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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/440
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Felice Eugenio Lorusso (cod. fisc. ), giusta procura rilasciata su foglio separato, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n. 166/5.,
APPELLANTE contro
, in persona del pro - tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Cristina CARLUCCI ( CF: ), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile C.F._3 dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale di al Viale della Repubblica n. 46 CP_1
contumace Controparte_3
APPELLATI
Avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023
All'udienza collegiale del 3.06.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato al Controparte_1 ed a (ed originante il giudizio n. 94000164/2013 R.G), Controparte_4 Parte_2 impugnava la cartella di pagamento n. 01420120048155072 emessa da Controparte_4 notificata in data 11.1.2013, per un importo di € 297.353,59, di cui € 185.000,00 a titolo di sanzioni amministrative elevate dal ai sensi della L. n. 689/1981 e i rispettivi importi di Controparte_1
€ 6.635,41 e € 92.500,00, a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento.
L'opponente eccepiva la nullità e l'illegittimità della cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento e deducendo che:
✓ la vicenda traeva origine dalla disposizione normativa contenuta nell'art. 18, comma 4, L.R.
Puglia n. 11/2003, recante la “Nuova disciplina del commercio”, che imponeva l'obbligo di chiusura domenicale e festiva a tutti gli esercenti attività commerciali, ad eccezione di chi esercitava tale attività in zone di particolare pregio artistico o di particolare vocazione turistica, in applicazione della quale nel periodo dal 2003 al 2010, venivano elevati dal
Comando di Polizia Municipale del numerosi verbali di accertamento Controparte_1 di illecito e successive ordinanze-ingiunzioni, cui seguiva un contenzioso dinanzi al Giudice di Pace di Modugno, successivamente composto con atto di transazione del 7.4.2010;
✓ nonostante le disposizioni normative e le ordinanze sindacali emesse, l'opponente aveva ripetutamente violato il divieto di apertura domenicale ritenendo tale norma lesiva del proprio spirito imprenditoriale e in violazione dei principi costituzionali, nazionali e comunitari di libera concorrenza, nonché discriminatoria in quanto in contrasto con la disciplina del limitrofo territorio di Bari, dove invece veniva consentita l'apertura festiva;
a riguardo, l'opponente evidenziava di aver spiegato più ricorsi al T.A.R. Puglia Bari;
✓ l'opponente eccepiva la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, e, precisamente,
l'assenza di un atto di accertamento presupposto all'emissione della cartella impugnata, atteso che nel dettaglio in essa contenuto circa gli importi dovuti veniva indicata l'ingiunzione n. 13828 del 7.4.2010, mai esistita;
sosteneva, inoltre, che la transazione sottoscritta tra le parti il 7.4.2010 con cui si era concordato il pagamento in favore del della somma di € 235.000,00 dilazionata in n. 6 rate annuali da Controparte_1 corrispondere dal 2010 al 2015, fosse priva di efficacia di titolo esecutivo a norma di legge;
rilevava, infatti, che le somme derivanti da contratto non potevano essere iscritte a ruolo per l'inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 17 e 21 D. lgs n. 46/1999, in virtù del quale sono iscritte a ruolo le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici non economici che risultano da titolo con efficacia esecutiva;
✓ l'opponente eccepiva, inoltre, l'inesigibilità del credito, essendo scadute, al momento dell'iscrizione a ruolo delle somme, solo le prime tre rate per un importo di € 85.000,00, e non € 185.000,00, come indicato nella cartella di pagamento;
adduceva, altresì, una mancanza di chiarezza della cartella ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 3 L. n. 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi;
eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'azione coattiva di recupero di sanzioni relative a fatti non più previsti dalla legge come illeciti, alla luce della mutata disciplina normativa, atteso che lo stesso legislatore, in conformità ai principi comunitari e nazionali di liberalizzazione delle attività commerciali (L. n. 258/2006), con le Leggi n. 111/2011 e n.
214/2011 era intervenuto a modificare la materia delle aperture domenicali stabilendo che le attività commerciali potessero decidere in autonomia se osservare gli orari di chiusura e apertura e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
✓ si doleva, inoltre, del contegno dell'Amministrazione comunale che, nonostante la disponibilità ai colloqui con le parti interessate alle aperture domenicali e festive e la transazione stipulata, restava silente alle richieste di autorizzazione alle aperture, violando sia gli accordi transattivi sia i principi di buon andamento, imparzialità e leale cooperazione;
✓ stigmatizzava il rifiuto da parte del del piano di rientro proposto nel Controparte_1
2011 in sostituzione di quanto convenuto nell'accordo transattivo ed eccepiva di aver spiegato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 8/2012 del 15.2.2012 con cui il intimava al sig. , legale rappresentane della Controparte_1 Parte_1 [...]
il pagamento delle rate scadute. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato al Controparte_1 ed a (ed originante il giudizio n. 94000398/2013 R.G), , Controparte_4 Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante di impugnava dinanzi al Tribunale Parte_2 di Bari la cartella di pagamento n. 0142012004589730 notificatagli il 14.3.2013 da CP_4
quale obbligato personalmente, recante le stesse somme e medesime causali della cartella
[...] impugnata da Parte_2
A fondamento dell'opposizione, oltre alle medesime eccezioni avanzate da il Parte_2
rilevava l'erroneità del destinatario, stante l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà Pt_1 dell'obbligo di pagamento previsto dalla L. n. 689/1981, in quanto somme non conseguenti a sanzioni per violazioni amministrative ma rinvenienti dal contenuto dell'atto transattivo stipulato il
7.4.2010, il cui credito andava azionato nei confronti della sola quale società di Parte_2 capitali, e non anche nei confronti della parte che ha sottoscritto l'accordo per conto di Parte_2
di cui era legale rappresentante. Pertanto, l'opponente chiedeva l'annullamento della
[...] cartella impugnata, previa riunione del giudizio a quello iscritto al n. 94000164/2013 R.G.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione del giudizio n. 94000398/2013 R.G. al giudizio iscritto al n. 94000164/2013 R.G.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
A tal fine, l'ente locale deduceva che:
✓ il contenzioso in questione derivava da un'annosa questione sulla quale erano già intervenute due sentenze di rigetto del pronunciate sulle medesime questioni CP_5 sollevate nel presente giudizio in oggetto che avevano riconosciuto la legittimità dell'attività sanzionatoria posta in essere dal in quanto diretta attuazione del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 18 e 27 della L.R. 11/2003 e ss.mm.ii.;
✓ non aveva rispettato per anni gli obblighi di chiusura, in violazione delle Parte_2 relative ordinanze sindacali e, a fronte delle numerose ordinanze ingiunzione di applicazione delle sanzioni pecuniarie, ne erano scaturiti altrettanti giudizi di opposizione dinanzi al
Giudice di Pace di cosicché, in considerazione degli importi notevoli da CP_1 corrispondere, in data 7.4.2010 era stato sottoscritto l'accordo transattivo che prevedeva una rateizzazione delle somme, ma ra rimasta inadempiente sia per non Parte_2 aver corrisposto gli importi sia per aver continuato a non rispettare gli obblighi di chiusura imposti dalle ordinanze sindacali emesse negli anni 2010 e 2011;
✓ La transazione non aveva comportato alcun esonero dall'osservanza di un obbligo già sussistente ope legis e sull'applicazione del quale il non aveva alcuna CP_1 discrezionalità, e comunque nessuna rata era stata pagata nelle more;
✓ le cartelle erano da considerarsi legittime, in quanto emesse ai sensi dell'art. 26 L. n.
689/1981, che prevede l'obbligo di pagamento dell'intero in unica soluzione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata della rateizzazione disposta dall'Autorità
Amministrativa su richiesta dell'interessato in condizioni disagiate;
né l'opponente aveva provveduto al pagamento delle rate convenute con la transazione, cosicché, il CP_1 aveva notificato l'ordinanza n. 8/2012, con cui si intimava la corresponsione delle
[...] rate scadute;
perdurando l'inadempimento, il aveva provveduto a richiedere CP_1
l'intero ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981;
✓ in merito all'asserita incomprensibilità del rifiuto del piano di rientro proposto in sostituzione di quanto concordato nella transazione del 7.4.2010, il ribadiva l'irricevibilità della CP_1 proposta, peraltro già riscontrata con nota n. 53256 del 2.11.2011, attese la sproporzione tra la quota parte da corrispondere nel 2015 rispetto alle somme da corrispondere negli anni
2011, 2012, 2013 e 2014, nonché la scarsa attendibilità della stessa proposta;
✓ relativamente alle eccezioni di nullità o vizi propri della cartella esattoriale, premessa la legittimazione passiva di , gli importi oggetto del recupero coatto si Controparte_4 riferivano all'atto transattivo protocollato al n. 18828 in data 8.4.2010 e, a seguito di verifica degli importi dovuti, il aveva inviato in data 6.12.2012 alla CP_1 Parte_2 comunicazione di discarico della somme calcolate a titolo di interessi in maniera maggiore al dovuto per € 92.500,00; pertanto, la somma resa esecutiva corrispondeva a € 185.000,00 per ratei scaduti, oltre interessi legali pari a € 6.635,4, come da prospetto della formazione del ruolo esibito in atti, ribadendo la legittimità dell'atto di recupero coattivo ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981. non si costituiva ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4
Con la sentenza n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023 oggetto di impugnazione il Tribunale così decideva:
“- in parziale accoglimento delle opposizioni riunite, annulla le cartelle n. 01420120048155072 e n.
01420120045897301 e, per l'effetto, condanna e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento in favore del della minor somma di € 185.000,00 per Controparte_1 capitale e di € 6.635,41 a titolo di interessi legali;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
Con ricorso depositato il 4.04.2024 e notificato in data 24.4.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari chiedendone l'annullamento e/o la riforma
Costituitosi, il ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza. non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
All'udienza collegiale del 3.06.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Il procedimento di cui trattasi è da qualificarsi e così è stato da parte del primo giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Tale procedimento, correttamente introdotto in primo grado con atto di citazione notificato il
12.04.2013 è stato definito con la sentenza n. n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023 e non notificata alla parte soccombente. La mancata notifica della sentenza ha comportato l'applicazione, quanto ai termini per proporre l'impugnazione, della disciplina prevista dall'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46 della L. n. 69/2009 (in G.U. 19.06.2009, n. 140 - S.O. n. 95) con decorrenza dal 04.07.2009, la quale prescrive che l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La norma in questione, come modificata dalla legge citata, trova applicazione nel caso di specie in quanto il giudizio di primo grado è stato iniziato nell'anno 2013.
Nel caso di specie l'appello è stato introdotto erroneamente con ricorso depositato telematicamente in data 4.04.2024 ma notificato il successivo 24.04.24.
Orbene, in giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento – cfr. Cass. ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021 - secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione,
è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez.
VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, se esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, se esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte.
Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua nuova formulazione, decorso il 4.04.2024, l'appello deve considerarsi tardivo.
L'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui sopra assorbe ogni altra questione di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori minimi stante il rilievo officioso e la decisione in rito).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.160,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio del 3.06.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 440/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Felice Eugenio Lorusso (cod. fisc. ), giusta procura rilasciata su foglio separato, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla via Amendola n. 166/5.,
APPELLANTE contro
, in persona del pro - tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Cristina CARLUCCI ( CF: ), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile C.F._3 dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Comunale di al Viale della Repubblica n. 46 CP_1
contumace Controparte_3
APPELLATI
Avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023
All'udienza collegiale del 3.06.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato al Controparte_1 ed a (ed originante il giudizio n. 94000164/2013 R.G), Controparte_4 Parte_2 impugnava la cartella di pagamento n. 01420120048155072 emessa da Controparte_4 notificata in data 11.1.2013, per un importo di € 297.353,59, di cui € 185.000,00 a titolo di sanzioni amministrative elevate dal ai sensi della L. n. 689/1981 e i rispettivi importi di Controparte_1
€ 6.635,41 e € 92.500,00, a titolo di maggiorazioni per ritardato pagamento.
L'opponente eccepiva la nullità e l'illegittimità della cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento e deducendo che:
✓ la vicenda traeva origine dalla disposizione normativa contenuta nell'art. 18, comma 4, L.R.
Puglia n. 11/2003, recante la “Nuova disciplina del commercio”, che imponeva l'obbligo di chiusura domenicale e festiva a tutti gli esercenti attività commerciali, ad eccezione di chi esercitava tale attività in zone di particolare pregio artistico o di particolare vocazione turistica, in applicazione della quale nel periodo dal 2003 al 2010, venivano elevati dal
Comando di Polizia Municipale del numerosi verbali di accertamento Controparte_1 di illecito e successive ordinanze-ingiunzioni, cui seguiva un contenzioso dinanzi al Giudice di Pace di Modugno, successivamente composto con atto di transazione del 7.4.2010;
✓ nonostante le disposizioni normative e le ordinanze sindacali emesse, l'opponente aveva ripetutamente violato il divieto di apertura domenicale ritenendo tale norma lesiva del proprio spirito imprenditoriale e in violazione dei principi costituzionali, nazionali e comunitari di libera concorrenza, nonché discriminatoria in quanto in contrasto con la disciplina del limitrofo territorio di Bari, dove invece veniva consentita l'apertura festiva;
a riguardo, l'opponente evidenziava di aver spiegato più ricorsi al T.A.R. Puglia Bari;
✓ l'opponente eccepiva la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, e, precisamente,
l'assenza di un atto di accertamento presupposto all'emissione della cartella impugnata, atteso che nel dettaglio in essa contenuto circa gli importi dovuti veniva indicata l'ingiunzione n. 13828 del 7.4.2010, mai esistita;
sosteneva, inoltre, che la transazione sottoscritta tra le parti il 7.4.2010 con cui si era concordato il pagamento in favore del della somma di € 235.000,00 dilazionata in n. 6 rate annuali da Controparte_1 corrispondere dal 2010 al 2015, fosse priva di efficacia di titolo esecutivo a norma di legge;
rilevava, infatti, che le somme derivanti da contratto non potevano essere iscritte a ruolo per l'inapplicabilità del combinato disposto degli artt. 17 e 21 D. lgs n. 46/1999, in virtù del quale sono iscritte a ruolo le entrate dello Stato e degli altri enti pubblici non economici che risultano da titolo con efficacia esecutiva;
✓ l'opponente eccepiva, inoltre, l'inesigibilità del credito, essendo scadute, al momento dell'iscrizione a ruolo delle somme, solo le prime tre rate per un importo di € 85.000,00, e non € 185.000,00, come indicato nella cartella di pagamento;
adduceva, altresì, una mancanza di chiarezza della cartella ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dell'art. 3 L. n. 241/1990 sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi;
eccepiva, inoltre, l'illegittimità dell'azione coattiva di recupero di sanzioni relative a fatti non più previsti dalla legge come illeciti, alla luce della mutata disciplina normativa, atteso che lo stesso legislatore, in conformità ai principi comunitari e nazionali di liberalizzazione delle attività commerciali (L. n. 258/2006), con le Leggi n. 111/2011 e n.
214/2011 era intervenuto a modificare la materia delle aperture domenicali stabilendo che le attività commerciali potessero decidere in autonomia se osservare gli orari di chiusura e apertura e l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;
✓ si doleva, inoltre, del contegno dell'Amministrazione comunale che, nonostante la disponibilità ai colloqui con le parti interessate alle aperture domenicali e festive e la transazione stipulata, restava silente alle richieste di autorizzazione alle aperture, violando sia gli accordi transattivi sia i principi di buon andamento, imparzialità e leale cooperazione;
✓ stigmatizzava il rifiuto da parte del del piano di rientro proposto nel Controparte_1
2011 in sostituzione di quanto convenuto nell'accordo transattivo ed eccepiva di aver spiegato opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 8/2012 del 15.2.2012 con cui il intimava al sig. , legale rappresentane della Controparte_1 Parte_1 [...]
il pagamento delle rate scadute. Parte_2
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato al Controparte_1 ed a (ed originante il giudizio n. 94000398/2013 R.G), , Controparte_4 Parte_1 amministratore unico e legale rappresentante di impugnava dinanzi al Tribunale Parte_2 di Bari la cartella di pagamento n. 0142012004589730 notificatagli il 14.3.2013 da CP_4
quale obbligato personalmente, recante le stesse somme e medesime causali della cartella
[...] impugnata da Parte_2
A fondamento dell'opposizione, oltre alle medesime eccezioni avanzate da il Parte_2
rilevava l'erroneità del destinatario, stante l'inapplicabilità del vincolo di solidarietà Pt_1 dell'obbligo di pagamento previsto dalla L. n. 689/1981, in quanto somme non conseguenti a sanzioni per violazioni amministrative ma rinvenienti dal contenuto dell'atto transattivo stipulato il
7.4.2010, il cui credito andava azionato nei confronti della sola quale società di Parte_2 capitali, e non anche nei confronti della parte che ha sottoscritto l'accordo per conto di Parte_2
di cui era legale rappresentante. Pertanto, l'opponente chiedeva l'annullamento della
[...] cartella impugnata, previa riunione del giudizio a quello iscritto al n. 94000164/2013 R.G.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione del giudizio n. 94000398/2013 R.G. al giudizio iscritto al n. 94000164/2013 R.G.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
A tal fine, l'ente locale deduceva che:
✓ il contenzioso in questione derivava da un'annosa questione sulla quale erano già intervenute due sentenze di rigetto del pronunciate sulle medesime questioni CP_5 sollevate nel presente giudizio in oggetto che avevano riconosciuto la legittimità dell'attività sanzionatoria posta in essere dal in quanto diretta attuazione del Controparte_1 combinato disposto degli artt. 18 e 27 della L.R. 11/2003 e ss.mm.ii.;
✓ non aveva rispettato per anni gli obblighi di chiusura, in violazione delle Parte_2 relative ordinanze sindacali e, a fronte delle numerose ordinanze ingiunzione di applicazione delle sanzioni pecuniarie, ne erano scaturiti altrettanti giudizi di opposizione dinanzi al
Giudice di Pace di cosicché, in considerazione degli importi notevoli da CP_1 corrispondere, in data 7.4.2010 era stato sottoscritto l'accordo transattivo che prevedeva una rateizzazione delle somme, ma ra rimasta inadempiente sia per non Parte_2 aver corrisposto gli importi sia per aver continuato a non rispettare gli obblighi di chiusura imposti dalle ordinanze sindacali emesse negli anni 2010 e 2011;
✓ La transazione non aveva comportato alcun esonero dall'osservanza di un obbligo già sussistente ope legis e sull'applicazione del quale il non aveva alcuna CP_1 discrezionalità, e comunque nessuna rata era stata pagata nelle more;
✓ le cartelle erano da considerarsi legittime, in quanto emesse ai sensi dell'art. 26 L. n.
689/1981, che prevede l'obbligo di pagamento dell'intero in unica soluzione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata della rateizzazione disposta dall'Autorità
Amministrativa su richiesta dell'interessato in condizioni disagiate;
né l'opponente aveva provveduto al pagamento delle rate convenute con la transazione, cosicché, il CP_1 aveva notificato l'ordinanza n. 8/2012, con cui si intimava la corresponsione delle
[...] rate scadute;
perdurando l'inadempimento, il aveva provveduto a richiedere CP_1
l'intero ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981;
✓ in merito all'asserita incomprensibilità del rifiuto del piano di rientro proposto in sostituzione di quanto concordato nella transazione del 7.4.2010, il ribadiva l'irricevibilità della CP_1 proposta, peraltro già riscontrata con nota n. 53256 del 2.11.2011, attese la sproporzione tra la quota parte da corrispondere nel 2015 rispetto alle somme da corrispondere negli anni
2011, 2012, 2013 e 2014, nonché la scarsa attendibilità della stessa proposta;
✓ relativamente alle eccezioni di nullità o vizi propri della cartella esattoriale, premessa la legittimazione passiva di , gli importi oggetto del recupero coatto si Controparte_4 riferivano all'atto transattivo protocollato al n. 18828 in data 8.4.2010 e, a seguito di verifica degli importi dovuti, il aveva inviato in data 6.12.2012 alla CP_1 Parte_2 comunicazione di discarico della somme calcolate a titolo di interessi in maniera maggiore al dovuto per € 92.500,00; pertanto, la somma resa esecutiva corrispondeva a € 185.000,00 per ratei scaduti, oltre interessi legali pari a € 6.635,4, come da prospetto della formazione del ruolo esibito in atti, ribadendo la legittimità dell'atto di recupero coattivo ai sensi dell'art. 26 L. n. 689/1981. non si costituiva ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_4
Con la sentenza n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023 oggetto di impugnazione il Tribunale così decideva:
“- in parziale accoglimento delle opposizioni riunite, annulla le cartelle n. 01420120048155072 e n.
01420120045897301 e, per l'effetto, condanna e , in solido tra Parte_2 Parte_1 loro, al pagamento in favore del della minor somma di € 185.000,00 per Controparte_1 capitale e di € 6.635,41 a titolo di interessi legali;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali”.
Con ricorso depositato il 4.04.2024 e notificato in data 24.4.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Bari chiedendone l'annullamento e/o la riforma
Costituitosi, il ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata Controparte_1 sentenza. non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
All'udienza collegiale del 3.06.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile in quanto proposto tardivamente.
Il procedimento di cui trattasi è da qualificarsi e così è stato da parte del primo giudice come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Tale procedimento, correttamente introdotto in primo grado con atto di citazione notificato il
12.04.2013 è stato definito con la sentenza n. n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023 e non notificata alla parte soccombente. La mancata notifica della sentenza ha comportato l'applicazione, quanto ai termini per proporre l'impugnazione, della disciplina prevista dall'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46 della L. n. 69/2009 (in G.U. 19.06.2009, n. 140 - S.O. n. 95) con decorrenza dal 04.07.2009, la quale prescrive che l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
La norma in questione, come modificata dalla legge citata, trova applicazione nel caso di specie in quanto il giudizio di primo grado è stato iniziato nell'anno 2013.
Nel caso di specie l'appello è stato introdotto erroneamente con ricorso depositato telematicamente in data 4.04.2024 ma notificato il successivo 24.04.24.
Orbene, in giurisprudenza è ormai consolidato l'orientamento – cfr. Cass. ordinanza n. 20071 del 14 luglio 2021 - secondo cui l'appello, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione,
è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso (Cass. civ., sez. un., 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. civ., sez.
VI-3, 1° marzo 2017, n. 5295). La soluzione, del resto, è perfettamente coerente con quella adottata per l'ipotesi opposta, allorquando un giudizio che la legge prescriva doversi introdurre con ricorso venga, invece, introdotto con citazione: in tale eventualità, infatti, l'atto produce gli effetti del ricorso solo se depositata nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643).
In ambedue le ipotesi, dunque, il criterio logico è il medesimo: rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione.
Pertanto, quando la norma prescriva che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, se esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, se esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte.
Poiché, nel caso di specie, la notifica è pacificamente avvenuta oltre il termine di 6 mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua nuova formulazione, decorso il 4.04.2024, l'appello deve considerarsi tardivo.
L'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui sopra assorbe ogni altra questione di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori minimi stante il rilievo officioso e la decisione in rito).
Ricorrono le condizioni perché l'appellante sia dichiarata tenuta al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Bari n. 3872/2023 pubbl. il 04/10/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.160,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso, camera di consiglio del 3.06.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)