Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza breve 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lina Stachezzini, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da registri di giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico Immigrazione di Modena in data 31 luglio 2025, in forza del quale è stata disposta la revoca del nulla osta in favore del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato di cui alla pratica -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 12 settembre 2024, il ricorrente ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi di lavoro e, in seguito alla stipula di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, è stato rilasciato, dalla Questura di Mantova, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, n.-OMISSIS-, con scadenza al 20 maggio 2025.
In data 09 maggio 2025 il ricorrente ha presentato domanda n. -OMISSIS- di conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
In data 27 giugno 2025 lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha rilasciato, in favore dell’istante, nulla-osta alla conversione, prot. n. -OMISSIS-.
In data 01 luglio 2025 l’istante ha ricevuto comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex artt. 7 e 8, l. n. 241 del 1990, con la seguente motivazione “ non sussistono i presupposti normativi come sotto specificato: Richiesta idoneità alloggiativa a nome del lavoratore ”.
Nella medesima giornata del 01 luglio 2025, il ricorrente ha caricato della documentazione sul portale.
In data 31 luglio 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena ha emesso il provvedimento di revoca del nulla-osta per il seguente motivo: « in seguito al preavviso di rigetto in cui si indicava la mancanza di idoneità alloggiativa a favore del lavoratore, è stata allegata la richiesta presso il comune di Castelfranco Emilia, datata 30.06.2025. Considerati i controlli effettuati con il Comune di Castelfranco Emilia è emerso che l’alloggio non è idoneo ad ospitare il lavoratore poiché l’immobile è occupato da n. 4 residenti ed è stato utilizzato per numerose richieste di idoneità ».
Successivamente, in data 08 agosto 2025, il difensore del ricorrente ha inoltrato un’istanza di riesame del provvedimento in autotutela alla quale non è seguita risposta da parte dell’Amministrazione.
Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi: 1. il S.U.I. di Modena avrebbe omesso di valutare il documento di idoneità alloggiativa nel quale si dichiara l’idoneità dell’alloggio per un nucleo di sei persone, evidenziando altresì le persone già residenti (n. 4 residenti); si tratterebbe di certificato di idoneità alloggiativa la cui genuinità o veridicità non è stata contestata, né è stato accertato il superamento del numero massimo dei soggetti che l’immobile è in grado di ospitare; sarebbe irrilevante il fatto che l’immobile sia indicato in varie richieste di nulla osta.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, pubblicata in data 19 novembre 2025, l’epigrafato Tar ha disposto l’integrazione documentale a carico dell’Amministrazione resistente nei termini che seguono:
« al fine di decidere compiutamente anche solo sulla domanda cautelare presentata da parte ricorrente è necessario richiedere all’Amministrazione resistente di precisare, con apposita relazione e documentazione a comprova, da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento: - da un lato, quante richieste di nulla osta, per le quali sia stato “utilizzato” l’immobile oggetto di causa, e richiamate nel provvedimento impugnato, risultino essere state definite positivamente, quante siano ancora pendenti, e la data di presentazione delle richieste medesime; dall’altro lato, se rispetto al momento in cui il provvedimento è stato adottato, siano stati ulteriormente ammessi altri stranieri ad abitare nell’alloggio oggetto di causa ».
In data 22 gennaio 2026 il Ministero dell’Interno ha prodotto documentazione e, in riscontro all’ordinanza che precede, ha dato conto del fatto che: « questo Ufficio aveva interessato il Comune allo scopo di ottenere specifiche informazioni circa il numero attuale dei residenti nel suddetto immobile, nonché la capienza massima consentita dello stesso (rif. ns prot. 111298 del 17/12/2025). L’Ente locale, con riferimento alla capienza massima consentita, aveva già fornito riscontro con nota del 19/12/2025, acquisita al prot. n. 112426, di cui si era già dato conto nella relazione trasmessa, rappresentando che, a seguito delle verifiche effettuate, l’immobile risulta idoneo ad alloggiare un numero massimo di sei persone. Per quanto concerne, invece, il numero dei residenti, il Comune ha fornito nuovo e distinto riscontro con nota acquisita al prot. -OMISSIS- del 05/01/2026, rappresentando che, allo stato attuale, nell’immobile risultano residenti n. 5 persone. Tanto ciò premesso, si evidenzia che, allo stato, l’immobile risulterebbe idoneo ad ospitare un numero massimo di sei persone e che, pertanto, sotto il profilo meramente numerico, sarebbe formalmente possibile accoglierne un’ulteriore. Tuttavia, sembra utile soffermarsi sulla pregressa e reiterata presentazione, negli ultimi due anni, di richieste di idoneità alloggiativa riferite al medesimo immobile, circostanza cui, evidentemente, potrebbe conseguire un utilizzo strumentale dello stesso, contrario alla finalità della
norma e al rispetto delle condizioni, anche di sicurezza, alla base del controllo sulle prescrizioni relative alla reale disponibilità alloggiativa. Nel trasmettere, pertanto, la documentazione menzionata e considerato quanto rappresentato dal Comune di Castelfranco Emilia, si resta in attesa dell’autorevole parere di codesta Avvocatura dello Stato in proposito, anche ai fini delle determinazioni da adottare da parte di questo Ufficio in pendenza di gravame, eventualmente in autotutela ».
All’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Alla luce di quanto emerso a seguito dell’ordinanza cautelare, come indicato nella parte in fatto che precede, il Collegio ritiene che la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato non sia idonea a giustificare le revoca del nulla osta.
È, infatti, emerso che, per un verso, l’alloggio indicato ai fini del rilascio del nulla osta, allo stato, dispone di un posto “libero”, atteso che, a fronte di una capienza massima di 6 persone, allo stato ne risultano “ospitate” solo 5; per altro verso, l’Amministrazione non ha dato conto, né dimostrato, che, nel frattempo - ovvero successivamente al provvedimento impugnato -, sino state accolte o siano in procinto di essere accolte altre richieste cronologicamente antecedenti a quelle dell’odierno straniero che riguardano il medesimo alloggio.
Per contro, con riferimento alle considerazioni svolte dall’Amministrazione nella documentazione da ultimo depositata in giudizio e sopra riportate nella parte in fatto che precede, in merito al possibile “ utilizzo strumentale ” dell’alloggio “ contrario alla finalità della norma e al rispetto delle condizioni, anche di sicurezza, alla base del controllo sulle prescrizioni relative alla reale disponibilità alloggiativa ”, si tratta di una valutazione meramente ipotetica, inidonea, in mancanza di specifici elementi istruttori a comprova e di puntuali argomentazioni in sede di motivazione, a giustificare un provvedimento come quello in questa sede impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione resistente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
PA SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SI | PA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.