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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5038/2020 R.G. promossa da:
cf nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'AVV. LA ROSA SALVATORE e LA ROSA FRANCESCA
contro f nato a [...] [...] e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, nata a [...] il [...] c.f.: rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'AVV. TROMBATORE SALVATORE
Avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20/11/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19.11.2020 ad entrambi i convenuti la parte attrice, premettendo di essere proprietaria, per atto di donazione del 19 maggio 1980 in Notaio da IN, trascritto Per_1
pagina 1 di 9 il 14.06.1980 ai nn. 9367/8207, da potere della madre (che, a propria volta, aveva CP_2
ricevuto in donazione dal padre per atto del 21 settembre 1937 in Notaio Persona_2 CP_3
da IN), di un fondo rustico in contrada Scaro, in territorio di IN, esteso are 75,18,
[...]
in catasto al foglio 25, p.lle 81, 311, 277 e 86, chiedeva che venisse accertato che l'occupazione del fondo di proprietà dell'attrice costituisce comportamento illegittimo ed in contrasto con il diritto di proprietà piena della medesima attrice sul detto fondo quale garantito dall'art. 832 c.c.;
conseguentemente chiedeva la condanna, anche ai sensi dell'art. 948 c.c., di parte convenuta a rilasciare all'attrice la libera disponibilità e detenzione del fondo di sua proprietà, rimuovendo ogni struttura inserita restituendolo libero e sgombro da ogni cosa;
chiedeva, altresì, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione ed all'indisponibilità del fondo stesso liquidandolo in misura pari alla fruttificazione per il periodo intercorrente dall'occupazione all'effettivo rilascio determinandolo concretamente in misura pari ad €. 1.000,00 per anno, oltre interessi a scalare da ogni singola maturazione od in quell'altra somma anche maggiore, che fosse ritenuta come legalmente dovuta anche con liquidazione equitativa ed oltre i danni relativi ai necessari ripristini,
sempre come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di difesa del presente giudizio.
Asseriva la parte attrice che sia lei che la sua dante causa, la madre , hanno provveduto CP_2
ad agire giudizialmente a tutela del detto fondo, nei confronti del Controparte_4
che aveva eseguito delle opere lesive della integrità del fondo stesso, promuovendo, la , CP_2
procedimento per denunzia di nuova opera innanzi al RE di IN (con ricorso R.G. 1/1980 del
3.1.1980, già in atti) in seno al quale venne emessa ordinanza che rimetteva le parti innanzi al
Tribunale di Siracusa. Il giudizio veniva quindi riassunto innanzi al detto Ufficio (R.G. 818/1980) con citazione del 7.3.1980 ed a conforto delle pretese di parte attrice veniva depositata una CTP redatta dal geom. giurata in data 8.5.1985. Avendo, frattanto, la donato il fondo alla figlia Persona_3 CP_2
CP
questa si costituiva in giudizio con comparsa di intervento e, quindi, esperita CTU dal Dr. Per_4
in data 8.3.1993 nella causa veniva pronunziata, in data 15.10.1996, sentenza non definitiva
[...]
pagina 2 di 9 549/1996 e successivamente, in data 25.01.2001, sentenza definitiva n. 23/2001. Asseriva ancora la parte attrice che le terre di sua proprietà erano state gravemente danneggiate dalle opere eseguite dal che vi aveva convogliato le acque reflue provenienti sia dal tracciato stradale sia da monte e CP_4
che non avrebbe mai realizzato le opere indicate nelle predette sentenze, rendendo il terreno limaccioso e paludoso, costringendo la parte attrice ad eseguirvi solo delle colture parziali e a concederlo per sfruttamento di pascoli spontanei, tanto che a partire dal 2004 e fino a tutto il 2019 il terreno si è
presentato incolto, e per provare ciò, produceva una CTP giurata dell'ing. del Persona_5
23.9.2020. Esponeva ancora la parte attrice che nel mese di luglio 2020, suo figlio, recatosi in Augusta
nella casa paterna, rinveniva un avviso di giacenza di notifica di atto giudiziario ad opera dell'Organismo di mediazione Concordia di Catania e dopo averlo ritirato presso l'ufficio postale si avvedeva che la convocazione era già trascorsa e che si trattava di un tentativo di conciliazione tendente a fare accertare la pretesa acquisizione della proprietà del fondo in virtù di un'asserita usucapione. Solo successivamente la parte attrice fatte le opportune verifiche sul terreno di sua proprietà si avvedeva che i convenuti si erano arbitrariamente immessi nel fondo procedendo ad una sommaria aratura ed impiantandovi degli archi in ferro per la realizzazione di tunnel per colture ortive protette.
Si costituivano in giudizio i convenuti i quali deducevano che il terreno di are 75,18 (mq.7518), posto in C.da Scaro, tenere di IN, in catasto al foglio 25 particella 311, particella 277 e particella 86,
individuate nella planimetria prodotta in atti con il colore rosa, in uno alla porzione di fabbricato, in catasto al foglio 25 particella 81, è stato posseduto dagli esponenti, pacificamente ed ininterrottamente sin dal Gennaio del 1996 per cui gli esponenti, in via riconvenzionale, chiedevano il riconoscimento della proprietà di detto fondo e porzione del fabbricato rurale per intervenuta usucapione. Deducevano
altresì, di possedere altri terreni limitrofi e di avere sui terreni oggetto di causa realizzato delle culture in tunnel con archetti in ferro, di utilizzare, altresì, per pascolo e colture per animali anche i terreni agricoli di cui alle particelle nn.123, 124, 126, 127, 128 e 129, confinanti con i terreni per cui è causa e pagina 3 di 9 di avere effettuato sul fondo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche annuali arature per la preparazione del terreno alla semina, realizzazione di un canale che raccoglie l'acqua proveniente dalla strada, convogliandola in una saia di maggiori dimensioni.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI c cpc venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti, in particolare veniva accolta la richiesta di informazioni ex art. 213 cpc all'Agea e venivano ammesse le prove per testi richieste da entrambe le parti. Escussi i testi la causa giungeva al suo epilogo e veniva posta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda, che va qualificata come azione di rivendicazione, è fondata e merita accoglimento totale.
Invero, dall'esame della documentazione in atti risulta compiutamente provata la piena proprietà del terreno oggetto del giudizio in capo alla parte attrice. La parte attrice ha prodotto documentazione idonea a provare la piena proprietà dell'immobile oggetto di causa ed in particolare: l'atto di donazione del 19 maggio 1980 in Notaio da IN, la nota di trascrizione detto atto;
la nota di Per_1
trascrizione dell'atto di donazione del 21 settembre 1937 in Notaio da IN alla Controparte_3
madre ; la visura catastale storica ed estratto di mappa terre al foglio 25, p.lle 81, 311, CP_2
277 e 86. Risulta superata anche la cd. probatio diabolica visto che la donazione alla parte attrice di tutte le particelle che compongono l'immobile oggetto del giudizio risale a quarant'anni prima l'introduzione del giudizio de quo, pertanto, la proprietà risulta provata fin oltre i vent'anni antecedenti l'azione odierna.
Il soggetto che agisce in rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. è sempre tenuto a fornire la piena prova della proprietà, dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero derivativo.
In tale ultimo caso, la prova che il rivendicante deve esibire è la c.d.probatio diabolica: egli è tenuto,
cioè, a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Tale consolidato orientamento recentemente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28865 del 19 ottobre 2021.
pagina 4 di 9 Il rigore della prova della proprietà che deve essere fornita dal rivendicante trova giustificazione -
ricorda la Suprema Corte - nella fondamentale regola per cui nemo plus iuris ad alium transferre potest
quam ipse habet (nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso), ragion per cui non può considerarsi sufficiente la prova dell'acquisto a titolo derivativo, che al più indica la legittimazione a possedere. Se, dunque, il rivendicante non fornisce piena prova della proprietà, egli sarà destinato a soccombere, anche nel caso in cui il convenuto non abbia dimostrato di essere proprietario né di essere legittimato a possedere.
Nel caso in scrutinio la prova della piena proprietà risulta raggiunta.
La domanda riconvenzionale di usucapione, invece, non può essere accolta;
essa merita il rigetto in quanto non risulta provato il decorso del tempo necessario per maturare il diritto all'usucapione.
La parte attrice, invece, ha dato dimostrazione di non avere trascurato la proprietà, ma di averla difesa giuridicamente instaurando il giudizio contro il conclusosi con la sentenza n. Controparte_6
23/2001 del Tribunale di Siracusa. Le prove testimoniali hanno confermato lo stato dei luoghi documentato dalla parte attrice: il teste , sentito all'udienza del 06.07.2022, ha Testimone_1
dichiarato di essersi recato sulle terre dell'attrice dal 2003 al 2008 e di averle trovate incolte in ragione della frequente presenza di acqua piovana non smaltita;
escusso all'udienza del Testimone_2
CP 08.02.2023, ha riferito di essersi recato più volte sulle terre fra il 2001 ed il 2003 e ha confermato la circostanza che in detto periodo il fondo si presentasse incolto, riferendo, inoltre che il terreno si presentava in condizioni tali da necessitare una bonifica, tanto che, in mancanza della stessa, che avrebbe dovuto essere eseguita dal rinunciò all'idea di acquistarlo;
Controparte_6 S_
, escusso all'udienza del 17.05 2023, ha riferito di aver frequentato i luoghi dal 2001 al 2009 e
[...]
ha confermato lo stato incolto in cui detto fondo si trovava in detto lasso temporale;
infine
[...]
CP
, escusso all'udienza del 17.05.2023, ha riferito di essersi recato sulle terre fra il 2016 ed Tes_4
il 2018, ma di conoscere i luoghi anche da prima, fra la fine degli anni '90 e il 2000 in ragione di pagina 5 di 9 rapporti amicali con altri proprietari della zona, il quale pure ha confermato la natura incolta e paludosa delle dette terre.
I testi di parte convenuta non hanno confermato il dato temporale del possesso continuato e ininterrotto per oltre vent'anni dal gennaio 1996.
Il teste escusso all'udienza dell'8.2.2023 ha dichiarato di aver visto da circa tre anni Testimone_5
la costruzione dei tunnel nelle foto, sulla domanda n° 3 in merito all'eliminazione del canneto dichiarava che ciò sarebbe avvenuto circa otto o dieci anni fa e sulla domanda n° 5 dichiarava che la catena c'è ma non ricorda da quale anno, anche sull'utilizzo della casetta rurale come ricovero attrezzi dichiara di non ricordare l'anno. Quanto agli altri testi di parte convenuta la scarsa attendibilità deriva dal contrasto delle loro dichiarazioni con le risultanze documentali in atti. Invero, la parte attrice ha provato di avere dato in affitto i terreni in oggetto producendo l'estratto del fascicolo aziendale scaricato dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) attestante che la p.lla 277 del Foglio 25
C.T. di IN, ha formato oggetto di affitto negli anni dal 2013 al 2015 in favore di e Persona_6
dal 2009 al 2012 in favore della e Parte_3
l'estratto del fascicolo aziendale scaricato dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
attestante che la p.lla 86 del Foglio 25 C.T. di IN, ha formato oggetto di affitto negli anni dal 2013
al 2015 in favore di e dal 2009 al 2012 in favore della Persona_6 Parte_3
circostanza non contestata dalla parte convenuta, ma in contrasto con
[...]
le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Lo stato del fabbricato, totalmente diruto, si evince dalla documentazione fotografica in atti, per cui non è verosimile che vi sia un volume coperto che possa dare alcuna funzionalità, anche minima, come quella del ricovero attrezzi.
Dalla documentazione acquisita in atti acquisita a seguito di ordine del giudice ai sensi dell'art. 213 cpc proveniente dall'AGEA e consistente in Ortofoto su file in formato Ecw e dupla su formato TIF:
Catasto Terreni del Comune di IN (SR) su foglio 25, particelle 277, 311, 86, 81, voli degli anni pagina 6 di 9 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 si evince che le particelle risultano assolutamente incolte, e che non vi sono i tunnel che si vedono nelle foto prodotte dai convenuti. Pertanto si può solo desumere che tali tunnel ed anche la catena siano stati installati in data successiva al 2019. Fino al 2019 non vi è alcuna traccia dei tunnel nelle ortofoto.
Se ciò non bastasse, si aggiunga che non vi è prova in atti di alcun titolo di detenzione o di possesso, né
di alcuna successiva interversione del possesso che possa giustificare un possesso uti dominus. Ai sensi dell'art. 1164 c.c. “Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”.
La Cassazione, con la sentenza n. 24795/2022 ha ribadito che: "l'interversio possessionis può avvenire per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore;
il mutamento richiede, in particolare, il compimento di uno o più atti estrinseci dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell' "animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (...) L'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali, se esse manifestano in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente "nomine proprio",
pagina 7 di 9 Nulla di quanto sopra esposto si riscontra agli atti di questo giudizio, quindi, il possesso deve essere dichiarato illegittimo e di mala fede.
Risulta provata, pertanto, l'occupazione illegittima dell'immobile da parte dei convenuti almeno dall'anno 2020, periodo immediatamente precedente l'introduzione del presente giudizio.
Secondo le Sezioni Unite (Sentenza n° 33645 del 15 novembre 2022) la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, è suscettibile di tutela non solo reale ma
anche risarcitoria , nei termini emersi nella giurisprudenza della Seconda Sezione civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale",
privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; Cass. 20 gennaio 2022, n. 4936; Cass. 22 aprile
2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento,
resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è
andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità
giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Pertanto, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Pe tutto quanto sopra esposto, in considerazione del valore dell'immobile dichiarato, appare equo liquidare a titolo di indennità da illegittima occupazione l'importo di € 500,00 per ogni anno di pagina 8 di 9 illegittima occupazione, ed esattamente a decorrere dall'anno 2020 fino all'effettivo rilascio, oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data della domanda. Condanna la parte convenuta al rilascio dell'immobile con riduzione in pristino stato dell'immobile illegittimamente occupato.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/14 e succ. mod. scaglione fino ad € 5.200,00, tutte le fasi.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara la piena proprietà di del fondo Controparte_7
rustico in contrada Scaro, in territorio di IN, esteso are 75,18, in catasto al foglio 25, p.lle
81, 311, 277 e 86.
- Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti;
- Dichiara che i convenuti hanno illegittimamente occupato il fondo rustico di cui sopra e ne ordina il rilascio, ponendo a carico dei convenuti stessi il pagamento di € 500,00 annui per ciascun anno, dalla domanda fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.552,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge ed oltre al rimborso delle spese di contributo unificato.
Siracusa, 16/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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