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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 639/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata
Immigrazione e Protezione Internazionale, in data 1/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15032/2020, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante, come da atto introduttivo;
Parte_1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del 1/09/2021, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello del . Parte_1
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] in [...], proponeva ricorso al Tribunale di Bologna, Controparte_1 ai sensi dell'art. 19 ter D.lgs.n.150/2011 e art. 702 bis ss. c.p.c., avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, in data 11/06/2020, notificato il 6/11/2020, che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del primo permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata in data 4/7/2018,
a seguito del parere sfavorevole sull'istanza espresso, con provvedimento in data 5/04/2019, dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna.
Lo stesso Sig. in particolare, aveva chiesto di accertarsi il diritto al rilascio di un permesso di CP_1
soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.lgs. n.286/1998 o, comunque, per ragioni di protezione speciale, e quindi per ragioni di carattere pur sempre umanitario, ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, dello stesso decreto legislativo, previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il , in persona del contestando le Parte_1 CP_2
motivazioni del ricorso e chiedendo il suo rigetto e la conferma del provvedimento del Questore impugnato.
Il ricorrente compariva all'udienza in Tribunale del 28/01/2021 e, con l'ausilio dell'interprete di fiducia, ha dichiarato quanto segue:
“Da dove proviene?
Nigeria, Edo State.
Da quanto tempo si trova in Italia.
Dal 2015.
Di cosa si occupava in Nigeria ?
Ho studiato per sei anni alla scuola primaria, ma ho dovuto interrompere a causa della morte di mio padre.
Lavoravo come falegname.
Ho lavorato anche in Libia dove avevo alle mie dipendenze 11 lavoratori. Facevo lo stesso lavoro.
Ci sono suoi familiari in Nigeria?
Mia madre, mia suocera, una sorella che ha cinque figli e degli zii.
Perché ha deciso di lasciare la Nigeria?
Ho lasciato la Nigeria per il desiderio di conoscere altri mondi.
Poi ho deciso di uscire da un culto segreto di cui facevo parte e loro non erano d'accordo e mi davano fastidio. Volevano riprendermi. Quando ero dentro ad una chiesa, sono arrivati e mi hanno prelevato e
pagina 2 di 8 mi hanno detto che non potevo lasciare il loro culto. Mi hanno picchiato. Poi sono venuti a farmi visita al negozio e mi hanno costretto a chiuderlo.
Mi parla della sua situazione in Italia?
Ho incominciato a lavorare nel 2016. Ho lavorato per una ditta di riparazione di infissi. Il Comune mi chiamava quando si trattava di fare degli sgomberi di aree occupate e di smantellare baracche.
Adesso faccio il facchino.
Mi parli della sua famiglia.
Sono arrivato insieme a mia moglie insieme ai miei tre figli. L'ultimo figlio è nato in [...] nel 2016.
Mia moglie lavorava per una agenzia di lavoro interinale, ora non lavora più perché deve accudire i figli. I miei figli vanno tutti a scuola. Mia moglie faceva le pulizie.
Dove vivete?
In via di Corticella, a Bologna. Abitiamo in un alloggio messo a disposizione dallo . Parte_2
Quando non lavora cosa fa?
Assisto mia moglie ed accudisco i miei figli. Gli faccio fare i compiti. Ci sono anche dei volontari che ci aiutano nel far fare i compiti ai nostri figli.
Mai avuto problemi con la legge penale?
No.
Che cosa teme in caso di rientro in Nigeria?
Voglio stare insieme alla mia famiglia, come in Libia”.
Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del procedimento, con ordinanza in data 1/03/2021, ha ritenuto che il ricorrente, in Italia dal 2015, avesse degli stabili legami familiari sul territorio italiano
(moglie e quattro figli), svolgesse regolare e continuativa attività di lavoro subordinato, seppure a tempo determinato, e che subirebbe in caso di rimpatrio un pregiudizio a una serena ed effettiva vita familiare;
quindi, accoglieva il ricorso e riconosceva al Sig. il diritto al rilascio di un Controparte_1 permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/1998, denominato permesso di soggiorno “casi speciali”.
2) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza Parte_1 formulando un unico motivo di impugnazione: “Sulla definizione e sui presupposti della protezione umanitaria – infondatezza dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998/protezione speciale”.
Il Ministero appellante, in primo luogo, ha eccepito che la comparazione effettuata dal Tribunale si fosse fondata su di una circostanza parziale, la vita affettiva e familiare del ricorrente, e non sugli altri pagina 3 di 8 aspetti della sua vicenda, al fine di verificare l'esistenza di “un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali” (Cassazione, ordinanza n.4455/2018), ed ha evidenziato che lo stesso ricorrente e la sua famiglia “non patiscono né hanno mai patito alcuna condizione di vulnerabilità né alcun pericolo di persecuzione o tortura in Nigeria, né la patirebbero se ivi facessero ritorno in caso di rimpatrio”, considerato che il Sig. ha dichiarato in sede di CP_1
Tribunale che “Ho lasciato la Nigeria per il desiderio di conoscere altri mondi” e che in patria svolgeva il lavoro di falegname.
Inoltre, ha contestato la ritenuta integrazione lavorativa evidenziando che il ricorrente avesse svolto sempre lavori occasionali e precari e ha rilevato che la zona di provenienza della Nigeria del Sig.
Benin City nell'Edo State, non fosse interessata dalla guerra civile e da episodi di violenza CP_1
generalizzata.
Il , pertanto, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma del Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna.
Il Sig. non si costituiva in giudizio e all'udienza in data 7/09/2021, tenuta con Controparte_1
modalità cartolare, ne era dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto in data 1/09/2021, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'ordinanza impugnata.
La causa, rinviata la per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/01/2023, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, era fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 12/07/2024, all'esito della quale la causa era presa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
3) Preliminarmente, il Collegio rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
29460/2019 del 13/11/2019, che ha peraltro aderito all'orientamento maggioritario (ex multis, sentenza n. 4890/2019), ha ritenuto irretroattivo il c.d. decreto sicurezza e confermata la necessità della valutazione comparativa per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Inoltre, si considera che la medesima sentenza ha confermato quanto statuito sulla protezione umanitaria dalla nota sentenza n.4455/2018, che aveva valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la pagina 4 di 8 necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.
Ciò posto, la Corte, dall'esame degli atti, ritiene che la motivazione dell'espatrio del Sig. CP_1
sia di natura esclusivamente economica, come peraltro dallo stesso dichiarato nell'audizione
[...] in Tribunale, dove ha riferito che “Ho lasciato la Nigeria per il desiderio di conoscere altri mondi”.
Inoltre, come evidenziato dal Ministero appellante, in caso di rientro in Nigeria non sussiste per l'appellato il fondato timore di subire un grave danno, sia perché, come in precedenza evidenziato, lo stesso ha dichiarato in Tribunale che è espatriato “per il desiderio di conoscere altri mondi”, sia perché la circostanza riferita in Tribunale di volere lasciare un culto segreto di cui avrebbe fatto parte e i cui seguaci lo avrebbe minacciato, ricorrendo anche alle percosse, non appare credibile, considerata l'estrema genericità e vaghezza di particolari di tale vicenda, anche con riferimento alla mancata precisazione di quale culto segreto avrebbe fatto parte e al rapimento che avrebbe subito, addirittura in chiesa, senza che lo stesso ne avesse poi fatto denuncia all'autorità competente.
Occorre anche considerare che la sua zona di provenienza, Benin City nell'Edo State, non presenta situazioni acclarate di violenza generalizzata e di conflitto armato, tali da comportare un rischio obiettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere in quel territorio, e che le zone considerate a più alto rischio sono quelle che sono al Nord-Centrale e nel Nord-Ovest della Nigeria
(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2024_07/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria
_Country_Focus.pdf).
Il sito web del Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) presenta in alcune zone della Nigeria diverse dall'Edo State, regione di provenienza dell'appellato, situazioni di pericolo, ma non di conflitto generalizzato, e precisamente nel nord del paese, dove operano gruppi terroristici di matrice jihadista, e
Pers Per_ nel sud-est della Nigeria, negli Stati di ed oggetto di attacchi da Per_2 Per_3 Per_5 parte di gruppi indipendentisti del Biafra, mentre nella regione del Delta nel Niger, dove si trova l'Edo
State, è segnalata principalmente un'elevata attività criminale.
Riguardo alla specifica situazione di “vulnerabilità” dell'appellato in relazione al caso concreto in caso di rimpatrio occorre considerare, oltre alla situazione in generale del paese di origine, anche la posizione personale del Sig. CP_1
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. , arrivato in Italia nel 2015, all'età di 38 Controparte_1 anni, è così descritto dalla “Relazione sociale beneficiario , “Casa Corticella” Controparte_1 Pt_2 dell'Antoniano Onlus, datata 20/06/2018, in atti:
“. . . La più longeva delle accoglienze, il Signor l'ha avuta con Antoniano Onlus, lo scrivente CP_1
ente gestore, in cui è arrivato insieme alla famiglia il 25/06/2016. Originariamente CAS,
pagina 5 di 8 l'appartamento in cui vive si è trasformato in in data 01/01/2018. Il nucleo familiare è Pt_2
composto da:
- (Nigeria, 30/10/1984, moglie); e quattro minori: Persona_6
- (Nigeria, 16/04/2007), Persona_7
- (Nigeria, 3/06/2010), Persona_8
- GH (Nigeria, 11/07/2011), Persona_9
- GH (Italia, 22/01/2016). Per_10
Appena giunto in Antoniano, il Sig. ha espresso chiaramente sentimenti di totale sfiducia e CP_1
grande delusione, probabilmente frutto delle passate esperienze di cambiamento sia abitativo che operativo. Destrutturare un atteggiamento oppositivo, coniugato ad una scettica diffidenza manifestata ed agita nei confronti dell'équipe, è stato complesso, Nel corso del tempo, però, si è riusciti, con numerosi e diversificati interventi educativi, a smussare gli angoli spigolosi di una personalità fortemente rigida e scarsamente aperta al dialogo. Si è, perciò, avviato un percorso d'integrazione che ha visto una prima fase di apprendimento della lingua italiana. Il Sig. ha, infatti, frequentato CP_1
la scuola interna ad Antoniano Onlus ma con discontinuità, fino poi ad abbandonarla;
il , la cui CP_3 frequenza continua ancor oggi. I risultati non sono molto buoni. Il beneficiario, nonostante l'impegno
– comunque altalenante – non ha acquisito una padronanza della lingua funzionale ad una comunicazione autonoma. Permane, infatti, al livello A1.
Data la corposità del nucleo famigliare di cui è il padre, si è ritenuto opportuno dare la possibilità al
Sig. di mettersi in gioco a livello professionale, per permettergli di sperimentare se stesso e le CP_1
sue risorse personali.
Per tale ragione, il beneficiario è stato coinvolto, primariamente, nella partecipazione ad un corso di formazione sulla “sicurezza nei luoghi di lavoro” (di cui si allega attestato di frequenza). In seguito sono stati attivati in suo favore due tirocini retribuiti.
Il primo, della durata di tre mesi (dal 28/11/2016 al 28/02/2017), lo ha visto coinvolto nella mansione di “addetto alla cura e alla manutenzione degli spazi verdi” (in allegato, scheda di progetto). I rimandi da parte del responsabile e tutor in azienda sono stati, inizialmente, non troppo positivi.
Soltanto dopo un po' di tempo è riuscito ad entrare più nelle dinamiche lavorative, apprendendo ed acquisendo una maggiore capacità comunicativa nell'esprimere ciò di cui egli stesso dissentiva;
nonché una migliore aderenza alle regole coniugata alla comprensione del lavoro in squadra e nel rispetto dell'interdipendenza temporale di quest'ultima.
pagina 6 di 8 Il secondo tirocinio attivato è stato svolto presso la azienda produttrice di cosmesi con sede a CP_4
Funo di Argelato. Dal 22/03/2017 al 22/04/2018 (il Ti.fo in questione è stato prorogato in formula sei mesi + sei mesi) il Sig. ha lavorato come operatore addetto ai processi chimici (. . .). CP_1
A livello operativo ma anche relazionale, in questa seconda esperienza lavorativa, i risultati sono stati migliori. Il tutor aziendale, infatti, gli ha riconosciuto una certa efficacia e dei progressi (. . .).
Il beneficiario continua a presentare difficoltà di adattamento al contesto della vita in comunità, ma, soprattutto, nella comprensione delle dinamiche sociali nazionali.
Ciononostante il Sig. è riuscito gradualmente a prendere consapevolezza di ciò. Pt_3
Ha, infatti, appreso quanto fondamentale sia adattarsi al cambiamento e, dunque, il suo processo di integrazione è in continuo divenire”.
Per quanto concerne l'attività lavorativa, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. dopo CP_1
avere effettuato i due sopra citati tirocini a tempo determinato retribuiti, ha svolto i seguenti lavori: dal
17/12/2018 al 19/01/2019 lavoro a tempo determinato come facchino;
dal 3/06/2019 al 3/09/2019 un altro tirocinio a tempo determinato retribuito;
dal 23/07/2019 al 31/07/2019 lavoro a tempo determinato come magazziniere consegnatario;
dal 3/09/2019 al 4/09/2019 e dal 17/09/2019 al 19/09/2019 lavoro a tempo determinato come magazziniere consegnatario;
dal 22/09/2019 al 27/09/2019 lavoro a tempo determinato come addetto alle pulizie di interni;
dal 1/10/2019 al 2/10/2019, dal 15/10/2019 al
16/10/2019 e dal 22/10/2019 al 23/10/2019 lavoro a tempo determinato come magazziniere consegnatario.
Il reddito di lavoro conseguito nel 2019 dal Sig. come da dichiarazione in atti, è stato di Euro CP_1
850,29, che insieme a quello della moglie portava il reddito complessivo del nucleo familiare a Per_6
Euro 3.014,69.
Nell'anno 2020, dalle buste paga depositate, risulta che il Sig. ha lavorato con vari contratti a CP_1
tempo determinato come operaio per la DEK Società Cooperativa, con sede a Roma, percependo la seguente retribuzione: a maggio Euro 141,00, a giugno Euro 1.405,00, a luglio Euro 1.580,00, ad agosto Euro 1.289,00, a settembre Euro 1.310,00, a ottobre Euro 1.661,00, a dicembre Euro 2.084,00.
Dalla dichiarazione depositata riguardo al reddito percepito per l'intero anno 2020 dal Sig. Pt_4
risulta che è stato pari a Euro 9.508,79, corrispondenti a mensili Euro 792,40, che è il medesimo del nucleo familiare, stante la disoccupazione della moglie.
Da gennaio 2021 a tutto il procedimento in appello, nel quale il Sig. è rimasto contumace, CP_1
nulla risulta di ulteriore attività lavorativa svolta dallo stesso appellato e di eventuale reddito percepito.
Alla luce di quanto si evince dagli atti, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non può evidentemente ritenersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale pagina 7 di 8 e lavorativo in Italia, in quanto il Sig. oltre ad avere manifestato una forte resistenza al CP_1
dialogo, dopo circa cinque anni di permanenza in Italia non ha acquisito una padronanza della lingua funzionale ad una comunicazione autonoma, necessitando nell'audizione in Tribunale di un interprete.
Inoltre, sotto il profilo lavorativo, svolto sempre con contratti a tempo determinato, nelle ultime due annualità documentate risulta che il nucleo familiare dell'appellato ha percepito un reddito da lavoro complessivo pari a Euro 251,22 mensili per il 2019, e a Euro 792,40 mensili per il 2020, che evidentemente non può garantire un livello dignitoso di vita al Sig. e alla sua numerosa CP_1
famiglia.
Per quanto concerne il giudizio comparativo di cui alle motivazioni della pronuncia della Cassazione
n.4455/2018, la Corte nel caso di specie valuta condivisibili le argomentazioni del appellante Parte_1
e ritiene che il rimpatrio del Sig. non determinerebbe la privazione della titolarità o Controparte_1 dell'esercizio di diritti umani, non sussistendo una condizione di vulnerabilità, né oggettiva, né soggettiva, in quanto lo stesso è un adulto sano che in caso di ritorno nel paese di origine potrà ricongiungersi alla sua vasta famiglia, madre, sorella e zii, e anche riprendere a lavorare come falegname.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal , in persona del avverso Parte_1 CP_2
l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale, in data 1/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15032/2020, e per l'effetto,
2) in riforma della predetta ordinanza, conferma il provvedimento di rigetto del Questore della
Provincia di Bologna, in data 11/06/2020, notificato il 6/11/2020, che aveva rigettato la domanda del
Sig. di rinnovo del primo permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 639/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
APPELLATO-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Bologna.
Avente ad oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata
Immigrazione e Protezione Internazionale, in data 1/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15032/2020, in materia di protezione internazionale
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/07/2024, con le seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante, come da atto introduttivo;
Parte_1 con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con atto del 1/09/2021, che ha chiesto l'accoglimento dell'appello del . Parte_1
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il Sig. , nato il [...] in [...], proponeva ricorso al Tribunale di Bologna, Controparte_1 ai sensi dell'art. 19 ter D.lgs.n.150/2011 e art. 702 bis ss. c.p.c., avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, in data 11/06/2020, notificato il 6/11/2020, che aveva rigettato la sua domanda di rinnovo del primo permesso di soggiorno per motivi umanitari, presentata in data 4/7/2018,
a seguito del parere sfavorevole sull'istanza espresso, con provvedimento in data 5/04/2019, dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna.
Lo stesso Sig. in particolare, aveva chiesto di accertarsi il diritto al rilascio di un permesso di CP_1
soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5, comma 6, D.lgs. n.286/1998 o, comunque, per ragioni di protezione speciale, e quindi per ragioni di carattere pur sempre umanitario, ex art. 19, commi 1.1 e 1.2, dello stesso decreto legislativo, previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il , in persona del contestando le Parte_1 CP_2
motivazioni del ricorso e chiedendo il suo rigetto e la conferma del provvedimento del Questore impugnato.
Il ricorrente compariva all'udienza in Tribunale del 28/01/2021 e, con l'ausilio dell'interprete di fiducia, ha dichiarato quanto segue:
“Da dove proviene?
Nigeria, Edo State.
Da quanto tempo si trova in Italia.
Dal 2015.
Di cosa si occupava in Nigeria ?
Ho studiato per sei anni alla scuola primaria, ma ho dovuto interrompere a causa della morte di mio padre.
Lavoravo come falegname.
Ho lavorato anche in Libia dove avevo alle mie dipendenze 11 lavoratori. Facevo lo stesso lavoro.
Ci sono suoi familiari in Nigeria?
Mia madre, mia suocera, una sorella che ha cinque figli e degli zii.
Perché ha deciso di lasciare la Nigeria?
Ho lasciato la Nigeria per il desiderio di conoscere altri mondi.
Poi ho deciso di uscire da un culto segreto di cui facevo parte e loro non erano d'accordo e mi davano fastidio. Volevano riprendermi. Quando ero dentro ad una chiesa, sono arrivati e mi hanno prelevato e
pagina 2 di 8 mi hanno detto che non potevo lasciare il loro culto. Mi hanno picchiato. Poi sono venuti a farmi visita al negozio e mi hanno costretto a chiuderlo.
Mi parla della sua situazione in Italia?
Ho incominciato a lavorare nel 2016. Ho lavorato per una ditta di riparazione di infissi. Il Comune mi chiamava quando si trattava di fare degli sgomberi di aree occupate e di smantellare baracche.
Adesso faccio il facchino.
Mi parli della sua famiglia.
Sono arrivato insieme a mia moglie insieme ai miei tre figli. L'ultimo figlio è nato in [...] nel 2016.
Mia moglie lavorava per una agenzia di lavoro interinale, ora non lavora più perché deve accudire i figli. I miei figli vanno tutti a scuola. Mia moglie faceva le pulizie.
Dove vivete?
In via di Corticella, a Bologna. Abitiamo in un alloggio messo a disposizione dallo . Parte_2
Quando non lavora cosa fa?
Assisto mia moglie ed accudisco i miei figli. Gli faccio fare i compiti. Ci sono anche dei volontari che ci aiutano nel far fare i compiti ai nostri figli.
Mai avuto problemi con la legge penale?
No.
Che cosa teme in caso di rientro in Nigeria?
Voglio stare insieme alla mia famiglia, come in Libia”.
Il Tribunale di Bologna, quindi, all'esito del procedimento, con ordinanza in data 1/03/2021, ha ritenuto che il ricorrente, in Italia dal 2015, avesse degli stabili legami familiari sul territorio italiano
(moglie e quattro figli), svolgesse regolare e continuativa attività di lavoro subordinato, seppure a tempo determinato, e che subirebbe in caso di rimpatrio un pregiudizio a una serena ed effettiva vita familiare;
quindi, accoglieva il ricorso e riconosceva al Sig. il diritto al rilascio di un Controparte_1 permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/1998, denominato permesso di soggiorno “casi speciali”.
2) Il ha quindi proposto il presente appello avverso la predetta ordinanza Parte_1 formulando un unico motivo di impugnazione: “Sulla definizione e sui presupposti della protezione umanitaria – infondatezza dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998/protezione speciale”.
Il Ministero appellante, in primo luogo, ha eccepito che la comparazione effettuata dal Tribunale si fosse fondata su di una circostanza parziale, la vita affettiva e familiare del ricorrente, e non sugli altri pagina 3 di 8 aspetti della sua vicenda, al fine di verificare l'esistenza di “un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali” (Cassazione, ordinanza n.4455/2018), ed ha evidenziato che lo stesso ricorrente e la sua famiglia “non patiscono né hanno mai patito alcuna condizione di vulnerabilità né alcun pericolo di persecuzione o tortura in Nigeria, né la patirebbero se ivi facessero ritorno in caso di rimpatrio”, considerato che il Sig. ha dichiarato in sede di CP_1
Tribunale che “Ho lasciato la Nigeria per il desiderio di conoscere altri mondi” e che in patria svolgeva il lavoro di falegname.
Inoltre, ha contestato la ritenuta integrazione lavorativa evidenziando che il ricorrente avesse svolto sempre lavori occasionali e precari e ha rilevato che la zona di provenienza della Nigeria del Sig.
Benin City nell'Edo State, non fosse interessata dalla guerra civile e da episodi di violenza CP_1
generalizzata.
Il , pertanto, ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma del Parte_1
provvedimento del Questore di Bologna.
Il Sig. non si costituiva in giudizio e all'udienza in data 7/09/2021, tenuta con Controparte_1
modalità cartolare, ne era dichiarata la contumacia.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna è intervenuto, con atto in data 1/09/2021, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'ordinanza impugnata.
La causa, rinviata la per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/01/2023, tenutasi in modalità cartolare, era presa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
Successivamente, con ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni e, pertanto, era fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare in data 12/07/2024, all'esito della quale la causa era presa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
3) Preliminarmente, il Collegio rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
29460/2019 del 13/11/2019, che ha peraltro aderito all'orientamento maggioritario (ex multis, sentenza n. 4890/2019), ha ritenuto irretroattivo il c.d. decreto sicurezza e confermata la necessità della valutazione comparativa per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Inoltre, si considera che la medesima sentenza ha confermato quanto statuito sulla protezione umanitaria dalla nota sentenza n.4455/2018, che aveva valorizzato l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la pagina 4 di 8 necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.
Ciò posto, la Corte, dall'esame degli atti, ritiene che la motivazione dell'espatrio del Sig. CP_1
sia di natura esclusivamente economica, come peraltro dallo stesso dichiarato nell'audizione
[...] in Tribunale, dove ha riferito che “Ho lasciato la Nigeria per il desiderio di conoscere altri mondi”.
Inoltre, come evidenziato dal Ministero appellante, in caso di rientro in Nigeria non sussiste per l'appellato il fondato timore di subire un grave danno, sia perché, come in precedenza evidenziato, lo stesso ha dichiarato in Tribunale che è espatriato “per il desiderio di conoscere altri mondi”, sia perché la circostanza riferita in Tribunale di volere lasciare un culto segreto di cui avrebbe fatto parte e i cui seguaci lo avrebbe minacciato, ricorrendo anche alle percosse, non appare credibile, considerata l'estrema genericità e vaghezza di particolari di tale vicenda, anche con riferimento alla mancata precisazione di quale culto segreto avrebbe fatto parte e al rapimento che avrebbe subito, addirittura in chiesa, senza che lo stesso ne avesse poi fatto denuncia all'autorità competente.
Occorre anche considerare che la sua zona di provenienza, Benin City nell'Edo State, non presenta situazioni acclarate di violenza generalizzata e di conflitto armato, tali da comportare un rischio obiettivo per la popolazione civile per il solo fatto di vivere in quel territorio, e che le zone considerate a più alto rischio sono quelle che sono al Nord-Centrale e nel Nord-Ovest della Nigeria
(https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2024_07/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria
_Country_Focus.pdf).
Il sito web del Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) presenta in alcune zone della Nigeria diverse dall'Edo State, regione di provenienza dell'appellato, situazioni di pericolo, ma non di conflitto generalizzato, e precisamente nel nord del paese, dove operano gruppi terroristici di matrice jihadista, e
Pers Per_ nel sud-est della Nigeria, negli Stati di ed oggetto di attacchi da Per_2 Per_3 Per_5 parte di gruppi indipendentisti del Biafra, mentre nella regione del Delta nel Niger, dove si trova l'Edo
State, è segnalata principalmente un'elevata attività criminale.
Riguardo alla specifica situazione di “vulnerabilità” dell'appellato in relazione al caso concreto in caso di rimpatrio occorre considerare, oltre alla situazione in generale del paese di origine, anche la posizione personale del Sig. CP_1
Al riguardo, il Collegio osserva che il Sig. , arrivato in Italia nel 2015, all'età di 38 Controparte_1 anni, è così descritto dalla “Relazione sociale beneficiario , “Casa Corticella” Controparte_1 Pt_2 dell'Antoniano Onlus, datata 20/06/2018, in atti:
“. . . La più longeva delle accoglienze, il Signor l'ha avuta con Antoniano Onlus, lo scrivente CP_1
ente gestore, in cui è arrivato insieme alla famiglia il 25/06/2016. Originariamente CAS,
pagina 5 di 8 l'appartamento in cui vive si è trasformato in in data 01/01/2018. Il nucleo familiare è Pt_2
composto da:
- (Nigeria, 30/10/1984, moglie); e quattro minori: Persona_6
- (Nigeria, 16/04/2007), Persona_7
- (Nigeria, 3/06/2010), Persona_8
- GH (Nigeria, 11/07/2011), Persona_9
- GH (Italia, 22/01/2016). Per_10
Appena giunto in Antoniano, il Sig. ha espresso chiaramente sentimenti di totale sfiducia e CP_1
grande delusione, probabilmente frutto delle passate esperienze di cambiamento sia abitativo che operativo. Destrutturare un atteggiamento oppositivo, coniugato ad una scettica diffidenza manifestata ed agita nei confronti dell'équipe, è stato complesso, Nel corso del tempo, però, si è riusciti, con numerosi e diversificati interventi educativi, a smussare gli angoli spigolosi di una personalità fortemente rigida e scarsamente aperta al dialogo. Si è, perciò, avviato un percorso d'integrazione che ha visto una prima fase di apprendimento della lingua italiana. Il Sig. ha, infatti, frequentato CP_1
la scuola interna ad Antoniano Onlus ma con discontinuità, fino poi ad abbandonarla;
il , la cui CP_3 frequenza continua ancor oggi. I risultati non sono molto buoni. Il beneficiario, nonostante l'impegno
– comunque altalenante – non ha acquisito una padronanza della lingua funzionale ad una comunicazione autonoma. Permane, infatti, al livello A1.
Data la corposità del nucleo famigliare di cui è il padre, si è ritenuto opportuno dare la possibilità al
Sig. di mettersi in gioco a livello professionale, per permettergli di sperimentare se stesso e le CP_1
sue risorse personali.
Per tale ragione, il beneficiario è stato coinvolto, primariamente, nella partecipazione ad un corso di formazione sulla “sicurezza nei luoghi di lavoro” (di cui si allega attestato di frequenza). In seguito sono stati attivati in suo favore due tirocini retribuiti.
Il primo, della durata di tre mesi (dal 28/11/2016 al 28/02/2017), lo ha visto coinvolto nella mansione di “addetto alla cura e alla manutenzione degli spazi verdi” (in allegato, scheda di progetto). I rimandi da parte del responsabile e tutor in azienda sono stati, inizialmente, non troppo positivi.
Soltanto dopo un po' di tempo è riuscito ad entrare più nelle dinamiche lavorative, apprendendo ed acquisendo una maggiore capacità comunicativa nell'esprimere ciò di cui egli stesso dissentiva;
nonché una migliore aderenza alle regole coniugata alla comprensione del lavoro in squadra e nel rispetto dell'interdipendenza temporale di quest'ultima.
pagina 6 di 8 Il secondo tirocinio attivato è stato svolto presso la azienda produttrice di cosmesi con sede a CP_4
Funo di Argelato. Dal 22/03/2017 al 22/04/2018 (il Ti.fo in questione è stato prorogato in formula sei mesi + sei mesi) il Sig. ha lavorato come operatore addetto ai processi chimici (. . .). CP_1
A livello operativo ma anche relazionale, in questa seconda esperienza lavorativa, i risultati sono stati migliori. Il tutor aziendale, infatti, gli ha riconosciuto una certa efficacia e dei progressi (. . .).
Il beneficiario continua a presentare difficoltà di adattamento al contesto della vita in comunità, ma, soprattutto, nella comprensione delle dinamiche sociali nazionali.
Ciononostante il Sig. è riuscito gradualmente a prendere consapevolezza di ciò. Pt_3
Ha, infatti, appreso quanto fondamentale sia adattarsi al cambiamento e, dunque, il suo processo di integrazione è in continuo divenire”.
Per quanto concerne l'attività lavorativa, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. dopo CP_1
avere effettuato i due sopra citati tirocini a tempo determinato retribuiti, ha svolto i seguenti lavori: dal
17/12/2018 al 19/01/2019 lavoro a tempo determinato come facchino;
dal 3/06/2019 al 3/09/2019 un altro tirocinio a tempo determinato retribuito;
dal 23/07/2019 al 31/07/2019 lavoro a tempo determinato come magazziniere consegnatario;
dal 3/09/2019 al 4/09/2019 e dal 17/09/2019 al 19/09/2019 lavoro a tempo determinato come magazziniere consegnatario;
dal 22/09/2019 al 27/09/2019 lavoro a tempo determinato come addetto alle pulizie di interni;
dal 1/10/2019 al 2/10/2019, dal 15/10/2019 al
16/10/2019 e dal 22/10/2019 al 23/10/2019 lavoro a tempo determinato come magazziniere consegnatario.
Il reddito di lavoro conseguito nel 2019 dal Sig. come da dichiarazione in atti, è stato di Euro CP_1
850,29, che insieme a quello della moglie portava il reddito complessivo del nucleo familiare a Per_6
Euro 3.014,69.
Nell'anno 2020, dalle buste paga depositate, risulta che il Sig. ha lavorato con vari contratti a CP_1
tempo determinato come operaio per la DEK Società Cooperativa, con sede a Roma, percependo la seguente retribuzione: a maggio Euro 141,00, a giugno Euro 1.405,00, a luglio Euro 1.580,00, ad agosto Euro 1.289,00, a settembre Euro 1.310,00, a ottobre Euro 1.661,00, a dicembre Euro 2.084,00.
Dalla dichiarazione depositata riguardo al reddito percepito per l'intero anno 2020 dal Sig. Pt_4
risulta che è stato pari a Euro 9.508,79, corrispondenti a mensili Euro 792,40, che è il medesimo del nucleo familiare, stante la disoccupazione della moglie.
Da gennaio 2021 a tutto il procedimento in appello, nel quale il Sig. è rimasto contumace, CP_1
nulla risulta di ulteriore attività lavorativa svolta dallo stesso appellato e di eventuale reddito percepito.
Alla luce di quanto si evince dagli atti, il Collegio ritiene che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non può evidentemente ritenersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale pagina 7 di 8 e lavorativo in Italia, in quanto il Sig. oltre ad avere manifestato una forte resistenza al CP_1
dialogo, dopo circa cinque anni di permanenza in Italia non ha acquisito una padronanza della lingua funzionale ad una comunicazione autonoma, necessitando nell'audizione in Tribunale di un interprete.
Inoltre, sotto il profilo lavorativo, svolto sempre con contratti a tempo determinato, nelle ultime due annualità documentate risulta che il nucleo familiare dell'appellato ha percepito un reddito da lavoro complessivo pari a Euro 251,22 mensili per il 2019, e a Euro 792,40 mensili per il 2020, che evidentemente non può garantire un livello dignitoso di vita al Sig. e alla sua numerosa CP_1
famiglia.
Per quanto concerne il giudizio comparativo di cui alle motivazioni della pronuncia della Cassazione
n.4455/2018, la Corte nel caso di specie valuta condivisibili le argomentazioni del appellante Parte_1
e ritiene che il rimpatrio del Sig. non determinerebbe la privazione della titolarità o Controparte_1 dell'esercizio di diritti umani, non sussistendo una condizione di vulnerabilità, né oggettiva, né soggettiva, in quanto lo stesso è un adulto sano che in caso di ritorno nel paese di origine potrà ricongiungersi alla sua vasta famiglia, madre, sorella e zii, e anche riprendere a lavorare come falegname.
Questa Corte, inoltre, in ottemperanza al suo potere dovere d'integrazione istruttoria e all'accertamento delle condizioni del Paese di origine ritiene che il rimpatrio non determinerebbe la privazione della titolarità o dell'esercizio di diritti umani (Cassazione, Civile, SS.UU., sentenza n.29460/2019).
La peculiarità e la estrema delicatezza della materia costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dal , in persona del avverso Parte_1 CP_2
l'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Immigrazione e Protezione Internazionale, in data 1/03/2021, nel procedimento N.R.G. 15032/2020, e per l'effetto,
2) in riforma della predetta ordinanza, conferma il provvedimento di rigetto del Questore della
Provincia di Bologna, in data 11/06/2020, notificato il 6/11/2020, che aveva rigettato la domanda del
Sig. di rinnovo del primo permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Controparte_1
3) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa pagina 8 di 8