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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2022
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 775/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIR. IS. G/8 80143
NAPOLI, presso lo studio degli avv.ti DI MARTINO GAETANO e DI MARTINO ROBERTO
GIUSEPPE, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta CP_1 P.IVA_2 presso la - Corso Giacomo Matteotti n. 8 Controparte_2
10121 TORINO, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Salvatore Cavallaro, Elisa La Porta e Marcella
Sanfilippo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
HD TA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 13/12/2024 a precisato Parte_1 le conclusioni: “come da atto di citazione e successive memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e, dunque, perché l'Ill.mo Tribunale voglia:
1) accertare l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto rep. 5158, racc. 2429 del
22/05/2019, adottato con decreto del Responsabile della Struttura Territoriale del Piemonte e della
Valle d'Aosta del 21.6.2022, registro ufficiale U.0420778, e la consequenziale richiesta di
pagina 1 di 15 escussione della cauzione definitiva, la comunicazione dello stesso trasmessa in pari data e quelle ulteriori, contenenti anche le richieste di escussione della cauzione definitiva, con la conseguente disapplicazione di tutti gli atti ora indicati;
2) al contempo, accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, per effetto della diffida ad adempiere inviata dalla in via subordinata, e salvo Parte_1
gravame, dichiarare la risoluzione dello stesso contratto, per grave inadempimento della Stazione appaltante;
3) in via subordinata alle domande di cui al punto 2, dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 c.c.;
4) in via principale, avuto riguardo alla risoluzione del contratto e/o alla illegittimità del provvedimento di risoluzione, accertare il diritto della società Parte_1 al pagamento dell'utile sui lavori non eseguiti, con la condanna dell' in persona
[...] CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento di una somma pari ad € 44.965,9 o della somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi ed al risarcimento del danno curriculare, da liquidarsi in via equitativa, in euro 9.000, ovvero nella somma, maggiore
o minore;
5) avuto riguardo alla illegittimità del provvedimento di risoluzione, condannare l' in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al danno per lucro cessante, sotto forma di danno di perdita di chance, per le esclusioni ed i mancati affidamenti che dovessero essere causati dalla segnalazione,
e, dunque, al pagamento di una somma pari ad euro 1.000.000 delle somme, maggiori o minori, ritenute legittime dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi;
6) sempre in via principale, avuto riguardo alla risoluzione del contratto e/o della disapplicazione del provvedimento di risoluzione, accertare il diritto della società
[...]
al pagamento del valore venale dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. Parte_1
2033 c.c. o, in alternativa, dell'art. 2041 c.c., con la condanna dell' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento di euro 30.760,78 (ovverosia € 238.560,78, al lordo di quanto già percepito per l'anticipazione e del s.a.l. n. 1) o delle somme, maggiori o minori, ritenute legittime dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi;
7) in via subordinata alla domanda di cui al punto 5, nell'ipotesi in cui si ritenesse infondata la domanda di risoluzione o si ritenesse infondata la domanda di pagamento del valore venale delle
pagina 2 di 15 opere eseguite, accertare il diritto dei lavori eseguiti dalla Parte_1
[...]
8) per l'effetto, accertare l'importo dei lavori eseguiti a titolo di corrispettivo, con la compensazione delle reciproche ragioni di debito – credito, avuto riguardo agli importi corrisposti ed a quello dei lavori eseguiti, e condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento delle somme che dovessero risultare a credito dell'impresa, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002;
9) accertare in ogni caso il diritto della alla Parte_1 corresponsione degli interessi moratori, ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, sull'anticipazione e sugli acconti in corso d'opera corrisposti con ritardo o non corrisposti, e condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € 28.381,71, se del caso provvedendo ulteriormente alla compensazione come al punto precedente;
10) in ogni caso, accertare l'inadempimento dell' per le vicende descritte nell'atto di CP_1
citazione e, dunque, la richiesta di risarcimento del danno per la sospensione dei lavori e per il maggior tempo contrattuale;
11) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € CP_1
130.719,02 o della somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi;
12) accertare l'inesistenza del diritto di di escutere le garanzie prestate dalla HD CP_1
TA S.p.A.; per l'ipotesi in cui queste ultime dovesse corrispondere quanto richiesto, condannare in persona del legale rappresentante, alla restituzione di quanto pagato CP_1
dalla Compagnia garante;
13) rigettare la domanda riconvenzionale, previa disapplicazione della penale richiesta ovvero sua riduzione ex art. 1384 c.c., siccome manifestamente eccessiva;
14) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
Con note depositate in data 18/12/2024 ha così precisato le conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale Civile di Aosta, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso:
- in via principale, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettarle integralmente per i motivi esposti in atti, mandando assolta l' da ogni avversaria CP_1
pretesa;
pagina 3 di 15 - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. per grave ed ingiustificato inadempimento
[...] contrattuale e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna parte attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da in conseguenza di tale inadempimento, quantificati nella CP_1
misura di Euro 326.567,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni e le motivazioni esposte ovvero nella diversa somma accertata dal Tribunale;
- In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la HD ASSICURAZIONI s.p.a. (già HD Italia
s.p.a., a sua volta già , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_3
quale terza chiamata - contumace nel presente giudizio - in via esclusiva o solidale con
[...]
e/o per quanto di ragione, al pagamento ad della somma di euro 58.245,34, Parte_1 CP_1
nonché le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute da e per le quali HD è tenuta a Parte_1
garantire oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma accertata CP_1
dal Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva Parte_1
in giudizio e HD TA S.PA., sostenendo l'illegittimità della risoluzione del CP_1
contratto di appalto del 22/05/2019 disposta dalla stazione appaltante convenuta con provvedimento del 21/06/2022; l'attrice chiedeva in particolare l'accertamento della risoluzione del contratto per effetto della diffida ad adempiere del 17/02/2021. In subordine, proponeva chiedeva la risoluzione per inadempimento della convenuta e, in ulteriore subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta. Seguivano domande di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della convenuta e di accertamento dell'inesistenza del diritto di CP_1
ad escutere la garanzia costituita dall'appaltatore presso HD TA S.P.A. o, qualora la somma garantita fosse stata già incamerata, la condanna di restituire quanto corrispostole CP_1
dalla società garante. si costituiva in data 15/02/2023 chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1
proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'attrice, che quantificava in complessivi € 326.567,61. Chiedeva la condanna di HD TA
S.P.A. al pagamento di € 58.245,34, quale importo oggetto della polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.
pagina 4 di 15 Con provvedimento del 17/05/2023 HD TA S.P.A. era dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione;
veniva poi assegnato ad n termine per la notifica a HD TA S.P.A. della domanda trasversale proposta CP_1
nei suoi confronti nella comparsa di costituzione e risposta. Accertato il contraddittorio con HD
TA S.P.A., il giudice rigettava la domanda ex art. 186 ter c.p.c. proposta da ei CP_1 confronti di HD TA S.P.A., “stante l'esigenza di un approfondimento “istruttorio” sul provvedimento di risoluzione che l'istante indica – unitamente alla polizza assicurativa – come prova scritta a sostegno della richiesta di ingiunzione (provvedimento la cui legittimità è tuttavia oggetto di contestazione da parte attrice sulla base di articolate argomentazioni alla luce delle quali appare quantomeno opportuna la definitiva precisazione delle difese ed allegazioni delle parti, salva la successiva eventuale attività probatoria)”. Venivano quindi concessi alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Con provvedimento del 19/06/2024 l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da eniva CP_1
nuovamente respinta da questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo;
ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza del 19/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 07/01/2025 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che in tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'Ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti alla fase esecutiva del rapporto e, quindi, ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto (cfr. Cass. civ., Sez. U, 18/04/2002, n.
5640; Sez. 1, 04/02/2000, n. 1217).
2. Nel caso di specie, parte attrice sostiene che il contratto di appalto si sia risolto decorso il termine assegnato con la diffida ad adempiere del 16/02/2021 (doc. 23 di parte attrice); considerato che detta diffida ha preceduto il provvedimento di risoluzione emesso da doc. 30-1 CP_1
di parte attrice) va preliminarmente accertato se il contratto si sia risolto di diritto ex art. 1454 c.c. allo scadere del termine di quindici giorni assegnato con la predetta diffida.
pagina 5 di 15 Avendo riguardo a ciascuna delle prestazioni il cui adempimento è stato oggetto di intimazione, si osserva che la domanda di risoluzione non può essere accolta con riferimento all'“approvazione della variante, che contenga previsioni adeguate anche per i c.d. oneri Covid e per i maggiori tempi contrattuali necessari” e al “ristoro dei danni, causati dalla illegittima sospensione dei lavori, quantificati ai sensi dell'art.
3.8 del capitolato speciale d'appalto e derivanti: a) dalle maggiori spese generali;
b) dal mancato ammortamento per i macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione;
c) dalle retribuzioni inutilmente corrisposte;
d) dal ritardato conseguimento dell'utile; d) dai maggiori costi delle polizze fideiussorie”.
A questo riguardo rileva evidenziare che l'amministrazione ha accolto le istanze di proroga presentate dall'attrice, tra cui quella legata all'emergenza pandemica da Covid-19; non rileva ai fini della risoluzione il fatto che detta proroga sia stata determinata soltanto nel gennaio 2021 (v. docc. 22-24 di parte attrice), avendo le parti convenuto che della dilazione dei tempi “si terrà debito conto in fase di consuntivo”, come risulta dal verbale di coordinamento del 18/05/2020 sottoscritto anche dall'attrice (doc. 11 di parte convenuta). Anche ad ammettere un ritardo dell'amministrazione, non potrebbe comunque essere tale da giustificare la risoluzione, considerato che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e
l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art.
1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. civ., sez. I, 19/03/2020, n. 7463).
Dal verbale di coordinamento sopra citato risulta inoltre che “l'entità del cantiere non dovrebbe impattare in maniera significativa sui costi per la sicurezza”; a questo riguardo, devesi rilevare che per gli oneri Covid è stato riconosciuto all'appaltatrice l'importo di € 5.849,22, sicché neppure detta intimazione è idonea a determinare la risoluzione del contratto. Inoltre si osserva che dell'avvenuto adeguamento degli oneri della sicurezza per l'emergenza Covid-19 l'attrice era a conoscenza, come risulta dalla sua nota del 11/11/2020 (doc. 18 di parte attrice) e che in data
23/09/2020 il cantiere risultava “in uno stato di disordine e abbandono”, anche per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni e delle procedure contenute nel PSC, sicché, a maggior ragione,
l'inadempimento lamentato dall'attore non può ritenersi grave ai fini della risoluzione (v. doc. in atti e, in particolare, il doc. 34 di parte convenuta, dal quale emerge che all'esito del sopralluogo del 23/09/2020 l'amministrazione ha prescritto all'impresa di dare corso a quanto già oggetto di pagina 6 di 15 prescrizione in data 08/07/2020 e di garantire il livello di sicurezza del cantiere).
Quanto al ristoro dei danni, la diffida non può comportare la risoluzione del contratto, essendo l'intimazione fondata sull'errato presupposto dell'illegittimità della sospensione. Si evidenzia infatti che in data 17/07/2020 i lavori sono stati sospesi per la “necessità sopraggiunta di redigere una PVT di rimodulazione del QE (giusta richiesta di autorizzazione prot. CDG-322336 DEL
29/06/2020)”, come risulta dal verbale di sospensione (doc. 13 di parte attrice).
Ciò posto, il motivo della sospensione è venuto meno con l'approvazione in data 23/09/2020 della
PVT per la rimodulazione del quadro economico, circostanza conosciuta dall'impresa (doc. 18 di parte attrice;
doc. 17 di parte convenuta); conseguentemente, l'attrice, a fronte dell'ordine di servizio del 04/11/2020, avrebbe dovuto riprendere i lavori.
Devesi in particolare evidenziare che il rifiuto dell'attrice, non era giustificato (né poteva esserlo, per le ragioni di seguito esposte) dalla mancata approvazione della perizia di variante relativa all'inserimento di una corsia di immissione nella rotatoria, né tantomeno dalla questione relativa alla rideterminazione degli oneri Covid. Se con riguardo agli oneri Covid si richiama quanto sopra esposto, evidenziando inoltre che il verbale di sospensione del 17/07/2020 è stato sottoscritto dall'attrice senza riserve nonostante quest'ultima avesse chiesto nell'aprile 2020 la suddetta rideterminazione (in proposito v. Cass. civ., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8517), con specifico riferimento alla variante relativa alla corsia di immissione va sottolineato che trattasi di variante ben diversa da quella che è stata motivo di sospensione del 17/07/2020. Nella specie, si tratta della variante che
è stata proposta dal Comune di Nus in fase di esecuzione dei lavori con nota prot. ANAS 633771 del 27/11/2020 e, quindi, successivamente alla sospensione del 17/07/2020 (v. doc. 14 di parte convenuta;
docc. 19 e 22 di parte attrice). È dunque vero che a novembre 2020 i lavori non sono stati ripresi e dopo l'ordine di servizio del 04/11/2020 la convenuta ne ha ordinato la ripresa soltanto a marzo 2021, ma dal fatto che detto periodo corrisponda (almeno parzialmente) a quello di elaborazione della variante per l'immissione della corsia, non segue che quest'ultima sia stata la ragione della sospensione del 17/07/2020; né altrimenti potrebbe ritenersi, essendo a tal fine dirimente che il provvedimento del 17/07/2020 si riferisce alla PVT di rimodulazione del QE ed è stato emesso prima che all'amministrazione pervenisse dal la proposta della variante di CP_4
realizzazione della corsia. In mancanza di un provvedimento di sospensione (anche) per la variante relativa alla corsia, la sospensione dei lavori non poteva riguardare il periodo da novembre 2020 a marzo 2021; al più, in detto periodo vi è stata un'inerzia dell'amministrazione, che tuttavia non pagina 7 di 15 incide sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatrice; se la mera tolleranza al ritardo può giustificarsi in una logica collaborativa, nel caso di specie l'attrice a novembre 2020 si è rifiutata di riprendere i lavori e alla data del 08/04/2021 il cantiere risultava ancora abbandonato (doc. 23 bis di parte convenuta); a fronte di quanto sopra “una condotta di procrastinata inerzia come quella posta in essere dall'attrice non poteva essere tollerata, perché appunto equivaleva, nella sostanza, ad un rifiuto esplicito alla ripresa dei lavori (cfr. Corte Appello Firenze, 21-11-2022, n.
2593/2022).
Quanto al mancato pagamento “dei lavori eseguiti al 17.7.2020 e non ancora contabilizzati” e
“degli interessi moratori, dovuti in considerazione del ritardato versamento dell'anticipazione e dell'acconto in corso d'opera n. 1”, detti inadempimenti non giustificano la risoluzione del contratto in quanto: i) la circostanza che a novembre 2020 l'amministrazione abbia pagato l'importo risultante dal SAL 1 relativo ai lavori eseguiti al 12/11/2019 (doc. 39 della convenuta) e non quello relativo ai lavori eseguiti al 17/07/2020 (data della seconda sospensione, doc. 15 di parte attrice, da cui risulta che a luglio 2020 i lavori eseguiti ammontava ad € 192.725,00) non configura un inadempimento grave, cioè tale da incidere in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, considerato che il valore dei lavori eseguiti dalla ripresa dei lavori del maggio 2020
e luglio 2020 è pari a € 75.866,00 (v. p. 39 dell'atto di citazione) e considerato l'importo contrattuale di € 642.384,02; ii) neppure il mancato pagamento degli interessi moratori può di per sé giustificare la risoluzione del rapporto, tenuto conto di quanto si evidenzierà nel prosieguo circa la debenza degli interessi moratori.
3. Il mancato pagamento degli interessi moratori per il ritardato versamento dell'anticipazione e degli acconti in corso d'opera comporta invece l'accoglimento della domanda di cui al punto 9 delle conclusioni di parte attrice nella misura di seguito indicata.
Quanto all'anticipazione prevista dall'art. 35, c. 18, D.Lgs. n. 50/2016 si osserva che fino al
09/03/2020, data in cui l'attrice ha aumentato la somma garantita ai fini dell'erogazione dell'anticipazione (v. doc. 8 di parte convenuta), il ritardo nel pagamento non è imputabile all'amministrazione, essendo l'erogazione dell'anticipazione condizionata ex lege alla costituzione di una polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale.
Pertanto detto ritardo non ha generato interessi moratori a favore dell'attrice. All'opposto, gli interessi moratori sull'importo di € 128.476,8 vanno riconosciuti dal 09/03/2020 (data dell'addendum alla polizza fideiussoria di cui sopra) al 29/05/2020 (data di avvenuto pagamento pagina 8 di 15 dell'anticipazione, doc. 20 di parte attrice) nella misura prevista dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002
(cfr. Tribunale Palermo, 08/06/2020, n. 1919: “l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”).
Con riguardo ai corrispettivi in corso d'opera va evidenziato che secondo la prospettazione dell'attrice l'acconto in corso d'opera relativo al SAL 1 per i lavori eseguiti al 12/11/2019 è stato pagato soltanto a novembre 2020 (v. p. 20 dell'atto di citazione e p. 11 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice); quanto al ritardo dell'amministrazione, l'attrice richiama la normativa emergenziale che in deroga alle previsioni contrattuali (nella specie, l'art. 5 del contratto prevedeva l'emissione dei SAL al raggiungimento dell'importo di € 250.000,00) consente il pagamento dei lavori eseguiti a prescindere dal loro importo. Invero, in applicazione dell'art. 8, c.
4, D.L. 76/2020 (entrato in vigore il 17/07/2020), che dispone che “Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo”, il corrispettivo dei lavori avrebbe dovuto essere pagato entro il 21/08/2020. Ne consegue che è a decorrere da tale data, fino a novembre 2020 (si prende a riferimento la data dell'08/11/2020 risultante dal doc. 21 di parte attrice), sono riconosciuti all'attrice gli interessi moratori nella misura dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 sull'importo dei lavori eseguiti e, quindi, sull'importo di € 192.725,00, quale avanzamento lavori al 17/07/2020 (doc. 15 dell'attrice).
4. Non è fondata la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta proposta in via subordinata da parte attrice “giacché i prezzi di appalto sono divenuti, per effetto dei notevoli rincari dei materiali e dei costi delle lavorazioni eccessivamente onerosi” (p. 29 dell'atto di citazione). Va a questo riguardo evidenziato che, anche a prescindere da altre considerazioni, per un verso è la stessa attrice che colloca il rincaro del costo dell'acciaio e di altri materiali ferrosi all'inizio del 2021 (p. 26 dell'atto di citazione), quando l'impresa aveva già rifiutato la ripresa dei lavori, per altro verso, l'attrice, ove avesse ripreso i lavori a marzo 2021, ben pagina 9 di 15 avrebbe potuto chiedere l'adeguamento dei prezzi ai sensi della normativa introdotta con il D.L.
73/2021, esigenza che peraltro non risulta essere stata prospettata nella diffida ad adempiere. Per quanto riguarda poi i costi delle lavorazioni, l'affermazione è generica e non provata.
5. Le domande di cui ai punti 4, 5, 6 di parte attrice presuppongono l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dalla convenuta, sicché preliminare alla loro decisione è
l'accertamento dei presupposti di tale risoluzione.
Quanto al provvedimento di risoluzione emesso dalla convenuta, parte attrice contesta che nell'ambito del procedimento di risoluzione contrattuale non le sia stato assegnato il termine previsto dall'art. 108, c. 3, D.lgs. n. 50/2016 per la presentazione delle proprie controdeduzioni. La risoluzione disposta dall'amministrazione non può ritenersi illegittima, considerato che eventuali vizi procedimentali avrebbero dovuto essere rilevati nei confronti dell'amministrazione in altra sede e, per quel che qui rileva: i) la posizione sostanziale dell'appaltatrice è stata tutelata, avendo compiutamente esercitato le proprie difese nel presente giudizio (cfr. Tribunale Milano
09/07/2022); ii) la mancata ripresa dei lavori da parte dell'attrice è pacifica e risulta dalla documentazione in atti, come dall'ordine di servizio del 09/04/2021 (doc. 19 di parte convenuta) che richiama il verbale del 08/04/21, da cui emerge che a quella data il cantiere era “completamente disarmato” e “in stato di pietoso abbandono” (v. doc. 23 bis di parte convenuta), circostanze che rendono acclarato l'inadempimento dell'impresa. In ogni caso, se è vero che il provvedimento sopra citato menziona l'art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 (doc. 30 dell'attrice), è anche vero che il medesimo provvedimento richiama l'ordine di servizio del 15/03/2021 (all. 27 dell'attrice), con il quale l'amministrazione ordinava la ripresa dei lavori in applicazione dell'art. 108, c. 4, D.Lgs. n.
50/2016, che disciplina il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore.
6. La legittimità della risoluzione contrattuale disposta dall'amministrazione comporta il rigetto delle domande di cui ai punti 4, 5, 6 delle conclusioni di parte attrice.
7. A fronte della legittimità della risoluzione disposta dalla convenuta si procede con l'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatrice.
Quanto ai “maggiori oneri da sostenere per l'esecuzione dei lavori residui”, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento in quanto del tutto generica e sguarnita di prova. La convenuta non ha infatti neppure dedotto di avere riappaltato i lavori non ultimati dall'impresa e quanto ai maggiori costi subiti si è limitata a quantificarli con riferimento alla “variazione
pagina 10 di 15 dell'indice Istat”, senza depositare documentazione contabile idonea a comprovarli.
Del pari, non vi è spazio per il riconoscimento del danno all'immagine quantificato in € 100.000,00 per difetto di allegazione di fatti rilevanti per ritenere integrata la lesione della reputazione dell'ente
(cfr. in tema di appalto pubblico, Corte d'Appello Firenze, 21/11/2022, n. 2593).
Neppure è fondata la domanda con riferimento all'importo di € 64.238,40, chiesto dalla convenuta a titolo di penale ex art. 8 del contratto (doc.
1.1. della convenuta), trattandosi di penale per il ritardo che presuppone l'ultimazione dei lavori. Nel caso di specie, la convenuta non può chiedere la penale corredata al ritardo nella consegna dei lavori, poiché la risoluzione del contratto è intervenuta per grave inadempimento dell'appaltatrice sul presupposto che i lavori non erano stati portati a compimento;
a questo riguardo si osserva che: i) l'attrice chiede la penale “ai sensi dell'art. 8 comma b del Contratto, per 426 giorni di ritardo (dall'ultimazione teorica del
21.04.2021 alla risoluzione del contratto” ; ii) il contratto prevede testualmente che “Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto precedente, verrà applicata una penale giornaliera pari all'l'1‰ dell'importo del contratto”, così come il capitolato speciale di appalto disciplina il ritardo con riferimento all'ultimazione dei lavori (doc.
2.1 della convenuta); iii) pertanto, anche a voler ritenere che nonostante la risoluzione la clausola penale non venga travolta, considerata la perdita di efficacia ex nunc del contratto, in ogni caso la disciplina contrattuale presuppone che la penale si conteggi con riferimento ai giorni di ritardo maturati al momento dell'ultimazione dei lavori, ipotesi che nella fattispecie non ricorre (cfr. Corte Appello
Firenze, 21-11-2022, n. 2593; Cass. civ., sez. II, 01/03/2024, n. 5498: “In tema di appalto, la penale contrattuale per ritardo nell'esecuzione dei lavori deve essere interpretata secondo il significato letterale e sistematico delle clausole che la prevedono. Quando la penale è espressamente prevista per il caso di "ultimazione dei lavori oltre il termine contrattuale" o di "mancato completamento delle opere entro il termine prescritto", essa trova applicazione solo nell'ipotesi di effettiva ultimazione tardiva dei lavori e non anche nel caso di loro mancato completamento o di mero ritardo rispetto al cronoprogramma intermedio”). Quanto sopra vale anche per la previsione del capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevede la possibilità di riconoscere una penale in caso di ritardo nell'“ultimazione di ciascuna partita di lavoro”; al riguardo è infatti dirimente che nella fattispecie non era stata prevista la consegna frazionata delle opere o una consegna per comparti, bensì un'unica consegna finale a lavori interamente conclusi.
8. Il mancato riconoscimento dell'importo chiesto dalla convenuta a titolo di penale rende pagina 11 di 15 superfluo l'esame della domanda di cui al punto 13 delle conclusioni di parte attrice.
9. Quanto alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la differenza tra quanto percepito dall'impresa a titolo di anticipazione e corrispettivo (€ 206.800,80) e l'effettiva consistenza dei lavori, va evidenziato che trattasi di domanda di restituzione per indebito oggettivo. Tale domanda
è fondata a fronte della risoluzione contrattuale disposta dall'amministrazione, salvo condividere le argomentazioni dell'attrice in ordine all'importo dei lavori eseguiti. Si osserva al riguardo che dal verbale di sospensione del 17.7.2020 risulta un avanzamento lavori pari a € 192.725,00 (doc.
15 dell'attrice), mentre l'importo di € 107.618,76 è indicato nella sola contabilità dello stato finale, documento non sottoscritto dalle parti e successivo alla risoluzione (doc. 35 di parte convenuta); è pertanto all'importo di € 192.725,00 che deve farsi riferimento ai fini del calcolo di cui sopra, tanto più che la stessa amministrazione si riferisce a tale importo in sede di escussione della polizza fideiussoria (doc. 27 della convenuta).
Deve quindi riconoscersi a favore della convenuta l'importo di € 14.075,80 (€ 206.800,80 - €
192.725,00), oltre interessi legali dal 19/07/2022 al saldo. Gli interessi legali decorrono dalla domanda, che, in mancanza di un atto di messa in mora antecedente, va individuata nella notificazione dell'atto di citazione, poiché ai sensi dell'art. 2033 c.c. il "solvens" ha diritto agli interessi sulla somma da restituire dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, come sopra individuato.
Detta somma non è invece soggetta a rivalutazione monetaria, come chiesto in riconvenzionale dalla convenuta, trattandosi di debito di valuta come già esposto;
in proposito si osserva che la convenuta non ha chiesto il maggior danno ex art. 1224 c.c. ma solo la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione. Né può interpretarsi la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione come richiesta di corresponsione del maggior danno, in quanto, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte del 09/05/2013 n. 11012 , “il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (v. Cass. 02/11/2010 n. 22273
e Cass. 25/01/2002 n. 888).
L'importo di cui sopra dovrà però essere pagato da HD TA S.p.A. (Gruppo HD
pagina 12 di 15 Assicurazioni), già avendo la convenuta domandato la Controparte_3 condanna di quest'ultima, in via esclusiva o solidale, al pagamento dell'importo garantito con la cauzione definitiva costituita dall'appaltatore.
L'obbligazione di HD TA S.p.A. discende dalla polizza fideiussoria n. 69/02/802710934, emessa in data 19/11/2018 dalla compagnia (ora HD Controparte_3
TA S.p.A. - Gruppo HD Assicurazioni) ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 (docc. 31-1
e 39 dell'attrice); garanzia che ha natura di contratto autonomo, in quanto prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, c.
2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. Corte Appello Torino, 26/11/2024, n. 971; Tribunale di Roma,
27/07/2022, n. 33540). Nell'ambito di tale garanzia sono compresi gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni, come previsto dall'art. 11.a) del contratto (doc.
1.1 della convenuta) o, comunque, il “rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale”, come disposto dall'art. 103, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016, richiamato nella polizza di cui sopra;
la restituzione alla stazione appaltante della differenza tra quanto percepito dall'impresa a titolo di anticipazione e corrispettivo e l'effettiva consistenza dei lavori rientra quindi nell'oggetto della garanzia.
Deve poi evidenziarsi che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. civ., 31/03/2021, n. 8874).
Conseguentemente HD TA S.P.A. va condannata in via esclusiva al pagamento dell'importo di € 14.075,80, oltre interessi legali dal 19/07/2022 al saldo.
In ordine al quantum della condanna, si richiama quanto sopra esposto in ordine al mancato accoglimento della domanda di risarcimento, osservando che la garanzia di cui all'art. 103 D.Lgs.
pagina 13 di 15 50/2016 non può essere ritenuta assimilabile alla clausola penale e non è soggetta, quindi, alla disciplina degli artt. 1382, 1383 e 1384 c.c., per cui l'amministrazione non è esonerata dalla prova del pregiudizio effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'altro contraente (Tribunale
Vibo Valentia sez. I, 24/02/2022, n. 139); né le si può attribuire la natura di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., non essendo prevista alcuna dazione di denaro, ma solo la costituzione di uno strumento di garanzia.
10. Considerata l'esito della domanda relativa alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto dall'impresa a titolo di anticipazione e corrispettivo e l'importo dei lavori eseguiti, non trovano accoglimento le domande di cui ai punti 7 e 8 delle conclusioni di parte attrice.
11. Del pari, l'accertamento dell'operatività della garanzia escussa dalla convenuta comporta il rigetto della domanda di cui al punto 12 delle conclusioni dell'attrice.
12. L'esito della causa giustifica la compensazione tra l'attore e delle spese di lite CP_1 nella misura di un terzo, mentre la restante quota dei due terzi va posta a carico dell'attrice, in quanto prevalentemente soccombente;
tali spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione compreso tra €
1.000.001,00 e € 2.000.000,00, ad eccezione della fase di trattazione per la quale si applicano i minimi tabellari considerata l'attività svolta. Nella liquidazione della quota a carico dell'attore si tiene conto che ha svolto attività difensiva anche nei confronti di HD TA SPA e CP_1
pertanto viene applicata una riduzione del 5%.
13. Nel rapporto tra e HD TA SPA, quest'ultima è soccombente e pertanto CP_1 le spese sono poste a suo carico tenuto conto dell'attività difensiva svolta da nei CP_1
confronti di HD TA SPA nella misura di cui sopra. Dette spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00, ad eccezione della fase di trattazione per la quale si applicano i minimi tabellari considerata l'attività svolta.
14. Nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra
[...]
e HD TA S.P.A., stante la contumacia di quest'ultima e il rigetto Parte_1
della domanda di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 14 di 15 - Respinge le domande proposte da parte attrice, ad eccezione della domanda di cui al punto
9 delle conclusioni attoree, in accoglimento della quale condanna al pagamento in CP_1
favore di degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. Parte_1
231/2002 sull'importo di € 128.476,8 dal 9/03/2020 al 29/05/2020 e sull'importo di € 192.725,00 dal 21/08/2020 al 08/11/2020;
- Respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da;
CP_1
- Condanna HD TA S.P.A. al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1
14.075,80, oltre interessi legali dal 19/07/2022 al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dei due terzi delle spese di lite che liquida in € 18.464,2 per compenso, oltre al rimborso CP_1
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna HD TA SPA al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 che liquida in € 971,8 per compenso, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aosta, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 15 di 15
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 775/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIR. IS. G/8 80143
NAPOLI, presso lo studio degli avv.ti DI MARTINO GAETANO e DI MARTINO ROBERTO
GIUSEPPE, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta CP_1 P.IVA_2 presso la - Corso Giacomo Matteotti n. 8 Controparte_2
10121 TORINO, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Salvatore Cavallaro, Elisa La Porta e Marcella
Sanfilippo, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
HD TA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con note depositate in data 13/12/2024 a precisato Parte_1 le conclusioni: “come da atto di citazione e successive memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e, dunque, perché l'Ill.mo Tribunale voglia:
1) accertare l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto rep. 5158, racc. 2429 del
22/05/2019, adottato con decreto del Responsabile della Struttura Territoriale del Piemonte e della
Valle d'Aosta del 21.6.2022, registro ufficiale U.0420778, e la consequenziale richiesta di
pagina 1 di 15 escussione della cauzione definitiva, la comunicazione dello stesso trasmessa in pari data e quelle ulteriori, contenenti anche le richieste di escussione della cauzione definitiva, con la conseguente disapplicazione di tutti gli atti ora indicati;
2) al contempo, accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, per effetto della diffida ad adempiere inviata dalla in via subordinata, e salvo Parte_1
gravame, dichiarare la risoluzione dello stesso contratto, per grave inadempimento della Stazione appaltante;
3) in via subordinata alle domande di cui al punto 2, dichiarare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1467 c.c.;
4) in via principale, avuto riguardo alla risoluzione del contratto e/o alla illegittimità del provvedimento di risoluzione, accertare il diritto della società Parte_1 al pagamento dell'utile sui lavori non eseguiti, con la condanna dell' in persona
[...] CP_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento di una somma pari ad € 44.965,9 o della somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi ed al risarcimento del danno curriculare, da liquidarsi in via equitativa, in euro 9.000, ovvero nella somma, maggiore
o minore;
5) avuto riguardo alla illegittimità del provvedimento di risoluzione, condannare l' in CP_1
persona del legale rapp.te p.t., al danno per lucro cessante, sotto forma di danno di perdita di chance, per le esclusioni ed i mancati affidamenti che dovessero essere causati dalla segnalazione,
e, dunque, al pagamento di una somma pari ad euro 1.000.000 delle somme, maggiori o minori, ritenute legittime dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi;
6) sempre in via principale, avuto riguardo alla risoluzione del contratto e/o della disapplicazione del provvedimento di risoluzione, accertare il diritto della società
[...]
al pagamento del valore venale dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. Parte_1
2033 c.c. o, in alternativa, dell'art. 2041 c.c., con la condanna dell' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t., al pagamento di euro 30.760,78 (ovverosia € 238.560,78, al lordo di quanto già percepito per l'anticipazione e del s.a.l. n. 1) o delle somme, maggiori o minori, ritenute legittime dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi;
7) in via subordinata alla domanda di cui al punto 5, nell'ipotesi in cui si ritenesse infondata la domanda di risoluzione o si ritenesse infondata la domanda di pagamento del valore venale delle
pagina 2 di 15 opere eseguite, accertare il diritto dei lavori eseguiti dalla Parte_1
[...]
8) per l'effetto, accertare l'importo dei lavori eseguiti a titolo di corrispettivo, con la compensazione delle reciproche ragioni di debito – credito, avuto riguardo agli importi corrisposti ed a quello dei lavori eseguiti, e condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento delle somme che dovessero risultare a credito dell'impresa, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002;
9) accertare in ogni caso il diritto della alla Parte_1 corresponsione degli interessi moratori, ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, sull'anticipazione e sugli acconti in corso d'opera corrisposti con ritardo o non corrisposti, e condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € 28.381,71, se del caso provvedendo ulteriormente alla compensazione come al punto precedente;
10) in ogni caso, accertare l'inadempimento dell' per le vicende descritte nell'atto di CP_1
citazione e, dunque, la richiesta di risarcimento del danno per la sospensione dei lavori e per il maggior tempo contrattuale;
11) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di € CP_1
130.719,02 o della somma, maggiore o minore, ritenuta legittima dall'Ill.mo Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi;
12) accertare l'inesistenza del diritto di di escutere le garanzie prestate dalla HD CP_1
TA S.p.A.; per l'ipotesi in cui queste ultime dovesse corrispondere quanto richiesto, condannare in persona del legale rappresentante, alla restituzione di quanto pagato CP_1
dalla Compagnia garante;
13) rigettare la domanda riconvenzionale, previa disapplicazione della penale richiesta ovvero sua riduzione ex art. 1384 c.c., siccome manifestamente eccessiva;
14) condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese, diritti ed CP_1 onorari, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
Con note depositate in data 18/12/2024 ha così precisato le conclusioni: “Piaccia CP_1 all'Ill.mo Tribunale Civile di Aosta, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso:
- in via principale, accertare l'infondatezza delle avversarie domande e pretese e, per l'effetto, rigettarle integralmente per i motivi esposti in atti, mandando assolta l' da ogni avversaria CP_1
pretesa;
pagina 3 di 15 - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. per grave ed ingiustificato inadempimento
[...] contrattuale e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l'odierna parte attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da in conseguenza di tale inadempimento, quantificati nella CP_1
misura di Euro 326.567,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni e le motivazioni esposte ovvero nella diversa somma accertata dal Tribunale;
- In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la HD ASSICURAZIONI s.p.a. (già HD Italia
s.p.a., a sua volta già , in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_3
quale terza chiamata - contumace nel presente giudizio - in via esclusiva o solidale con
[...]
e/o per quanto di ragione, al pagamento ad della somma di euro 58.245,34, Parte_1 CP_1
nonché le ulteriori somme a qualsiasi titolo dovute da e per le quali HD è tenuta a Parte_1
garantire oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma accertata CP_1
dal Tribunale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre oneri come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato onveniva Parte_1
in giudizio e HD TA S.PA., sostenendo l'illegittimità della risoluzione del CP_1
contratto di appalto del 22/05/2019 disposta dalla stazione appaltante convenuta con provvedimento del 21/06/2022; l'attrice chiedeva in particolare l'accertamento della risoluzione del contratto per effetto della diffida ad adempiere del 17/02/2021. In subordine, proponeva chiedeva la risoluzione per inadempimento della convenuta e, in ulteriore subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta. Seguivano domande di risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento della convenuta e di accertamento dell'inesistenza del diritto di CP_1
ad escutere la garanzia costituita dall'appaltatore presso HD TA S.P.A. o, qualora la somma garantita fosse stata già incamerata, la condanna di restituire quanto corrispostole CP_1
dalla società garante. si costituiva in data 15/02/2023 chiedendo il rigetto delle domande attoree e CP_1
proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'attrice, che quantificava in complessivi € 326.567,61. Chiedeva la condanna di HD TA
S.P.A. al pagamento di € 58.245,34, quale importo oggetto della polizza fideiussoria stipulata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.
pagina 4 di 15 Con provvedimento del 17/05/2023 HD TA S.P.A. era dichiarata contumace, non essendosi costituita nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione;
veniva poi assegnato ad n termine per la notifica a HD TA S.P.A. della domanda trasversale proposta CP_1
nei suoi confronti nella comparsa di costituzione e risposta. Accertato il contraddittorio con HD
TA S.P.A., il giudice rigettava la domanda ex art. 186 ter c.p.c. proposta da ei CP_1 confronti di HD TA S.P.A., “stante l'esigenza di un approfondimento “istruttorio” sul provvedimento di risoluzione che l'istante indica – unitamente alla polizza assicurativa – come prova scritta a sostegno della richiesta di ingiunzione (provvedimento la cui legittimità è tuttavia oggetto di contestazione da parte attrice sulla base di articolate argomentazioni alla luce delle quali appare quantomeno opportuna la definitiva precisazione delle difese ed allegazioni delle parti, salva la successiva eventuale attività probatoria)”. Venivano quindi concessi alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie.
Con provvedimento del 19/06/2024 l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. proposta da eniva CP_1
nuovamente respinta da questo giudice, al quale il presente fascicolo è stato assegnato a seguito della presa di funzioni presso l'intestato Tribunale, avvenuta in data 22.01.2024 ai sensi del D.M. del 22.01.2024, e conseguente attribuzione del ruolo;
ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza del 19/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 07/01/2025 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che in tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'Ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie inerenti alla fase esecutiva del rapporto e, quindi, ai diritti e agli obblighi scaturenti dal contratto di appalto (cfr. Cass. civ., Sez. U, 18/04/2002, n.
5640; Sez. 1, 04/02/2000, n. 1217).
2. Nel caso di specie, parte attrice sostiene che il contratto di appalto si sia risolto decorso il termine assegnato con la diffida ad adempiere del 16/02/2021 (doc. 23 di parte attrice); considerato che detta diffida ha preceduto il provvedimento di risoluzione emesso da doc. 30-1 CP_1
di parte attrice) va preliminarmente accertato se il contratto si sia risolto di diritto ex art. 1454 c.c. allo scadere del termine di quindici giorni assegnato con la predetta diffida.
pagina 5 di 15 Avendo riguardo a ciascuna delle prestazioni il cui adempimento è stato oggetto di intimazione, si osserva che la domanda di risoluzione non può essere accolta con riferimento all'“approvazione della variante, che contenga previsioni adeguate anche per i c.d. oneri Covid e per i maggiori tempi contrattuali necessari” e al “ristoro dei danni, causati dalla illegittima sospensione dei lavori, quantificati ai sensi dell'art.
3.8 del capitolato speciale d'appalto e derivanti: a) dalle maggiori spese generali;
b) dal mancato ammortamento per i macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione;
c) dalle retribuzioni inutilmente corrisposte;
d) dal ritardato conseguimento dell'utile; d) dai maggiori costi delle polizze fideiussorie”.
A questo riguardo rileva evidenziare che l'amministrazione ha accolto le istanze di proroga presentate dall'attrice, tra cui quella legata all'emergenza pandemica da Covid-19; non rileva ai fini della risoluzione il fatto che detta proroga sia stata determinata soltanto nel gennaio 2021 (v. docc. 22-24 di parte attrice), avendo le parti convenuto che della dilazione dei tempi “si terrà debito conto in fase di consuntivo”, come risulta dal verbale di coordinamento del 18/05/2020 sottoscritto anche dall'attrice (doc. 11 di parte convenuta). Anche ad ammettere un ritardo dell'amministrazione, non potrebbe comunque essere tale da giustificare la risoluzione, considerato che “l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e
l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art.
1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento” (Cass. civ., sez. I, 19/03/2020, n. 7463).
Dal verbale di coordinamento sopra citato risulta inoltre che “l'entità del cantiere non dovrebbe impattare in maniera significativa sui costi per la sicurezza”; a questo riguardo, devesi rilevare che per gli oneri Covid è stato riconosciuto all'appaltatrice l'importo di € 5.849,22, sicché neppure detta intimazione è idonea a determinare la risoluzione del contratto. Inoltre si osserva che dell'avvenuto adeguamento degli oneri della sicurezza per l'emergenza Covid-19 l'attrice era a conoscenza, come risulta dalla sua nota del 11/11/2020 (doc. 18 di parte attrice) e che in data
23/09/2020 il cantiere risultava “in uno stato di disordine e abbandono”, anche per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni e delle procedure contenute nel PSC, sicché, a maggior ragione,
l'inadempimento lamentato dall'attore non può ritenersi grave ai fini della risoluzione (v. doc. in atti e, in particolare, il doc. 34 di parte convenuta, dal quale emerge che all'esito del sopralluogo del 23/09/2020 l'amministrazione ha prescritto all'impresa di dare corso a quanto già oggetto di pagina 6 di 15 prescrizione in data 08/07/2020 e di garantire il livello di sicurezza del cantiere).
Quanto al ristoro dei danni, la diffida non può comportare la risoluzione del contratto, essendo l'intimazione fondata sull'errato presupposto dell'illegittimità della sospensione. Si evidenzia infatti che in data 17/07/2020 i lavori sono stati sospesi per la “necessità sopraggiunta di redigere una PVT di rimodulazione del QE (giusta richiesta di autorizzazione prot. CDG-322336 DEL
29/06/2020)”, come risulta dal verbale di sospensione (doc. 13 di parte attrice).
Ciò posto, il motivo della sospensione è venuto meno con l'approvazione in data 23/09/2020 della
PVT per la rimodulazione del quadro economico, circostanza conosciuta dall'impresa (doc. 18 di parte attrice;
doc. 17 di parte convenuta); conseguentemente, l'attrice, a fronte dell'ordine di servizio del 04/11/2020, avrebbe dovuto riprendere i lavori.
Devesi in particolare evidenziare che il rifiuto dell'attrice, non era giustificato (né poteva esserlo, per le ragioni di seguito esposte) dalla mancata approvazione della perizia di variante relativa all'inserimento di una corsia di immissione nella rotatoria, né tantomeno dalla questione relativa alla rideterminazione degli oneri Covid. Se con riguardo agli oneri Covid si richiama quanto sopra esposto, evidenziando inoltre che il verbale di sospensione del 17/07/2020 è stato sottoscritto dall'attrice senza riserve nonostante quest'ultima avesse chiesto nell'aprile 2020 la suddetta rideterminazione (in proposito v. Cass. civ., Sez. 3, 06/05/2020, n. 8517), con specifico riferimento alla variante relativa alla corsia di immissione va sottolineato che trattasi di variante ben diversa da quella che è stata motivo di sospensione del 17/07/2020. Nella specie, si tratta della variante che
è stata proposta dal Comune di Nus in fase di esecuzione dei lavori con nota prot. ANAS 633771 del 27/11/2020 e, quindi, successivamente alla sospensione del 17/07/2020 (v. doc. 14 di parte convenuta;
docc. 19 e 22 di parte attrice). È dunque vero che a novembre 2020 i lavori non sono stati ripresi e dopo l'ordine di servizio del 04/11/2020 la convenuta ne ha ordinato la ripresa soltanto a marzo 2021, ma dal fatto che detto periodo corrisponda (almeno parzialmente) a quello di elaborazione della variante per l'immissione della corsia, non segue che quest'ultima sia stata la ragione della sospensione del 17/07/2020; né altrimenti potrebbe ritenersi, essendo a tal fine dirimente che il provvedimento del 17/07/2020 si riferisce alla PVT di rimodulazione del QE ed è stato emesso prima che all'amministrazione pervenisse dal la proposta della variante di CP_4
realizzazione della corsia. In mancanza di un provvedimento di sospensione (anche) per la variante relativa alla corsia, la sospensione dei lavori non poteva riguardare il periodo da novembre 2020 a marzo 2021; al più, in detto periodo vi è stata un'inerzia dell'amministrazione, che tuttavia non pagina 7 di 15 incide sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatrice; se la mera tolleranza al ritardo può giustificarsi in una logica collaborativa, nel caso di specie l'attrice a novembre 2020 si è rifiutata di riprendere i lavori e alla data del 08/04/2021 il cantiere risultava ancora abbandonato (doc. 23 bis di parte convenuta); a fronte di quanto sopra “una condotta di procrastinata inerzia come quella posta in essere dall'attrice non poteva essere tollerata, perché appunto equivaleva, nella sostanza, ad un rifiuto esplicito alla ripresa dei lavori (cfr. Corte Appello Firenze, 21-11-2022, n.
2593/2022).
Quanto al mancato pagamento “dei lavori eseguiti al 17.7.2020 e non ancora contabilizzati” e
“degli interessi moratori, dovuti in considerazione del ritardato versamento dell'anticipazione e dell'acconto in corso d'opera n. 1”, detti inadempimenti non giustificano la risoluzione del contratto in quanto: i) la circostanza che a novembre 2020 l'amministrazione abbia pagato l'importo risultante dal SAL 1 relativo ai lavori eseguiti al 12/11/2019 (doc. 39 della convenuta) e non quello relativo ai lavori eseguiti al 17/07/2020 (data della seconda sospensione, doc. 15 di parte attrice, da cui risulta che a luglio 2020 i lavori eseguiti ammontava ad € 192.725,00) non configura un inadempimento grave, cioè tale da incidere in misura apprezzabile sull'economia complessiva del rapporto, considerato che il valore dei lavori eseguiti dalla ripresa dei lavori del maggio 2020
e luglio 2020 è pari a € 75.866,00 (v. p. 39 dell'atto di citazione) e considerato l'importo contrattuale di € 642.384,02; ii) neppure il mancato pagamento degli interessi moratori può di per sé giustificare la risoluzione del rapporto, tenuto conto di quanto si evidenzierà nel prosieguo circa la debenza degli interessi moratori.
3. Il mancato pagamento degli interessi moratori per il ritardato versamento dell'anticipazione e degli acconti in corso d'opera comporta invece l'accoglimento della domanda di cui al punto 9 delle conclusioni di parte attrice nella misura di seguito indicata.
Quanto all'anticipazione prevista dall'art. 35, c. 18, D.Lgs. n. 50/2016 si osserva che fino al
09/03/2020, data in cui l'attrice ha aumentato la somma garantita ai fini dell'erogazione dell'anticipazione (v. doc. 8 di parte convenuta), il ritardo nel pagamento non è imputabile all'amministrazione, essendo l'erogazione dell'anticipazione condizionata ex lege alla costituzione di una polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale.
Pertanto detto ritardo non ha generato interessi moratori a favore dell'attrice. All'opposto, gli interessi moratori sull'importo di € 128.476,8 vanno riconosciuti dal 09/03/2020 (data dell'addendum alla polizza fideiussoria di cui sopra) al 29/05/2020 (data di avvenuto pagamento pagina 8 di 15 dell'anticipazione, doc. 20 di parte attrice) nella misura prevista dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002
(cfr. Tribunale Palermo, 08/06/2020, n. 1919: “l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore”).
Con riguardo ai corrispettivi in corso d'opera va evidenziato che secondo la prospettazione dell'attrice l'acconto in corso d'opera relativo al SAL 1 per i lavori eseguiti al 12/11/2019 è stato pagato soltanto a novembre 2020 (v. p. 20 dell'atto di citazione e p. 11 della memoria ex art. 183
c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice); quanto al ritardo dell'amministrazione, l'attrice richiama la normativa emergenziale che in deroga alle previsioni contrattuali (nella specie, l'art. 5 del contratto prevedeva l'emissione dei SAL al raggiungimento dell'importo di € 250.000,00) consente il pagamento dei lavori eseguiti a prescindere dal loro importo. Invero, in applicazione dell'art. 8, c.
4, D.L. 76/2020 (entrato in vigore il 17/07/2020), che dispone che “Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo”, il corrispettivo dei lavori avrebbe dovuto essere pagato entro il 21/08/2020. Ne consegue che è a decorrere da tale data, fino a novembre 2020 (si prende a riferimento la data dell'08/11/2020 risultante dal doc. 21 di parte attrice), sono riconosciuti all'attrice gli interessi moratori nella misura dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 sull'importo dei lavori eseguiti e, quindi, sull'importo di € 192.725,00, quale avanzamento lavori al 17/07/2020 (doc. 15 dell'attrice).
4. Non è fondata la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta proposta in via subordinata da parte attrice “giacché i prezzi di appalto sono divenuti, per effetto dei notevoli rincari dei materiali e dei costi delle lavorazioni eccessivamente onerosi” (p. 29 dell'atto di citazione). Va a questo riguardo evidenziato che, anche a prescindere da altre considerazioni, per un verso è la stessa attrice che colloca il rincaro del costo dell'acciaio e di altri materiali ferrosi all'inizio del 2021 (p. 26 dell'atto di citazione), quando l'impresa aveva già rifiutato la ripresa dei lavori, per altro verso, l'attrice, ove avesse ripreso i lavori a marzo 2021, ben pagina 9 di 15 avrebbe potuto chiedere l'adeguamento dei prezzi ai sensi della normativa introdotta con il D.L.
73/2021, esigenza che peraltro non risulta essere stata prospettata nella diffida ad adempiere. Per quanto riguarda poi i costi delle lavorazioni, l'affermazione è generica e non provata.
5. Le domande di cui ai punti 4, 5, 6 di parte attrice presuppongono l'illegittimità della risoluzione contrattuale disposta dalla convenuta, sicché preliminare alla loro decisione è
l'accertamento dei presupposti di tale risoluzione.
Quanto al provvedimento di risoluzione emesso dalla convenuta, parte attrice contesta che nell'ambito del procedimento di risoluzione contrattuale non le sia stato assegnato il termine previsto dall'art. 108, c. 3, D.lgs. n. 50/2016 per la presentazione delle proprie controdeduzioni. La risoluzione disposta dall'amministrazione non può ritenersi illegittima, considerato che eventuali vizi procedimentali avrebbero dovuto essere rilevati nei confronti dell'amministrazione in altra sede e, per quel che qui rileva: i) la posizione sostanziale dell'appaltatrice è stata tutelata, avendo compiutamente esercitato le proprie difese nel presente giudizio (cfr. Tribunale Milano
09/07/2022); ii) la mancata ripresa dei lavori da parte dell'attrice è pacifica e risulta dalla documentazione in atti, come dall'ordine di servizio del 09/04/2021 (doc. 19 di parte convenuta) che richiama il verbale del 08/04/21, da cui emerge che a quella data il cantiere era “completamente disarmato” e “in stato di pietoso abbandono” (v. doc. 23 bis di parte convenuta), circostanze che rendono acclarato l'inadempimento dell'impresa. In ogni caso, se è vero che il provvedimento sopra citato menziona l'art. 108, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016 (doc. 30 dell'attrice), è anche vero che il medesimo provvedimento richiama l'ordine di servizio del 15/03/2021 (all. 27 dell'attrice), con il quale l'amministrazione ordinava la ripresa dei lavori in applicazione dell'art. 108, c. 4, D.Lgs. n.
50/2016, che disciplina il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore.
6. La legittimità della risoluzione contrattuale disposta dall'amministrazione comporta il rigetto delle domande di cui ai punti 4, 5, 6 delle conclusioni di parte attrice.
7. A fronte della legittimità della risoluzione disposta dalla convenuta si procede con l'esame della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatrice.
Quanto ai “maggiori oneri da sostenere per l'esecuzione dei lavori residui”, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento in quanto del tutto generica e sguarnita di prova. La convenuta non ha infatti neppure dedotto di avere riappaltato i lavori non ultimati dall'impresa e quanto ai maggiori costi subiti si è limitata a quantificarli con riferimento alla “variazione
pagina 10 di 15 dell'indice Istat”, senza depositare documentazione contabile idonea a comprovarli.
Del pari, non vi è spazio per il riconoscimento del danno all'immagine quantificato in € 100.000,00 per difetto di allegazione di fatti rilevanti per ritenere integrata la lesione della reputazione dell'ente
(cfr. in tema di appalto pubblico, Corte d'Appello Firenze, 21/11/2022, n. 2593).
Neppure è fondata la domanda con riferimento all'importo di € 64.238,40, chiesto dalla convenuta a titolo di penale ex art. 8 del contratto (doc.
1.1. della convenuta), trattandosi di penale per il ritardo che presuppone l'ultimazione dei lavori. Nel caso di specie, la convenuta non può chiedere la penale corredata al ritardo nella consegna dei lavori, poiché la risoluzione del contratto è intervenuta per grave inadempimento dell'appaltatrice sul presupposto che i lavori non erano stati portati a compimento;
a questo riguardo si osserva che: i) l'attrice chiede la penale “ai sensi dell'art. 8 comma b del Contratto, per 426 giorni di ritardo (dall'ultimazione teorica del
21.04.2021 alla risoluzione del contratto” ; ii) il contratto prevede testualmente che “Per ogni giorno di ritardo rispetto al Termine di Ultimazione (TU), di cui al punto precedente, verrà applicata una penale giornaliera pari all'l'1‰ dell'importo del contratto”, così come il capitolato speciale di appalto disciplina il ritardo con riferimento all'ultimazione dei lavori (doc.
2.1 della convenuta); iii) pertanto, anche a voler ritenere che nonostante la risoluzione la clausola penale non venga travolta, considerata la perdita di efficacia ex nunc del contratto, in ogni caso la disciplina contrattuale presuppone che la penale si conteggi con riferimento ai giorni di ritardo maturati al momento dell'ultimazione dei lavori, ipotesi che nella fattispecie non ricorre (cfr. Corte Appello
Firenze, 21-11-2022, n. 2593; Cass. civ., sez. II, 01/03/2024, n. 5498: “In tema di appalto, la penale contrattuale per ritardo nell'esecuzione dei lavori deve essere interpretata secondo il significato letterale e sistematico delle clausole che la prevedono. Quando la penale è espressamente prevista per il caso di "ultimazione dei lavori oltre il termine contrattuale" o di "mancato completamento delle opere entro il termine prescritto", essa trova applicazione solo nell'ipotesi di effettiva ultimazione tardiva dei lavori e non anche nel caso di loro mancato completamento o di mero ritardo rispetto al cronoprogramma intermedio”). Quanto sopra vale anche per la previsione del capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevede la possibilità di riconoscere una penale in caso di ritardo nell'“ultimazione di ciascuna partita di lavoro”; al riguardo è infatti dirimente che nella fattispecie non era stata prevista la consegna frazionata delle opere o una consegna per comparti, bensì un'unica consegna finale a lavori interamente conclusi.
8. Il mancato riconoscimento dell'importo chiesto dalla convenuta a titolo di penale rende pagina 11 di 15 superfluo l'esame della domanda di cui al punto 13 delle conclusioni di parte attrice.
9. Quanto alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la differenza tra quanto percepito dall'impresa a titolo di anticipazione e corrispettivo (€ 206.800,80) e l'effettiva consistenza dei lavori, va evidenziato che trattasi di domanda di restituzione per indebito oggettivo. Tale domanda
è fondata a fronte della risoluzione contrattuale disposta dall'amministrazione, salvo condividere le argomentazioni dell'attrice in ordine all'importo dei lavori eseguiti. Si osserva al riguardo che dal verbale di sospensione del 17.7.2020 risulta un avanzamento lavori pari a € 192.725,00 (doc.
15 dell'attrice), mentre l'importo di € 107.618,76 è indicato nella sola contabilità dello stato finale, documento non sottoscritto dalle parti e successivo alla risoluzione (doc. 35 di parte convenuta); è pertanto all'importo di € 192.725,00 che deve farsi riferimento ai fini del calcolo di cui sopra, tanto più che la stessa amministrazione si riferisce a tale importo in sede di escussione della polizza fideiussoria (doc. 27 della convenuta).
Deve quindi riconoscersi a favore della convenuta l'importo di € 14.075,80 (€ 206.800,80 - €
192.725,00), oltre interessi legali dal 19/07/2022 al saldo. Gli interessi legali decorrono dalla domanda, che, in mancanza di un atto di messa in mora antecedente, va individuata nella notificazione dell'atto di citazione, poiché ai sensi dell'art. 2033 c.c. il "solvens" ha diritto agli interessi sulla somma da restituire dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda, come sopra individuato.
Detta somma non è invece soggetta a rivalutazione monetaria, come chiesto in riconvenzionale dalla convenuta, trattandosi di debito di valuta come già esposto;
in proposito si osserva che la convenuta non ha chiesto il maggior danno ex art. 1224 c.c. ma solo la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione. Né può interpretarsi la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione come richiesta di corresponsione del maggior danno, in quanto, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte del 09/05/2013 n. 11012 , “il creditore di un'obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (v. Cass. 02/11/2010 n. 22273
e Cass. 25/01/2002 n. 888).
L'importo di cui sopra dovrà però essere pagato da HD TA S.p.A. (Gruppo HD
pagina 12 di 15 Assicurazioni), già avendo la convenuta domandato la Controparte_3 condanna di quest'ultima, in via esclusiva o solidale, al pagamento dell'importo garantito con la cauzione definitiva costituita dall'appaltatore.
L'obbligazione di HD TA S.p.A. discende dalla polizza fideiussoria n. 69/02/802710934, emessa in data 19/11/2018 dalla compagnia (ora HD Controparte_3
TA S.p.A. - Gruppo HD Assicurazioni) ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 (docc. 31-1
e 39 dell'attrice); garanzia che ha natura di contratto autonomo, in quanto prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, c.
2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. Corte Appello Torino, 26/11/2024, n. 971; Tribunale di Roma,
27/07/2022, n. 33540). Nell'ambito di tale garanzia sono compresi gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni, come previsto dall'art. 11.a) del contratto (doc.
1.1 della convenuta) o, comunque, il “rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale”, come disposto dall'art. 103, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016, richiamato nella polizza di cui sopra;
la restituzione alla stazione appaltante della differenza tra quanto percepito dall'impresa a titolo di anticipazione e corrispettivo e l'effettiva consistenza dei lavori rientra quindi nell'oggetto della garanzia.
Deve poi evidenziarsi che “non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. civ., 31/03/2021, n. 8874).
Conseguentemente HD TA S.P.A. va condannata in via esclusiva al pagamento dell'importo di € 14.075,80, oltre interessi legali dal 19/07/2022 al saldo.
In ordine al quantum della condanna, si richiama quanto sopra esposto in ordine al mancato accoglimento della domanda di risarcimento, osservando che la garanzia di cui all'art. 103 D.Lgs.
pagina 13 di 15 50/2016 non può essere ritenuta assimilabile alla clausola penale e non è soggetta, quindi, alla disciplina degli artt. 1382, 1383 e 1384 c.c., per cui l'amministrazione non è esonerata dalla prova del pregiudizio effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'altro contraente (Tribunale
Vibo Valentia sez. I, 24/02/2022, n. 139); né le si può attribuire la natura di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., non essendo prevista alcuna dazione di denaro, ma solo la costituzione di uno strumento di garanzia.
10. Considerata l'esito della domanda relativa alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto dall'impresa a titolo di anticipazione e corrispettivo e l'importo dei lavori eseguiti, non trovano accoglimento le domande di cui ai punti 7 e 8 delle conclusioni di parte attrice.
11. Del pari, l'accertamento dell'operatività della garanzia escussa dalla convenuta comporta il rigetto della domanda di cui al punto 12 delle conclusioni dell'attrice.
12. L'esito della causa giustifica la compensazione tra l'attore e delle spese di lite CP_1 nella misura di un terzo, mentre la restante quota dei due terzi va posta a carico dell'attrice, in quanto prevalentemente soccombente;
tali spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione compreso tra €
1.000.001,00 e € 2.000.000,00, ad eccezione della fase di trattazione per la quale si applicano i minimi tabellari considerata l'attività svolta. Nella liquidazione della quota a carico dell'attore si tiene conto che ha svolto attività difensiva anche nei confronti di HD TA SPA e CP_1
pertanto viene applicata una riduzione del 5%.
13. Nel rapporto tra e HD TA SPA, quest'ultima è soccombente e pertanto CP_1 le spese sono poste a suo carico tenuto conto dell'attività difensiva svolta da nei CP_1
confronti di HD TA SPA nella misura di cui sopra. Dette spese sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori medi di liquidazione previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00, ad eccezione della fase di trattazione per la quale si applicano i minimi tabellari considerata l'attività svolta.
14. Nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale tra
[...]
e HD TA S.P.A., stante la contumacia di quest'ultima e il rigetto Parte_1
della domanda di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 14 di 15 - Respinge le domande proposte da parte attrice, ad eccezione della domanda di cui al punto
9 delle conclusioni attoree, in accoglimento della quale condanna al pagamento in CP_1
favore di degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. Parte_1
231/2002 sull'importo di € 128.476,8 dal 9/03/2020 al 29/05/2020 e sull'importo di € 192.725,00 dal 21/08/2020 al 08/11/2020;
- Respinge la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta da;
CP_1
- Condanna HD TA S.P.A. al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1
14.075,80, oltre interessi legali dal 19/07/2022 al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
dei due terzi delle spese di lite che liquida in € 18.464,2 per compenso, oltre al rimborso CP_1
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna HD TA SPA al pagamento in favore di delle spese di lite CP_1 che liquida in € 971,8 per compenso, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aosta, 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
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