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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2663/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1422/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 10/06/2020, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Stanislao (c.f. C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_1 C.F._2
G. Verrengia (c.f. C.F._3
APPELLATO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._4
Renato G. Verrengia (c.f. C.F._3
APPELLATO
NONCHÉ (c.f. ) e (c.f. Controparte_3 C.F._5 Controparte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Verrengia (c.f. C.F._6
) C.F._7
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate dall'appellante in data 7.2.2025; dagli appellati e in data Controparte_1 Controparte_2
5.2.2025; dagli appellati e in data 5.2.2025. Controparte_3 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Controparte_1
Capua Vetere, il deducendo: Parte_1
- che il giorno 2.09.2006, alle ore 20:05 circa, mentre percorreva alla guida del ciclomotore Aprilia
Scarabeo tg. 6VYVS, di proprietà di , la via S. Pertini, in con Controparte_2 Parte_1
direzione via Venezia – via degli Oleandri, a causa della presenza di un avvallamento non segnalato sul manto stradale, perdeva il controllo del ciclomotore e sbandava nell'opposta corsia di marcia, andando ad urtare l'autocarro Fiat Iveco, targato AA961MZ, che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia;
- che a causa del sinistro riportava gravi lesioni personali.
Alla luce di quanto esposto, chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del Parte_1 per l'evento e condannarsi l'Ente al risarcimento di tutti i danni ( patrimoniali e non), con vittoria di spese.
2. Si costituiva in giudizio il deducendo: Parte_1
- che la responsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente ad Controparte_1
- che dalle testimonianze allegate al verbale redatto dai Vigili Urbani di accorsi sul luogo Parte_1
del sinistro, si evinceva che il danneggiato procedeva a velocità sostenuta su un ciclomotore per il quale non aveva l'abilitazione alla guida, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa;
- che avevano concorso al verificarsi dell'evento lesivo anche , proprietario del Controparte_2
ciclomotore condotto da e e , in qualità di Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 genitori dell'attore, all'epoca dei fatti, minorenne;
- che la responsabilità di si sostanziava nell'aver incautamente affidato il Controparte_2
ciclomotore di sua proprietà, peraltro sprovvisto di copertura assicurativa, al quindicenne , CP_1
per di più, privo di abilitazione alla guida;
- che la responsabilità dei genitori, invece, trovava fondamento nell'art. 2048 c.c. per culpa in educando;
- che nessuna responsabilità poteva ascriversi, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al Comune di Parte_1
in quanto il pericolo non solo era visibile, ma non era neanche imprevedibile;
- che dalle fotografie allegate al verbale dei vigili urbani si evinceva che l'avvallamento non avrebbe potuto determinare la perdita di controllo del veicolo, trattandosi di una lieve imperfezione stradale e che, dunque, la causa dello sbandamento non poteva che essere la velocità di guida del ciclomotore;
- che non poteva applicarsi al caso di specie l'art. 2051 c.c.;
- che le domande risarcitorie di erano formulate per importi eccessivi;
Controparte_1
- che era sfornita di prova anche la personalizzazione del danno;
- che non vi era la prova delle spese mediche richieste dall'attore.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa CP_2
, e;
nel merito per il rigetto della domanda per esclusiva
[...] Controparte_3 Controparte_4
responsabilità di in via gradata, in caso di accoglimento della domanda, previa Controparte_1
quantificazione delle percentuali di responsabilità di ciascuno nella causazione del sinistro, chiedeva di condannare e e a tenere indenne, in via Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
esclusiva, alternativa e/o solidale, il di tutte le somme che eventualmente Parte_1
dovesse pagare;
in estremo subordine, chiedeva la riduzione della pretesa risarcitoria.
3. Autorizzata la chiamata in causa, si costituivano e , i quali Controparte_3 Controparte_4
formulavano domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni, sia patrimoniali che non, che essi avevano subito a causa delle lesioni riportate dal figlio in occasione del sinistro.
4. Si costituiva . Controparte_2
Evidenziava che l'affidamento del veicolo a persona non munita di abilitazione alla guida non configurava un'ipotesi di responsabilità civile (trattandosi di un illecito amministrativo); chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
5. All'esito dell'istruttoria il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza, pubblicata il
10.06.2020, accertava l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Parte_1 sinistro e, per l'effetto, lo condannava al pagamento in favore dell'attore della somma di €
201.492,60, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
condannava il al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore e di Parte_1 CP_2
compensava le spese di lite nel rapporto tra il da un lato, e e
[...] Pt_1 Controparte_3
, dall'altro. Controparte_4
In motivazione deduceva che: la fattispecie andava inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.; l'attore aveva assolto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo egli fornito prova della verificazione del sinistro e della riconducibilità dello stesso all'anomalia della strada di proprietà dell'ente comunale;
il convenuto non aveva provato, di contro, la sussistenza del caso fortuito;
non vi erano i Pt_1
presupposti per configurare un concorso di colpa del danneggiato in quanto ( non solo all'epoca dei fatti non vigeva l'obbligo del patentino di guida per i ciclomotori di cilindrata 50 e ne era consentita la guida ai soggetti che avessero compiuto i quattordici anni) ma la circostanza dell'alta velocità era rimasta sfornita di prova;
inoltre, alcun valore poteva essere attribuito all'assenza di copertura assicurativa del ciclomotore condotto dall'attore, in quanto tale circostanza non si poneva in rapporto di causalità con l'evento dannoso;
in relazione ai danni, era da condividere il giudizio espresso dal consulente di parte convenuta, in base al quale il danneggiato aveva riportato, in seguito al sinistro in oggetto, un'inabilità temporanea parziale di giorni 60 al 50% e di giorni 60 al 25%, nonché dei postumi invalidanti nella misura del 28%; non risultavano provate circostanze utili ai fini della personalizzazione del danno;
andavano riconosciute, invece, le spese mediche documentate nella misura di € 4.244,32; non poteva riconoscersi il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa in quanto non sufficientemente dimostrato;
andavano riconosciuti anche gli interessi da lucro cessante;
alcuna responsabilità era da ascrivere a e ai genitori del Controparte_2
danneggiato; relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da e Controparte_3 CP_4
nei confronti del andava accolta l'eccezione di prescrizione da
[...] Parte_1 quest'ultimo proposta, con conseguente rigetto.
Il giudizio di appello
6. Il ha proposto appello. Parte_1
Con un primo motivo di censura ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c. e non nell'art. 2043 c.c.
Con il secondo motivo di appello ha criticato la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto che l'attore avesse assolto all'onere probatorio in punto di verificazione del sinistro, sia in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'incidente e l'anomalia della sede stradale. Sul punto, ha dedotto che vi sarebbero state delle discordanze evidenti tra la dinamica descritta in citazione, quella narrata dai due testimoni oculari e quella riferita dal danneggiato alle Forze dell'ordine. Ha aggiunto che da una attenta lettura del rapporto di intervento dei Vigili Urbani si evinceva che non era stata rilevata la presenza del dosso ed avvallamento;
nessuno dei soggetti presenti, incluso l'attore, ne aveva fatto menzione.
Con un ulteriore motivo di gravame ha dedotto che il tribunale aveva errato nell'escludere il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ha rilevato che nella fattispecie de qua si concretizzavano almeno due gravi violazioni normative, che avevano inciso nel verificarsi dell'evento: l'eccesso di velocità del conducente del ciclomotore e l'essersi quest'ultimo posto alla guida sprovvisto di patente.
Con un quinto motivo ha evidenziato che il tribunale aveva erroneamente ritenuto di dover liquidare sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento anche gli interessi compensativi, laddove l'attore non aveva provato un nocumento finanziario derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Ha aggiunto che in ogni caso il primo giudice avrebbe dovuto considerare, ai fini della decorrenza la data di notifica della citazione, e dunque di effettivo esercizio del diritto, e non la data del fatto, stante il colpevole ritardo e l'inerzia dell'attore
(che per oltre cinque anni non aveva agito per ottenere il ristoro dei danni dovuti).
Con il sesto motivo di gravame ha censurato la sentenza laddove era stata esclusa la responsabilità di
, consistita nel mettere in circolazione un veicolo sprovvisto di copertura Controparte_2
assicurativa affidandolo ad un soggetto privo di patente di guida. Ha inoltre aggiunto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto operare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Ha poi espressamente rinunciato alla domanda a suo tempo proposta nei confronti dei genitori del danneggiato, ossia e . Controparte_3 Controparte_4
Alla luce di quanto esposto, ha così concluso: a) Si accolga, per i rassegnati motivi di fatto e di diritto, il presente appello e, per l'effetto, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza, sussistendo gravi motivi, la si riformi accogliendosi, nei limiti che seguono, le conclusioni rassegnate in primo grado che qui pedissequamente si riportano: “si rigetti la domanda per esclusiva responsabilità del sig. In subordine si dichiari unico ed esclusivo Controparte_1
responsabile per il sinistro per cui è causa, in via alternativa e/o solidale, il signor CP_2
, condannandolo al conseguente pagamento di quanto richiesto dal signor
[...] Controparte_1
In via ancor più gradata, in caso di accoglimento della domanda del signor previa Controparte_1
qualificazione delle percentuali di responsabilità di ciascuno nella causazione del sinistro, si condanni il signor a tener indenne, in via esclusiva, alternativa e/o solidale, il Controparte_2
di tutte le somme che eventualmente dovesse essere condannato a pagare. Parte_1
In estremo subordine si riducano le pretese risarcitorie dell'attore nei limiti del giusto. In tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Quanto precede comunque disponendosi, sempre in riforma dell'appellata sentenza, la compensazione delle spese di lite del primo grado tra il
[...]
ed il sig. sussistendo i presupposti di rito per la relativa Parte_1 Controparte_2
declaratoria. b) Vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre i.v.a. c.p.a. e 15% per rimborso spese generali.”.
7.Si è costituito Controparte_1 Ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c ed ha contestato, nel merito, la fondatezza del gravame. Ha così concluso:“ Rigettare l'appello proposto dal Parte_1
3) confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. e
[...]
condannare il in p.l.r.p.t., come sopra rapp.to e dom.to, al risarcimento del Parte_1 danno in favore dell'appellato delle somme come determinate in atti, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno o quella somma che il Giudice riterrà equa e giusta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio con compensi di difesa da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
8. Si sono costituiti e i quali, contestata l'ammissibilità del Controparte_3 Controparte_4 gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne hanno chiesto il rigetto. Hanno così concluso: Rigettare
l'appello proposto dal con conferma della sentenza di primo grado emessa,e Parte_1
vittoria di spese con attribuzione al procuratore anticipatario”.
9. Si è costituito che ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello, Controparte_2 chiedendo il rigetto. Ha concluso: rigettare l'appello proposto dal e Parte_1
confermare la sentenza impugnata;
condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.”
Con decreto presidenziale del 15.01.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza dell' 11.02.2025 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, ritiene la Corte che l'appello è infondato.
In via preliminare, per ciò che attiene all'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., occorre considerare che nell'atto d'impugnazione sono chiaramente ed esaustivamente evidenziati i punti e le questioni della sentenza attinti dal gravame, nonché le relative doglianze, rinvenendosi accanto ad una parte volitiva anche una parte argomentativa volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le tante, Cass. 12/11/2021, n. 33843). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione
(cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n. 23100). Sicché risulta senz'altro superato lo scrutinio di ammissibilità di cui al novellato art. 342 c.p.c.
Venendo al merito del gravame, va in primo luogo esaminata la censura secondo cui il primo giudice erroneamente avrebbe applicato al caso di specie l'ipotesi di cui all'art.2051 c.c. e non quella disciplinata dall'art. 2043 c.c.
Il rilievo è infondato.
Ed infatti, come emerge dall' orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, cui la Corte aderisce condividendone le motivazioni, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass., sez. 3, ordinanza n. 6826/2021; Cass., sez. 3, ordinanza n.
6651/2020; Cass., sez. 3, ordinanza n. 16295/2019; Cass., sez. 6 -3, ordinanza n. 6703/2018). E ancora, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, ravvisandosi il presupposto di operatività della fattispecie, consistente nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro (cfr. in motivazione, Cass., sez. 3, n. 12988/2024).
Applicando detti principi al caso di specie, è indiscusso che la strada luogo del sinistro rientrava nel demanio del Comune di ente proprietario, tenuto a provvedere alla sua gestione, Parte_1 manutenzione e pulizia. Ne consegue, dunque, che è senz'altro configurabile a carico dell'ente comunale la responsabilità per cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con cui il assume che non era stata Pt_1 raggiunta la prova dell'effettiva presenza del dissesto stradale e che in ogni caso il danneggiato non aveva fornito piena prova della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anzitutto, rileva questa Corte che la presenza del dosso seguito dall'avvallamento trova conferma nelle fotografie allegate al verbale dei Vigili Urbani, nonché nella parte del verbale redatto successivamente al sopralluogo in cui gli stessi vigili dichiaravano che “ gli scriventi dopo le dichiarazioni del minore, rese oltre 30 giorni dalla data del sinistro, effettuavano formale sopralluogo e riscontravano la presenza di un lieve dosso con successivo avvallamento tale da creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale”.
Al contempo è di fondamentale importanza anche la testimonianza del teste , vigile Testimone_1
urbano accorso circa venti minuti dopo il sinistro sui luoghi di causa, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Quest'ultimo, infatti, interrogato dal giudice, all'udienza del 30.10.2014, ha dichiarato che “la zona era priva di illuminazione pubblica e il manto stradale non correttamente manutenuto” ed ha riconosciuto comunque nelle fotografie allegate al verbale da lui redatto “lo stato dei luoghi presenti al momento dell'incidente ed in particolare la sconnessione del manto stradale che verosimilmente determinò lo sbandamento e lo scarrocciamento del ciclomotore con il conseguente impatto con l'autocarro”. (cfr. verbale allegato al fascicolo di primo grado).
Peraltro non coglie nel segno neanche l'osservazione dell'appellante secondo cui, poiché il sopralluogo venne fatto oltre un mese dopo il sinistro, non vi sarebbe la prova che il dosso esistesse effettivamente al momento dell'incidente. Tale tesi non è condivisibile in quanto le fotografie allegate al verbale sono datate 4 settembre 2006 (due giorni dopo il sinistro) e inoltre, come evidenziato dall'appellato, esse raffiguravano uno stato dei luoghi caratterizzato da un grado di incuria tale da escludere che il dissesto si sia creato nell'arco di un mese, dovendo plausibilmente essere al più il prodotto di una condizione duratura e prolungata.
Anche il terzo motivo di gravame, volto a ritenere il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. non merita accoglimento.
Ritiene l'appellante che la condotta esclusiva o almeno concorrente di si Controparte_1
sostanzierebbe in due violazioni: il “pacifico” eccesso di velocità e l'essersi messo alla guida di un ciclomotore senza esserne abilitato.
Per ragioni di priorità logica va esaminato prima il profilo della mancanza del patentino.
Se da un lato è vero quando dedotto dall'appellante, ossia che il tribunale ha errato nel ritenere che all'epoca dei fatti non vigesse l'obbligo del patentino di guida per i ciclomotori di cilindrata 50, al contempo, ritiene questa Corte che l'assenza di abilitazione alla guida non possa essere considerata una concausa nella produzione del sinistro. Sul punto va rilevato che la valutazione delle infrazioni al codice della strada è diversa dalla ricostruzione eziologica della responsabilità civile. Ciò in quanto, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento è necessario che essa sia preordinata ad impedirlo, diversamente assumendo la condotta trasgressiva del contravventore autonoma rilevanza giuridica, ma non costitutiva di un rapporto di causalità con l'evento in relazione al quale essa diviene un mero antecedente storico occasionale (Cass.
n.13830/2010).
Ritiene la Corte che, tenuto conto delle condizioni della carreggiata, sia in quanto dissestata a causa dell'avvallamento presente, sia per la scarsa visibilità, essendo questa stata accertata anche dai Vigili accorsi sul luogo del sinistro (cfr. verbale della Polizia Municipale), la causa del sinistro va individuata proprio nelle cattive condizioni del manto stradale. Sicché è ragionevole ritenere che l'assenza della patente di guida, pur costituendo inosservanza di una determinata regola imposta dal
Codice della strada, tuttavia, costituisce violazione di una norma che non ha lo scopo di impedire il sinistro occorso al minore. In sostanza, quand'anche la vittima fosse stata munita di abilitazione alla guida del motorino 50, l'infortunio si sarebbe ugualmente verificato e ciò a causa delle cattive condizioni del manto stradale della cui custodia risponde l'ente appellante ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con riguardo poi al profilo della presunta eccessiva velocità di guida del conducente, a parere di questo Collegio, va evidenziato che il tribunale ha correttamente ritenuto tale circostanza non dimostrata, ma anzi esclusa anche dalla limitata cilindrata (50) del motociclo. Non potendo considerarsi sufficienti a tal fine le generiche dichiarazioni del conducente e del passeggero dell'autocarro in quanto prive di riscontro probatorio ed implicanti valutazioni.
Il quarto motivo di appello con cui il appellante lamenta il riconoscimento degli interessi da Pt_1
“lucro cessante” in assenza di prova va respinto.
In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito. (v. Cass., sez. 3, ordinanza n. 10376/2024)
La categoria degli interessi compensativi rappresenta una modalità di calcolo di una aliquota del danno aquiliano e, in particolare, del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca del momento lesivo. Invero, il debitore di una obbligazione di valore è in mora ex re dal giorno dell'illecito (art. 1219, co.2, n.1, c.c.) e cagiona al creditore un pregiudizio ulteriore e diverso rispetto alla perdita primaria, ossia la perduta possibilità di investire la somma dovutagli a titolo di risarcimento (che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essergli corrisposta dal giorno dell'illecito) e ricavarne, così, un lucro finanziario. Tuttavia, il legislatore non detta criteri specifici per la stima di tale danno da mora (come accade, invece, per i debiti di valuta, in relazione ai quali il danno da ritardo è quantificato secondo i criteri dettati dall'art. 1224 c.c.).
Pertanto, dovendo la stima del danno da mora nelle obbligazioni di valore avvenire necessariamente in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., la giurisprudenza ha adottato il ricorso ad un saggio di interesse come metodo di liquidazione di tale danno (Cass., sez. 6-3, ordinanza n. 15856/2019).
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ove vengano riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, tali interessi non possono essere calcolati sulla somma quantificata al momento della liquidazione, ma sulla somma devalutata al momento del sinistro e rivalutata poi di anno in anno fino al momento della liquidazione (v. a partire da Cass. SSUU, sent. n. 1712/1995).
In tema di responsabilità extra-contrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante lucro cessante).
Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.
(Cass., sez. 3, ordinanza n. 2979/2023).
Venendo al caso di specie, dunque, ritiene questa Corte che, alla luce dei principi suesposti, correttamente il tribunale abbia riconosciuto gli interessi compensativi al danneggiato in quanto essi costituiscono necessaria componente del danno subito. Va chiarito inoltre che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il giorno di maturazione del diritto è quello in cui si verifica l'evento dannoso, poiché ai sensi dell'art. 1219, co.2, n.1, c.c., quando il debito deriva da fatto illecito, non è necessaria la costituzione in mora, sicché il danneggiante è automaticamente in mora dal giorno dell'illecito stesso.
Anche l'ultimo motivo di appello volto a far valere la responsabilità di , Controparte_2
proprietario del ciclomotore su cui viaggiava , è infondato. Controparte_1
Ritiene infatti questo Collegio che la mancanza di responsabilità del conducente non possa che condurre all'esclusione della responsabilità anche del proprietario del ciclomotore. Difatti, una volta accertato che il sinistro è avvenuto esclusivamente per colpa della presenza del dissesto stradale, è del tutto superfluo esaminare una eventuale responsabilità di . Controparte_2
Alla luce di tale considerazione non merita esame la richiesta di compensazione delle spese di lite di primo grado tra il e avanzata dall'appellante. Parte_1 Controparte_2 Il gravame va pertanto respinto;
ne consegue la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello. Va liquidato pertanto in favore di l'importo di € 7.158,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Renato Verrengia dichiaratosi antistatario. Il compenso del citato legale va aumentato, nella misura del 30%, per l'attività difensiva svolta in favore dell'appellato ai sensi dell'art.4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 Controparte_2
trattandosi di assistenza professionale prestata in favore di parti che rivestono la medesima posizione processuale (nel caso di specie appellati). Sul punto si richiama l'orientamento della S.C. secondo il quale: “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 , variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi” (Cass. sez. III , 17/04/2024, n.
10367)
Si compensano le spese processuali nel rapporto tra l'appellante e Parte_1 [...]
, avendo il primo rinunciato alla domanda proposta nei loro confronti e Controparte_5
precisato, sin dall'atto introduttivo, di averli citati in giudizio solo per ragioni di litisconsorzio processuale ( cfr.conclusioni atto di appello )
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 1422/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
[...]
pubblicata in data 10.06.2020, così provvede: a) rigetta l'appello;
b) condanna il al pagamento delle spese del presente grado in favore di Parte_1
e , liquidate in complessive € 9.305,40 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_2
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Renato
Verrengia;
c) compensa le spese del presente grado tra l'appellante e gli appellati e Controparte_3 [...]
CP_4
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere estensore dott.Rosanna De Rosa