Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
2874/2020 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 23/01/2025, alle ore 11.45, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Di Bella Controparte_1 per l'Avv. F. Pagano Controparte_2
i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri atti e verbali di causa e chiedono la decisione della causa Il Giudice invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.1 c.p.c.,
, nata a [...] il [...] – C.F. , Controparte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso in opposizione agli atti esecutivi, depositato il 09.12.19 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 228/18, dall'Avv. Carlotta Galli (C.F.
) del Foro di Modena, con domicilio eletto in Messina, Via 24 C.F._2
Maggio, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonino Crisafulli - C.F. C.F._3
e dell'Avv. Concetta Di Bella., introduceva il giudizio di merito dell'opposizione endoesecutiva proposta avverso l'ordinanza resa il 28.11.19 dal G.E. del Tribunale di Messina;
riportava le doglianze avanzate con il ricorso in opposizione;
precisava di aver contestato la scelta del G.E.
- di valutare, in esito all'udienza fissata per il vaglio dell'istanza di conversione ex art. 495 c.p.c., anche l'eccezione di compensazione del credito avanzata dal debitore esecutato in mancanza di una formale opposizione all'esecuzione;
- di ritenere fondata nel merito l'eccezione di compensazione (peraltro con l'erronea indicazione della consistenza del controcredito) avanzata dal debitore esecutato, nonostante fosse stato contestato nel corso di separato giudizio;
pagina1 di 4
- di escludere tra le spese della procedura avviata, in funzione della determinazione della somma di denaro rilevante ex art. 495 c.p.c., la voce “Anticipazione per visure e indagini”, peraltro nemmeno contestata dalla parte esecutata ed il 50% delle spese sostenute per retribuire il Notaio per la redazione della certificazione ipocatastale rilevante ex art. 567 c.p.c.;
- di escludere una porzione importante del credito azionato in via di intervento indicato – sempre in funzione della determinazione della somma rilevante ex art. 495 c.p.c. - nella misura di euro 11.859,03 ed invece rideterminato erroneamente dal G.E. in euro 8.133,51;
- di escludere le spese legali per l'intervento nella procedura esecutiva;
e chiedeva che il G.E: rivedesse il provvedimento impugnato determinando la somma rilevante ex art. 495 c.p.c. in euro 72.824,30 alla data del 26.11.2019; deduceva che il G.E., con decreto inaudita altera parte, avvedutosi dell'erronea determinazione della somma rilevante ai sensi dell'art. 495 c.p.c., aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e fissato l'udienza per la trattazione del ricorso in opposizione;
che, in esito a detta udienza, il G.E: aveva revisionato l'ordinanza impugnata;
che in tale provvedimento era stata disposta la conversione del pignoramento immobiliare, determinata in € 72.824,30 la somma dovuta dal debitore, stabilita la rateizzazione del residuo importo da versarsi in sei rate mensili, fissata l'udienza per la verifica e assegnazione somme al 05.03.2021, fissato il termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito con la compensazione delle spese di lite della fase camerale e la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena in funzione del vaglio della condotta del Difensore dell'opponente; argomentava, ancora, di condividere l'ordinanza adottata solo parzialmente, ribadiva la fondatezza nel merito di tutte le doglianze avanzate con il ricorso originario e contestava la regolamentazione delle spese di lite e la determinazione sulla trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Con le note per l'udienza a trattazione scritta del 10.12.2020 l'attrice/ricorrente modificava le conclusioni nei seguenti termini: “Confermare l'ordinanza del G.E. del 26.06.20, nella parte in cui, avendo ammesso il debitore al beneficio della conversione, ha determinato in € 72.824,30 la somma da versare per la sostituzione dei beni pignorati, ha disposto la rateazione in sei mesi e ha fissato udienza per la verifica semestrale e per il pagamento alla creditrice l'udienza del 05.03.21; modificare la predetta ordinanza nella parte in cui compensa integralmente le spese della fase sommaria / camerale dell'opposizione, invece che condannare controparte alla refusione delle stesse, vista l'integrale soccombenza;
Con vittoria di spese dell'intero giudizio di opposizione, sia relative alla fase sommaria / camerale, che a quella di merito, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cassa, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con memoria del 2.11.2021 si costituiva , nata a [...] Controparte_1 il 01.03.40 – C.F. , residente in [...]
Pompea n. 7, rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dagli Avvocati Antonino Crisafulli - C.F. e Cetty Di Bella - C.F.: C.F._3
, con domicilio eletto presso il loro studio in Messina, Via C.F._4
pagina2 di 4 XXIV Maggio n. 21, in sostituzione del precedente difensore, Avv. Carlotta Galli, in quanto cancellato dall'Albo degli Avvocati di Modena;
reiterava le conclusioni rassegnate il 4/10 dicembre 2020.
Con le note del 4.11.2021 la ricorrente evidenziava che l'esecuzione immobiliare R.G.E. 228/2018 in seno alla quale era stato adottato il provvedimento impugnato è stata estinta in esito al provvedimento di assegnazione delle somme del 20.04.21. Dopo la fissazione dell'udienza di discussione orale si costituiva _3
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
[...]
c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in C.F._5
Messina, via dei Mille n. 243 (pal. ), presso lo studio dell'Avv. Filippo Pagano CP_4
(c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale CodiceFiscale_6 contestava la modifica delle conclusioni rassegnata dalla ricorrente/attrice; evidenziava che alcuna dichiarazione funzionale alla distrazione delle spese di lite era stata avanzata dal Difensore della ricorrente per la fase camerale dell'opposizione. All'udienza del 23.1.2025 la causa, in esito alla discussione orale, era decisa. Per stessa allegazione di parte attrice e ricorrente la materia del contendere è cessata con l'integrale riconoscimento, con provvedimento del 26.6.2020 della fondatezza nel merito delle originarie doglianze già formalizzate con il ricorso in opposizione avverso l'ordinanza del GE. Del 26.11.2019; il G.E. ha, infatti, con detto provvedimento del 266.2020, rideterminato la somma rilevante ex art. 495 c.p.c. in adesione alle contestazioni e indicazioni del procedente e odierna parte attrice;
nella pendenza del giudizio la procedura esecutiva è stata definita con il provvedimento di assegnazione delle somme in esito al buon esito della procedura di conversione;
non v'è evidenza di contestazione alcuna promossa avverso l'ordinanza del 26.6.2020 che parte esecutata e odierna opposta avrebbe potuto reclamare;
né v'è evidenza alcuna di opposizione alcuna ovvero reclamo proposto da parte esecutata avverso il provvedimento successivo di assegnazione somme ed estinzione della procedura;
dal che il provvedimento del 26.6.2020 deve intendersi irretrattabile e immodificabile precipuamente in ragione della rituale e legittima consumazione della procedura esecutiva. Pur vero che parte ricorrente si duole della determinazione assunta dal G.E. della fase camerale sulla regolamentazione delle spese legali della fase anzidetta e della determinazione assunta dal G.E. di trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena al fine di provocare un vaglio di quest'ultimo sulle condotte processuali del Difensore della ricorrente e odierna opponente, sennonché siffatte doglianze parte già opponente avrebbe dovuto avanzare con reclamo avverso il provvedimento del 26.6.2020 reso in esito alla fase camerale della proposta opposizione;
in tale sede – evidentemente funzionale alla valutazione nel processo a cognizione piena dell'originaria opposizione agli esecutivi avverso l'ordinanza del 26.11.2019 – non possono trovare ingresso doglianze (nuove) mosse contro il provvedimento reso in esito alla (ineluttabile) fase camerale dell'opposizione proposta invero, però, formalizzabili con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., fatta eccezione per il capo delle spese di lite della fase sommaria invero riesaminabile nella fase del giudizio di merito;
sennonché non v'è ragione di discostarsi dalla motivazione posta dal G.E. a fondamento della statuita compensazione integrale delle spese di lite;
infatti, v'è evidenza documentale della documentazione depositata prima in forma cartacea e, quindi, irritualmente dalla odierna ricorrente all'udienza del 26 novembre 2019 dalla pagina3 di 4 creditrice procedente e, successivamente, dopo però l'assunzione in riserva della decisione sulle contestazioni avanzate avverso la precisazione del credito depositata dal procedente nel sub procedimento di conversione, nel fascicolo telematico della stessa procedura esecutiva;
documentazione utilizzata dal medesimo G.E., dopo la formulazione del ricorso in opposizione agli atti esecutivi avanzata dal procedente per contestare l'ordinanza di conversione adottata dallo stesso Giudice, per rimodulare integralmente detta ultima determinazione. In parte qua l'ordinanza impugnata deve, allora, intendersi adeguatamente motivata;
logico corollario: l'irrilevanza del tema della tempestiva dichiarazione di rito funzionale alla distrazione delle spese di lite della fase camerale. L'ordinanza impugnata va, quindi, confermata. Le medesime motivazioni legittimanti la compensazione integrale delle spese di lite della fase camerale permangono attuali anche per le spese di lite della presente fase.
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n.2874.2020 R.G.A.C. proposto da , nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, per delega in calce al ricorso in opposizione agli atti esecutivi, depositato il 09.12.19 nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 228/18, dall'Avv. Carlotta Galli (C.F. ) del Foro di Modena, con domicilio eletto C.F._2 in Messina, Via 24 Maggio, n. 21, presso lo studio dell'Avv. Antonino Crisafulli - C.F. e dell'Avv. Concetta Di Bella – opponente – contro C.F._3
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Paolo II - n. 28 c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del C.F._5 presente giudizio in Messina, via dei Mille n. 243 (pal. presso lo studio CP_4 dell'Avv. Filippo Pagano (c.f. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_6 giusta procura in atti, – opposto – così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei limiti indicati in parte motiva;
b) conferma l'ordinanza del Giudice del 26.6.2020 adottata in seno alla procedura esecutiva n. 228/2018 R.es.imm. anche per la porzione di essa in cui sono regolamentate le spese di lite e per la porzione di essa in cui è stata disposta la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena;
c) dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Messina, il 23.1.2025
Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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