolata dal convenuto sul punto (capitolo 4) era evidentemente inammissibile in quanto generico e privo di elementi di connotazione temporale o spaziale idonei a consentire la formulazione di prova contraria.
Pagina 5 di 6 È dunque chiaro, in definitiva, che convenuto in giudizio, non ha esposto CP_1
e dimostrato alcun titolo che gli consenta di vantare il diritto di tenere le predette tubature nel fondo altrui, sicchè la domanda di va accolta e lo stesso deve Parte_1 essere condannato alla rimozione.
5. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del valore indeterminato della lite, dello svolgimento di tutte le fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e tenendo conto dei valori di cui al d.m. 55/2014 (minimi: euro
3.809 euro;
massimo euro 11.425).
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che non sussiste servitù di passaggio di tubature e cavi a carico del fondo in proprietà di e identificato al Parte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Bettona al foglio 19, con le particelle: - n.75 sub 15, via
Bucaccio n.41, piano T-1-3; - n.75 sub 1, via Cerreto Alto, piano T-1; - n. 529, via Bucaccio snc, piano T,; ed a favore del fondo in proprietà di e indentificato al Catasto CP_1
Fabbricati del Comune di Bettona al foglio 19 con le particelle: - n.75 sub 16, via Bucaccio
n.41, piano T-2-3; - n.75 sub 2, via Cerreto Alto, piano T;
- n.732, via Bucaccio snc, piano
T;
- condanna a rimuovere le opere per cui è causa, e segnatamente i tubi e i cavi CP_1 che sono collocati a vista nella soffitta di senza indugio e a sua cura e Parte_1 spese;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.809 oltre CP_1 spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 30 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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