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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11455 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3604/2025 R.G.; causa pendente tra:
Cod. Fisc. e P. IVA n. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Claudio Carrato (C.F. , C.F._1 nel cui studio elettivamente domicilia, in Vallo della Lucania (SA), alla
Piazza Vittorio Emanuele n. 50, ed il quale chiede ricevere le comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
, C.F. , rapp.to e difeso, in virtù
[...] C.F._2 di mandato in atti dall'Avv. Flavio Palmiero, C.F.
, presso il quale elett.te domicilia presso il suo C.F._3 studio sito in Napoli, alla Via G. Puccini n. 16, indicando ai fini delle comunicazioni e degli avvisi di cancelleria l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia
(C.F. giusta procura in atti, con il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli, presso la casa comunale in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c. raffaele apoli.it Email_3 CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 16/06/2023,
conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l'
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione Parte_1 mediante ruolo) ed il (quale ente impositore) Controparte_2 spiegando opposizione alla cartella nr. 06320160011721856000, notificata in data 24/05/2022, per la parte concernente il credito per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2012 per l'importo totale di euro 2.050,02; al riguardo, deduceva la prescrizione del diritto di credito maturata antecedentemente alla data di notifica dell'opposta cartella.
Si costituiva l' eccependo Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione per il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito, in virtù della sospensione dei termini di notificazione delle cartelle di pagamento prevista dalla normativa emergenziale per il sisma del centro Italia del 2016, nonché per la successiva sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale per
Covid-19.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
- 2 -
Con sentenza n. 20975 depositata in cancelleria il 23/10/2024, il
Giudice di Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, accoglieva il ricorso annullando la cartella impugnata, dichiarando prescritto il credito e condannando il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2025, l
[...] spiegava appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata deducendo l'erroneità della motivazione formulata dal giudice di primo grado e chiedendone l'integrale riforma, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, nonché il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito iscritto a ruolo, oltre che l'errata statuizione sulle spese.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via principale e nel merito, accogliersi il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiararsi l'inammissibilità della opposizione e/o dichiararsi non prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 24/02/2025, si costituiva
, chiedendo Controparte_1 rigettarsi l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 24/10/2025 si costituiva altresì il CP_2
chiedendo rigettarsi il proposto gravame in quanto infondato,
[...] con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 25/11/2025, il Giudice invitava le parti a concludere ed all'esito della discussione orale, assegnava la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, va esaminato il motivo di appello con il quale deduce CP_3
- 3 -
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni dalla data di notifica della cartella alla data di deposito dell'atto introduttivo.
Il motivo è infondato.
Infatti, come si desume dalla lettura della motivazione del provvedimento appellato, il Giudice di Pace qualificava la domanda proposta dall' opponente come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualificazione che si ritiene condivisibile stante le ragioni a sostegno della domanda proposta (intervenuta prescrizione del credito) e che, pacificamente, non soggiace ad alcun termine decadenziale;
qualificazione che, tra l'altro, non viene in alcun modo specificamente contestata dall'appellante.
§ 3. Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Osserva questo giudicante come l'ente della riscossione abbia richiesto la riforma della sentenza appellata asserendo che, alla data di notifica dell'opposta cartella nr.
06320160011721856000, non risulterebbe decorso il termine di prescrizione del credito in essa iscritto, stante la sospensione dei termini di notificazione delle cartelle di pagamento, in conseguenza della normativa speciale per il sisma del centro Italia del 2016 (e ciò perché il comune di residenza dell'opponente rientrava in detta area), nonché per sospensione dei termini per la normativa emergenziale per Covid-19.
Ebbene, pur applicando entrambe le suddette previsioni normative di sospensione dei termini, il credito oggetto della cartella impugnata risulta comunque prescritto.
Va innanzitutto chiarito che con il D.L. n. 189 del 2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, vengono disciplinati gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Nello specifico, il decreto si occupa di assistenza alla popolazione, riparazione e ricostruzione di edifici, ripresa economica e misure di
- 4 -
sostegno per i territori colpiti. L'art. 48 del suddetto D.L., disciplina una serie di disposizioni urgenti relative alla ricostruzione e all'assistenza nelle aree colpite dal terremoto del 2016, prevedendo la sospensione e proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari per le popolazioni colpite dal sisma, oltre all'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati inagibili, stabilendo, altresì, dei criteri per il rimborso dei minori gettiti tributari ai comuni e gestendo altri aspetti pratici legati alla ripresa economica e all'assistenza post-terremoto.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la successiva legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) non ha introdotto alcuna ulteriore proroga per la sospensione dei termini di notifica delle cartelle esattoriali per i territori colpiti dal sisma del 2016, prorogando soltanto la sospensione dei pagamenti dei mutui, dei pagamenti dell'IMU/TASI e del Superbonus. Pertanto, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative aventi come destinatari persone fisiche residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016, terminava il 31 dicembre 2017 e non il 01 gennaio 2020, come affermato da CP_3
Ciò posto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, il credito oggetto di iscrizione a ruolo si origina da sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge 681/89, dunque il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Né può ritenersi che la notificazione della cartella abbia determinato la “conversione” del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario (decennale).
Sul punto, infatti, trova applicazione il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (e ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva) secondo cui “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
- 5 -
o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n.
23397).
Dunque, nel caso di specie deve ritenersi estinto il credito azionato con l'opposta cartella di pagamento, atteso che: tra la data in cui sono state notificate le contravvenzioni (05/03/2013) e la data di inizio della sospensione speciale dei termini per i territori colpiti dal sisma del centro Italia (24.08.2016) sono trascorsi 1267 giorni;
che dalla fine della suddetta sospensione speciale (31.12.2017) all'inizio della sospensione speciale dei termini per Covid 19 (08.03.2020) sono trascorsi 797 giorni;
in ultimo che, tra la data di fine sospensione
Covid 19 (31.08.2021) e la data di notifica dell'opposta cartella di pagamento (24.05.2022) sono trascorsi 265 giorni, per un totale di
2.329 giorni, per cui il termine di prescrizione quinquennale (giorni
1825) risulta decorso.
§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, la soccombenza deve ravvisarsi a carico della parte appellante Pt_1
[.
- 6
[...]
[...]
, trattandosi del soggetto che ha dato causa Parte_1 alla lite nei termini sopra indicati.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (applicandosi lo scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 in ragione della limitazione della domanda al valore di euro 5.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione delle voci per la fase di trattazione e decisoria (per la minore attività difensiva svolta sul punto).
Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno” (Cass. Sez. Un. 29 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
- 7 -
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello.
• CONDANNA parte appellante al pagamento, in favore di
, Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Flavio Palmiero, dichiaratosi anticipatario;
• CONDANNA parte appellante al pagamento, in favore del delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in euro 750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DA' ATTO dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
Napoli, 02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam
Valenti, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3604/2025 R.G.; causa pendente tra:
Cod. Fisc. e P. IVA n. Parte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Claudio Carrato (C.F. , C.F._1 nel cui studio elettivamente domicilia, in Vallo della Lucania (SA), alla
Piazza Vittorio Emanuele n. 50, ed il quale chiede ricevere le comunicazioni a mezzo PEC all'indirizzo Email_1
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
, C.F. , rapp.to e difeso, in virtù
[...] C.F._2 di mandato in atti dall'Avv. Flavio Palmiero, C.F.
, presso il quale elett.te domicilia presso il suo C.F._3 studio sito in Napoli, alla Via G. Puccini n. 16, indicando ai fini delle comunicazioni e degli avvisi di cancelleria l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
PARTE APPELLATA
NONCHE'
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia
(C.F. giusta procura in atti, con il quale C.F._4
elettivamente domicilia in Napoli, presso la casa comunale in Piazza
Municipio, Palazzo San Giacomo ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo p.e.c. raffaele apoli.it Email_3 CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello a sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a cartella esattoriale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 16/06/2023,
conveniva Controparte_1 in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, l'
[...]
(quale soggetto incaricato della riscossione Parte_1 mediante ruolo) ed il (quale ente impositore) Controparte_2 spiegando opposizione alla cartella nr. 06320160011721856000, notificata in data 24/05/2022, per la parte concernente il credito per contravvenzioni al codice della strada elevate nell'anno 2012 per l'importo totale di euro 2.050,02; al riguardo, deduceva la prescrizione del diritto di credito maturata antecedentemente alla data di notifica dell'opposta cartella.
Si costituiva l' eccependo Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione per il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto di credito, in virtù della sospensione dei termini di notificazione delle cartelle di pagamento prevista dalla normativa emergenziale per il sisma del centro Italia del 2016, nonché per la successiva sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale per
Covid-19.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
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Con sentenza n. 20975 depositata in cancelleria il 23/10/2024, il
Giudice di Pace di Napoli, previa qualificazione dell'azione nei termini di un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, accoglieva il ricorso annullando la cartella impugnata, dichiarando prescritto il credito e condannando il solo agente della riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 10/02/2025, l
[...] spiegava appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata deducendo l'erroneità della motivazione formulata dal giudice di primo grado e chiedendone l'integrale riforma, deducendo l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, nonché il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito iscritto a ruolo, oltre che l'errata statuizione sulle spese.
Concludeva, dunque, chiedendo, in via principale e nel merito, accogliersi il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, dichiararsi l'inammissibilità della opposizione e/o dichiararsi non prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale opposta, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 24/02/2025, si costituiva
, chiedendo Controparte_1 rigettarsi l'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa del 24/10/2025 si costituiva altresì il CP_2
chiedendo rigettarsi il proposto gravame in quanto infondato,
[...] con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 25/11/2025, il Giudice invitava le parti a concludere ed all'esito della discussione orale, assegnava la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, in via preliminare, va esaminato il motivo di appello con il quale deduce CP_3
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l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni dalla data di notifica della cartella alla data di deposito dell'atto introduttivo.
Il motivo è infondato.
Infatti, come si desume dalla lettura della motivazione del provvedimento appellato, il Giudice di Pace qualificava la domanda proposta dall' opponente come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualificazione che si ritiene condivisibile stante le ragioni a sostegno della domanda proposta (intervenuta prescrizione del credito) e che, pacificamente, non soggiace ad alcun termine decadenziale;
qualificazione che, tra l'altro, non viene in alcun modo specificamente contestata dall'appellante.
§ 3. Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Osserva questo giudicante come l'ente della riscossione abbia richiesto la riforma della sentenza appellata asserendo che, alla data di notifica dell'opposta cartella nr.
06320160011721856000, non risulterebbe decorso il termine di prescrizione del credito in essa iscritto, stante la sospensione dei termini di notificazione delle cartelle di pagamento, in conseguenza della normativa speciale per il sisma del centro Italia del 2016 (e ciò perché il comune di residenza dell'opponente rientrava in detta area), nonché per sospensione dei termini per la normativa emergenziale per Covid-19.
Ebbene, pur applicando entrambe le suddette previsioni normative di sospensione dei termini, il credito oggetto della cartella impugnata risulta comunque prescritto.
Va innanzitutto chiarito che con il D.L. n. 189 del 2016, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, vengono disciplinati gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Nello specifico, il decreto si occupa di assistenza alla popolazione, riparazione e ricostruzione di edifici, ripresa economica e misure di
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sostegno per i territori colpiti. L'art. 48 del suddetto D.L., disciplina una serie di disposizioni urgenti relative alla ricostruzione e all'assistenza nelle aree colpite dal terremoto del 2016, prevedendo la sospensione e proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari per le popolazioni colpite dal sisma, oltre all'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati inagibili, stabilendo, altresì, dei criteri per il rimborso dei minori gettiti tributari ai comuni e gestendo altri aspetti pratici legati alla ripresa economica e all'assistenza post-terremoto.
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la successiva legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) non ha introdotto alcuna ulteriore proroga per la sospensione dei termini di notifica delle cartelle esattoriali per i territori colpiti dal sisma del 2016, prorogando soltanto la sospensione dei pagamenti dei mutui, dei pagamenti dell'IMU/TASI e del Superbonus. Pertanto, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative aventi come destinatari persone fisiche residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016, terminava il 31 dicembre 2017 e non il 01 gennaio 2020, come affermato da CP_3
Ciò posto, come risulta dalla documentazione depositata agli atti del giudizio, il credito oggetto di iscrizione a ruolo si origina da sanzioni amministrative irrogate ai sensi della legge 681/89, dunque il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie è quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
Né può ritenersi che la notificazione della cartella abbia determinato la “conversione” del termine di prescrizione breve
(quinquennale) in quello ordinario (decennale).
Sul punto, infatti, trova applicazione il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (e ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva) secondo cui “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,
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o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un. 17 novembre 2016, n.
23397).
Dunque, nel caso di specie deve ritenersi estinto il credito azionato con l'opposta cartella di pagamento, atteso che: tra la data in cui sono state notificate le contravvenzioni (05/03/2013) e la data di inizio della sospensione speciale dei termini per i territori colpiti dal sisma del centro Italia (24.08.2016) sono trascorsi 1267 giorni;
che dalla fine della suddetta sospensione speciale (31.12.2017) all'inizio della sospensione speciale dei termini per Covid 19 (08.03.2020) sono trascorsi 797 giorni;
in ultimo che, tra la data di fine sospensione
Covid 19 (31.08.2021) e la data di notifica dell'opposta cartella di pagamento (24.05.2022) sono trascorsi 265 giorni, per un totale di
2.329 giorni, per cui il termine di prescrizione quinquennale (giorni
1825) risulta decorso.
§ 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Per quanto concerne le spese del presente grado di giudizio, la soccombenza deve ravvisarsi a carico della parte appellante Pt_1
[.
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[...]
[...]
, trattandosi del soggetto che ha dato causa Parte_1 alla lite nei termini sopra indicati.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (applicandosi lo scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 in ragione della limitazione della domanda al valore di euro 5.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riduzione delle voci per la fase di trattazione e decisoria (per la minore attività difensiva svolta sul punto).
Il rigetto dell'impugnazione determina l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012,
n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno” (Cass. Sez. Un. 29 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
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Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'appello.
• CONDANNA parte appellante al pagamento, in favore di
, Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Flavio Palmiero, dichiaratosi anticipatario;
• CONDANNA parte appellante al pagamento, in favore del delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in euro 750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
• DA' ATTO dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
Napoli, 02/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti
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