Articolo 11 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 marzo 1973
Art. 11.
L'assegnazione di cui all' articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82 , a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 75 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1973